Assestamento delle previsioni di bilancio 2018-2020

Numero della legge: 9
Data: 30 ottobre 2018
Numero BUR: 89
Data BUR: 02/11/2018

Art. 1

(Assestamento delle previsioni di bilancio per gli anni 2018-2020)

 

1.  A seguito delle operazioni concernenti il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017 di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi, delle consequenziali variazioni di bilancio effettuate in corso di gestione, come risultanti nell’ambito della legge regionale concernente il rendiconto generale annuale della Regione Lazio per l’anno 2017 e delle disposizioni di cui all’articolo 25 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità), sono determinati:

a)  in euro 4.087.641.951,27, il totale dei residui attivi al 31 dicembre 2017;

b) in euro 4.577.188.422,22, il totale dei residui passivi al 31 dicembre 2017;

c)  in euro 185.287.118,32, il fondo pluriennale vincolato di parte corrente;

d) in euro 542.540.689,42, il fondo pluriennale vincolato in c/capitale;

e)  in euro 77.506.799,81, il fondo crediti di dubbia esigibilità;

f)  in euro 767.354.767,54, l’avanzo di cassa al 31 dicembre 2017.

2.  Al lordo delle partite accantonate e vincolate pari, rispettivamente, ad euro 697.985.852,09 e ad euro 430.492.272,47 ed al netto del fondo anticipazioni di liquidità, di cui all’articolo 1, commi da 692 a 700, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016), pari ad euro 7.375.815.084,74, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 è determinato in disavanzo per euro 1.578.497.635,71, di cui euro 1.054.429.873,36, quale quota relativa al disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto ed euro 524.067.762,35, quale quota residuale del disavanzo di parte corrente, da ripianare in quote costanti ventennali ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato, in particolare, dall’articolo 1, commi 779 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020). Al lordo del fondo anticipazioni di liquidità di cui all’articolo 1, commi da 692 a 700, della l. 208/2015, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 è determinato in disavanzo per euro 8.954.312.720,45. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017, per come sopra determinato e l’avanzo di cassa al 31 dicembre 2017 di cui al comma 1, lettera f), sono iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge regionale concernente il rendiconto generale annuale della Regione Lazio per l’anno 2017.

 

 

Art. 2

(Mutui e prestiti obbligazionari)

 

1.  Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 40 e 62 del d.lgs. 118/2011 e dell’articolo 26 del r.r. 26/2017 sono confermati gli importi concernenti le autorizzazioni di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, relativo a disposizioni in materia di assunzione di mutui e/o prestiti obbligazionari, con particolare riferimento:

a)  al ricorso al mercato finanziario che, al netto delle operazioni effettuate per il rimborso anticipato, per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni vigenti e con l’esclusione del disavanzo di cui all’articolo 9, comma 5, del d.l. 78/2015, è stabilito nel limite massimo di euro 1.355.375.051,62 per l’anno 2018, di cui euro 1.054.429.873,36 finalizzati alla copertura del disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto ed euro 300.945.178,26 per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti, nel rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione) e successive modifiche;

b) alla contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti che, nel rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, della l. 243/2012, è stabilito nel limite massimo di euro 250.752.894,83, per l’anno 2019 e di euro 152.728.745,62, per l’anno 2020.

2.  Conformemente alle previsioni di cui all’articolo 5, comma 3, della l.r. 4/2018, la dotazione finanziaria complessiva della tipologia 300 “Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine” del titolo 6 “Accensione Prestiti” è pari ad euro 1.355.375.051,62 per l’anno 2018, euro 250.752.894,83, per l’anno 2019 e ad euro 152.728.745,62, per l’anno 2020. L’elenco degli investimenti di cui al comma 1, allegato agli atti di concessione del mutuo, è aggiornato annualmente entro i termini di approvazione della legge di rendiconto generale annuale. Ai sensi dell’articolo 62, comma 8, del d.lgs. 118/2011, alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1, valutati nel limite di euro 73.353.833,72 per l’anno 2019 ed euro 86.476.668,75 a decorrere dall’anno 2020, si provvede nell’ambito delle risorse appositamente iscritte, a valere sulle medesime annualità, nei programmi 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” e 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” della missione 50 “Debito pubblico”.

 

 

Art. 3

(Allegati all’assestamento delle previsioni di bilancio 2018-2020)

 

1.  Ai sensi dell’articolo 50 del d.lgs. 118/2011 e conformemente agli schemi di cui all’allegato n. 9 al d.lgs. 118/2011, all’assestamento delle previsioni di bilancio 2018-2020 sono allegati:

a)   la nota integrativa, redatta secondo le modalità di cui all’articolo 50, comma 3, del d.lgs. 118/2011 (Allegato n. 1);

b)   il prospetto delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 2);

c)   il prospetto delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 3);

d)   il prospetto di riepilogo generale delle entrate, redatto per titoli (Allegato n. 4);

e)   il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per titoli (Allegato n. 5);

f)    il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per missioni (Allegato n. 6);

g)   il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 7);

h)   il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio (Allegato n. 8);

i)    il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (Allegato n. 9);

l) il prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, redatto per ciascuna annualità del triennio 2018-2020 (Allegato n. 10);

m) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato n. 11).

 

Art. 4

(Entrata in vigore)

 

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.