Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017 (1)

Numero della legge: 18
Data: 30 dicembre 2014
Numero BUR: 104 S.O. n.4
Data BUR: 30/12/2014

L.R. 30 Dicembre 2014, n. 18
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017 (1)


SOMMARIO

Art. 1 - Disposizioni varie

Art. 1, commi 1-2 ­– Stato di previsione dell’entrata

Art. 1, commi 3-4 – Stato di previsione della spesa

Art. 1, commi 5-6 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017

Art. 1, commi 7-11 – Fondi ed accantonamenti. Disposizioni in materia di perenzione amministrativa

Art. 1, commi 12-14 – Disposizioni in materia di assunzione di mutui e/o prestiti obbligazionari

Art. 1, comma 15 – Disposizioni in materia di impegni di spesa

Art. 1, commi 16 -19 – Disposizioni in materia di variazioni di bilancio

Art. 1, commi 20 - 24 – Approvazione dei bilanci degli enti

Art. 1, comma 25 – Ulteriori allegati al bilancio

Art. 1, comma 26 – Disposizioni finali

Art. 2 -Entrata in vigore



Art. 1
(Disposizioni varie)

1. L’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2015, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse della Regione, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall’annesso prospetto delle entrate di bilancio redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 1).
2. Sono approvati, rispettivamente, in 38.663.867.141,53 euro, in 31.834.521.494,31 euro e in 31.835.172.995,93 euro per il triennio 2015-2017 in termini di competenza, nonché in 41.688.878.759,41 euro per l’esercizio finanziario 2015 in termini di cassa, i totali generali dell’entrata della Regione.
3. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese della Regione, per l’anno finanziario 2015, in conformità all’annesso prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 2).
4. Sono approvati, rispettivamente, in 38.663.867.141,53 euro, in 31.834.521.494,31 euro e in 31.835.172.995,93 euro per il triennio 2015-2017 in termini di competenza, nonché in 41.688.878.759,41 euro per l’esercizio finanziario 2015 in termini di cassa, i totali generali della spesa della Regione.
5. Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, il bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017 si compone:
a) del prospetto relativo al bilancio di previsione 2015-2017 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 1);
b) del prospetto relativo al bilancio di previsione 2015-2017 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 2);
c) del prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2015-2017 (Allegato n. 3);
d) del prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2015-2017 (Allegato n. 4);
e) del prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2015-2017 (Allegato n. 5);
f) del quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 6);
g) del prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato n. 7);
h) del prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (Allegato n. 8);
i) del prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2015 (Allegato n. 9);
l) del prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato n. 10);
m) del prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato n. 11);
n) dell’elenco concernente le spese obbligatorie (Allegato n. 12);
o) dell’elenco concernente le spese impreviste (Allegato n. 13);
p) della nota integrativa (Allegato n. 14);
q) dell’elenco concernente le missioni ed i programmi nei quali sono ricomprese le spese per le quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento (Allegato n. 15);
r) dell’elenco concernente il finanziamento, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, dei provvedimenti legislativi da realizzarsi durante l’esercizio finanziario 2015 (Allegato n. 16).
6. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017 di cui al comma 5, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:
a) il “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese;
b) il “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli, al quale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli della gestione sanitaria accentrata articolato in titoli, tipologie, categorie e capitoli per le entrate ed in missioni, programmi, macroaggregati e capitoli per le spese;
c) l’assegnazione dei capitoli di spesa alle direzioni regionali competenti.
7. Ai sensi degli articoli 48 e 49 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, nei programmi 01 “Fondo di riserva” e 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti” dello stato di previsione della spesa sono iscritti:
a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie con uno stanziamento pari a 55.967.414,83 euro per l’anno 2015, in termini di competenza e cassa, 57.047.577,00 euro per l’anno 2016 ed 56.519.219,51 euro per l’anno 2017;
b) il fondo di riserva per le spese impreviste con uno stanziamento pari a 5.000.000,00 euro per l’anno 2015, in termini di competenza e cassa, ed 6.000.000,00 euro per ciascuna annualità 2016 e 2017;
c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa con uno stanziamento pari a 3.474.073.229,95 euro per l’anno 2015;
d) il fondo speciale per le spese di parte corrente con uno stanziamento pari a 10.000.000,00 euro per l’anno 2015, in termini di competenza e cassa, 12.000.000,00 euro per l’anno 2016 e 12.000.000,00 euro per l’anno 2017;
e) il fondo speciale per le spese in conto capitale con uno stanziamento pari a 6.000.000,00 euro per l’anno 2015, in termini di competenza e cassa, e 7.000.000,00 euro per ciascuna annualità 2016 e 2017.
8. Al fine di consentire il pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione della perenzione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 11, nel programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti” dello stato di previsione della spesa sono iscritti il fondo per i residui perenti di parte corrente per spese a carico della Regione, con uno stanziamento per l’anno 2015, in termini di competenza e cassa, pari a 50.000.000,00 euro e 50.000.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2016 e 2017, il fondo per il pagamento per i residui perenti in conto capitale per spese a carico della Regione, con uno stanziamento per l’anno 2015, in termini di competenza e cassa, pari a 200.000.000,00 euro e 200.000.000,00 euro per ciascuna annualità 2016 e 2017, il fondo per i residui perenti di parte corrente derivanti da assegnazioni statali, con uno stanziamento per l’anno 2015, in termini di competenza e cassa, pari a 125.000.000,00 euro, e il fondo per il pagamento per i residui perenti in conto capitale derivanti da assegnazioni statali, con uno stanziamento per l’anno 2015, in termini di competenza e cassa, pari a 125.000.000,00 euro. Per il pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione della perenzione amministrativa è, altresì, iscritto nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti” dello stato di previsione della spesa il fondo per la riduzione del debito con uno stanziamento per l’anno 2015, in termini di competenza e cassa, pari a 1.849.958,40 euro.
9. Al fine di consentire il pagamento delle passività potenziali, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 46 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, nel programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti” dello stato di previsione della spesa sono iscritti il fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti a carico della Regione, con uno stanziamento per l’anno 2015, in termini di competenza e cassa, pari ad 9.000.000,00 euro e 10.000.000,00 euro per ciascuna annualità 2016 e 2017, il fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese in conto capitale a carico della Regione con uno stanziamento per l’anno 2015, in termini di competenza e cassa, pari a 7.000.000,00 euro e 7.000.000,00 euro per ciascuna annualità 2016 e 2017, il fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti relative ad assegnazioni vincolate, con uno stanziamento, per l’anno 2015, pari a 15.000.000,00 euro in termini di competenza ed a 10.000.000,00 euro in termini di cassa ed il fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese in conto capitale relative ad assegnazioni vincolate con uno stanziamento, per l’anno 2015, pari a 15.000.000,00 euro in termini di competenza ed a 10.000.000,00 euro in termini di cassa.
10. Al fine di consentire il pagamento dei cofinanziamenti regionali relativi ad interventi preventivamente autorizzati, nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti” dello stato di previsione della spesa sono iscritti il fondo per i cofinanziamenti regionali per spese di parte corrente, con uno stanziamento, per l’anno 2015, pari a 6.000.000,00 euro, in termini di competenza e cassa, e pari a 7.000.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2016 e 2017, ed il fondo per i cofinanziamenti regionali per spese in conto capitale con uno stanziamento, per l’anno 2015, pari a 6.000.000,00 euro, in termini di competenza e cassa, e pari a 7.000.000,00 euro per ciascuna annualità 2016 e 2017.
11. In materia di perenzione amministrativa, a decorrere dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 60, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche.
12. Ai sensi degli articoli 40 e 62 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, per l’anno 2015, il livello massimo di ricorso al mercato finanziario è stabilito, in termini di competenza e cassa, nel limite di 3.554.474.963,66 euro al netto delle operazioni effettuate per il rimborso anticipato, per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni vigenti. La contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a nuovi investimenti è autorizzata fino ad un massimo di 182.443.093,09 euro, in misura non superiore alle quote di capitale rimborsate.
13. I mutui sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti SpA e per la durata massima di ammortamento di anni trenta. Per il pagamento delle annualità di ammortamento la Regione rilascia mandato irrevocabile al proprio tesoriere.
14. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio, patrimonio e programmazione economico-finanziaria, da rendere entro quindici giorni dalla data di trasmissione degli atti, è autorizzata a provvedere all’assunzione dei mutui o prestiti con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla legislazione vigente.
15. Al fine di concorrere al contenimento ed al controllo della spesa regionale, tenuto conto delle disposizioni relative al perseguimento degli equilibri di bilancio da garantire in sede di previsione, di gestione e di rendicontazione del bilancio regionale, la facoltà di impegnare gli stanziamenti per il triennio 2015-2017 è pienamente esercitata per le spese obbligatorie di cui all’elenco concernente le spese obbligatorie allegato al bilancio, le spese a destinazione vincolata e relativi cofinanziamenti, le spese connesse ad interventi per calamità naturali, le spese inderogabili concernenti il trasporto pubblico, la sanità, le politiche sociali e l’istruzione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) come modificato dall’articolo 2, comma 6, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120 (Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, nonché dalle disposizioni di cui agli articoli 39, comma 4 e 56, comma 6, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche.
16. Nel corso dell’esercizio, le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale sono autorizzate ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche e, per quanto non espressamente indicato nel suddetto decreto e nei relativi principi applicativi, secondo le modalità di cui ai commi 17 e 18.
17. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, sono autorizzate le variazioni di bilancio riguardanti:
a) variazioni compensative fra le diverse categorie delle medesime tipologie di entrata e fra i diversi macroaggregati del medesimo programma;
b) variazioni compensative fra i capitoli appartenenti ai medesimi macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale;
c) variazioni derivanti dall’attuazione di leggi regionali.
18. Ai sensi degli articoli 48 e 51, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, ad esclusione di quanto disposto per il fondo per le spese impreviste, con provvedimento amministrativo sono autorizzate le variazioni di bilancio riguardanti:
a) variazioni compensative fra i capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;
b) variazioni compensative fra i capitoli appartenenti ai medesimi piani dei conti finanziari fino al IV livello riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale;
c) variazioni derivanti da prelievi dai fondi di riserva per il pagamento della perenzione amministrativa e delle perdite potenziali, dal fondo di riserva per la riduzione del debito, per il pagamento delle spese obbligatorie, per le autorizzazioni di cassa e per la reiscrizione dell’avanzo di amministrazione vincolato, nonché dai fondi di riserva relativi ai cofinanziamenti regionali.
19. Ogni variazione al bilancio è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa, corredata di relativa relazione di accompagnamento, al Consiglio regionale.
20. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 47, comma 5, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, sono approvati i bilanci di previsione per l’anno finanziario 2015 e pluriennali 2016-2017, deliberati dai sottoindicati enti dipendenti:
a) Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu;
b) Ente Parco regionale dell'Appia Antica;
c) Ente Parco regionale dei Castelli Romani;
d) Ente Parco naturale dei Monti Aurunci;
e) Ente Parco naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi;
f) Ente Parco naturale dei Monti Lucretili;
g) Ente Parco naturale regionale dei Monti Simbruini;
h) Ente Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere Farfa;
i) Ente Parco regionale Riviera di Ulisse;
l) Ente regionale Roma Natura;
m) Ente regionale Parco di Veio;
n) Ente regionale Monti Cimini - Riserva naturale Lago di Vico;
o) Ente Parco naturale regionale Bracciano - Martignano;
p) Ente regionale per la protezione ambientale – ARPA LAZIO;
q) Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio - ARSIAL;
r) Agenzia regionale per la mobilità - AREMOL;
s) Agenzia regionale del Lazio per i trapianti e le patologie connesse – ART;
t) Istituto regionale per le Ville Tuscolane - I.R.Vi.T..
21. Gli enti di cui al comma 20 sono tenuti ad apportare, ove necessario e concordemente con le disposizioni dei commi 22, 23 e 24, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2015, 2016 e 2017.
22. L'eventuale avanzo di amministrazione non vincolato degli enti dipendenti regionali, certificato in sede di conto consuntivo dell'anno precedente, concorre alla copertura delle rispettive spese di funzionamento.
23. I contributi per le spese di funzionamento degli enti dipendenti regionali sono erogati dalla Regione in due semestralità al netto dell'avanzo di amministrazione di cui al comma 21.
24. Le somme non utilizzate per effetto dei commi da 21 a 23 costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.
25. Ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, sono allegati alla presente legge:
a) ai sensi dell’articolo 58, comma 1, del d.l. 112/2008, ed ai sensi dell’articolo 1, commi da 31 a 35 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22, relativi al piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari, l’elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione;
b) ai sensi dell’articolo 62, comma 8, del d.l. 112/2008, relativo al contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle Regioni e degli enti locali, la nota informativa nella quale sono evidenziati gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
26. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011 e successive modifiche.

Art. 2
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Allegati (2)

Note:

(1)Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 30 dicembre 2014, n. 104, s.o. n. 4

(2) Gli allegati alla presente legge sono riportati e consultabili nella sezione "Testo storico" della banca dati delle leggi regionali

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.