Interventi in favore dei laziali emigrati all'estero e dei loro familiari (1)

Numero della legge: 23
Data: 31 luglio 2003
Numero BUR: 24
Data BUR: 30/08/2003

L.R. 31 Luglio 2003, n. 23
Interventi in favore dei laziali emigrati all'estero e dei loro familiari (1)


SOMMARIO
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Destinatari
Art. 3 - Interventi
Art. 4 - Programma degli interventi
Art. 5 - Giornata regionale dell’emigrazione laziale
Art. 6 - Registro regionale delle associazioni che operano a favore degli emigrati
Art. 7 - Contributi alle associazioni
Art. 8 - Consulta regionale per l’emigrazione
Art. 9 - Costituzione e funzionamento della Consulta
Art. 10 - Compiti della consulta
Art. 11 - Comitato esecutivo della Consulta
Art. 12 - Disposizioni finanziarie
Art. 13 - Disposizione abrogativa
Art. 14 - Disposizioni transitorie


Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione interviene, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti stabiliti dalla Costituzione in relazione all’attività in campo internazionale, a favore dei lavoratori laziali emigrati residenti all’estero e dei loro familiari per il superamento delle difficoltà inerenti al lavoro ed alle condizioni di vita, anche con iniziative finalizzate a sviluppare relazioni economiche e a valorizzare le professionalità degli stessi lavoratori, nonché per sostenere e rafforzare la loro identità etnica e rinsaldarne il legame con la terra d’origine.

2. La Regione interviene, altresì, a favore dei lavoratori emigrati che intendano rientrare definitivamente nel Lazio, agevolandone il reinserimento sociale e produttivo.


Art. 2
(Destinatari)

1. Gli emigrati destinatari degli interventi previsti nella presente legge sono:
a) i cittadini di origine laziale, per nascita o residenza, che si trovino stabilmente all’estero per motivi di lavoro;
b) i cittadini che, rientrati definitivamente in Italia da non più di tre anni, dopo aver maturato un periodo di permanenza all’estero per motivi di lavoro, non inferiore a due anni, abbiano fissato la propria residenza in un comune del Lazio;
c) i figli ed il coniuge, anche superstite, nonché, se cittadini italiani, i parenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b), entro il terzo grado, se in linea retta, entro il primo grado, se collaterali.

2. La permanenza all’estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documentazione equipollente di autorità dello stato straniero oppure di organismi od enti previdenziali stranieri o italiani.

3. Qualora gli emigrati rientrino in Italia a causa d’infortunio o malattia professionale gravemente invalidanti, ovvero per il verificarsi di eventi socio-politici tali da determinare pericolo o pregiudizio per la loro permanenza nei paesi d’immigrazione, si prescinde dal requisito della permanenza all’estero per almeno due anni di cui al comma 1, lettera b).
4. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti nella presente legge i dipendenti di enti pubblici e organismi internazionali o di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all’estero.


Art. 3
(Interventi)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione attua e promuove interventi diretti a:
a) favorire la formazione e la riqualificazione professionale degli emigrati rimpatriati, agevolando la frequenza di appositi corsi o mediante iniziative formative specifiche;
b) favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati, agevolando l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un alloggio nel territorio regionale mediante la concessione di contributi sugli interessi per mutui contratti a tale fine, con priorità per le iniziative cooperative, ovvero favorendo l’assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare e di aree edificabili;
c) favorire, mediante la concessione di contributi una tantum, il reinserimento degli emigrati rimpatriati nelle attività produttive nei settori artigiano, agricolo, commerciale, turistico e peschereccio, con particolare riferimento alle zone dell’esodo e con priorità per iniziative cooperative;
d) favorire l’inserimento dei figli degli emigrati nell’ordinamento scolastico nazionale e la loro frequenza a scuole ed a corsi universitari mediante la concessione di assegni di studio e l’agevolazione per la fruizione dei benefici in materia di diritto allo studio, anche attraverso il convenzionamento con gli organismi scolastici e con gli istituti di diritto allo studio universitario (ADISU);
e) favorire per i lavoratori rimpatriati il raggiungimento dei requisiti minimi contributivi ai fini del pensionamento da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), contribuendo al riscatto dei periodi di lavoro effettuato in paesi non convenzionati con l’Italia;
f) mantenere e rinsaldare il legame degli emigrati con la propria terra e il rapporto con la loro cultura di origine, anche in corcorso con altre regioni, enti ed istituzioni pubbliche e private operanti nel settore dell’emigrazione, sia attraverso iniziative e manifestazioni di carattere culturale e sociale all’estero, sia divulgando la conoscenza della lingua italiana mediante specifici corsi ovvero promuovendo accordi con gli stati esteri per l’insegnamento della stessa nelle scuole frequentate da figli di immigrati;
g) organizzare nel territorio della regione iniziative formative, soggiorni per emigrati anziani e vacanze culturali di studio per giovani figli di emigrati nonché iniziative di turismo sociale e di interscambio culturale;
h) promuovere iniziative all’estero dirette alla diffusione della conoscenza del patrimonio storico, culturale, artistico, economico, ambientale e sociale della regione;
i) favorire l’informazione degli emigrati sulle attività della Regione, sullo sviluppo sociale, culturale, produttivo e sulla situazione occupazionale del Lazio, nonché sulle modalità per accedere ai benefici previsti da leggi regionali, a mezzo stampa, comunicazioni radio televisive e reti telematiche;
l) effettuare, direttamente o mediante convenzione con istituti e centri di ricerca particolarmente qualificati, indagini e studi relativi al fenomeno migratorio finalizzati alla programmazione degli interventi regionali, istituendo, anche, una borsa di studio a favore di studenti o ricercatori impegnati a ricostruire la storia dell’emigrazione laziale;
m) favorire, in modo organico e coordinato, le iniziative e le attività delle associazioni degli emigrati di cui all’articolo 6, sostenendo la formazione di cooperative tra emigrati laziali residenti all’estero nonché valorizzare il ruolo degli stessi anche attraverso scambi commerciali;
n) agevolare forme di attività promozionali nei settori produttivi organizzate all’estero con il concorso delle associazioni di emigrati di cui all’articolo 6;
o) agevolare la prima sistemazione degli emigrati rimpatriati, anche concedendo contributi sulle spese di viaggio e trasporto delle masserizie sostenute per se e per i propri familiari;
p) contribuire alle spese per la traslazione nella regione delle spoglie degli emigrati e dei loro familiari deceduti all’estero, nonché rimborsare le spese stesse, non coperte da assicurazioni, in caso di decesso per infortuni sul lavoro;
q) sostenere ogni altra iniziativa ritenuta utile al superamento dei problemi dei lavoratori emigrati.

2. Per gli interventi di cui alle lettere b), c), o) e p), costituisce titolo di preferenza la documentazione attestante lo stato di bisogno o le disagiate condizioni economiche del richiedente.


Art. 4
(Programma degli interventi)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, la Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per l’emigrazione di cui all’articolo 8 e previo parere della commissione consiliare competente, adotta, in coerenza con gli obiettivi della programmazione generale regionale, un programma triennale degli interventi a favore degli emigrati laziali, di seguito denominato programma.

2. Il programma individua:
a) la tipologia degli interventi attuati direttamente dalla Regione;
b) la tipologia degli interventi di competenza dei comuni e i criteri e le modalità per il relativo finanziamento;
c) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 a favore delle associazioni di cui all’articolo 6;
d) la tipologia degli interventi eventualmente attuabili da altri enti o organismi e i criteri e le modalità per il relativo finanziamento;
e) le indicazioni di priorità geografiche per la realizzazione degli interventi, che tengano conto delle realtà socio-economiche dei Paesi di accoglimento, prevlegiando le situazioni di maggiori difficoltà degli emigrati laziali;
f) i criteri di ripartizione delle risorse previsti nel bilancio regionale per tipologie d’intervento;
g) le modalità per la verifica dello stato di attuazione degli interventi e per l'eventuale revoca dei finanziamenti o dei contributi, in relazione alle lettere b), c) e d).

3. Il programma è adottato entro il 31 dicembre antecedente il triennio di riferimento ed è aggiornato annualmente dalla Giunta regionale in relazione alle disponibilità di bilancio.


Art. 5
(Giornata regionale dell’emigrato laziale)

1. La Regione celebra annualmente in un comune del Lazio, nella prima domenica del mese di agosto, la “Giornata regionale dell’emigrato laziale”, organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale interessata e le associazioni, gli enti e le istituzioni che operano a favore dei laziali nel mondo.

2. La manifestazione di cui al comma 1 consiste in una giornata di iniziative socio-culturali e folcloristiche atte a riavvicinare gli emigrati laziali ai loro corregionali ed alle istituzioni locali e regionali ed è inserita tra gli interventi previsti nel programma di cui all’articolo 4.

3. Nell’ambito delle iniziative di cui al comma 2, rientrano anche attestati di benemerenza a favore di coloro che si sono distinti nell’ambito lavorativo, culturale, artistico, sociale, politico e sportivo promuovendo l’immagine del Lazio nel mondo. Ai beneficiari sono rimborsate le spese di viaggio, vitto e alloggio per il periodo relativo alla durata della manifestazione. I meritevoli dell’attestato, conferito con decreto del Presidente della Regione, sono individuati su proposta della Consulta regionale per l’emigrazione di cui all’articolo 8.

4. Il comune che ospita la “Giornata regionale dell’emigrato laziale” non può essere lo stesso individuato l’anno precedente.


Art. 6
(Registro regionale delle associazioni che operano a favore degli emigrati)

1. La Regione riconosce e sostiene l’associazionismo tra gli emigrati laziali come mezzo di partecipazione alla politica regionale e come momento di aggregazione delle comunità dei laziali all’estero.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il registro regionale delle associazioni che operano a favore degli emigrati, di seguito denominato registro. Nel registro sono iscritte le associazioni operanti da almeno tre anni, con carattere di continuità, a favore degli emigrati della regione e delle loro famiglie. Tali associazioni devono essere costituite da almeno cento soci emigrati laziali, con deroga per le associazioni ubicate in località dove non esistano altre associazioni iscritte nel registro per un raggio di cento chilometri, e devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza di fini di lucro;
b) democraticità dell’organizzazione;
c) elettività e gratuità delle cariche associative;
d) previsione dei criteri di ammissione ed esclusione degli associati, nonché dei loro diritti ed obblighi;
e) obbligatorietà del bilancio e previsione delle modalità per la sua approvazione.

3. Per ottenere l’iscrizione al registro le associazioni presentano domanda corredata di:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto autenticata dall’autorità consolare o da autorità dello Stato straniero;
b) documentazione da cui risulti l’idoneità ad assicurare lo svolgimento della loro funzione nei confronti degli emigrati. In particolare deve essere indicata la sede e la struttura organizzativa;
c) relazione documentata sull’attività svolta a favore degli emigrati laziali, risalente almeno al triennio precedente la domanda;
d) elenco degli associati, con indicazione dell’origine e delle generalità complete, vistata dall’autorità consolare o da autorità dello Stato straniero.

4. Possono, altresì, richiedere l’iscrizione nel registro i seguenti organismi in possesso dei requisiti individuati con deliberazione della Giunta regionale:
a) le federazioni di associazioni di emigrati laziali iscritte e le confederazioni delle federazioni iscritte, con il limite d’iscrizione di una sola federazione per stato unitario o stato regionale o stato membro di stato federale ed una sola confederazione per stato federale, con il ruolo di coordinamento rispettivamente delle attività delle singole associazioni e delle attività delle federazioni;
b) le associazioni a carattere nazionale operanti nel settore dell’emigrazione ed aventi una sede nella regione.


Art. 7
(Contributi alle associazioni)

1. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti nel programma ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera c), la Regione concede alle associazioni iscritte nel registro contributi per:
a) iniziative volte al recupero linguistico, alla pubblicazione di periodici e ad attività culturali rivolte ai giovani;
b) iniziative all’estero dirette a favorire l’integrazione e la promozione culturale nei paesi di residenza;
c) iniziative all’estero dirette alla diffusione della conoscenza del patrimonio storico, culturale, artistico, economico, ambientale e sociale della regione;
d) affitto o manutenzione della sede;
e) organizzazione di riunioni ed attività di comunicazione da parte delle federazioni e delle confederazioni di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a).

2. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 costituisce titolo di preferenza l’attribuzione di cariche associative a soggetti di età non superiore a trenta anni.

3. Le domande per ottenere i contributi di cui al comma 1 devono essere presentate, in deroga a quanto disposto dall’articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17)”, entro il 31 dicembre di ciascun anno e valgono per l’esercizio finanziario successivo.


Art. 8
(Consulta regionale per l’emigrazione)

1. E’ istituita presso l’assessorato competente in materia di emigrazione la Consulta regionale per l’emigrazione, di seguito denominata Consulta, composta:
a) dal presidente della commissione consiliare competente in materia di emigrazione o un suo delegato, che la presiede;
b) dall’Assessore regionale competente in materia di emigrazione o un suo delegato;
c) da otto consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;
d) da sedici emigrati, residenti da almeno cinque anni all’estero, designati, d’intesa, tra loro, dalle associazioni iscritte nel registro secondo la seguente ripartizione territoriale a maggior consistenza di comunità laziali:

1) Europa:

1.1 Francia: uno;
1.2 Belgio: uno;
1.3 Svizzera: uno;
1.4 Regno Unito: uno;
1.5 Germania: uno;

2) America del Sud:

2.1 Brasile: uno;
2.2 Argentina: due, di cui uno di età inferiore ai 30 anni;
2.3 Venezuela: uno;
2.4 Uruguay: uno;
2.5 Cile: uno;

3) America del Nord:


3.1 Stati Uniti d’America: uno;
3.2 Canada: due, di cui uno di età inferiore ai 30 anni;

4) Australia: due, di cui uno di età inferiore ai 30 anni.

e) da cinque rappresentanti, designati, d’intesa, dalle associazioni di cui all’articolo 6, comma 4, lettera b);
f) da un rappresentante, residente nel Lazio, dell'associazione “Laziali nel Mondo”;
g) da quattro rappresentanti, residenti nel Lazio, dei patronati a carattere nazionale aventi una sede nella regione ed operanti nei paesi stranieri che si occupino della assistenza agli emigrati, designati dai rispettivi organi regionali;
h) da tre rappresentanti designati dalle strutture regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;
i) da un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale;
l) da tre rappresentanti dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) regionale;
m) da un rappresentante dell’Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani del Lazio (UNCEM Lazio);
n) da un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, designato dal Ministero stesso;
o) da un rappresentante della Direzione generale degli italiani all’estero e politiche migratorie del Ministero degli affari esteri, designato dal Ministero stesso;
p) da un rappresentante delle categorie produttive designato dalla struttura regionale dell’Unioncamere.

2. Il Presidente della Consulta può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, uno o più esperti nei problemi del settore, preventivamente designati, nonché funzionari regionali, rappresentanti di amministrazioni e di enti interessati.

Art. 9
(Costituzione e funzionamento della Consulta)


1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale dura in carica per la durata della legislatura ed è rinnovata entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

2. Al fine della costituzione della Consulta, le designazioni dei diversi componenti sono effettuate entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, la Consulta è costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte comunque salve le successive integrazioni.

3. Entro quarantacinque giorni dall’insediamento, la Consulta elegge due vice presidenti, uno scelto tra i consiglieri regionali e l’altro tra i componenti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e).
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della struttura competente in materia di emigrazione.

5. La Consulta è validamente riunita quando sia presente la metà più uno dei componenti, in prima convocazione, ovvero in seconda convocazione quando sia presente, almeno, un terzo dei componenti stessi. La Consulta si riunisce, per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 10, almeno una volta l’anno in seduta ordinaria.

6. La partecipazione alla Consulta è gratuita, con esclusione del rimborso delle spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale ha sede la Consulta stessa. Ai componenti della Consulta che provengono dall’estero spetta il rimborso delle spese per alloggio e vitto, di norma per non oltre tre giorni per coloro che provengono dai paesi europei e per non oltre cinque giorni per coloro che provengono da paesi extraeuropei. (2)

7. Per i fini di cui all’articolo 10, comma 2, ai componenti della Consulta residenti all’estero, nominati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera e) può essere riconosciuto, qualora previsto nell’ambito del programma di cui all’articolo 4, un rimborso delle spese sostenute.

Art. 10
(Compiti della Consulta)


1. La Consulta svolge i seguenti compiti:
a) studia il fenomeno dell’emigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nell’economia, nella vita sociale della regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati all’estero e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti con uffici, enti ed organizzazioni del settore, per quanto attiene alle attività di competenza;
b) propone iniziative per la diffusione, a mezzo stampa e con ogni altro mezzo ritenuto utile, diretto ai corregionali emigrati all’estero, di notizie sui vari problemi ed aspetti della vita regionale, sull’attività della Regione, sulla legislazione regionale ed in particolare sulle possibilità di occupazione, al fine anche di favorire un afflusso programmato di professionalità non reperibile sul territorio regionale;
c) esprime pareri su proposte di leggi regionali che dispongono, anche incidentalmente, in materia di emigrazione e, se richiesta, sugli strumenti della programmazione regionale e sul bilancio di previsione della Regione;
d) formula proposte in ordine ad iniziative promozionali all’estero nelle materie di competenza della Regione;
e) esprime parere obbligatorio sul programma di cui all'articolo 4;
f) provvede alla redazione e pubblicazione di un notiziario di informazione destinato agli emigrati all’estero ed a fornire direttamente notizie che interessino il mondo dell’emigrazione.

2. I componenti della Consulta residenti all’estero informano le comunità laziali sulle iniziative e sulle attività svolte in loro favore dalla Regione, redigendo altresì un sintetico rapporto annuale sulla realtà di tali comunità.

Art. 11
(Comitato esecutivo della Consulta)


1. La Consulta, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, elegge nel suo seno un Comitato esecutivo, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato, che assolve i compiti determinati dalla Consulta, è composto dal presidente della Consulta o un suo delegato, che lo presiede, dai vice presidenti e da dieci componenti della Consulta stessa di cui:
a) due scelti tra i consiglieri regionali;
b) tre scelti tra i residenti all’estero designati dalle associazioni iscritte nel registro;
c) uno scelto tra i designati dalle associazioni di cui all’articolo 6, comma 4, lettera b);
d) uno scelto tra i designati dagli enti di patronato;
e) uno scelto tra i designati dall’ANCI regionale, dall’UNCEM Lazio e dalle amministrazioni provinciali;
f) il componente designato dall’Unioncamere;
g) uno scelto tra i designati dalle organizzazioni sindacali.

3. La durata in carica del Comitato coincide con quello della Consulta e per gli oneri di funzionamento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 6.

Art. 12
(Disposizione finanziaria)


1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di competenza dei comuni, dall’attuazione degli interventi di competenza della Regione di cui all’articolo 3 e agli oneri derivanti dall’erogazione dei contributi in favore delle associazioni di cui all’articolo 7 si fa fronte con gli stanziamenti previsti negli appositi capitoli, nell’ambito dell’unità previsionale di base H43 del bilancio regionale per l’esercizio 2003, istituiti in attuazione della legge regionale 21 ottobre 1991, n. 68. (Interventi regionali nel settore dell’emigrazione) e successive modifiche.

2. Alla copertura degli oneri di funzionamento si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto all’apposito capitolo R21404, nell’ambito dell’UPB R21, concernente “Spese di funzionamento, di commissioni, comitati ed organi consultivi”.

2 bis. A decorrere dall’anno 2024, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per gli interventi in favore dei laziali emigrati all’estero e dei loro familiari”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 20.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. A decorrere dall’anno 2025 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale. (3)

Art. 13
(Disposizione abrogativa)


1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 21 ottobre 1991, n. 68 (Interventi regionali nel settore dell’emigrazione) e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in via transitoria dall’articolo 14.

Art. 14
(Disposizioni transitorie)


1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Consulta regionale dell’emigrazione costituita ai sensi dell’articolo 14 della l.r. 68/1991 resta in carica fino alla scadenza del proprio mandato. (4)

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all’articolo 6, comma 4, alinea.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura competente in materia di emigrazione provvede alla costituzione del registro di cui all’articolo 6 ed all’iscrizione nello stesso registro delle associazioni già iscritte all’Albo previsto dall’articolo 11 della l.r. 68/1991, la cui validità cessa dalla data di costituzione dello stesso registro. Entro novanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma 2, la stessa struttura provvede alla verifica dei requisiti di tali associazioni ai sensi dell’articolo 6.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale adotta il programma degli interventi secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, anche in mancanza della definizione degli obiettivi generali della programmazione regionale. Nelle more dell’adozione del programma, la Regione attua gli interventi a favore degli emigrati laziali secondo i criteri contenuti nella normativa vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 agosto 2003, n. 24

(2) Comma modificato dall'articolo 128, comma 1 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(3) Comma aggiunto dall'articolo 23, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

(4) Comma sostituito dall'articolo 42 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.