Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche (1)

Numero della legge: 21
Data: 29 novembre 2006
Numero BUR: 34 S.O. 10
Data BUR: 09/12/2006

L.R. 29 Novembre 2006, n. 21
Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche (1)






SOMMARIO
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto e finalità
Art. 2 Ambito di applicazione
Art. 3 Definizioni
CAPO II INDIRIZZI ED INIZIATIVE DELLA REGIONE, CRITERI DEI COMUNI. REGOLAMENTI
Art. 4 Indirizzi e iniziative della Regione
Art. 5 Criteri dei comuni
Art. 6 Attività escluse dai criteri dei comuni
Art. 7 Regolamenti
CAPO III REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 8 Abrogato (Requisiti per lo svolgimento dell’attività)
Art. 9 Abrogato (Corsi di aggiornamento e di riqualificazione)
CAPO IV ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Art. 10 Tipologia di esercizi
Art. 11 Esercizio dell'attività
Art. 12 Esercizio temporaneo
Art. 13 Affidamento della gestione di reparti
Art. 14 Subingresso
Art. 15 Sospensione e decadenza dell’autorizzazione
Art. 16 Pubblicità dei prezzi
Art. 17 Orario di apertura e chiusura degli esercizi
Art. 18 Disposizioni per i distributori automatici
Art. 19 Sussidiarietà
CAPO V SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20 Sanzioni pecuniarie
Art. 21 Abrogazione della legge regionale 12 agosto 1978, n. 40
Art. 22 Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche
Art. 23 Modifiche alla l.r. 33/1999 e successive modifiche
Art. 24 Disapplicazione di norme statali
Art. 25 Disposizioni transitorie
Art. 26 Entrata in vigore

  [ CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in conformità agli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplina lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ponendo a base il principio della libertà di iniziativa economica privata e perseguendo le seguenti finalità:
a) la trasparenza del mercato, l’incremento dei livelli di concorrenza nel settore, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
b) la promozione di forme e stili di consumo responsabile;
c) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza dell’informazione sui prezzi e sulle condizioni del servizio, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti, alla salvaguardia della salute e alla qualificazione dei consumi;
d) l’efficienza e la modernizzazione del settore della somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alla crescita qualitativa ed alla capacità competitiva, anche al fine del contenimento dei prezzi e dell’inflazione;
e) il pluralismo tra le diverse forme di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo al ruolo delle piccole imprese;
f) lo sviluppo delle relazioni con i settori turistico, agricolo, artigianale e della distribuzione commerciale, al fine di promuovere e sostenere azioni di filiera finalizzate alla valorizzazione degli ambiti territoriali nonché alla diffusione e alla conoscenza dei prodotti tipici regionali;
g) lo sviluppo di un sistema di formazione finalizzato alla valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme, all’incremento dei livelli di qualità nel servizio, alla sicurezza alimentare ed all’aggiornamento costante dei titolari degli esercizi di somministrazione e dei loro dipendenti;
h) la prevenzione del fenomeno dell’alcolismo soprattutto nei confronti dei minori;
i) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali, con particolare riguardo al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali;
l) la promozione e lo sviluppo della concertazione e della partecipazione amministrativa come principali metodi di relazione e collaborazione tra gli enti locali e le categorie economiche, anche ai fini della programmazione del settore;
m) il monitoraggio costante del settore della somministrazione di alimenti e bevande, la raccolta di dati relativi alla consistenza ed alle variazioni quantitative e qualitative della rete, lo scambio e la collaborazione a tali fini tra l’Osservatorio regionale per il commercio e i pubblici esercizi di cui all’articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche, le rappresentanze di settore e gli enti locali;
n) il giusto equilibrio tra gli obblighi di tutela dei contesti ambientali, artistici ed architettonici e l’esigenza di occupazione di suolo pubblico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riferimento alle piazze e alle vie dei centri storici ed ai centri commerciali naturali, al fine di perpetuare usi e tradizioni locali e salvaguardare l’occupazione;
o) la salvaguardia dei locali storici;
p) il corretto equilibrio tra la necessità di sviluppo economico ed occupazionale e quella di tutela dei cittadini con particolare riferimento alla riduzione dell’inquinamento acustico.


Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica allo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande come definite all’articolo 3, ad eccezione di quelle rientranti nel campo di applicazione della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato) e successive modifiche.


Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende:
a) per somministrazione di alimenti e bevande:
1) la vendita ed il relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande nei locali dell’esercizio ovvero in una superficie attrezzata, aperti al pubblico, ivi comprese le aree pubbliche come definite dall’articolo 36 della l. r. 33/1999;
2) l’organizzazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate nel domicilio del consumatore stesso;
b) per domicilio del consumatore, la privata dimora nonché i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, studio o per lo svolgimento di congressi, convegni, cerimonie o altro tipo di eventi;
c) per esercizi di somministrazione, gli esercizi che svolgono l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;
d) per organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello provinciale, le organizzazioni aderenti o facenti parte di quelle previste dalla lettera e); (1a)
e) per organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello nazionale, le organizzazioni datoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria;
f) per organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore dei pubblici esercizi firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria;
g) per organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, le organizzazioni dei lavoratori del settore dei pubblici esercizi le cui organizzazioni sindacali nazionali sono firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria;
h) per organizzazioni dei consumatori, le organizzazioni dei consumatori rappresentate in seno al Comitato regionale degli utenti e dei consumatori (CRUC) istituito con la legge regionale 10 novembre 1992, n.44 (Norme per la tutela dell’utente e del consumatore);
i) per autorizzazione stagionale, l’autorizzazione rilasciata per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni consecutivi e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell’anno successivo a quello in cui ha inizio;
l) per superficie di somministrazione, l’area destinata alla vendita e al relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione dell’area destinata ai magazzini, ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi;
m) per recidiva, la commissione della medesima violazione nell’arco di centottanta giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche;
n) per somministrazione nelle mense aziendali, la somministrazione di pasti offerti, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, dal datore di lavoro pubblico o privato ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate in forma diretta o tramite l’opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto;
o) per occupazione di suolo pubblico, la concessione a titolo oneroso, da parte dell’ente proprietario, di aree pubbliche o private sottoposte a servitù pubblica, contigue all’esercizio di somministrazione concessionario, al fine di effettuarvi attività di somministrazione di alimenti e bevande.

CAPO II
Indirizzi ed iniziative della Regione, criteri dei comuni. Regolamenti

Art. 4
(Indirizzi e iniziative della Regione)

1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 69, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sono definiti gli indirizzi per la determinazione da parte dei comuni dei criteri di cui all’articolo 5 della presente legge, volti ad assicurare la migliore funzionalità e produttività degli esercizi di somministrazione, a garantire uniformità e coerenza al comparto ed a perseguire il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, in relazione alle abitudini di consumo extra domestico di alimenti, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici, alle diverse vocazioni del territorio, con particolare riferimento a quelle socio-economiche, ambientali, artistiche ed alle tradizioni locali. I suddetti indirizzi sono soggetti a revisione tenuto conto, in particolare, del monitoraggio periodico del settore e dell’analisi dei dati relativi alle variazioni della consistenza strutturale e della domanda forniti dall’Osservatorio regionale di cui all’articolo 8 della l.r. 33/1999 e successive modifiche, nonché delle esigenze di sviluppo del settore manifestate dalle amministrazioni locali e dalle organizzazioni dei pubblici esercizi e dei consumatori.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale:
a) previa acquisizione del parere dei rappresentanti regionali delle organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello nazionale;
b) sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni dei consumatori.

3. Il parere di cui al comma 2, lettera a) è reso entro trenta giorni dalla relativa richiesta, decorsi inutilmente i quali si può prescindere dallo stesso.


Art. 5
(Criteri dei comuni)

1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 71 della l.r. 14/1999 e successive modifiche, i comuni, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all’articolo 4, comma 1, della presente legge, determinano i criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande indicando, anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio di nuove autorizzazioni, ivi comprese quelle a carattere stagionale, e di quelle relative al trasferimento di sede, ai sensi dell’articolo 11. Nella determinazione dei criteri i comuni possono utilizzare anche parametri numerici o indici di servizio.

2. L’eventuale ricorso a parametri numerici o indici di servizio non deve, comunque, costituire ostacolo alla libera concorrenza tra gli operatori ed alla diversificazione delle forme e delle modalità dell’offerta sul territorio, con particolare riferimento all’evoluzione della domanda e delle esigenze ed abitudini di consumo alimentare extra domestico.

3. In conformità al principio di differenziazione stabilito dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione e dall’articolo 16, comma 1, dello Statuto, il Comune di Roma, in considerazione dell’alta rilevanza artistico-monumentale, del crescente livello dei flussi turistici e delle particolari caratteristiche demografiche e strutturali, può determinare i criteri ed utilizzare gli indici o parametri numerici di cui al comma 1 anche in deroga agli indirizzi regionali, con particolare riferimento alla città storica così come definita nel proprio piano regolatore urbanistico.

4. I criteri comunali sono soggetti a revisione in base all’evoluzione del settore, alle esigenze della domanda nonché allo sviluppo e alla qualificazione del territorio e sono determinati:
a) previa acquisizione del parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;
b) sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale e le organizzazioni dei consumatori.

5. Al parere di cui al comma 4, lettera a) si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma 3.


Art. 6
(Attività escluse dai criteri dei comuni)

1. Non rientrano nei criteri dei comuni di cui all’articolo 5 le attività di somministrazione di alimenti e bevande che vengono svolte:
a) congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere non occasionale o stagionale; l’attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre quarti della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi igienici; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento anche se eseguita dal vivo;
b) in locali situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade aventi una superficie di somministrazione inferiore a 250 metri quadrati, in conformità alle leggi regionali vigenti in materia di distribuzione dei carburanti;
c) al domicilio del consumatore;
d) in locali non aventi accesso diretto dalla pubblica via situati all’interno degli alberghi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
e) in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
f) in locali situati all’interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
g) nelle mense aziendali a favore dei dipendenti da amministrazioni, enti e imprese pubbliche e private;
h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, strutture di accoglimento per immigrati, rifugiati e profughi ed altre simili strutture di accoglienza e sostegno;
i) nei mezzi di trasporto pubblico;
l) in locali situati all’interno delle strutture di vendita di cui all’articolo 24, comma 1, lettere b), numero 2 e c) della l.r. 33/1999 e successive modifiche; (1b)
m) in locali situati all’interno dei mercati all’ingrosso previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 (Norme per la disciplina dei mercati all’ingrosso) e successive modifiche ;
n) mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati;
o) nelle imprese agrituristiche così come definite dalla legislazione vigente.

2. Il Comune di Roma può far rientrare nei criteri di cui all’articolo 5 le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1, lettera a), nonché, limitatamente alle medie strutture di vendita, le attività di cui alla lettera l) dello stesso comma.


Art. 7
(Regolamenti)

1. Con regolamento regionale sono dettate, nel rispetto della potestà normativa dei comuni, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3) e sentiti i rappresentanti regionali delle organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello nazionale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni dei consumatori, disposizioni attuative ed integrative della presente legge, con particolare riguardo agli aspetti la cui disciplina è espressamente rinviata al regolamento stesso, nonché:
a) (1c);
b) ai criteri generali per l’adozione da parte dei comuni degli strumenti normativi e dei relativi piani finalizzati al rilascio o alla revoca delle concessioni di occupazione di suolo pubblico; (1d)
c) agli indirizzi per la determinazione da parte dei comuni degli orari di apertura degli esercizi che svolgono attività di intrattenimenti musicali e danzanti congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande;
d) al contenuto essenziale dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 11, commi da 1 a 8, e 12, delle comunicazioni e della dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 11, commi 10 e 12, nonché delle comunicazioni di cui agli articoli 13 e 14;
e) alle modalità di attuazione dei procedimenti di concertazione e di partecipazione amministrativa ad ogni livello territoriale;
f) alle previsioni di salvaguardia per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con riferimento alle norme in materia di destinazione d’uso e ai regolamenti urbanistici ed edilizi, nell’ambito di contesti urbani di particolare pregio artistico ed architettonico.

2. I comuni, con propri regolamenti, nel rispetto degli istituti di concertazione e partecipazione amministrativa, disciplinano in particolare:
a) le modalità di presentazione dell’istanza volta ad ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli 11, commi da 1 a 8, e 12, nonché le modalità relative al rilascio, alla sospensione ed alla revoca delle autorizzazioni stesse;
b) le modalità per la comunicazione e per la dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 11, commi 10 e 12, nonché per l’invio delle comunicazioni di cui agli articoli 13 e 14;
c) l’orario minimo e massimo di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione e l’orario di apertura dei locali che svolgono attività di intrattenimento musicale e danzante congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto previsto dall’articolo 17;
d) l’utilizzo, da parte dei locali in cui si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande, di più moderni ed ecologicamente idonei strumenti o apparati tecnologici per lo smaltimento dei fumi, di preferenza senza immissione in atmosfera, e per la diminuzione dell’inquinamento acustico, con particolare riferimento ai centri storici.



CAPO III
Requisiti per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande e formazione professionale

Art. 8 (4a)
(Requisiti per lo svolgimento dell’attività)

1. Lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo appositi percorsi formativi, denominati percorsi integrati assistiti, analoghi a quelli previsti dall’articolo 5 della l. r. 33/1999, come da ultimo modificato dall’articolo 111 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, ovvero un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto da un’altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o attestato o titolo equipollente legalmente riconosciuto; (1e)
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o, nel caso di partecipazione a società in qualità di socio, aver prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi nell’ultimo quinquennio, in ambito aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; (1f)
c) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e successive modifiche, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica.

2. I percorsi integrati assistiti di cui al comma 1, lettera a) consistono in azioni combinate di assistenza e consulenza in materie tecnico-economiche attinenti all’attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, alla salute, alla sicurezza e all’informazione dei consumatori, accompagnate contestualmente da una formazione volta a garantire l’acquisizione di competenze sulla conservazione, trasformazione e manipolazione di alimenti freschi e conservati.

2 bis. La realizzazione dei percorsi integrati assistiti (PIA) è affidata, sulla base di apposito bando regionale di validità triennale, in convenzione ai soggetti aggiudicatari. (2)


3. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta congiunta degli assessori competenti in materia di formazione professionale e di commercio, sono stabiliti:
a) la durata e le materie dei percorsi formativi indicati dal comma l, lettera a) nonché requisiti per l’accesso alle relative prove finali;
b) i requisiti per la partecipazione al bando regionale di cui al comma 2 bis. (3)

4. Il requisito di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è valido anche ai fini dell’attività commerciale nel settore alimentare. (3a)

5. Nel caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti , al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione di cui all’articolo 11, dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all’attività di somministrazione. (3b)

6. Ai cittadini membri degli Stati dell’Unione europea ed alle società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro della Comunità europea ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione europea si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 di attuazione della direttiva 1999/42/CE sul riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione.

7. Non possono svolgere le attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
a) hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;
b) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive, per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
c) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;
d) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modifiche o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n.575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
e) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

8. Coloro che sono stati dichiarati falliti possono svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande dall’emanazione del decreto di chiusura del fallimento.

9. Nelle ipotesi previste al comma 7, lettere a), b), c) ed e), il divieto di svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualche altro modo estinta, ovvero qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

10. Qualora si tratti di associazioni, imprese, società e consorzi, le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano:
a) ai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice;
b) a tutti i soci, in caso di società in nome collettivo;
c) al legale rappresentante e ad eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione, in caso di società a responsabilità limitata;
d) al legale rappresentante e ad eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, in caso di società di capitali, anche consortili, di società cooperative, di consorzi cooperativi e di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile;
e) ai soggetti che hanno la rappresentanza, imprenditori o società consorziate, in caso di consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile;
f) ai soggetti che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, in caso di società di cui all’articolo 2508 del codice civile.


Art. 9 (4a)
(Corsi di aggiornamento e di riqualificazione)

1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 8, comma 3 sono stabiliti contenuti, periodicità e durata dei corsi finalizzati all’aggiornamento professionale e alla riqualificazione degli operatori del settore della somministrazione di alimenti e bevande e dei loro dipendenti. La realizzazione di tali corsi avviene con le modalità previste dall’articolo 8, comma 2bis. (4)



CAPO IV
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande


Art. 10
(Tipologia di esercizi)

1. Lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, rientra nell’unica tipologia di esercizio di somministrazione, come definita dall’articolo 3, comma 1, lettera c).

2. Gli esercizi di cui al presente articolo, aperti al pubblico, hanno facoltà di vendita per asporto degli alimenti e bevande somministrati, ivi compresi i generi di pasticceria, gelateria, i pastigliaggi e ogni altro prodotto alimentare preconfezionato all’origine. (5)

3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere svolte nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, di destinazione d’uso dei locali e degli edifici, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e, qualora trattasi di somministrazione al pubblico, di sorvegliabilità, nonché delle vigenti norme contrattuali di primo e secondo livello relative al personale dipendente impiegato.

Art. 11 (6)

(Esercizio dell’attività)

 

1.  All’apertura e al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione, anche stagionali, si provvede mediante segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) da presentare al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione.

2.  Nel caso in cui gli esercizi di somministrazione ricadano in zone sottoposte a tutela da parte del comune, all’apertura o al trasferimento di sede si provvede mediante autorizzazione ai sensi del d.lgs. 222/2016, su richiesta presentata utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione. Si provvede altresì mediante autorizzazione nel caso in cui il trasferimento dell’attività di somministrazione avvenga da una zona non sottoposta a tutela ad una tutelata.

3. Nelle zone di cui al comma 2 i comuni, nell’ambito della loro potestà normativa, approvano, quale strumento di semplificazione procedurale per il rilascio della concessione per l’occupazione di suolo pubblico, un catalogo di arredo urbano commerciale nel quale sono indicati gli elementi di arredo per tipologia e materiale, ivi compresi i dehors, compatibili con le aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico ai fini della loro salvaguardia.

4.  All’avvio e all’esercizio delle attività di somministrazione previste dall’articolo 6, comma 1, si provvede mediante SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.

5.  Relativamente alle attività di cui all’articolo 6, comma 1, lettere d), e) ed o) nonché a quelle esercitate all’interno degli stabilimenti balneari, si applica la specifica normativa regionale vigente in materia, fermi restando i requisiti previsti all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modifiche.

6.  Le attività di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), l) e m) non possono essere esercitate disgiuntamente rispettivamente dall’attività prevalente, dalle strutture di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c) della l.r. 33/1999 e dai mercati all’ingrosso.

7.  L’avvio e l’esercizio dell’attività è comunque soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché all’effettiva disponibilità dei locali e deve essere avviata, salvo proroga, entro il termine di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a) decorrente dalla data di rilascio dell’autorizzazione o da quella di presentazione della SCIA.

8.  Nella presentazione della SCIA o nell’istanza di rilascio dell’autorizzazione, deve essere indicato, a pena d’improcedibilità, il locale nel quale si intende esercitare l’attività di somministrazione nonché il possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del d.lgs. 59/2010, sia per il richiedente che per le eventuali persone specificamente preposte all’attività di somministrazione.

9.  Nelle fattispecie previste al comma 2, l’esame della richiesta di autorizzazione non è subordinata:

a)  alla disponibilità dei locali nei quali si intende svolgere l’attività, che deve invece sussistere al momento dell’avvio dell’esercizio dell’attività;

b) alla presentazione preventiva del certificato di prevenzione incendi, se richiesto dalla legge.

10. L’autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata a tempo indeterminato e ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati.

11. La somministrazione di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune, mediante ordinanza, in ragione di comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico. Nel caso in cui il comune vieti la vendita di bevande alcoliche in tutto il territorio comunale o in una sua parte limitata, il divieto si intende esteso anche alla vendita per asporto di bevande alcoliche effettuata in esercizi commerciali diversi da quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ma ricadenti nella medesima zona.

12.  Gli esercizi di somministrazione, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi, hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, ivi compresi i generi di pasticceria, gelateria, i pastigliaggi e ogni altro prodotto alimentare, nel rispetto delle norme igienico- sanitarie.

13.  L’autorizzazione o la presentazione della SCIA abilitano all’installazione ed all’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora, di immagini e giochi, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

14.  Il comune stabilisce le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle attività di somministrazione in forma stagionale.

15.  L’ampliamento dei locali in cui si svolge l’attività di somministrazione è soggetto a previa presentazione di SCIA o di domanda di autorizzazione, ai sensi del d.lgs. 222/2016, al SUAP competente per territorio.

16.       Nella SCIA di cui al comma 15 il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti di polizia urbana e di igiene sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alla destinazione d’uso e alle condizioni di sicurezza dei locali oggetto di concessione edilizia per l’ampliamento strutturale.


Art. 12 (7)

(Esercizio temporaneo)

 

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l’attività di somministrazione, fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico, può essere esercitata, temporaneamente, nello spazio comunale ove si svolge la manifestazione, previa presentazione da parte dell’interessato di SCIA al SUAP competente per territorio e non è soggetta ai requisiti professionali di cui all’articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010.

2. La presentazione della SCIA di cui al comma 1 consente l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per una durata non superiore a quella della manifestazione e solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

3. Il Comune, in occasione degli eventi di cui al comma 1, garantisce l’ubicazione delle attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande valutandone la posizione anche con riferimento all’offerta merceologica degli esercizi in sede fissa già presenti nell’area di svolgimento dell’evento.

4. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma occasionale e completamente gratuite, anche laddove esercitate da enti no profit negli ambiti di cui al comma 1, non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.


Art. 13
(Affidamento della gestione di reparti)

1. Il titolare di un esercizio di somministrazione può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, dandone comunicazione al comune.

2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

3. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore.

4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l’esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso autonomo.



Art.14
(Subingresso)

1. Il trasferimento della titolarità dell’esercizio di somministrazione è soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede l’esercizio stesso, da effettuarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stipula dell’atto e che determina, d’ufficio, la reintestazione, con efficacia immediata, dell’autorizzazione nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l’effettivo trasferimento, che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 e che il subentrato abbia effettivamente avviato l’attività per almeno sessanta giorni. (9)

2. Nel caso di subingresso per causa di morte, colui che succede, qualora intenda proseguire l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, può chiedere la reintestazione dell’autorizzazione, continuando a svolgere l’attività stessa e dimostrando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, entro un anno a decorrere dalla data della morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda continuare l’attività e la ceda ad altri, il comune provvede alla reintestazione dell’autorizzazione a favore del subentrante ai sensi del comma 1.



ART. 15
(Sospensione e decadenza dell’autorizzazione)

1. Le autorizzazioni all’esercizio di somministrazione sono sospese:
a) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei turni stabiliti eventualmente nei programmi predisposti dal comune ai sensi dell’articolo 17, comma 5;
b) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario di cui all’articolo 17, comma 2;(9a)
c) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci, in caso di recidiva per il mancato rispetto delle disposizioni dell’articolo 16.

2. Le autorizzazioni all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande decadono:
a) quando il titolare dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l’esercizio entro un anno dalla data del rilascio dell’autorizzazione stessa o sospenda l’attività per un periodo superiore a un anno;
b) quando il titolare dell’autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8;
c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;
d) quando venga meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l’attività e non venga richiesta, da parte del titolare, l’autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
e) quando, nel caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l’attività secondo le modalità previste all’articolo 14 e nel termine di cui alla lettera a). (10)

3. L’autorizzazione temporanea di cui all’articolo 12 decade nei casi previsti al comma 2, lettere b) e c) del presente articolo.

4. La proroga di cui al comma 2, lettere a) e d) non è concessa nel caso di mancato espletamento degli adempimenti in materia igienico-sanitaria, ovvero del mancato rilascio delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, nonché in caso di ritardo colpevole nell’avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali. (11)



Art. 16
(Pubblicità dei prezzi)

1. I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione devono essere resi noti al pubblico con le seguenti modalità:
a) mediante esposizione, all’interno del locale, di apposita tabella in tutti i casi di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese le attività di ristorazione;
b) mediante esposizione della tabella anche all’esterno del locale o comunque in maniera tale che sia leggibile dall’esterno dello stesso, limitatamente alle attività di ristorazione con esclusione della carta dei vini.

2. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande con formule a prezzo fisso è vietata l’applicazione di costi aggiuntivi per il servizio, il coperto, le bevande e quant’altro non sia compreso nell’offerta al pubblico ed appositamente pubblicizzato nell’offerta medesima.

3. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella od il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e deve indicare l’eventuale componente del servizio con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico. E’ inoltre fatto divieto di applicare costi aggiuntivi per il coperto.

4. Il titolare dell’esercizio di somministrazione deve rendere noti al pubblico i prezzi dei prodotti destinati alla vendita per asporto, ovunque collocati, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, fatti salvi i casi in cui i prezzi di vendita al dettaglio sono indicati in maniera chiara e facilmente visibile sui prodotti stessi.


Art. 17 (12)

(Orario di apertura e chiusura degli esercizi)

 

1.  Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione, compresi quelli in cui sono svolte congiuntamente le attività di somministrazione e di intrattenimento musicale e danzante, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.

2.  I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l’obbligo di comunicare al pubblico l’orario mediante esposizione di un apposito cartello ben visibile.

3. Il comune, ai sensi della normativa statale vigente, può prevedere limiti e condizioni agli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, anche in aree delimitate del territorio e per periodi determinati, per prevalenti motivi di interesse pubblico. (12a)

4.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle attività di somministrazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i) ed l).

5.  Le attività di somministrazione svolte in locali situati all’interno delle strutture di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), l) ed m), devono osservare gli orari di apertura e chiusura delle strutture medesime.



Art. 18
(Disposizioni per i distributori automatici)

1. L’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente destinati a tale attività e all’uopo attrezzati è soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 11. (13)

2. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.



Art. 19
(Sussidiarietà)

1. I comuni, in attuazione dell’articolo 118, comma quarto, della Costituzione, favoriscono le autonome iniziative delle organizzazioni di rappresentanza dei pubblici esercizi per lo svolgimento di attività di interesse generale volte a facilitare il rapporto tra pubbliche amministrazioni ed imprese utenti e a fornire informazioni alla generalità degli interessati.

2. Ai fini di cui al comma 1, le organizzazioni di rappresentanza dei pubblici esercizi possono attivare presso le proprie sedi, presso enti di loro diretta emanazione e presso i CAT di cui all’articolo 6 della l.r. 33/1999 e successive modifiche, sportelli preposti ad attività di informazione, compilazione e consulenza anche ai fini della presentazione delle istanze per l’ottenimento delle autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 12 e per le concessioni di suolo pubblico, nonché ad ulteriori compiti o attività affidati dai comuni.

3. I comuni, con proprio regolamento e previa concertazione con le organizzazioni locali dei pubblici esercizi, provvedono ad individuare le modalità e le procedure attraverso cui promuovere e favorire le attività di cui ai commi 1 e 2.



CAPO V
Sanzioni e disposizioni finali


Art. 20 (15)
(Sanzioni pecuniarie)

1. Chiunque svolge l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza i prescritti titoli abilitativi, o quando questi sono decaduti o sospesi ovvero viola le disposizioni di cui agli articoli 11,12 e 18, comma 2, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3 mila euro a 10 mila euro. (14)

2. Chiunque viola le disposizioni contenute nell’articolo 16 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2 mila 500 euro a 7 mila 500 euro.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco, fatto salvo quanto disposto all’articolo 15, comma 1, può inoltre disporre la sospensione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo non superiore a dieci giorni.

4. Il comune provvede all’accertamento, irrogazione, e riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo con le modalità e procedure previste dalla normativa vigente in materia.

5. Per fini di tutela e dell’ordine e della sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti in materia.




Art. 21
(Abrogazione della legge regionale 12 agosto 1978, n. 40)

1. La legge regionale 12 agosto 1978, n. 40 (Determinazione, ai sensi dell’articolo 54, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dei criteri regionali in materia di disciplina oraria dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande) è abrogata.




Art. 22
(Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 69 della l. r. 14/1999 e successive modifiche è inserita la seguente:
“a bis) la definizione degli indirizzi per la determinazione da parte dei comuni dei criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli orari di apertura degli esercizi che svolgono attività di intrattenimento musicale e danzante congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande ;”

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 70 della l. r. 14/1999 è abrogata.

3. La lettera l) del comma 1 dell’articolo 71 della l. r. 14/1999 è sostituita dalla seguente:
“l) la determinazione, nel rispetto degli indirizzi definiti dalla Regione, dei criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, del relativo orario minimo e massimo di apertura e chiusura e dell’orario di apertura degli esercizi che svolgono attività di intrattenimento musicale e danzante congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per l’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi stessi”.

Art. 23
(Modifiche alla l.r. 33/1999 e successive modifiche)

1. L’articolo 8 della l.r. 33/1999 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
“Art. 8
(Osservatorio regionale per il commercio e i pubblici esercizi)

1. Ai fini della rilevazione, dell’analisi e dello studio delle problematiche del settore del commercio e dei pubblici esercizi, è istituito l’Osservatorio regionale per il commercio ed i pubblici esercizi, di seguito denominato Osservatorio, presso la struttura regionale competente in materia di commercio, il cui dirigente assume le funzioni di coordinamento.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi ogni cinque anni, determina la composizione dell’Osservatorio nel numero massimo di quattordici membri effettivi, assicurando al suo interno la presenza, oltre che dei dirigenti delle strutture regionali direttamente interessate, di soggetti esperti nei settori della distribuzione commerciale, dei pubblici esercizi, dello sviluppo economico e territoriale, del marketing territoriale, del credito e giuridico-economico nonché di un rappresentante dell’Associazione regionale delle autonomie locali del Lazio (ARALL) e di un rappresentante del Comitato regionale degli utenti e dei consumatori (CRUC).

3. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione. La mancata designazione di uno o più componenti non impedisce la costituzione dell’Osservatorio, essendo sufficiente, a tale fine, la presenza del 50 per cento dei componenti stessi.

4. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 sono, altresì:
a) definite le modalità di realizzazione di una rete informatica e di coordinamento operativo tra Regione, comuni e CCIAA;
b) previste eventuali commissioni di lavoro ristrette per lo svolgimento di specifici compiti;
c) determinate le modalità per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio di cui all’articolo 9, anche avvalendosi di enti strumentali regionali.

5. Le riunioni dell’Osservatorio sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti.

6. Agli esperti esterni componenti dell’Osservatorio spettano, per la partecipazione alle relative riunioni, i compensi determinati ai sensi della normativa regionale vigente in materia.”.

2. L’articolo 9 della lr. 33/1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 9
(Attività dell’Osservatorio)

1. L’Osservatorio svolge le seguenti attività:
a) analizza gli effetti delle politiche per il commercio e per i pubblici esercizi anche in termini occupazionali e assicura il monitoraggio di tali settori rilevando:
1) le caratteristiche strutturali e merceologiche della rete distributiva, suddivisa per comuni, per ambiti territoriali e per province;
2) le caratteristiche strutturali e tipologiche della rete dei pubblici esercizi suddivisa per comuni, per ambiti territoriali e per province;
3) la tipologia e le variazioni dei consumi;
4) l’incidenza settoriale sui livelli occupazionali, anche con riferimento all’evoluzione e trasformazione dei mestieri;
5) l’efficienza e le tendenze evolutive della rete distributiva e di quella dei pubblici esercizi e la loro rispondenza alle richieste dei consumatori;
6) i problemi derivanti dall’applicazione della programmazione commerciale ed urbanistica nei territori di cui ai numeri 1 e 2;
7) i problemi derivanti dall’applicazione degli indirizzi regionali e dei piani di sviluppo comunali per i pubblici esercizi;
8) ogni altro elemento utile alla programmazione commerciale e dei pubblici esercizi;

b) promuove indagini, ricerche, studi e collaborazioni in materia di commercio e di pubblici esercizi anche attraverso l’organizzazione e la partecipazione all’organizzazione di seminari e convegni;
c) realizza strumenti di informazione periodica anche sotto forma di approfondimenti monografici su temi di particolare rilevanza per i settori interessati, destinati alle imprese commerciali e dei pubblici esercizi, nonché alle organizzazioni imprenditoriali ed agli enti locali.

2. I comuni e le CCIAA, ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, lettera a), raccolgono, organizzano e mettono a disposizione dell’Osservatorio, senza oneri per la Regione, i dati della propria rete distributiva e dei pubblici esercizi secondo un flusso informativo continuo, che consenta di conoscere la situazione medesima in tempo reale.”.

3. L’articolo 10 della lr. 33/1999 è abrogato.



Art. 24
(Disapplicazione di norme statali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nella Regione Lazio la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi) e successive modifiche e l’articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia).

2. In luogo delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1, 4 e 5 della l. 287/1991, ove richiamate, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, comma 2, e 11 della presente legge.

Art. 25
(Disposizioni transitorie)

1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti già iscritti al registro esercenti il commercio di cui all’articolo 1 della l. 426/1971 e successive modifiche.

2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di autorizzazioni o di altri titoli rilasciati ai sensi delle leggi e dei regolamenti statali per l’esercizio di somministrazione hanno diritto ad estendere la relativa attività. Il comune provvede alla conversione d’ufficio delle autorizzazioni senza obbligo di comunicazione da parte del titolare. (16)

3. Le autorizzazioni di cui all’articolo 5 della l. 287/1991, attivate in uno stesso locale, dalla data di entrata in vigore della presente legge si considerano un unico titolo autorizzatorio.

4. Le autorizzazioni di cui all’articolo 5 della l. 287/1991 non attivate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono.

5. I requisiti professionali previsti dall’articolo 8 si intendono riconosciuti:
a) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano avanzato istanza di iscrizione al registro esercenti il commercio, di cui alla l. 426/1971 e successive modifiche, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, purché in possesso dei requisiti ai fini dell’iscrizione stessa;
b) ai soggetti che abbiano frequentato con esito positivo il corso per l’iscrizione al registro di cui alla lettera a).

6. Fino alla definizione degli indirizzi della Regione di cui all’articolo 4 e alla determinazione dei criteri di cui all’articolo 5 non possono essere autorizzati nuovi esercizi di somministrazione nei comuni con popolazione residente superiore a cinquemila abitanti, ad eccezione dei casi di subingresso e di trasferimento di sede nonché di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. (17)

7. Nel caso di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi all’avvio di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, a subingresso o a trasferimento di sede, il comune provvede in ogni caso al rilascio di un’unica tipologia autorizzatoria.

8. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all’articolo 4 e il regolamento di cui all’articolo 7, comma 1 entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell’adozione dei suddetti atti regionali e dei criteri e regolamenti comunali di cui agli articoli 5 e 7, comma 2, continuano ad avere efficacia i provvedimenti comunali adottati ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 16 dicembre 1998, n. 475 (Criteri e parametri atti a determinare il numero di autorizzazioni rilasciabili dai comuni nelle aree interessate in materia di pubblici esercizi), nonché i provvedimenti comunali adottati per disciplinare gli orari di svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

8 bis. Nelle more della realizzazione dei percorsi integrati assistiti e fino all’affidamento in convenzione ai soggetti aggiudicatari di cui all’articolo 8, comma 2 bis sono considerati in possesso del requisito professionale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), coloro che:
a) hanno frequentato, con esito positivo, i percorsi integrati assistiti previsti dall’articolo 5 della l.r. 33/1999 svolti presso i centri di assistenza tecnica di cui all’articolo 6 della stessa l.r. 33/1999;
b) hanno frequentato, con esito positivo, i corsi professionali relativi al settore merceologico alimentare, autorizzati dalla Regione ai sensi della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione professionale” e successive modifiche. (18)



Art. 26
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.]



Note:
(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 9 dicembre 2006, n. 34, s.o. n. 10, abrogata dall'articolo 107, comma 1, lettera v), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22; vedi anche la relativa disciplina transitoria


(1a) Lettera sostituita dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19
(1b) Lettera modificata dall'articolo 3, comma 2 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19
(1c) Lettera abrogata dall'articolo 3, comma 3, lettera a) della legge regionale 30 ottobre 2008, nl 19
(1d) Lettera sostituita dall'articolo 3, comma 3, lettera b) della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19
(1e) Lettera modificata dall'articolo 3, comma 4, lettera a) della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19
(1f) Lettera modificata dall'articolo 3, comma 4, lettera b) della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19
(2) Comma inserito dall'articolo 31, comma 2, lettera a), numero 1) della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15
(3) Comma sostituito dall'articolo 31, comma 2, lettera a), numero 2) della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15
(3a) Comma modificato dall'articolo 3, comma 4, lettera c) della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19
(3b) Comma modificato dall'articolo 3, comma 4, lettera d), numeri 1) e 2) della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19
(4) Comma modificato dall'articolo 31, comma 2, lettera b), numeri 1) e 2) della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15

(4a) Articolo abrogato dall'articolo 32, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(5) Comma modificato dall'articolo 3, comma 5 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19
(6) Articolo sostituito dall'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7
(7) Articolo sostituito dall'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7
(8)
(9) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 7 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19

(9a) Lettera sostituita dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(10) Lettera modificata dall'articolo 3, comma 8, lettera a) della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19
(11) Lettera modificata dall'articolo 3, comma 8, lettera b) della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19
(12) Articolo sostituito dall'articolo 32, comma 1, lettera e), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(12a) Comma sostituito dall'articolo 16, comma 9, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8
(13) Comma modificato dall'articolo 32, comma 1, lettera f), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7
(14) Comma modificato dall'articolo 32, comma 1, lettera g), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7
(15) Articolo sostituito dall'articolo 3, comma 10 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19
(16) Comma modificato dall'articolo 3, comma 11, lettera a) della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19
(17) Comma modificato dall'articolo 3, comma 11, lettera b), numeri 1) e 2) della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19
(18) Comma aggiunto dall'articolo 32, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.