Disposizioni per favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale) (1)

Numero della legge: 5
Data: 14 gennaio 2005
Numero BUR: 3
Data BUR: 29/01/2005

L.R. 14 Gennaio 2005, n. 5
Disposizioni per favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale) (1)


Art. 1
(Ulteriore intervento finanziabile. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale
5 luglio 2001, n. 15 “Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale”)

1. All’articolo 2 della l.r. 15/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:
omissis”;
b) al comma 3 le parole: “omissis” sono sostituite dalle seguenti: “omissis”.




Art. 2
(Ulteriori soggetti beneficiari .
Modifica all’articolo 3 della l.r. 15/2001)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 15/2001 è aggiunto il seguente:
omissis”.



Art. 3
(Finanziamento. Modifica all’articolo 4 della l.r. 15/2001)


1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 15/2001 è aggiunta la seguente:
omissis”.


Art. 4
(Nuovo compito dell’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza.
Modifiche all’articolo 8 della l.r.15/2001)


1. All’articolo 8 della l.r. 15/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
omissis”;
b) al comma 5 le parole: “omissis” sono sostituite dalle seguenti: “omissis”.




Art. 5
(Disposizione finanziaria. Modifica all’articolo 10 della l.r. 15/2001)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r.15/2001 la parola: “omissis” è sostituita dalle seguenti: “omissis”.
2. All’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo R46501 il cui stanziamento viene integrato dell’importo di euro 50.000,00.
3. Alla copertura dell’onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione di euro 50.000,00 degli stanziamenti dell’U.P.B. T22.




Note:


(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 29 gennaio 2005, n. 3

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.