Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019

Numero della legge: 18
Data: 31 dicembre 2016
Numero BUR: 105
Data BUR: 31/12/2016

Art. 1

(Disposizioni varie)

  1.  

L’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2017, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse della Regione, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall’annesso prospetto delle entrate di bilancio redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 1).

  1.  

Sono approvati, rispettivamente, in euro 35.757.065.589,01, in euro 31.197.994.697,02 e in euro 30.932.605.007,31 per il triennio 2017-2019 in termini di competenza, nonché in euro 30.932.187.037,45 per l’esercizio finanziario 2017 in termini di cassa, i totali generali dell’entrata della Regione.

  1.  

Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese della Regione, per l’anno finanziario 2017, in conformità all’annesso prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 2).

  1.  

Sono approvati, rispettivamente, in euro 35.757.065.589,01, in euro 31.197.994.697,02 e in euro 30.932.605.007,31 per il triennio 2017-2019 in termini di competenza, nonché in euro 30.932.187.037,45 per l’esercizio finanziario 2017 in termini di cassa, i totali generali della spesa della Regione.

  1.  

Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, il bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019, si compone:
a) del prospetto relativo al bilancio di previsione 2017-2019 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 1);
b) del prospetto relativo al bilancio di previsione 2017-2019 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 2);
c) del prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2017-2019 (Allegato n. 3);
d) del prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2017-2019 (Allegato n. 4);
e) del prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2017-2019 (Allegato n. 5);
f) del quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 6);
g) del prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato n. 7);
h) del prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (Allegato n. 8);
i) del prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (Allegato n. 9);
l) del prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (Allegato n. 10);
m) del prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato n. 11);
n) del prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato n. 12);
o) dell’elenco concernente le spese obbligatorie (Allegato n. 13);
p) dell’elenco concernente le spese impreviste (Allegato n. 14);
q) dell’elenco concernente il finanziamento, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, dei provvedimenti legislativi da realizzarsi durante l’esercizio finanziario 2017 (Allegato n. 15);
r) dell’elenco concernente i capitoli degli oneri per il servizio del debito oltre il 2019 (Allegato n. 16);
s) dell’elenco delle spese di personale disaggregate per missioni e programmi (Allegato n. 17);
t) della nota integrativa e relativi allegati (Allegato n. 18);
u) della relazione del collegio dei revisori dei conti (Allegato n. 19).

  1.  

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019 di cui al comma 5, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:
a) il “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese;
b) il “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli, al quale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli della gestione sanitaria accentrata, articolato in titoli, tipologie, categorie e capitoli per le entrate ed in missioni, programmi, macroaggregati e capitoli per le spese;
c) l’assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti.

  1.  

Ai sensi degli articoli 48 e 49 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, nei programmi 01 “Fondo di riserva” e 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, sono iscritti:
a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento pari ad euro 44.355.669,87 per l’anno 2017, in termini di competenza e cassa, ed euro 37.879.723,84 per l’anno 2018 ed euro 49.021.834,72 per l’anno 2019, in termini di competenza;
b) il fondo di riserva per le spese impreviste di parte corrente, con uno stanziamento pari ad euro 4.100.000,00 per l’anno 2017, in termini di competenza e cassa, ed euro 5.000.000,00 per ciascuna annualità 2018 e 2019, in termini di competenza;
c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento pari ad euro 2.018.186.942,41 per l’anno 2017;
d) il fondo speciale per le spese di parte corrente, con uno stanziamento pari ad euro 2.500.000,00 per l’anno 2017, in termini di competenza e cassa, euro 2.500.000,00 per l’anno 2018 ed euro 14.500.000,00 per l’anno 2019, in termini di competenza;
e) il fondo speciale per le spese in conto capitale, con uno stanziamento pari ad euro 7.000.000,00 per l’anno 2017, in termini di competenza e cassa, euro 8.000.000,00 per l’anno 2018 ed euro 10.000.000,00 per l’anno 2019, in termini di competenza.

  1.  

Al fine di consentire il pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione della perenzione amministrativa, nel programma 01 della missione 20 sono iscritti:
a) il fondo per il pagamento dei residui perenti di parte corrente per spese a carico della Regione, con uno stanziamento pari ad euro 15.000.000,00 per l’anno 2017, in termini di competenza e cassa, euro 15.000.000,00 per l’anno 2018 ed euro 92.000.000,00 per l’anno 2019, in termini di competenza;
b) il fondo per il pagamento dei residui perenti in conto capitale per spese a carico della Regione, con uno stanziamento pari ad euro 100.000.000,00 per l’anno 2017, in termini di competenza e cassa, euro 200.000.000,00 per l’anno 2018 ed euro 300.000.000,00 per l’anno 2019, in termini di competenza;
c) il fondo per il pagamento dei residui perenti di parte corrente derivanti da assegnazioni statali, con uno stanziamento pari ad euro 10.000.000,00 per l’anno 2017, in termini di competenza e cassa;
d) il fondo per il pagamento dei residui perenti in conto capitale derivanti da assegnazioni statali, con uno stanziamento pari ad euro 20.000.000,00 per l’anno 2017, in termini di competenza e cassa.

  1.  

Al fine di consentire il pagamento delle passività potenziali, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 46 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, nel programma 01 della missione 20 sono iscritti:
a) il fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti a carico della Regione, con uno stanziamento pari ad euro 4.600.000,00 per l’anno 2017, in termini di competenza e cassa, euro 5.500.000,00 per l’anno 2018 ed euro 14.000.000,00 per l’anno 2019, in termini di competenza;
b) il fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese in conto capitale a carico della Regione, con uno stanziamento pari ad euro 4.500.000,00 per l’anno 2017, in termini di competenza e cassa, euro 6.500.000,00 per l’anno 2018 ed euro 52.000.000,00 per l’anno 2019, in termini di competenza;
c) il fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti relative ad assegnazioni vincolate, con uno stanziamento pari ad euro 1.000.000,00 per l’anno 2017, in termini di competenza e cassa;
d) il fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese in conto capitale relative ad assegnazioni vincolate con uno stanziamento pari ad euro 20.000.000,00 per l’anno 2017, in termini di competenza e cassa.

  1.  

Ai sensi dell’articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)) e successive modifiche, nel programma 03 della missione 20, è iscritto il fondo per il pagamento delle perdite reiterate degli organismi partecipati, con uno stanziamento pari ad euro 3.050.871,83 per l’anno 2017, in termini di competenza e cassa.

  1.  

Ai sensi del punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato al d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, nel programma 03 della missione 20, è iscritto il fondo rischi per le spese legate al contenzioso, con uno stanziamento pari ad euro 20.000.000,00 per l’anno 2017, in termini di competenza e cassa, euro 20.000.000,00 per l’anno 2018 ed euro 10.000.000,00 per l’anno 2019, in termini di competenza.

  1.  

Al fine di consentire il pagamento dei cofinanziamenti regionali relativi ad interventi preventivamente autorizzati, nel programma 03 della missione 20 sono iscritti:
a) il fondo per i cofinanziamenti regionali per spese di parte corrente, con uno stanziamento pari ad euro 2.650.000,00 per l’anno 2017, in termini di competenza e cassa, ed euro 3.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, in termini di competenza;
b) il fondo per i cofinanziamenti regionali per spese in conto capitale, con uno stanziamento pari ad euro 3.000.000,00 per l’anno 2017, in termini di competenza e cassa, ed euro 3.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, in termini di competenza.

  1.  

Ai sensi degli articoli 40 e 62 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, sono autorizzati:
a) nel limite massimo di euro 1.879.564.664,02, per l’anno 2017, il ricorso al mercato finanziario, al netto delle operazioni effettuate per il rimborso anticipato, per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni vigenti e con l’esclusione del disavanzo di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legge 9 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modifiche, di cui euro 1.629.492.941,31, finalizzati alla copertura del disavanzo per spese di investimento ed euro 250.071.722,71, per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a nuovi investimenti, nel rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione) e successive modifiche;
b) nel limite massimo di euro 250.000.000,00, per ciascuna annualità 2018-2019, la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a nuovi investimenti, nel rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, della l. 243/2012 e successive modifiche.

  1.  

Per il pagamento delle annualità di ammortamento, la Regione rilascia mandato irrevocabile al proprio tesoriere.

  1.  

La dotazione finanziaria complessiva della tipologia 300 “Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine” del titolo 6 “Accensione Prestiti” è pari ad euro 1.879.564.664,02 per l’anno 2017, euro 250.000.000,00 per ciascuna annualità 2018 e 2019. Ai sensi dell’articolo 62, comma 8, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 13, valutati nel limite di euro 86.418.062,50 per l’anno 2018 ed euro 98.843.084,50 a decorrere dall’anno 2019, si provvede nell’ambito delle risorse appositamente iscritte, a valere sulle medesime annualità, nei programmi 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” e 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” della missione 50 “Debito pubblico”.

  1.  

Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del d.lgs. 118/2011, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni.

  1.  

Ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, le variazioni del bilancio di previsione sono autorizzate con legge regionale. L’assestamento delle previsioni di bilancio è approvato dal Consiglio regionale con apposita legge, entro il 31 luglio 2017, ai sensi dell’articolo 50 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche.

  1.  

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 48, comma 2, e 51 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale sono autorizzate con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, ovvero con determinazione dirigenziale, secondo le modalità di cui ai commi 19 e 20.

  1.  

Con deliberazione della Giunta regionale sono autorizzate le variazioni di bilancio riguardanti:
a) diverse categorie nell’ambito delle medesime tipologie di entrata e diversi macroaggregati nell’ambito del medesimo programma di spesa;
b) capitoli appartenenti ai medesimi macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale, fatto salvo quanto previsto dal comma 20, lettera b);
c) l’attuazione dei profili finanziari delle leggi regionali di spesa;
d) il prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste.

  1.  

Con determinazione dirigenziale sono autorizzate le variazioni di bilancio riguardanti:
a) capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato, ad esclusione di quelli di cui al comma 19, lettera b);
b) capitoli appartenenti ai medesimi piani dei conti finanziari fino al IV livello, riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale;
c) il prelievo dai fondi iscritti nella missione 20, ad esclusione del fondo di riserva per le spese impreviste.

  1.  

Ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 47, comma 5, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, è approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2017 e pluriennale 2018-2019, deliberati dai sottoindicati enti dipendenti regionali:
a) Agenzia Regionale per la Mobilità (AREMOL);
b) Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPA LAZIO);
c) Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL);
d) Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu;
e) Ente Parco regionale dell'Appia Antica;
f) Ente Parco naturale regionale Bracciano – Martignano;
g) Ente Parco regionale dei Castelli Romani;
h) Ente Parco naturale dei Monti Aurunci;
i) Ente Parco Monti Cimini - Riserva Naturale Lago di Vico;
l) Ente regionale Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia;
m) Ente Parco naturale dei Monti Lucretili;
n) Ente Parco naturale regionale dei Monti Simbruini;
o) Ente Parco regionale Riviera di Ulisse;
p) Ente regionale Roma Natura;
q) Ente regionale Parco di Veio;
r) Ente Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere Farfa;
s) Ente regionale Parco naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

  1.  

Gli enti dipendenti regionali sono tenuti ad apportare, ove necessario e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2017, 2018 e 2019.

  1.  

L’eventuale avanzo di amministrazione non vincolato degli enti dipendenti regionali, scaturente dalla gestione di competenza e certificato in sede di rendiconto dell’anno precedente, potrà concorrere, previa valutazione da parte della direzione regionale competente, di concerto con la direzione regionale competente in materia di programmazione economica e bilancio, alla copertura delle rispettive spese di investimento e, per la parte residuale, delle spese di funzionamento.

  1.  

I contributi per le spese di funzionamento degli enti dipendenti regionali sono erogati dalla Regione in due semestralità.

  1.  

Le somme non utilizzate per effetto dei commi da 22 a 24 costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.

  1.  

Per gli enti dipendenti regionali si applicano le disposizioni dell’articolo 57, comma 4, della l.r. 25/2001 e successive modifiche.

  1.  
Ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, sono allegati alla presente legge:
a) l’elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione, ai sensi dell’articolo 58, comma 1, del d.l. 112/2008 e dell’articolo 1, commi da 31 a 35, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio);
b) la nota informativa nella quale sono evidenziati gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, ai sensi dell’articolo 62, comma 8, del d.l. 112/2008 e successive modifiche.
  1.  

 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.

 

ALLEGATI

Gli allegati alla presente legge, come pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione, sono riportati nella sezione "Testo storico" della banca dati delle leggi regionali

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.