Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alle legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche (1)

Numero della legge: 8
Data: 26 giugno 2015
Numero BUR: 52
Data BUR: 30/06/2015

L.R. 26 Giugno 2015, n. 8
Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alle legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche (1)


Art. 1

(Modifica all’articolo 46 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13,
concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale)

1. Al comma 2 dell’articolo 46 della l.r. 13/2007 la parola: “adottato” è sostituita dalle seguenti: “approvato con deliberazione”.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 47 della l.r. 13/2007)


1. All’articolo 47 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “al rinnovo,” sono soppresse;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative è stabilita in conformità alla normativa statale vigente in materia.”.

Art. 3
(Modifiche all’articolo 52 e inserimento dell’articolo 52 bis nella l.r. 13/2007)


1. Al comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) spiagge libere con servizi;”;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) spiagge libere;”.
2. Dopo l’articolo 52 della l.r. 13/2007 è inserito il seguente:

Art. 52 bis
(Periodo di apertura delle attività)


1. Al fine di promuovere la destagionalizzazione dell'offerta turistica e lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione sulle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, l'utilizzazione delle suddette aree ai sensi dell'articolo 52, comma 1, può avere durata annuale, fatto salvo quanto previsto dall'atto di concessione.
2. In attuazione del comma 1, le strutture di facile rimozione utilizzate per finalità turistiche e ricreative, eventualmente presenti sull'area demaniale marittima assentita in concessione, possono essere autorizzate dal comune, su istanza del concessionario, a rimanere allocate sull'area demaniale marittima assentita in concessione per tutto il periodo di durata della stessa, ove in possesso dei titoli abilitativi, delle autorizzazioni, dei pareri e degli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente in materia.”.

Art. 4
(Sostituzione dell’articolo 53 della l.r. 13/2007)


1. L’articolo 53 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 53
(Esercizio delle attività oggetto di concessione)


1. Lo svolgimento delle attività oggetto della concessione è subordinato alla presentazione della SCIA al SUAP, ove attivato, ovvero alla competente struttura, del comune concedente.
2. La SCIA contiene, in particolare, indicazioni sull’ubicazione della struttura e sul periodo di apertura ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso, da parte del titolare, dei requisiti prescritti ai sensi della normativa vigente, ivi compresi quelli inerenti la somministrazione di alimenti e bevande.
3. E’ fatto obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico una tabella con i prezzi aggiornati e di dotarsi di un proprio spazio web dedicato, sul quale pubblicare il listino prezzi aggiornato alla stagione in corso e la documentazione relativa alla SCIA presentata.”.

Art. 5
(Inserimento dell’articolo 53 bis nella l.r. 13/2007)


1. Dopo l’articolo 53 della l.r. 13/2007 è inserito il seguente:

Art. 53 bis
(Trasparenza delle concessioni)


1. I comuni sono tenuti a pubblicare, sui propri siti istituzionali, le informazioni identificative relative alle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative di propria competenza nonché i canoni concessori e l’imposta regionale dovuta. In particolare, sono pubblicati i dati relativi alla località, al titolare della concessione, alla tipologia concessoria e la relativa planimetria, compresi i dati oggetto di pubblicazione nell’albo regionale di cui all’articolo 75, comma 1, lettera m), della l.r. 14/1999 e successive modifiche, istituito con deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 205.
2. La mancata pubblicazione da parte del comune dei dati di cui al comma 1 preclude l’accesso alle agevolazioni finanziarie regionali destinate ai comuni del litorale.
3. I comuni sono tenuti ad attivare procedure di evidenza pubblica ai fini del rilascio di nuove concessioni, nonché nei casi di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione e di subingresso ai sensi, rispettivamente, degli articoli 45 bis e 46 del codice della navigazione e successive modifiche.”.

Art. 6
(Modifiche all’articolo 55 della l.r. 13/2007)


1. All’articolo 55 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “senza la previa dichiarazione d’inizio di attività” sono sostituite dalle seguenti: “senza la presentazione della SCIA”;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati;
c) al comma 4 le parole: “da 500 a 1.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “da 2.000 a 4.000 euro”;
d) al comma 6 le parole: “di cui ai commi 1, 2, 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 4”.


Art. 7
(Disposizioni transitorie e finali)


1. La Giunta regionale provvede, previo parere delle commissioni consiliari competenti per materia, all’adeguamento del regolamento regionale 15 luglio 2009, n. 11 (Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari) all’articolo 52, comma 1, della l.r. 13/2007, come modificato dall’articolo 3 della presente legge, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa (3).
2. Nelle more dell’adeguamento del regolamento di cui al comma 1, per le definizioni di spiagge libere con servizi e spiagge libere, si rinvia ai vigenti articoli 4 e 5 del medesimo regolamento.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell’adeguamento del regolamento di cui al comma 1, la Regione provvede all’adozione del piano regionale di utilizzo delle aree del demanio marittimo, di cui all’articolo 46 della l.r. 13/2007 e successive modifiche, di seguito denominato PUA regionale, seguendo la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) durante la fase preparatoria ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche. (4)
4. I comuni sono tenuti ad adottare i piani di utilizzazione degli arenili (PUA) in conformità alle disposizioni contenute nel PUA regionale ovvero ad adeguare, ove necessario, i PUA già approvati alle suddette disposizioni, entro il 31 dicembre 2023 (ndr. 30 settembre 2024) (5). Decorso inutilmente il suddetto termine, la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della l.r. 13/2007.
5. I comuni sono tenuti a riservare alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il cinquanta per cento dell’arenile di propria competenza. In caso di mancato rispetto di tale quota i comuni stabiliscono, nell’ambito del PUA, le modalità ed i criteri attraverso i quali raggiungere la predetta quota. In mancanza di tali presupposti, la Regione rinvia ad ulteriori accertamenti l’approvazione del PUA comunale. Nelle more dell’approvazione o dell’adeguamento del PUA comunale, ai comuni che non rispettano la suddetta quota pari ad almeno il cinquanta per cento dell’arenile da destinare alla libera fruizione, è sempre fatto divieto di rilasciare nuove concessioni demaniali marittime anche temporanee o di durata stagionale. Sulle spiagge libere e sulle spiagge libere con servizi è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l’organizzazione dei servizi alla balneazione non può, in nessun caso, precludere la libera fruizione dell’arenile. (2)

6. I comuni nella pianificazione della quota prevista al comma 5, sono tenuti a garantire, lungo l'arenile di propria competenza, un'equilibrata presenza di spiagge libere e di spiagge libere con servizi. A tal fine, individuano ambiti omogenei nei quali devono essere previste quote di spiagge libere e spiagge libere con servizi pari almeno al 20 per cento in ciascun ambito omogeneo, fermo restando il rispetto della quota di cui al comma 5.


Art. 8
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



Note:

(1) Legge pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione del 30 giugno 2015, n. 52

(2) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 29 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(3) Vedi regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19 (BUR 16 agosto 2016, n. 65)

(4) Vedi deliberazione della Giunta regionale del 24 ottobre 2017, n. 668 "Adozione preliminare della proposta di documento relativo al "Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative" (art. 46 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13). Procedure di approvazione dei Piani di Utilizzazione degli arenili comunali - Modifica della D.G.R. del 18 novembre 2011, n. 543" (BUR 7 novembre 2017, n. 89, s.o. n. 2)

(5) Termine modificato dall'articolo 8, comma 8, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 e successivamente dall'articolo 9, comma 139, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19. L'articolo 23, comma 20, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 ha prorogato il suddetto termine al 30 settembre 2024

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.