Intervento regionale a favore di associazioni agrarie e di comuni per il rinnovo delle cariche sociali e per le verifiche demaniali. (1)

Numero della legge: 22
Data: 28 febbraio 1985
Numero BUR: 8
Data BUR: 20/03/1985

L.R. 28 Febbraio 1985, n. 22
Intervento regionale a favore di associazioni agrarie e di comuni per il rinnovo delle cariche sociali e per le verifiche demaniali. (1)


Art. 1
(Finalita' della legge)

Nelle more della definizione del quadro regionale riguardante la materia degli usi civici della regolamentazione delle funzioni trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione persegue l'obiettivo di garantire l'attuazione di un corretto metodo democratico nella determinazione della rappresentanza degli utenti in seno alle associazioni agrarie del Lazio, quali organismi gestori delle terre gravate da uso civico, e di favorire l' accertamento della quantita', del tipo e della consistenza dei diritti di uso civico attraverso verifiche in un primo momento riguardanti comprensori di particolare rilievo naturalistico ed ambientale e successivamente riferite a tutto il territorio regionale.

Art. 2
(Finanziamento regionale)

Per il perseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 1, possono essere concessi alle associazioni agrarie del Lazio contributi straordinari regionali per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.
La Regione puo', altresi', concedere anticipazioni con fondi del proprio bilancio ad associazioni agrarie e comuni per far fronte alle spese conseguenti a verifiche demaniali disposte dalla Giunta regionale d' ufficio o su richiesta degli enti gestori delle terre interessate all' accertamento.
Gli enti di cui al precedente comma, contestualmente alla richiesta di anticipazione, devono assumere impegno formale di provvedere al relativo rimborso entro il termine perentorio di un anno dall' erogazione della somma da parte della Regione e, comunque, non oltre il termine utile per l' iscrizione in bilancio della somma stessa.


Art. 3
(Modalita' dell' intervento regionale)


Le associazioni agrarie, che intendono avvalersi del contributo regionale per dar corso alle procedure elettorali di rinnovo delle cariche sociali, devono inoltrare le relative istanze alla Regione entro novanta giorni dal termine di scadenza dell' incarico dell' organo esecutivo dell' ente. La domanda deve essere corredata di:
a) una relazione dettagliata sull' attivita' e sulla situazione economica e finanziaria dell' ente;
b) il conto consuntivo dei tre esercizi finanziari immediatamente precedenti all'anno in cui e' inoltrata la domanda di finanziamento ovvero altra documentazione idonea a dimostrare l' assoluta indisponibilita' dell' ente stesso a sostenere le spese elettorali;
c) un preventivo di spesa a giustificazione della misura del finanziamento richiesto.
Qualora associazioni agrarie e comuni, per esigenze di speditezza contabile, ritengano di avvalersi delle anticipazioni regionali per i pagamenti delle somme dovute a periti, istruttori e delegati tecnici per verifiche demaniali su terreni per i quali deve essere accertata l' esistenza nonche' la natura, l' entita' ed il tipo del vincolo di uso civico possono farne istanza alla Regione con le modalita' di cui al precedente articolo 2, ultimo comma, entro trenta giorni dalla comunicazione della verifica, se disposta d' ufficio, oppure contestualmente all' inoltro della relativa richiesta, se l' esigenza della verifica e' segnalata dall' ente.


Art. 4
(Misura ed erogazione dei contributi regionali e delle anticipazioni)

La misura del contributo di cui al precedente articolo 3, primo comma, e' determinata dalla Giunta regionale, sulla base della documentazione prodotta dall' ente richiedente, con il provvedimento di concessione del contributo stesso, di impegno della relativa spesa e di autorizzazione ad erogare una somma pari al 60 per cento della spesa ammessa a finanziamento.
Il restante 40 per cento, o la minore spesa sostenuta per lo svolgimento degli adempimenti elettorali da accreditare agli enti beneficiari dei contributi, e' erogata a saldo previa presentazione del rendiconto approvato dall' organo di gestione di ciascun ente.
L' anticipazione richiesta ai sensi del precedente articolo 3, secondo comma, e' concessa con provvedimento della Giunta regionale che ne determina la misura e le modalita', con particolare riferimento al rimborso della somma anticipata; con lo stesso atto e' assunto il relativo impegno di spesa ed e' autorizzata l' erogazione della intera somma.



Art. 5
(Normativa transitoria)

In sede di prima attuazione della presente legge, possono beneficiare delle provvidenze regionali di cui al precedente articolo 2, primo comma, anche le associazioni agrarie per le quali siano state gia' indette dalla Giunta regionale le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali o siano, comunque, in corso le elezioni stesse alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Qualora per dar luogo agli adempimenti di cui alla presente legge sia necessario rinviare la data delle elezioni, il Presidente della Giunta regionale procedera' all' adozione di nuovo provvedimento di fissazione del termine elettorale.

In via transitoria, le anticipazioni regionali di cui al precedente articolo 2, secondo comma, possono essere concesse anche per verifiche demaniali in corso od ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge purche', in questa ultima ipotesi, l' associazione agraria od il comune interessato indichino i motivi che non hanno consentito o, comunque, hanno ritardato la erogazione della spesa.

Per quanto non previsto nei precedenti primo e secondo comma, trovano applicazione le disposizioni generali di cui alla presente legge.


Art. 6 (2)
(Disposizioni finanziarie)

Agli oneri derivanti dall' articolo 2, primo comma, della presente legge, quantificati per gli anni 1985 e successivi in L. 150 milioni, si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dal capitolo n. 31001 ed istituzione del capitolo n. 26175 denominato: << Fondo per la concessione di contributi alle associazioni agrarie del Lazio per lo svolgimento delle elezioni delle cariche sociali>>.

Per gli adempimenti di cui all' articolo 2, secondo comma, della presente legge viene istituito, per memoria, nello stato di previsione dell' entrata per gli anni 1985 e successivi il capitolo n. 03337 denominato: << Entrata derivante dal rimborso effettuato dalle associazioni agrarie del Lazio e dai comuni per anticipazioni regionali delle somme occorrenti per verifiche demaniali >>.

Viene altresi' istituito nello stato di previsione della spesa del medesimo esercizio finanziario 1985 e successivi, il capitolo n. 25176 denominato: << Fondo per anticipazioni ad associazioni agrarie e comuni delle somme occorrenti per verifiche demaniali >> con lo stanziamento di L. 300 milioni. Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione del capitolo n. 31001 del medesimo bilancio.


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 marzo 1985, n. 8

(2) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa R41900

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.