Iniziative per la prevenzione degli infortuni a tutela della salute e della sicurezza domestica (1)

Numero della legge: 6
Data: 23 aprile 2014
Numero BUR: 33
Data BUR: 24/04/2014
L.R. 23 Aprile 2014, n. 6
Iniziative per la prevenzione degli infortuni a tutela della salute e della sicurezza domestica (1)


Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dei principi indicati dalla legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici) e successive modifiche, detta norme per la tutela della salute e della sicurezza attraverso la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambiti domestici, al fine di prevenire i rischi di incidenti all’interno dell’ambiente domestico e le relative conseguenze dannose.


Art. 2
(Infortuni domestici)

1. Ai fini della presente legge per infortuni domestici si intendono quegli eventi di carattere accidentale che si verificano nell’ambito domestico così come definito dall’articolo 6 della l. 493/1999 che compromettono temporaneamente o definitivamente lo stato di salute delle persone.




Art. 3
(Interventi)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove, nel rispetto di quanto previsto dalla l. 493/1999 e successive modifiche, avvalendosi delle strutture dei dipartimenti per la prevenzione di ogni ASL, in collaborazione con i servizi territoriali, materno-infantile e di medicina di base, nonché con il concorso di altri enti pubblici e privati e di associazioni senza fini di lucro, i seguenti interventi:
a) campagne informative e di educazione alla salute ed alla cultura della sicurezza domestica, in particolare in favore delle famiglie, degli amministratori e portieri di condominio, presso le scuole, le università, i consultori, i centri per anziani, i centri sportivi e ricreativi, le parrocchie e altri centri di aggregazione sociale;
b) percorsi formativi per i soggetti che lavorano in ambito domestico diretti alla tutela della sicurezza e alla prevenzione del rischio d’incidenti negli ambienti domestici;
c) monitoraggio, valutazione e prevenzione delle situazioni di rischio per la salute, la sicurezza e la qualità della vita in ambito domestico;
d) sostegno allo studio e alla ricerca diretti al miglioramento della salute, della sicurezza e della qualità della vita in ambito domestico.
2. Ai fini della programmazione, dell’indirizzo e del coordinamento degli interventi di cui al comma 1, nel piano sanitario regionale è inserito il progetto obiettivo “Promozione della sicurezza domestica” che stabilisce i relativi obiettivi, risorse e modalità di attuazione.
3. Fino al termine del regime commissariale per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione, gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzati in quanto compatibili con gli atti adottati dal Commissario ad acta nell’esercizio delle proprie attribuzioni.

Art. 4
(Realizzazione degli interventi)

1. La Regione realizza gli interventi di cui all’articolo 3 avvalendosi anche di enti pubblici dipendenti nonché di enti privati previa stipulazione di appositi protocolli d’intesa.


Art. 5
(Struttura organizzativa di coordinamento)

1. La Giunta regionale, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, individua nell’area competente in materia di sanità pubblica e promozione della salute la struttura per il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge, di seguito denominata struttura regionale, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale. (2)
2. La struttura regionale coopera con i soggetti competenti, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di rischio che richiedano l’intervento degli stessi.
3. La commissione consiliare competente in materia svolge, ai sensi dell’articolo 33, commi 4 e 5 dello Statuto, funzioni di impulso e di controllo delle attività della struttura regionale.


Art. 6
(Formazione del personale)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce annualmente le azioni e il fabbisogno formativo del personale impiegato nella realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, tenendo conto delle competenze necessarie per lo svolgimento delle rispettive attività e delle professionalità già in possesso del personale stesso.
2. Sulla base del fabbisogno formativo definito ai sensi del comma 1, la Giunta regionale delibera lo svolgimento di appositi corsi di formazione e promozione, stabilendo:
a) l’oggetto e la durata dei corsi;
b) i requisiti necessari per la partecipazione ai corsi;
c) i criteri di selezione dei candidati.
3. I corsi di cui al comma 2 possono essere gestiti dalla Regione ovvero affidati in gestione ad enti pubblici e privati accreditati ai sensi della normativa regionale vigente.
4. Rientrano negli interventi di cui al comma 2:
a) i percorsi formativi destinati ai soggetti che svolgono lavoro in ambito domestico, così come definito dall’articolo 6, comma 2, della l. 493/1999;
b) i progetti redatti dalle ASL, dall’Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), relativi a percorsi formativi ed informativi per il personale degli uffici tecnici degli enti locali, sulla progettazione e realizzazione degli ambienti e degli impianti domestici;
c) le campagne informative di prevenzione ed educazione alla salute promosse dalle stesse ASL, dall’INAIL e dagli enti locali;
d) i progetti di studio, ricerca, monitoraggio di situazioni di rischio per migliorare la sicurezza e la qualità della vita in ambito domestico, con particolare riferimento alle categorie più esposte quali donne, anziani, bambini e disabili;
e) le iniziative, promosse dalle scuole di ogni ordine e grado e dalle università, in modo autonomo o in collaborazione con le ASL, per realizzare percorsi di educazione alla salute contro gli incidenti domestici;
f) le azioni di formazione per la prevenzione proposte dalle associazioni di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori in ambito domestico, dalle associazioni di consumatori e dalle associazioni ambientaliste, dalle associazioni femminili e familiari, anche in concorso con le ASL, l’INAIL e gli enti locali;
g) la ricerca, la sperimentazione e la progettazione di dispositivi e prodotti di largo consumo per la casa, di particolare valore innovativo per la sicurezza domestica;
h) le iniziative di prevenzione e sicurezza negli ambiti domestici proposte da associazioni e categorie imprenditoriali.

Art. 7
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, sottopone al Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta. La relazione deve contenere informazioni relativamente a:
a) le specifiche azioni condotte in attuazione di quanto disposto all’articolo 3 della presente legge;
b) le risorse finanziarie a tal fine utilizzate;
c) la valutazione dei risultati e dell’efficacia delle azioni di cui alla lettera a);
d) le criticità emerse nell’attuazione della presente disciplina dal punto di vista organizzativo e funzionale;
e) le proposte dirette ad ottimizzare l’azione amministrativa nel perseguimento delle finalità della presente normativa.




Art. 8
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall’anno 2014, mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, di un apposito fondo denominato “Fondo per la promozione della tutela della sicurezza domestica”, nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 200.000,00, iscritte nell’ambito del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi di riserva”.

Note:

(1) Legge pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio del 24 aprile 2014, n. 33

(2) Comma modificato dall'articolo 35, comma 1, lettera q), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.