Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 (Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci) e successive modifiche (1)

Numero della legge: 9
Data: 11 dicembre 2013
Numero BUR: 102
Data BUR: 12/12/2013

L.R. 11 Dicembre 2013, n. 9
Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 (Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci) e successive modifiche (1)


Art. 1
(Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 “Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci”e successive modifiche)

1. All’articolo 5 della l.r. 21/1996 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: “per tutta la stagione invernale” sono soppresse;
b) al comma 3 dopo la parola: “snowboard.” sono aggiunte le seguenti: “Nell’albo professionale regionale è istituita un’apposita sezione dove sono inseriti i nominativi dei maestri di sci di altri Stati membri dell’Unione europea che intendono esercitare la professione temporaneamente, anche in forma saltuaria, nel Lazio.”.

Art. 2
(Modifica all’articolo 6 della l.r. 21/1996 e successive modifiche)

1. Alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 6, della l.r. 21/1996 le parole: “della Comunità europea” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Unione europea”.




Art. 3
(Modifiche all’articolo 7 della l.r. 21/1996)

1. All’articolo 7 della l.r. 21/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Iscrizione all’albo professionale regionale dei maestri di sci provenienti da altre regioni o dalle province autonome”;
b) al comma 1 dopo le parole: “di altre regioni” sono inserite le seguenti: “o province autonome” e le parole: “il trasferimento dell’iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “l’iscrizione”;
c) al comma 2 dopo le parole: “all’albo professionale della Regione” sono inserite le seguenti: “o Provincia autonoma”;
d) il comma 3 è abrogato.



Art. 4
(Modifica all’articolo 9 della l.r. 21/1996)

1. L’articolo 9 della l.r. 21/1996è sostituito dal seguente:
“Art. 9
(Maestri di sci di altri Stati)

1. Ai maestri di sci provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea, non iscritti ad albi professionali di altre regioni o province autonome italiane, che intendono esercitare la professione di maestro di sci stabilmente o temporaneamente nel Lazio, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania) e successive modifiche.
2. Ai cittadini di Paesi terzi che intendono esercitare la professione di maestro di sci si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e successive modifiche.”.


Art. 5
(Modifica all’articolo 10 della l.r. 21/1996)

1. Al comma 3, dell’articolo 10, della l.r. 21/1996 le parole: “dell’Assessorato al turismo” sono sostituite dalle seguenti: “in materia di sport”.



Art. 6
(Modifica all’articolo 12 della l.r. 21/1996 e successive modifiche)

1. Alla lettera h), del comma 1, dell’articolo 12, della l.r. 21/1996 le parole: “minime e” sono soppresse.


Art. 7
(Modifiche all’articolo 15 della l.r. 21/1996 e successive modifiche)

1. All’articolo 15 della l.r. 21/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “lettere e) ed f) ovvero lettere e) e g) ovvero lettere e) e g bis)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera f) ovvero lettera g) ovvero lettera g bis)”;
b) dopo il comma 3 è aggiunto in fine il seguente:
“3 bis. Ai candidati che abbiano partecipato ad attività agonistiche organizzate dalla F.I.S.I. nazionale o dai relativi comitati regionali, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, sono riconosciuti crediti formativi fino ad un massimo del 5 per cento della votazione minima in funzione dei risultati agonistici raggiunti nelle gare. La valutazione e l’attribuzione dei crediti formativi sono effettuate dalle sottocommissioni competenti per la disciplina di cui al comma 1.”.


Art. 8
(Modifiche all’articolo 18 della l.r. 21/1996 e successive modifiche)

1. All’articolo 18 della l.r. 21/1996 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole: “Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “su proposta dell’Assessorato competente in materia di sport”;
b) alla lettera b) del comma 2 le parole: “di qualifica funzionale non inferiore alla settima, proposto dall’Assessore” sono sostituite dalle seguenti: “designato dalla struttura regionale di appartenenza”;
c) al comma 6 dopo le parole: “Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “o il collegio regionale”.



Art. 9
(Modifica all’articolo 20 della l.r. 21/1996 e successive modifiche)

1. Al comma 1, dell’articolo 20, della l.r. 21/1996 le parole: “sono necessarie la presentazione del certificato di idoneità psicofisica di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), e” sono sostituite dalle seguenti: “è necessaria”.



Art. 10
(Modifica all’articolo 23 della l.r. 21/1996 e successive modifiche)

1. Il comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 21/1996 è sostituito dal seguente:
“4. Ai fini di una razionalizzazione dell’attività delle scuole di sci, la Regione autorizza, di norma, l’esercizio di una sola scuola nella stessa località sciistica ancorché articolata in più stazioni; al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di incentivare l’attività sciistica, gli enti locali e i gestori degli impianti di risalita favoriscono lo sviluppo delle scuole di sci prevedendo in favore delle medesime scuole la disponibilità di adeguate aree o strutture a servizio dell’utenza, anche mediante appositi accordi o convenzioni.”.


Art. 11
(Modifica all’articolo 24 della l.r. 21/1996 e successive modifiche)

1. Alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 24, della l.r. 21/1996 e successive modifiche la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “quattro” e la parola: “nove” è sostituita dalla seguente: “sei”.


Art. 12
(Modifica all’articolo 29 della l.r. 21/1996)

1. Al comma 1, dell’articolo 29, della l.r. 21/1996 le parole: “minime e” sono soppresse.


Art. 13
(Modifica all’articolo 31 della l.r. 21/1996)

1. Al comma 5, dell’articolo 31, della l.r. 21/1996 le parole: “lire un milione” sono sostituite dalle seguenti: “mille euro”.



Art. 14
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.




Note:

(1) Legge pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione del 12 dicembre 2013, n. 102, s.o. n. 1

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.