Interventi per promuovere la coltivazione della canapa (Cannabis Sativa) per scopi produttivi, alimentari ed ambientali e relative filiere

Numero della legge: 1
Data: 2 febbraio 2017
Numero BUR: 18
Data BUR: 02/03/2017

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

 

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea e statale nonchè nel quadro della ruralità multifunzionale e sostenibile, promuove la coltivazione, la trasformazione, la commercializzazione e la filiera della canapa nonché la strutturazione delle relative filiere produttive finalizzate a sostenere la competitività e la diversificazione produttiva delle imprese agricole e a favorire, nell’ambito delle proprie politiche agricole, ambientali e industriali, l’integrazione fra i processi agricoli e i processi industriali, contenendo l’impatto ambientale in agricoltura, il consumo di suolo e tutelando la biodiversità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a)   promuove l’attuazione di interventi e progetti pilota finalizzati alla realizzazione di filiere produttive regionali riguardanti i prodotti derivanti dalla coltivazione, lavorazione e trasformazione della canapa nonché alla verifica della sostenibilità economica ed ambientale dei relativi processi produttivi;

b)   favorisce, attraverso i bandi attuativi dei regolamenti europei nei settori delle attività produttive, dell’ambiente e delle risorse energetiche, gli interventi previsti dai progetti pilota di cui alla lettera a);

c)   può prevedere, ai sensi dell’articolo 4, la concessione di contributi per la realizzazione di ulteriori interventi diversi da quelli previsti dai progetti pilota di cui alla lettera a).

3.   La Regione riconosce il valore della canapa anche per il suo ruolo strategico nella bonifica dei terreni, nella fitodepurazione dei siti inquinati, nella bioedilizia e nella bioingegneria.

4.   La presente legge reca disposizioni anche per favorire lo sviluppo, su base territoriale, di filiere produttive integrate riguardanti i prodotti realizzabili attraverso la coltivazione della canapa per uso alimentare, industriale ed ambientale.

5.   Gli interventi previsti dalla presente legge riguardano esclusivamente la canapa (cannabis sativa) con un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) inferiore allo 0,2 per cento e, comunque, non superiore allo 0,6 per cento, coltivata preferibilmente secondo le pratiche dell’agricoltura biologica.

6.   E’ vietata la coltivazione della canapa (cannabis sativa) per uso ricreativo nonché ogni attività illecita finalizzata alla produzione ed estrazione di sostanze stupefacenti.

 

Art. 2

(Progetti pilota)

 

1.   Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove la realizzazione di progetti pilota contenenti, in particolare, i seguenti interventi:

a)   individuazione delle varietà di canapa più idonee alla coltivazione nel territorio regionale, in base all’esito delle sperimentazioni già realizzate e delle ricerche effettuate, favorendo, in modo particolare, le varietà autoctone nazionali e, laddove reperibili, regionali, autorizzate e certificate dalle autorità competenti;

b)   coltivazione delle varietà di canapa individuate ai sensi della lettera a);

c)   realizzazione di campi per la sperimentazione dei diversi processi produttivi;

d)   realizzazione di impianti sperimentali di prima trasformazione, in favore della produzione a chilometro zero;

e)   realizzazione sperimentale delle filiere produttive della canapa, anche attraverso la meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;

f)   realizzazione di impianti sperimentali per la coltivazione di piante di canapa ad uso florovivaistico;

g)   impiego e test dei semi di canapa per:

1)   la produzione di semi decorticati ad uso alimentare;

2)   la produzione di olio alimentare, mediante spremitura a freddo e/o attraverso tecnologie estrattive innovative ecocompatibili e per la trasformazione in farina degli scarti derivanti dalla spremitura stessa;

3)   la produzione di mangimi ad uso animale;

h)   utilizzo della bacchetta della pianta di canapa nel settore della bioedilizia e bioingegneria per la ricerca e la produzione di pannelli isolanti e fonoassorbenti, manufatti prefabbricati, mattoni, malte per intonaci, nel settore tessile e della carta di pregio nonché in quello energetico;

i)    ricerca relativa all’utilizzazione dell’infiorescenza della canapa nel settore alimentare e parafarmaceutico;

l)    creazione di una banca dei semi delle varietà di canapa selezionate, finalizzata alla produzione delle sementi di canapa a livello regionale da destinare alle aziende agricole interessate alla coltivazione della stessa, mediante la collaborazione di ditte sementiere autorizzate e convenzioni con istituti di ricerca;

m) mappatura e monitoraggio delle coltivazioni di canapa sul territorio regionale attraverso la banca dati dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

n)   realizzazione di campi dimostrativi per l'avvio della coltivazione;

o)   coltivazione della canapa a fini fito-depurativi, in particolare per la bonifica di terreni inquinati con forte presenza di metalli pesanti, con specifico riferimento alle aree della Valle del Sacco, della Valle Galeria e alle aree limitrofe agli impianti termoelettrici di Civitavecchia;

p)   impiego della canapa proveniente da fito-depurazione e/o dai residui dei processi di lavorazione nei settori della bio edilizia, qualora il quantitativo di inquinanti contenuti nella biomassa lo consenta, o utilizzo della stessa come bio combustibile nei micro impianti per la produzione di energia ad esclusivo uso aziendale. E’ esclusa, sul territorio regionale, la coltivazione della canapa per la produzione di biomassa ad uso energetico;

q)   elaborazione di progetti specifici per la formazione di operatori specializzati nella coltivazione della canapa.

2.   La Regione rende noti i risultati dei progetti pilota mediante pubblicazione dei relativi risultati scientifici sul portale istituzionale della Direzione regionale competente e dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL) di cui alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 e successive modifiche.

Art. 3

(Programma degli interventi)


1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il Programma degli interventi di cui all’articolo 2, di seguito denominato Programma, e ne affida la realizzazione, attraverso procedure ad evidenza pubblica, svolte nel rispetto della normativa statale vigente in materia di contratti pubblici, a soggetti attuatori, pubblici o privati, tenendo conto delle loro comprovate esperienze e professionalità, acquisite nel settore anche attraverso attività di ricerca e di sperimentazione scientifica.
2. Il Programma è approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia.
3. Nell’ambito dei progetti pilota contenuti nel Programma hanno priorità, nell’ordine, i seguenti interventi:

a)      lo studio, la ricerca e la realizzazione di impianti sperimentali e industriali per la coltivazione e trasformazione della canapa;

b)      la creazione di una banca dei semi delle varietà di canapa selezionate, finalizzata alla produzione delle sementi di canapa a livello regionale;

c)      l’utilizzo dei derivati della lavorazione della canapa in campo parafarmaceutico, alimentare e cosmetico.

4. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b), la Regione prevede, nei bandi attuativi dei regolamenti europei relativi ai settori delle attività produttive, dell’ambiente e delle risorse energetiche, specifiche misure di finanziamento per la realizzazione degli interventi dei progetti pilota di cui all’articolo 2.

5. I soggetti attuatori di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico dell’ARSIAL e, in particolare, delle sue strutture sperimentali e dimostrative.

 

Art. 4

(Ulteriori interventi)

 

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione può prevedere, in coerenza con la programmazione regionale di sviluppo rurale, la concessione di contributi, secondo procedure ad evidenza pubblica, per la realizzazione di ulteriori interventi, diversi da quelli di cui al Programma, per la produzione, lavorazione, trasformazione della canapa da parte di:

a)      aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi;

b)      associazioni operanti nel settore e di comprovata esperienza, costituite secondo la normativa vigente da almeno ventiquattro mesi;

c)      imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori dei settori agricolo, industriale, alimentare ed ambientale.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva una deliberazione nella quale sono stabiliti, in particolare:

a)      le modalità per la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti di cui al comma 1 ed i criteri di valutazione delle stesse;

b)      gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento;

c)      la percentuale dei contributi concedibili e le relative modalità di erogazione;

d)      le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi nonché le cause di revoca dei contributi concessi e di recupero delle somme erogate.

3. Al fine di garantire lo sviluppo di una filiera di qualità, la Regione attiva le procedure per la stipula di un protocollo con i soggetti di cui al comma 1, contenente regole comuni di certificazione volontaria di qualità.

 

Art. 5

(Clausola valutativa)

 

1. Dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente alla commissione consiliare competente ed al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali di cui alla legge regionale 8 giugno 2016, n. 7, una relazione dettagliata sugli effetti della legge stessa che descrive, in particolare:

a)      lo stato di attuazione dei progetti pilota contenuti nel Programma e le eventuali difficoltà riscontrate nella realizzazione;

b)      le tipologie degli ulteriori interventi realizzati ai sensi dell’articolo 4 ed i soggetti che hanno beneficiato dei contributi;

c)      i dati aggiornati sui livelli di coltivazione di cannabis sativa nel Lazio e le relative variazioni rispetto agli anni precedenti;

d)      le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.

 

Art. 6

(Controlli e sanzioni)

 

1.   Per quanto riguarda i controlli sulle coltivazioni di canapa e le eventuali sanzioni, si applica quanto previsto dall’articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa).

2.   La Regione, previa intesa con il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri, acquisisce annualmente i dati relativi ai controlli effettuati dal medesimo Comando ai sensi del comma 1.

3.   Qualora dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 risultassero sanzionati i soggetti attuatori di cui all’articolo 2 ed i soggetti destinatari dei contributi di cui all’articolo 4, la Regione attiva le procedure per ottenere la restituzione delle somme agli stessi erogate ai sensi della presente legge.


 

Art. 7

(Rispetto della normativa dell’Unione europea)

 

1.   I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2.   I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3.   I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

4.   La Regione promuove all’interno della programmazione europea il riconoscimento della coltivazione della canapa come greening per i programmi di Politica agricola comune (PAC).

 

 

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

 

1.   Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” di due appositi fondi, rispettivamente di parte corrente e in conto capitale:

a)   “Fondo per la promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi, alimentari ed ambientali – Interventi di parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa, pari a 100.000,00 euro per ciascuna annualità 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto a legislazione vigente nell’ambito del bilancio regionale 2017-2019, nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”;

b)   “Fondo per la promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi, alimentari ed ambientali – Interventi in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari a 200.000,00 euro per ciascuna annualità 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto a legislazione vigente nell’ambito del bilancio regionale 2017-2019, nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.

2.   Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge possono concorrere, altresì, le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, e le eventuali risorse allo scopo conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

 

Art. 9

(Entrata in vigore)

 

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino della Regione.

 

 

 

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.