Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione

Numero della legge: 6
Data: 27 luglio 2018
Numero BUR: 62
Data BUR: 31/07/2018

S O M M A R I O

Capo I - Criteri e principi generali

Art. 1 - (Principi generali)

Art. 2 - (Obiettivi)

Art. 3 - (Destinatari)

Capo II - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo)

Art. 4 - (Riordino dell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo)

Art. 5 - (Interventi, servizi e prestazioni)

Art. 6 - (Organi dell’Ente)

Art. 7 - (Presidente del Consiglio di amministrazione)

Art. 8 - (Consiglio di amministrazione)

Art. 9 - (Collegio dei revisori dei conti)

Art. 10 - (Consulta regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza)

Art. 11 - (Direttore generale)

Art. 12 - (Statuto e regolamenti)

Art. 13 - (Articolazione dell’Ente)

Art. 14 - (Bilancio di previsione e rendiconto generale)

Art. 15 - (Personale)

Art. 16 - (Piano regionale triennale di programmazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni)

Art. 17 - (Programma annuale di attività. Relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti)

Art. 18 - (Vigilanza)

Art. 19 - (Piano di prevenzione della corruzione)

Art. 20 - (Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza)

Art. 21 - (Misure di contrasto all’evasione)

Capo III - Partecipazione

Art. 22 - (Partecipazione degli studenti alla formazione delle politiche regionali in materia di diritto allo studio universitario)

Art. 23 - (Promozione di forme di compartecipazione, cogestione e autogestione)

Capo IV - Clausola valutativa. Disposizioni transitorie e finanziarie

Art. 24 - (Clausola valutativa)

Art. 25 - (Disposizioni per la prima attuazione)

Art. 26 - (Abrogazioni e modifiche)

Art. 27 - (Risorse finanziarie e patrimoniali)

Art. 28 - (Disposizioni finanziarie)

Art. 29 - (Entrata in vigore)




Capo I

Criteri e principi generali

Art. 1

(Principi generali)

  1. In conformità agli articoli 3, 34 e 117 della Costituzione, all’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’articolo 7, comma 2, lettera h), dello Statuto e al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 concernente la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, la Regione, al fine di promuovere la conoscenza, l’accesso ai saperi e alle opportunità formative, riconosce il diritto allo studio universitario come diritto fondamentale dell’uomo ed esercita le competenze ad essa attribuite al fine di renderne effettivo il godimento.
  2. La Regione garantisce in coerenza con le strategie dell’Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà individuale e dell’integrazione sociale, nonché il diritto all’orientamento e all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.
  3. La Regione intende, altresì, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la parità di accesso all’istruzione superiore per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

Art. 2

(Obiettivi)

  1. Gli interventi della Regione si ispirano ai seguenti obiettivi:
    a) l’incremento generale delle risorse a sostegno degli studenti e dei cittadini in formazione, con priorità per i più capaci e meritevoli anche se privi o carenti di mezzi;
    b) il sostegno e l’integrazione degli studenti universitari in condizioni di disabilità, anche attraverso la destinazione di una quota parte delle risorse finanziarie disponibili per specifiche iniziative finalizzate ad interventi, servizi e prestazioni;
    c) il sostegno agli studenti lavoratori e a studenti genitori, meritevoli di particolare considerazione nel loro percorso formativo;
    d) il sostegno rivolto a studenti che per motivi personali o economici abbiano sospeso o abbandonato gli studi;
    e) il sostegno agli studenti in sede, pendolari e a quelli fuori sede;
    f) il sostegno alla partecipazione di tutti i cittadini in formazione della Regione a programmi di mobilità, anche europea ed internazionale;
    g) il sostegno alle attività di orientamento e di inserimento nel mondo del lavoro in collaborazione con tutte le istituzioni preposte e con le associazioni datoriali e di categoria maggiormente rappresentative del tessuto socio economico regionale, pure mediante l’erogazione di servizi dedicati, anche al fine di favorire l’incontro fra la domanda e l’offerta;
    h) il sostegno alle attività culturali e sportive nonché ai servizi didattico-formativi delle università, compresi quelli promossi da altre istituzioni in ambito regionale, ivi inclusi, i Centri universitari sportivi (Cus – Cusi Italia);
    i) il potenziamento delle strutture residenziali e del sostegno abitativo in favore degli studenti fuori sede, pure con l’utilizzo di politiche innovative, da realizzare anche in collaborazione con i territori sede di strutture universitarie;
    l) la promozione di forme di partecipazione degli studenti alle decisioni e alla valutazione sulla qualità e sull’efficacia dei servizi offerti;
    m) la promozione di iniziative e servizi di mutuo sostegno fra studenti e fra cittadini in formazione;
    n) la promozione di forme di compartecipazione, cogestione e autogestione di beni e servizi ai sensi dell’articolo 23;
    o) assicurare la diffusione territoriale, la qualificazione e il costante miglioramento dell’offerta di attività e servizi;
    p) il sostegno agli studenti detenuti, attraverso la collaborazione con tutte le istituzioni competenti, anche tramite il potenziamento delle attività di tutoraggio negli istituti penitenziari e della possibilità di utilizzo dell’insegnamento a distanza;
    q) assicurare l’uniformità delle prestazioni in tutti gli atenei della Regione, nel rispetto delle specificità territoriali.

 

Art. 3

(Destinatari)

  1. Soggetti destinatari degli interventi, dei servizi e delle prestazioni previsti dalla presente legge sono:
    a) gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento sull'autonomia didattica degli atenei, attivati dalle università, dagli istituti universitari statali e dalle università non statali legalmente riconosciute, presenti in Regione;
    b) gli studenti iscritti ai corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, attivati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, presenti nella Regione;
    c) gli studenti iscritti ai corsi attivati dalle scuole superiori per mediatori linguistici abilitate a rilasciare titoli equipollenti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università, presenti nella Regione;
    d) gli studenti iscritti ai corsi degli Istituti tecnici superiori (ITS) a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), che svolgono percorsi formativi per il conseguimento della laurea professionalizzante;
    e) i cittadini in formazione, diversi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), limitatamente agli interventi, ai servizi e alle prestazioni a loro destinati dall’Ente di cui all’articolo 4.

Capo II

Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione

della conoscenza (DiSCo)

Art. 4

(Riordino dell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari

del Lazio – Laziodisu nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione

della conoscenza - DiSCo)

  1. Al fine di favorire l’attuazione coordinata degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all’articolo 5, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nonché di sussidiarietà, l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo), di seguito denominato Ente.
  2. Ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto, DiSCo è l’ente pubblico dipendente regionale, dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile, cui la Regione attribuisce il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 nonché il ruolo di ente regolatore del sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari di cui all’articolo 5.
  3. L’Ente è titolare delle competenze e svolge le funzioni attribuite dalla presente legge nell’ambito degli indirizzi indicati dalla Giunta regionale e in conformità a quanto stabilito dalla programmazione regionale.
  4. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 2, l’Ente:
    a) utilizza le risorse finanziarie statali ed europee nonché regionali destinate al sostegno della formazione, dell’istruzione, dell’orientamento al lavoro e, in generale, della conoscenza, assumendo, ove necessario, direttamente la funzione di ente attuatore anche di interventi globali;
    b) promuove la costruzione di reti tra le università, gli enti competenti in materia di mercato del lavoro e gli enti che operano nel settore della formazione della Regione;
    c) predispone iniziative e programmi per favorire gli interscambi con l’estero tra università e enti che operano nel settore dell’istruzione, della formazione e della conoscenza.

Art. 5

(Interventi, servizi e prestazioni)

  1. Gli interventi, i servizi e le prestazioni dell’Ente in favore di tutti i soggetti destinatari di cui all’articolo 3 consistono principalmente in:
    a) azioni volte ad assicurare agli studenti e ai cittadini in formazione un apprendimento per tutto l’arco della vita, nell’ambito di un sistema integrato e sinergico tra le scuole, le università, gli istituti di alta cultura, i centri di ricerca e innovazione operanti nella Regione;
    b) attività di informazione, di orientamento formativo e di sostegno all’inserimento nel mondo del lavoro, promosse in stretta collaborazione con le scuole, le università, gli istituti di alta cultura e di ricerca e le altre istituzioni preposte, anche al fine di diffondere le migliori pratiche a livello regionale;
    c) azioni volte a promuovere modelli innovativi di erogazione della formazione professionale, con particolare attenzione alle figure professionali maggiormente richieste dal mercato del lavoro;
    d) contributi per la mobilità internazionale;
    e) collaborazioni con le maggiori rappresentanze datoriali, allo scopo di definire i percorsi formativi più idonei per l’individuazione delle figure professionali maggiormente richieste dal mercato del lavoro.
  2. Gli interventi, i servizi e le prestazioni dell’Ente in favore dei soggetti destinatari di cui all’articolo 3, lettere a), b), c) e d) sono:
    a) a concorso:
    1. borse di studio;
    2. posti alloggio e contributi finanziari per la residenzialità;
    3. ristorazione gratuita o a prezzo agevolato;
    4. borse per esperienze formative all’estero, con possibilità di svolgere i relativi semestri di praticantato, o in altre regioni italiane;
    5. sussidi straordinari per studenti in condizioni di sopravvenuto disagio economico o per studenti che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire, per gravi motivazioni, dei servizi di cui ai numeri da 1) a 4);
    6. misure compensative per studenti rientranti in fasce di reddito medio-basse;
    7. misure di sostegno a quelle categorie di soggetti che, pur avendo conseguito un titolo di studio universitario, necessitano di periodi ulteriori di formazione e/o specializzazione, inclusi dottorandi e specializzandi;
    b) non a concorso, anche per i soggetti destinatari di cui all’articolo 3, lettera e):
    1. agevolazioni finalizzate all’attuazione di programmi universitari per la mobilità nazionale ed internazionale degli studenti;
    2. azioni mirate all’orientamento al lavoro, in coordinamento con tutte le istituzioni preposte;
    3. supporto alle attività, culturali, turistiche, ricreative e sportive e ai servizi didattico-formativi delle università, delle associazioni studentesche, culturali, di volontariato e delle altre istituzioni, anche con riferimento alla partecipazione e presenza di studenti stranieri;
    4. servizi per le locazioni immobiliari, da attivare anche mediante convenzioni con i comuni sedi dell’università o dell’istituzione di riferimento e comuni limitrofi, nonché con le associazioni dei proprietari e degli inquilini ovvero con enti pubblici o privati senza fini di lucro che garantiscano condizioni contrattuali di locazione conformi agli indirizzi fissati dall’Ente;
    5. servizi di facilitazione in partenza (outgoing) rivolti agli studenti universitari della Regione che intendono svolgere attività di formazione all’estero;
    6. servizi di accoglienza (incoming) rivolti agli studenti stranieri che intendono svolgere attività di formazione nelle università e negli istituti di alta formazione della Regione, pure durante il periodo estivo, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni studentesche presenti negli atenei;
    7. misure di sostegno all’utilizzo dei servizi di trasporto finalizzate all’attuazione di programmi universitari per la mobilità degli studenti;
    8. orientamento attivo all’accesso degli studenti, in particolare quelli fuori sede, ai servizi forniti dal sistema sanitario regionale, all’utilizzo dei consultori, degli sportelli di medicina preventiva e assistenza psicologica, così come previsto dal d.lgs. 68/2012;
    9. progetti di contrasto al razzismo e ad ogni forma di discriminazione;
    10. fornitura di ausili, servizi e supporti specialistici in particolare per studenti svantaggiati e in condizioni di disabilità;
    11. supporto per l’inserimento lavorativo, in particolare agli studenti disabili;
    12. sostegno agli strumenti di conciliazione della genitorialità;
    13. informazione ed orientamento sui percorsi di formazione promossi in collaborazione con le altre istituzioni nonché con gli altri enti pubblici competenti in materia;
    14. sostegno diretto e/o indiretto alle attività di socialità, mutuo sostegno, orientamento e tutorato promosse e autogestite da studenti e cittadini in formazione;
    15. servizi editoriali e librari consistenti nella produzione e diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario e di ogni altro tipo di strumento o sussidio destinato ad uso universitario, favoriti dalla Regione in collaborazione con gli atenei, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia di diritto d’autore;
    16. individuazione di luoghi di facile fruizione da destinare alle attività culturali promosse, in sinergia con istituzioni comunali, scuole e università, dalle associazioni studentesche;
    17. pianificazione di interventi volti alla realizzazione di piccoli impianti sportivi all’interno degli studentati dell’Ente;
    18. servizi di connettività e supporto informatico, da realizzarsi tramite contratti di sponsorizzazione che non prevedano costi aggiuntivi a carico dell’Ente;
    19. misure di sostegno ai detenuti che frequentano corsi in qualità di studenti all’interno degli istituti di prevenzione e pena.
  3. L’Ente si avvale della direzione regionale centrale acquisti per la realizzazione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi necessari all’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, ai sensi e con le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale.
  4. L’Ente, nel rispetto della normativa vigente in materia, è titolare e responsabile di un corretto ed efficace funzionamento degli alloggi, delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari, comprese le attribuzioni di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari) e successive modifiche.
  5. Gli interventi, i servizi e le prestazioni individuati dal presente articolo sono disciplinati con regolamento regionale di attuazione ed integrazione adottato, previo parere della commissione consiliare competente, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto.

Art. 6

(Organi dell’Ente)

  1. Sono organi dell’Ente:
    a) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
    b) il Consiglio di amministrazione;
    c) il Collegio dei revisori dei conti;
    d) la Consulta regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza.
  2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti ed esercitati nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di inconferibilità e incompatibilità, nonché dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione).

Art. 7

(Presidente del Consiglio di amministrazione)

  1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, di seguito denominato Presidente, è nominato previo avviso pubblico dal Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario e previo parere della commissione consiliare competente in materia, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto.
  2. Il Presidente resta in carica per un triennio, è rinnovabile per una sola volta ed è scelto tra persone di comprovata professionalità ed esperienza che si siano distinte per studi ed attività svolte nell’ambito del diritto allo studio universitario e che abbiano anche svolto funzioni manageriali e/o ricoperto incarichi istituzionali. Il compenso del Presidente è individuato nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 (Indennità dei componenti degli organi degli Enti dipendenti dalla Regione Lazio) e successive modifiche.
  3. Il Presidente:
    a) presiede, convoca e coordina il Consiglio di amministrazione;
    b) ha la rappresentanza istituzionale dell’Ente;
    c) sovrintende all’attività complessiva dell’Ente e ne è responsabile nei confronti della Regione;
    d) designa il Direttore generale dell’Ente ai sensi dell’articolo 11;
    e) adotta e trasmette alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio la relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2;
    f) adotta gli atti riservatigli dallo statuto e dai regolamenti e quelli delegatigli dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 8, comma 5, lettera p).
  4. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente viene sostituito dal vicepresidente, eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dallo statuto di cui all’articolo 12, comma 1.

Art. 8

(Consiglio di amministrazione)

  1. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Regione.
  2. In armonia con quanto previsto dall’articolo 22, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 concernente la riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione e successive modifiche al fine di ridurre le spese di gestione dell’Ente, il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da altri quattro componenti, di cui:
    a) un rappresentante degli studenti eletto in concomitanza con l’elezione del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) a suffragio universale e diretto e a scrutinio segreto, tra tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio delle università statali e non statali e degli istituti di alta formazione presenti sul territorio regionale;
    b) tre designati dal Consiglio regionale con voto limitato, previo avviso pubblico, garantendo la rappresentanza di genere e scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nello svolgimento di funzioni di carattere amministrativo-istituzionale e che si siano distinte per gli studi e le attività nel campo della formazione universitaria e del diritto allo studio.
  3. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per un triennio, sono rinnovabili per una sola volta e il loro compenso è individuato nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale di cui all’articolo 1, comma 1, della l.r. 46/1998.
  4. Le modalità di elezione del rappresentante degli studenti di cui al comma 2, lettera a), sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni di alta amministrazione e, in particolare:
    a) formula le proposte di modifica dello statuto;
    b) formula le proposte dei regolamenti di cui all’articolo 12, commi 2 e 3;
    c) adotta la dotazione organica del personale dell’Ente ai sensi dell’articolo 15, comma 1;
    d) formula indicazioni sul fabbisogno delle risorse umane, finanziarie, strumentali necessarie per l’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza dell’Ente;
    e) adotta il bilancio di previsione e i documenti contabili di cui all’articolo 14;
    f) adotta il programma annuale di attività ai sensi dell’articolo 17, comma 1;
    g) conferisce, nel rispetto dell’articolo 11, l’incarico al Direttore generale dell’Ente, su designazione del Presidente;
    h) assegna al Direttore generale, sulla base del programma annuale di attività di cui all’articolo 17, comma 1, gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma stesso, nonché le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie;
    i) impartisce al Direttore generale le direttive per lo svolgimento dell’attività gestionale;
    l) stabilisce le regole generali di gestione e le procedure amministrative per la realizzazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza dell’Ente;
    m) adotta i modelli di convenzione tipo per l’attivazione del servizio per le locazioni delle strutture immobiliari di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), numero 4);
    n) verifica, sentito l’organo di valutazione e controllo strategico previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e dall’articolo 14 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche) e successive modifiche, i risultati di gestione e valuta annualmente il Direttore generale con riferimento agli obiettivi assegnati;
    o) adotta la carta dei servizi ai sensi dell’articolo 12, comma 4;
    p) delega determinati compiti al Presidente;
    q) adotta il piano di prevenzione della corruzione di cui all’articolo 19;
    r) nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 20.
  6. Alle sedute del Consiglio di amministrazione assistono il Presidente del Collegio dei revisori dei conti e il Direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante.
  7. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese, ovvero quando il Presidente ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei consiglieri.

Art. 9

(Collegio dei revisori dei conti)

  1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione con decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.
  2. Il Collegio dei revisori dei conti elegge al suo interno il Presidente, che provvede alla convocazione e all’organizzazione dei lavori del Collegio medesimo, in conformità alle disposizioni della presente legge e del regolamento di organizzazione di cui all’articolo 12, comma 2.
  3. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni e i compiti di cui all’articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie).
  4. Il decreto di nomina di cui al comma 1 fissa l’importo del compenso riconosciuto ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti, che in prima attuazione non può essere superiore a quello dei componenti del precedente Collegio.
  5. L’incarico di componente supplente del Collegio dei revisori dei conti è a titolo gratuito. Il componente supplente subentra nell’esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinuncia o di decadenza del componente effettivo e da tale momento è corrisposto il relativo compenso.
  6. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica per un triennio e i relativi incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

Art. 10

(Consulta regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza)

  1. Al fine di garantire il coinvolgimento e l’effettiva partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema integrato degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all’articolo 5, è istituita la Consulta regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza, di seguito denominata Consulta.
  2. La Consulta è composta da:
    a) quattordici studenti eletti dalla popolazione studentesca di tutti gli atenei statali della Regione in proporzione alla popolazione studentesca e comunque in modo che ciascun ateneo statale sia rappresentato da almeno uno studente;
    b) due studenti eletti dalla popolazione studentesca di tutti gli atenei non statali della Regione;
    c) uno studente eletto dalla popolazione studentesca di tutti gli istituti di alta formazione artistica e musicale della Regione;
    d) due studenti vincitori di posto alloggio nella Regione eletti dai rappresentanti delle residenze gestite dall’Ente;
    e) un dottorando eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca degli atenei della Regione;
    f) uno specializzando, eletto dagli iscritti ai corsi di formazione specialistica degli atenei della Regione.
  3. L’elezione dei componenti della Consulta di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f) avvengono a suffragio universale, in concomitanza con le elezioni del CNSU.
  4. I componenti della Consulta durano in carica tre anni e non possono svolgere più di due mandati. Il regolamento della Consulta di cui al comma 5 disciplina i casi di cessazione anticipata dalla carica e di incompatibilità nonché le ulteriori ipotesi di decadenza. Al componente decaduto o cessato dalla carica subentra il primo dei non eletti all’interno della categoria in rappresentanza della quale era stato eletto il membro che ha interrotto il mandato.
  5. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei propri componenti e, in particolare, la cadenza regolare delle sedute e le modalità di convocazione.
  6. La Consulta disciplina, altresì, con apposito regolamento, le modalità di svolgimento delle elezioni di cui al comma 3. Il regolamento elettorale è approvato con maggioranza assoluta e deve rispettare i principi di pari opportunità, pluralismo e tutela delle minoranze.
  7. La seduta di insediamento della Consulta è convocata dal Direttore generale entro trenta giorni dalla data di costituzione di cui al comma 8. Nello stesso termine, la Consulta elegge tra i suoi componenti un Presidente, il quale svolge i compiti previsti dal regolamento di cui al comma 5 e interviene, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione di cui all’articolo 8.
  8. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione. Ai fini della costituzione, le designazioni dei componenti devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta. La Consulta è validamente costituita qualora siano designati almeno la metà più uno dei componenti, fatte salve le successive integrazioni. Qualora non pervenga alcuna designazione entro il termine di cui al primo periodo o qualora le designazioni pervenute siano inferiori alla metà più uno, i componenti necessari per la costituzione dell’organo sono designati, a maggioranza e con voto congiunto, dai rappresentanti degli studenti in carica nei senati accademici e nei consigli di amministrazione degli atenei statali, non statali e degli istituti di alta formazione artistica e musicale della Regione, nonché dai rappresentanti delle residenze universitarie gestite dall’Ente.
  9. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, fermo restando un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nel limite individuato dal regolamento di cui all’articolo 12, comma 2.
  10. L’Ente assicura le condizioni per il funzionamento della Consulta mettendo a disposizione quanto necessario secondo le modalità previste nel regolamento di organizzazione di cui all’articolo 12, comma 2.
  11. Alle sedute della Consulta assiste un funzionario dell’Ente con funzioni di segretario verbalizzante. Hanno facoltà di intervenire alle sedute della Consulta, senza diritto di voto, anche su richiesta della Consulta:
    a) l’Assessore competente in materia di diritto agli studi universitari o un suo delegato;
    b) il Presidente della commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio o suo delegato;
    c) il Presidente del Comitato regionale di coordinamento delle università (CRUL) o un suo delegato;
    d) il Presidente;
    e) i rappresentanti delle residenze universitarie della Regione gestite dall’Ente;
    f) il coordinatore delle consulte provinciali degli studenti della Regione;
    g) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
    h) tutti coloro i quali presentino motivata richiesta di partecipazione secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui al comma 5.
  12. La Consulta svolge i seguenti compiti:
    a) esprime parere obbligatorio e formula eventuali proposte, entro venti giorni dalla richiesta, in merito:
    1. al piano regionale triennale di programmazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all’articolo 16;
    2. al programma annuale di attività di cui all’articolo 17, comma 1;
    3. al bando per l’accesso agli interventi, servizi e prestazioni a concorso di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a);
    4. alle tariffe delle mense universitarie;
    5. al regolamento delle residenze universitarie gestite dall’Ente;
    6. alla carta dei servizi di cui all’articolo 12, comma 4;
    7. al bilancio di previsione e al rendiconto generale, in modo non vincolante;
    b) presenta annualmente alla commissione consiliare competente in materia, alla presenza dell’Assessore competente in materia di diritto agli studi universitari, una relazione:
    1. sulla qualità degli interventi, dei servizi e delle prestazioni erogati dall’Ente;
    2. sull’attuazione del programma annuale di attività di cui all’articolo 17, comma 1;
    3. sul potenziamento degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 2, al fine di innovare i servizi sul territorio e di migliorarne la qualità;
    c) può richiedere in ogni momento, al Consiglio di amministrazione, l’accesso a documenti utili allo svolgimento del proprio lavoro, nonché effettuare sopralluoghi in mense e residenze per monitorare la qualità e l’efficacia dei servizi erogati;
    d) formula interrogazioni sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni previsti dall’articolo 5 comma 2, lettere a) e b), al Consiglio di amministrazione che deve, entro venti giorni, presentare opportuna risposta scritta;
    e) può promuovere momenti di confronto pubblico istituzionale sul tema del diritto allo studio universitario e della conoscenza;
    f) formula al Consiglio di amministrazione proposte ed esprime pareri obbligatori e vincolanti sulla promozione di forme di compartecipazione, cogestione ed autogestione di cui all’articolo 23.
  13. La Consulta, oltre ai compiti di cui al comma 12, organizza con cadenza annuale, secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 5, comma 5, sondaggi, anche on line, diretti ad acquisire la valutazione degli studenti universitari sulla qualità e l’efficacia degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 2.

Art. 11

(Direttore generale)

  1. Il Direttore generale è designato dal Presidente ed è scelto, sulla base di avviso pubblico, tra persone in possesso del titolo di laurea magistrale, specialistica o ad esse equipollente, di comprovata professionalità ed esperienza nell’organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche o private, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia di inconferibilità e incompatibilità.
  2. Ai sensi dell’articolo 55, comma 5, dello Statuto, l’incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione a tempo determinato, in conformità alla normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.
  3. Nel caso in cui l’incarico di Direttore generale sia conferito a dipendenti pubblici, si applicano le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa o analogo provvedimento, secondo l’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza.
  4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato con contratto individuale, di natura privatistica ed esclusiva, della stessa durata dell’incarico, che fissa, altresì, il relativo trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
  5. Il Direttore generale, tenendo conto degli obiettivi programmatici assegnati e delle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione, svolge le funzioni di coordinamento finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle attività, adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e stipula le convenzioni e i contratti, compresi quelli che impegnano l’Ente verso l’esterno, attinenti all’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati dall’articolo 5 nonché gli altri atti eventualmente a lui attribuiti dallo statuto a garanzia di una tutela unitaria del diritto agli studi universitari.
  6. Il Direttore generale, in particolare, svolge i seguenti compiti:
    a) provvede all’organizzazione delle strutture dell’Ente, nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento di cui all’articolo 12, comma 2;
    b) è responsabile della gestione delle risorse umane, comprese le relazioni sindacali, nonché delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di amministrazione;
    c) dirige e coordina le attività delle strutture dell’Ente, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal Consiglio di amministrazione;
    d) conferisce ai dirigenti dell’Ente l’incarico delle aree, dei presidi territoriali e delle unità operative degli stessi presidi.

Art. 12

(Statuto e regolamenti)

  1. Lo statuto dell’Ente definisce i principi di organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali e delle sue articolazioni, in conformità con il principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione e detta criteri generali relativi all’organizzazione, all’ordinamento finanziario e contabile, alla pubblicità degli atti e all’esercizio del diritto di accesso.
  2. Con regolamento di organizzazione adottato dal Consiglio di amministrazione, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, dallo statuto di cui al comma 1, nonché delle disposizioni statali vigenti anche in materia di trasparenza e anticorruzione, sono disciplinati l’organizzazione delle strutture, la determinazione della dotazione organica del personale, la salvaguardia della collocazione lavorativa derivante dell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio – Laziodisu, il benessere organizzativo quale modalità gestionale finalizzata ad aumentare la produttività e l’efficienza lavorativa in conciliazione con le esigenze di vita-lavoro, i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali, i requisiti per le modalità di accesso e di selezione del personale, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti, i criteri e le modalità per il controllo interno.
  3. Il Consiglio di amministrazione, previa informazione alle organizzazioni sindacali, adotta il regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Ente nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 14.
  4. Il Consiglio di amministrazione, previo parere della Consulta, adotta la carta dei servizi nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 marzo 2016, n. 1 (Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici).

Art. 13

(Articolazione dell’Ente)

  1. L’Ente è articolato in una direzione generale e nei tre presidi territoriali di Roma Città metropolitana, Lazio settentrionale e Lazio meridionale, funzionali all’attività dell’Ente medesimo.
  2. A capo di ciascun presidio è preposto un dirigente dell’Ente nominato ai sensi dell’articolo 11, comma 6, lettera d), dal Direttore generale. I presidi possono essere articolati in ulteriori unità operative secondo quanto disposto del regolamento di organizzazione di cui all’articolo 12, comma 2.
  3. Spettano a ciascun presidio territoriale i compiti inerenti:
    a) la presa in carico degli studenti e dei cittadini in formazione, che vengono orientati in percorsi sui servizi offerti dall’Ente e dall’ateneo di riferimento;
    b) l’erogazione e/o il monitoraggio dei servizi di prossimità agli studenti;
    c) la facilitazione dell’accesso ai dati informativi e ai servizi per il lavoro fruibili sulle reti dedicate a livello regionale, statale e internazionale;
    d) la facilitazione dell’accesso alle informazioni e ai servizi in favore degli studenti disabili;
    e) la facilitazione dell’accesso alle informazioni e ai servizi in favore degli studenti stranieri, anche in lingua;
    f) l’erogazione di informazioni nell’ambito del servizio per la locazione delle strutture immobiliari di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), numero 4);
    g) l’erogazione di informazioni sulle condizioni e agevolazioni per l’accesso all’offerta formativa di grado universitario e all’alta formazione, a livello regionale, statale, europeo e internazionale;
    h) la vigilanza sul corretto ed efficace funzionamento degli alloggi, delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari.
  4. Le aree in cui è articolata la direzione generale e le unità operative in cui possono essere suddivisi i presidi territoriali sono diretti da dirigenti nominati dal Direttore generale sulla base di quanto disposto dal regolamento di organizzazione di cui all’articolo 12, comma 2.

Art. 14

(Bilancio di previsione e rendiconto generale)

  1. L’Ente, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, adotta il sistema di contabilità finanziaria affiancato, a fini conoscitivi, dal sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale e, ai sensi dell’articolo 47 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, adegua la propria gestione alle disposizioni del suddetto decreto specificatamente previste per gli enti strumentali delle Regioni.
  2. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale, adottati dal Consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8, comma 5, lettera e) e corredati dal parere del Collegio dei revisori dei conti nonché da quello, non vincolante, della Consulta, sono approvati dal Consiglio regionale con le modalità di cui al Titolo VII, Capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche.
  3. I documenti contabili, previsionali e consuntivi, sono pubblicati sul sito internet della Regione.

Art. 15

(Personale)

  1. La dotazione organica complessiva dell’Ente, adottata con deliberazione del Consiglio di amministrazione, in conformità ai criteri del regolamento di cui all’articolo 12, comma 2, è articolata sulla base del fabbisogno di personale della direzione generale e dei presidi territoriali dell’Ente, in relazione ai diversi profili professionali, tenendo conto delle specifiche realtà universitarie di riferimento e, in ogni caso, deve comportare la riduzione del dieci per cento della spesa complessiva della corrispondente dotazione organica dell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio – Laziodisu, sulla base della dotazione organica da ultimo approvata dalla Regione. La dotazione organica è trasmessa, per la relativa approvazione, alla Giunta regionale.
  2. Ai dirigenti e al personale dell’Ente si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente, dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni locali.

Art. 16

(Piano regionale triennale di programmazione

degli interventi, dei servizi e delle prestazioni)

  1. Ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto e in conformità alle disposizioni della presente legge, la Giunta regionale svolge le funzioni di programmazione e di indirizzo in materia di diritto allo studio e di promozione della conoscenza.
  2. La Giunta regionale, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Consulta e previo parere obbligatorio delle commissioni consiliari competenti in materia, approva il piano regionale triennale di programmazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni, di seguito denominato piano regionale triennale, entro il 31 dicembre di ogni anno antecedente la vigenza del medesimo piano.
  3. Il piano regionale triennale indica gli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria, nonché le azioni e gli strumenti necessari e fissa in un apposito documento gli indirizzi e gli obiettivi che l’Ente è tenuto a raggiungere, stabilendo in particolare:
    a) gli standard minimi di qualità dei servizi;
    b) i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi dei sostegni economici;
    c) i criteri per perseguire un sostanziale equilibrio nell’attribuzione dei servizi e degli interventi di sostegno economico;
    d) i criteri di accreditamento dei soggetti interessati ad entrare a fare parte del sistema abitativo regionale;
    e) gli standard a cui devono corrispondere le strutture immobiliari per le quali è previsto l’accesso alle agevolazioni, stabilite dalla legge statale o regionale, riservate allo sviluppo e alla conservazione del patrimonio destinato ai servizi abitativi, con particolare riferimento agli standard relativi alla sicurezza, al risparmio energetico e alla tutela ambientale, ai sensi della vigente normativa statale e regionale;
    f) le attività di promozione del diritto allo studio e della conoscenza nonché all’orientamento formativo nella Regione;
    g) le modalità di individuazione delle strutture immobiliari di proprietà regionale da adibire a spazi polifunzionali gratuiti per gli studenti nel rispetto degli standard di cui alla lettera e).

Art. 17

(Programma annuale di attività. Relazione annuale

sull’attività svolta e sui risultati conseguiti)

  1. Il Consiglio di amministrazione, tenendo conto delle proposte formulate dalla Consulta, adotta il programma annuale di attività dell’Ente, in coerenza con il piano regionale triennale elaborato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 16, che costituisce l’atto di indirizzo per l’attività amministrativa e gestionale di competenza del Direttore generale, per l’assegnazione degli obiettivi da realizzare nel periodo di validità del programma stesso e per il riparto delle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché il riferimento per la verifica dei risultati e per la valutazione dei dirigenti.
  2. Le attività svolte in attuazione del programma di cui al comma 1 ed i risultati conseguiti sono descritti in una relazione annuale adottata dal Presidente e trasmessa alla Giunta regionale, ai fini della valutazione di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b). La Giunta regionale trasmette, entro il 31 marzo, la relazione annuale alla commissione consiliare competente in materia.

Art. 18

(Vigilanza)

  1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 55, comma 7, dello Statuto, esercita i poteri di direttiva e vigilanza sull’Ente.
  2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, in particolare:
    a) approva lo statuto e le eventuali modifiche; (2)
    b) verifica l’utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra i costi ed i benefici, anche sulla base della relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, e può richiedere, a tale fine, l’acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;
    c) esegue i controlli sulla qualità e sull’omogeneità degli interventi, dei servizi e delle prestazioni erogati di cui all’articolo 5, comma 2;
    d) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell’adozione di atti obbligatori da parte degli organi competenti, ivi compresi lo statuto e i regolamenti previsti dall’articolo 12, commi 1, 2 e 3, previo invito a provvedere entro un congruo termine;
    e) esercita il controllo di legittimità e di merito sui regolamenti di cui all’articolo 12, commi 2 e 3 e sulla dotazione organica del personale di cui all’articolo 15, comma 1, con le seguenti modalità:
    1. gli atti divengono esecutivi a seguito della comunicazione della Giunta regionale che ne consente l’ulteriore corso ovvero per decorrenza del termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione senza che la Giunta regionale stessa si sia pronunciata;
    2. la richiesta di chiarimenti o la formulazione di proposte di adeguamento da parte della Giunta regionale interrompe, per una sola volta, la decorrenza del termine e fa decorrere un nuovo termine di trenta giorni entro i quali devono pervenire i chiarimenti o la nuova formulazione dell’atto;
    3. nell’ipotesi di cui al numero 2), se la Giunta regionale non si pronuncia entro quindici giorni dalla ricezione dei chiarimenti o della nuova formulazione dell’atto, lo stesso diventa esecutivo; se nel termine di trenta giorni non pervengono i chiarimenti o la nuova formulazione dell’atto, lo stesso si intende decaduto;
    f) accerta, fermo restando quanto previsto dall’articolo 34 della l.r. 12/2016:
    1. la decadenza del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione, in caso di persistenti inadempienze, di reiterate violazioni di disposizioni normative, di mancato adeguamento alle direttive regionali, di risultati ritenuti insufficienti in rapporto a quanto stabilito dal piano regionale triennale e la conseguente nomina di un commissario straordinario con pieni poteri;
    2. la decadenza dei singoli membri del Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, complessivamente a più di tre sedute nel corso dell’anno e la conseguente sostituzione;
    3. la decadenza di uno o più componenti del Collegio dei revisori dei conti, in caso di gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive di tale organo;
    g) riferisce annualmente alla commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio con riferimento alle attività di vigilanza e controllo sull’attività e sugli organi dell’Ente.
  3. Agli adempimenti previsti dal comma 2, la Giunta regionale provvede attraverso l’apposita struttura presso la direzione regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, di concerto con la direzione regionale competente in materia di bilancio per i profili di competenza.

Art. 19

(Piano di prevenzione della corruzione)

  1. L’Ente, nel rispetto della vigente disciplina in materia, adotta il piano di prevenzione della corruzione, finalizzato ad identificare il livello di esposizione dei dipendenti e dell’Ente al rischio di corruzione e a disporre, mediante specifici interventi organizzativi, un’attività di prevenzione volta a creare un sistema per la gestione complessiva del rischio istituzionale.
  2. Il piano di prevenzione della corruzione, al quale è data divulgazione mediante pubblicazione sul sito web, è elaborato dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 20 ed adottato dal Consiglio di amministrazione ed ha validità triennale.
  3. Il piano di prevenzione della corruzione contiene un’analisi del contesto organizzativo dell’Ente e individua le aree o i settori di attività considerati più a rischio ai quali sono collegate misure di prevenzione e controllo con particolare riferimento all’erogazione di benefici, alle procedure di assunzione e gestione delle risorse umane, all’affidamento dei lavori, servizi e forniture, alla manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, alla gestione dell’utenza. Per le finalità di cui al comma 1, il piano di prevenzione della corruzione contiene, altresì, le modalità di rotazione tra dirigenti e funzionari che operano nelle aree o nei settori maggiormente a rischio.
  4. Il piano di prevenzione della corruzione è aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno tenendo conto, in particolare:
    a) delle intervenute modifiche normative in materia di prevenzione e corruzione;
    b) dei cambiamenti organizzativi e gestionali dell’Ente;
    c) dell’emersione di nuovi fattori di rischio o delle eventuali violazioni delle prescrizioni già contenute nel piano di prevenzione della corruzione.
  5. Nell’ambito del piano di prevenzione della corruzione devono essere promosse apposite forme di tutela idonee ad incoraggiare i dipendenti a denunciare gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza nell’ambito dell’attività lavorativa.
  6. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche, in un’apposita sezione del piano di prevenzione della corruzione sono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del citato decreto legislativo.

Art. 20

(Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza)

  1. Al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nominato dal Consiglio di amministrazione e scelto tra i dirigenti di ruolo in servizio presso l’Ente, sono attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento del ruolo.
  2. Con riferimento alla prevenzione della corruzione, al responsabile di cui al comma 1 spetta, in particolare:
    a) elaborare e proporre al Consiglio di amministrazione il piano di prevenzione della corruzione contenente la mappatura delle attività a rischio di corruzione e le relative misure di prevenzione;
    b) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
    c) vigilare sull’attuazione del piano di prevenzione della corruzione, monitorando l’osservanza delle misure di prevenzione e segnalando agli organi competenti ogni eventuale scostamento o inadempimento;
    d) aggiornare il piano di prevenzione della corruzione, proponendone la modifica in caso di significative violazioni delle prescrizioni o di mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell'amministrazione o per intervenute modifiche legislative in materia;
    e) verificare, d’intesa con il Dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi nelle aree a rischio;
    f) costituire punto di riferimento nell’Ente per la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità.
  3. Con riferimento alla trasparenza, al responsabile di cui al comma 1 spetta, in particolare:
    a) elaborare e proporre al Consiglio di amministrazione il piano di prevenzione della corruzione, al cui interno sono previste le misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza, provvedendo al relativo aggiornamento;
    b) controllare l’adempimento da parte dell’Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;
    c) segnalare al Consiglio di amministrazione, all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e alla struttura che si occupa dei procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e del perseguimento degli inadempimenti che comportino altre responsabilità;
    d) controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico;
    e) proporre misure organizzative indicando le risorse umane e materiali, comprese quelle tecnologiche, necessarie ad attuare la trasparenza obbligatoria e monitorare la regolarità del flusso informativo.
  4. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può, altresì, promuovere e proporre iniziative per la trasparenza non obbligatoria, volta alla tutela e alla promozione dell’immagine dell’Ente.

Art. 21

(Misure di contrasto all’evasione)

  1. L’Ente sottoscrive protocolli d’intesa con il Comando generale della Guardia di finanza finalizzati alla verifica delle dichiarazioni di situazione economica equivalente presentate al momento della determinazione della tassa regionale di cui all’articolo 27 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17).
  2. Al fine di favorire il concorso alla lotta all’evasione in materia di locazioni passive, l’Ente adotta, altresì, protocolli d’intesa con le università statali e legalmente riconosciute tesi alla verifica per gli studenti universitari fuori sede della sussistenza di un regolare contratto di locazione.

Capo III

Partecipazione

Art. 22

(Partecipazione degli studenti alla formazione delle politiche regionali

in materia di diritto allo studio universitario)

  1. La partecipazione all’elaborazione, alla formazione e alla verifica delle politiche regionali in materia di diritto allo studio universitario è un diritto. La presente legge promuove forme e strumenti di partecipazione democratica che rendano effettivo questo diritto.
  2. L’Ente mette a disposizione gli spazi necessari per consentire agli studenti di organizzare dibattiti pubblici riguardanti gli interventi, i servizi e le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 2. Le modalità di utilizzo di tali spazi sono disciplinati con regolamento di organizzazione di cui all’articolo 12, comma 2.
  3. Ai fini della più ampia e trasparente partecipazione degli studenti, l’Ente garantisce l’informazione al pubblico anche attraverso strumenti telematici, avvisi pubblici, pubblicazioni ed ogni altro adeguato strumento di comunicazione.
  4. Proposte e criticità emerse dai dibattiti sono comunicate in forma scritta alla Consulta che ne dà lettura all’inizio di ciascuna seduta e ne tiene conto nello svolgimento di tutti i compiti di cui all’articolo 10, comma 12.

Art. 23

(Promozione di forme di compartecipazione, cogestione e autogestione)

  1. Al fine di rafforzare la responsabilità, la centralità e l’importanza del ruolo degli studenti, l’Ente, sentito il parere obbligatorio e vincolante della Consulta, promuove, anche in via sperimentale, forme di compartecipazione, cogestione e autogestione di beni e servizi dallo stesso erogati, dandone pubblica diffusione mediante i propri canali istituzionali.

Capo IV

Clausola valutativa. Disposizioni transitorie e finanziarie

Art. 24

(Clausola valutativa)

  1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti conseguiti nel contribuire a rendere effettivo il diritto allo studio nonché alle opportunità formative e di inserimento nel mondo del lavoro.
  2. Entro sei mesi dalla scadenza di ciascun piano regionale triennale, la Giunta regionale, anche sulla base dei dati contenuti nella relazione annuale di cui all’articolo 17, comma 2, presenta alla commissione consiliare competente in materia e al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione contenente, relativamente al triennio di riferimento:
    a) l’indicazione, per tipologie, degli interventi, dei servizi e delle prestazioni erogati o attivati nonché la loro distribuzione territoriale rispetto agli obiettivi della programmazione regionale;
    b) l’indicazione del numero e delle tipologie dei soggetti beneficiari degli interventi, dei servizi e delle prestazioni e la loro distribuzione territoriale, nonché la misura del soddisfacimento delle domande di accesso agli stessi;
    c) la misura in cui gli interventi, i servizi e le prestazioni erogati o attivati hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi, in termini di permanenza agli studi, conseguimento della laurea nei tempi, orientamento e inserimento nel mondo del lavoro;
    d) la misura del recepimento di indicazioni, proposte e pareri formulati dalla Consulta;
    e) l’esito delle forme di compartecipazione, cogestione e autogestione di beni e servizi promosse dall’Ente;
    f) l’indicazione dell’ammontare delle risorse finanziarie erogate per le varie tipologie di intervento, la loro natura e la loro distribuzione sul territorio regionale;
    g) le principali criticità incontrate nell’attuazione della legge e le misure adottate per farvi fronte.
  3. La prima relazione presentata dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 contiene, altresì, gli esiti prodotti dal riordino di Laziodisu nell’Ente, in termini di funzionamento, ampliamento delle competenze, risparmio di risorse, collaborazione e sinergia con istituzioni, enti e territori.

Art. 25

(Disposizioni per la prima attuazione)

  1. Il Commissario straordinario ed il Collegio dei revisori dei conti dell’Ente pubblico per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu, di cui alla legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari) e successive modifiche, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad operare fino alla data di insediamento degli organi istituzionali dell’Ente.
  2. Ai fini della prima costituzione della Consulta, i relativi componenti sono designati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a maggioranza e con voto congiunto, dai rappresentanti degli studenti in carica nei senati accademici e nei consigli di amministrazione degli atenei statali e non statali e degli istituti di alta formazione artistica e musicale della Regione e dai rappresentanti delle residenze universitarie gestite dall’Ente. I componenti della Consulta così designati restano in carica fino all’elezione dei membri in concomitanza con le prime elezioni del CNSU successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. La seduta di insediamento della Consulta è convocata dal Commissario straordinario dell’Ente entro quindici giorni dalla data di prima costituzione di cui al comma 2.
  4. La Consulta, entro novanta giorni dalla sua prima costituzione, adotta il regolamento interno di cui all’articolo 10, comma 5. Qualora tale termine non sia rispettato quest’ultimo è adottato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale.
  5. Con le stesse modalità di cui al comma 4, la Consulta adotta il regolamento inerente le modalità di svolgimento delle elezioni di cui all’articolo 10, comma 6.
  6. La Consulta, entro trenta giorni dalla sua costituzione, designa a maggioranza qualificata, il membro del Consiglio di amministrazione di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a), individuato tra i rappresentanti stessi. Il membro del Consiglio di amministrazione, così designato, decade nel momento in cui viene eletto il rappresentante degli studenti con le modalità di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a).
  7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti secondo le modalità di cui agli articoli 7, 8 e 9. Decorso inutilmente il predetto termine, se non sono pervenute al Presidente della Regione tutte le designazioni di cui all’articolo 8, comma 2, lettere a) e b), il Consiglio di amministrazione è costituito soltanto dal Presidente e da uno o più dei componenti già designati. A seguito della designazione degli ulteriori componenti, il Presidente della Regione provvede con successivo decreto ad integrare la composizione del Consiglio di amministrazione. (1)
  8. Il Consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dalla data della sua prima costituzione, formula le proposte di modifica dello statuto dell’Ente e adotta le modifiche dei regolamenti di cui all’articolo 12, commi 2 e 3, ai fini dell’adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 26

(Abrogazioni e modifiche)

  1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e, in particolare:
    a) i commi 5, 7, 10, 14 e 15 dell’articolo 27 della l.r. 16/1996;
    b) l’articolo 32 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario1998 (art. 28, legge regionale 11 aprile 1986, n. 17));
    c) la l.r. 7/2008;
    d) l’articolo 11 della legge regionale 20 maggio 2009, n. 17 (Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2009).
  2. All’articolo 27 della l.r. 16/1996, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
    “1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita quale tributo proprio della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche, è devoluta all’Ente regionale per i diritti allo studio e alla conoscenza (DiSCo).”;
    b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    “3. In conformità con quanto previsto dall’articolo 3, comma 20, della l. 549/1995, la tassa regionale di cui al comma 1 è dovuta dagli studenti per l’iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.”;
    c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
    “4. La misura della tassa regionale di cui al comma 1 è definita con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 21, della l. 549/1995. Qualora la deliberazione di cui al primo periodo non sia adottata entro il termine del 30 giugno di ciascun anno la tassa è dovuta nella misura di 140 euro.”;
    d) al comma 6, dopo la parola: “studenti” è inserita la seguente punteggiatura: “,” e le parole da: “mediante” sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “, direttamente a favore di DiSCo secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione dell’Ente.”;
    e) al comma 8, le parole: “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1”;
    f) il comma 9 è sostituito dal seguente:
    “9. All'accertamento e alla liquidazione della tassa di cui al comma 1, nonché alla verifica di violazioni, ai rimborsi ed ai ricorsi amministrativi, provvede Di.S.Co. secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione dell’Ente.”;
    g) il comma 11 è sostituito dal seguente:
    “11. Con la deliberazione di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 22, secondo periodo, della l. 549/1995, sono definiti i criteri per la concessione dell’esonero parziale o totale dal pagamento della tassa di cui al comma 1 agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.”;
    h) il comma 13 è sostituito dal seguente:
    “13. Nel caso di violazione dell’obbligo di verifica di cui al comma 8, gli enti competenti sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa tra 1.000,00 euro e 2.000,00 euro per ogni inadempimento riscontrato. Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”.

Art. 27

(Risorse finanziarie e patrimoniali)

  1. La Regione, in conformità agli indirizzi programmatici, assegna all’Ente le seguenti risorse finanziarie:
    a) finanziamento annuo regionale per le spese di funzionamento e del personale, nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;
    b) finanziamento annuo regionale per l’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all’articolo 5 nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;
    c) gettito della tassa di abilitazione all’esercizio professionale di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, devoluta all’Ente;
    d) gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all’articolo 27 della l.r. 16/1996;
    e) contributi regionali per il cofinanziamento ai sensi della l. 338/2000;
    f) contributi regionali per l’attuazione di specifici indirizzi relativi al diritto agli studi universitari;
    g) fondi regionali o statali in conto capitale per la progettazione, la realizzazione, il potenziamento e la ristrutturazione delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari;
    h) finanziamenti e contributi concessi a qualsiasi titolo dall’Unione europea, dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti o soggetti privati;
    i) risorse a valersi sui fondi strutturali volti a realizzare interventi e percorsi di ricerca, orientamento e alta formazione;
    l) rendite, proventi e utili derivanti da operazioni su beni patrimoniali;
    m) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
    n) ulteriori entrate derivanti da sponsorizzazione.
  2. L’Ente dispone, altresì, di un proprio patrimonio costituito dai beni immobili e mobili di proprietà.

Art. 28

(Disposizioni finanziarie)

1. Ferme restando le risorse di cui all’articolo 27, comma 1, lettere c), d), l), m) e n), agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede secondo il presente articolo.

2. Agli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo) si provvede, a decorrere dall’anno 2018, mediante lo stanziamento pari a 18.800.000,00, euro iscritto a legislazione vigente nell’ambito del bilancio regionale 2018-2020, di cui al programma 04 “Istruzione universitaria” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 7/2008. (3)

2 bis. Agli oneri relativi all’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all’articolo 5, con particolare riferimento a quelli concernenti la promozione di attività sociali, culturali, ludiche, ricreative, sportive e di utilità sociale, in favore dei soggetti destinatari di cui all’articolo 3, si provvede mediante l’istituzione nel programma 04 “Istruzione universitaria” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per gli interventi, i servizi e le prestazioni a cura di DiSCo Lazio in favore degli studenti e dei cittadini in formazione”, il cui stanziamento, pari a euro 1.300.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse relative alle spese di personale e funzionamento dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo), iscritte nel programma 04 della missione 04, titolo 1. A decorrere dall’anno 2025 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale. (4)

3. Agli ulteriori oneri derivanti dagli interventi di cui alla presente legge si provvede mediante le disponibilità relative alle risorse finanziarie in conto capitale a carico della Regione riguardanti le quote di cofinanziamento regionale e alle risorse di parte corrente e in conto capitale derivanti da assegnazioni statali e comunitarie previste dalla legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2018-2020, nell’ambito del medesimo programma 04 della missione 04, nonché mediante il concorso delle risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

4. L’Assessore competente in materia di diritto agli studi universitari, di concerto con l’Assessore competente in materia di bilancio, anche avvalendosi del sistema gestionale del bilancio regionale, provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge. Nel caso in cui si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 2, l’Assessore competente in materia di diritto agli studi universitari, sentito l’Assessore competente in materia di bilancio, riferisce con apposita relazione da trasmettere al Consiglio regionale in merito alle cause che potrebbero determinare gli scostamenti medesimi.

 

Art. 29

(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Comma modificato dall'articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 14

(2) Vedi deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 989 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 28 gennaio 2020, n. 8

(3) Comma modificato dall'articolo 7, comma 3, lettera a), della legge regionale 17 aprile 2024, n. 6

(4) Comma inserito dall'articolo 7, comma 3, lettera b), della legge regionale 17 aprile 2024, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.