Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) (1)

Numero della legge: 17
Data: 16 dicembre 2011
Numero BUR: 48
Data BUR: 28/12/2011

L.R. 16 Dicembre 2011, n. 17
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) (1)


Art. 1
(Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche”)

1. All’articolo 28 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo la parola: “comunicano” sono inserite le seguenti: “, per via telematica,” e dopo la parola: “presenze” sono inserite le seguenti: “alla Regione e”;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, al fine di garantire uniformità su tutto il territorio regionale, adotta specifiche linee guida concernenti modalità e termini delle comunicazioni di cui al comma 1.”.

Art. 2
(Modifica all’articolo 31 della l.r. 13/2007)

1. Il comma 11 dell’articolo 31 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“11. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai sensi dell’articolo 28 da parte delle strutture ricettive comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 2.000 euro.”.


Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 28 dicembre 2011, n. 48

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.