Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti

Numero della legge: 11
Data: 12 luglio 2019
Numero BUR: 57
Data BUR: 16/07/2019

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

 

1.  La presente legge, in conformità alla normativa dell’Unione europea, in particolare al regolamento (CE) n. 2018/848/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 concernente i controlli in materia di produzione agricola ed agroalimentare biologica nonché alla legge regionale 30 giugno 1998, n. 21 (Norme per l’agricoltura biologica) e successive modifiche, e sulla base della pianificazione agricola definita dal Piano agricolo regionale (PAR) di cui all’articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, disciplina e promuove i biodistretti, al fine di diffondere la cultura del biologico e i principi dell’agro-ecologia e stabilire un modello di sviluppo sostenibile e compatibile con le esigenze dei territori e delle comunità insediate, tenendo conto dei quattro principi dell’agricoltura biologica formulati dalla Federazione internazionale dei movimenti dell’agricoltura biologica (IFOAM): benessere, ecologia, equità e precauzione.

2.  La Regione, attraverso l’individuazione e il riconoscimento dei biodistretti, persegue, in particolare, l’obiettivo di:

a)  valorizzare la conservazione delle risorse naturali e locali impiegando le stesse nei processi produttivi agricoli, al fine di salvaguardare l’ambiente e favorire lo sviluppo sostenibile del territorio;

b) valorizzare e sostenere la produzione, il confezionamento, la commercializzazione, la distribuzione e la promozione dei prodotti biologici;

c)  favorire e semplificare l’applicazione delle norme di certificazione biologica e ambientale previste dal regolamento (CE) n. 2018/848/UE e dalla normativa statale;

d) favorire i rapporti commerciali tra i soggetti della filiera;

e)  promuovere e sostenere l’agricoltura sociale finalizzata ad impiegare risorse umane nelle aziende agricole per promuovere azioni terapeutiche, di riabilitazione, di inclusione sociale e lavorativa, di educazione e di ricreazione;

f)  promuovere la sovranità alimentare, la coesione e la partecipazione dei soggetti economici e sociali presenti in un ambito territoriale delimitato ed omogeneo;

g) promuovere e sostenere le azioni finalizzate alla valorizzazione e conservazione della biodiversità, agricola e naturale, del paesaggio e del patrimonio storico culturale;

h) applicare i concetti di eco-sostenibilità economica, ambientale ed energetica alla filiera, in un’ottica di uso razionale delle energie e delle fonti energetiche rinnovabili;

i)  favorire la riduzione dell’impatto ambientale anche attraverso il miglioramento e recupero dei terreni marginali, l’incremento della fertilità di quelli esistenti, la riduzione delle emissioni di gas serra e della produzione pro capite dei rifiuti, la salvaguardia delle risorse idriche anche attraverso la tutela delle aree di escavazione dismesse non recuperate ed interessate da falde acquifere esposte o superficializzate, la limitazione di consumo di suolo ed il contrasto alle monoculture;

l)  promuovere l’apicoltura come attività rilevante per il mantenimento della biodiversità;

m) garantire la sicurezza degli alimenti;

n) sostenere il posizionamento sui mercati nazionali ed internazionali delle imprese;

o) promuovere e sostenere le attività eco compatibili collegate all’agricoltura biologica, quali l’offerta di prodotti biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta, la filiera corta, la produzione di energie rinnovabili, l’attività agrituristica, il turismo rurale, l’eco-turismo, il turismo culturale e quello enogastronomico;

p) promuovere l’agroecologia e favorire la biodiversità tenendo conto della Dichiarazione del Forum internazionale di agroecologia di Nyéléni, Mali, del 27 febbraio 2015 e della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e di altre persone che lavorano in zone rurali.

 

 Art. 2

(Definizione)

 

1.  Ai fini della presente legge si definiscono biodistretti, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche, i distretti del cibo intesi quali sistemi produttivi locali individuati sulla base della pianificazione agricola definita dal PAR, ove approvato, e comunque caratterizzati in particolare:

a)  dalla presenza di sistemi di coltivazione, allevamento, trasformazione e preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico;

b) dalla tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d’allevamento e di trasformazione tipiche locali;

c)  dall’elevata qualità ambientale del territorio che consenta di perseguire la tutela delle qualità intrinseche dei prodotti biologici, anche al fine di evitare la contaminazione accidentale da organismi geneticamente modificati (OGM), la conservazione della biodiversità e la tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico;

d) dalla sostenibilità ambientale attraverso l’impiego delle risorse energetiche rinnovabili in forma funzionale e non alternativa né sostitutiva alla produzione agricola, che favorisca in via prioritaria l’autoconsumo anche in forma associata;

e)  da un’identità storica e territoriale omogenea derivante dall’integrazione tra le attività agricole e le altre attività locali nonché dall’esistenza di produzioni tradizionali o tipiche, al fine di raggiungere un pieno sviluppo delle potenzialità economiche, sociali e culturali;

f)  dalla presenza di zone paesaggisticamente rilevanti, inclusi i monumenti naturali e le aree naturali protette nonché le aree ricadenti nella rete <> di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche;

g) da attività di diffusione del metodo biologico di coltivazione, nonché di sostegno e valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall’agricoltura.

2.  È vietata la costituzione di biodistretti comprendenti aree fortemente inquinate ed aree da bonificare, quali i siti di interesse nazionale (SIN), ove previsto dalla normativa statale di riferimento.

 

 

Art. 3

(Comitato promotore. Individuazione e costituzione del biodistretto)

 

1.  Il Comitato promotore, costituito tra gli enti locali ricadenti nel territorio del distretto ed i soggetti, pubblici e privati, rappresentativi del sistema economico e sociale che operano nel medesimo territorio, con particolare riferimento ai soggetti che esercitano le attività rurali aziendali di cui all’articolo 2, comma 1 bis, lettera a), della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche, promuove l’individuazione e la costituzione del biodistretto.

2.  Ai fini di cui al comma 1, il Comitato promotore formula e sottopone alla direzione regionale competente in materia la proposta di individuazione e costituzione del biodistretto ai fini della relativa istruttoria.

3.  Entro centottanta giorni dalla conclusione dell’istruttoria di cui al comma 2, la Giunta regionale, verificato che sussistono le caratteristiche previste dall’articolo 2 e tenuto conto degli ambiti rurali definiti nel PAR, ove approvato, individua e riconosce con propria deliberazione (1) il biodistretto e, sulla base della proposta di cui al comma 2, ne promuove la costituzione nella forma giuridica individuata per la gestione del distretto dal Comitato promotore.

4.  Ai fini dell’iscrizione nel Registro nazionale dei distretti del cibo di cui all’articolo 13, comma 3, del d.lgs. 228/2001, la Giunta regionale provvede a comunicare al ministero competente in materia di agricoltura il biodistretto individuato e riconosciuto ai sensi del comma 3.

5.  Il PAR disciplina i rapporti e le modalità di coesistenza tra i biodistretti e i distretti produttivi di cui alla legge regionale 23 gennaio 2006, n. 1 (Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità) e successive modifiche, che ricadono nei medesimi ambiti rurali e individua comprensori composti da più ambiti rurali aventi la medesima vocazionalità alla coltivazione con il metodo biologico.


Art. 4

(Piano del biodistretto)

 

1.  La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di agricoltura e ambiente, approva il Piano del biodistretto, elaborato dal relativo soggetto gestore.

2.  Il Piano del biodistretto contiene, in particolare:

a)  una relazione sulla situazione esistente e sulle prospettive di sviluppo dell’agricoltura biologica;

b) gli obiettivi, le motivazioni e i risultati attesi che definiscano la strategia di sviluppo;

c)  gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti, con particolare riguardo allo sviluppo dell’agricoltura biologica;

d) i progetti per l’uso razionale ed eco sostenibile delle materie prime e delle risorse energetiche;

e)  gli interventi e/o i progetti che i comuni ricompresi nel territorio del biodistretto sono tenuti a realizzare per assicurare le percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente e per aderire ad una gestione integrata dei rifiuti secondo la strategia “rifiuti zero”;

f)  gli interventi per regolamentare e ridurre, tenuto conto della normativa vigente in materia, l’uso dei fitofarmaci e dei fertilizzanti di sintesi, nell’ottica di favorire, nel rispetto della salute dei cittadini e dell’ambiente, lo sviluppo dell’agricoltura biologica;

g) gli interventi per promuovere il recupero ambientale delle aree di escavazione dismesse situate nel territorio dei comuni del biodistretto da realizzare attraverso il riporto di terreno di coltivo o vegetale preesistente. Qualora tale recupero non fosse possibile gli enti locali interessati, d’intesa con il soggetto gestore del biodistretto, possono promuovere azioni di recupero secondo i principi della sostenibilità ambientale;

h) i sistemi di misurazione dei risultati attesi relativi alle trasformazioni sociali, economiche, ambientali e culturali, condivisi dalle comunità locali che partecipano al biodistretto;

i)  gli interventi e/o i progetti per promuovere investimenti a sostegno della filiera agroalimentare ed in particolare le attività di trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agroalimentari.

3.  Il Piano del biodistretto può contenere, altresì, l’indicazione degli strumenti di programmazione o di sviluppo del settore agricolo o rurale e degli altri strumenti di programmazione, dell’Unione europea, statale o regionale, rilevanti per la realizzazione del medesimo Piano.

4.  Il Piano del biodistretto ha validità triennale e può essere aggiornato nel corso del triennio.

5.  Al termine di ciascun triennio, il soggetto gestore del biodistretto trasmette alla Giunta regionale una relazione sull’attuazione del Piano.

6.  Il Piano del biodistretto è attuato dal soggetto gestore mediante specifici programmi annuali nei quali sono individuati, in particolare, gli interventi e/o i progetti tra quelli di cui al comma 2, da realizzare nell’anno di riferimento, i soggetti interessati e le relative forme di finanziamento.

7.  La Regione contribuisce, in tutto o in parte, alla realizzazione degli interventi e/o dei progetti contenuti nei programmi annuali secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento di cui all’articolo 6.

8.  La concessione del contributo regionale di cui al comma 7 è subordinata alla verifica dell’attuazione degli interventi e/o dei progetti di cui al comma 2, lettere e), f) e g), finalizzati alla salvaguardia e al risanamento ambientale del territorio del distretto.

9.  Il Piano del biodistretto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e sul sito istituzionale della Regione.

 

Art. 5

(Ulteriori misure regionali di promozione dei biodistretti)

 

1.  La Regione istituisce un fondo per la promozione dei biodistretti destinato alla realizzazione, in particolare, delle seguenti attività:

a)  studi e indagini di mercato e di settore;

b) azioni informative e di educazione alimentare;

c)  organizzazione o partecipazione a concorsi, mostre e fiere;

d) diffusione di conoscenze scientifiche;

e)  pubblicazione di cataloghi o realizzazione di siti web.

2.  Il fondo è ripartito secondo le modalità e i criteri definiti nel regolamento di cui all’articolo 6.

3.  La Regione, compatibilmente con le norme dell’Unione europea e statali, individua nei propri strumenti di programmazione, i criteri sulla base dei quali attribuire priorità nei finanziamenti in materia agro-ambientale a progetti presentati da imprese certificate biologiche, singole o associate, operanti nel territorio del biodistretto e dagli enti locali ricadenti nel medesimo territorio.

4.  La Regione, anche attraverso il proprio sito web, favorisce la divulgazione dei biodistretti costituiti e delle migliori pratiche da questi messe in atto, promuovendo e valorizzando i risultati ottenuti.

 

 Art. 6

(Regolamento regionale)

 

1.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di agricoltura e ambiente, adotta, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto un regolamento di attuazione e integrazione (2) nel quale sono definiti, in particolare:

a)  i criteri e i parametri per l’individuazione dei soggetti facenti parte del biodistretto, nelle more dell’approvazione del PAR;

b) le modalità per l’elaborazione dei programmi annuali di cui all’articolo 4, comma 6;

c)  i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 7, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche, gli importi massimi di spesa e la relativa percentuale nonché le modalità di erogazione dei medesimi contributi;

d) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi concessi ai sensi della lettera c) nonché le relative cause di revoca e di recupero delle somme erogate;

e)  i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo di cui all’articolo 5, commi 1 e 2;

f)  i criteri e le modalità per l’adeguamento dei distretti biologici di cui all’articolo 9, comma 2.

 

Art. 7

(Rispetto della normativa dell’Unione europea)

 

1.  I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato dai commi 2 e 3 del presente articolo.

2.  I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3.  I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

 

Art. 8

(Relazione)

 

1. La Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, presenta alla commissione consiliare competente in materia e al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione sullo stato di attuazione della stessa e, in particolare, sugli interventi e sui progetti contenuti nel piano di cui all’articolo 4 e sulle misure per la promozione dei biodistretti.

 


 Art. 9

(Abrogazioni. Disposizioni transitorie e finali)

 

1.  Sono abrogati:

a)  l’articolo 7 bis della legge regionale 30 giugno 1998, n. 21 (Norme per l’agricoltura biologica);

b) l’articolo 17, comma 73, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 che ha inserito l’articolo 7 bis nella l.r. 21/1998.

2.  In sede di prima applicazione della presente legge, i distretti biologici riconosciuti ai sensi dell’articolo 7 bis della l.r. 21/1998, sono equiparati ai biodistretti di cui all’articolo 2.

3.  I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi all’individuazione e riconoscimento dei distretti biologici ai sensi dell’articolo 7 bis della l.r. 21/1998 si concludono secondo le disposizioni di cui alla medesima l.r. 21/1998.

4.  Nel regolamento previsto all’articolo 6 sono definiti i criteri e le modalità per l’adeguamento alle disposizioni previste dalla presente legge dei distretti biologici di cui al comma 2.

 

 Art. 10

(Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 2006, n. 1 “Istituzione dei distretti

 rurali e dei distretti agroalimentari” e successive modifiche)

 

1.  Alla l.r. 1/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1 dell’articolo 1 dopo le parole: “5 marzo 2001, n. 57).” sono aggiunte le seguenti: “nonché sulla base della pianificazione agricola definita dal Piano agricolo regionale (PAR) di cui all’articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, ove approvato, e comunque tenuto conto dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4.”;

b) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

 

Art. 5

(Individuazione)

 

1.  I distretti rurali e i distretti agroalimentari dì qualità sono individuati con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e tenuto conto degli ambiti rurali definiti dal PAR, ove approvato.

2.  L’individuazione dei distretti avviene su proposta di un comitato promotore costituito, su base volontaria, dai soggetti, rappresentativi del sistema economico, ricadenti nel territorio del distretto, con particolare riferimento ai soggetti che esercitano le attività rurali aziendali di cui all’articolo 2, comma 1bis, lettera a), della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche, nonché dalle amministrazioni locali e dai soggetti pubblici o privati rappresentativi del sistema sociale ricadenti nel medesimo territorio.

3.  Il PAR disciplina le modalità di coesistenza ed i reciproci rapporti tra i distretti produttivi di cui alla presente legge e i biodistretti, che ricadono nei medesimi ambiti rurali. Il PAR, inoltre, individua territori comprendenti più ambiti rurali aventi la medesima vocazione produttiva.”;

c)  al comma 1 dell’articolo 6, le parole: “della programmazione regionale di settore e” sono sostituite dalle seguenti: “della pianificazione agricola definita dal PAR, o in assenza di tale programmazione,”.

2.  La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento regionale 6 settembre 2006, n. 5 (Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità) alle disposizioni introdotte dal comma 1. (3)

Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

 

1.  Agli oneri derivanti dalla presente legge, con esclusione di quelli di cui all’articolo 5, si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo l “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, di due appositi fondi:

a)  “Fondo per la realizzazione degli interventi dei biodistretti - parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 202l, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo l;

b) “Fondo per la realizzazione degli interventi dei biodistretti - parte in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.

2.  Ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2 è istituito nel programma 01 della missione 16, titolo 1, il “Fondo per la promozione dei biodistretti” a copertura degli interventi ivi previsti, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.

3.  Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse per gli interventi in materia di agricoltura biologica derivanti dalle assegnazioni statali di cui al programma 01 della missione 16, nonché le risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020, misura 11 “Agricoltura biologica”.

 

 Art. 12

(Entrata in vigore)

 

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Vedi deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2021, n. 738 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 16 novembre 2021, n. 106

(2) Vedi regolamento regionale 9 febbraio 2021, n. 3 pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 11 febbraio 2021, n. 13

(3) Vedi regolamento regionale 24 febbraio 2020, n. 8 pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 25 febbraio 2020, n. 16

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.