Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche (1)

Numero della legge: 23
Data: 5 dicembre 2006
Numero BUR: 34 S.O. 10
Data BUR: 09/12/2006

L.R. 05 Dicembre 2006, n. 23
Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche (1)


SOMMARIO

Art.
1
Oggetto
Art.
2
Modifica all’articolo 4 della l.r. 27/1998
Art.
3
Modifica all’articolo 5 della l.r. 27/1998
Art.
4
Modifiche all’articolo 6 della l.r. 27/1998
Art.
5
Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 27/1998
Art.
6
Modifica all’articolo 40 della l.r. 27/1998
Art.
7
Entrata in vigore


Art. 1
(Oggetto)

1. Nelle more della revisione organica della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27(Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono apportate alla suddetta legge regionale specifiche modifiche per l’adeguamento dell’assetto organizzativo delle funzioni in materia di bonifica dei siti contaminati alle nuove procedure previste dal decreto stesso.


Art. 2
(Modifica all’articolo 4 della l.r. 27/1998)

1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 27/1998 è sostituita dalla seguente:
“e) le funzioni amministrative di cui all’articolo 17, comma 2, nel caso di bonifica di sito contaminato compreso nel territorio di più comuni;”.



Art. 3
(Modifica all’articolo 5 della l.r. 27/1998)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’ articolo 5 della l.r. 27/1998, le parole da: “ed il controllo e la verifica” fino a: “d.lgs. 22/1997,” sono sostituite dalle seguenti: “il controllo e la verifica degli interventi di ripristino, messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati, ivi compresa l’adozione delle ordinanze di cui all’articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa statale vigente per le violazioni delle relative disposizioni,”.



Art. 4
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 27/1998)

1. All’articolo 6 della l.r. 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 1 è abrogata;
b) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:
“c bis) le funzioni amministrative di cui all’articolo 17, comma 2, concernenti la bonifica dei siti contaminati ricadenti nel proprio territorio.”;
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
“3bis. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire ai propri dipendenti o ai dipendenti dei soggetti ai quali è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali relative alle modalità del conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta.
3ter. Il provvedimento di cui al comma 3bis è rilasciato ai dipendenti che non abbiano riportato condanne penali o non abbiano procedimenti penali pendenti a proprio carico e che abbiano superato, con esito favorevole, l’esame conclusivo di un idoneo corso di formazione.
3quater. I verbali redatti dai dipendenti di cui al comma 3bis hanno l’efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.”.


Art. 5
(Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 27/1998)

1. L’articolo 17 della l.r. 27/1998è sostituito dal seguente:

Art. 17
(Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati)

1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti contaminati si applicano le norme previste dal titolo V, della parte IV, del d.lgs. 152/2006.

2. Le funzioni amministrative concernenti la convocazione delle conferenze di servizi e l’autorizzazione del piano di caratterizzazione di cui all’articolo 242, commi 3, 4 e 13 del d.lgs. 152/2006, l’approvazione del piano di monitoraggio e del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al comma 7 del medesimo articolo, nonché l’approvazione del progetto di bonifica di cui all’allegato 4 alla parte IV del citato decreto, sono delegate ai comuni, con esclusione di quelle relative alla bonifica di siti compresi nel territorio di più comuni, riservate alla Regione.

3. Alle conferenze di servizi di cui al comma 2 partecipano, oltre alle amministrazioni previste dall’articolo 242, comma 13 del d.lgs. 152/2006, anche la struttura regionale competente in materia di rifiuti, coadiuvata dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA).

4. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti previsti dal titolo V della parte IV del d.lgs. 152/2006, ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, tali interventi sono effettuati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati scelti attraverso apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme necessarie alla realizzazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza, la Regione istituisce apposito fondo. Per il recupero delle somme relative all’onere sostenuto dalla Regione o dal comune per gli interventi citati, si applicano le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).”.



Art. 6
(Modifica all’articolo 40 della l.r. 27/1998)

1. Al comma 2 dell’articolo 40 della l.r. 27/1998e successive modifiche le parole: “di cui all’articolo 17, comma 7,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 17, comma 4,”.


Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 9 dicembre 2006, n. 34, s o. n. 10

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.