Bilancio di previsione della Regione Lazio per l' esercizio finanziario 2007 (1)

Numero della legge: 28
Data: 28 dicembre 2006
Numero BUR: 36 S.O. 6
Data BUR: 30/12/2006

L.R. 28 Dicembre 2006, n. 28
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l' esercizio finanziario 2007 (1)

SOMMARIO
Art. 1 Disposizioni in materia di entrate
Art. 2 Disposizioni in materia di spesa
Art. 3 Approvazione del bilancio pluriennale
Art. 4 Approvazione degli elenchi allegati allo stato di previsione della spesa
Art. 5 Emissione di prestiti obbligazionari
Art. 6 Conferma di precedenti disposizioni regionali
Art. 7 Residui perenti relativi al bilancio del Consiglio regionale
Art. 8 Economie di bilancio
Art. 9 Variazioni di bilancio
Art. 10 Rinnovo della convenzione ACI per la riscossione delle tasse automobilistiche

Art. 11 Approvazione dei bilanci di enti, aziende ed organismi
Art. 12 Bilanci delle Aziende di promozione turistica - APT
Art. 13 Approvazione dei bilanci di previsione e del conto economico consolidato delle aziende

Art. 14 Disposizioni varie
Art. 15 Disposizioni in materia di alcune opere pubbliche
Art. 16 Istituzione capitolo relativo al recupero dei proventi da alienazione del patrimonio GEPRA

Art. 17 Concorso della Regione alle iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo locale

Art. 18 Entrata in vigore

Art. 1
(Disposizioni in materia di entrate)


1. Il totale generale delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2007 è approvato in 19.425.256.411,43 euro in termini di competenza ed in 22.289.595.960,39 euro in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l’anno finanziario 2007, sulla base dello stato di previsione dell’entrata allegato alla presente legge (tabella “A”).

Art. 2
(Disposizioni in materia di spesa)


1. Il totale generale delle spese della Regione per l’anno finanziario 2007 è approvato in 19.425.256.411,43 euro in termini di competenza ed in 22.289.595.960,39 euro in termini di cassa.

2. E’ autorizzato, secondo le leggi in vigore, l’impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l’anno finanziario 2007, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all’annesso stato di previsione riportato in allegato alla presente legge (tabella “B”). Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno di cui all’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche. L’erogazione delle spese comprese nel settore “partite di giro” è consentita nei limiti e subordinatamente all’avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.

3. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2007.

Art. 3
(Approvazione del bilancio pluriennale)


1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2007-2009.

Art. 4
(Approvazione degli elenchi allegati allo stato di previsione della spesa)


1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:
a) l’elenco n. 1 concernente i capitoli afferenti le spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Regione integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dell’UPB numeri T21, T22, T23, T24;
b) l’elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;
c) l’elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell’articolo 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;
d) l’elenco n. 4 concernente fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi;
e) l’elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione è autorizzata per l’anno 2007 a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati ai nuovi investimenti per l’importo di 2.277.680.706,39 euro rinviando alla legge di assestamento di bilancio 2007 l’autorizzazione all’eventuale contrazione del mutuo di 1.643.949.721,40 euro finalizzato al formale riequilibrio conseguente all’iscrizione del presunto saldo finanziario negativo, riferito a spese di investimento, connesso alla gestione dei pregressi esercizi.

2. I mutui di cui al comma 1, per il complessivo ammontare di 3.921.630.427,79 euro, sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 9 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di trentacinque anni e minima di dieci anni.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui o prestiti è garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa di bilancio, per tutta la durata dell’ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all’assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1 con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni o con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 5
(Emissione di prestiti obbligazionari)


1. L’amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui di cui all’articolo 4, comma 1.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, anche indicizzati a parametri non monetari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, ivi compresa l’eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale 1° dicembre 2003, n. 389 (Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) si autorizza l'affidamento della gestione di detto fondo anche a soggetti partecipati direttamente o indirettamente dalla Regione, purché siano soggetti al controllo degli organi di vigilanza finanziaria; inoltre, le somme accantonate nel fondo di ammortamento possono essere investite anche in titoli obbligazionari il cui rischio sia riconducibile al rischio della Regione stessa.

3. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme è istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito.

4. In relazione alla garanzia di cui al comma 3, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, nei limiti consentiti dalla legge, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

5. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all'ottenimento di uno o più rating.

6. Sono confermate per l'anno 2007 tutte le disposizioni concernenti le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura dei disavanzi sanitari.

7. E’ confermato il disposto di cui all’articolo 5, comma 6 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 1999) e successive modifiche.

8. La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata, tutti o parte dei mutui stipulati e dei titoli emessi con oneri a carico del bilancio regionale.

9. In caso di ricorso all'estinzione anticipata di mutui, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito residuo inclusi gli oneri connessi all'operazione, per una durata superiore alla vita residua e ad un tasso fisso o variabile annuo iniziale non superiore a quello dei mutui da estinguere.

10. Per le operazioni di cui al comma 8 è autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l’estinzione anticipata, ovvero dei costi connessi alla rinegoziazione.

11. La Giunta regionale può provvedere, in relazione alle condizioni di mercato, a ristrutturare il debito mediante operazioni di trasformazione di scadenze e/o tassi attraverso l’uso di strumenti derivati. Il potenziale utilizzo di tali strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costo, ed è consentito, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del d.m. 389/2003, purché la definizione del costo per la Regione sia legata a parametri utilizzati nella prassi dei mercati finanziari inclusa l'inflazione. Per il raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati, sono inoltre consentiti l’utilizzo di opzioni e la realizzazione di operazioni che annullano in modo sintetico, in tutto o in parte, gli effetti finanziari di preesistenti operazioni, nonché interventi di modifica del profilo di ammortamento purché i flussi di pagamento in linea capitale mantengano un profilo di valori attuali non crescente.

12. Al fine di garantire l'ottimizzazione dei risultati ottenibili dall'utilizzo di strumenti derivati, che presuppongono una immediata capacità di risposta per cogliere le temporanee opportunità dei mercati finanziari, su parere conforme dell'assessore regionale competente, il direttore del dipartimento economico e occupazionale o, per sua delega, il direttore della direzione bilancio e tributi compie tutti gli atti necessari alla rapida conclusione dell'operazione di ristrutturazione, con l’obbligo di successiva informativa alla Giunta regionale circa le condizioni definitive dell'operazione finanziaria conclusa.

Art. 6
(Conferma di precedenti disposizioni regionali)


1. Sono confermate, per l’anno 2007, le disposizioni contenute nell’articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1994, n. 17 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 1994) e quelle contenute nell’articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 1995 “articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17”) per quanto concerne la gestione dei capitoli di spesa del bilancio del Consiglio, mediante le aperture di credito da parte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Sono confermate per l’anno 2007 le disposizioni contenute nell’articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2003) così come modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2003).

3. Sono confermate per l’anno 2007 e per il bilancio 2007-2009 le disposizioni contenute negli articoli 40, 45, 46 e 47 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 33(Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali e disposizioni finanziarie e di programmazione per l’esercizio finanziario 1985) nonché le disposizioni della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88(Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche.

Art. 7
(Residui perenti relativi al bilancio del Consiglio regionale)


1. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza.

Art. 8
(Economie di bilancio)


1. Le somme iscritte in conto residui afferenti gli esercizi 2005 e 2006 iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa di bilancio 2007, per le quali non sia giunta in scadenza la relativa obbligazione entro il 31 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 della l.r. 25/2001, costituiscono economie di bilancio. Al formale accertamento delle partite contabili da conservare nel conto dei residui, in conformità alla disposizione del presente articolo, si provvede in sede di adozione del provvedimento di cui al comma 4 dell’articolo 40 della l.r. 25/2001, di concerto con le strutture competenti per materia.

Art. 9
(Variazioni di bilancio)


1. Ove nel corso dell’esercizio finanziario si manifesti la necessità di garantire la copertura a carico del bilancio regionale dei disavanzi del Servizio sanitario regionale riferiti all’anno precedente, la Giunta regionale è autorizzata – in deroga alle disposizioni contenute nell’art. 28 della l.r. 25/2001 - ad effettuare variazioni compensative tra capitoli di spesa corrente anche appartenenti a diverse unità previsionali di base, con esclusione dei capitoli a destinazione vincolata.

Art. 10
(Rinnovo della convenzione ACI per la riscossione delle tasse automobilistiche)


1. La Giunta regionale è autorizzata a rinnovare per il periodo 2007/2009, salvo ulteriori proroghe, la convenzione di cui all’articolo 29 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per l’esercizio finanziario 2001).

Art. 11
(Approvazione dei bilanci di enti, aziende ed organismi)


1. Ai sensi dell’articolo 57 della l.r. 25/2001, sono approvati i bilanci di previsione per l’anno finanziario 2007, deliberati dai sottoindicati enti; aziende ed organismi (sottoposti al controllo della Regione):
1) Agenzia regionale per la protezione ambientale – ARPA Lazio;
2) Agenzia regionale per la difesa del suolo - ARDIS;
3) Ente regionale Parco naturale di Bracciano e Martignano;
4) Agenzia regionale parchi;
5) Ente regionale Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia;
6) Ente regionale Parco naturale dei Monti Simbruini;
7) Ente regionale Parco di Veio;
8) Ente regionale Parco dei Castelli Romani;
9) Ente regionale Parco naturale dei Monti Lucretili;
10) Ente regionale Parco dell'Appia Antica;
11) Ente regionale Parco Riviera di Ulisse;
12) Ente regionale Aree naturali protette - Roma Natura;
13) Ente regionale Parco dei Monti Aurunci;
14) Ente regionale Riserva naturale Nazzano, Tevere Farfa;
15) Istituto regionale per le Ville Tuscolane – IRVIT;
16) Agenzia regionale per lo sport – AGENSPORT;
17) Azienda di Promozione turistica della Provincia di Viterbo;
18) Azienda di Promozione turistica della Provincia di Latina;
19) Azienda di Promozione turistica della Provincia di Roma;
20) Azienda di Promozione turistica della Provincia di Rieti;
21) Azienda di Promozione turistica della Provincia di Frosinone;
22) Azienda di Promozione turistica del Comune di Roma;
23) Agenzia regionale per lo Sviluppo Agricolo del Lazio – ARSIAL;
24) Agenzia Lazio Lavoro
25) Agenzia regionale per la mobilità – AREMOL.

2. Gli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad apportare, ove necessario, variazioni ai rispettivi bilanci in relazione agli stanziamenti definitivamente previsti dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2007, 2008 e 2009.

3. Al bilancio di previsione 2007 dell’Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse del Lazio, si applicano i criteri già adottati dalle aziende unità sanitarie locali, quindi l’entrata relativa alle spese di funzionamento attinenti al contributo regionale non deve superare l’importo di 5 milioni di euro.

Art. 12
(Bilanci delle Aziende di promozione turistica - APT)


1. Le APT, ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 (Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio), sono tenute ad apportare, per gli anni 2007, 2008 e 2009, le eventuali variazioni ai rispettivi bilanci in relazione allo stanziamento pari a 7 milioni di euro previsto sul capitolo B41503 dalla legge di bilancio 2007, come segue:
a) Capitolo B41503 spese di funzionamento:
1) APT del Comune di Roma -144.731,26;
2) APT della Provincia di Roma -127.324,40;
3) APT della Provincia di Frosinone -131.331,86;
4) APT della Provincia di Latina -108.111,23;
5) APT della Provincia di Viterbo - 77.856,20;
6) APT della Provincia di Rieti - 60.644,95;

2. La copertura finanziaria delle spese per gli interventi operativi contenute nei bilanci di previsione 2007 delle APT, per complessivi 588 mila euro è assicurata dal capitolo B43505 “Fondo Unico Regionale per il Turismo - parte corrente”.

Art. 13
(Approvazione dei bilanci di previsione e del conto economico
consolidato delle aziende)


1. Ai sensi dell’articolo 1, della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10(Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2006), sono approvati i bilanci di previsione 2007 delle aziende sanitarie locali di cui ai prospetti “Allegato B”, nonché il conto economico consolidato regionale 2007 di cui al prospetto “Allegato A”, come da delibera della Giunta regionale n. 902, del 18 dicembre 2006, n. 902.

Art. 14
(Disposizioni varie)


1. Al fine di consentire ai comuni, province e agli altri enti destinatari dei finanziamenti individuati dal piano annuale degli interventi per i beni ed i servizi culturali per l’anno 2006, di cui all’articolo 8 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio), la predisposizione dei progetti esecutivi e l’effettuazione delle gare e degli affidamenti per la loro realizzazione, il termine del 31 dicembre 2006 è prorogato al 31 marzo 2007. E’ altresì prorogato al 31 marzo 2007 il termine di scadenza per gli adempimenti relativi alle iniziative dirette della Regione inserite nel piano annuale 2006. E’ inoltre prorogato il termine per la presentazione del piano 2007 da parte delle province e del Comune di Roma dal 31 ottobre 2006 al 31 gennaio 2007.

2. Per favorire gli interventi in conto capitale nei confronti delle fondazioni culturali di cui la Regione è socio ai sensi della normativa statale o regionale – (Teatro dell’Opera, Accademia di S. Cecilia, Musica per Roma) - quantificati in 3 milioni 200 mila euro si provvede per l’esercizio finanziario 2007 con le risorse attribuite a Sviluppo Lazio S.p.A. nell’ambito del fondo di rotazione di cui all’articolo 24, comma 7, della l.r. 6/1999.

3. All’articolo 93 della l.r. 4/2006 le parole “non oltre il 31 dicembre 2006” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 30 giugno 2007”.

4. Lo stanziamento del capitolo G24533, per un importo di 100 mila euro, è destinato alla provincia di Viterbo per ovviare alla mancata erogazione del contributo dovuto a seguito della realizzazione del progetto “Parco Archeologico di Poggio Giudio”, previsto dall’articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004).

5. Al fine di dare attuazione alla legge regionale 23 novembre 2006 n. 19 (Disposizioni per la valorizzazione culturale, turistica e ambientale della via francigena e degli altri itinerari culturali regionali riconosciuti dal Consiglio d’Europa) è istituito, nell’ambito dell’UPB G24, un capitolo con la seguente denominazione (Interventi per la valorizzazione culturale, turistica e ambientale della via francigena e degli altri itinerari culturali regionali riconosciuti dal Consiglio d’Europa) con la disponibilità di 100 mila euro per l’esercizio 2007. I criteri di priorità per l’utilizzo delle suddette risorse sono determinati con le modalità previste dall’articolo 5 della legge regionale dicembre 1999, n. 40.

6. E’ concesso un contributo di 50 mila euro per l’anno 2007 all’Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE) – Federazione Regionale del Lazio per promuovere iniziative inerenti il Centenario della nascita di Altiero Spinelli, fondatore del Movimento Federalista Europeo e coautore del Manifesto di Ventotene, il 50° anniversario della firma a Roma del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (CEE), per approfondire e divulgare le tematiche europee e per consentire la diffusione delle attività della stessa AICCRE. Il relativo onere, grava sul capitolo R33521 “Contributo all’AICCRE Federazione Regionale Lazio per iniziative sulle problematiche europee”.

7. All’articolo 189 della l.r. 4/2006 dopo la parola “2006,” sono inserite le seguenti: “2007, 2008 e 2009”. Dopo il comma 2 dell’art. 186 della l.r. 4/2006 è aggiunto il seguente: “2 bis. I soggetti di cui al primo periodo del comma 1 dell’art. 12 del regolamento del Consiglio regionale possono cambiare denominazione”. Al comma 3 dell’art. 186 della l.r. n. 4/2006 le parole “commi 1 e 2” sono sostituite con le seguenti “commi 1, 2 e 2 bis”.

8. Nell’ambito delle disponibilità del capitolo H41550 un importo sino a 500 mila euro è destinato agli interventi di informazione, prevenzione, comportamenti sociali e lotta all’AIDS.

9. Nell’ambito della disponibilità del capitolo E34519 la somma di 3 milioni di euro è destinata, nel triennio 2007-2008-2009, al completamento delle opere di metanizzazione nei comuni del Lazio.

10. La Regione concede, nell’ambito della disponibilità del capitolo H41504, alle Associazioni “I Diritti Civili nel 2000 – Salvabebè Salvamamme” di Roma un contributo di 200 mila euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009, per la prosecuzione del progetto “Operazione Vivere – Progetto Salvabebè Salvamamme” finalizzato ad aiutare mamme e bambini in condizioni di difficoltà.

11. Gli interventi per favorire l’accesso al credito di cui all’articolo 54 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, sono estesi ai soggetti destinatari degli interventi regionali nonché di politiche attive in materia di beni culturali, servizi culturali, promozione culturale e spettacolo. A tale scopo il Fondo di Garanzia di cui al comma 2 dell’articolo 54 medesimo è incrementato per 200 mila euro di risorse monetarie e di 2 milioni di euro di garanzie fidejussorie rilasciate dalla Regione.

12. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo D44506 l’importo di 37 milioni di euro è destinato alle stesse finalità previste dall’art. 92 della legge regionale 28 aprile 2006 n. 4. La denominazione del suddetto capitolo è modificata in “Contributo straordinario ai comuni del Lazio per l’adeguamento e l’ottimizzazione del servizio di trasporto pubblico locale”.

13. Per la ristrutturazione degli impianti sportivi delle Tre Fontane in Roma è destinata la somma di 300 mila euro sul capitolo G32501. Il contributo è assegnato al Comitato Italiano Paraolimpico.

14. Nell’ambito della disponibilità del capitolo G11516, la somma di 300 mila euro è destinata all’Associazione Culturale “Comunicare cultura” per l’organizzazione della prima edizione della “Festa del pensiero scientifico” nel territorio delle province del Lazio.

15. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo D12514 la somma di 4 milioni di euro è destinata al “Concorso alla realizzazione della Strada Formia-Cassino”.

16. La Giunta regionale annualmente concede finanziamenti per la costruzione, la ristrutturazione o la messa in sicurezza di strade provinciali e comunali, sulla base di criteri fissati con atto deliberativo, nel limite dello stanziamento previsto sul capitolo D12520 del Bilancio, avente per oggetto “Contributi in c/capitale per lavori di costruzione di nuove strade e ristrutturazione di strade provinciali e comunali”. I comuni e le amministrazioni provinciali del Lazio formulano le relative domande con le modalità previste nell’articolo 93 della l.r. 6/1999, come modificato dall’art.86 della l.r. 4/2006. I finanziamenti come sopra concessi sono attuati secondo ogni norma, legge o procedimento che attende la concessione dei finanziamenti della Regione agli Enti locali. Il provvedimento della Giunta regionale relativo alla concessione dei finanziamenti per l’esercizio finanziario 2006, di cui all’art. 1 comma 41 della l.r. 10/2006, è assunto a valere sugli stanziamenti previsti per il 2007 sul capitolo D12520, nel limite di spesa di 5 milioni 100 mila euro.

17. Per la sperimentazione di progetti finalizzati ai servizi di teleassistenza domiciliare e di telesoccorso sono destinati 500 mila euro nell’ambito dell’UPB H11 e 500 mila euro nell’ambito dell’UPB H22.

18. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo S11501, l’importo di 4.200.000,00 euro (2) è destinato alla copertura della spesa prevista per il personale in servizio presso la Giunta regionale e l’importo di 5.598.000,00 euro (3) è destinato alla copertura della spesa prevista per il personale in servizio presso il Consiglio regionale.

19. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo S11504, l’importo di 7 milioni 200 mila euro è destinato alla copertura della spesa prevista per il personale in servizio presso la Giunta regionale e l’importo di 7.164.000,00 euro è destinato alla copertura della spesa prevista per il personale in servizio presso il Consiglio regionale.

20. Nell’ambito della disponibilità del capitolo G13510 la somma di 150 mila euro è destinata alla Fondazione Orchestra di Roma e del Lazio da imputare all’esercizio finanziario 2006.

21. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo G11503 la somma di 1 milione 500 mila euro è destinata per l’anno 2007 alla realizzazione della seconda edizione della Festa Internazionale del Cinema di Roma.



Art. 15
(Disposizioni in materia di alcune opere pubbliche)


1. E’ confermato il finanziamento concesso, ai sensi della Deliberazione del Consiglio regionale n. 157 del 12.11.2003, al Comune di Isola del Liri con determinazione dirigenziale n. B4307 del 23.11.2004 destinato ai lavori approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 335/2003 ed effettuati presso la sede comunale ex lanificio S. Francesco.

2. E’ confermato il finanziamento concesso, ai sensi della tabella A dell’articolo 28 della L.R. 27.02.2004 n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004), al Comune di Cerveteri con determinazione dirigenziale n. B3991 del 10.11.2004 destinato ai lavori approvati con deliberazione di Giunta Comunale n.250/2004 ed effettuati presso le case del Parco della Legnaia.

3. Il Comune di Acuto è autorizzato ad utilizzare le economie relative all’intervento finanziato ai sensi della tabella A dell’articolo 25 della L.R. 06.02.2003 n.3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2003) per l’arredamento del realizzando centro sociale anziani.

4. Nell’ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento del capitolo E52525 è riassegnata al Comune di Arcinazzo Romano la somma di 21.691,18 euro quale contributo straordinario per i lavori effettuati o da effettuare, di recupero della Torre Civica con realizzazione di accesso panoramico ed opere di completamento approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 26.05.2004.

5. Il finanziamento concesso al Comune di Sora ai sensi dell’art. 156 della L.R. 10.10.2001 n.10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001) è finalizzato alla realizzazione del centro polifunzionale e congressuale mediante la demolizione totale del palazzo ex Capitol, con conseguente recupero e riqualificazione della piazza Mayer Ross.

6. E’ confermato il finanziamento concesso ai sensi della L.R. 16.02.1981 n. 12 (Norme in materia di edilizia scolastica) al Comune di Ceccano con deliberazione della Giunta regionale n. 1089 del 06.12.2005, che è finalizzato alla messa a norma di sicurezza degli edifici scolastici Mastrogiacomo e Berardi; e il termine per la comunicazione dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione di spesa è fissato al 15 orttobre 2007.

7. E’ confermato il finanziamento concesso ai sensi della L.R. 04.12.1989 n. 74 (Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di regione, province, comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale) al comune di Ronciglione con deliberazione della Giunta regionale n. 1311 del 23.12.2004; e il termine per la comunicazione dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione di spesa è fissato al 15 ottobre 2007.

8. E’ confermato il finanziamento concesso, ai sensi della tabella A dell’articolo 33 della L.R. 17.02.2005 n. 10 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2005), al Comune di Trevignano Romano con determinazione dirigenziale n. B4323 del 28.10.2005; e il termine per la comunicazione dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione di spesa è fissato al 15 ottobre.2007.

9. E’ confermato il finanziamento concesso ai sensi della L.R. 16.02.1981 n. 12 (Norme in materia di edilizia scolastica) al comune di Vicovaro con deliberazione della Giunta Regionale n. 402 del 25.03.2005; e il termine per la comunicazione dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione di spesa è fissato al 15 ottobre 2007.

10. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo R42501 la somma di 22.500,00 euro è destinata al Comune di Torricella in Sabina per il completamento dei lavori finanziati con determinazione dirigenziale n. B4888 del 22.12.2004.

11. E’ confermato il finanziamento concesso ai sensi della tabella A dell’art. 33 della L.R. 17.02.2005 n. 10 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2005) al Comune di Fonte Nuova con determinazione dirigenziale n. B4757 del 14.11.2005; e il termine per la comunicazione dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione di spesa è fissato al 15 ottobre.2007.

12. E’ confermato il finanziamento concesso ai sensi della L.R. 09.03.1990 n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica) all’Ordine dei Minimi con deliberazione della Giunta Regionale n. 1309 del 23.12.2004; e il termine per la comunicazione dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione di spesa è fissato al 15 ottobre 2007.

13. E’ confermato il finanziamento concesso ai sensi della L.R. 04.12.1989 n. 74 (Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di regione, province, comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale) al Comune di Terelle con deliberazione della Giunta regionale n. 1035 del 29.11.2005; e il termine per la comunicazione dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione di spesa è fissato al 15 ottobre 2007.

14. Nell’ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento sul capitolo E56502, è riassegnata al Comune di Pescorocchiano la somma di 53 mila euro quale contributo straordinario per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche effettuati presso la piscina comunale della frazione di S. Elpidio ed approvati con D.G.C. n. 154/2003.

15. E’ confermato il finanziamento concesso ai sensi della L.R. 18.04.2003 n. 11 (Promozione e valorizzazione dei bacini lacuali) ai Comuni di Bracciano ed Anguillara Sabazia con deliberazione della Giunta regionale n. 40 del 16.01.2004; e il termine per la comunicazione dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione di spesa è fissato al 15 ottobre 2007.

16. E’ confermato il finanziamento concesso ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18.06.1980 n. 72 (Norme relative alla viabilita' nella Regione Lazio, denominazione delle strade di uso pubblico e procedimenti per la loro classificazione, formazione dei piani catastali e criteri di erogazione di contributi regionali) al Comune di Bracciano con deliberazione della Giunta regionale n. 1371 del 19.12.2003; e il termine per la comunicazione dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione di spesa è fissato al 15 ottobre 2007.

17. E’ confermato il finanziamento concesso ai sensi dell’art. 28, tabella A, della L.R. 27.02.2004 n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004) al Comune di Castel Madama con determinazione dirigenziale n. B3728 del 26.10.2004.

18. E’ confermato il finanziamento di 35 mila euro concesso, ai sensi dell’art.48 della L.R. 27.02.2004, n.2, al Comune di Saracinesco per la “ Messa in sicurezza della strada delle Ferrara”, di cui alla determinazione dirigenziale n. B0929 del 05.04.2004, facendo salva ogni procedura svolta, ivi compresi i fondi a tutt’oggi erogati. La competente direzione regionale provvede ad assumere nuovamente l’impegno di spesa pari al 90 per cento del finanziamento concesso, a valere sul capitolo C12515.

19. Il termine per la comunicazione dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione di spesa, di cui all’art. 30, comma 3, della l.r. 9/2005, relativamente agli interventi i cui impegni di spesa sono stati assunti con determinazione dirigenziale n.B4930 del 15.11.2005, è prorogato al 15 ottobre 2008.

20. E’ confermato il finanziamento concesso ai sensi della L.R. 16.02.1981 n. 12 (Norme in materia di edilizia scolastica) al Comune di Pico con deliberazione della Giunta regionale n. 1089 del 06.12.2005; e il termine per la comunicazione dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione di spesa è fissato al 15 ottobre 2007.

Art. 16
(Istituzione capitolo relativo al recupero dei proventi da alienazione
del patrimonio GEPRA)


1. I proventi derivanti dall’alienazione del patrimonio GEPRA sono recuperati dalla Regione, sino alla concorrenza di 50 mila euro per l’anno 2007, 100 milioni di euro per l’anno 2008 e 100 milioni di euro per l’anno 2009, a compensazione degli importi anticipati ai sensi di quanto previsto dalla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007. A tal fine, nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno 2007, è istituito, nell’ambito dell’U.P.B. 351 dell’entrata, un apposito capitolo denominato “Recupero da GEPRA dei proventi derivanti dall’alienazione del patrimonio”.

Art. 17 (3)
(Concorso della Regione alle iniziative di carattere sociale,
culturale e sportivo locale)


1. La Regione concorre alla promozione ed al sostegno delle iniziative sociali, culturali e sportive di carattere locale, di cui all’allegata Tabella B (3), parte integrante della presente legge, secondo gli importi indicati nella stessa relativamente a ciascun beneficiario. Tali importi non possono superare il 90 per cento delle spese dichiarate ammissibili. I relativi oneri gravano sullo stanziamento del capitolo C11520.
2. I soggetti beneficiari dei contributi previsti nella Tabella B di cui al presente articolo devono presentare agli uffici regionali competenti, entro il 30 giugno 2007, pena la decadenza del contributo, la documentazione necessaria per l’identificazione dettagliata del progetto, così come richiesto dalla normativa vigente ed in particolare, per gli investimenti, dalla disposizione di cui all’articolo 93, comma 3, della l.r. 6/1999.



Art. 18
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Allegati (2)
omissis



Note:


(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 dicembre 2006, n. 36, s.o. n. 6

(2) L' allegato relativo alla "Tabella A", stato di previsione dell'entrata (articolo 1), l'allegato relativo alla "Tabella B", stato di previsione della spesa (articolo 2) e l'allegato relativo alla Tabella B, contributi per iniziative di carattere sociale,
culturale e sportivo locale (articolo 17), sono riportati nella sezione "Testo storico" della Banca dati delle leggi regionali
(3) Importo modificato dall'articolo 15, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15

(4) Articolo e tabella dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte Costituzionale con sentenza del 4 maggio 2009, n. 137, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 13 maggio 2009, n. 19

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.