Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell’ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie (1) (1a)

Numero della legge: 15
Data: 5 luglio 2001
Numero BUR: 21
Data BUR: 30/07/2001
L.R. 05 Luglio 2001, n. 15
Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell’ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie (1) (1a)


Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, al fine di garantire, nel rispetto delle proprie competenze, lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata nel proprio territorio, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile assume direttamente iniziative e concede finanziamenti per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza in ambito regionale e a contrastare la diffusione dei fenomeni di criminalità comune e di tipo mafioso. (2)


Art. 1 bis (2a)
(Giornata regionale della memoria, della legalità e dell’impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie)


1. In memoria delle vittime della criminalità, la Regione istituisce la “Giornata regionale della memoria, della legalità e dell’impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie” da celebrarsi ogni anno il 21 marzo al fine di promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio regionale.



Art. 1 ter (2b)
(Istituzione del premio regionale “Legalità contro tutte le mafie”)

1. E’ istituito il premio regionale “Legalità contro tutte le mafie” che viene conferito annualmente a personalità o istituzioni che si sono distinte nell’attività di contrasto alla criminalità organizzata.
2. Il premio di cui al comma 1 viene conferito, ogni 21 marzo, in occasione della giornata regionale della memoria, della legalità e dell’impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie, istituita, ai sensi dell’articolo 1 bis, dal Presidente della Regione su proposta dell’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione di cui all’articolo 8.


Art. 2 (3)
(Interventi)


1. Rientrano negli interventi di cui all’articolo 1:
a) programmi di attività, finanziabili con fondi correnti, volti ad accrescere i livelli di sicurezza, a contrastare l’illegalità e a favorire l’integrazione nonché il reinserimento sociale;
b) progetti di investimenti, finanziabili in conto capitale, per la riqualificazione di aree degradate, per l’acquisto e l’installazione di strumenti ed attrezzature nell’ambito di progetti e sistemi integrati di sicurezza, nonché per la realizzazione di sistemi di gestione delle informazioni;

b bis)   opere di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni confiscati alla criminalità organizzata, acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell’ambito dell’attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di supporto per le vittime di reato; (3.1)
c) opere di ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti locali ai sensi del d.lgs. 159/2011 e successive modifiche, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell’ambito dell’attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di supporto per le vittime di reato; (3.2)
c bis) promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, di iniziative finalizzate all’educazione alla legalità; (3a)
c ter) formazione professionale a favore di operatori degli enti locali e della polizia locale; (3a)
c quater) seminari destinati agli operatori delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale. (3a)

c quinquies) formazione professionale a favore degli amministratori giudiziari, dipendenti pubblici e professionisti che operano o intendono operare nella gestione dei beni confiscati. (3b)



Art. 3 (4)
(Soggetti beneficiari dei finanziamenti
e iniziative dirette della Regione)


1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono beneficiari dei finanziamenti di cui alla presente legge:
a) i comuni, singoli o associati, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati rientranti nelle tipologie individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 5, relativamente agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e cbis); (4a)
b) gli enti locali e le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), che possono amministrare direttamente i beni, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti, iscritti negli albi o registri regionali previsti dalla normativa vigente in materia, relativamente agli interventi di cui all’articolo 2 , comma 1, lettere c) e cbis). (4b)

b bis) università pubbliche o private, che sottoscrivono convenzioni, accordi o intese comunque denominate con la Regione, relativamente agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c quinquies). Alle finalità di cui alla presente lettera si provvede mediante l’istituzione della voce di spesa denominata: “Spese per la formazione professionale a favore degli amministratori giudiziari, dipendenti pubblici e professionisti che operano o intendono operare nella gestione dei beni confiscati alla mafia”, nell’ambito del programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per l’anno 2020 e a euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2021-2022, e derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. (4c)

1 bis. Le risorse di cui alla presente legge sono, altresì, utilizzate per opere di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria dei beni confiscati alla criminalità organizzata acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b bis). (4d)

2. Una quota non superiore al 20 per cento dello stanziamento previsto per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), c bis), c ter) e c quater), può essere utilizzata per programmi o progetti di rilevanza regionale, realizzati anche per il tramite dell’Osservatorio di cui all’articolo 8. (4e)


Art. 3 bis (4f)
(Formazione professionale)

1. La Regione, nell’ambito della disciplina vigente in materia di formazione professionale, promuove iniziative formative, anche in convenzione con le istituzioni formative accreditate, collegate alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, con particolare riguardo alla formazione congiunta dei docenti, dei genitori e degli operatori degli enti locali.




Art. 4
(Finanziamenti)
(5)



Art. 5 (5.1)
(Indirizzi per la concessione dei finanziamenti)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio di previsione, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di sicurezza, lotta alla criminalità organizzata e alle infiltrazioni mafiose, ed a seguito di processi partecipativi degli enti locali, sono stabiliti gli indirizzi per la concessione dei finanziamenti di cui alla presente legge concernenti, in particolare: (5.2)
a) gli ambiti territoriali e tematici che necessitano di interventi prioritari;
b) i criteri per la predisposizione di bandi pubblici contenenti modalità e termini per l’elaborazione dei programmi e dei progetti e per la presentazione delle richieste di finanziamento;
c) i criteri per la valutazione, da parte di una commissione tecnica, costituita con decreto del Presidente della Regione, dei programmi e dei progetti e per la predisposizione delle relative graduatorie;
d) le quote massime ammesse al finanziamento.”




Art. 6

(5.3)





Art. 7


(5.3)





Art. 8
(Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione) (5a)

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito l’Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo di supporto per le attività della Regione in relazione alle funzioni di programmazione e valutazione degli interventi regionali per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, e quale organismo di concertazione sugli aspetti tecnici delle politiche regionali per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, tra le istituzioni e le parti sociali rappresentative delle categorie di settore. (5a.1)

1 bis. L’Osservatorio svolge le proprie attività istituzionali in coerenza con gli indirizzi definiti dalle commissioni consiliari permanenti e speciali competenti in materia di sicurezza, lotta alla criminalità organizzata e alle infiltrazioni mafiose e dall’assessorato competente in materia di affari istituzionali, enti locali e sicurezza. Su richiesta dell’assessore competente in materia di affari istituzionali, enti locali e sicurezza e dei presidenti delle commissioni di cui al primo periodo svolge specifici e mirati approfondimenti, seminari e convegni. (5a.2)

2. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (5.1) ed è composto da:
a) tre membri, scelti dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti di comprovata competenza professionale e scientifica nel campo sociale, della sicurezza e della prevenzione del crimine, di cui uno con funzioni di presidente previa audizione presso la commissione consiliare competente; (5a.3)
b) un membro designato dall’ufficio scolastico regionale per il Lazio; (5a.4)
c) un rappresentante del Comando Legione Carabinieri; (5a.5)
d) un rappresentante del comando regionale della Guardia di Finanza;
e) un rappresentante della Polizia di Stato.
f) il Prefetto o altro rappresentante dell’ufficio territoriale del Governo del capoluogo della Regione;
g) un rappresente delle polizie locali del Lazio designato al Presidente della Giunta regionale.
g bis) (5b) (5b1)
g ter) un rappresentante delle associazioni regionali o nazionali maggiormente rappresentative che si occupano di legalità; (5b)
g quater) un rappresentante delle associazioni più rappresentative del mondo dell’impresa; (5b)
g quinquies) un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore. (5b)
g sexies) un rappresentante della sicurezza penitenziaria designato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP); (5c)

g septies) un rappresentante del Centro operativo di Roma della Direzione investigativa antimafia (DIA). (5c1)


3. I componenti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f), g sexies) e g septies), sono nominati previa intesa con l’amministrazione di appartenenza. (5c2)

3bis. Alle riunioni dell’Osservatorio può essere invitato un rappresentante della Direzione distrettuale antimafia (DDA). (5c3)

4. L’Osservatorio, in particolare, ha il compito di:
a) predisporre, con cadenza annuale, una mappa del territorio regionale che individui le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità, anche con riferimento ai singoli comuni e ai singoli municipi di Roma Capitale, ed evidenzi in maniera analitica le diverse fattispecie criminose; (5d)
b) elaborare uno studio annuale dei dati e delle tendenze relative alle diverse fattispecie criminose;
c) monitorare la validità e l’incidenza degli interventi finanziati dalla presente legge.


4 bis. L’Osservatorio promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa, tra la Regione ed i soggetti pubblici competenti, che disciplinino le modalità di acquisizione dei dati relativi ai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della l. 575/1965 e successive modifiche, presenti nel territorio regionale, in modo da poterli diffondere ai comuni e alle cooperative sociali, alle organizzazioni di volontariato, alle comunità terapeutiche e ai centri di recupero e cura di tossicodipendenti iscritti agli albi o registri previsti dalla normativa regionale vigente in materia, al fine di favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei suddetti beni. (6)

4 ter. L’Osservatorio può promuovere e gestire convegni, studi e manifestazioni in materia di sicurezza e legalità. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, disciplina le modalità operative e di gestione dell’Osservatorio nonché le risorse da destinare per tali funzioni. Le relative deliberazioni sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente (6a)

4 quater. L’Osservatorio ha altresì il compito di formulare una relazione su ipotesi di proposte di carattere legislativo, amministrativo ed organizzativo da sottoporre alle commissioni consiliari permanenti al fine di renderle più efficaci nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata. (6b)

5. (7)

6. L’Osservatorio dura in carica fino all’insediamento della Giunta regionale costituita a seguito del rinnovo del Consiglio regionale. Dalla data del suddetto insediamento decorrono i quarantacinque giorni entro i quali il Presidente della Giunta regionale deve procedere al rinnovo dell’Osservatorio ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12.

7. Ai componenti dell’Osservatorio spetta un compenso determinato nel decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione di cui al comma 2, nonché il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione in misura non superiore a quella prevista per i dirigenti regionali.

7 bis. Agli oneri derivanti dal comma 7 si provvede nei limiti delle risorse iscritte in bilancio, a valere sul triennio 2015-2017, nell’ambito del programma 01 “Organi costituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione". (8)

8. Il Presidente della Giunta regionale mette a disposizione dell’Osservatorio locali, attrezzature e personale per lo svolgimento delle relative funzioni.

8 bis. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Regione pubblica sulla pagina del sito regionale dedicato all’Osservatorio, le spese che la Regione ha sostenuto per il suo funzionamento. L’Osservatorio, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica altresì la relazione di cui al comma 5.(9)



Art. 8 bis (9a)
(Clausola valutativa)

1. L’Osservatorio rende conto al Consiglio regionale dell’attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla sensibilizzazione della società civile in materia di legalità e sicurezza, nonché alla prevenzione, allo studio e al contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso.
2. A tal fine, annualmente l’Osservatorio presenta alle commissioni consiliari competenti una relazione dettagliata sull’attività svolta, con particolare riferimento agli interventi contributivi realizzati e alle campagne di informazione e sensibilizzazione promosse ed attivate nonché al numero di utenti finali coinvolti nei territori ed in particolare nelle scuole. La relazione è predisposta sulla base delle attività di cui all’articolo 8, comma 4.
3. La mancata presentazione della relazione comporta la decadenza del presidente dell’Osservatorio.




Art. 9
(Norme transitorie)

Relativamente alla prima applicazione della presente legge:
a) la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7 può prevedere termini per la presentazione delle domande di ammissione ai finanziamenti anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 93 della legge regionale 15 giugno 1999, n. 6;
b) l’Osservatorio provvede ai compiti di cui all’articolo 8, comma 4, lettere a) e b) entro centoventi giorni dalla data del proprio insediamento.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie) (10)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con esclusione di quelli relativi all’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione di cui all’articolo 8, si provvede nell’ambito delle voci di spesa iscritte nel programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, pari ad euro 250.000,00 per gli interventi di parte corrente per ciascuna annualità 2020 e 2021, e ad euro 5.500.000,00 per l’anno 2020 e ad euro 1.000.000,00 per l’anno 2021, per gli interventi in conto capitale, sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni dei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2.

2. Agli oneri derivanti dall’articolo 8, relativo all’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, si provvede mediante la voce di spesa iscritta nel programma 02 della missione 03, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00 per l’anno 2020, è derivante dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.


Note:


(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 luglio 2001, n. 21

(1a) Titolo modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(2) Articolo modificato dall'articolo 13, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 e poi modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(2a) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(2b) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(3) Articolo sostituito dall'articolo 13, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26

(3.1) Lettera inserita dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numero 1), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28

(3.2) Lettera modificata dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numero 2), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28

(3a) Lettera aggiunta dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(3b) Lettera aggiunta dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numero 3), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28

(4) Articolo sostituito dall'articolo 13, comma 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26

(4a) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(4b) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e successivamente dall'articolo 9, comma 53, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(4c) Lettera aggiunta dall'articolo 7, comma 2, lettera b), numero 1), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28

(4d) Comma inserito dall'articolo 7, comma 2, lettera b), numero 2), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28

(4e) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 2, lettera b), numero 3), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28

(4f) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(5) Articolo abrogato dall'articolo 13, comma 4 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26

(5.1) Articolo sostituito dall'articolo 13, comma 5 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26

(5.2) Alinea modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(5.3) Articolo abrogato dall'articolo 13, comma 6 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26

(5a) Rubrica sostituita dall'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e poi dall'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 1), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12; dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa R45900

(5a.1) Comma modificato dall'articolo 13, comma 7, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 6 agosto 2015, n. 12 e poi dall'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 2), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(5.1) Al riguardo si fa presente che il primo Osservatorio è stato costituito con decreto del Presidente della Regione del 24 luglio 2013, n. T00191

(5a.2) Comma inserito dall'articolo 13, comma 7, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 e poi modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 3), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(5a.3) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 6 agosto 2015, n. 12

(5a.4) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 6 agosto 2015, n. 12

(5a.5) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 6 agosto 2015, n. 12

(5b) Lettera aggiunta dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(5b1) Lettera abrogata dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge regionale 6 agosto 2007, n.15

(5c) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 110 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12

(5c1) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 6 agosto 2015, n. 12

(5c2) Comma modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, successivamente dall'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale 6 agosto 2007, n.15 e poi sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge regionale 6 agosto 2015, n. 12

(5c3) Comma inserito dall'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera g) della legge regionale 6 agosto 2015, n. 12

(5d) Lettera modificata 13, comma 1, lettera d) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e successivamente dall'articolo1, comma 1, lettera h) dellal legge regionale 6 agosto 2015, n. 12

(6) Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 14 gennaio 2005, n. 5

(6a) Comma inserito dal'articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera d) della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15. dall'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 6 agosto 2015, n. 12 e da ultimo dall'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 4), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12. Vedi, anche, la deliberazione della Giunta regionale del 24 ottobre 2008, n,. 774 "Approvazione "Disciplinare delle modalità operative e di gestione dell'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità (comma 4ter, art. 8 l.r. 15/2001 e s.m.i.)"

(6b) Comma inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 5), della legge regionale 10 agosto 2016, n, 12

(7) Comma dapprima modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 gennaio 2005, n. 5, poi sostituito dall'articolo 13, comma 1, lettera f) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, nuovamente modificato dall'articolo 1, comma 1, lettere l) e m) della legge regionale 6 agosto 2015, n. 12 e poi abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 5), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(8) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera n) della legge regionale 6 agosto 2015, n. 12

(9) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge regionale 6 agosto 2015, n. 12

(9a) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(10) Articolo sostituito dall'articolo 7, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28



Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.