Istituzione dell' albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici

Numero della legge: 8
Data: 8 gennaio 1986
Numero BUR: 2
Data BUR: 20/01/1986

TITOLO I
ALBO REGIONALE DEI PERITI, DEGLI ISTRUTTORI E DEI DELEGATI TECNICI

 


Art. 1
(Albo regionale)


Al fine di disporre dell'apporto di professionisti qualificati nelle specifiche materie attinenti lo svolgimento di operazioni in materia di usi civici, la Regione istituisce l' albo dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici. (1)


Art. 2
(Caratteristiche dell' albo)


L' albo regionale di cui al precedente articolo è composto di due sezioni:
1) sezione tecnica - economica - territoriale;
2) sezione storico - giuridica.
Nella prima sezione sono iscritti professionisti che nell' attuazione delle operazioni loro commesse svolgono essenzialmente compiti di verifica tecnica sullo stato dei suoli e sulle condizioni ambientali ed urbanistiche che caratterizzano le terre gravate di uso civico.
Nella seconda sezione sono iscritti professionisti incaricati dell' accertamento dell' esistenza del vincolo di uso civico e della sua incidenza sulla titolarità dei beni da esso gravati.


Art. 3 (2)
(Regolamento regionale)


1. Ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, la Giunta regionale con regolamento di attuazione e integrazione definisce:

a)     i contenuti dell’albo regionale di cui all’articolo 1, con riferimento ai settori di specializzazione e, nell’ambito di questi, alla appartenenza territoriale dei professionisti stessi, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia di protezione dei dati personali;

b)     le modalità di iscrizione e cancellazione dall’albo regionale;

c)     le modalità di conferimento, da parte della Regione, degli incarichi per le operazioni di sistemazione delle terre di uso civico, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, trasparenza e rotazione; (2a)

d)     gli onorari di cui all’articolo 14 nonché i trattamenti di missione e rimborsi spese di cui all’articolo 16.


Art. 4
(Requisiti per l' iscrizione all' albo)


Possono far domanda di iscrizione all'albo regionale di cui al precedente articolo 1 i cittadini italiani che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:  (3)
a) abbiano già espletato o abbiano in corso l' espletamento di incarichi di istruttore, perito o delegato tecnico;
b) siano in possesso di uno dei titoli di studio che abilitano allo svolgimento delle mansioni di cui alla presente legge od abbiano collaborato con un istruttore, perito o delegato tecnico iscritto all'albo;
c) abbiano partecipato ad appositi corsi di specializzazione promossi o riconosciuti dalla Regione.
Nella domanda di iscrizione devono essere indicati, da parte di ciascun professionista, oltre ai dati anagrafici, il luogo di prevalente svolgimento dell' attività professionale, i titoli di studio e professionali, gli incarichi tecnici e storico giuridici espletati, eventuali specializzazioni ed attività eventualmente svolte ad altro titolo.


Art. 5 (4)
(Costituzione e gestione dell'albo)

 

Art. 6 (5)
(Costituzione dell' albo)

 


Art. 7
(Aggiornamento dell' albo)

 

Definito l' albo regionale, ogni esperto della materia può in qualsiasi momento chiedere l' iscrizione nello albo stesso esibendo la medesima documentazione presentata dai professionisti che hanno fatto istanza in sede di costituzione.
La struttura regionale competente in materia di usi civici procede ogni sei mesi all’aggiornamento dell’albo in relazione alle nuove iscrizioni o cancellazioni. (6)

(7)


Art. 8
(Corsi di perfezionamento ed aggiornamento )


La Giunta regionale organizza corsi di preparazione, perfezionamento ed aggiornamento di istruttori, periti e delegati tecnici per l' espletamento di compiti di istruttoria e verifica demaniale.
Ai corsi di cui al precedente comma possono partecipare professionisti già iscritti all'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici o che intendano acquisire il requisito di cui al precedente articolo 4, lettera c), al fine di ottenere l' iscrizione all'albo stesso.


TITOLO II
CONFERIMENTO DI INCARICHI REGIONALI A PERITI, ISTRUTTORI E DELEGATI TECNICI

 
Art. 9

(Piano per il riordino degli usi civici)


Nelle more del definitivo assetto nazionale e regionale della materia degli usi civici, la Regione esercita le funzioni amministrative ad essa delegate con i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e 24 luglio 1977, n. 616, attraverso lo svolgimento di operazioni che richiedano valutazioni storico-giuridiche, economiche ed urbanistico - territoriali, finalizzate al riordino degli stessi usi civici accertati o dei quali deve essere accertata la esistenza. (7a)


Art. 9 bis (7b)

(Affidamenti di incarichi per operazioni di riordino

1. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente permanente, individua gli ambiti territoriali sui quali avviare le operazioni di verifica demaniale per il riordino degli usi civici di cui all’articolo 9.

2. La direzione regionale competente in materia di usi civici provvede ad affidare gli incarichi per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1 ai professionisti iscritti nella sezione prima o nella sezione seconda dell’albo regionale, tenuto conto della specificità delle operazioni da eseguire.

Art. 10 (8)
(Affidamenti degli incarichi per operazioni attinenti a precisati ambiti territoriali)


Art. 11 (9)
(Affidamento di specifici incarichi demaniali )


Art. 12 (10)
(Informativa alla commissione)


Art. 13
(Retribuzione dei periti, istruttori e delegati tecnici )


Le competenze dovute ai periti, istruttori e delegati tecnici per qualsivoglia incarico connesso ad operazioni demaniali, volte al riordino degli usi civici, comprendono gli onorari, le indennità ed i rimborsi spese.
Gli oneri relativi al pagamento delle competenze di cui al precedente comma sono a carico dei comuni e delle associazioni agrarie interessate all' operazione che, acquisiti gli elaborati e le altre risultanze, li omologano con propria deliberazione e si impegnano ad erogare la spesa a meno che, in forza della legislazione vigente, non intendano avvalersi delle provvidenze regionali.
(11)


Art. 14
(Criteri per determinare la retribuzione )


Gli onorari da corrispondere ai periti, istruttori e delegati tecnici sono commisurati al tempo impiegato per lo svolgimento dei compiti assegnati e determinati in base alle vacazioni od in percentuale delle somme di cui si propone l'attribuzione all' ente interessato in caso di affrancazioni con canone ed in natura. In ogni caso il compenso a percentuale non può essere inferiore a quello determinato a vacazione.
(12)


Art. 15
(Incarichi collegiali)


Quando l'incarico per l'espletamento di operazioni demaniali è commesso collegialmente a più professionisti, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo professionista aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo che nell'atto di conferimento dell'incarico sia disposto che ognuno degli incaricati debba svolgere personalmente e per intero l' incarico affidatogli.


Art. 16
(Trattamento di missione e rimborso spese )


Con lo stesso provvedimento legislativo di cui al precedente articolo 14 sono individuate le modalità ed i criteri per il trattamento economico di missione dei periti, istruttori e delegati tecnici che per l'espletamento dell'incarico debbano svolgere le mansioni fuori della loro residenza e per il rimborso delle spese sostenute. (13)

Art. 17  (14)
(Liquidazione dei compensi)

 

Note:

(1) Comma modificato dall'articolo 10, comma 3, lettera a) della legge regionale 14 agosto 2017, .9
(2) Articolo sostituito dall'articolo 10, comma 3, lettera b) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(2a) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 6, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(3) Alinea modificata dall'articolo 10, comma 3, lettera c) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(4) Articolo abrogato dall'articolo 10, comma 3, lettera d) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(5) Articolo abrogato dall'articolo 10, comma 3, lettera d) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(6) Comma sostituito dall'articolo 10, comma 3, lettera e), numero 1) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(7) Comma abrogato dall'articolo 10, comma 3, lettera e), numero 2) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(7a) Comma modificato dall'articolo 9, comma 6, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(7b) Articolo inserito dall'articolo 9, comma 6, lettera c), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(8) Articolo abrogato dall'articolo 10, comma 3, lettera f) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(9) Articolo abrogato dall'articolo 10, comma 3, lettera f) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(10) Articolo abrogato dall'articolo 10, comma 3, lettera f) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(11) Comma abrogato dall'articolo 10, comma 3, lettera g) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(12) Comma abrogato dall'articolo 10, comma 3, lettera h) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(13) Comma modificato dall'articolo 10, comma 3, lettera i) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(14) Articolo abrogato dall'articolo 10, comma 3, lettera l) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9