Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio ed immobili (1) (2)

Numero della legge: 40
Data: 12 novembre 2002
Numero BUR: 32 S.O. 7
Data BUR: 20/11/2002

L.R. 12 Novembre 2002, n. 40
Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio ed immobili (1) (2)


[ Art. 1

(Oggetto)


1. La Regione, consapevole del ruolo sempre più rilevante che la figura professionale dell’amministratore di condominio e di immobili riveste nell’amministrazione e gestione degli immobili, detta con la presente legge disposizioni a garanzia della professionalità della relativa attività nonché dei diritti e degli interessi dei proprietari di immobili e dei loro inquilini.

Art. 2
(Registro)

1. E’ istituito, presso l’assessorato regionale competente in materia di attività produttive, il registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, di seguito denominato registro.

2. Hanno titolo a richiedere l’iscrizione al registro, purchè in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 5:
a) i soggetti in possesso dell’attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Regione;
b) i soggetti iscritti ad albi professionali affini.

3. Il registro è ripartito in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle province.

4. Nella domanda di iscrizione al registro deve essere indicata, da parte del richiedente, la località di prevalente svolgimento dell’attività professionale.

5. All’iscrizione al registro provvede, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 5, una apposita struttura istituita ai sensi della normativa vigente in materia di organizzazione delle strutture della Giunta regionale.

6. La struttura di cui al comma 5 provvede altresì alla tenuta del registro, alla revisione e all’aggiornamento periodico in relazione al permanere dei requisiti professionali previsti al comma 2, nonché alla cancellazione dal registro dei nominativi dei soggetti che ne avanzino richiesta, che perdano i requisiti soggettivi o che violino le norme comportamentali e professionali di cui al regolamento previsto all’articolo 5.

7. La mancata iscrizione al registro non preclude l’esercizio dell’attività di amministratore di condominio e di immobili.

8. La scelta di amministratori di condominio e di immobili iscritti al registro costituisce titolo preferenziale per l’accesso a contributi regionali per interventi edilizi.

Art. 3
(Pubblicazione del registro)

1. L’assessorato regionale competente in materia di attività produttive provvede alla pubblicazione annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione degli elenchi di cui all’articolo 2 ed alla loro trasmissione ai comuni territorialmente interessati, i quali adottano le forme di pubblicità che ritengono più idonee per la loro massima diffusione.

Art. 4
(Corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove o organizza:
a) corsi di formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a);
b) corsi di aggiornamento professionale per i soggetti già iscritti al registro.

Art. 5
(Regolamento)

1. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio regolamento: (3)
a) i requisiti soggettivi necessari per l’iscrizione al registro;
b) le modalità per l’iscrizione al registro e per la sua tenuta;
c) l’individuazione degli albi professionali considerati affini ai fini dell’iscrizione al registro;
d) le norme comportamentali e professionali al cui rispetto è subordinata la permanenza dell’iscrizione al registro.


Art. 6
(Disposizione transitoria)


1. Possono iscriversi al registro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, i soggetti in possesso di partita IVA che abbiano esercitato continuativamente, per almeno due anni, la professione di amministratore di condominio o di immobile alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) e partecipino ai corsi gratuiti di aggiornamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b).]



Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 novembre 2002, n. 32, S.O. n. 7

(2) Legge abrogata dal numero 75) dell'allegato F alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

(3) Alinea modificata dall'articolo 20, comma 13 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.