Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018 (1)

Numero della legge: 18
Data: 31 dicembre 2015
Numero BUR: 105, s.o. n. 4
Data BUR: 31/12/2015
L.R. 31 Dicembre 2015, n. 18
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018 (1)


SOMMARIO


Art. 1 (Disposizioni varie)

Art. 1, commi 1 e2 (Stato di previsione dell’entrata)

Art. 1, commi 3 e 4 (Stato di previsione della spesa)

Art. 1, commi 5 e 6 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018)

Art. 1, commi da 7 a 12 (Fondi ed accantonamenti. Disposizioni in materia di perenzione amministrativa)

Art. 1, commi da 13 a 15 (Disposizioni in materia di assunzione di mutui e/o prestiti obbligazionari)

Art. 1, comma 16 (Disposizioni in materia di impegni di spesa)

Art. 1, commi da 17 a 21 (Disposizioni in materia di assestamento e di variazioni di bilancio)

Art. 1, commi da 22 a 27 (Approvazione dei bilanci degli enti)

Art. 1, comma 28 (Ulteriori allegati al bilancio)

Art. 1, comma 29 (Entrata in vigore)


Art. 1
(Disposizioni varie)

1. L’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2016, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse della Regione, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall’annesso prospetto delle entrate di bilancio redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 1).
2. Sono approvati, rispettivamente, in euro 39.480.120.943,17, in euro 33.690.505.971,93 e in euro 33.443.812.123,35 per il triennio 2016-2018 in termini di competenza, nonché in euro 33.679.965.912,63 per l’esercizio finanziario 2016 in termini di cassa, i totali generali dell’entrata della Regione.
3. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese della Regione, per l’anno finanziario 2016, in conformità all’annesso prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 2).
4. Sono approvati, rispettivamente, in euro 39.480.120.943,17, in euro 33.690.505.971,93 e in euro 33.443.812.123,35 per il triennio 2016-2018 in termini di competenza, nonché in euro 33.679.965.912,63 per l’esercizio finanziario 2016 in termini di cassa, i totali generali della spesa della Regione.
5. Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, il bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018 si compone:
a) del prospetto relativo al bilancio di previsione 2016-2018 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 1);
b) del prospetto relativo al bilancio di previsione 2016-2018 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 2); c) del prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2016-2018 (Allegato n. 3);
d) del prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2016-2018 (Allegato n. 4);
e) del prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2016-2018 (Allegato n. 5);
f) del quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 6);
g) del prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato n. 7);
h) del prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (Allegato n. 8);
i) del prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (Allegato n. 9);
l) del prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato n. 10);
m) del prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato n. 11);
n) dell’elenco concernente le spese obbligatorie (Allegato n. 12);
o) dell’elenco concernente le spese impreviste (Allegato n. 13);
p) della nota integrativa (Allegato n. 14);
q) dell’elenco concernente il finanziamento, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, dei provvedimenti legislativi da realizzarsi durante l’esercizio finanziario 2016 (Allegato n. 15);
r) della relazione del collegio dei revisori dei conti (Allegato n. 16).
6. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018 di cui al comma 5, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:
a) il “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese;
b) il “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli, al quale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli della gestione sanitaria accentrata articolato in titoli, tipologie, categorie e capitoli per le entrate ed in missioni, programmi, macroaggregati e capitoli per le spese;
c) l’assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti.
7. Ai sensi degli articoli 48 e 49 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, nei programmi 01 “Fondo di riserva” e 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti” dello stato di previsione della spesa, sono iscritti:
a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento pari ad euro 69.720.048,84 per l’anno 2016, in termini di competenza e cassa, ed euro 46.019.193,60 per l’anno 2017 ed euro 74.068.250,81 per l’anno 2018, in termini di competenza;
b) il fondo di riserva per le spese impreviste, con uno stanziamento pari ad euro 5.000.000,00 per l’anno 2016, in termini di competenza e cassa, ed euro 5.000.000,00 per ciascuna annualità 2017 e 2018, in termini di competenza;
c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento pari ad euro 2.595.151.002,44 per l’anno 2016;
d) il fondo speciale per le spese di parte corrente, con uno stanziamento pari ad euro 14.510.000,00 per l’anno 2016, in termini di competenza e cassa, euro 14.250.000,00 per l’anno 2017 ed euro 13.250.000,00 per l’anno 2018, in termini di competenza;
e) il fondo speciale per le spese in conto capitale, con uno stanziamento pari ad euro 6.629.896,54 per l’anno 2016, in termini di competenza e cassa, ed euro 7.000.000,00 per ciascuna annualità 2017 e 2018, in termini di competenza.
8. Al fine di consentire il pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione della perenzione amministrativa, nel programma 01 della missione 20 dello stato di previsione della spesa, sono iscritti:
a) il fondo per il pagamento dei residui perenti di parte corrente per spese a carico della Regione, con uno stanziamento pari ad euro 28.000.000,00 per l’anno 2016, in termini di competenza e cassa, ed euro 28.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2017 e 2018, in termini di competenza;
b) il fondo per il pagamento dei residui perenti in conto capitale per spese a carico della Regione, con uno stanziamento pari ad euro 110.000.000,00 per l’anno 2016, in termini di competenza e cassa, ed euro 35.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2017 e 2018, in termini di competenza;
c) il fondo per il pagamento dei residui perenti di parte corrente derivanti da assegnazioni statali, con uno stanziamento pari ad euro 300.000.000,00 per l’anno 2016, in termini di competenza e cassa;
d) il fondo per il pagamento dei residui perenti in conto capitale derivanti da assegnazioni statali, con uno stanziamento pari ad euro 162.000.000,00 per l’anno 2016, in termini di competenza e cassa.
9. Al fine di consentire il pagamento delle passività potenziali, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 46 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, nel programma 01 della missione 20 dello stato di previsione della spesa, sono iscritti:
a) il fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti a carico della Regione, con uno stanziamento pari ad euro 6.000.000,00 per l’anno 2016, in termini di competenza e cassa, ed euro 6.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2017 e 2018, in termini di competenza;
b) il fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese in conto capitale a carico della Regione con uno stanziamento pari ad euro 5.500.000,00 per l’anno 2016, in termini di competenza e cassa, ed euro 6.500.000,00 per ciascuna delle annualità 2017 e 2018, in termini di competenza;
c) il fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti relative ad assegnazioni vincolate, con uno stanziamento pari ad euro 10.000.000,00 per l’anno 2016, in termini di competenza e cassa;
d) il fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese in conto capitale relative ad assegnazioni vincolate con uno stanziamento pari ad euro 10.000.000,00 per l’anno 2016, in termini di competenza e cassa.
10. Ai sensi dell’articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), nel programma 03 della missione 20 dello stato di previsione della spesa, è iscritto il fondo per il pagamento delle perdite reiterate degli organismi partecipati, con uno stanziamento pari ad euro 12.702.014,00 per l’anno 2016, in termini di competenza e cassa.
11. Ai sensi del punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, nel programma 03 della missione 20 dello stato di previsione della spesa, è iscritto il fondo rischi per le spese legate al contenzioso, con uno stanziamento pari ad euro 10.000.000,00 per l’anno 2016, in termini di competenza e cassa, ed euro 10.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2017 e 2018, in termini di competenza.
12. Al fine di consentire il pagamento dei cofinanziamenti regionali relativi ad interventi preventivamente autorizzati, nel programma 03 della missione 20 dello stato di previsione della spesa, sono iscritti:
a) il fondo per i cofinanziamenti regionali per spese di parte corrente, con uno stanziamento pari ad euro 4.000.000,00 per l’anno 2016, in termini di competenza e cassa, ed euro 4.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2017 e 2018, in termini di competenza;
b) il fondo per i cofinanziamenti regionali per spese in conto capitale con uno stanziamento pari ad euro 4.000.000,00 per l’anno 2016, in termini di competenza e cassa, ed euro 3.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2017 e 2018, in termini di competenza.
13. Ai sensi degli articoli 40 e 62 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, per l’anno 2016 il livello massimo di ricorso al mercato finanziario è stabilito, in termini di competenza e cassa, nel limite di euro 2.600.617.531,05, al netto delle operazioni effettuate per il rimborso anticipato, per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni vigenti e con l’esclusione del disavanzo di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. La contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a nuovi investimenti è autorizzata fino ad un massimo di euro 300.703.991,15, in misura non superiore alle quote di capitale rimborsate.
14. Per il pagamento delle annualità di ammortamento la Regione rilascia mandato irrevocabile al proprio tesoriere.
15. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio, patrimonio e programmazione economico-finanziaria, da rendere entro quindici giorni dalla trasmissione degli atti, è autorizzata a provvedere all’assunzione dei mutui o prestiti con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla legislazione vigente.
16. Al fine di concorrere al contenimento ed al controllo della spesa regionale, tenuto conto delle disposizioni relative al perseguimento degli equilibri di bilancio da garantire in sede di previsione, di gestione e di rendicontazione del bilancio regionale, la facoltà di impegnare gli stanziamenti per il triennio 2016-2018 è pienamente esercitata per le spese obbligatorie di cui all’elenco concernente le spese obbligatorie allegato al bilancio, le spese a destinazione vincolata e relativi cofinanziamenti, le spese connesse ad interventi per calamità naturali, le spese inderogabili concernenti il trasporto pubblico, la sanità, le politiche sociali e l’istruzione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) come modificato dall’articolo 2, comma 6, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120 (Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, nonché dalle disposizioni di cui agli articoli 39, comma 4, e 56, comma 6, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche.
17. Entro il 31 luglio 2016 il Consiglio regionale approva con legge l’assestamento delle previsioni di bilancio, secondo quanto stabilito dall’articolo 50 del d.lgs. 118/2011.
18. Ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, le variazioni del bilancio di previsione sono autorizzate con legge regionale.
19. Nelle more dell’adozione del regolamento di contabilità regionale, ai sensi del medesimo articolo 51 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, sono autorizzate, nel corso dell’esercizio, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, ovvero con provvedimento amministrativo, secondo le modalità di cui ai commi 20 e 21.
20. Ferme restando le variazioni previste dall’articolo 51, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, con deliberazione della Giunta regionale sono autorizzate le variazioni di bilancio riguardanti:
a) le diverse categorie delle medesime tipologie di entrata ed i diversi macroaggregati del medesimo programma di spesa;
b) i capitoli appartenenti ai medesimi macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale; (2)
c) l’attuazione dei profili finanziari delle leggi regionali di spesa.
21. Con provvedimento amministrativo sono autorizzate le variazioni di bilancio riguardanti:
a) i capitoli di entrata della medesima categoria e i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, ad esclusione di quelli di cui al comma 20, lettera b);
b) i capitoli appartenenti ai medesimi piani dei conti finanziari fino al IV livello riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale; (3)
c) il prelievo dai fondi di riserva iscritti nella missione 20, ad esclusione delle variazioni riguardanti le spese impreviste, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f), del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche.
22.

Ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 47, comma 5, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, sono approvati i bilanci di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennali 2017-2018, deliberati dai sottoindicati enti dipendenti:
a) Agenzia Regionale Protezione Ambientale – ARPALAZIO
b) Agenzia Regionale per la Mobilità - AREMOL
c) Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio – LAZIODISU
d) Istituto Regionale per le Ville Tuscolane - IRVIT
e) Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio – ARSIAL
f) Ente Parco Regionale dei Monti Lucretili
g) Ente Parco Regionale di Veio
h) Ente Parco Monti Cimini - Riserva Naturale Lago di Vico
i) Ente Parco Regionale dei Castelli Romani
l) Ente Regionale RomaNatura
m) Ente Parco Regionale dell’Appia Antica
n) Ente Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano
o) Ente Regionale Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi
p) Ente regionale parco Naturale dei Monti Aurunci;

p-bis) Parco naturale regionale dei Monti Simbruini; (4)

p-ter) Parco regionale Riviera di Ulisse; (4)

p-quater) Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere Farfa;(4)

p-quinquies) Riserva naturale del Monte Navegna e Monte Cervia. (4)

23. Gli enti dipendenti regionali sono tenuti ad apportare, ove necessario e concordemente con le disposizioni dei commi 24, 25 e 26, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2016, 2017 e 2018.
24. L’eventuale avanzo di amministrazione non vincolato degli enti dipendenti regionali, scaturente dalla gestione di competenza e certificato in sede di rendiconto dell’anno precedente, potrà concorrere, previa valutazione da parte della direzione regionale competente in materia di parchi e sistemi naturali, di concerto con la direzione regionale competente in materia di programmazione economica e bilancio, alla copertura delle rispettive spese di investimento e, per la parte residuale, delle spese di funzionamento.
25. I contributi per le spese di funzionamento degli enti dipendenti regionali sono erogati dalla Regione in due semestralità.
26. Le somme non utilizzate per effetto dei commi da 22 a 25 costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.
27. Per gli enti dipendenti regionali si applicano le disposizioni dell’articolo 57, comma 4, della l.r. 25/2001 e successive modifiche.
28. Ai sensi del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, sono allegati alla presente legge:
a) l’elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione, ai sensi dell’articolo 58, comma 1, del d.l. 112/2008 e dell’articolo 1, commi da 31 a 35, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio);
b) la nota informativa nella quale sono evidenziati gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, ai sensi dell’articolo 62, comma 8, del d.l. 112/2008.
29. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.



Allegati (5)


Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 31 dicembre 2015, n. 105, s.o. n. 4

(2) Lettera modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 28 dicembre 2016, n. 16

(3) Lettera modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 28 dicembre 2016, n. 16

(4) Lettera aggiunta dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della legge regionale 28 dicembre 2016, n. 16

(5) Gli allegati alla presente legge, come pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione, sono riportati nella sezione "Testo storico" della banca dati delle leggi regionali

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.