Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica. (1)

Numero della legge: 4
Data: 21 gennaio 1984
Numero BUR: 4
Data BUR: 10/02/1984
L.R. 21 Gennaio 1984, n. 4
Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica (1)


Art. 1
(Finalita' della legge)

La presente legge disciplina gli interventi in materia di bonifica integrale e montana rivolti al razionale utilizzo ed alla tutela delle acque, del territorio e dell' ambiente anche ai fini della trasformazione e del miglioramento degli ordinamenti produttivi.
Tali finalita' sono perseguite nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale ed in relazione agli obiettivi di sviluppo dell' agricoltura ed alle esigenze di salvaguardia dell' ambiente e di ordinato assetto del territorio e delle sue risorse.
In particolare le norme della presente legge riguardano:
a) la programmazione degli interventi di competenza regionale in materia di bonifica integrale e montana;
b) la delega di funzioni amministrative agli enti locali;
c) le modalita' per la esecuzione, l' esercizio ed il mantenimento delle opere di bonifica di competenza pubblica e privata;
d) la riorganizzazione degli enti di bonifica per quanto attiene il riordino territoriale e gli aspetti istituzionali, funzionali ed operativi degli stessi, attraverso la costituzione, fusione, soppressione e modificazioni territoriali dei consorzi di bonifica integrale e montana.




TITOLO I
ATTIVITA' DI BONIFICA



Art. 2 (1a)
(Comprensori e consorzi di bonifica)

1. Il territorio regionale, già classificato di bonifica alla data del 1° gennaio 2016 ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente, è suddiviso in quattro comprensori, come da cartografia nell’Allegato A, sulla base di unità idrografiche e idrauliche omogenee allo scopo di realizzare interventi organici di adeguata funzionalità:
a) Comprensorio “Etruria meridionale e Sabina”; (1a1)
b) Comprensorio “Litorale Nord”;
c) Comprensorio “Lazio Sud Ovest”;
d) Comprensorio “Lazio Sud Est”.
2. Nei comprensori di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) sono, rispettivamente, istituiti i seguenti Consorzi di bonifica:
a) Consorzio di bonifica “Etruria meridionale e Sabina” (1a2);
b) Consorzio di bonifica “Litorale Nord”;
c) Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”;
d) Consorzio di bonifica “Lazio Sud Est”.

Art. 3 (1b)
(Modifica delle perimetrazioni dei comprensori)


1. Le modifiche alle perimetrazioni dei comprensori di cui alla cartografia allegata alla presente legge sono adottate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Entro dieci giorni dall’adozione della deliberazione, il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina per i consorzi interessati un commissario, il quale indice entro sei mesi le elezioni.


Art. 4
(Piano regionale per l' esecuzione delle opere di bonifica)

1. La Regione Lazio per perseguire la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio in relazione agli obiettivi regionali di sviluppo agricolo, adotta un piano finalizzato al completamento, all' ammodernamento ed alla funzionalita' dei sistemi di bonifica idraulica ed alla sistemazione idrogeologica e forestale delle aree montane e collinari idrograficamente connesse, nonche' allo sviluppo della irrigazione.

2. Il piano e' predisposto dalla Giunta regionale, acquisite le proposte dei consorzi di bonifica, delle province, delle comunita' montane e dei comuni interessati a ciascun comprensorio.(2)

2-bis. Le proposte dei consorzi di bonifica debbono pervenire alla Giunta regionale, assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta, scaduto il quale la Giunta regionale prescinde dalla proposta stessa.(2)

2-ter. Le proposte delle province, delle comunita' montane e dei comuni debbono pervenire alla Giunta regionale, assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. In difetto, esse si intendono irricevibili.(2)

2-quater. Il piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica concorre, per quanto attiene alla bonifica concorre, per quanto attiene alla bonifica e all'irrigazione, alla definizione dei piani di bacino previsti nella legge 18 maggio 1989, n. 183.(2)
I consorzi di bonifica presentano le loro proposte sentite le organizzazioni sindacali e di categoria.
Le proposte degli enti di cui al precedente secondo comma sono redatte con i criteri stabiliti dalla Giunta regionale che, previo parere della Commissione consiliare permanente dell' agricoltura, impartisce le direttive e fissa gli obiettivi prioritari da perseguire nel quadro della programmazione regionale.
Il piano predisposto dalla Giunta regionale viene depositato per trenta giorni consecutivi presso le sedi dei consorzi di bonifica e degli enti locali territorialmente interessati; dell' avvenuto deposito e' data notizia a cura della Giunta regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sugli albi dei consorzi di bonifica e degli enti locali interessati.
I consorziati, entro trenta giorni dalle pubblicazioni di cui al precedente comma, possono presentare alla Giunta regionale osservazioni alla proposta del piano.
La Giunta regionale, con apposita deliberazione, propone al Consiglio regionale l' approvazione del piano.



Art. 5
(Programma di intervento)

Per l' attuazione del piano di cui al precedente Art.4 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva i programmi pluriennali, articolati in programmi annuali, contenenti le indicazioni di priorita' degli interventi da eseguire nonche' delle risorse finanziarie utilizzabili per la progettazione, l' esecuzione, la manutenzione e l' esercizio di opere pubbliche di bonifica.
Il programma annuale, articolato per progetti operativi, e' proposto dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione ed approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione.



Art. 6
(Interventi di emergenza)

In relazione ad eventi che richiedono tempestivi e non rinviabili azioni a tutela della pubblica incolumita', il Presidente della Giunta regionale, su proposta dei presidenti dei consorzi di bonifica, puo' disporre, con proprio decreto, l'esecuzione ed il finanziamento degli interventi proposti nei limiti previsti dal successivo articolo 7.



Art. 7
(Finanziamento dei programmi e degli interventi di emergenza)

Nel bilancio regionale sono previsti appositi capitoli di spesa per il finanziamento dei programmi e degli interventi di cui ai precedenti articoli 5 e 6.
Qualora la somma stanziata nel capitolo per il finanziamento degli interventi di emergenza non venga utilizzata nel corso dell' esercizio finanziario, la somma stessa puo' essere destinata al finanziamento delle opere e degli interventi di cui al precedente Art. 5 riferiti allo stesso esercizio finanziario.

Art. 8
(Delega di funzioni amministrative)

Le funzioni e gli adempimenti amministrativi esercitati dalla Regione in materia di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni, del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 e della legge 25 luglio 1952, n. 991, con esclusione:
a) di quelli riservati alla Regione stessa in base alla presente legge;
b) di quelli di competenza dei comuni in base al penultimo comma del presente Art.;
c) delle funzioni amministrative esercitate dai consorzi di bonifica in attuazione delle leggi vigenti relativamente alla progettazione, all' esecuzione, all' esercizio e alla manutenzione delle opere di bonifica integrale; sono delegati, con le modalita' di cui all' ultimo comma, del presente Art., alle amministrazioni provinciali per i territori di rispettiva competenza.
Qualora i comprensori di bonifica siano situati nei territori di piu' province, le funzioni e gli adempimenti amministrativi indicati nel precedente comma, sono delegati alla provincia nel cui territorio ricade la maggior parte del comprensorio di bonifica, previa intesa con le altre amministrazioni interessate.
Le amministrazioni provinciali esercitano le funzioni delegate nel quadro della programmazione regionale e in particolare secondo le indicazioni del piano di cui al precedente Art. 4 in modo da garantire anche il coordinamento con gli altri interventi regionali e degli altri enti locali in materia di agricoltura e di lavori pubblici.
Le funzioni amministrative regionali e gli adempimenti relativi alla progettazione, all' esecuzione, allo esercizio ed alla manutenzione di opere di caratterecivile infrastrutturale, finalizzate allo sviluppo dell' agricoltura e del territorio rurale, sono esercitate dai comuni secondo le norme vigenti.
Con successivo provvedimento legislativo da emanarsi entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale definisce, su proposta della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente dell' agricoltura, le funzioni e gli adempimenti amministrativi e tecnici che vengono delegati all' amministrazione provinciale, inerenti la progettazione, l' esecuzione, l' esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica integrale.


Art. 9
(Consegna delle opere di bonifica)

La Giunta regionale accerta, entro sei mesi dall' entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui all' ultimo comma del precedente Art. 8, la consistenza dei singoli lotti delle opere pubbliche di bonifica, eseguiti o in corso di esecuzione, e dispone entro sessanta giorni, con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare permanente dell'agricoltura, la consegna agli enti interessati delle opere, comunque eseguite dallo Stato o dalla Regione.
Le opere di carattere civile - infrastrutturale di cui al quarto comma del precedente Art. 8 sono consegnate ai comuni.
Allo scopo di garantire la piena funzionalita' delle opere consegnate ai comuni in base al precedente comma la Regione, per un periodo di cinque anni dall' entrata in vigore della presente legge, finanzia interventi per la manutenzione straordinaria di dette opere. La ripartizione tra gli enti interessati dei finanziamenti all' uopo previsti dal bilancio regionale e' effettuata dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare permanente dell' agricoltura.


Art. 10 (3)
(Progettazione, esecuzione,
esercizio e manutenzione delle opere)

1. La progettazione e l'esecuzione delle opere di bonifica e di irrigazione, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, della legge 25 luglio 1952, n. 991, e loro successive modificazioni e integrazioni, sono affidate in concessione ai consorzi di bonifica da parte della Regione, delle amministrazioni provinciali, delle comunita' montane e dei comuni singoli o associati.

2. Le opere pubbliche di bonifica di rilevante utilita' pubblica e sociale di cui all'articolo 1 1, comma 4, sono mantenute e gestite dai consorzi di bonifica ed i relativi oneri sono a totale carico della Regione.

3. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica, non rientranti tra quelle indicate nell'articolo 1 1, comma 4, provvedono i consorzi di bonifica.

4. La Regione puo' partecipare alle spese di anutenzione di cui al comma 3 con un contributo annuale, in funzione delle disponibilita' del bilancio regionale, che puo' essere commisurato anche al 100 per cento della spesa stessa.

5. Possono partecipare alle spese di manutenzione, di cui al comma 3, con un contributo annuale che puo' essere commisurato anche al 100 per cento della spesa stessa, le amministrazioni provinciali, le comunita' montane, i comuni singoli o associati.

6. 1 contributi di cui ai commi 4 e 5 non sono cumulabili oltre il 100 per cento della spesa.

7. La progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica di carattere civile infrastrutturale, nelle nuove aree di operativita', possono essere affidate in concessione ai consorzi di bonifica dalla Regione, dalle amministrazioni provinciali, dalle comunita' montane e dai comuni singoli o associati. Tali opere, successivamente al loro collaudo, sono consegnate ai comuni.

8. Allo scopo di consentire una migliore attivita' manutentoria delle opere pubbliche di bonifica, i consorzi sono autorizzati ad inserire nelle perizie per gli interventi manutentori di cui ai comma 3 e 4 somme a disposizione per l'acquisto di mezzi meccanici idonei all'esecuzione degli interventi stessi.

9. Le somme a disposizione per l'acquisto dei mezzi meccanici di cui al comma 8 non possono superare il 15 per cento dell'assegnazione disposta nel programma regionale di riparto dei fondi destinati alle manutenzioni previste nel comma 4.

10. L'espropriazione per pubblica utilita' di immobili occorrenti per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e' disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia. Gli immobili espropriati fanno parte del demanio o patrimonio indisponibile regionale.

11. Le concessioni relative ai beni del demanio regionale attinenti alla bonifica sono rilasciate, su proposta dell'assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il consorzio di bonifica interessato e il settore regionale "Opere e lavori pubblici" competente per territorio. La deliberazione di concessione deve anche contenere il disciplinare d'oneri cui la concessione stessa e' subordinata.


Art. 11
(Contributi dei privati alle spese per la manutenzione
e l' esercizio delle opere pubbliche)

La esecuzione delle opere pubbliche di bonifica di competenza regionale prevista dal piano di cui al precedente Art. 4 e' a totale carico della Regione.
I proprietari dei beni immobili che beneficiano dei servizi resi dalle opere di bonifica contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di competenza regionale a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modifiche ed integrazioni.
Dalla determinazione delle spese di cui al comma precedente sono comunque escluse le opere di carattere civile - infrastrutturale consegnate ai comuni in base al precedente Art. 9, nonche' l' esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica di rilevante interesse pubblico e sociale.
All' atto della consegna delle opere agli enti interessati, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, determina le opere pubbliche di bonifica che, per la loro rilevante utilita' pubblica e sociale, debbono essere mantenute e gestite a totale carico della Regione.


Art. 12
(Opere di competenza privata)

Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l' obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a piu' fondi, necessarie per dare scolo alle acque, assicurare la funzionalita' delle opere irrigue, nonche' gli interventi diretti ad evitare ogni pregiudizio al regolare esercizio ed alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica.
Le opere di bonifica di competenza privata possono beneficiare dei contributi e del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti da leggi regionali.
L' esecuzione delle opere di competenza dei privati avviene secondo la disciplina, in quanto applicabile, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora i proprietari non eseguano le opere cui sono obbligati a norma della legislazione vigente, provvedono i consorzi di bonifica competenti per territorio, sentito l' ente delegato, operando in danno.


TITOLO II
CONSORZI DI BONIFICA MONTANA


Art. 13
(Procedure per la soppressione di consorzi di bonifica montana)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i seguenti consorzi di bonifica montana:
consorzio pontino di bonifica montana dei Monti Lepini ed Ausoni, con sede in Latina;
consorzio di bonifica montana << Le Gronde dei Monti Aurunci >>, con sede in Latina.
I beni, i crediti e le passivita' di tali enti sono trasferiti alle comunita' montane competenti per territorio con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente dell' agricoltura.


Art. 14
(Procedure di soppressione dei consorzi interregionali di bonifica montana)

Con la presente legge sono soppressi i consorzi interregionali di bonifica montana, nel rispetto delle intese con le Regioni confinanti di cui all' art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
I beni, i crediti e le passivita' di tali enti sono trasferiti alle comunita' montane competenti per territorio con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente dell' agricoltura.


Art. 15
(Personale e patrimonio)

Il personale di ruolo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolarmente assunto in base alle leggi vigenti ed ai contratti collettivi di lavoro ed ai regolamenti organici degli enti stessi che presti la propria opera, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei soppressi consorzi di bonifica montana viene trasferito alla comunita' montana competente per territorio o, a domanda dello stesso alla Regione, ad altri enti regionali e sub - regionali, ivi compresi i consorzi di bonifica integrale compatibilmente con le esigenze degli enti medesimi.
Il rapporto lavorativo del personale trasferito ai sensi del comma precedente ed ogni obbligazione derivante dal cessato rapporto di lavoro con il consorzio soppresso continuano con l' ente di destinazione attraverso adeguate norme regolamentari dell' ente stesso che salvaguardino la qualifica professionale, il trattamento normativo ed economico preesistente.


Art. 16
(Assegnazione alle comunita' montane)

Agli adempimenti per l' attuazione del disposto di cui al precedente Art. 15 provvede la Giunta regionale previo parere delle Commissioni consiliari interessate.
Qualora uno dei soppressi consorzi di bonifica montana operi in un territorio comprendente piu' zone omogenee, la regolazione tra gli enti interessati dei rapporti patrimoniali ed amministrativi e' determinata, previo parere delle comunita' montane interessate nonche', limitatamente all' assegnazione del personale di cui al precedente Art. 15 previo parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati.


Art. 17
(Procedure)

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente dell' agricoltura, nomina i commissari liquidatori per l' accertamento dei rapporti giuridici, amministrativi e patrimoniali dei soppressi consorzi di bonifica montana, scegliendoli tra i funzionari direttivi della Regione.
I commissari entro il termine di novanta giorni ed in conformita' delle prescrizione contenute nella deliberazione di nomina, presentano alla Giunta regionale un rapporto sui risultati degli accertamenti compiuti.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla nomina dei commissari, gli organi dei soppressi consorzi non possono compiere atti di straordinaria amministrazione senza preventiva autorizzazione della Giunta regionale.


TITOLO III
CONSORZI DI BONIFICA INTEGRALE



Art. 18
(Natura dei consorzi)

I consorzi di bonifica integrale sono costituiti tra i proprietari degli immobili rientranti nei singoli comprensori di bonifica.
Sono inoltre iscritti nei catasti consortili e nei ruoli di contribuenza, a loro richiesta, e solidalmente con i proprietari, i titolari di diritti reali di godimento sugli immobili suddetti nonche' gli affittuari ed i conduttori degli stessi, che, per obbligo derivante da norma di legge di contribuenza, a loro richiesta, e solidalmente consortili unitamente ai proprietari od in luogo di questi.
I consorzi di bonifica conservano la natura giuridica stabilita dall' Art. 59 del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215 e svolgono la propria attivita' entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti; sono altresi' strumenti di partecipazione degli interessati all' azione programmatoria ed amministrativa della Regione e dell' ente delegato in materia di bonifica.
I consorzi di bonifica oltre ad esercitare le funzioni e le attivita' previste dalle norme vigenti, in particolare per cio' che riguarda la progettazione, la esecuzione, l' esercizio e la manutenzione delle opere e degli impianti di irrigazione, provvedono alle attivita' di cui agli Art. 4 e 10 della presente legge relativamente alle opere pubbliche di bonifica.


Art. 19 (4)
(Costituzione, fusione, soppressione e modificazioni territoriali dei consorzi di bonifica integrale)

1. Alla costituzione, alla soppressione, alla fusione ed alle modifiche degli ambiti territoriali dei consorzi di bonifica, provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.



Art. 20
(Organizzazione dei consorzi di bonifica)

Sono organi del consorzio:
a) l' assemblea dei consorziati;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
d) il presidente e due vicepresidenti; (4.1)
e) il revisore dei conti unico. (4.2)
Il consorzio di bonifica e' retto da uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con deliberazione della Giunta regionale. (4.3)


Art. 21
(Assemblea)

L' assemblea dei consorziati e' costituita da coloro che risultano iscritti nel catasto consortile ai sensi del precedente Art. 18.
Ogni componente dell' assemblea ha diritto all' elettorato attivo e passivo se e' in regola con il pagamento dei contributi consortili e gode dei diritti civili.
L' assemblea elegge i propri rappresentanti per la costituzione del consiglio di amministrazione.


Art. 22
(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è costituito da tredici membri eletti dall’assemblea dei consorziati secondo le disposizioni di cui all’articolo 23.(4a)

2. (4b) (4b1)

3. (4b1)

(4c)

(4d)

(5)

Il consiglio di amministrazione resta in carica per cinque anni. I suoi membri sono rieleggibili.
I membri eletti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti dal primo dei non eletti della medesima lista.

(6)



Art. 23 (7)
(Elezione dei membri del consiglio di amministrazione)

1. Le procedure per la convocazione dell'assemblea dei consorziati sono fissate dallo statuto.

2. 1 consorziati, in virtu' delle funzioni e delle attivita' attribuite ai consorzi di bonifica nell'articolo' 1 sono raggruppati in quattro sezioni di contribuenza delle quali tre riservate ai titolari di immobili a destinazione agricola.

3. Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate.

4. Alla terza sezione appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale di ciascun consorzio decurtata della contribuenza a cui sono tenuti consorziati di prima sezione ed il numero totale delle ditte contribuenti di ciascun consorzio, decurtato dal numero di ditte appartenenti alla prima sezione.

5. Alla seconda sezione appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e terza sezione.

6. La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti vanno desunti, rispettivamente, dagli importi dei ruoli emessi nell'anno precedente alla data di indizione delle elezioni e dai dati risultanti dal catasto del consorzio.

7. La quarta sezione e' riservata ai consorziati titolari di immobili a destinazione non agricola.

8. Alle sezioni di contribuenza dei titolari di immobili a destinazione agricola, allo scopo di realizzare le finalità ed attuare gli interventi previsti dall’articolo 1, sono assegnati dodici consiglieri da eleggere. Alla sezione di contribuenza dei titolari di immobili a destinazione non agricola è assegnato un consigliere da eleggere. (7a)

9. L'elezione del consiglio di amministrazione si svolge separatamente e contemporaneamente per le quattro sezioni su presentazione di liste di candidati compresi fra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto delle rispettive sezioni.

10. Ciascun componente dell'assemblea ha diritto ad un solo voto che e' uguale, personale e non delegabile e che e' esercitato nell'ambito della sezione di appartenenza.

11. Il consorziato iscritto in piu' sezioni esercita il proprio diritto in una soltanto delle sezioni, che deve essere dallo stesso consorziato indicata quindici giorni prima del termine previsto dallo statuto per l'approvazione delle liste degli aventi diritto al voto. Trascorso infruttuosamente tale termine il consorzio iscrive il consorziato nella sezione in cui il consorziato stesso risulta maggior contribuente.

12. Lo statuto del consorzio determina le modalita' di presenta ione delle liste, della costituzione dei seggi, dello svolgimento delle votazioni e degli scrutini.

13. I verbali relativi alle operazioni elettorali devono pervenire alla struttura regionale competente in materia entro dieci giorni dalla data di svolgimento dello scrutinio.(7b)

14. Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere presentati all'ufficio di cui al comma 13 entro venti giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali nell'albo consortile.

15. La Giunta regionale decide dei ricorsi avverso le operazioni elettorali entro sessanta giorni dalla loro presentazione e puo' provvedere d'ufficio all'annullamento delle elezioni.


Art. 24 (8)


Art. 25 (9)
(Presidente e comitato esecutivo)

1. Il consiglio di amministrazione elegge il presidente e i due vice presidenti tra i propri membri eletti dall'assemblea dei consorziati. (9a)

2. Il comitato esecutivo è composto, oltre che dal presidente e dai due vice presidenti, da due membri eletti dal consiglio di amministrazione.(9b)

3. Il presidente presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo.


Art. 26 (10)
(Revisore dei conti unico)

1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.
2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.
3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata dal Presidente della Regione, da effettuarsi entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione. (10a)
4. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei conti unico, che non può essere superiore a quello del presidente del precedente collegio.
5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. L’incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra nell’esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinunzia o di decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso.
6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.
7. Il revisore dei conti unico presenta annualmente alla Giunta regionale, alle commissioni consiliari competenti in materia di ambiente e di bilancio ed al presidente del consorzio una relazione sull’andamento amministrativo e finanziario dell’ente. Il revisore dei conti unico, inoltre, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, riferisce immediatamente alla Giunta regionale ed è tenuto a fornire, su istanza della medesima, ogni informazione o notizia che abbia facoltà di ottenere ai sensi delle disposizioni vigenti.



Art. 27
(Statuto, bilancio di previsione, rendiconto generale e regolamento interno)

I consorzi di bonifica sono retti da uno statuto deliberato dai rispettivi consigli di amministrazione ed approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento da parte della struttura regionale competente in materia.(10b)
2. Gli statuti di cui al primo comma stabiliscono, oltre alla sede legale, le modalità di funzionamento degli organi e le relative competenze, in conformità con il principio di distinzione tra attività di indirizzo e controllo degli organi istituzionali e attività di gestione e attuazione dei dirigenti, e dettano i criteri generali, rinviandone la disciplina puntuale al regolamento interno di cui al decimo comma, per l’elezione degli organi consortili, per l’organizzazione, il funzionamento, l’ordinamento finanziario e contabile, la trasparenza e pubblicità degli atti e l’esercizio del diritto di accesso. (10c)
Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, la Regione elabora uno statuto tipo cui i consorzi si atterranno nella redazione del proprio statuto.
4. Lo statuto tipo è approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di difesa del suolo. (10d)
L' esercizio finanziario del consorzio coincide con l' anno solare.
Il consorzio ha un proprio bilancio di previsione ed un rendiconto generale. (10f)
7. (10e)  (10g)

8.  Il rendiconto è approvato entro il 31 marzo dell’anno successivo all’esercizio a cui si riferisce ed è trasmesso, corredato dal parere del revisore, alla struttura regionale competente per materia.(10e)

9.  Il bilancio di previsione è approvato entro il 30 novembre(10h) dell’anno precedente a quello a cui si riferisce ed è trasmesso, corredato dal parere del revisore, alla struttura regionale competente per materia. (11) (10e)
Entro sessanta giorni dalla nomina degli organi del consorzio, il consiglio di amministrazione approva il regolamento interno del consorzio, il quale deve contenere tra l' altro:
a) le norme procedurali disciplinanti l' esercizio dell'attivita' del consorzio, nel rispetto dei principi di cui alla normativa statale vigente e di quelli previsti dalla presene legge;
b) l' organizzazione delle strutture operative del consorzio e la determinazione delle relative competenze e dotazioni organiche.


Art. 28 (12)
(Vigilanza, tutela e controllo sui consorzi di bonifica)

1. Le funzioni di vigilanza, tutela e controllo sono esercitate dalla Giunta regionale secondo le modalita' seguenti.

2. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale che, sentita la commissione conciliare permanente per l'agricoltura, provvede entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, da parte della struttura regionale competente in materia:
a) lo statuto consortile e le relative modificazioni ed integrazioni;
b) le deliberazioni concernenti il regolamento organico e le relative modificazioni ed integrazioni;
c) le deliberazioni concernenti il regolamento per la gestione contabile e finanziaria e le relative modificazioni ed integrazioni;
d) le deliberazioni concernenti l'assunzione di mutui con il contributo della Regione sugli interessi;
e) le deliberazioni che comportino la determinazione di attivare investimenti superiori a lire 500 milioni, con finanziamento consortile;
f) le deliberazioni concernenti varianti agli investimenti di cui alla lettera e).(12a)

3. Le deliberazioni di cui al comma 2 si intendono approvate se, entro il termine citato, la Giunta regionale non ne pronunci l'annullamento.

4. Il controllo su tutte le altre deliberazioni e' delegato all'assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca. Tali deliberazioni diventano esecutive qualora l'assessore non le annulli entro venti giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio "Controllo enti" del settore 64,1 della Regione.(12b)

5. Le deliberazioni di cui al comma 2 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia entro quindici giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza(12c)

6. L'esecutivita' delle deliberazioni e' sospesa se, nei termini indicati dai comma 2 e 4, siano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.(12b)

7. Sono trasmesse alla Regione secondo le modalita' di cui al comma 5 ma non soggette al controllo le deliberazioni concernenti:
a) i rapporti individuali di lavoro, relativi all'applicazione di contratti collettivi di lavoro escluse le assunzioni e l'affidamento di mansioni superiori;
b) le spese di economato;
c) le liquidazioni di somme per opere, forniture e servizi derivanti da contratto o convenzioni gia' sottoposti a controllo;
d) le convocazioni del consiglio di amministrazione;
e) le ratifiche delle deliberazioni presidenziali;
f) le resistenze in giudizio.

8. Nei casi di comprovata e motivata urgenza, che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, gli organi consortili possono dichiarare le proprie deliberazioni, escluse quelle di cui al comma 2, immediatamente eseguibili quando in tal senso ricorra il voto favorevole dei due terzi dei componenti del collegio deliberante. Tali deliberazioni debbono pervenire entro il termine perentorio di tre giorni dalla loro adozione all'ufficio "Controllo enti" del settore 640 della Regione. In difetto, esse si intendono decadute.
L'assessore decide entro quindici giorni dalla data di ricevimento.(12 b)

9. (12d)

10. (12d)


Art. 29
(Poteri sostitutivi)

Per assicurare il buon funzionamento dei consorzi di bonifica e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali la Giunta regionale, previa diffida, puo' disporre la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti di competenza delle amministrazioni consortili qualora queste siano inadempienti.
Nel caso siano riscontrate gravi irregolarita' di gestione non sanabili mediante gli interventi di cui al comma precedente, la Giunta regionale, con propria deliberazione, scioglie gli organi dei consorzi per i quali siano state riscontrate irregolarita', nominando con lo stesso atto deliberativo un commissario.
Il commissario cura l' amministrazione ordinaria dell'ente ed indice, entro dodici mesi, l' elezione dei nuovi organi consortili.
Il commissario e' affiancato da una consulta composta da cinque membri proprietari e affittuari conduttori di fondi agricoli ricadenti nel comprensorio, rappresentanti dei consorziati, su designazione delle organizzazioni professionali di categorie maggiormente rappresentative, nominata con deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare permanente dell' agricoltura.
Il parere della consulta e' obbligatorio nelle materie indicate dallo statuto.


Art. 30
(Adeguamento degli statuti)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi in carica dei consorzi di bonifica integrale adeguano gli statuti alle disposizioni della presente legge.
In caso di inadempienza degli organi consortili la Giunta regionale si avvale dei poteri sostitutivi di cui al precedente Art. 29.
Entro sei mesi dall' approvazione dei nuovi statuti si procede al rinnovo degli organi dei consorzi.


Art. 31 (13)
(Ristrutturazione degli apparati dei consorzie risanamento finanziario)

1. Al fine di adeguare i propri apparati operativi e la strumentazione finanziaria alle nuove funzioni previste dalla presente legge, i consorzi di bonifica, contestualmente all'adeguamento degli statuti, predispongono un piano per la ristrutturazione operativa ed il risanamento finanziario.

2. Il piano deve comunque prevedere:
a) la revisione dell'organico del consorzio in relazione alle esigenze connesse con lo svolgimento delle funzioni di istituto;
b) la ridefinizione delle entrate finanziarie tenuto conto della situazione contributiva derivante dall'applicazione della presente legge;
c) le modalita' per il raggiungimento del pareggio di bilancio e l'eliminazione dell'indebitamento.

3. Il piano di cui al comma 1 e' adottato dal consiglio di amministrazione del consorzio, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e di categoria, ed inviato alla Giunta regionale, assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca.

4. La Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale, per l'approvazione, il piano, il relativo impegno di spesa, l'autorizzazione a contrarre mutui ai sensi della legge regionale 18 settembre 1978, n. 54, e la concessione del contributo in conto capitale nella misura massima delcinquanta per cento delle passivita' accertate.

5. Qualora nel corso dell'ammortamento del mutuo il consorzio si rendesse inadempiente nei confronti delle prescrizioni stabilite dalla Regione nonché dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 29.


Art. 32
(Personale e patrimonio dei consorzi di bonifica)


1. In caso di soppressione di un consorzio di bonifica integrale, o per gli effetti del ridimensionamento degli organici conseguente alla applicazione del piano di cui al precedente Art. 31, il personale in servizio di ruolo e non di ruolo con contratto a tempo indeterminato, che alla data della soppressione o dell' approvazione del piano di cui al precedente art. 31 si trovi alle dipendenze del consorzio stesso, e' trasferito a domanda all' ente delegato, ad altri enti regionali e sub - regionali, compresi altri consorzi di bonifica integrale, compatibilmente con le esigenze degli enti medesimi.



TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI



Art. 33
(Utilizzazione degli uffici regionali)

Per l' esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge, l' ente delegato puo' avvalersi dei servizi tecnici ed amministrativi dei settori decentrati competenti della Regione.


Art. 34
(Norma finale)

Per quanto non in contrasto con la presente legge e per quanto non espressamente disciplinato dalla stessa, si fa riferimento alle disposizioni legislative statali vigenti in materia.


Art. 35 (14)
(Disposizioni finanziarie)

Per l' anno finanziario 1983, le spese occorrenti per la attuazione della presente legge rientrano in quelle gia' previste ai seguenti capitoli del bilancio regionale nei limiti delle disponibilita' che ciascuno presenta al momento dell' entrata in vigore della legge medesima:
capitolo n. 01001: << Manutenzione delle opere di bonifica integrale montana e di quelle di sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani >> (Art. 1, lettera h, decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11);
capitolo n. 01002: << Contributo per i lavori di manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio della bonificazione pontina >> (legge regionale 22 dicembre 1977, n. 49, legge regionale 3 settembre 1979, n. 63);
capitolo n. 01003: << Spese per il finanziamento di opere pubbliche di bonifica >> (legge regionale 17 settembre 1974, n.51); capitolo n. 01004: << Contributo negli interessi della quota di ammortamento dei mutui decennali contratti dai consorzi di bonifica >> (legge regionale 18 settembre 1978, n. 54);
capitolo n. 01005: << Completamento, ripristino ed adeguamenti funzionali di impianti relativi ad opere pubbliche di irrigazione >> (Art. 9 del decreto - legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito il 16 ottobre 1975, n. 493);
capitolo n. 01006: << Utilizzazione del contributo CEEFERS per la realizzazione di progetti in materia di opere pubbliche di bonifica >> (legge regionale n. 51 del 1974);
capitolo n. 01007: << Interventi nel settore delle opere di bonifica mediante utilizzazione dell' assegnazione in base all' Art. 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526 >>.
A partire dall' anno 1984 nel bilancio regionale saranno previsti appositi capitoli di spesa, in sostituzione di quelli precedentemente indicati, con la seguente denominazione: << Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana >>
(sostituisce il capitolo n. 01001); << Contributo per i lavori di manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio della bonifica pontina >>
(sostituisce il capitolo n. 01002); << Manutenzione straordinaria, esecuzione, ripristino e adeguamento delle opere pubbliche di bonifica >> legge regionale n. 51 del 1974 (capitolo di nuova istituzione); << Esecuzione, ripristino e adeguamento delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione >> legge n. 984 del 1977
(sostituisce il capitolo n. 01003); << Contributo negli interessi della quota di ammortamento dei mutui decennali contratti dai consorzi di bonifica >>
(sostituisce il capitolo n. 01004); << Completamento, ripristino ed adeguamento funzionale di impianti relativi ad opere pubbliche di irrigazione >> (legge 16 ottobre 1975, n. 493)
(capitolo numero 01005 p.m.); << Utilizzazione contributo CEEFERS per la realizzazione di progetti in materia di opere pubbliche di bonifica >> (capitolo n. 01006 p.m.); << Interventi nel settore di opere pubbliche di bonifica con i fondi della legge 7 agosto 1982, n. 526, FIOCIPE >>
(capitolo n. 01007 p.m.); << Rimborso spese sostenute dall' ente delegato per l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica e di consorzi di bonifica >> (capitolo di nuova istituzione); << Contributo regionale sulle spese sostenute dai consorzi di bonifica per l' assolvimento dei fini istituzionali >>; << Contributi in conto capitale sulle passivita' accertate dei consorzi di bonifica >> (capitolo di nuova istituzione); << Interventi di emergenza concernenti opere pubbliche di bonifica >> (capitolo di nuova istituzione); << Interventi di manutenzione straordinaria delle opere di carattere civile - infrastrutturale consegnate ai comuni >> (capitolo di nuova istituzione).
Al finanziamento necessario per l' attuazione di quanto previsto nella presente legge si fara' fronte con la legge di bilancio utilizzando i fondi messi a disposizione dalla Comunita' Economica Europea, dallo Stato e dalla Regione.




Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 febbraio 1984, n.4

(1a) Articolo sostituito dall'articolo 11, comma 13, lettera a), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dei progetti di fusione di cui all'articolo 11, comma 11, della medesima l.r. 12/2016. Si riporta il testo sostituito:

"Alla classificazione, declassificazione e delimitazione dei comprensori di bonifica, nonché alle relative modificazioni provvede il Consiglio regionale, con propria deliberazione, sentite le province, le comunità montane, i comuni, i consorzi di bonifica interessati e consultate le associazioni sindacali e professionali delle categorie interessate. I relativi pareri debbono pervenire alla Giunta regionale entro novanta giorni dalla richiesta.

Trascorso tale termine la Giunta regionale propone il provvedimento al Consiglio regionale.

I provvedimenti di cui al precedente primo comma possono essere promossi dalle province, dalle comunità montane, dai comuni e dai consorzi di bonifica interessati."

(1a1) Lettera modificata dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13

(1a2) Lettera modificata dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13


(1b) Articolo sostituito dall'articolo 11, comma 13, lettera b), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dei progetti di fusione di cui all'articolo 11, comma 11, della medesima l.r. 12/2016. Si riporta il testo sostituito:
"La delimitazione dei comprensori di bonifica si effettua nell'ambito di unità idrografiche omogenee allo scopo di realizzare interventi coordinati di adeguata funzionalità.

Per conseguire gli obiettivi di cui al precedente comma, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede ad una verifica degli attuali comprensori di bonifica e propone al Consiglio regionale, secondo quanto previsto dal precedente articolo 2 le variazioni necessarie.

I consorzi, al momento della delimitazione dei comprensori, escludono le aree all'interno della perimetrazione urbana adottata ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765 e/o le aree di espansione urbana previste dagli strumenti urbanistici vigenti, ricadenti nei comuni inclusi nel comprensorio, e propongono il provvedimento alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva.

I provvedimenti di esclusione di cui al comma precedente non possono interessare le aree urbane o di espansione che si avvalgono dei benefici derivanti da opere o servizi di bonifica."


(2) Comma che sostituisce il comma 2 ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50

(3) Articolo sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50

(4) Articolo sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 7 ottpbre 1994, n. 50

(4.1) Lettera modificata dall'articolo 11, comma 13, lettera c), numero 1), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dei progetti di fusione di cui all'articolo 11, comma 11, della medesima l.r. 12/2016. Si riporta il testo sostituito:
"d) il presidente;"

(4.2) Lettera sostituita dall'articolo 2 , comma 11, lettera a), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(4.3) Comma modificato dall'articolo 11, comma 13, lettera c), numero 2), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dei progetti di fusione di cui all'articolo 11, comma 11, della medesima l.r. 12/2016. Si riporta il testo sostituito:
"Il consorzio di bonifica è retto da uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti."

(4a) comma sostituito dall'articolo 120, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10; successivamente è stato modificato dall'articolo 11, comma 13, lettera d), numero 1), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dei progetti di fusione di cui all'articolo 11, comma 11, della medesima l.r. 12/2016. Si riporta il testo modificato:
"1. Il consiglio di amministrazione è costituito da dieci membri eletti dall'assemblea dei consorziati secondo le disposizioni di cui all'articolo 23 e da un membro nominato dai comuni il cui territorio ricade integralmente nel comprensorio di bonifica."

(4b) comma sostituito dall'articolo 120, comma 1, lettera b) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(4b1) comma abrogato dall'articolo 11, comma 13, lettera d), numero 2), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dei progetti di fusione di cui all'articolo 11, comma 11, della medesima l.r. 12/2016. Si riporta il testo abrogato:
"2. Ciascuno dei comuni di cui al primo comma designa, con deliberazione consiliare, entro trenta giorni dalla richiesta dei consorzi di bonifica, da effettuare al momento delle indizioni delle elezioni, un rappresentante. Il nominativo designato è comunicato, nei trenta giorni successivi, al sindaco del Comune in cui ha sede il consorzio

3. Il sindaco del Comune in cui ha sede il consorzio convoca, entro trenta giorni dall'ultimo giorno utile per la comunicazione da parte dei comuni del nome del proprio rappresentante, l'assemblea dei designati per procedere all'elezione del membro in rappresentanza dei comuni in seno al consiglio di amministrazione."

(4c) comma sostituito dall'articolo 120, comma 1, lettera c) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;

(4d) comma abrogato dall'articolo 120 comma 1, lettera d) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;

(5) comma aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 53 e da ultimo abrogato dall'articolo 3 della legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50 che ha abrogato la citata legge 53/1988;

(6) comma abrogato dall'articolo 120 comma 1, lettera e) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;

(7) articolo sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50

(7a) comma sostituito dall'articolo 120, comma 2, lettera a) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10; successivamente è stato modificato dall'articolo 11, comma 13, lettera e), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dei progetti di fusione di cui all'articolo 11, comma 11, della medesima l.r. 12/2016. Si riporta il testo modificato:
"8. Alle sezioni di contribuenza dei titolari di immobili a destinazione agricola, allo scopo di realizzare le finalità ed attuare gli interventi previsti dall'articolo 1, sono assegnati nove consiglieri da eleggere. Alla sezione di contribuenza dei titolari di immobili a destinazione non agricola è assegnato un consigliere da eleggere."

(7b) comma sostituito dall'articolo 120, comma 2, lettera b) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;

(8) articolo sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50 e poi abrogato dall'articolo 11, comma 13, lettera f), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dei progetti di fusione di cui all'articolo 11, comma 11, della medesima l.r. 12/2016. Si riporta il testo abrogato:
"1. In caso di costituzione di nuovi consorzi di bonifica, derivante anche da fusioni di preesistenti consorzi e dalle modificazioni degli ambiti territoriali operate in base all'articolo 19, la Giunta regionale nomina un commissario il quale deve entro sei mesi indire le elezioni.

2. Il commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale della consulta costituita ai sensi dell'articolo 29."


(9) articolo sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50

(9a) comma modificato dall'articolo 11, comma 13, lettera g), numero 1), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dei progetti di fusione di cui all'articolo 11, comma 11, della medesima l.r. 12/2016. Si riporta il testo modificato:
"1. Il consiglio di amministrazione elegge il presidente ed il vice presidente tra i propri membri eletti dall'assemblea dei consorziati."

(9b) comma sostituito dall'articolo 120, comma 3 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10; successivamente modificato dall'articolo 11, comma 13, lettera g), numero 2), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dei progetti di fusione di cui all'articolo 11, comma 11, della medesima l.r. 12/2016. Si riporta il testo modificato:
" Il comitato esecutivo è composto, oltre che dal presidente e dal vicepresidente, da tre membri eletti dal consiglio di amministrazione"

(10) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 11, lettera b) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(10a) Comma modificato dall'articolo 11, comma 13, lettera h), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(10b) Comma modificato dall'articolo 120, comma 5, lettera a), della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(10c) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 11, lettera c), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(10d) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 13, lettera i), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dei progetti di fusione di cui all'articolo 11, comma 11, della medesima l.r. 12/2016. Si riporta il testo sostituito:
"Lo statuto tipo è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale."

(10e) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16; al riguardo vedi anche la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.

(10f) Comma modificato dall'articolo 3, comma 8, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 e successivamente dall'articolo 9, comma 59, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(10g) Comma abrogato dall'articolo 3, comma 8, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

(10h) Termine modificato dall'articolo 3, comma 8, lettera c), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

(11) Comma sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50 e da ultimo modificato dall'articolo 120, comma 5 lettera b), della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;

(12) Articolo sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50

(12a) comma modificato dall'articolo 120, comma 6 lettera a), della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;

(12b) L'articolo 14, commi 1 e 2 della legge regionale 22 maggio 1997. n. 11 dispone quanto segue:
" In attesa di un adeguamento della legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50 ed al fine di semplificare il procedimento
amministrativo, il controllo sulle deliberazioni di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 50 del 1994, e' soppresso. Le medesime deliberazioni sono trasmesse alla Regione secondo le modalita' di cui al comma 5 unitamente alle deliberazioni di cui al comma 7 dello stesso articolo.
2. Sono abrogati i commi 4 e 8, mentre e' soppresso il riferimento al comma 4 riportato nei commi 5 e 6 dello stesso articolo 17"

(12c) comma sostituito dall'articolo 120, comma 6 lettera b), della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;

(12d) comma abrogato dall'articolo 120, comma 6 lettera c), della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;

(13) Articolo sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50

(14) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i capitoli di spesa E43900 e R41900

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.