Istituzione del servizio civile regionale

Numero della legge: 5
Data: 14 giugno 2017
Numero BUR: 48 s.o. 2
Data BUR: 15/06/2017


Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione, in conformità al diritto dell’Unione europea e in attuazione dei principi contenuti negli articoli 2 e 4 della Costituzione e negli articoli 6 e 7 dello Statuto, istituisce il servizio civile regionale, al fine di favorire la formazione dei giovani ai valori di giustizia e solidarietà e di promuovere la partecipazione sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva e solidale.


Art. 2
(Finalità)

1. Il servizio civile regionale si ispira alle seguenti finalità:
a) valorizzare le attività di solidarietà e di impegno per il bene comune;
b) favorire la formazione e l’acquisizione di competenze professionali dei giovani per agevolare il loro ingresso nel mondo del lavoro;
c) promuovere la formazione civica e sociale dei giovani e il senso di appartenenza alla comunità locale e nazionale per l’acquisizione di una cultura di cittadinanza attiva;
d) favorire la tutela dei diritti umani e di cittadinanza delle persone e della famiglia nonché la cultura del volontariato;
e) promuovere la valorizzazione e contribuire alla salvaguardia e alla maggiore fruibilità del patrimonio storico-artistico, monumentale, culturale e ambientale regionale;
f) sostenere i valori di solidarietà, di dialogo, di intercultura e la valorizzazione delle diversità identitarie, favorendo l’impiego dei giovani volontari in contesti multiculturali ovvero in progetti volti al sostegno dello sviluppo dei paesi del sud del mondo;
g) promuovere la solidarietà e la cooperazione a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti e all'educazione alla pace;
h) sostenere le realtà locali del terzo settore e valorizzare l’economia solidale;
i) promuovere il rispetto della legalità.


Art. 3
(Settori e ambiti di impiego del servizio civile regionale)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2, il servizio civile regionale è svolto nei seguenti settori e ambiti di intervento:
a) servizi alla persona quali assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale nonché il recupero di individui soggetti a restrizione della libertà personale e la promozione dell’aggregazione giovanile;
b) educazione alla salute;
c) educazione e promozione culturale;
d) educazione ambientale;
e) valorizzazione, salvaguardia e fruizione del patrimonio ambientale, paesaggistico, storico ed artistico, fermo restando la competenza statale in materia;
f) protezione civile;
g) educazione al rispetto della legalità;
h) cooperazione e partenariato internazionale a livello regionale e locale;
i) educazione al consumo consapevole e alla valorizzazione del commercio equo e solidale;
l) promozione dello sport;
m) riqualificazione urbana, agricoltura sociale e biodiversità;
n) educazione alla pace e alla promozione dei diritti umani nonché alla convivenza e al senso civico;

n bis) NUE 112. (01)


Art. 4
(Funzioni della Regione relative al servizio civile regionale)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e indirizzo e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
a) tenuta e aggiornamento dell’albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile regionale di cui all’articolo 6;
b) esame e approvazione dei progetti di servizio civile regionale di cui all’articolo 7 nonché pubblicazione dei progetti approvati sul sito istituzionale della Regione;
c) monitoraggio e verifica dell’attuazione dei progetti di servizio civile regionale, con particolare attenzione alla dimensione formativa dei giovani volontari;
d) approvazione del programma triennale e del piano annuale di cui all’articolo 5;
e) predisposizione del bando annuale di cui all’articolo 7, comma 2 e dello schema di contratto per lo svolgimento delle attività del servizio civile regionale;
f) rilascio degli attestati dai quali risulta l'effettuazione del servizio civile regionale;
g) adozione degli strumenti per la valorizzazione e la promozione delle attività del servizio civile regionale di cui all’articolo 15.
2. La Regione individua, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una struttura amministrativa tra quelle già esistenti a cui affidare le attività previste dalla presente legge senza oneri aggiuntivi, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di organizzazione degli uffici.

Art. 5
(Programmazione del servizio civile regionale)

1. La Giunta regionale, su proposta degli assessori regionali competenti nei settori e negli ambiti di cui all’articolo 3, sentite le commissioni consiliari competenti, previo parere della Consulta per il servizio civile regionale di cui all’articolo 12, approva, ogni tre anni, con deliberazione, il programma triennale per il servizio civile regionale, che definisce in particolare:

  1. gli obiettivi da perseguire, le priorità, i settori e gli ambiti di intervento, i tempi e le modalità di attuazione;
  2. la previsione del numero di giovani da impiegare nel triennio di riferimento, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e dei settori e degli ambiti di intervento, specificando l’eventuale necessità di particolari requisiti di idoneità per l’ammissione al servizio;
  3. le condizioni ed i criteri generali di ammissione e selezione dei progetti di cui agli articoli 7 e 9, nonché i criteri preferenziali nel caso di coprogettazione e/o cofinanziamento dei progetti;
  4. i criteri e le modalità per la formazione dei giovani, dei responsabili e degli operatori di cui agli articoli 13 e 14;
  5. le modalità per il monitoraggio e la verifica dell’attuazione dei progetti di cui agli articoli 7 e 9;
  6. le forme di valorizzazione, promozione e sostegno dell’attività di servizio civile regionale, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 15.

2. La Giunta regionale approva, sentite le commissioni consiliari competenti, previo parere della Consulta per il servizio civile regionale di cui all’articolo 12, ogni anno il piano annuale per il servizio civile regionale, attuativo degli indirizzi del programma di cui al comma 1 che definisce, in particolare:
a) i termini e i criteri per la predisposizione del bando annuale per la selezione dei progetti, previsto all’articolo 7, comma 2, tra cui il numero massimo di progetti che può presentare ciascun soggetto iscritto all’albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile regionale di cui all’articolo 6;
b) i termini e i criteri di ammissione e selezione dei giovani;
c) i criteri di ripartizione delle risorse del “Fondo per il servizio civile regionale” di cui all’articolo 19 tra i settori e gli ambiti di intervento interessati e le modalità di gestione e di rendicontazione delle stesse;
d) la durata complessiva e l’impegno settimanale dei giovani nei limiti di cui all’articolo 8 e le modalità di impiego dei giovani ammessi.

Art. 6
(Albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile regionale)

1. E' istituito presso la Giunta regionale l’albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile regionale, di seguito denominato albo regionale, al quale sono iscritti gli enti e le organizzazioni, pubblici e privati, operanti nel territorio regionale e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) finalità istituzionali volte a promuovere obiettivi in almeno uno dei settori o ambiti di cui all’articolo 3;
c) capacità organizzativa e possibilità d'impiego proporzionate ai progetti e agli interventi previsti;
d) aver svolto attività continuativa da almeno tre anni.
2. Hanno facoltà di iscriversi all’albo regionale anche le articolazioni territoriali di enti e organizzazioni pubblici e privati presenti nella Regione, purché abbiano almeno una sede operativa sul territorio regionale e rispondano ai requisiti di cui al comma 1.
3. L’iscrizione all’albo regionale è condizione necessaria per la presentazione dei progetti di cui agli articoli 7 e 9.
4. Le modalità per l’iscrizione, la tenuta e l’aggiornamento nonché per la cancellazione dall’albo regionale sono disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 16.
5. La struttura regionale competente provvede, con cadenza annuale, alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, disponendo la cancellazione degli enti e delle organizzazioni che non risultino in possesso degli stessi.
6. (1)

Art. 7
(Progetti del servizio civile regionale)

1. Il servizio civile regionale è prestato sul territorio della Regione nell'ambito dei progetti presentati dai soggetti iscritti all’albo regionale.
2. Il direttore della competente struttura regionale di cui all’articolo 4, comma 2, pubblica, sulla base del piano annuale di cui all’articolo 5, comma 2, un bando pubblico annuale per la selezione dei progetti che sono valutati da un’apposita commissione nominata dalla medesima struttura regionale e finanziati sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale.
3. I progetti sono riferiti ai settori e agli ambiti di intervento di cui all'articolo 3 e indicano:
a) gli obiettivi che si intendono perseguire nonché i tempi e le modalità per realizzarli;
b) il responsabile del progetto;
c) le attività educative e formative di cui all'articolo 13;
d) le sedi operative tra quelle già indicate al competente ufficio della Regione e il numero di giovani per progetto nel limite massimo stabilito dal bando;
e) gli operatori di progetto presenti nelle sedi operative;
f) l’eventuale ulteriore numero di soggetti che l’ente intende impiegare con risorse proprie;
g) gli ulteriori requisiti stabiliti dal bando.
4. Gli istituti di istruzione e formazione professionale possono proporre, in collaborazione con gli enti e le organizzazioni iscritti all’albo regionale, interventi di educazione civica, con particolare riferimento all’educazione alla mondialità e alla pace, utili per il riconoscimento di crediti formativi.
5. Gli istituti preposti all’inclusione sociale e al recupero di individui soggetti a restrizione della libertà personale possono proporre, in collaborazione con gli enti e le organizzazioni iscritti all’albo regionale, interventi nell’ambito dei progetti del servizio civile regionale finalizzati al recupero degli stessi soggetti seguiti da tali istituti.
6. Le aziende sanitarie locali possono proporre, in collaborazione con gli enti e le organizzazioni iscritti all’albo regionale, interventi nell’ambito dei progetti del servizio civile regionale finalizzati all’accoglienza nonché al sostegno di pazienti e degenti presenti e/o ricoverati nelle strutture del servizio sanitario regionale.
7. I contratti per lo svolgimento delle attività del servizio civile regionale sono redatti in base agli schemi predisposti dalla competente struttura regionale di cui all’articolo 4, comma 2.


Art. 8
(Durata e orario di svolgimento del servizio civile regionale)

1. La durata del servizio civile regionale può variare dai nove ai dodici mesi.
2. Il progetto indica l’impegno settimanale richiesto, che non può essere inferiore a venticinque ore né superiore a trenta ore settimanali, articolato dai tre ai sei giorni settimanali.

Art. 9
(Servizio civile regionale all’estero)

1. Il servizio civile regionale può essere prestato all’estero nell’ambito di progetti riferiti ai settori e agli ambiti di intervento di cui all’articolo 3 e presentati dagli enti e dalle organizzazioni iscritti all’albo regionale.
2. La permanenza dei giovani in servizio civile regionale nelle sedi estere dove si realizza il progetto non può avere durata inferiore a sei mesi.
3. I progetti indicano, oltre a quanto previsto dall’articolo 7, comma 3:
a) la sede estera ed eventualmente quella regionale dove si svolge il servizio. Nel caso la sede estera non sia tra quelle già indicate dall’ente alla competente struttura regionale di cui all’articolo 4, comma 2, al progetto è allegato titolo idoneo attestante la disponibilità della sede e la sua conformità alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) le modalità di fruizione di vitto ed alloggio all’estero;
c) le modalità di collegamento e comunicazione dei giovani in servizio all’estero con la sede regionale dell’ente titolare del progetto;
d) le misure da adottare per garantire livelli minimi di sicurezza e di tutela della salute e dell’integrità fisica dei volontari nei casi di particolari condizioni di rischio nella realizzazione del progetto;
e) le modalità di comunicazione all’autorità consolare o diplomatica italiana presso il paese estero in cui si realizza il progetto della presenza dei giovani in servizio civile regionale;
f) le date e le modalità di partenza e di rientro dal paese estero e le modalità ed i tempi di eventuali rientri intermedi durante il periodo di permanenza all’estero.
4. La Regione rimborsa all’ente titolare del progetto le spese in classe economica di un solo viaggio di andata e ritorno per ogni giovane in servizio civile regionale all’estero.

Art. 10
(Soggetti ammessi al servizio civile regionale)

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile regionale i giovani cittadini dell’Unione europea e gli stranieri con regolare permesso di soggiorno che alla data della presentazione della domanda:
a) abbiano un’età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni;
b) siano residenti nel territorio regionale o ivi domiciliati per motivi di studio o di lavoro propri o di almeno uno dei genitori;
c) non abbiano riportato condanna per i delitti di cui all’articolo 14, comma 4 del d.lgs. 40/2017.
2. Sono ammesse le persone con disabilità di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) e con un'età compresa tra diciotto e trentacinque anni.
3. Sono ammessi, altresì, i giovani che abbiano un’età compresa tra i sedici ed i diciotto anni, con modalità di svolgimento, attestazione e valorizzazione specifiche, definite in accordo con l’Ufficio scolastico regionale e realizzate nell’ambito di esperienze opportunamente adeguate ed integrate nei percorsi di istruzione o di formazione professionale, con particolare riferimento alle finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed f).
4. Le domande di ammissione al servizio civile regionale sono redatte in base agli schemi predisposti dalla struttura regionale di cui all’articolo 4, comma 2 e sono inviate all’ente che promuove il progetto scelto.
5. Coloro i quali hanno prestato servizio civile ai sensi della normativa statale vigente ovvero servizio civile regionale ai sensi della presente legge, ad esclusione dei soggetti di cui al comma 3, non possono presentare ulteriore domanda.

Art. 11
(Doveri, incompatibilità, compensi e benefici)

1. I giovani impiegati nei progetti di servizio civile regionale sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate.
2. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile regionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
3. I soggetti impiegati nei progetti non possono sostituire personale assunto o da assumere per obblighi di legge, contrattuali o convenzionali o in base a norme statutarie.
4. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito lo svolgimento di attività di studio, purché non contrastanti con lo svolgimento del progetto.
5. I soggetti che hanno prestato servizio civile universale o regionale, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 3, non possono presentare ulteriore domanda per il servizio civile regionale, ad eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per malattia senza completare almeno il cinquanta per cento del progetto.
6. I soggetti che nell'ultimo anno e per almeno sei mesi abbiano avuto o che abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato con l'ente presso cui intendono prestare servizio civile regionale, non possono presentare domanda al medesimo ente.
7. Ai giovani impiegati nei progetti, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 3, spetta un assegno di natura non retributiva il cui ammontare è definito nel bando annuale relativo ai progetti di cui agli articoli 7 e 9, sulla base dello stanziamento annuale del fondo di cui all’articolo 19.
8. La Regione garantisce ai soggetti impiegati nei progetti:
a) la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile relativamente ai danni da essi subiti o cagionati durante lo svolgimento del servizio civile regionale;
b) l'erogazione, a cura delle strutture del servizio sanitario regionale, senza oneri per gli interessati, delle prestazioni sanitarie propedeutiche o connesse allo svolgimento delle attività di servizio civile regionale;
c) il congedo di maternità di cui agli articoli 16, 17 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) e successive modifiche, da considerare a tutti gli effetti come periodo di svolgimento del servizio civile regionale senza riduzione dell’assegno;
d) l’esclusione dai giorni di malattia delle assenze dovute ad infortunio subito nello svolgimento del servizio civile regionale da considerare a tutti gli effetti come periodo di svolgimento del servizio senza riduzione dell’assegno.
9. La Regione e gli enti pubblici e privati promuovono accordi e possono estendere le agevolazioni già attivate per la fruizione di servizi e riduzioni o esenzioni per l’accesso ai musei, in favore dei giovani impiegati nei progetti.

Art. 12
(Consulta per il servizio civile regionale)

1. E’ istituita la Consulta per il servizio civile regionale, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di consultazione, confronto e raccordo della Regione con gli enti locali e con i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni iscritti all’albo regionale.
2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, designa i componenti tra i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni iscritti all’albo regionale, e tra i rappresentanti dei giovani che svolgono servizio civile regionale, secondo i criteri determinati con il regolamento di cui all’articolo 16.
3. I componenti della Consulta durano in carica tre anni, si riuniscono almeno due volte l’anno, prestano la loro attività a titolo gratuito e non possono percepire rimborsi.
4. La Consulta svolge i seguenti compiti:
a) esprime parere nei casi previsti dalla presente legge;
b) propone iniziative per la promozione e la diffusione del servizio civile regionale;
c) prevede modalità di confronto con i soggetti, operanti nel Lazio, iscritti all’albo degli enti di servizio civile universale di cui all’articolo 11 del d.lgs. 40/2017;
d) formula proposte per il miglioramento dell’attuazione della presente legge.
5. La Consulta disciplina con apposito regolamento le modalità del proprio funzionamento.

Art. 13
(Formazione dei giovani impiegati nei progetti del servizio civile regionale)

1. La Regione sostiene la formazione generale e specifica dei giovani impiegati nei progetti del servizio civile regionale.
2. Nell'ambito dei progetti del servizio civile regionale, gli enti e le organizzazioni iscritti all’albo regionale che attuano i progetti, realizzano, nei confronti dei soggetti ammessi, specifiche attività educative e formative relative alla cittadinanza attiva, alla preparazione e al supporto riferiti al settore di svolgimento del servizio stesso, favorendo la conoscenza tra volontari e destinatari del progetto.
3. La formazione si articola in una parte generale, che non può essere inferiore alle trenta ore, ed è diretta a fornire la conoscenza dei principi generali che sono alla base del servizio civile regionale e in una parte specifica, non inferiore alle cinquanta ore, in cui vengono fornite informazioni relative allo specifico settore di svolgimento del servizio.
4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove l’associazione ed il coordinamento degli enti promotori dei progetti del servizio civile regionale.

Art. 14
(Formazione dei responsabili e degli operatori)

1. La Regione, sentita la Consulta, promuove annualmente corsi di formazione e di aggiornamento, anche in modalità telematica a distanza, per i responsabili dei progetti e per gli operatori che svolgono attività di affiancamento e tutoraggio formativo dei giovani che prestano il servizio civile regionale, in conformità con la programmazione di cui all’articolo 5 e con il regolamento di cui all’articolo 16 nonché in linea con la normativa statale in materia di servizio civile.

Art. 15
(Strumenti per la valorizzazione e la promozione
dell’attività del servizio civile regionale)

1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, promuove la valorizzazione del periodo di servizio civile regionale effettivamente prestato stipulando accordi con università e altri istituti di formazione e ricerca volti al riconoscimento di crediti formativi valevoli per il conseguimento di titoli di studio rilasciati dai medesimi atenei e istituti di formazione e ricerca.
2. La Regione promuove, altresì, misure per potenziare l’occupabilità dei giovani che hanno svolto il servizio civile regionale, anche stipulando accordi con le associazioni di imprese private, con gli enti senza scopo di lucro e con le associazioni di rappresentanza delle cooperative.
3. La Regione garantisce il rilascio del documento di validazione delle competenze entro trenta giorni dalla conclusione del periodo di servizio civile regionale.
4. Il periodo di servizio civile regionale effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi banditi dalla Regione e dagli enti da essa dipendenti con le stesse modalità del servizio prestato presso enti pubblici.
5. Le attività educative e formative e il servizio prestato sono valutati secondo la normativa regionale al fine del riconoscimento di crediti formativi e la Giunta regionale promuove le opportune intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai fini del riconoscimento dei crediti formativi di cui al presente comma nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e successive modifiche.
6. La Regione promuove e organizza, in particolare nelle scuole, nelle università e negli enti del terzo settore, campagne per la conoscenza e l’informazione sul servizio civile regionale, anche attraverso la produzione e la distribuzione di materiale informativo, cartaceo e multimediale.
7. La Giunta regionale indice, con cadenza biennale, la Conferenza regionale del servizio civile quale momento di incontro di tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione del servizio civile regionale.
8. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all’articolo 16, individua le forme di certificazione delle competenze acquisite dai giovani nello svolgimento del servizio civile regionale sia per quanto riguarda le abilità acquisite sia per le competenze trasversali sviluppate.

Art. 16
(Regolamento di attuazione e integrazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta un regolamento di attuazione e integrazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, con il quale, in particolare, definisce:
a) le procedure per l’iscrizione all’albo regionale nonché le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso;
b) lo schema tipo dei contratti tra la Regione e i giovani, regolante i rapporti tra gli enti e le organizzazioni del servizio civile regionale e i soggetti impiegati nei progetti;
c) le forme di certificazione delle competenze acquisite dai giovani nello svolgimento del servizio civile regionale ai sensi dell’articolo 15, comma 8, sia per quanto riguarda le abilità acquisite sia per le competenze trasversali sviluppate;
d) i criteri per la nomina dei componenti della Consulta;
e) i requisiti del responsabile e degli operatori di progetto;
f) il regolamento di gestione per gli enti dei volontari in servizio;
g) i criteri generali per la formazione dei giovani, degli operatori e dei responsabili di progetto;
h) i casi di cessazione dal servizio civile regionale e di sostituzione dei soggetti impiegati.

Art. 17
(Clausola valutativa)

  1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti relativamente alla realizzazione e diffusione del servizio civile regionale. A tal fine, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, almeno quattro mesi prima dall’approvazione del piano annuale di cui all’articolo 5, comma 2, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione che informi, in particolare:
    1. sul numero e sulla tipologia degli enti e delle organizzazioni iscritte all’albo regionale e sulle motivazioni di eventuali cancellazioni;
    2. sugli esiti del bando annuale, riferiti alla quantità e tipologia dei progetti presentati e di quelli finanziati nonché dei soggetti complessivamente impiegati per la loro realizzazione;
    3. sulle attività formative promosse in favore dei giovani impiegati nei progetti, dei responsabili dei progetti e degli operatori;
    4. sugli esiti dell’attività di monitoraggio e di verifica dell’attuazione dei progetti;
    5. sulle iniziative regionali attivate per promuovere la conoscenza e l’informazione sul servizio civile regionale, per valorizzare il periodo di servizio civile regionale prestato e per potenziare l’occupabilità dei giovani che lo hanno svolto;
    6. sulle eventuali criticità verificatesi e sulle misure messe in atto per farvi fronte.
  2. Gli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione sono resi pubblici tramite i siti istituzionali del Consiglio regionale e della Regione.

Art. 18
(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione sono iscritti, a domanda, all’albo regionale i soggetti iscritti all’albo istituito dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2006, n. 82 (Istituzione albo regionale degli enti di servizio civile: procedure e modalità). I soggetti che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 sono tenuti ad adeguarsi entro un anno dall’iscrizione al nuovo albo. (2)


Art. 19
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 08 “Cooperazione ed associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, di un apposito fondo denominato: “Fondo per il servizio civile regionale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari a 235.000,00 euro per l’anno 2017 e a 575.000,00 euro per ciascuna annualità 2018 e 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. A decorrere dall’anno 2020 si provvede nell’ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi.

1bis. Le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 8, lettera b), si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. (3)
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 bis, per la copertura degli oneri relativi alle prestazioni di cui all’articolo 11, comma 8, lettera b), l’autorizzazione di spesa, disposta nell’ambito delle risorse di cui al comma 1, è pari a 16.000,00 euro per ciascuna annualità 2017, 2018 e 2019. (4)
3. Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 13 e 14 l’autorizzazione di spesa, disposta nell’ambito delle risorse di cui al comma 1, è pari a 10.000,00 euro per l’anno 2017 e a 30.000,00 euro per ciascuna annualità 2018 e 2019. Per le medesime finalità possono concorrere, altresì, le risorse iscritte nell’ambito dell’Asse 3 “Istruzione e formazione” del Programma operativo della Regione “Investimenti per la crescita e l’occupazione” 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), previa verifica della coerenza con le linee di intervento ivi previste.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 15, comma 6, l’autorizzazione di spesa, disposta nell’ambito delle risorse di cui al comma 1, è pari a 30.000,00 euro per ciascuna annualità 2017, 2018 e 2019.
5. Alla copertura degli interventi di cui alla presente legge concorrono, altresì:
a) (5)
b) le eventuali risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

Note:

(01) Lettera aggiunta dall'articolo 65, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(1) Comma abrogato dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(2) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(3) Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera d) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(4) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(5) Lettera abrogata dall'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.