Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004

Numero della legge: 2
Data: 27 febbraio 2004
Numero BUR: 7 S.O. 4
Data BUR: 10/03/2004

S O M M A R I O




Art. 1 (Livello massimo di ricorso al mercato finanziario)
Art. 2 (Autorizzazione al rifinanziamento di leggi)
Art. 3 (Conferma disposizioni della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l‘esercizio finanziario 1992”)
Art. 4 (Disposizioni per il contenimento della spesa)
Art. 5 (Conferma delle disposizioni dell’articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 concernente le disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1997)
Art. 6 (Perdita di possesso del veicolo ordinanza C.C. del 10 aprile 2003, n. 120)
Art. 7 (Tasse sulle concessioni regionali)
Art. 8 (Rimborso IRAP alla cooperative sociali)
Art. 9 (Iniziative a favore del sistema delle imprese del Lazio)
Art. 10 (Fondi pensione)
Art. 11 (Misure di sostegno al reddito ) [abrogato]
Art. 12 (Clausola di sospensione degli aiuti di Stato)
Art. 13 (Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui concessi per l'edilizia residenziale agevolata, in attuazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133 “Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale”)
Art. 14 (Finanziamento per programmi pilota e sperimentali a sostegno del progetto marketing territoriale)
Art. 15 (Modifica alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002”. Disposizioni transitorie)
Art. 16 (Abrogazione dell’articolo 18, comma 14, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003”) [abrogato]
Art. 17 (Istituzione fondo di garanzia per il credito al consumo)
Art. 18 (Intervento per favorire i piccoli comuni interessati all'acquisto di servizi offerti da Poste Italiane S.p.A.)
Art. 19 (Borse di studio in materia comunitaria)
Art. 20 (Modifiche alle leggi regionali contenenti disposizioni che attribuiscono la potestà regolamentare alla Giunta regionale e altre norme ai fini dell’adeguamento della normativa regionale agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 2003)
Art. 21 (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 “Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali”)
Art. 22 (Modifica alla legge regionale 15 marzo 1973, n. 6 “Funzionamento dei gruppi consiliari” e successive modifiche. Abrogazione della legge regionale 23 luglio 1983, n. 55 “Adeguamento del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari”)
Art. 23 (Sistema informatico integrato per il sistema sanitario regionale)
Art. 24 (Contributo alla Comunità montana XII Monti Ernici per la realizzazione del progetto e-Mountain Lazio)
Art. 25 (Disposizioni relative alla organizzazione e gestione del personale degli enti e aziende costituite dalla Regione Lazio)
Art. 26 (Disposizioni relative al personale degli enti dipendenti dalla Regione Lazio)
Art. 27 (Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”)
Art. 28 (Incarichi dirigenziali. Modifiche all’articolo 42 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale")
Art. 29 (Modifica alla legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”)
Art. 30 (Modifica alla legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003”)
Art. 31 (Convenzione con la Società Lazio Service spa per la assunzione di personale di diretta collaborazione alle strutture del Consiglio regionale)
Art. 32 (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)
Art. 33 (Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39 “Disciplina Autorità dei bacini regionali”)
Art. 34 (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche
Art. 35 (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)", come modificata dalla legge regionale 16 febbraio 2000, n.12 e dalla legge regionale 10 maggio 2001, n. 10. Disposizioni transitorie concernenti il trasferimento all'ARPA dei beni e del personale delle aziende unità sanitarie locali destinati all'esercizio delle funzioni relative all'impiantistica)
Art. 36 (Disposizioni transitorie relative alle concessioni demaniali di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183"e successive modifiche)
Art. 37 (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n.183," come da ultimo modificata dalla legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2. Disposizioni transitorie)
Art. 38 (Modifica alla legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 “Riconoscimento del diritto delle piccole derivazioni di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroghe della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni”)
Art. 39 (Iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato delle associazioni operanti nell'ambito della protezione civile. Abrogazione dell'articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 “Istituzione del servizio di protezione civile”)
Art. 40 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 “Disciplina dell’attività di volontariato nella Regione Lazio” e successive modifiche)
Art. 41 (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 “Promozione e sviluppo dell’associazionismo nella Regione Lazio”)
Art. 42 (Modifica all’articolo 14 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 23 “Interventi in favore dei laziali emigrati all’estero e dei loro familiari”)
Art. 43 (Promozione di forme associative per la realizzazione e gestione di interventi e servizi a favore degli emigrati laziali)
Art. 44 (Istituzione dI una fondazione per l' assistenza ai disabili gravi privi dei propri familiari)
Art. 45 (Iniziative a favore delle persone anziane che rimangono sole nel periodo estivo)
Art. 46 (Attivazione di servizi per le politiche sociali)
Art. 47 (Espletamento dei servizi di polizia stradale di competenza regionale)
Art. 48 (Interventi a favore dei piccoli comuni. Modifiche alle leggi regionali 3 dicembre 1982, n. 51 “Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici”, e successive modifiche; 9 marzo 1990, n. 27 “Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica-artistica ed archeologica” e 7 giugno 1999, n. 6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999”)
Art. 49 (Modifiche alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 "Estensione del piano regionale della viabilità di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n. 60 e 26 febbraio 1987, n. 22", da ultimo modificata dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 8)
Art. 50 (Norme inerenti al trasferimento di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dichiarazione di pubblica utilità)
Art. 51 (Manutenzione ordinaria e straordinaria della sede dell’ex GIL di Roma)
Art. 52 (Finanziamento al Comune di Montelibretti)
Art. 53 (Disposizioni relative ai programmi di intervento previsti dalla legge regionale 17 settembre 1984 n. 53 “Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive”)
Art. 54 (Modiche alla legge regionale 12 agosto 1996, n. 35 “Istituzione del Centro audiovisivo della Regione Lazio (CARL)”)
Art. 55 (Interventi straordinari a favore delle agenzie di viaggio e turismo e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2000 n. 10 “Disciplina dell’esercizio delle attività professionali, delle agenzie di viaggi e turismo e di altri organismi operanti in materia”)
Art. 56 (Realizzazione grandi eventi culturali)
Art. 57 (Deroga alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport”. Contributi ai centri bocciofili)
Art. 58 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport”)
Art. 59 (Premio "Francesco Babusci")
Art. 60 (Casa della memoria)
Art. 61 (Modifica alla legge regionale 6 febbraio 2003, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003” legge regionale 20 novembre 2001 n. 15, articolo 11)
Art. 62 (Modifica all’articolo 20 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 25 “Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari”) [abrogato]
Art. 63 (Partecipazione della Regione al Consorzio universitario di Velletri)
Art. 64 (Svolgimento del master per curatore di parchi, giardini e orti botanici. Contributi all’Università della Tuscia)
Art. 65 (Modifica alla legge regionale 7 agosto 1998, n, 39 “Modifica della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49 “Istituzione della Commissione regionale unica per la salute mentale (C.R.U.S.a.M.)””)
Art. 66 (Modifica alla legge regionale 30 luglio 2002, n. 26 “Disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie aperte al pubblico”)
Art. 67 (Modifica alla legge regionale 19 novembre 2002, n. 41 “Norme a favore dei soggetti in attesa di trapianto d’organo dei trapiantati e dei donatori”)
Art. 68 (Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”)
Art. 69 (Disposizioni relative alle strutture di assistenza a pazienti psichiatrici)
Art. 70 (Avvio di progetti assistenziali)
Art. 71 (Progetti di intervento nel quadro di aiuti internazionali attuati dalle Organizzazioni non Governative “ONG”)
Art. 72 (Contenimento della spesa sanitaria)
Art. 73 (Attribuzione di fondi per progetti finalizzati alla lotta alla droga)
Art. 74 (Spese di adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche)
Art. 75 (Finanziamento di corsi per operatori socio-sanitari)
Art. 76 (Disposizioni relative alle farmacie rurali.
Art. 77 (Realizzazione dell’elisoccorso in località Monte Livata)
Art. 78 (Risorse attribuite dalla società Unionfidi)
Art. 79 (Norme in materia di coltivazione ed allevamento di organismi geneticamente modificati)
Art. 80 (Modifiche alla legge regionale 7 luglio 1989, n. 47 “Costituzione di centri per la promozione delle pietre ornamentali del Lazio” e successive modifiche)
Art. 81 (Modifica alla legge regionale 19 febbraio 1998 n. 7 “Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane” e successive modifiche)
Art. 82 Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore del commercio” e successive modifiche) [abrogato]
Art. 83 (Modifica alla legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 “Impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti” e successive modifiche)
Art. 84 (Contributi regionali a sostegno delle imprese artigiane) [abrogato]
Art. 85 (Partecipazione della Regione Lazio al capitale sociale della società per il mercato dei fiori di Roma)
Art. 86 (Contributi finanziari per la riqualificazione dei mercati al dettaglio su aree pubbliche) [abrogato]
Art. 87 (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico" e successive modifiche”)
Art. 88 (Fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia agevolata e relative modifiche all’articolo 82 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8)
Art. 89 (Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia edilizia” e successive modifiche)
Art. 90 (Interventi per il recupero urbanistico nelle periferia urbane)
Art. 91 (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 "Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni")
Art. 92 (Entrata in vigore)




Art. 1
(Livello massimo di ricorso al mercato finanziario)


1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato per l’esercizio 2004, in termini di competenza e di cassa, nell’importo di euro 2.155.377.654,31 per interventi finalizzati ad investimenti ai sensi dell’articolo 45 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione); le relative operazioni sono autorizzate secondo le modalità, i tempi e le procedute indicate nella legge di bilancio 2003.

2. Il livello di ricorso al mercato di cui al comma 1, si intende al netto delle operazioni effettuate sia per il rimborso anticipato sia per la ristrutturazione di passività preesistenti, nonché per la copertura di disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni legislative nazionali.


Art. 2
(Autorizzazione al rifinanziamento di leggi)


1. Relativamente all’anno finanziario 2004 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegato quadro “A”.


Art. 3
(Conferma disposizioni della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36
“Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l‘esercizio finanziario 1992”)

1. Sono confermate le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della l.r. 36/1992.


Art. 4
(Disposizioni per il contenimento della spesa)



1. Al fine di concorrere alle finalità poste dalla normativa nazionale in materia di contenimento e controllo della spesa, per il 2004 la facoltà di impegnare spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio regionale può essere- esercitata limitatamente alle spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi ed alle competenze accessorie del personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali, agli interessi, alle partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento degli enti subregionali, alle spese per l'attuazione dei programmi comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata già acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti d'impegno e ad altre rate di ammortamento dei mutui. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui sopra, ad esclusione delle spese obbligatorie già previste negli elenchi allegati al bilancio.

2. Per le restanti spese la facoltà di impegnare è consentita nel limite dell'85 per cento dello stanziamento annuo.

3. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 2 su motivata proposta dell'assessore competente per materia; di concerto con l' assessore competente in materia di bilancio, programmazione e risorse comunitarie.

4. Alle deliberazioni di impegno concernenti I'utiIizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e della loro acquisizione da parte della Regione.



Art. 5
(Conferma delle disposizioni dell’articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 concernente le disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1997)



1. Sono confermate per l’esercizio finanziario 2004 le disposizioni contenute nell’articolo 71 della l.r. 11/1997.



Art. 6
(Perdita di possesso del veicolo. Ordinanza C.C. del 10 aprile 2003, n. 120)



1. I soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica che perdono il possesso del veicolo entro il termine previsto per il pagamento del tributo, non sono tenuti al pagamento del medesimo.

2. Qualora il versamento sia già stato effettuato, è riconosciuto il diritto di rimborso delle somme versate.

3. L’esenzione dal pagamento e il diritto al rimborso sono subordinati alla avvenuta annotazione della perdita di possesso al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).


Art. 7
(Tasse sulle concessioni regionali)


1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 è sospesa l’applicazione della legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e successive modifiche, limitatamente alla voce tariffa n. 20 relativa alla autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con esse collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi.


Art. 8
(Rimborso IRAP alle cooperative sociali)


1. Al fine di favorire la cooperazione sociale nel Lazio, le cooperative iscritte all’albo regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2004, beneficiano di una riduzione dell’aliquota IRAP (Imposta regionale attività produttive) pari allo 0,50 per cento che la Regione pone a proprio carico.

2. Le cooperative di cui al comma 1 devono inoltrare alla Regione apposita richiesta di rimborso dell’IRAP pagata per un importo corrispondente alla riduzione di aliquota dello 0,50 per cento.

3. Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 dicembre 2001, n.34 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante istituzione, nell'ambito dell'UPB T19 di apposito capitolo denominato "Rimborso IRAP alle cooperative sociali".


Art. 9
(Iniziative a favore del sistema delle imprese del Lazio)


1. Nell'ambito delle iniziative a favore del sistema delle imprese del Lazio, la Regione intende ampliare ed ottimizzare la propria strumentazione a sostegno del credito alle imprese in coerenza con gli orientamenti comunitari e con le innovazioni introdotte dalla legislazione nazionale.

2. A tal fine si autorizza l’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio SpA a promuovere iniziative finalizzate alla costituzione o alla acquisizione di strumenti di natura bancaria idonei ad assicurare la massima efficacia delle risorse regionali finalizzate alla prestazione di garanzie.

3. La Giunta regionale provvede ai conseguenti adempimenti connessi all'utilizzo dei fondi regionali per le garanzie dei fidi e fornisce all’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio SpA gli opportuni indirizzi per il riordino delle società della rete regionale di cui all' articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999).


Art. 10
(Fondi pensione)


1. Al fine di promuovere la diffusione della previdenza integrativa sul territorio regionale, la Regione contribuisce mediante adeguati mezzi e strutture, anche comportanti l'istituzione di appositi organismi, alla costituzione, all'avviamento ed al funzionamento dei fondi pensione.

2. L 'intervento regionale è finalizzato alla promozione ed al sostegno dei fondi pensione destinati ai dipendenti della Regione Lazio, dei suoi enti pubblici strumentali, delle società ad essa collegate e delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere del Lazio, nonché ai dipendenti del settore pubblico regionale, previa intesa con Ie parti sociaIi interessate; è altresì volto alla promozione dei fondi pensione aperti ovvero di altre forme pensionistiche previste o disciplinate dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v) della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonché dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria). (1a1)

3. In particolare, l’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio SpA, nell'ambito della propria funzione istituzionale, è autorizzata a costituire, coinvolgendo eventualmente gli Istituti di credito e qualificati operatori di settore, una società di servizi e consulenza per la promozione, l'avviamento ed il sostegno dei fondi pensione.

4. La Regione mantiene, attraverso l’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio SpA, la maggioranza delle quote societarie.

5. Gli oneri relativi alla costituzione ed all'avvio dell'attività della società di cui al comma 2 gravano sul fondo di rotazione di cui all’articolo 24, comma 8, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999).

5 bis. La società di cui al comma 3, dotata delle caratteristiche previste dalla normativa di riferimento, può istituire e gestire i fondi pensione attivati ai sensi del presente articolo; ad essa può essere inoltre affidata la gestione patrimoniale delle risorse assegnate dalla Regione all’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio S.p.A. ed alle società da essa coordinate ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 6/1999. (1a2)

5 ter. Ai sensi e secondo le modalità di finanziamento previste dalla l. 243/2004 e dal d.lgs. 124/1993 la Regione può istituire o promuovere uno o più fondi pensione tramite le proprie strutture pubbliche o a partecipazione pubblica istituite ai sensi della presente legge, tra le quali la società di cui al comma 3, il cui funzionamento è disciplinato con regolamento regionale nel rispetto dei principi della normativa nazionale in materia. (1a2)


Art. 11 (1a6)
(Misure di sostegno al reddito )


[ 1. La Regione, al fine di tutelare le fasce sociali più deboli dalla riduzione del potere d'acquisto determinato dall'aumento dei prezzi dei servizi e dei generi di consumo di prima necessità, promuove misure di sostegno al reddito a favore dei soggetti che percepiscono gli assegni .sociali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) o le pensioni minime di cui all'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini).

2. Le misure di sostegno al reddito consistono:
a) nell'assegnazione ai soggetti di cui al comma 1 di una tessera:
1) per la fruizione gratuita dei servizi di trasporto pubblico locale individuati con deliberazione della Giunta regionale, nell'ambito di quelli indicati all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche;
2) per l’acquisto di generi di consumo e di prima necessità nonché per la fruizione di attività e servizi, a prezzo ridotto, presso strutture commerciali, culturali e sociali, creditizie appositamente convenzionate con la Regione, individuate con le procedure stabilite dalla deliberazione di cui al numero 1); (1a3)
2 bis) per la fruizione di prestazioni mediche specialistiche, sia diagnostiche che terapeutiche, non comprese nei livelli essenziali di assistenza, a tariffe ridotte presso strutture pubbliche o autorizzate appositamente convenzionate con la Regione; (1a4) (1a5)
b) nell'erogazione, altresì, ai soggetti di cui al comma 1, in possesso di specifici requisiti determinati con deliberazione della Giunta regionale, di buoni del valore annuale massimo di euro 900,00 da utilizzare per l'acquisto di generi di consumo e di prima necessità presso strutture commerciali appositamente convenzionate, individuate con le procedure stabilite dalla stessa deliberazione, ovvero per accedere ai servizi alla persona forniti dalle cooperative sociali iscritte all'albo regionale istituito dall'articolo 3 della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche autorizzate all'esercizio dell'attività ai sensi della normativa vigente.

3. La Giunta regionale adotta le deliberazioni previste al comma 2, lettere a) e b), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni consiliari.

4. Gli oneri di cui al presente articolo, pari, per le misure di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), rispettivamente, ad euro 3.200.000,00 e ad euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, nonché, per le misure di cui al comma 2, lettera b), ad euro 4.500.000,00 per l'anno 2004 e ad euro 9.000.000,00 per l'anno 2005, si provvede mediante istituzione di appositi capitoli nell'ambito dell'UPB H41. L'onere per le misure di cui al comma 2, lettera a), numero 1), relativo ai servizi di trasporto pubblico locale forniti dalla Compagnia trasporti laziali s.p.a. (COTRAL S.p.A.), grava sullo stanziamento del capitolo D41513. ]


Art. 12
(Clausola di sospensione degli aiuti di Stato)


1. Gli aiuti di Stato previsti dalla presente legge, soggetti in base alle norme comunitarie alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato, una decisione di autorizzazione degli aiuti stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L. 83, del 27 marzo 1999.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.



Art. 13
(Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui concessi per l'edilizia residenziale agevolata, in attuazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133

“Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale”)


1. Le disposizioni previste dall'articolo 29 della l. 133/1999 e dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 marzo 2000, n. 110 (Regolamento recante disposizioni per la rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati) si applicano, ai sensi del citato articolo 29, comma 2, anche per la rinegoziazione dei mutui concessi per l'edilizia residenziale agevolata assistiti dal contributo regionale di cui all'articolo 17 della legge regionale 10 giugno 1988, n. 30 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1988) ed all'articolo 16 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 58 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1988).

2. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere ogni azione utile per la rinegoziazione, anche ricorrendo all'estinzione anticipata, dei mutui di cui al comma 1. In caso di ricorso all'estinzione anticipata, la Giunta regionale è autorizzata a concorrere al pagamento di contributi su nuovi mutui nella stessa misura di partecipazione prevista dai vecchi mutui oggetto di estinzione. Il contributo regionale sui nuovi mutui è calcolato su un capitale non superiore al capitale residuo del vecchio mutuo alI'atto dell'estinzione e per un numero di rate non superiore a quello mancante per il totale ammortamento del vecchio mutuo, oppure per il numero di rate consentito per l'accensione del nuovo mutuo. Gli oneri di estinzione anticipata dei mutui sono a carico del bilancio regionale.

3. Per i fini di cui al comma 1, sono fatte salve le richieste di rinegoziazione previste e presentate ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 maggio 2000, n. 456.

4. Le economie di spesa derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1 ed all'articolo 29 della l. 133/1999 sono destinate al finanziamento di nuovi interventi di edilizia residenziale agevolata.


Art. 14
(Finanziamento per programmi pilota e sperimentali
a sostegno del progetto marketing territoriale)


1. Nel quadro delle attività di sostegno al progetto di Marketing Territoriale, al fine di promuovere l'attrazione di significativi investimenti produttivi sul territorio regionale, prioritariamente rivolti alle nuove iniziative e particolarmente a quelle dei settori ad alto contenuto tecnologico e/o innovativo e con adeguato impatto occupazionale una quota del fondo di rotazione di cui all’articolo 24, comma 7 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 è destinata ai programmi pilota e sperimentali attivati dall'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio SpA direttamente o tramite le società della rete di cui all’articolo 24, comma 7, della l.r. 6/1999.

2. I programmi sono in particolare rivolti a:
a) l'attivazione di un interlocutore unico con riferimento alle procedure insediative, autorizzative e di accesso agli strumenti di sostegno alle attività produttive;
b) il coinvolgimento negli investimenti in oggetto di ricercatori e scienziati provenienti da università ed enti di ricerca italiani e stranieri;
c) la definizione di "pacchetti agevolativi" nel quadro della normativa vigente, anche attraverso il coinvolgimento di banche ed altri soggetti finanziari.

3. Nell'ambito degli obiettivi di cui al presente articolo, con le risorse del fondo possono essere concessi alle imprese contributi agli investimenti per le finalità e secondo i criteri e i requisiti già previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, nonché per l' attivazione di forme di garanzia dei rischi di nuove localizzazioni.


Art. 15
(Modifica alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002”. Disposizioni transitorie )



1. All’articolo 81, comma 2 della l.r. 8/2002 le parole: “omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis".

2. La modifica di cui al comma 1 non si applica alle transazioni previste dall’articolo 81 della l.r. 8/2002, già stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 16
(Abrogazione dell’articolo 18, comma 14, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003”)

(1a7)

Art. 17
(Istituzione fondo di garanzia per il credito al consumo)


1. E' istituito un fondo di garanzia pari ad euro 700.000,00 per il credito al consumo in favore dei cittadini del Lazio di età pari o superiore ai 65 anni.

2. La garanzia è limitata al rischio vita nei finanziamenti con rimborso rateale.

3. La gestione del fondo è affidata alla società Unionfidi Spa e regolata da apposita convenzione con la Regione. La convenzione definisce tra l'altro la misura massima delle garanzie concepibili.

4. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sull'UPB C22 mediante istituzione di apposito capitolo.



Art. 18
(Iniziative per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni.)



(1a)

Art. 19 (1b)
(Borse di studio in materia comunitaria)


1. Al fine di promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline afferenti il diritto comunitario, la Regione istituisce sessanta borse di studio del valore di euro 15.000,00 ciascuna per favorire la specializzazione in materia comunitaria di ragionieri e di laureati in giurisprudenza, economia e commercio ed ingegneria in collaborazione con l'Associazione Cantiere Europa l’Europa delle città e della cittadinanza e dei rispettivi Ordini professionali. (2)

2. Le borse di studio sono concesse a seguito di procedura di selezione di evidenza pubblica sulla base di criteri definiti d'intesa tra i soggetti di cui al comma 1.

3. L' onere derivante dall'attuazione del presente articolo è posto a carico di apposito capitolo da istituire nell'ambito dell'UPB R33 denominato "Borse di studio in materia comunitaria".

Art. 20

(Modifiche alle leggi regionali contenenti disposizioni che attribuiscono la potestà regolamentare alla Giunta regionale e altre norme ai fini
dell’adeguamento della normativa regionale agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 2003)



1. Il presente articolo detta norme per l'adeguamento della normativa regionale agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 313 del 2003.

2. Al comma 1 dell’articolo 39, della legge regionale 22 ottobre 1993, n.57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa) e successive modifiche, le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis".

3. Al comma 1 dell’articolo 40 bis, della legge regionale 11 dicembre 1998, n.53, (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche, le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis".

4. Alla legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001):
a) al comma 2 dell’articolo 247, le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis";
b) al comma 2 dell’articolo 255, le parole: "regolamentari ed" sono soppresse.

5. Al comma 1 dell’articolo 3, della legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio di oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali), le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis".

6. (1c)

7. Al comma 1 dell’articolo 6, della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36 (Norme per l’incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell’occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento):


a) le parole: “omissis” sono sostituite dalle seguenti: “omissis“;
b) la parola: "" è sostituita dalla seguente: "omissis";
c) le parole: "su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive" sono soppresse.

8. Alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza) e successive modifiche:
a) all'articolo 11:
1) al comma 5, le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis";
2) al comma 8, le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis".
b) all’alinea dell’articolo 12, comma 3, le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis";
c) all'articolo 13:
1) al comma 2, le parole: "dalla Giunta" sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis";
3) al comma 4, le parole: “omissis” sono sostituite dalle seguenti: “omissis”.
d) al comma 3 dell’articolo 14 le parole: “omissis” sono sostituite dalla seguente: “omissis”;
e) al comma 4 bis dell’articolo 18 le parole: “omissis” sono sostituite dalle seguenti: “omissis”;
f) all’articolo 30:
1) all’alinea del comma 1; le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis";
2) il comma 2 è abrogato;
g) al comma 1 dell’articolo 41 le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis".

9. Alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002):
a) al comma 2 dell’articolo 41 le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis";
b) al comma 2 dell’articolo 77 le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis”.

10. Alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport):
a) (2a1)
b) al comma 2 dell’articolo 34 le parole: omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis”;
c) l'articolo 43 è abrogato.

11. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 12 settembre 2002, n.31 (Istituzione del fascicolo del fabbricato) le parole: “omissis” sono sostituite dalle seguenti: “omissis”.

12. Al comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n.39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), le parole: “omissis” sono sostituite dalle seguenti: “omissis”.

13. [Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 12 novembre 2002, n.40 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio ed immobili) le parole: "omissis," sono sostituite dalle seguenti: "omissis".]  (2a2)

14. Alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali):
a) all'articolo 5 comma 1:
1) all'alinea, le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis";
2) alla lettera a) dopo le parole "omissis" sono inserite le seguenti: "omissis";
b) all'articolo 13:
1) al comma 3, le parole: "omissis” sono sostituite dalle seguenti: "omissis";
2) al comma 4, le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis".

15. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvede, con propria deliberazione, alla ratifica dei regolamenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi delle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 21
(Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 “Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali”)



1. Il comma 3 dell'articolo 6 bis della l.r. 19/1995 è sostituito dal seguente:

omissis".

Art. 22
(Modifica alla legge regionale 15 marzo 1973, n. 6 “Funzionamento dei gruppi consiliari” e successive modifiche. Abrogazione della legge regionale 23 luglio 1983, n. 55
“Adeguamento del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari”)


1. Alla l.r. 6/1973 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) (2a3)

b) (2a3)

c) (2a3)

d) (2a3)


e) gli articoli 5 e 6 sono abrogati.

2. La legge regionale 23 luglio 1983, n. 55 (Adeguamento del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari) e successive modifiche è abrogata.


Art. 23
(Sistema informatico integrato per il sistema sanitario regionale)


1. Al fine di configurare un sistema informatico integrato per il sistema sanitario regionale, i progetti delle singole Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere del Lazio riguardanti l’adeguamento e l’implementazione dei propri sistemi informatici debbono essere previamente sottoposti al parere tecnico della società Laziomatica di cui alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 20 (Norme per la promozione della costituzione della società regionale per l’informatica), da esprimersi per il tramite dell’Assessorato all’informatica d’intesa con l’Assessorato alla sanità entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione dei progetti. Decorso il predetto termine, il parere si intende favorevole. (2a)

1 bis. In materia di Centro unificato di prenotazione regionale (ReCUP) le aziende di cui al comma 1 si devono uniformare alle disposizioni impartite dalla Regione. (2b)


Art. 24
(Contributo alla Comunità montana XII Monti Ernici
per la realizzazione del progetto e-Mountain Lazio)


1. La Regione concorre alla realizzazione del piano e-governament delle comunità montane del Lazio, denominato progetto e-Mountain Lazio, attraverso la concessione, per l'anno 2004, di un contributo pari a euro 300.000,00 alla Comunità montana XII Monti Ernici, capofila del progetto stesso.

2. L’onere di cui al comma 1 grava sull'UPB S26.



Art. 25
(Disposizioni relative alla organizzazione e gestione del personale degli enti e aziende costituite dalla Regione Lazio)


1. Gli enti e le aziende costituite dalla Regione Lazio, comprese le spa a partecipazione maggioritaria della Regione, sono tenuti a trasmettere alla Regione stessa, al fine di realizzare un monitoraggio, il piano annuale delle acquisizioni e dello sviluppo delle professionalità e tutti gli atti relativi all'organizzazione e alla gestione del personale di carattere generale entro il mese di gennaio di ogni anno.

2. La struttura competente in materia di personale della Giunta regionale, sulla base dei dati acquisiti, riferisce i risultati del monitoraggio in una relazione annuale alla Giunta regionale.


Art. 26
(Disposizioni relative al personale degli enti dipendenti dalla Regione Lazio)


1. Gli enti dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti, per il biennio 2004-2005, a riservare almeno il settanta per cento dei posti da dirigente delle rispettive dotazioni organiche alle assunzioni di personale regionale con qualifica dirigenziale. Gli enti stessi sono altresì tenuti a richiedere l'assegnazione del suddetto personale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Regione si impegna a rimborsare agli enti gli oneri relativi alle suddette assunzioni per il primo anno.


Art. 27
(Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”)



1. Dopo il comma 5 dell'articolo 32 della l.r. 6/2002 è inserito il seguente:
"omissis”.


Art. 28
(Incarichi dirigenziali. Modifiche all’articolo 42 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni
relative alla dirigenza ed al personale regionale")


1. Dopo il comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale), è inserito il seguente:
"omissis”.


Art. 29
(Modifica alla legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”)


1. L’articolo 30 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente:

omissis”.


Art. 30
(Modifica alla legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003”)



1. Al comma 2, dell'articolo 48 della l.r. 29/2003 le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis".

2. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni contenute nell’articolo 48, comma 4 della l.r. 29/2003.

3. Sono fatti salvi gli atti adottati, in attuazione dellarticolo 48, comma 4 della l.r. 29/2003, nel rispetto della determinazione del fabbisogno di personale di cui agli articoli 13 e 32 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale), dell'articolo 202 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e dell'articolo 132 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del 29 gennaio 2003, n. 3.


[Art. 31(2c)
(Convenzione con la Società Lazio Service spa per la assunzione di personale di diretta collaborazione alle strutture del Consiglio regionale)



1. II Consiglio regionale promuove la razionalizzazione, l'integrazione e il miglioramento dell'efficacia dei servizi di supporto alle proprie strutture di diretta collaborazione di cui al Titolo II del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3.

2. A tal fine l'Ufficio di Presidenza affida, con apposita convenzione alla società Lazio Service spa, costituita ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001), i servizi di cui al comma 1.

3. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 2, la società Lazio Service spa garantisce alle strutture di diretta collaborazione del Consiglio regionale un numero di unità di personale pari a quello dei collaboratori esterni alla pubblica amministrazione, indicato dalle disposizioni del Titolo II del regolamento sopra citato.

4. In sede di prima applicazione del presente articolo, nella convenzione di cui al comma 2 sono stabiliti tempi e modalità per l' assunzione, da parte della società Lazio Service spa, con contratto a tempo indeterminato, del personale indicato al comma 3, con priorità ai lavoratori occupati con contratto a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2003 presso le strutture di diretta collaborazione del Consiglio regionale.

5. All’articolo 37, comma 4, lettera c) della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) è soppresso il numero 3) con effetto dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 2.

6. Agli oneri connessi alle attività oggetto della convenzione di cui al presente articolo si provvede con gli stanziamenti del capitolo del bilancio del Consiglio regionale concernente le spese del personale, per un importo non superiore agli oneri già previsti per il personale esterno alla pubblica amministrazione.

7. Il personale di cui al comma 4, deve essere assunto con qualifica e trattamento pari a quello posseduto presso la Regione Lazio.]


Art. 32
(Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato
in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 6/1996 sono aggiunti i seguenti:

omissis”.


Art. 33
(Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39 ”Disciplina Autorità dei bacini regionali”)



1. Il comma 4 bis dell’articolo 7 della l.r. 39/1996 è sostituito dal seguente:
omissis”.

Art. 34
(Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche)


1. Alla l.r. 29/1997 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell’articolo 24 è sostituito dal seguente:
omissis”;
b) dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 26, è aggiunta la seguente:
"omissis”;
c) dopo il comma 2 dell’articolo 36 è aggiunto il seguente:
omissis”.


Art. 35
(Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)", come modificata dalla legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 e dalla legge regionale 10 maggio 2001, n. 10. Disposizioni transitorie concernenti il trasferimento all'ARPA dei beni e del personale delle aziende unità sanitarie
locali destinati all'esercizio delle funzioni relative all'impiantistica)



1. All'articolo 3 della l.r. 45/1998, come modificato dalla l.r. 12/2000, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera c) del comma 1 è inserita la seguente:
"omissis";
b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"omissis".

2. All'allegato A della l.r. 45/1998, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella parte relativa alle competenze dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL, le parole: "impiantistica-antinfortunistica: controlli impiantistici preventivi e periodici per le funzioni ex ENPI o ANCC" sono soppresse;
b) nella parte relativa alle competenze dell'ARPA è inserito, in fine, il seguente capoverso: "omissis".

3. L'effettivo esercizio da parte dell'ARPA delle funzioni relative all'impiantistica di cui all’articolo 3, comma 1 lettera c bis) della l.r. 45/1998, come modificato dal presente articolo, decorre dalla data di esecutività dei provvedimenti regionali di trasferimento delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie ai sensi del comma 4. Da tale data l'ARPA subentra altresì in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende USL relativi alle suddette funzioni.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Direttore della Direzione regionale ambiente e protezione civile di concerto con il Direttore della Direzione regionale sistema sanitario regionale, sono trasferiti all'ARPA:
a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature, di proprietà delle aziende USL alla data di entrata in vigore della presente legge e destinati, alla data del 25 marzo 2000, alle attività degli ex presidi multizonali di prevenzione relative all'impiantistica;
b) il personale delle aziende USL addetto alle attività di cui alla lettera a) alla data di entrata in vigore della presente legge, che faccia opzione di trasferimento, e il relativo onere finanziario.

5. Ai fini di cui al comma 4, i direttori generali delle aziende USL effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione dei beni mobili e immobili, delle attrezzature, del personale avente titolo all'opzione di cui al comma 4, lettera b) e dei relativi oneri finanziari.

6. L'opzione di trasferimento all'ARPA prevista dal comma 4, lettera b) è effettuata dal personale interessato entro trenta giorni dalla data della ricognizione di cui al comma 5.


Art. 36
(Disposizioni transitorie relative alle concessioni demaniali di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53
"Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche)



1. I termini di durata delle concessioni di competenza regionale di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a) numero 5), e lettera b) della l.r. 53/1998, rilasciate ai sensi della legge 11 luglio 1986, n. 390 (Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici), ai soggetti indicati all’articolo 5, comma 8 del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 1995, n. 507 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85) già differiti o prorogati al 31 dicembre 2003 dall’articolo 38, commi 2 e 3 della legge regionale 6 febbraio 2003 n. 2, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2004, purché i concessionari continuino a svolgere esclusivamente le attività autorizzate nelle concessioni stesse.

2. I termini di durata delle concessioni di cui al comma 1, che scadono dopo la data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro il primo semestre dell'anno 2004, sono prorogati al 30 giugno 2004, purché i concessionari continuino a svolgere esclusivamente le attività autorizzate nelle concessioni stesse.



Art. 37

(Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n.183," come da ultimo modificata dalla legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2. Disposizioni transitorie)



1. (2d)

2. Con provvedimento regionale da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati e trasferiti alla Regione i beni, le attrezzature, il personale e le risorse finanziarie dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo utilizzati per l'esercizio delle funzioni di cui all’articolo 8, comma 3 bis della l.r. 53/1998, come modificato dalla l.r. 2/2003.

3. L 'effettivo esercizio da parte della Regione della gestione delle attività relative alle competenze di cui all’articolo 8, comma 3 bis della l.r. 53/1998, come modificato dalla l.r. 2/2003, decorre dalla data di esecutività del provvedimento di cui al comma 2. Da tale data la Regione subentra altresì in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell' ARDIS relativi alla suddetta gestione.



Art. 38
(Modifica alla legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 “Riconoscimento del diritto delle piccole derivazioni di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroghe della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni”)


1. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 30/2000 come da ultimo modificato dall’articolo 121, comma 2 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001), le parole “omissis” sono sostituite dalle seguenti: “omissis”.

Art. 39
(Iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato
delle associazioni operanti nell'ambito della protezione civile. Abrogazione dell'articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 “Istituzione del servizio di protezione civile”)



1. La struttura regionale competente per la tenuta del registro delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina delle attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche, provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto ricognitivo e previa verifica dei requisiti, ad iscrivere nel registro medesimo le associazioni che operano nell'ambito della protezione civile già iscritte nell'albo regionale di cui all'articolo 28 della l.r. 37/1985 e non ancora iscritte nel registro citato.

2. L'eventuale integrazione della documentazione necessaria per l'iscrizione di cui al comma 1 deve avvenire entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di iscrizione.

3. A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco aggiornato delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3 della l.r. 29/1993, l'albo di cui all'articolo 28 della l.r. 37/1985 cessa di avere validità giuridica.

4. L 'articolo 28 della l.r. 37/1985 è abrogato.


Art. 40
(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993,n. 29 “Disciplina dell’attività di volontariato nella Regione Lazio” e successive modifiche)


1. All'articolo 3 della l.r. 29/1993, come modificato dall'articolo 86 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, vengono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, le parole "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis";
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"omissis";
c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"omissis";
d) al comma 8, le parole "omissis", laddove compaiono, sono sostituite con le parole "omissis".


Art. 41
(Modifica all’articolo 3 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 “Promozione e sviluppo dell’associazionismo nella Regione Lazio”)



1. All’articolo 3 della l.r. 22/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1 le parole: “e gratuita delle stesse” sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
omissis”.


Art. 42
(Modifica all’articolo 14 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 23 “Interventi in favore dei laziali emigrati all’estero e dei loro familiari”)


1. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:
omissis”.


Art. 43
(Promozione di forme associative per la realizzazione e gestione di interventi e servizi a favore degli emigrati laziali)



1. Al fine di sperimentare la realizzazione e la gestione coordinata ed integrata di interventi e servizi previsti dalla legge regionale 31 luglio 2003, n.23 (Interventi a favore dei laziali emigrati all’estero e dei loro familiari) a favore degli emigrati laziali, come definiti dall’articolo 2 della medesima legge, la Regione promuove, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), forme di cooperazione strutturale e funzionale tra gli enti locali e la Regione stessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale sentita, la consulta dell’emigrazione nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 30 del d.lgs. 267/2000, approva un disciplinare tipo di convenzione tra i comuni ricompresi nell’ambito territoriale maggiormente interessato al fenomeno dell’emigrazione, il quale preveda, in particolare:
a) la costituzione di uffici comuni;
b) i servizi da gestire e gli interventi da realizzare, ivi compresi, eventualmente, quelli di competenza della Regione;
c) le modalità di assegnazione agli uffici comuni delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
d) il coordinamento dell’attività degli uffici comuni da parte di un apposito organismo all'interno del quale sia assicurata la presenza di rappresentanti della Regione.

3. Con la medesima deliberazione che approva il disciplinare tipo di cui al comma 2 sono stabiliti, altresì:
a) l'ambito territoriale maggiormente interessato al fenomeno dell’emigrazione;
b) i criteri e le modalità per utilizzare le risorse di cui al comma 4.

4. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è stanziata, per l'anno 2004, nell'ambito dell'UPB H43, la somma di euro 100.000,00. (3)


Art. 44
(Istituzione dI una fondazione per l' assistenza ai disabili gravi
o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie) (3.1.1)


1. Al fine di fornire un sostegno concreto alle persone disabili gravi o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie, la Regione promuove l’istituzione di una fondazione senza scopo di lucro, cui possono partecipare sia soggetti pubblici sia soggetti privati, che preveda tra le sue finalità il finanziamento di progetti finalizzati all’assistenza dei disabili gravi o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie ovvero quella di finanziare progetti di interesse regionale, anche con caratteristiche di sperimentazione innovativa, e di attuare forme di compartecipazione al finanziamento ed alla gestione dei servizi da parte dei soggetti pubblici e privati, perseguendo l’uniformità delle prestazioni socio-assistenziali erogate sul territorio regionale. (3.1.2)


2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione stanzia una somma pari ad euro 1.000.000,00 nell’ambito dell’UPB H42, mediante istituzione di apposito capitolo.


Art. 45
(Iniziative a favore delle persone anziane che rimangono
sole nel periodo estivo)


1. Per fare fronte alle necessità delle persone anziane che rimangono sole durante il periodo estivo, la Regione finanzia una sperimentazione di offerta attiva di sorveglianza sanitaria effettuata dai medici di famiglia nei confronti dei propri pazienti anziani e temporaneamente soli.

2. I medici di medicina generale, censiscono e segnalano al direttore del distretto entro il 30 di maggio 2004, i propri pazienti ultrasettantacinquenni, che nel periodo fino al 15 settembre 2004 sono soli e non hanno, anche se per parti di detto periodo, il consueto sostegno dei familiari.

3. A favore di detti pazienti, devono essere attiviate iniziative di sorveglianza attiva, diversificata in relazione alle esigenze dei singoli con cadenza almeno settimanale, tramite accessi domiciliari ed altri interventi. Ciascun distretto in raccordo con gli enti locali, tramite i centri di assistenza domiciliare, in collaborazione con i medici di medicina generale interessati, predispone e presenta alla propria azienda entro il 15 giugno un programma di interventi quantificando i costi relativi alle prestazioni aggiuntive che i medici di medicina generale devono effettuare per concorrere al perseguimento dell’obiettivo assistenziale.

4. La Regione previo accordo con i medici di medicina generale, stanzia, nell'ambito della UPB H11 euro 500.000,00 per il finanziamento delle prestazioni aggiuntive previste nel programma stesso, nonché stabilisce le modalità di verifica, controllo e valutazione degli esiti dei programmi di cui al comma 3.

5. La Giunta regionale stabilisce con suo atto la tariffa per ogni anziano preso in carico per la sorveglianza attiva e le modalità di verifica, controllo e valutazione degli esiti della sperimentazione.


Art. 46
(Attivazione di servizi per le politiche sociali)


1. Nell’ambito dell’UPB H41, una quota adeguata delle risorse, trasferite alla Regione dal fondo nazionale per le politiche sociali, destinate agli interventi relativi alla tossicodipendenza, è riservata al finanziamento di attività e progetti delle Aziende USL e degli enti ausiliari finalizzati all’attivazione di servizi di riduzione del danno, quali unità di strada, servizi di primo contatto e di prima accoglienza, ivi compresi quelli in favore dei Rom.



Art. 47
(Espletamento dei servizi di polizia stradale di competenza regionale)


1. In attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e degli articoli 22, 23 e 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 295 (Regolamento del Codice della Strada), la Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento per l'espletamento dei servizi di polizia stradale.


Art. 48

(Interventi a favore dei piccoli comuni. Modifiche alle leggi regionali 3 dicembre 1982, n. 51 “Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici”, e successive modifiche; 9 marzo 1990, n. 27
“Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica-artistica ed archeologica” e 7 giugno 1999, n. 6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999”)


1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della l.r. 51/1982, sono inseriti i seguenti:
"omissis”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 27/1990 e successive modifiche, sono inseriti i seguenti:
"omissis”.

3. Dopo il comma 3, dell'articolo 93 della l.r. 6/1999 e successive modifiche è inserito il seguente:
omissis".

4. Per l’anno 2004 lo stanziamento del capitolo C12515 istituito ai sensi dell’articolo 94 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002), è destinato, fino ad esaurimento, al finanziamento delle domande dichiarate ammissibili e non soddisfatte, anche parzialmente, presentate nell’anno 2003 relativamente al programma di viabilità di cui all’articolo 45 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003).

5. Relativamente alle domande presentate ai fini dell’ammissione ai finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo a valere sull’esercizio finanziario 2004, la deliberazione relativa al piano di ripartizione dei fondi di cui al medesimo comma è adottata dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 49
(Modifiche alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 "Estensione del piano regionale della viabilità di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n. 60 e 26 febbraio 1987, n. 22",
da ultimo modificata dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 8)


1. Alla l.r. 67/1993 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera p bis) dell'articolo 2 le parole: "in località Pilorotto" sono soppresse;
b) alla lettera p bis) dell’articolo 4 le parole “in località Pilorotto” sono soppresse.


Art. 50
(Norme inerenti al trasferimento di impianti
di radiodiffusione sonora e televisiva e dichiarazione di pubblica utilità)



1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al DPR 8 giugno 2001 n. 327, recante Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), l'indicazione da parte della Regione dei siti per il trasferimento degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, in attuazione del piano regionale, nei casi previsti dall'articolo 2 del decreto legge 23 gennaio 2001, n.5 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, equivale a dichiarazione di pubblica utilità della realizzazione degli interventi necessari al trasferimento.

2. La Regione è competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo eventualmente necessario per il trasferimento degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva di cui al comma 1. Tutti gli oneri connessi al trasferimento sono posti a carico dei titolari degli impianti trasferiti.


Art. 51
(Manutenzione ordinaria e straordinaria della sede dell’ex GIL di Roma)


1. Al fine di avviare lavori di adeguamento, messa a norma, eliminazione barriere architettoniche e altre opere di ordinaria e straordinaria manutenzione presso l'edificio regionale sito a Roma tra Via Induno e Largo Ascianghi 5 (ex sede GIL), destinato ad ospitare strutture ed attività di carattere culturale è stanziata per l'anno 2004 la somma di euro 500.000,00 tramite istituzione di un nuovo apposito capitolo di bilancio.


Art. 52
(Finanziamento al Comune di Montelibretti)


1. Al Comune di Montelibretti è concesso un finanziamento di euro 450.000,00 per la ristrutturazione e l’adeguamento della scuola materna “Castello” danneggiata da un cedimento strutturale.

2. La somma di cui al comma 1 grava sugli stanziamenti previsti nell’UPB F16.

3. Ai fini della copertura dell’onere di cui al precedente articolo si provvede mediante prelievo di pari importo dall’UPB T21.

Art. 53

(Disposizioni relative ai programmi di intervento previsti dalla legge regionale 17 settembre 1984 n. 53 “Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive”)



1. In applicazione della l.r. 53/1984 e successive modifiche ed al fine di dare attuazione al relativo programma d'intervento dell'anno 1999 concernente le domande di contributo pervenute dal 1° gennaio 1999 al 30 luglio 1999, si dispone che alle domande di contributo che sono ritenute ammissibili, i cui lavori risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso il solo contributo in conto capitale nella misura massima del 20 per cento da calcolare su una spesa massima complessiva di euro 500.000,00. Per la definizione di detto programma d'intervento è previsto lo stanziamento di euro 4.000.000;00 a valere per euro 2.000.000,00 sui fondi regionali, mediante istituzione di apposito capitolo e per euro 2.000.000,00 sui fondi della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo).

2. Al fine di dare attuazione ai successivi programmi d'intervento relativamente agli anni 2000-2004, quanti abbiano presentato domanda di contributo dal 31 luglio 1999 fino al 30 giugno 2002 ai sensi della l.r. 53/1984 e successive modifiche, ed abbiano dato inizio ai lavori o agli acquisti di cui alla domanda stessa, devono presentare a pena di decadenza, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di richiamo. La Regione provvede, a valere sui fondi della l.135/2001 e fino ad un importo massimo di euro 6.000.000,00, all'attuazione del programma d'intervento relativo all’anno 2004, costituito da dette "istanze di richiamo" e da quelle presentate dal 1°gennaio 2003 al 30 giugno 2003.

3. I soggetti privati proprietari o titolari delle relative licenze di esercizio, di immobili già adibiti a strutture extra-alberghiere di affittacamere o di esercizi saltuari del servizio di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), così come disciplinate dalla legge regionale 29 maggio 1997, n. 18 (Norme relative alla disciplina e dalla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli della gioventù e delle case per ferie), a decorrere dall'anno in corso, possono avanzare istanza di contributo ai sensi della l.r. 53/1984 e successive modifiche ed ai relativi regolamenti regionali di esecuzione, nonché delle direttive che la competente direzione regione cultura, sport e turismo adotterà in merito. Dette istanze sono ammissibili a contributo entro il limite del 40 per cento dei fondi all'uopo stanziati. La Regione provvede all'attuazione del programma d'intervento relativo anno 2005, costituito dalle suddette istanze e da quelle presentate per le strutture alberghiere, a valere sui fondi della l. 135/2001 e fino ad un importo massimo di euro 2.000.000,00. Per l'attuazione di detto programma 2005, le provvidenze sono costituite da un contributo in conto interessi sul mutuo, contratto dal beneficiario, da erogare in unica soluzione. I criteri, le modalità e la misura di detto contributo in conto interessi sono stabiliti con direttiva della direzione regionale cultura, sport e turismo.




Art. 54
(Modiche alla legge regionale 12 agosto 1996, n. 35 “Istituzione del Centro audiovisivo della Regione Lazio (CARL)”)



1. (3.1.3)

Art. 55
(Interventi straordinari a favore delle agenzie di viaggio e turismo e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2000 n. 10 “Disciplina dell’esercizio delle attività professionali, delle agenzie di viaggi e turismo e di altri organismi operanti in materia”)


(3.1)

Art. 56
(Realizzazione grandi eventi culturali)


(3.2)

Art. 57
(Deroga alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport”. Contributi ai centri bocciofili)



1. Per l'anno 2004 in relazione agli impianti sportivi dei centri bocciofili, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 15/2002 e in particolare dall'articolo 31, la Regione concede contributi in conto capitale ai centri bocciofili degli enti locali e dei soggetti privati iscritti alla Federazione italiana bocce entro e non oltre il termine di scadenza della domanda di contributo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nei limiti dell'importo stanziato e della percentuale massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per una delle seguenti opere, a condizione che i soggetti beneficiari garantiscano quanto previsto dall’articolo 31 comma 2 della l.r. 15/2002, e nel rispetto di una graduatoria che dia priorità alle domande di contributo secondo il seguente ordine:
a) messa a norma degli impianti;
b) campi da bocce sintetici;
c) copertura dei campi da bocce;
d) servizi igienici;
e) impianto termico;
f) tamponature;
g) altre opere.

3. Le modalità di erogazione sono quelle previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.


Art. 58
(Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15
“Testo unico in materia di sport”)



1. Dopo la lettera b) del comma 2, dell'articolo 39 della l.r. 15/2002, sono aggiunte le seguenti:
omissis”.


Art. 59 (3.3)
(Premio "Francesco Babusci")



1. E' istituito il Premio "Francesco Babusci".

2. Il premio intende ricordare l'azione politica e sociale di Francesco Babusci operaio, dirigente politico e sindacale, consigliere regionale del Lazio, mediante la istituzione di borse di studio destinate agli studenti lavoratori e ai laureati le cui tesi vertano sulle problematiche del lavoro, sulla promozione della formazione professionale e sulla integrazione delle classi sociali svantaggiate.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il relativo bando per lo svolgimento del concorso.

4. Per l'anno 2004, ai fini della realizzazione dell'iniziativa, sono stanzianti euro 40.000 00, gravanti sulla UPB R31.


Art. 60
(Casa della memoria)



1. Nel bilancio 2004 uno stanziamento di euro 300.000,00 è destinato all’acquisizione di un appartamento all’interno del Museo storico della liberazione di Roma per il potenziamento delle attività svolte dal Museo, da destinare a casa della memoria.

2. Il relativo onere grava sulla UPB G22.



Art. 61
(Modifica all’articolo 72 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 relativo al fondo regionale per il conseguimento dell’autosufficienza del sangue)



1. All’articolo 72, comma 2, lettera a) della l.r. 2/2003, dopo la parola: “coinvolgendo” sono aggiunte le seguenti: “le scuole, sostenendone i progetti obiettivo.”.



Art. 62
(Modifica all’articolo 20 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 25 “Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari”)



(3.4)


Art. 63 (3.5)
(Partecipazione della Regione al Consorzio universitario di Velletri)


1. La Regione, nell'ambito di una politica diretta alla promozione del diritto all'istruzione, favorisce le attività istituzionali universitarie, con particolare riguardo a quelle di alta formazione scientifica e di ricerca connesse allo sviluppo del territorio ed alla promozione di nuove tecnologie, partecipando al Consorzio universitario di Velletri, ai sensi degli articoli 4 e 10, comma 2, dello Statuto del consorzio stesso.

2. Per la partecipazione di cui al comma 1 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006, la spesa di euro 200.000,00, attraverso lo stanziamento del predetto importo su apposito capitolo, da istituirsi nell'ambito dell'UPB F17, denominato “Partecipazione regionale al Consorzio universitario di Velletri".


Art. 64
(Svolgimento del master per curatore di parchi, giardini e orti botanici.
Contributi all’Università della Tuscia)



1. Al fine di consentire lo svolgimento del corso di perfezionamento “Master per curatori di parchi, giardini ed orti botanici” la Regione concorre con un contributo di euro 40.000,00 da iscriversi e riservare all’Università della Tuscia all’UPB E23 del Bilancio 2004.


Art. 65
(Modifica alla legge regionale 7 agosto 1998, n, 39 “Modifica della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49 “Istituzione della Commissione regionale unica per la salute mentale (C.R.U.S.a.M.)””)



1. (3a)


Art. 66
(Modifica alla legge regionale 30 luglio 2002, n. 26 “Disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie aperte al pubblico”)



1. Dopo il comma 3, dell’articolo 4, della l.r. 26/2002, è aggiunto il seguente:
omissis”.


Art. 67
(Modifica alla legge regionale 19 novembre 2002, n. 41 “Norme a favore dei soggetti in attesa di trapianto d’organo dei trapiantati e dei donatori”)


1. All’articolo 10 della l.r. 41/2002 le parole: "omissis " sono sostituite dalle seguenti: “omissis".


Art. 68
(Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”)



1. Dopo l'articolo 17 della l.r. 4/2003 è inserito il seguente:

omissis”.


Art. 69
(Disposizioni relative alle strutture di assistenza a pazienti psichiatrici)


1. Le strutture assistenziali ospitanti, alla data del 15 gennaio 2003, pazienti psichiatrici sottoposti a valutazione ed autorizzazione dei competenti Dipartimenti di salute mentale possono continuare ad ospitare i suddetti pazienti, per un periodo di sei mesi, a condizione che dette strutture siano in possesso di un atto autorizzativo al funzionamento da parte delle amministrazioni competenti.

2. Il Dipartimento di salute mentale è tenuto a vigilare sulla permanenza di tale congruità per tutto il periodo transitorio, fino all'emanazione dell'atto autorizzativo definitivo.


Art. 70
(Avvio di progetti assistenziali)


1. Al fine di avviare l'attività di continuità assistenziale la Regione favorisce l’avvio di progetti sperimentali proposti dai medici di famiglia, singoli o associati, dalle Aziende USL, dagli enti locali, singoli o associati, dalle strutture sanitarie accreditate e dalle strutture socio-assistenziali.

2. I progetti devono prevedere:
a) i soggetti che potenzialmente possono usufruire del programma di continuità assistenziale;
b) le prestazioni e i tempi che vengono assicurati in ciascun percorso di continuità assistenziale;
c) le modalità di gestione dei percorsi di continuità assistenziale;
d) la definizione del soggetto responsabile della presa in carico;
e) le modalità di esecuzione dell'obbligo informativo e della valutazione periodica dei risultati del progetto stesso.

3. La Giunta regionale definisce le modalità di remunerazione dei progetti e delle singole prestazioni che ne sono parte, nonché le modalità per garantire alle prestazioni inserite nei progetti il rispetto, nelle liste di attesa, dei tempi predefiniti nel percorso assistenziale.


4. L'onere relativo all'attuazione del presente articolo gravano sul Fondo sanitario regionale.



Art. 71
(Progetti di intervento nel quadro di aiuti internazionali attuati dalle Organizzazioni non Governative “ONG” e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS ) (3b)



1. La Regione, nel quadro degli aiuti internazionali ai Paesi in via di sviluppo o teatro di conflitti armati, sostiene le Organizzazioni non Governative (ONG) riconosciute dal Governo italiano e responsabili dell'attuazione di progetti specifici di intervento, attraverso l'attività di volontariato del personale delle professioni sanitarie dipendente dalle strutture sanitarie pubbliche del Lazio. (4)

2. Per i fini di cui al comma 1, personale delle professioni sanitarie dipendente dalle strutture sanitarie pubbliche del Lazio, disponibile a svolgere attività di volontariato all'estero, per l'attuazione di progetti specifici gestiti dalle ONG, può usufruire di non più di trenta giorni di aspettativa retribuita per ciascun anno solare. (5)

2 bis. Possono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 2 anche i dipendenti della Regione Lazio che coordinano progetti di sviluppo per conto di ONG o che rivestono nelle stesse incarichi di direzione. (6)

3. I periodi di aspettativa di cui al comma 2 sono conteggiati agli effetti dell'anzianità di servizio sia per il calcolo del trattamento di fine rapporto che per il trattamento di quiescenza.

3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono applicarsi, altresì, in relazione all’attuazione di specifici progetti di intervento di particolare interesse individuati con deliberazione della Giunta regionale nell’ambito di quelli gestiti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale-ONLUS aventi sede nella Regione e regolarmente iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e successive modifiche. (6a)

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante la voce di spesa denominata: “Spese per i progetti di intervento nel quadro di aiuti internazionali attuati dalle Organizzazioni non governative “ONG” e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale “ONLUS”, da istituirsi nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. (6b)

Art. 72
(Contenimento della spesa sanitaria)


1. Le disposizioni assunte in materia di contenimento della spesa sanitaria relative al personale, in particolare infermieri, ostetriche, tecnici radiologici e tecnici di riabilitazione devono consentire di salvaguardare l’incremento dei servizi finalizzati:
a) alla riduzione e gestione delle liste di attesa, in applicazione delle linee guida regionali;
b) ai centri di assistenza domiciliare, nonché di assistenza agli anziani in tutte le Aziende USL;
c) ai progetti di continuità assistenziale;
d) ai servizi di emergenza e pronto soccorso.

2. Sono, altresì, prorogati per tutto l'anno 2004 i contratti di lavoro precario del personale addetto all'assistenza, in particolare infermieristica.

3. E' eliminato il blocco indiscriminato delle assunzioni per gli infermieri e le ostetriche, i tecnici di radiologia e della riabilitazione, per quanto riguarda la copertura dei vuoti in organico, in particolare in servizi essenziali, quali quelli di emergenza e pronto soccorso, di riduzione delle liste di attesa e l'apertura di nuovi servizi territoriali, quali quelli finalizzati all'assistenza agli anziani, i consultori, le esigenze della integrazione sociosanitaria e il rispetto degli accordi di programma con i comuni.


Art. 73
(Attribuzione di fondi per progetti finalizzati alla lotta alla droga)


1. Per la utilizzazione del Fondo nazionale di lotta alla droga di cui alla legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze), la Giunta regionale nell'attribuzione dei fondi agli specifici progetti tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) per il 40 per cento della popolazione residente;
b) per il 30 per cento tenendo conto della utenza espressa e in carico ai servizi;
c) per il 15 per cento tenendo conto del numero delle persone morte per overdose;
d) il rimanente 15 per cento è destinato a finalità di rilevanza regionale.



Art. 74
(Spese di adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche)


1. Nell'ambito della UPB H22, una quota di finanziamento per l'esercizio 2004, 2005 e 2006 è destinata alle spese di adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche per rispondere agli ulteriori requisiti necessari all’autorizzazione e all'accreditamento.

2. Il nucleo di valutazione regionale, valuta che i progetti di ristrutturazione o realizzazione di strutture sanitarie pubbliche rispettino i requisiti strutturali, tecnologici e impiantistici, in conformità e requisiti stabiliti nella legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali).



Art. 75
(Finanziamento di corsi per operatori socio-sanitari)


1. Nell'ambito dell' UPB F21 per l'anno 2004 sono stanziati euro 2.700.000,00 per il finanziamento dei corsi per operatore socio-sanitario presso le Aziende USL e le Aziende ospedaliere della Regione. La Giunta regionale determina il contributo in relazione al numero dei corsi autorizzati e al numero degli allievi per ciascun corso.


Art. 76
(Disposizioni relative alle farmacie rurali)



1. I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale ai sensi dell’articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e successive modifiche nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria, nel rispetto dell’articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48 (Norme transitorie in materia di gestione delle farmacie urbane), hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria e non sia stato pubblicato il bando del concorso per l’assegnazione della relativa sede farmaceutica.

2. E’ escluso dal beneficio di cui al comma 1 il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.

3 Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alla Regione Lazio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4 L’accertamento dei requisiti o delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.


Art. 77
(Realizzazione dell’elisoccorso in località Monte Livata)



1. Nell’ambito della rimodulazione dei finanziamenti di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), una somma pari ad euro 40.000,00 nell’ambito dell’UPB H22, è destinata al comune di Subiaco per realizzazione di uno spazio attrezzato per l’elisoccorso in località Monte Livata.


Art. 78
(Risorse attribuite dalla società Unionfidi)


1. Nell’ambito delle risorse attribuite alla società Unionfidi per la concessione di garanzie di credito alle piccole e medie imprese del Lazio, una quota pari a euro 2.000.000,00 è destinata alla concessione di garanzie alle imprese del settore agricolo mediante l’istituzione nell’ambito dell’UPB C22 di apposito capitolo denominato “Fondo di garanzia per le imprese del settore agricolo”.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le specifiche misure idonee al perseguimento delle finalità di cui al comma 1, sulla base di una proposta organica predisposta dalla Società Unionfidi.


Art. 79
(Norme in materia di coltivazione ed allevamento
di organismi geneticamente modificati)



(6c)


Art. 80
(Modifiche alla legge regionale 7 luglio 1989, n. 47 “Costituzione di centri per la promozione delle pietre ornamentali del Lazio” e successive modifiche)



1. Alla l.r. 47/1989 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 1 dell' articolo 1 è inserita la seguente:
<<omissis>>;
b) al comma 1 dell’articolo 2 le parole: “omissis sono sostituite dalle seguenti: “omissis" e dopo le parole: "omissis" sono aggiunte le seguenti: , omissis";
c) al comma 1 dell'articolo 3 le parole: “omissis" sono sostituite dalle seguenti: “omissis";
d) al comma 1 dell'articolo 4 le parole: "omissis sono sostituite dalle seguenti: "omissis";
e) ai commi 1 e 2 dell' articolo 5 le parole: "omissis sono sostituite dalle seguenti: “omissis";
f) al comma 1 dell'articolo 6 le parole: “omissis" sono sostituite dalle seguenti: “omissis";
g) all'articolo 8:
1) al comma 1 le parole: “omissis" sono sostituite dalle seguenti: “omissis" e le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: “omissis";
2) al comma 3 le parole :"omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis" e le parole: "omissis sono sostituite dalle seguenti: ”omissis".


Art. 81
(Modifica alla legge regionale 19 febbraio 1998 n. 7 “Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane” e successive modifiche)



1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 7/1998, è inserito il seguente:
omissis”.


Art. 82
(Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore del commercio” e successive modifiche)



(6d)

Art. 83
(Modifica alla legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 “Impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti” e successive modifiche)


1. Alla l.r. 8/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 2 dell’articolo 13, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
omissis”.

2. Dopo l’articolo 16 è inserito il seguente:


omissis”.



Art. 84  (7)
(Contributi regionali a sostegno delle imprese artigiane)


[1. Nell'ambito delle iniziative di sostegno alle imprese artigiane e al piccolo commercio, la Regione concede contributi a fondo perduto - sino ad un massimo di euro 20.000,00 - per l'acquisto degli immobili ad uso commerciale dismessi dagli enti previdenziali, dallo Stato, dalle aziende USL in comunione e dagli altri enti dipendenti dalla Regione, attraverso operazioni di cartolarizzazione ovvero di conferimento a fondi immobiliari chiusi.

2. Possono chiedere i contributi i conduttori di cui al comma 1 che abbiano esercitato il diritto di opzione secondo le modalità ed i termini previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

3. Per piccolo commercio si intendono i piccoli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, individuati all'articolo 24, comma 1, lettera a), numero 1 e all’articolo 25 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche aventi un numero di addetti, compreso il titolare, fino ad un massimo di 5 unità.

4. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo sono definiti con delibera della Giunta regionale da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione.

5. Gli oneri di cui al presente articolo, ammontanti ad euro 2.500.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, gravano sull'UPB B24, mediante istituzione di apposito capitolo.]

Art. 85
(Partecipazione della Regione Lazio al capitale sociale della società per il mercato dei fiori di Roma)



1. Al fine di consentire la partecipazione della Regione Lazio al capitale sociale della società per il mercato dei fiori di Roma, è stanziata la somma di euro 500.000,00 gravanti sugli stanziamenti dell’UPB B32.


Art. 86 (8)
(Finanziamenti per la riqualificazione e il recupero dei
mercati al dettaglio su aree pubbliche)


(8)



Art. 87
(Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico" e successive modifiche)



1. All'articolo 7 della l.r. 24/1998, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 8 è sostituita dalla seguente:
omissis”;
b) la lettera c) del comma 11 è sostituita dalla seguente:
"omissis".

2. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 24/1998, come da ultimo modificato dalla legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003), le parole:" omissis", sono sostituite dalle seguenti: “omissis"
3. Dopo l'articolo 36 bis della I.r. 24/1998 è inserito il seguente:

omissis".

Art. 88
(Fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia agevolata e relative modifiche all’articolo 82 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8)



1. Le disposizioni relative alle finalità di intervento e di utilizzazione del fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia agevolata di cui all’articolo 82, comma 2, lettera b) della l.r. 8/2002, sono estese all'acquisto in proprietà, da parte degli inquilini assegnatari, di alloggi dell'ex INA, degli altri enti pubblici, nazionali e regionali, nonché delle società a partecipazione regionale, degli enti previdenziali privati, delle società assicuratrici e della comunione delle aziende unità sanitarie locali del Lazio (GEPRA), il cui patrimonio immobiliare è oggetto di cartolarizzazione.

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, nella deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 82, comma 6 della l.r. 8/2002, sono stabiliti i criteri di individuazione dei soggetti beneficiari ai sensi del comma 1, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica).

3. Il comma 3 dell'articolo 82 della l.r. 8/2002 è sostituito dal seguente:
"3. I mutui sono concessi a società cooperative edilizie e ad imprese di costruzioni nonché agli inquilini assegnatari degli alloggi posti in vendita, riservando una quota pari al 25 per cento del fondo alle finalità di cui alla legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi a sostegno della famiglia).".

4. Il comma 4 dell'articolo 82 della l.r. 8/2002 è abrogato.


Art. 89
(Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia edilizia” e successive modifiche)



1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 30/2002 e successive modifiche, è inserito il seguente:
"2 bis. Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti il vicepresidente, che esercita le funzioni del presidente in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo.”.

2. Alla lettera a bis) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 30/2002 e successive modifiche, le parole: “delle circoscrizioni e, ove istituiti, dei municipi, che ricadono nell’ambito territoriale di competenza dell’azienda” sono soppresse.

3. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 30/2002 e successive modifiche, sono aggiunte, infine le seguenti parole: "ovvero che abbiano espletato per almeno 10 anni l'incarico di dirigente apicale di ente pubblico.”.


Art. 90
(Interventi per il recupero urbanistico nelle periferia urbane)


1. La Regione, a norma dei principi statutari e delle competenze proprie o attribuite, promuove e contribuisce al recupero urbanistico nelle periferie urbane attuando i programmi integrati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica), anche attraverso lo strumento della sostituzione edilizia, con interventi di architettura tradizionale.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 viene destinato l’1 per cento della somma attribuita ai sensi della l. 179/1992 e gravante sul capitolo E62105, come previsto dal comma 8 dell'articolo 16 della legge medesima.


Art. 91
(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 "Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni")



(9)


Art. 92
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

note:

(1a1) Comma modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera a) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9
(1a2) Comma aggiunto dall'articolo 21, comma 1, lettera b) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9
(1a3) Numero modificato dall'articolo 75, comma 1, lettera a) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9
(1a4) Numero aggiunto dall'articolo 75, comma , lettera b) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9
(1a5) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente lettera si provvede con il capitolo di spesa H41900
(1a6) Articolo abrogato dal numero 11) dell'allegato H alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
(1a7) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 105, lettera d), della legge regionale 13 agosto 2011, n.12
(1a) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 14, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14
(1b) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa R33900

(1c) Comma abrogato dall'articolo 56, comma 3, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11
(2) Comma modificato dall'articolo 42 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11
(2a1) Lettera abrogata dall'articolo 9, comma 1, lettera r) della legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1; ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 9 l'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale del 21 luglio 2008, n. 11, pubblicato sul BUR del 28 luglio 2008, n. 17
(2a2) Comma abrogato dal numero 77) dell'allegato F alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
(2a3) Lettera abrogata dall'articolo 36, comma 1, lettera v) della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4
(2a) Comma modificato dall'articolo 64, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11
(2b) Comma aggiunto dall'articolo 64, comma 1, lettera b) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11
(2c) Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale del 15 luglio 2005, n. 277
(2d) Comma abrogato dall'articolo 9, comma 1, lettera s) della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1; ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 9 l'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale del 23 aprile 2008, n. 5, pubblicato sul BUR del 7 maggio 2008, n. 17
(3) Comma modificato dall'articolo 8 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11
(3.1.1) Rubrica modificata dall' articolo 1, comma 3, lettera a) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12
(3.1.2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12; prima della suddetta modifica la deliberazione attuativa era la deliberazione della Giunta regionale 792/2006.
(3.1.3) Comma abrogato dall'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 13 aprile 2012, n. 2
(3.1) Articolo abrogato dall'articolo 59, comma 1, lettera v), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, a decorrere, ai sensi del comma 1bis del medesimo articolo 59, dalla data di entrata in vigore del regolamento riguardante la materia disciplinata dal presente articolo. Ciò si è verificato con l'emanazione del regolamento 24 ottobre 2008, n. 19, il cui articolo 24, comma 1, lettera d), ha espressamene disposto l'abrogazione del presente articolo. Ai sensi dell'articolo 59 della l.r. 13/2007, tale regolamento ha abrogato, altresì, la legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10, modificata dal presente articolo.
(3.2) Articolo abrogato dall'articolo 22, comma 1, lettera q) della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15
(3.3) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa R31902
(3.4) Articolo abrogato dall'articolo 34, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 giugno 2008, n. 7
(3.5) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa F17900
(3a) Articolo abrogato dall'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale 3 luglio 2006, n. 6
(3b) Rubrica modificata dall'articolo 136, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4
(4) Comma modificato dall'articolo 43, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11
(5) Comma modificato dall'articolo 43, comma 1, lettera b) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11
(6) Comma inserito dall'articolo 72, comma 1 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9
(6a) Comma inserito dall'articolo 136, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4
(6b) Comma sostituito dall'articolo 4, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13
(6c) Articolo abrogato dall'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge regionale 6 novembre 2006, n. 15

(6d) Articolo abrogato dall'articolo 107, comma 1, lettera q), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22
(7) Articolo abrogato dal numero 77) dell'allegato F alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
(8) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 15, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 e poi abrogato dall'articolo 107, comma 1, lettera q), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22
(9) Articolo abrogato dall'articolo 35, comma 1, lettera g) della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13