Costituzione dell' istituto regionale di studi giuridici del Lazio

Numero della legge: 40
Data: 11 luglio 1987
Numero BUR: 21
Data BUR: 30/07/1987

Art. 1
(Finalita' della legge)

La Regione, per favorire il soddisfacimento della domanda di giustizia della societa' civile laziale, concorre alla preparazione ed all' aggiornamento dei cittadini residenti nel Lazio interessati alle carriere giudiziarie e forensi.
A tale scopo costituisce l' istituto di studi giuridici denominato << AC Jemolo >> che e' ente regionale agli effetti dell' articolo 53 dello Statuto regionale. L' istituto ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed il suo funzionamento e' definito dalla presente legge e da un regolamento interno.


Art. 2
(Scopi dell' istituto)

L' istituto di studi giuridici concorre a realizzare gli obiettivi di progresso culturale, civile e sociale enunciati dallo Statuto regionale ed a tal fine:
a) promuove l' impegno unitario ed il confronto di quanti, nella pubblica amministrazione, nelle universita', nella magistratura, nel foro e nella societa' civile intendono fornire un positivo contributo alla piena attuazione della Costituzione della Repubblica;
b) intraprende ogni iniziativa di studio e di ricerca valida per una formazione culturale pienamente partecipe del processo democratico del Paese.
L' istituto rivolge particolare attenzione alla preparazione dei candidati alle professioni forensi ed alle carriere giudiziarie.


Art. 3
(Attivita' dell' istituto)

Per raggiungere gli scopi indicati, l' istituto in particolare:
a) promuove ed organizza convegni, seminari ed altre manifestazioni di carattere scientifico - culturale;
b) cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario;
c) pubblica volumi e periodici;
d) promuove ed organizza ogni altra utile iniziativa scientifico - culturale;
e) organizza corsi di preparazione ai concorsi per l' accesso alle professioni forensi ed alle cariere giudiziarie. Detti corsi sono riservati, nei limiti dei posti disponibili, ai cittadini residenti nel Lazio e la loro frequenza puo' essere favorita mediante l' istituzione di borse di studio.
Per gli scopi di cui al precedente comma l' istituto si puo' articolare in distinte sezioni.


Art. 4
(Sede dell' istituto)

L' istituto ha sede in ambito regionale in appositi locali attrezzati dalla Regione.
Gli organi direttivi e collegiali dell' istituto possono comunque articolare le attivita' didattiche nel territorio regionale secondo le esigenze e le disponibilita' organizzative presenti nelle singole province.


Art. 5
(Organi dell' istituto)

Sono organi dell' istituto:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il revisore dei conti unico; (1a)
d) il comitato scientifico - didattico.


Art. 6
(Consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione e' composto da quindici membri eletti dal Consiglio regionale, di cui tre su designazione del consiglio giudiziario, tre su designazione dei consigli dell' ordine degli avvocati e dei procuratori distrettuali, tre su designazione delle facolta' di giurisprudenza delle universita' statali del Lazio, sei scelti dal Consiglio regionale, e dura in carica cinque anni.
Il presidente del consiglio di amministrazione e' eletto tra i membri del consiglio stesso.
Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal funzionario amministrativo di massimo livello in servizio presso l'Istituto che non ricopra la carica di Direttore dell'Istituto. (2)
Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione spettano le indennita' previste dalla legislazione regionale per il presidente e per i componenti dell' organo regionale di controllo sugli atti degli enti locali.


Art. 7
(Compiti del consiglio di amministrazione )

Il consiglio di amministrazione delibera:
a) il regolamento interno dell' istituto;
b) il conferimento degli incarichi di insegnamento e di ricerca su proposta del comitato scientifico - didattico;
c) i provvedimenti relativi al personale ed alla pianta organica dell' istituto;
d) i bilanci preventivi ed i rendiconti generali;
e) i programmi di attivita' dell' istituto ed i relativi aggiornamenti;
f) le convenzioni con le universita', gli enti di formazione, i docenti e gli esperti;
g) l' acquisizione, l' alienazione e la trasformazione dei beni immobili dell' istituto, nonche' l' autorizzazione delle spese e la approvazione dei contratti;
h) gli altri provvedimenti che non siano riservati al presidente dalle leggi regionali e dal regolamento interno dell' istituto.
Il consiglio di amministrazione provvede altresi' a nominare, su proposta del presidente, il vice presidente.


Art. 8
(Convocazione e modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente dell' istituto, di norma una volta al mese, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
Le deliberazioni del consiglio sono adottate a maggioranza dei voti espressi e con la partecipazione di almeno la meta' dei membri componenti, eccettuate quelle di cui al precedente articolo 7, lettere a), c) e d), che sono adottate a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, altresi', con voto consultivo, il direttore dell' istituto.


Art. 9
(Presidente dell' istituto)

Il presidente dell' istituto e' il presidente del consiglio di amministrazione, egli e' il legale rappresentante dell' istituto e promuove e coordina l' attivita' del consiglio di amministrazione, che convoca e presiede, stabilendone l' ordine del giorno.
In caso di urgenza, il presidente adotta provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, che deve essere, comunque, convocato entro sette giorni dalla data di adozione dei provvedimenti stessi per la relativa ratifica. Qualora la ratifica non sia deliberata entro tale termine il provvedimento adottato in via di urgenza non produce ulteriori effetti.
La procedura indicata al precedente secondo comma non e' applicabile ai provvedimenti di cui al precedente articolo 7, lettere a), b), c), limitatamente alla nomina del direttore, d).


Art. 10
(Compiti del presidente dell' istituto)

Il presidente dell' istituto, oltre alle funzioni di cui al precedente articolo 9, primo e secondo comma:
a) sottopone al consiglio di amministrazione le proposte dei provvedimenti di competenza del consiglio stesso di cui all' articolo 7 della presente legge;
b) sottopone, altresi', al consiglio per la ratifica, con le modalita' di cui al precedente articolo 9, secondo comma, i provvedimenti assunti in via d' urgenza;
c) cura l' esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
d) dirige l' attivita' scientifico - didattica ed amministrativa dell' istituto curando la razionale organizzazione delle strutture operative e l' adeguata utilizzazione del personale;
e) convoca e presiede le riunioni del comitato scientifico - didattico;
f) soprintende a tutte le attivita' dell' istituto;
g) adotta i provvedimenti riservatigli dalle leggi regionali e dal regolamento interno dell' istituto, ovvero delegatigli dal consiglio di amministrazione.
g bis) cura l’esercizio dei poteri di spesa ai fini della realizzazione dei programmi di attivita’, ivi compresi quelli inerenti a progetti per lavori, forniture e prestazioni, adottando tutti i provvedimenti necessari e stipulando i relativi contratti convenzionati, nonche’ l’esercizio di quelle attivita’ dalle quali derivino entrate per l’Istituto. Gli atti che comportano impegni di spesa portano anche la firma del funzionario preposto alla ragioneria, che ne risponde in solido. (3)
Il presidente puo' delegare al direttore amministrativo dell' istituto l' emanazione di atti a rilevanza esterna con apposito provvedimento da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Art. 11 (3a)
(Revisore dei conti unico)

1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.
2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.
3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del Presidente della Regione entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.
4. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei conti unico, che comunque non può essere superiore a quello dell’ultimo presidente del collegio.
5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. L’incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra nell’esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinunzia o di decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso.
6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.
7. Il revisore dei conti unico riferisce sui risultati dell’attività di controllo alla Giunta regionale, alla commissione consiliare competente in materia di bilancio e al presidente dell’istituto, il quale, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al revisore stesso. Dei provvedimenti ovvero delle motivate controdeduzioni è inviata copia alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di bilancio.
8. Il revisore dei conti unico trasmette, altresì, alla Giunta regionale una dettagliata relazione trimestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell’istituto.


Art. 12
(Compiti e modalita' di funzionamento del collegio dei revisori dei conti)

(3b)


Art. 13
(Comitato scientifico - didattico)

Il comitato scientifico - didattico e' composto dai docenti dell' istituto nominati dal consiglio di amministrazione. Il comitato puo' avvalersi di esperti in particolari campi oggetto di specifici progetti dell' istituto. Il comitato scientifico - didattico e' presieduto dal presidente dell' istituto che lo convoca.


Art.14
(Competenze del comitato scientifico - didattico)

Il comitato scientifico - didattico predispone i programmi formativi e di ricerca; coordina l' attivita' didattica per la realizzazione degli obiettivi, indicati dal consiglio di amministrazione; formula proposte per l' attivita' dell' istituto e per la nomina annuale dei docenti.


Art. 15 (4)
(Direttore dell' istituto)

1. L'incarico di Direttore dell'Istituto e' conferito ad un magistrato nominato dal Consiglio di Amministrazione, scelto in una terna di magistrati, in servizio o in pensione che abbiano operato presso gli uffici del distretto della Corte di Appello di Roma, indicata dal Consiglio Giudiziario, ovvero ad un dirigente, competente in discipline giuridiche, scelto in una terna indicata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente.

2. Il Direttore dell'Istituto dura in carica cinque anni e puo' essere confermato nell'incarico.

3. Il Direttore dell'Istituto:

a) e' responsabile dell'applicazione del regolamento interno dell'Istituto;
b) partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
c) collabora alla determinazione ed alla realizzazione degli obiettivi generali dell'Istituto ed all'attuazione dei programmi di attivita' di questo e dei relativi aggiornamenti;
d) emana gli atti di rilevanza esterna previsti dal regolamento interno nonche' gli atti a lui delegati dal Presidente.

4. Al Direttore compete, oltre al trattamento di base in godimento, una indennita' legata al ruolo ed ai risultati, la cui misura e' fissata dal Consiglio di Amministrazione nel momento del conferimento dell'incarico, sulla base dei contratti di lavoro e la normativa regionale vigente.

Art. 16
(Personale dell' istituto)

L' istituto si avvale di proprio personale nei limiti della pianta organica allegata al regolamento interno dell' istituto stesso.
Per l' espletamento dei suoi compiti istituzionali, si avvale prioritariamente di personale di comparto e di qualifica dirigenziale messo a disposizione dalla Regione in in posizione di distacco e, eventualmente, tramite comando, dalle altre pubbliche amministrazioni presenti negli organi collegiali dell' istituto. (4a)
Il trattamento giuridico ed economico del personale regionale distaccato è regolato dalle norme regolamentari regionali, dalla contrattazione collettiva nazionale e dal contratto collettivo decentrato del comparto di riferimento. Il trattamento giuridico ed economico del personale comandato e' regolato dalla normativa dell' ente di provenienza del personale medesimo.(4b)
Per esigenze di personale non soddisfatte con le modalita' di cui al precedente secondo comma o per particolari figure professionali altrimenti non reperibili, l' istituto provvede alla copertura dei posti disponibili mediante pubblici concorsi o con contratti per tempi determinati.
Al personale assunto mediante concorso si applica il trattamento economico e giuridico proprio dei dipendenti della Regione.

Art.16 bis (5)
(Trattamento di quiescienza e previdenza del personale dell'istituto.)

1. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, il personale dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio"Arturo Carlo Jemolo" e' iscritto, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) ed alla Cassa pensionati dipendenti enti locali (CPDEL), con facolta' di opzione per il mantenimento del trattamento di fine rapporto e della posizione assicurativa, gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria.

2. L'opzione deve essere esercita entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per la ricognizione di tutti i periodi assicurativi connessi con il servizio prestato in precedenza presso l'istituto medesimo, che non abbiano data luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'art.2 della legge 7 febbraio 1979, n.29.

Art. 17
(Personale docente)

Per lo svolgimento dell' attivita' didattica e scientifica, l' istituto si avvale di docenti universitari, magistrati, avvocati ed esperti secondo le modalita' stabilite dal regolamento interno e le indicazioni contenute nei programmi di attivita'.
Il personale docente dei corsi deve possedere requisiti di professionalita' generale e specifica che garantiscano attivita' formativa qualificata e rispondente alle effettive esigenze istituzionali dell' ente.


Art. 18
(Vigilanza e controllo sull' attivita' dell' istituto )

Ai sensi dell' articolo 54 dello Statuto regionale, spetta al Consiglio regionale l' approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto generale nonche' dei programmi di attivita' dell' istituto.
Spetta alla Giunta regionale il controllo di legittimita' e di merito sui provvedimenti del consiglio di amministrazione di cui al precedente articolo 7, lettere a) e c), limitatamente alla pianta organica, ed alla lettera g), limitatamente all' acquisizione, all' alienazione ed alla trasformazione dei beni immobili.


Art. 19
(Modalita' di esercizio della vigilanza e del controllo sull' attivita' dell' istituto)

Ai fini dell' esercizio del controllo di legittimita' e di merito l' istituto trasmette i provvedimenti di cui al precedente articolo 18 al Consiglio regionale od alla Giunta regionale, a seconda delle rispettive competenze, con le modalita' indicate nell' articolo 23 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74, fatta eccezione per il bilancio e per il rendiconto generale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22.
I provvedimenti non soggetti a controllo di merito divengono esecutivi ove non ne sia pronunciato l' annullamento per motivi di legittimita' nel termine di venti giorni dalla data di ricezione degli atti, con provvedimento motivato in cui venga indicato il vizio di legittimita' riscontrato, o se, entro tale termine, si dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimita'. Il suddetto termine puo' essere interrotto per non piu' di una volta qualora la Giunta regionale chieda chiarimenti od elementi integrativi. In tal caso il controllo e' esercitato nelle forme di cui al presente comma entro venti giorni dalla ricezione delle controdeduzioni.
Nel caso in cui l' atto soggetto anche a controllo di merito contenga vizi di legittimita' l' organo di controllo lo annulla segnalando gli eventuali rilievi di merito.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell' istituto soggette al solo controllo di legittimita' possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l' esecuzione, quando siano adottate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio stesso.
Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili si intendono decadute se non sono trasmesse per il controllo entro tre giorni dalla data di adozione. I termini per il controllo sono ridotti a dieci giorni dalla ricezione degli atti e non sono soggetti ad interruzioni.


Art. 20
(Vigilanza e controllo sugli organi dell' istituto - Potere ispettivo - Scioglimento)

Nell' esercizio del potere di vigilanza sull' istituto, la Giunta regionale puo' svolgere attivita' ispettiva per accertare la regolare attuazione dei compiti istituzionali dell' istituto stesso.
Qualora siano riscontrati gravi e ripetute violazioni di legge e/ o persistenti inadempienze di atti dovuti, la Giunta regionale, accertate le responsabilita' sulla base delle relative attribuzioni, propone, con provvedimento motivato, al Consiglio regionale lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell' istituto.
Lo scioglimento del consiglio di amministrazione e' deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.
Contestualmente allo scioglimento il Consiglio regionale nomina, con voto limitato a due terzi dei componenti in carica, una commissione straordinaria per la gestione dell' istituto, costituita da tre membri e presieduta da quello che ha ottenuto il maggior numero di voti. La commissione svolge l' attivita' di competenza del consiglio di amministrazione.
Le gestione straordinaria svolta a norma dei precedenti commi non puo' durare piu' di sei mesi. Entro tale data si dovra' provvedere alla nomina del consiglio di amministrazione.


Art. 21
(Finanziamento)

Il finanziamento dell' istituto e' assicurato mediante:
a) contributo ordinario del Consiglio regionale determinato annualmente con la legge di bilancio sulla base delle esigenze di funzionamento e del programma di attivita' dell' istituto;
b) contributi straordinari comunitari, statali, regionali, delle altre pubbliche amministrazioni presenti nel consiglio di amministrazione e degli enti locali per la realizzazione dell' attivita' dell' istituto, nonche' donazioni e lasciti disposti da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private;
c) proventi derivanti dalle convenzioni eventualmente stipulate con altri enti pubblici;
d) rendite patrimoniali e proventi di operazioni sul patrimonio.
d bis) proventi derivanti dall’attivita’ svolta. (6)
1bis. Per i proventi di cui al comma primo, lettera c) devono intendersi le risorse finanziarie derivanti dall’attività istituzionale, a titolo esemplificativo, di formazione, consulenza giuridica e amministrativa.(7)
1ter. Per i proventi di cui al comma primo, lettera d bis) devono intendersi le risorse finanziarie derivanti anche dall’attività commerciale di formazione, consulenza giuridica e amministrativa.(7)
Al conseguimento delle finalita' di cui alla presente legge provvede l' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Nel bilancio regionale per l' esercizio 1987 e' istituito il capitolo di spesa n. 26017 denominato: << Somministrazione al Consiglio regionale dei fondi necessari per il funzionamento dell' istituto regionale di studi giuridici del Lazio >> con lo stanziamento di L. 500 milioni.
Per l' anno 1987, si provvede mediante riduzione di pari importo dal capitolo n. 26006 del bilancio regionale per il medesimo esercizio.
La spesa necessaria per gli anni finanziari successivi sara' determinata con legge di approvazione del bilancio regionale.


Art. 22 (8)
(Bilancio di previsione e rendiconto generale)

1. L’Istituto, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, adotta il sistema di contabilità finanziaria affiancato, a fini conoscitivi, dal sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale e, ai sensi dell’articolo 47 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, adegua la propria gestione alle disposizioni del suddetto decreto specificatamente previste per gli enti strumentali delle Regioni.

2. Il bilancio di previsione, corredato dal parere del revisore dei conti, è trasmesso al Consiglio regionale entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce ed è approvato con il bilancio di previsione del Consiglio regionale. Il rendiconto generale, corredato dal parere dei revisori dei conti, è trasmesso al Consiglio regionale entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce ed è approvato con il rendiconto del Consiglio regionale.

3. In caso di mancata o incompleta trasmissione del bilancio di previsione o del rendiconto generale nei termini di cui al comma 2, il trattamento economico mensile dell’organo di amministrazione dell’Istituto è ridotto del 50 per cento. Qualora l’organo di amministrazione sia stato nominato da meno di trenta giorni rispetto ai medesimi termini, la decurtazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla nomina. La decurtazione cessa a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la completa trasmissione del bilancio di previsione o del rendiconto. Qualora l’inadempimento si protragga per più di tre mesi è disposta la decadenza dell’organo di amministrazione e si provvede, nel rispetto della normativa vigente al commissariamento dell’ente e alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo organo di amministrazione.


Art. 23
(Regolamento interno)

Entro sessanta giorni dalla nomina degli organi dell' istituto, il consiglio di amministrazione approva, su proposta del presidente, il regolamento interno dell' istituto stesso.
Il regolamento interno, deve, tra l' altro, contenere:
a) l' indicazione della sede dell' istituto;
b) le norme procedurali disciplinanti l' esercizio delle attivita' dell' istituto, rispetto ai principi di cui alla presente legge;
c) la pianta organica dell' istituto;
d) i criteri e le modalita' per la stipula di convenzioni con il personale docente;
e) i criteri per la determinazione del trattamento giuridico ed economico del direttore amministrativo;
f) la individuazione dei provvedimenti amministrativi di competenza del presidente;
g) l' individuazione degli atti a rilevanza esterna che possono essere emanati dal direttore amministrativo dell' istituto;
h) l' organizzazione delle strutture operative dell' istituto e la determinazione delle relative competenze e dotazioni organiche.


Art. 24
(Norma transitoria)


Nella fase di prima costituzione delle strutture operative dell' istituto la Regione assegna, mediante comando, proprio personale per far fronte alle esigenze funzionali delle strutture stesse.
Spetta al Consiglio regionale determinare, d' intesa con il consiglio di amministrazione dell' istituto, il numero e le qualifiche funzionali dei dipendenti regionali di cui si ritiene necessario il comando. I comandi sono disposti dalla Giunta regionale previo assenso degli interessati.
Il personale regionale comandato ai sensi del presente articolo puo', a richiesta, dopo un anno dal provvedimento di comando, essere inquadrato nell' organico dell' istituto nei limiti della disponibilita' della rispettiva qualifica funzionale della pianta organica allegata al regolamento interno dell' istituto.
In sede di prima applicazione della presente legge i docenti vengono nominati sentite le amministrazioni pubbliche presenti nel consiglio di amministrazione dell' istituto.




Note:

(1a) Lettera sostituita dall'articolo 2, comma 12, lettera a), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(2) Comma sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 1996, n. 52

(3) Lettera aggiunta dall'articolo 48, comma 1 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6

(3a) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 12, lettera b), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(3b) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(4) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1996, n. 52

(4a) Comma modificato dall'articolo 2, comma 12, lettera d), numero 1), della legge regionale 14 luglio 2014, n.7

(4b) Comma modificato dall'articolo 2, comma 12, lettera d), numero 2), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(5) Articolo aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 1993, n. 9

(6) Lettera aggiunta dall'articolo 48, comma 2 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6

(7) Comma inserito dall'articolo 35, comma 1, lettera c), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(8) Articolo sostituito dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.