Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale (1)

Numero della legge: 2
Data: 13 gennaio 2005
Numero BUR: 2 S.O. 9
Data BUR: 20/01/2005

L.R. 13 Gennaio 2005, n. 2
Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale (1)

Sommario

Art. 1 (Recepimento)

Art. 2 (Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore)

Art. 3 (Composizione del Consiglio regionale)

Art. 4 (Circoscrizioni elettorali e ripartizione dei seggi)

Art. 5 (Indizione delle elezioni)

Art. 5bis (Scheda elettorale e preferenza di genere)

Art. 6 (Operazioni dell’Ufficio centrale regionale)

Art. 7 (Cause di ineleggibilità)

Art. 8 (Liste e candidature)

Art. 9 (Spese per la campagna elettorale)

Art. 9bis (Gestione del procedimento elettorale)

Art. 10 (Urgenza)



Art. 1
(Recepimento)

1. All’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.
2. Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, continuano ad applicarsi la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e successive modifiche. Le disposizioni relative alla lista regionale contenute nelle predette leggi si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione. (2)
3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti nell’ordinamento in materia.

Art. 2
(Elezione diretta del Presidente della Regione.
Nomina a consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore)

1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.
2. (3)
3. E’ proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
4. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.
5. E’ altresì consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il candidato Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) o d); o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle liste collegate al medesimo candidato Presidente della Regione, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate al candidato Presidente della Regione siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, il seggio attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale. A parità di quest’ultima si procede a sorteggio. (4)

5 bis. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Regione non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. (5)

Art. 3  (6)

(Composizione del Consiglio regionale) 

1. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Regione e da un numero di consiglieri stabilito dallo Statuto, di cui quattro quinti sono eletti con criterio proporzionale, sulla base di liste circoscrizionali mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale, e un quinto sono eletti secondo le modalità stabilite dall'articolo 6.

2. In ogni lista circoscrizionale ognuno dei due sessi è rappresentato in misura pari al 50 per cento, pena l’inammissibilità della stessa. Se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di un’unità rispetto all’altro genere.


Art. 4  (7)

(Circoscrizioni elettorali e ripartizione dei seggi)

1. Il territorio della Regione è ripartito in cinque circoscrizioni elettorali corrispondenti ai territori delle Province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e della Città metropolitana di Roma capitale.

2. La ripartizione dei seggi del Consiglio regionale nelle singole circoscrizioni è effettuata dividendo il numero della popolazione residente della Regione per i quattro quinti dei componenti del Consiglio, escluso il Presidente della Regione, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto centrale di statistica.

3. La ripartizione dei seggi di cui al comma 2 è effettuata con decreto del Presidente della Regione adottato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

Art. 5   (8)      

(Indizione delle elezioni) 

1. Le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio e non oltre il termine stabilito dalla normativa statale. Nei casi di scioglimento del Consiglio previsti dagli articoli 19, comma 4, 43 e 44 dello Statuto, le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scioglimento stesso.

2. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione, sentito il Presidente del Consiglio regionale.

Art. 5 bis  (9)

(Scheda elettorale e preferenza di genere)

1. Le votazioni per l’elezione del Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Regione avvengono su un’unica scheda realizzata secondo il modello approvato con decreto del Presidente della Regione e nel rispetto delle indicazioni stabilite nel presente articolo.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all’eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione e il relativo contrassegno sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è anch’essa definita mediante sorteggio.

3. L’elettore può, a scelta, votare:

a)  per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, senza alcun voto ad una lista circoscrizionale;

b)  per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso collegate;

c)  disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso non collegate;

d) per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Presidente della Regione collegato. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato.

4. Il voto alla lista circoscrizionale si esprime tracciando un segno sul relativo contrassegno e/o esprimendo fino a due voti di preferenza. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, dei candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile indifferentemente dall'ordine, pena l'annullamento della seconda preferenza.

5. Qualora l’elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

Art. 6  (10)

(Operazioni dell'Ufficio centrale regionale)

1. Terminate le procedure di assegnazione proporzionale dei seggi secondo quanto stabilito dall’articolo 15, dal primo all'undicesimo comma della l. 108/1968 e successive modifiche, l'Ufficio centrale regionale procede alla proclamazione del Presidente della Regione e al riparto dei restanti seggi.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’Ufficio centrale regionale effettua le seguenti operazioni:

a)  determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione. La cifra elettorale di ciascun candidato Presidente è data dalla somma dei voti validi ottenuti nelle singole circoscrizioni; individua altresì il totale dei seggi assegnati al gruppo di liste o ai gruppi di liste circoscrizionali collegati a ciascun candidato Presidente. Individua il candidato Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e lo proclama eletto alla carica di Presidente della Regione. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui all’articolo 2, comma 5;

b)  qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, escluso quello del Presidente eletto, assegna tra i suddetti gruppi di liste un numero di seggi necessario a raggiungere tale consistenza e comunque nei limiti dei seggi ancora a disposizione. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti. A parità di questi ultimi si procede mediante sorteggio;

c)  terminate le operazioni di cui alla lettera b), qualora residuino seggi da assegnare, tali seggi sono ripartiti tra il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali collegati ai candidati Presidenti non eletti secondo le modalità di cui alla lettera d), secondo periodo;

d) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente della Regione proclamato eletto abbiano già conseguito un numero di seggi pari o superiore al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, escluso quello del Presidente eletto, assegna i seggi a disposizione al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati ai candidati Presidenti non eletti. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti. A parità di questi ultimi si procede mediante sorteggio.

3. Terminate le operazioni di cui al comma 2, l’Ufficio centrale regionale procede all’assegnazione alle liste circoscrizionali dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale per 1, 3, 5, 7… sino a concorrenza del numero dei seggi assegnati al relativo gruppo di liste e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in ordine decrescente disponendoli in graduatoria decrescente. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. Se ad una lista circoscrizionale spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l’ordine dei quozienti.

4. Qualora le operazioni di assegnazione dei seggi di cui al comma 3 non determinino l'elezione di almeno un consigliere per circoscrizione, l'Ufficio centrale regionale, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difetta il predetto requisito, individua la lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale tra quelle collegate al candidato Presidente della Regione proclamato eletto e le attribuisce un seggio. È corrispondentemente sottratto il seggio attribuito, ai sensi del comma 2, lettera b), secondo, terzo, quarto e quinto periodo, con il resto o la cifra elettorale minore al gruppo di liste collegato al medesimo candidato Presidente e assegnato, ai sensi del comma 3, alla lista circoscrizionale con il minor quoziente, purché non vengano meno le condizioni per l'elezione di almeno un consigliere nella relativa circoscrizione. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al comma 2, lettere c) e d), è sottratto il seggio attribuito con il resto o la cifra elettorale minore tra quelli delle liste collegate al medesimo candidato Presidente in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Nel caso in cui tutti i seggi spettanti alle liste collegate al candidato Presidente della Regione proclamato eletto siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, è corrispondentemente sottratto il seggio attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale. A parità di quest’ultima si procede a sorteggio.

5. L’Ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base alle operazioni di cui al presente articolo.

6. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla segreteria generale del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l’altro è depositato nella cancelleria della Corte di Appello.

7. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l’Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l’Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

Art. 7
(Cause di ineleggibilità)

1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2, comma 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), non sono eleggibili a Presidente della Regione e a consigliere regionale, i presidenti delle province della regione, il sindaco della Città metropolitana di Roma capitale e i sindaci dei comuni aventi una popolazione superiore ai ventimila abitanti. (11)
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Art. 8
(Liste e candidature)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della l. 108/1968 le liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari o parlamentari già presenti in Consiglio o in almeno una delle due Camere alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. (12)

2. Per le liste espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari, la dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di una lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. Se nella denominazione del gruppo consiliare è presente un nome di persona, la dichiarazione di collegamento è effettuata congiuntamente dal Presidente del gruppo consiliare e dalla persona richiamata nella denominazione della lista. (13)

2 bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o movimento esente da tale onere ai sensi dei commi 1 e 2. (13)

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione. (14)

4. I candidati alla carica di Presidente della Regione, con l’atto di accettazione della candidatura, dichiarano altresì di voler mantenere la carica qualora eletti consiglieri regionali.
5. Il numero 4 dell’ottavo comma dell’articolo 9 della l. 108/1968 è sostituito dal seguente:
“4) un modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l’elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all’organo preposto alla ricezione ed ammissione delle liste e delle candidature.”.

5 bis. Ciascuna lista circoscrizionale comprende un numero di candidati nell’ambito dei seguenti limiti:

a)    da ventidue a trentadue nella circoscrizione della Città metropolitana di Roma capitale;

b)   da quattro a sei nelle circoscrizioni delle Province di Latina e di Frosinone;

c)    da due a quattro nella circoscrizione della Provincia di Viterbo;

d)   due nella circoscrizione della Provincia di Rieti. (15)


Art. 9
(Spese per la campagna elettorale)


1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l. 43/1995 la cifra di “euro 30.987,41" è sostituita con "euro 50.000,00" e la cifra di "euro 0,01" è sostituita con "euro 0,03”.
2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l. 43/1995 la cifra di “euro 1,00" è sostituita con "euro 1,50”.


Art. 9 bis  (16)  

(Gestione del procedimento elettorale)

1. Al fine di assicurare l’ottimale gestione del procedimento elettorale, il Presidente della Regione assume le necessarie iniziative, anche mediante intese, con i competenti organi dell’amministrazione statale, centrale e periferica.


Art. 10
(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 20 gennaio 2005, n. 2, s.o. n. 9

(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10

(3) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10

(4) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10

(5) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10

(6) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10

(7) Articolo sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10

(8) Articolo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10

(9) Articolo inserito dall'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10

(10) Articolo sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10

(11) Comma modificato dall'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10

(12) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10

(13) Comma sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10

(14) Comma sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10

(15) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10

(16) Articolo inserito dall'articolo 10, comma 1 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.