Disposizioni in materia di tutela della salute sessuale e della fertilità maschile

Numero della legge: 25
Data: 25 novembre 2019
Numero BUR: 95
Data BUR: 26/11/2019

Art. 1

(Finalità)

 

  1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, 32 e 97 della Costituzione, nell’ambito delle politiche giovanili, delle pari opportunità e della tutela della salute sessuale e della fertilità maschile, riconosce la rilevanza delle patologie uro-andrologiche e l’importanza della conoscenza delle stesse e dei suoi effetti in ambito sanitario, sociale e familiare, anche al fine di agevolare la prevenzione, la diagnosi precoce e il miglioramento delle cure. A tal fine, promuove anche la diffusione della conoscenza delle principali malattie uro-andrologiche attraverso campagne di informazione e prevenzione nelle scuole.

 

Art. 2

(Unità funzionali multidisciplinari. Centro di riferimento regionale)

 

  1. La Regione promuove l’individuazione, presso le aziende sanitarie locali, di unità funzionali multidisciplinari integrate finalizzate alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle patologie uro-andrologiche.
  2. È promossa l’individuazione di un centro di riferimento regionale dedicato alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle patologie uro-andrologiche.
  3. Per le finalità della presente legge la Regione promuove, inoltre, la collaborazione tra urologi, andrologi, pediatri di libera scelta, medici di medicina generale e medici dei distretti.

Art. 3

(Raccolta e monitoraggio dei dati sulle patologie uro-andrologiche)


1.  La Regione, nel rispetto della normativa europea e statale in materia di protezione dei dati personali, provvede, attraverso il Dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale (DEP) Lazio, alla raccolta e al monitoraggio dei dati ai fini della rilevazione e dello studio delle patologie uro-andrologiche.

2.  I dati raccolti dal DEP Lazio possono essere utilizzati per la programmazione sanitaria nell’ambito delle patologie dell’apparato urogenitale maschile, ai fini della valutazione dei trattamenti e degli interventi sanitari nonché della qualità delle cure.

 

Art. 4

(Giornata regionale per la prevenzione e la cura delle patologie uro-andrologiche)

 

  1. È istituita la giornata regionale per la prevenzione e la cura delle patologie uro-andrologiche, da celebrare il 19 gennaio di ogni anno.
  2. In occasione della giornata regionale di cui al comma 1, sono promosse iniziative di sensibilizzazione e di screening gratuito sulle patologie uro-andrologiche, rivolte principalmente ai ragazzi fino ai ventiquattro anni di età, ed è reso pubblico lo stato di realizzazione e il programma delle iniziative complessivamente previste per il contrasto delle medesime patologie.

 

Art. 5

(Clausola di salvaguardia)

 

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 6 si applicano solo qualora previste dal piano di rientro di cui all'articolo 2, comma 88, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e successive modifiche. (1)

 

Art. 6

(Disposizione finanziaria)

1.  Per le finalità di cui all’articolo 1, relative agli interventi di promozione della conoscenza delle principali malattie uro-andrologiche attraverso campagne di informazione e prevenzione nelle scuole, è disposta l’istituzione di un’apposita voce di spesa nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per gli anni 2020 e 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta ulteriori oneri per il servizio sanitario regionale.

Note:

(1) Comma sostituito dall'articolo 22, comma 56, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.