Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (1)

Numero della legge: 2
Data: 23 gennaio 2006
Numero BUR: 3
Data BUR: 30/01/2006

L.R. 23 Gennaio 2006, n. 2
Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (1)


SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Natura giuridica e attività di ricerca
Art. 3 - Organi
Art. 4 - Consiglio di indirizzo e verifica
Art. 5 - Direttore generale
Art. 6 - Collegio sindacale
Art. 7 - Direttore scientifico
Art. 8 - Direttore sanitario e direttore amministrativo
Art. 9 - Comitato tecnico scientifico
Art. 10 - Comitato etico
Art. 11 - Organizzazione degli Istituti
Art. 12 - Finanziamento e gestione contabile e patrimoniale
Art. 13 - Controlli
Art. 14 - Norma transitoria
Art. 15 -Entrata in vigore


Art. 1
(Oggetto)

1. Con la presente legge la Regione, nelle more del riordino del servizio sanitario regionale e dell’emanazione della legge regionale prevista dall’articolo 55 dello Statuto, detta norme relative all’ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3) aventi sede nel territorio regionale, di seguito denominati Istituti, in conformità ai principi stabiliti dallo stesso decreto legislativo e dall’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) e successive modifiche, nonché, tenuto conto dell’atto d’intesa stipulato ai sensi dell’articolo 5 del suddetto decreto legislativo.

2. L’ordinamento degli Istituti è, in particolare, fondato sui principi di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e attuazione, nonché di salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili all’attività di ricerca e alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale.

Art. 2
(Natura giuridica e attività di ricerca)

1. Gli Istituti costituiscono parte integrante del sistema sanitario nazionale e regionale, nel cui ambito svolgono, secondo indicatori di eccellenza, funzioni di alta specialità relative alla ricerca biomedica, alle prestazioni assistenziali e alla formazione, riconosciute ai sensi del capo IV del d.lgs. 288/2003, e si configurano quali enti pubblici dipendenti dalla Regione a rilevanza nazionale, dotati di autonomia amministrativa patrimoniale e contabile.

2. Gli Istituti, in particolare, indirizzano e programmano la propria attività di ricerca verso obiettivi utili alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie nella specializzazione disciplinare di riferimento. A tal fine, essi si dotano di strumenti e conoscenze necessari per trasferire nella pratica clinica i risultati della ricerca. Gli Istituti partecipano attivamente ai programmi di collaborazione in rete tra istituti della stessa disciplina di riconoscimento ed anche di diversa disciplina, ove sinergica e complementare, promovendo e favorendo la circolazione delle conoscenze e delle professionalità.


Art. 3
(Organi)

1. Sono organi degli Istituti:
a) il consiglio di indirizzo e verifica;
b) il direttore generale;
c) il collegio sindacale;
d) il direttore scientifico.


Art. 4
(Consiglio di indirizzo e verifica)

1. La funzione di indirizzo e controllo è svolta dal consiglio di indirizzo e verifica, di seguito denominato consiglio, composto da 5 membri, scelti tra soggetti di comprovata competenza, di cui:
a) uno con funzione di presidente nominato dal Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, primo periodo dello Statuto sentito il Ministro della salute;
b) uno nominato dal Ministro della salute;
c) tre nominati dal Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, primo periodo dello Statuto.

2. Il consiglio determina gli indirizzi e gli obiettivi dell’attività dell’Istituto su base annuale e pluriennale e verifica la corrispondenza agli stessi delle attività svolte e dei risultati raggiunti. In caso di risultato negativo, il consiglio riferisce al Presidente della Regione proponendo le misure da adottare.

3. Il consiglio, inoltre, esprime parere obbligatorio in ordine agli atti del direttore generale di cui all’articolo 5, comma 4, lettere c), d) ed e).

4. II consiglio dura in carica per un periodo massimo di cinque anni, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 55, comma 4, dello Statuto e alle relative sedute possono partecipare, senza diritto di voto, il direttore generale, il direttore scientifico nonché i componenti del collegio sindacale.

5. Ai componenti del consiglio spetta un’indennità annua lorda pari al 5 per cento degli emolumenti percepiti dal direttore generale. Al presidente del collegio spetta una maggiorazione pari al 10 per cento di quella annua lorda fissata per gli altri componenti. Ai componenti supplenti l’indennità ed i gettoni di presenza spettano in relazione al periodo di effettivo svolgimento dell’incarico. (2)


Art. 5
(Direttore generale)

1. La responsabilità della gestione complessiva dell’Istituto è affidata al direttore generale nominato dal Presidente della Regione tra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea;
b) esperienza qualificata, almeno quinquennale, di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti alla nomina.

2. L’incarico del direttore generale ha natura esclusiva e una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, fatto salvo quanto previsto al comma 6, è disciplinato da contratto di prestazione d’opera intellettuale stipulato in conformità all’apposito schema approvato dalla Giunta regionale ed il relativo trattamento economico è quello stabilito nella misura massima per i direttori generali delle aziende sanitarie.

3. Il direttore generale assicura la coerenza degli atti di gestione con gli indirizzi e con i programmi stabiliti dal consiglio nonché con la programmazione nazionale e regionale in materia di ricerca e di assistenza sanitaria, è coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo di cui all’articolo 8.

4. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’Istituto e provvede, in particolare:
a) alla nomina del collegio sindacale;
b) alla nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo;
c) all’adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento;
d) all’adozione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio;
e) all’adozione degli atti e dei provvedimenti concernenti l’alienazione del patrimonio e la costituzione o la partecipazione a società, consorzi, associazioni o altri enti;
f) al conferimento degli incarichi dirigenziali nonché alla determinazione degli obiettivi e delle priorità per la gestione dell’Istituto ed all’assegnazione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali;
g) alla verifica della corretta ed economica gestione delle risorse, dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa nonché della qualità dei servizi.

5. Il direttore generale adotta, altresì, tutti gli altri atti indicati dalla legislazione vigente e dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto e riferisce periodicamente al consiglio in ordine alla gestione dell’Istituto stesso.

6. Il direttore generale cessa, comunque, dall’incarico con conseguente risoluzione del contratto:
a) il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale neoletto, salvo rinnovo, ovvero alla data di insediamento del nuovo direttore generale nominato dal Presidente della Regione neoeletto prima del suddetto termine;
b) al compimento del settantesimo anno di età.

7. Al direttore generale dell’Istituto si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza vigenti per i direttori generali delle aziende sanitarie, nonché in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 6, penultimo e ultimo periodo, e 3 bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche.

Art. 6
(Collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale vigila sull’attività dell’Istituto e sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti, controlla l’amministrazione sotto il profilo economico, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili, effettua periodicamente verifiche di cassa, fornisce al direttore generale indicazioni utili alla corretta gestione aziendale e provvede a ogni altro adempimento previsto dalla legislazione vigente e dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

2. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale ed è composto da tre componenti effettivi scelti tra i soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia, di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 10 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche.(3)

3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni, può essere rinnovato ed elegge il presidente nel corso della prima seduta, tra i componenti designati dalla Regione.

4. Ai componenti del collegio sindacale spetta un’indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale. Al presidente del collegio sindacale spetta una maggiorazione pari al venti per cento di quella fissata per gli altri componenti.


Art. 7
(Direttore scientifico)

1. Il direttore scientifico promuove e coordina l’attività di ricerca scientifica dell’Istituto e gestisce il relativo budget, concordato annualmente con il direttore generale in relazione agli indirizzi stabiliti dal consiglio e la cui misura, in ogni caso, non può essere inferiore ai finanziamenti destinati all’Istituto per l’attività di ricerca. Il direttore scientifico presiede il comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 9 ed esprime parere obbligatorio al direttore generale in ordine agli atti concernenti le attività cliniche e scientifiche nonché alle assunzioni e all’utilizzo di personale medico e sanitario non medico nell’ambito delle attività stesse.

2. Il direttore scientifico è nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 288/2003 e il relativo incarico, di durata quinquennale, è disciplinato da contratto di diritto privato stipulato con il direttore generale, ha natura esclusiva ed è incompatibile con l’incarico di direzione di struttura all’interno dell’Istituto e con qualsiasi altro incarico di direzione. L’incarico cessa, comunque, all’insediamento del consiglio successivo a quello in carica all’atto del conferimento, salvo rinnovo. Il trattamento economico del direttore scientifico è commisurato, come limite massimo, a quello del direttore generale dell’Istituto.

Art. 8
(Direttore sanitario e direttore amministrativo)

1. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo partecipano unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell’Istituto, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione
generale.

2. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 del d.lgs. 288/2003, attingendo obbligatoriamente fra i soggetti iscritti negli elenchi degli idonei di cui all’articolo 15, comma 4bis, della l.r. 18/1994. I relativi incarichi hanno natura esclusiva e una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, e cessano, comunque, con conseguente risoluzione del contratto, il novantesimo giorno successivo all’insediamento del nuovo direttore generale salvo rinnovo, ovvero alla data di insediamento dei nuovi direttori sanitario e amministrativo, nominati prima del suddetto termine. (4)

[3. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo cessano, altresì, dall’incarico al compimento del settantesimo anno di età. ] (5)

4. Al direttore sanitario e al direttore amministrativo dell’Istituto si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza vigenti per i direttori sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie, nonché in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 3 bis, commi 8, 9, 11 e 12 del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche.

4bis. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo cessano, altresì, dall’incarico al raggiungimento dei limiti massimi di età previsti per il collocamento in quiescenza. (6)



Art. 9
(Comitato tecnico scientifico)


1. Il comitato tecnico scientifico è un organismo con funzioni consultive e di supporto all’attività clinica e di ricerca dell’Istituto, è presieduto dal direttore scientifico ed è composto da altri dieci membri nominati dal consiglio, di cui due esperti esterni e gli altri, così individuati:
a) quattro tra i responsabili di dipartimento o i dirigenti di struttura complessa;
b) due, di cui uno eletto, tra il personale medico dirigente;
c) uno eletto tra il personale sanitario dirigente;
d) uno eletto tra il personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali.

2. I criteri e le modalità per l’elezione dei componenti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono stabiliti dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto.

3. Al comitato tecnico scientifico partecipa di diritto il direttore sanitario.

4. Il comitato tecnico scientifico è informato dal direttore scientifico sull’attività dell’Istituto e formula pareri e proposte sui programmi e sugli obiettivi scientifici e di ricerca dello stesso nonché, in via preventiva, sulle singole iniziative di carattere scientifico.

5. I componenti del comitato tecnico scientifico cessano dalla carica allo scadere del mandato del direttore scientifico.



Art. 10
(Comitato etico)


l. Il comitato etico è un organismo indipendente costituito nell’ambito degli Istituti ai sensi dei decreti del Ministro della salute 15 luglio 1997 (Recepimento delle linee guida dell’Unione europea di buona pratica clinica per l’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali) e 18 marzo 1998 (Modalità per l’esecuzione degli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche) e successive modifiche. Il comitato etico valuta i programmi di sperimentazione scientifica e terapeutica avviati nell’Istituto e fornisce pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal direttore generale e dal direttore scientifico e formula proposte sulle materie di propria competenza.

2. Il comitato etico è nominato dal consiglio ed è composto dal direttore scientifico, dal direttore sanitario e dal responsabile della farmacia nonché da:
a) due esperti in bioetica;
b) un esperto in materie giuridiche;
c) un farmacologo;
d) un biostatistico;
e) due dirigenti medici, un dirigente sanitario e un rappresentante delle professioni sanitarie;
f) un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative degli utenti.

3. Il comitato etico dura in carica fino all'insediamento del consiglio successivo a quello che ha provveduto alla relativa nomina.



Art. 11
(Organizzazione degli Istituti)


1. Gli Istituti sono organizzati, in analogia con le aziende sanitarie, in conformità ai principi di cui all’articolo 42, comma 1, della l. 3/2003 e al d.lgs. 288/2003, nonché alle norme della presente legge e agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.

2. L’organizzazione e le modalità di funzionamento degli Istituti, al fine di raggiungere gli obiettivi di ricerca e di assistenza sanitaria fissati nei piani e nei programmi statali e regionali, sono stabilite, con regolamento adottato dal direttore generale, tenuto conto dell’atto di intesa stipulato ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 288/2003, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e previo parere del consiglio.

3. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto è trasmesso alla Regione ai fini della relativa approvazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in ordine agli atti aziendali delle aziende sanitarie.


Art. 12
(Finanziamento e gestione contabile e patrimoniale)


1. Fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 288/2003, al finanziamento ed alla gestione contabile e patrimoniale degli Istituti si estendono, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per le aziende sanitarie.



Art. 13
(Controlli)


1. Ferme restando la vigilanza del Ministro della salute e le disposizioni di cui all’articolo 16, commi 3 e 4, del d.lgs. 288/2003, la Giunta regionale esercita, in particolare:
a) il controllo sugli atti degli Istituti secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti per le aziende sanitarie;
[b) il controllo sulle attività di ricerca di cui all’articolo 8 del d.lgs. 288/2003.] (7)

2. Al fine di cui al comma 1, lettera b), gli Istituti trasmettono alla Regione annualmente, entro il 30 gennaio, una relazione sull’attività scientifica svolta nel precedente anno unitamente a un dettagliato rendiconto contabile sulla relativa gestione finanziaria.


Art. 14
(Norma transitoria)


1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione provvede alla nomina e alla designazione dei componenti degli organi ai sensi degli articoli 4 comma 1, 5 comma 1, e 6 comma 2. Qualora, entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della relativa richiesta da parte della Regione, la Conferenza permanente Regione-autonomie locali non abbia provveduto alla designazione di propria competenza ai sensi dell’articolo 6, comma 2, la designazione stessa è effettuata dal Presidente della Regione.

2. All’insediamento del direttore generale, nominato ai sensi del comma 1 cessano i commissari straordinari in carica. Fino all’insediamento dei consigli nominati ai sensi del comma 1, il direttore generale svolge anche le funzioni di indirizzo.

[3. Agli istituti già riconosciuti, per i quali è in corso il procedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. 288/2003, si applicano le disposizioni in materia di controllo di cui all’articolo 13.] (8)



Art. 15
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Note:


(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 gennaio 2006, n. 3

(2) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(3) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 4, lettera b), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e poi modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera f) della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12

(4) Comma modificato dall'artciolo 2, comma 4, lettera c) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(5) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale del 19 dicembre 2006, n. 422

(6) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 4, lettera d), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(7) Lettera dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale del 19 dicembre 2006, n. 422

(8) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale del 19 dicembre 2006, n. 422

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.