Concessione di contributi ad associazioni sociali regionali (1) (2)

Numero della legge: 58
Data: 24 maggio 1990
Numero BUR: 16
Data BUR: 09/06/1990

L.R. 24 Maggio 1990, n. 58
Concessione di contributi ad associazioni sociali regionali (1) (2)


Art. 1 (3)
(Finalità)

1. La Regione, allo scopo di favorire l'attività di tutela, rappresentanza, valorizzazione delle persone portatrici di "handicaps" concede annualmente contributi annuali alle associazioni regionali dell'A.N.M.I.C. (Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili), dell'U.I.C. (Unione Italiana Ciechi), dell'UNMS (Unione Nazionale Mutilati per Servizio) e dell'E.N.S. (Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti), in relazione alla attività delle loro sedi regionali e locali (4).



Art. 2
(Domanda del contributo)

1. Per la concessione del contributo dovrà essere inoltrata domanda al competente Assessorato regionale settore servizi sociali entro il mese di aprile di ciascun anno, con una relazione acclarante l'attività da effettuare con il contributo regionale, la presumibile spesa, il numero degli associati,la loro partecipazione alle iniziative sociali.



Art. 3
(Ripartizione del contributo)

1. La Giunta regionale, ripartisce ed assegna annualmente i contributi previsti dalla presente legge tenuto conto delle attività da svolgere con particolare riguardo alla loro rilevanza sociale.

2. La Giunta regionale all'atto della ripartizione autorizza l'erogazione anticipata, in favore di ciascuna associazione, del 70 per cento del contributo assegnato, rinviando il saldo all'avvenuta presentazione del rendiconto di cui al successivo art. 4.



Art. 4
(Rendicontazione)

1. E' fatto obbligo ai beneficiari dei contributi di presentare, entro e non oltre il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata l'erogazione, un'analitica e documentata rendicontazione delle spese sostenute.

2. La mancata presentazione del rendiconto nei termini prescritti, nonchè l'irregolare destinazione totale o parziale delle somme erogate, comportano la revoca, da parte della Regione, dell'intero finanziamento concesso o di parte di esso.



Art. 5
(Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria)

1. Per la finalità prevista dal precedente art. 1 è autorizzata la spesa complessiva in termini di competenza e di cassa di L. 500 milioni.

2. La spesa di cui al precedente primo comma è iscritta ad integrazione dello stanziamento del capitolo n. 14108 del bilancio regionale per l'anno 1990. Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 29841, con soppressione della lettera a) iscritta sotto il medesimo capitolo nell'elenco n. 4 allegato al bilancio regionale 1990. Alla copertura dello stanziamento in termini di cassa si provvede mediante pari riduzione del capitolo n. 31021 del predetto esercizio 1990.




Note:


(1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 9 giugno 1990, n. 16.

(2)
Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa H41900

(3) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa H41900

(4) Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25 alle associazioni di cui al presente articolo è aggiunta anche l'A.N.M.I.L. (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro). Comma così modificato dall'articolo 52 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.