Interventi per lo sviluppo ed il funzionamento di enti che amministrano, in via esclusiva, beni demaniali di uso civico. (1)

Numero della legge: 43
Data: 28 luglio 1988
Numero BUR: 22
Data BUR: 10/08/1988

L.R. 28 Luglio 1988, n. 43
Interventi per lo sviluppo ed il funzionamento di enti che amministrano, in via esclusiva, beni demaniali di uso civico. (1)


Art. 1

1. La Regione riconosce agli enti che amministrano, in via esclusiva, beni demaniali di uso civico, persone giuridiche ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 397, un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell' economia agricolo - zotecnica e per la tutela dei beni naturalistici nell' ambito della propria competenza territoriale


Art. 2

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo economico, l' occupazione e la tutela dell' ambiente, con particolare riferimento alla salvaguardia del patrimonio forestale, la Regione interviene, nelle forme e con le modalita' della presente legge, per la realizzazione di iniziative volte ad aumentare le potenzialita' produttive dei terreni demaniali di uso civico, nel rispetto dei valori ambientali, e con contributi ordinari annuali al fine di garantire le funzioni di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.

2. La Regione concede, altresi', sovvenzioni per il mantenimento ed il potenziamento dell' occupazione degli enti che amministrano beni demaniali di uso civico.


Art. 3

1. La Regione puo' concedere contributi agli enti che amministrano beni demaniali di uso civico.

2. I contributi debbono essere destinati dai beneficiari al finanziamento di proprie iniziative volte:
a) acquisizione al patrimonio civico di terreni privati anche se non gravati da usi a favore delle popolazioni;
b) miglioramento dei terreni collettivi con interventi atti ad aumentarne la produttivita';
c) gestione economica, anche in forma diretta, del patrimonio boschivo in armonia con le norme vigenti e con i piani di assestamento forestale;
d) costituzione di aziende nei settori, cerealicolo, ortofrutticolo, zootecnico ed agrituristico da gestire in economia diretta od in compartecipazione con utenti coltivatori diretti a titolo principale e con cooperative di utenti giovani disoccupati.
Nell' attribuzione dei contributi sara' tenuto conto del patrimonio dell' ente, dell' impatto economico sul territorio e della potenzialita' occupazionale del progetto.


Art. 4

1. Al fine di consentire agli enti di cui all' articolo 1 la formazione di piani pluriennali di interventi, la Regione predispone un piano finanziario pluriennale per il quinquennio 1987/ 1991 a favore degli stessi.

2. Detto piano comporta investimenti pari a L. 2.000 milioni di cui L. 1.000 milioni per l' anno 1987 e L. 250 milioni per ciascuno dei successivi anni di attuazione del piano stesso.


Art. 5

1. Per ottenere i contributi previsti dall' articolo 3 della presente legge, gli enti interessati debbono presentare domanda all' assessore regionale all' agricoltura e foreste.

2. Unitamente alla domanda gli enti sono tenuti a presentare il progetto di massima ed il preventivo di spesa delle iniziative ammissibili a contributo.

3. Nel programma dovranno essere indicati i tempi ed i modi di realizzazione delle iniziative stesse.

4. Gli enti possono essere autorizzati ad eseguire in economia diretta i lavori programmati, sempreche' dimostrino di avere il potenziale tecnico idoneo alla realizzazione dell' opera.

5. L' assessorato regionale all' agricoltura e foreste dovra', entro sessanta giorni dalla data della domanda, esprimere il parere sull' ammissibilita' a contributo dell' opera programmata.


Art. 6

1. Gli interventi previsti dall' articolo 3 sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell' assessore regionale all' agricoltura e foreste.

2. Con lo stesso provvedimento amministrativo per le opere ammesse a contributo, le somme relative al finanziamento regionale sono messe a disposizione dell' ente interessato nella misura del 10 per cento entro trenta giorni dalla data di esecutivita' del decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. La restante somma e' corrisposta all' ente stesso:
a) per l' 80 per cento a presentazione del verbale di consegna lavori;
b) per l' ulteriore 5 per cento a presentazione della deliberazione di approvazione del certificato di collaudo;
c) per il residuo 5 per cento, o per il minore importo necessario, a seguito dell' inoltro della deliberazione di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell' opera.


Art. 7

1. Per la progettazione, l' esecuzione ed il collaudo delle opere finanziate ai sensi della presente legge, si applica la normativa prevista dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.


Art. 8 (2)

1. Per beneficiare delle sovvenzioni previste dall' articolo 2, secondo comma, della presente legge, gli enti debbono presentare all' assessorato regionale agli enti locali, entro il 30 giugno di ciascun esercizio finanziario, apposita deliberazione consiliare contenente le seguenti attestazioni:
a) proprieta' demaniale, distinta in terreni pascolivi e boschivi;
b) importo delle spese sostenute per il personale di ruolo, desunto dal conto consuntivo dell' esercizio finanziario relativo all' anno precedente quello in cui si richiede il contributo.


Art. 9 (2)

1. Le sovvenzioni di cui al precedente articolo 8 sono assegnate con legge di bilancio ed erogate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

2. In particolare le sovvenzioni di cui al precedente articolo 8, lettera a), verranno determinate in base ai seguenti parametri:
a) L. 20.000 ad ettaro per i terreni destinati a pascolo;
b) L. 30.000 ad ettaro per i terreni boschivi.


Art. 10

1. La spesa complessiva per l' anno 1988 prevista, in termini di competenza e di cassa, in L. 1.000 milioni grava sul capitolo n. 19111 che viene istituito nella tabella << B >> del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1988 con la seguente denominazione << Finanziamento degli interventi a favore di enti che amministrano beni demaniali di uso civico. >>

2. Alla copertura del predetto onere si provvede, per la competenza, mediante prelevamento di corrispondente quota del capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera z), del bilancio 1988 mentre per lo stanziamento di cassa si provvede mediante analogo prelevamento dal fondo di riserva iscritto al capitolo n. 31021 dello stesso bilancio.

3. Alla copertura della spesa di L. 250 milioni autorizzata per ciascuno dei quattro anni successivi si provvedera' con le leggi regionali concernenti le disposizioni finanziarie per la redazione dei bilanci di previsione 1988 e seguenti.



Note:

(1) Legge pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 agosto 1988, n. 22

(2) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa R41900

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.