"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005"

Numero della legge: 9
Data: 17 febbraio 2005
Numero BUR: 5 S.O. 9
Data BUR: 19/02/2005

L.R. 17 Febbraio 2005, n. 9
"Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005"


IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga


La seguente legge:

SOMMARIO

Art. 1 (Livello massimo del ricorso al mercato finanziario)

Art. 2 (Rifinanziamento di leggi regionali)

Art. 3 (Conferma di disposizioni contenute nella legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 “Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1992”)

Art. 4 (Limiti agli impegni di spesa)

Art. 5 (Conferma di disposizioni contenute nella legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 “Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997”)

Art. 6 (Programmi per quartieri urbani svantaggiati)

Art. 7 (Concorso finanziario per l’adeguamento alle norme antifumo)

Art. 8 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di
edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche)

Art. 9 (Modifiche agli articoli 97 e 98 della legge regionale 6 agosto 1999, n 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche, concernenti le funzioni e i compiti
della Regione e dei comuni in materia di edilizia residenziale pubblica).

Art. 10 (Disposizioni concernenti la cessione di unità immobiliari delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale del Lazio ATER)

Art. 11 (Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali"
e successive modifiche)

Art. 12 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 1996, n. 34 “Disciplina urbanistica per la costruzione di serre” e
successive modifiche)

Art. 13 (Incentivi per l'impresa sociale)
Art. 14 (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 46 “Norme in materia di concorso finanziario regionale
al fondo rischi consortile dei consorzi di garanzia collettiva fidi fra piccole e medie imprese, ivi comprese le imprese artigiane,
operanti nel territorio della Regione” e successive modifiche)

Art. 15 (Finanziamento al Comune di Castelforte per la valorizzazione ed il recupero delle Terme di Suio denominate "Aquae Vescinae")

Art. 16 (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 " Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche
attive per il lavoro" e successive modifiche)

Art. 17 (Modifiche alla legge regionale 25 agosto 2003, n. 25 "Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari")

Art. 18 (Promozione della costituzione di un consorzio regionale nel settore del turismo ed industria alberghiera)

Art. 19 (Finanziamento per l’organizzazione della manifestazione sportive “2006 Special Olympics European Youth Games”)

Art. 20 (Fondo per il sostegno del credito alle imprese del Lazio)

Art. 21 (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2004 n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”)

Art. 22 (Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato -Clausola di sospensione)

Art. 23 (Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 "Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione
dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL" e successive modifiche)

Art. 24 (Contributo all’Associazione Filmstudio di Roma)

Art. 25 (Disposizioni in materia di beni e servizi culturali)

Art. 26 (Disposizioni in materia di impianti sportivi)

Art. 27 (Riconoscimento dell'attività dell'ente morale associazione teatrale fra i comuni del Lazio- ATCL e dell'attività del consorzio
Circuito Estivo del Lazio di Teatro e Musica- CELTEM)
Art. 28 (Concorso internazionale di fotografia “Francesco Forno” e Fondazione Quadriennale di Roma)

Art. 29 (Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 "Comitato regionale per i lavori pubblici" e successive modifiche)

Art. 30 (Disposizioni in materia di opere pubbliche)

Art. 31 (Contributi per opere pubbliche su edifici scolastici)

Art. 32 (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 1989, n.74 concernente: "Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, province, comuni, comunità montane e loro consorzi")

Art. 33 (Disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati)

Art. 34 (Sedi comunali)

Art. 35 (Disposizioni per 1'adeguamento degli esercizi e dei luoghi di lavoro alla normativa sulla tutela della salute dei non fumatori)
Art. 36 (Modifica all'allegato A previsto dall'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 22 “Istituzione del parco
naturale-archeologico dell'Inviolata in Guidonia-Montecelio”)

Art. 37 (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 concernente la difesa del suolo e successive modifiche)

Art. 38 (Disposizioni concernenti i canoni demaniali di concessione di acque pubbliche e la relativa addizionale regionale prevista
dalla legge regionale 13 luglio 1998, n. 28 “Istituzione dell’addizionale regionale sui canoni di concessione delle acque pubbliche”)

Art. 39 (Contributo alle province per le funzioni delegate in materia di risorse idriche)

Art. 40 (Misure sperimentali di politica ambientale)

Art. 41 (Fondo per la ricerca scientifica. Accordo per la collaborazione nel campo delle neuroscienze)

Art. 42 (Contributo per la reindustrializzazione del sito industriale ex Good Year)

Art. 43 (Centro per la formazione sportiva nel Comune di Subiaco)

Art. 44 (Contributo all'Esposizione permanente del design e del made in Italy)

Art. 45 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 "Costituzione di un fondo speciale regionale a favore delle imprese
del Lazio che versano in particolare stato di crisi" e successive modifiche)

Art. 46 (Finanziamento ai Comuni di Montopoli Sabina, Castelnuovo di Farfa e Fara Sabina per la valorizzazione della Valle di Farfa)
Art. 47 (Contributo alle agenzie di viaggio colpite dalle conseguenze economiche negative dello tsunami)

Art. 48 (Incremento dello stanziamento in favore di persone anziane)

Art. 49 (Servizi di assistenza aggiuntiva a favore di soggetti con grave invalidità fisica, psichica e sensoriale)

Art. 50 (Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2002, n. 41 "Norme in favore dei soggetti in attesa di trapianto d'organo,
dei trapiantati e dei donatori”)

Art. 51 (Modifica dell'articolo 72 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 relativo al fondo regionale straordinario per
il conseguimento dell'autosufficienza di sangue e successive modifiche)
Art. 52 (Locazioni a canoni ricognitori)

Art. 53 (Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 "Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori".
Disposizioni transitorie e finanziarie)

Art. 54 (Modifiche alla deliberazione legislativa approvata da1 Consiglio regionale nella seduta del 24 novembre 2004,
concernente modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n 58 relativa al trasporto pubblico non di linea)

Art. 55 (Riqualificazione dei centri storici dei comuni capoluogo di provincia)

Art. 56 (Interventi a sostegno dei minori vittime di maltrattamenti)

Art. 57 (Contributo finanziario a favore dei bambini rumeni sieropositivi)

Art. 58 (Integrazione dell'articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 relativo alle comunità giovanili e successive modifiche)

Art. 59 (Modifica alla legge regionale 7 gennaio 1987 n. 2 “Disciplina dei natanti a motore nel lago di Bracciano e di Martignano”)
Art. 60 (Attività di Unionfidi Lazio S.p.A.)

Art. 61 (Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 12 (Promozione della costituzione dell'azienda strade Lazio - Astral S.p.a.)

Art. 62 (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 1995, n.19 “Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali”
e successive modifiche)

Art. 63 (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 8 “Disciplina del referendum popolare per l’approvazione dello Statuto regionale
e delle relative modifiche”)

Art. 64 (Rateizzazione di crediti tributari)

Art. 65 (Interventi per il recupero urbanistico nelle periferie urbane)

Art. 66 (Contributo straordinario agli enti ecclesiastici riconosciuti dallo Stato per servizi erogati in ambito universitario)

Art. 67 (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 ”Disciplina relativa al settore commercio” e successive modifiche)

Art. 68 (Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2003, n. 34 “Partecipazione della Regione alla costituzione della Società per azioni
denominata Fiera di Frosinone S.p.A.”)

Art. 69 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 2000, n. 27 “Prime disposizioni attuative della legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1, concernenti le nomine dei componenti della Giunta regionale nonché lo stato giuridico ed
economico degli assessori non componenti del Consiglio regionale”)

Art. 70 (Modifica alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 19 "Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la
collaborazione e la solidarietà internazionale")

Art. 71 (Disposizioni per la prima attuazione delle norme statutarie in materia di nomine e designazioni di competenza degli
organi della Regione e degli enti dipendenti)

Art. 72 (Modifica all’articolo 71 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo agli aiuti internazionali
realizzati dalle organizzazioni non governative)

Art. 73 (Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13 “Utilizzazione dei beni patrimoniali dell’ex Opera Nazionale per
i combattenti (ONC) trasferiti alla Regione Lazio” e successive modifiche)

Art. 74 (Contributo per la realizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti di Colfelice)

Art. 75 (Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo alle misure di sostegno al reddito)

Art. 76 (Iniziative a favore del mercato ortofrutticolo di Fondi e del centro agroalimentare)

Art. 77 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 36 "Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap”)

Art. 78 (Finanziamento per la promozione di percorsi di integrazione dei bambini immigrati di seconda generazione)

Art. 79 (Acquisto di apparecchi retroauricolari e protesi cocleari)

Art. 80 (Disposizioni relative alle strutture assistenziali ospitanti pazienti psichiatrici)

Art. 81 (Costituzione struttura regionale denominata "Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”)
    Art. 82 (Entrata in vigore)

    Art. 1
    (Livello massimo del ricorso al mercato finanziario)

    1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato per l'esercizio 2005 nei termini di competenza e di cassa nell'importo di euro 2.376.377.407,71 per interventi finalizzati agli investimenti ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione e contabilità della Regione); le relative operazioni sono autorizzate secondo le modalità, i tempi e le procedure indicati nella legge di bilancio 2005.
    2. Il livello di ricorso al mercato di cui al comma 1 si intende al netto delle operazioni effettuate, sia per il rimborso anticipato, sia per la ristrutturazione di passività preesistenti nonché per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni legislative nazionali.

    Art. 2
    (Rifinanziamento di leggi regionali)


    1. Relativamente all'anno finanziario 2005 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato quadro "A" che costituisce parte integrante della presente legge.



    Art. 3
    (Conferma di disposizioni contenute nella legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1992”)


    1. Sono confermate le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della l.r. 36/1992.



    Art. 4
    (Limiti agli impegni di spesa)


    1. Al fine di concorrere alle finalità poste dalla normativa nazionale in materia di contenimento e controllo della spesa, la facoltà di impegnare per il 2005 spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio regionale può essere esercitata limitatamente alle spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi ed alle competenze accessorie del personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali, agli interessi, alle partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento degli enti sub-regionali, alle spese per l'attuazione dei programmi comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata già acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali nonché alle annualità relative ai limiti di impegno e ad altre rate di ammortamento dei mutui.
    2. Con decreto del Presidente della Regione si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui al comma 1, esclusione delle spese obbligatorie già previste negli elenchi allegati al bilancio.
    3. Per le restanti spese, la facoltà di impegnare è consentita nel limite dell’ottantacinque per cento dello stanziamento annuo.
    4. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 3 su motivata proposta dell’assessore competente per materia, di concerto con l’Assessore competente in materia di bilancio, programmazione e risorse comunitarie.
    5. Alle deliberazioni di impegno concernenti l’utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all’individuazione delle entrate corrispondenti e della loro acquisizione da parte della Regione.


    Art. 5
    (Conferma di disposizioni contenute nella legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997”)


    1. Sono confermate per l’esercizio finanziario 2005 le disposizioni contenute nell’articolo 71 della l.r. 11/97.

    Art. 6
    (Programmi per quartieri urbani svantaggiati)

    1. Al fine di concorrere agli oneri relativi ai progetti di risanamento igienico-sanitario e di recupero dei quartieri urbani svantaggiati del Comune di Roma, è stanziata, nell'ambito dell'UPB C12, la somma di euro 50.000.000,00, per i rispettivi importi di euro 20.000.000,00 per l'anno 2005, euro 20.000.000,00 per l'anno 2006 ed euro 10.000.000,00 per l'anno 2007, mediante istituzione di apposito capitolo.
    2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità e le procedure per la presentazione dei programmi di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione degli interventi, con particolare riferimento alle opere di urbanizzazione a scomputo.
    3. Al fine di favorire la fruizione di servizi culturali, espositivi e teatrali nei quartieri urbani svantaggiati, è stanziata a favore dell'Azienda territoriale per l’edilizia residenziale a Roma (ATER) la somma di euro 2.000.000,00 per l'anno 2005 e di euro 3.000.000,00 per l'anno 2006, per opere di ristrutturazione ed allestimento, mediante istituzione di apposito capitolo nell'ambito dell'UPB C12.



    Art. 7
    (Concorso finanziario per l’adeguamento alle norme antifumo)

    1. Al fine di concorrere agli oneri a carico degli operatori per l'adeguamento alle norme antifumo di cui all'articolo 51 della legge regionale 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), è stanziata la somma di euro 1.200.000,00 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 mediante istituzione di apposito capitolo nell'ambito dell'UPB B32.
    2. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati criteri e modalità di concessione delle agevolazioni finalizzate alle ristrutturazioni dei locali adibiti ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi), alla somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riferimento alla tipicità e qualità dell’offerta.
    3. La quantificazione delle agevolazioni è stabilita nell'ambito del "de minimis" definito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.


    Art. 8
    (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche)

    1. Dopo la lettera s) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 12/1999 è aggiunta la seguente:
    "s bis) la vigilanza sulla gestione amministrativo - finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici.".
    2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 12/1999 è abrogata.
    3. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 12/1999 è aggiunto il seguente:
    "4 bis. Per il supporto alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera s bis), l'amministrazione regionale può avvalersi dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A.".
    4. Dopo l'articolo 9 della l.r. 12/1999 è inserito il seguente:
    "Art. 9 bis
    (Osservatorio regionale sulla condizione abitativa nel Lazio)
      1. Nell'ambito della Direzione regionale Piani e programmi di edilizia residenziale è costituito, ai sensi della vigente normativa in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, l'osservatorio regionale sulla condizione abitativa nel Lazio, quale struttura preposta all’acquisizione e al monitoraggio permanenti dei dati e degli elementi comunque concernenti la situazione abitativa nonché alla sintesi delle conoscenze e al supporto tecnico per l’individuazione delle politiche regionali in materia.
      2. L'osservatorio provvede, tra l’altro, alla rilevazione del fenomeno abitativo con analisi ed elaborazioni, avuto riguardo, in particolare, alle situazioni di disagio connesse a sfratti e condizioni di indigenza, alla consistenza ed articolazione del mercato immobiliare della casa, ai contesti territoriali socio - economici, alle incidenze delle politiche espresse ai vari livelli e per gli aspetti incidenti nel settore dell'edilizia residenziale.
      3. L’osservatorio presenta ogni anno una relazione alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare permanente sui dati acquisiti in merito alle competenze di cui al comma 2.
      4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, l'amministrazione regionale promuove forme di collaborazione e di coordinamento con altre amministrazioni pubbliche, enti e soggetti, sia a livello nazionale che locale.".

      5. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 12/1999 è abrogata.
      6. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 12/1999 è inserita la seguente:
      “a bis) l’articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1990, n. 40;”.


    Art. 9
    (Modifiche agli articoli 97 e 98 della legge regionale 6 agosto 1999, n 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche, concernenti le funzioni e i compiti della Regione e dei comuni in materia di edilizia residenziale pubblica)

    1. Dopo la lettera t) del comma 1 dell'articolo 97 della l.r. 14/1999 è aggiunta la seguente:
    "t bis) la vigilanza sulla gestione amministrativo - finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici.".
    2. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 98 della l.r. 14/1999 è abrogata.


    Art. 10
    (Disposizioni concernenti la cessione di unità immobiliari delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale del Lazio ATER)

    1. Per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale del Lazio (ATER), il prezzo di cessione è determinato applicando alle rendite catastali un moltiplicatore pari a 100, con la riduzione dell'1,5 per cento per ogni anno di vetustà di costruzione dell’immobile, fino ad un massimo di 20 anni.
    2. Le unità immobiliari ad uso non abitativo oggetto di cessione da parte dell'ATER possono essere alienate dagli acquirenti anche prima del temine di dieci anni decorrente dalla data di registrazione del contratto di acquisto, fatto salvo il diritto di prelazione da parte dell'ATER stesso, purché sia stato interamente pagato il prezzo di cessione.
    3. I proventi derivanti dall’alienazione delle unità immobiliari di cui al presente articolo, fino ad un massimo dell’80 per cento, devono essere destinati prioritariamente ai fini della redazione dei piani di risanamento previsti dall'articolo 17, comma 5, della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica).
    4. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo si applica la vigente normativa in materia di cessione del patrimonio delle ATER.


    Art. 11
    (Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche)


    1. Al comma 6 dell'articolo 39 della l.r. 29/1997 le parole: ", diverse da quelle di cui al comma 1," sono soppresse.
    2. Il comma 9 dell'articolo 39 della l.r. 29/1997, come modificato dalla legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998), è sostituito dal seguente:
    "9. Per le aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, in deroga a quanto previsto dalle relative leggi istitutive, i piani di assetto ed i regolamenti dei parchi e delle riserve di cui alla l.r. 46/1977, ivi compresi eventuali atti preliminari relativi alla perimetrazione delle aree naturali protette, qualora non siano vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge:
    a) sono adottati ed approvati ai sensi degli articoli 26 e 27 e diventano efficaci secondo quanto previsto dagli articoli 26, comma 5 e 27 comma 8, nel caso in cui non siano stati adottati dagli organismi di gestione alla data di entrata in vigore della presente legge; ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 26, comma 3 e 27, comma 7, il termine per l'adozione del piano e del regolamento dell'area naturale protetta è fissato al 31 dicembre1998;
    b) sono approvati dalla Regione con le modalità indicate negli articoli 26, comma 4 e 27, comma 6 e diventano efficaci secondo quanto previsto dagli stessi articoli 26, comma 5 e 27, comma 8, nel caso in cui siano stati adottati dagli organismi di gestione alla data di entrata in vigore della presente legge.".





    Art. 12
    (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 1996, n. 34 “Disciplina urbanistica per la costruzione di serre” e successive modifiche)
      1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 34/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
          a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
            "b) l'altezza misurata al colmo delle coperture non deve superare i metri 7,50 (sette e cinquanta);";
          b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
            "d) l'altezza delle pareti verticali deve essere contenuta in metri 5 (cinque) misurata in corrispondenza della linea di intersezione della falda del tetto con la stessa parete verticale;";
          c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
            "f) è ammessa la costruzione di avanserre di servizio, con gli stessi materiali utilizzati per la costruzione delle serre, purché la superficie coperta non superi il 20 per cento della superficie delle serre e l'altezza massima, misurata alla linea di colmo, sia contenuta in metri 7,50 (sette e cinquanta);".


    Art. 13
    (Incentivi per l'impresa sociale)

    1. La Regione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 4 e articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), promuove interventi per il sostegno e la qualificazione delle imprese sociali all'interno del territorio regionale.
    2. Gli interventi di cui al comma 1 devono contribuire al rafforzamento dell'offerta e della qualità dei servizi sociali rivolti ai disabili, ai minori, agli anziani nonché ad incentivare progetti connessi con l'inserimento sociale o lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), come modificato dall'articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n.193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti).
    3. I contributi sono erogati dalla Regione nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) N. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 10 del 13 gennaio 2001.
    4. Ai fini del presente articolo sono imprese sociali gli organismi non lucrativi di utilità sociale riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 (Disposizioni integrative e correttive dei d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, d.lgs. 4 dicembre 1997, n.460, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) e le piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 18 settembre 1997, che esercitano in via stabile e principale un'attività di produzione o di scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.
    5. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nell'ambito dell'UPB H 41 un apposito fondo denominato "Fondo per l'incentivazione dell’impresa sociale", di seguito denominato fondo, destinato a:
    a) finanziare progetti di investimento e sviluppo per le nuove imprese sociali o per le imprese sociali già esistenti, finalizzati a: sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti, in particolare anziani e disabili gravi; rafforzare i diritti dei minori; favorire le pari opportunità; favorire l'inclusione degli immigrati; prevenire fenomeni di dipendenza da droga, alcol e sostanze psicotrope; favorire l'inserimento sociale e/o lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della L.381/1991;
    b) realizzare studi, attività di progettazione, iniziative connesse con le finalità del presente articolo, nonché partecipare a consorzi e società di servizi, costituiti in forma temporanea o definitiva, sempre operanti nell'ambito delle finalità del presente articolo.
      6. Il fondo è gestito, tramite apposita convenzione, dalla Finanziaria laziale di sviluppo S.p.A. (FILAS).
    7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:
    a) i criteri e le modalità per accedere al fondo, ivi compresa la definizione della tipologia di progetti da ritenere ammissibili;
    b) lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Regione ed il soggetto gestore del fondo.
    8. La FI.LA.S. inoltre, a richiesta della Regione può utilizzare una quota del fondo per spese connesse all'attuazione di programmi comunitari, di leggi nazionali e regionali e per la realizzazione di azioni sperimentali finalizzate alla promozione ed allo sviluppo delle piccole e medie imprese sociali del Lazio.
    9. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, nell'ambito dell'UPB H41, un apposito capitolo denominato "Fondo per l'incentivazione dell'impresa sociale" con lo stanziamento per l'esercizio finanziario 2005 di euro 3.000.000,00 (tremilioni).



    Art. 14
    (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 46 “Norme in materia di concorso finanziario regionale al fondo rischi consortile dei consorzi di garanzia collettiva fidi fra piccole e medie imprese, ivi comprese le imprese artigiane, operanti nel territorio della Regione” e successive modifiche)


    1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 46/1993 le parole da: “I contributi” fino a: “e di lavoro” sono sostituite dalle seguenti:
    “I contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi ai confidi come definiti dall’articolo 13, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modifiche, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici)”.
    2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 46/1993 è inserito il seguente:
    “1 bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della l. 326/2003, i consorzi o società consortili di garanzia fidi già costituiti adeguano la propria struttura patrimoniale ai requisiti dimensionali ivi previsti.”.

    Art. 15
    (Finanziamento al Comune di Castelforte per la valorizzazione ed il recupero delle Terme di Suio denominate "Aquae Vescinae")

    1. Al fine di valorizzare e recuperare le terme di Suio denominate "Aquae Vescinae" è assegnato al Comune di Castelforte un finanziamento di euro 650.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
    2. Per la finalità di cui al comma 1, il Comune di Castelforte, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla direzione regionale competente in materia di attività produttive, apposito progetto approvato dal Comune stesso e corredato dalla relazione tecnica e dal quadro economico relativo alla spesa complessiva.
    3. Il finanziamento previsto al comma 1 è erogato con determinazione del direttore del dipartimento competente con le seguenti modalità:
    a) il 10 per cento alla presentazione del progetto approvato e corredato dalla documentazione di cui al comma 2;
    b) il restante 90 per cento secondo quanto previsto dall'articolo 6,secondo comma, della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche.
    4. All'onere previsto al comma 1 si provvede mediante l’istituzione di apposito capitolo nell'ambito dell’UPB B22.


    Art. 16
    (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 " Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" e successive modifiche)


    1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 38/1998 sono aggiunte in fine le parole: “e dall’Agenzia per l’impiego del Lazio, istituita ai sensi dell’articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro)”.
    2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 38/1998 è aggiunta, la seguente:
    “e bis) svolgere l'attività istruttoria in ordine alle procedure per l'erogazione del contributo previsto dall’articolo 12 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 (Disposizioni regionali per il sostegno all’occupazione).”.

    Art. 17
    (Modifiche alla legge regionale 25 agosto 2003, n. 25 "Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari")


    1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 25/2003 è inserito il seguente:
    "1bis. Nelle more della designazione dei membri previsti al comma 1, il consiglio di amministrazione si intende validamente costituito quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.".
    2. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 25/2003 le parole: "e sindacali" sono soppresse.
    3. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 25/2003 è inserito il seguente:
    "2 bis. Nelle more delle designazioni dei membri previsti al comma 2, i comitati direttivi si intendono validamente costituiti quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.".
    4. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 25/2003, è inserito il seguente:
    "2 bis. Nelle more della designazione dei membri previsti al comma 2, le commissioni di sorveglianza si intendono validamente costituite quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.".


    Art. 18
    (Promozione della costituzione di un consorzio regionale nel settore del turismo ed industria alberghiera)


    1. Nell'ambito delle risorse stanziate nel capitolo di spesa C22510 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2005, una quota è destinata alla costituzione di un consorzio regionale nel settore del turismo ed industria alberghiera, nonché alla partecipazione allo stesso, anche in quota maggioritaria, da parte dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A, di seguito denominata Agenzia, istituita ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999).
    2. La partecipazione al consorzio di cui al comma 1 avviene in coerenza con il programma triennale d’interventi e con i piani annuali di attività dell'Agenzia, previsti dall'articolo 24, comma 8 della l.r. 6/1999.
    3. Le attività del consorzio di cui al comma 1, nell'ambito delle azioni dirette a favorire la crescita dell'occupazione e della occupabilità, sono finalizzate, in particolare:
    a) all'individuazione ed allo sviluppo di processi e di standard formativi;
    b) all'individuazione ed allo sviluppo di modelli e ruoli professionali;
    c) all'ottimizzazione delle risorse;
    d) al supporto nei processi di riorganizzazione aziendale.
    4. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BUR) stabilisce, in particolare:
    a) i criteri, le modalità e le condizioni per la costituzione del consorzio di cui al comma 1;
    b) le modalità di individuazione, secondo procedure ad evidenza pubblica, dei partner regionali nel consorzio di cui al comma 1;
    c) le modalità di impiego delle risorse, anche comunitarie, da parte del consorzio di cui al comma 1, per il conseguimento delle finalità previste al comma 3.


    Art. 19
    (Finanziamento per l’organizzazione della manifestazione sportive

    “2006 Special Olympics European Youth Games”)



    1. La Regione sostiene l'iniziativa di alto valore sociale, organizzata da "Special Olympics Italia Onlus", riguardante la manifestazione sportiva denominata "2006 Special Olympics European Youth Games", che si svolge a Roma nel mese di luglio del 2006, coinvolgendo anche altre città del Lazio. L'evento, di livello europeo, renderà protagonisti le ragazze ed i ragazzi portatori della sindrome down e con ritardo mentale.
    2. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1 si provvede alla copertura finanziaria per l’anno 2005 per un importo di euro 500.000,00 e di euro 500.000,00 per l'anno 2006 con un aumento di pari importo dell'UPB G31.


    Art. 20
    (Fondo per il sostegno del credito alle imprese del Lazio)


    1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004) in materia di sostegno alle imprese del Lazio, è istituito un fondo destinato alla realizzazione di programmi di trasferimento del rischio su portafogli di finanziamenti erogati dal sistema bancario alle imprese del Lazio.
    2. Il fondo di cui al comma 1, denominato "Fondo per il sostegno del credito alle imprese del Lazio", è affidato in gestione alla costituenda banca di garanzia regionale, che lo gestisce sulla base di una apposita convenzione.
    3. La convenzione di cui al comma 2 regola in particolare le modalità di utilizzo delle risorse da parte della costituenda banca di garanzia regionale nonché gli obblighi di informativa alla Regione circa i programmi realizzati con il sostegno delle risorse del fondo.
    4. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è fissata in euro 20 milioni annui per tre anni, a decorrere dall'anno 2005, anche mediante garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione).


    Art. 21
    (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2004 n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”)


    1. All'articolo 10 della l.r. 2/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 2 le parole "di tipo negoziale" sono soppresse e le parole da “è altresì volto“ a: “individuate” sono sostituite dalle seguenti: "è altresì volto alla promozione dei fondi pensione aperti ovvero di altre forme pensionistiche previste o disciplinate dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v) della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonché dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria).";
    b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
          "5 bis. La società di cui al comma 3, dotata delle caratteristiche previste dalla normativa di riferimento, può istituire e gestire i fondi pensione attivati ai sensi del presente articolo; ad essa può essere inoltre affidata la gestione patrimoniale delle risorse assegnate dalla Regione all’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio S.p.A. ed alle società da essa coordinate ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 6/1999.
          5 ter. Ai sensi e secondo le modalità di finanziamento previste dalla l. 243/2004 e dal d.lgs. 124/1993 la Regione può istituire o promuovere uno o più fondi pensione tramite le proprie strutture pubbliche o a partecipazione pubblica istituite ai sensi della presente legge, tra le quali la società di cui al comma 3, il cui funzionamento è disciplinato con regolamento regionale nel rispetto dei principi della normativa nazionale in materia.”.



    Art. 22
    (Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato -
    Clausola di sospensione)

    1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato.
    2. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L. 83, del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.


    Art. 23
    (Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 "Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL" e successive modifiche)


    1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 2/1995 è aggiunto il seguente:
    "3 bis. Per lo svolgimento di attività relative ai compiti di cui al presente articolo nonché di attività strumentali o accessorie, l'Agenzia può promuovere la costituzione o partecipare a società, fondazioni o consorzi aventi come scopo la realizzazione e la gestione di programmi, iniziative o attività per lo sviluppo dei settori agricolo, zootecnico ed agroalimentare del Lazio, in conformità ad apposite direttive emanate dalla Giunta regionale o previa direttiva della Giunta stessa.".


    Art. 24
    (Contributo all’Associazione Filmstudio di Roma)


    1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale organica in materia di promozione della cinematografia, la Regione riconosce e sostiene, quali iniziative ricorrenti di interesse regionale, ai fini della promozione della cultura del cinema nazionale e internazionale, le rassegne filmografiche dell'Associazione Filmstudio di Roma stanziando per l’anno 2005 la somma di euro 100.000,00 nell'ambito dell’UPB G11.
    2. L'Associazione Filmstudio presenta entro il 31 dicembre 2005 alla Regione, per l'approvazione da parte del competente assessorato, il programma, completo di bilancio, delle rassegne previste nel corso dell'anno successivo.
    3. In sede di prima applicazione e per il solo anno 2005 il termine per la presentazione del programma è fissato al 28 febbraio 2005.


    Art. 25
    (Disposizioni in materia di beni e servizi culturali)


    1. Il termine di cui al punto 1.5.3 del piano settoriale 2004 per i beni e servizi culturali approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2004, n. 654, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 settembre 2004, n. 26, s.o. n. 2 è prorogato al 31 marzo 2005.
    2. Il termine per la presentazione da parte delle Province e del Comune di Roma dei piani degli interventi per i beni e servizi culturali relativi al proprio ambito territoriale è prorogato al 31 gennaio 2005.
    3. Al fine di dare attuazione ad interventi previsti dal piano annuale 2004 di catalogazione e valorizzazione dei beni culturali, per i quali l’obbligazione non è venuta a scadenza entro lo stesso anno, sono stanziati i seguenti importi nell'ambito dei seguenti capitoli: capitolo G23506, euro 335.951,12; capitolo G24524, euro 100.000,00 (sistema informativo). Gli importi relativi ai singoli interventi sono assegnati con determinazione dirigenziale.
    4. Il termine del 31 dicembre 2004, entro cui realizzare le iniziative culturali e di spettacolo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2004, n. 364 (Approvazione "Bando per gli interventi a sostegno delle attività di promozione culturale e di spettacolo nella Regione Lazio per l'anno 2004") pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 giugno 2004, n. 16, è prorogato al 30 giugno 2005. La somma di euro 1.000.000,00 a valere sullo stanziamento del capitolo G11507, per l'esercizio finanziario 2005 è destinata alle iniziative culturali e di spettacolo di cui alla deliberazione sopracitata realizzate nel corso dell’anno 2004 o nel primo semestre dell'anno 2005.
    5. Il termine del 31 dicembre 2004 entro cui realizzare le iniziative cultura1i e di spettacolo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2004, n. 913 (Approvazione “Piano annuale dei Grandi Eventi" l.r. 8/2002) è prorogato a1 31 ottobre 2005.
      6. E' confermato, a valere sullo stanziamento previsto nell’'UPB G11 del bilancio 2005, il contributo di euro 175.000,00 alla Fondazione Istituto di studi storici europei previsto dall'articolo 24 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004).
    7. Nelle more della revisione della legge regionale 26 luglio 1991, n. 31 concernente la riorganizzazione del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali, limitatamente all'anno 2005, le iniziative ed i programmi predisposti dal centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali sono approvati dai competenti organi regionali, prescindendo dal parere del comitato tecnico- scientifico di cui all'articolo 3 della legge regionale medesima.
      8. Il termine entro cui realizzare le iniziative previste all’articolo 51 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2004) è prorogato al 30 aprile 2005.



    Art. 26
    (Disposizioni in materia di impianti sportivi)


    1. Nell'ambito dello stanziamento di cui al capitolo G32501, per l'esercizio finanziario 2005, la somma di euro 470.594,00 è destinata a contributi per acquisti, effettuati nell'anno 2004, di attrezzature di base relative ad impianti sportivi o a percorsi e parchi attrezzati per la ricreazione fisica, richiesti ai sensi della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) con istanze pervenute entro il 30 giugno 2003.
    2. Per l'anno 2005, in relazione agli impianti sportivi dei centri bocciofili, lo stanziamento a valere sul capitolo G 32504 è destinato alle medesime finalità di cui all'articolo 57 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004), nei limiti e secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo.

    Art. 27
    (Riconoscimento dell'attività dell'ente morale associazione teatrale fra i comuni del Lazio- ATCL e dell'attività del consorzio Circuito Estivo del Lazio

    di Teatro e Musica- CELTEM)



    1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale organica in materia di promozione dello spettacolo dal vivo, la Regione riconosce e sostiene, quali iniziative ricorrenti di interesse regionale, l'attività dell'ente morale Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio - ATCL, che organizza il circuito teatrale regionale, e del consorzio Circuito Estivo del Lazio di Teatro e Musica – CELTEM che organizza attività di circuitazione di spettacoli dal vivo nell'ambito della manifestazione “Lazioestate”.
    2. Per concorrere alle attività del circuito teatrale regionale, avuto riguardo in particolare agli obiettivi di decentramento, di promozione e di diffusione degli spettacoli nel territorio, di formazione del pubblico, di valorizzazione dei siti storici regionali tramite lo spettacolo, la Regione, nell’ambito dello stanziamento dell’UPB G11, assegna un contributo annuale all’ATCL secondo la seguente articolazione:
    a) esercizio 2005 euro 500.000,00;
    b) esercizio 2006 euro 500.000,00;
    c) esercizio 2007 euro 500.000,00.
    3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'ATCL presenta alla Regione, per l'approvazione da parte del competente assessorato, un programma di attività per l’anno successivo, completo di bilancio, comprendente:
    a) la programmazione dei teatri regionali, tramite cartelloni di spettacolo dal vivo;
    b) la progettazione di iniziative riguardanti la sperimentazione, i nuovi linguaggi, il teatro per l'infanzia e la gioventù;
    c) le iniziative per la promozione e la formazione del pubblico;
    d) l'attività editoriale e di comunicazione;
    e) la programmazione di festival e rassegne, anche estivi, presso siti di rilevanza storica della regione.

    4. Per concorrere alle attività del Consorzio CELTEM che organizza attività di circuitazione di spettacoli dal vivo nell'ambito delle manifestazione “Lazioestate”, la Regione, nell'ambito dello stanziamento dell'UPB G11, assegna un contributo annuale al Consorzio CELTEM secondo la seguente articolazione:
    a) esercizio 2005 euro 300.000,00;
    b) esercizio 2006 euro 300.000,00;
    c) esercizio 2007 euro 300.000,00.
    5. Il Consorzio CELTEM entro il 31 dicembre di ciascun anno presenta alla Regione, per l'approvazione da parte del competente assessorato, un programma di attività per l'estate dell'anno successivo, completo di bilancio, comprendente:
    a) la programmazione degli spettacoli estivi;
    b) la programmazione di festival e rassegne estive presso siti di rilevanza storica della Regione;
    c) l'attività editoriale e di comunicazione.
    6. Per il solo anno 2005, i termini indicati nei commi 3 e 5 sono fissati a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


    Art. 28
    (Concorso internazionale di fotografia “Francesco Forno” e Fondazione Quadriennale di Roma)

    1. La Regione, al fine di sostenere le arti visive ed in particolare l'arte fotografica riconosce il Concorso internazionale di fotografia "Francesco Forno" bandito dall'associazione volontari Francesco Forno quale manifestazione di interesse regionale. Al fine di sostenere la predetta manifestazione, la Regione concede all'associazione volontari Francesco Forno, nell'ambito dell'UPB G11, un finanziamento di euro 35.000,00 per gli esercizi finanziari 2005, 2006 e 2007.
    2. Nell'ambito delle attività ed iniziative finalizzate alla diffusione dell'arte, la Regione concede alla Fondazione Quadriennale di Roma un contributo annuo di euro 75.000,00 per gli anni 2005, 2006 e 2007 per le finalità istituzionali. Il contributo comporta la presenza del logo e dell'immagine della Regione nella comunicazione di tutte le manifestazioni organizzate dalla Fondazione ed è regolamentato da apposita convenzione. La Fondazione assegna in occasione di ogni quadriennale un premio denominato "Premio Regione Lazio", consistente nell'acquisto da parte della Regione di un'opera d'arte scelta tra quelle esposte ed individuata da un’apposita commissione nominata con decreto del Presidente della Regione. La somma di euro 75.000,00 grava rispettivamente per gli esercizi finanziari 2005, 2006 e 2007 sull’UPB G11.


    Art. 29
    (Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 "Comitato regionale per i lavori pubblici" e successive modifiche)


    1. Dopo la lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 5/2002 è inserita la seguente:
    "c ter) dal direttore regionale competente in materia di trasporti;".
    2. All'articolo 3 della l.r. 5/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole: "definitivi o esecutivi" sono inserite le seguenti: "ovvero preliminari nel caso di concessione o appalto concorso o di opere strategiche";
    b) dopo la lettera e) del comma 1 sono inserite le seguenti:
    "e bis) concessioni di piccole e grandi derivazioni di acque pubbliche di competenza rispettivamente, della provincia e della Regione,
    qualora siano state proposte opposizioni o vi siano domande concorrenti;
    e ter) istanze tendenti ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, avanzate da soggetti privati promotori delle espropriazioni e
    necessarie per l'esecuzione di opere ed interventi previsti da leggi speciali;
    e quater) altri progetti di opere pubbliche, piani e programmi per i quali le normative di settore prevedano il preventivo parere di
    organi consultivi competenti in materia di lavori pubblici.";
    c) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole: "definitivo o esecutivo" sono inserite le seguenti: "ovvero preliminare nel caso di concessione o appalto concorso o di opere strategiche".

    Art. 30
    (Disposizioni in materia di opere pubbliche)

    1. Nelle more dell'adozione di apposita normativa in materia, le opere ed i lavori pubblici seguono, in quanto compatibili, le norme previste dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554, dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, dalla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30. Per interventi attuati con finanziamenti regionali, anche parziali, si applicano, altresì, le disposizioni di cui al presente articolo.
    2. Al fine di consentire agli enti locali di attuare la normativa di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), anche per le attività finanziate con fondi a carico del bilancio regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), i finanziamenti loro concessi, e da loro utilizzabili solo con procedura di gara, sono confermati negli esercizi finanziari successivi a quello relativo all'anno di finanziamento.
    3. Il mantenimento in bilancio per gli esercizi successivi, nei limiti delle sole quote che vengono a scadenza in relazione agli adempimenti richiesti dall'articolo 6 della l.r. 88/1980, è subordinato alla comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi, che deve pervenire all'assessorato promotore del finanziamento, entro il 15 ottobre:
          a) dell'esercizio successivo a quello:
    1) del finanziamento, per i finanziamenti in conto capitale;
    2) dell'adesione di massima alla concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito, per i finanziamenti in conto mutuo;
          b) del secondo esercizio successivo a quello del finanziamento, nel caso di particolari e complesse opere e per le quali così sia previsto dal provvedimento di concessione del finanziamento.
    4. In relazione a quanto previsto al comma 3 e fatto salvo quanto previsto al comma 5, l'autorizzazione alla spesa decade, ed il finanziamento deve intendersi revocato, se non perviene la comunicazione di cui al comma 3 entro la data fissata.
    5. Se entro la data fissata al comma 3, lettera a), è stata bandita la gara per l'affidamento dei lavori, il direttore regionale competente per materia può concedere una proroga fino al 30 aprile dell'anno successivo a quello di scadenza del termine, dietro richiesta del soggetto finanziato da far pervenire entro i quindici giorni successivi alla scadenza.
    6. I responsabili dei procedimenti di spesa sono tenuti a vigilare sul rispetto dei termini fissati.
    7. Gli enti locali sono autorizzati, per i finanziamenti richiamati al comma 1, a considerare quale titolo giuridico previsto dall'articolo 179, comma 2, del d.lgs. 267/2000, il provvedimento di concessione del finanziamento.
    8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti privati destinatari di finanziamenti regionali.
    9. Per gli interventi il cui importo dei lavori a base di gara non è superiore ad euro 200.000,00, il provvedimento di concessione del finanziamento può disporre che il parere di cui all’articolo 4, comma 1 della l.r. 5/2002 possa essere espresso dalle strutture competenti per il finanziamento.


    Art. 31
    (Contributi per opere pubbliche su edifici scolastici)


    1. A partire dall'esercizio finanziario 2006, i contributi per opere pubbliche su edifici scolastici, facenti carico a fondi regionali e/o statali e/o comunitari possono essere concessi solo per gli edifici scolastici registrati nel nodo regionale dell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica.



    Art. 32
    (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 1989, n.74 concernente: "Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, province, comuni, comunità montane e loro consorzi")


    1. Nel titolo della l.r. 74/1989 le parole: ", comunità montane e loro consorzi" sono sostituite dalle seguenti: "e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale".
    2. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r..74/1989 le parole: ", comunità montane e loro consorzi" sono sostituite dalle seguenti: "e loro forme associative nonché agli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale".
    3. Gli articoli 7, 8 e 9 della l.r. 74/1989 sono abrogati.



    Art. 33
    (Disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche
    negli edifici privati)

    1. Lo stanziamento previsto sul capitolo E56501 denominato "Concorso regionale nella spesa dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati (l.r. 18.6.1991, n. 21, art. 32)" può essere utilizzato, dato il tempo trascorso ed in via eccezionale, per il finanziamento delle domande presentate entro il 1° marzo 2003 da cittadini con invalidità parziale.
    2. Per le domande presentate a far data dal 2 marzo 2004, il contributo regionale per gli interventi di cui al comma 1 è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a euro 4.000,00; è aumentato del 25 per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da oltre euro 4.000,00 ad euro 19.500,00, ed altresì di un ulteriore 5 per cento per costi da oltre euro 19.500,00 ad euro 52.000,00.
    3. I contributi per le domande di cui al comma 2 concessi a carico del capitolo E56101 denominato “Assegnazione ai Comuni del concorso dello Stato nella spesa dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati (art. 10 legge 9.1.89, n. 13)” sono integrati a carico del capitolo E56501 fino alla concorrenza del contributo calcolato ai sensi del comma 2.


    Art. 34
    (Sedi comunali)


    1. Per la realizzazione di opere e lavori pubblici nelle sedi comunali, la Regione concede ai comuni contributi costanti ventennali per la durata corrispondente a quella necessaria per l'ammortamento dei mutui che all'uopo vengono contratti dai comuni stessi presso la Cassa Depositi e Prestiti.
    2. All'individuazione degli interventi da ammettere ai contributi di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti del capitolo di spesa R42501 del bilancio di previsione, la cui denominazione viene così modificata: "Contributi costanti ventennali a favore dei comuni per la realizzazione di opere e lavori pubblici nelle proprie sedi (nuovo limite d'impegno)".
    3. Per l'esercizio finanziario 2005, in deroga a quanto previsto dall’articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999), i comuni sono autorizzati a presentare le domande per l'ammissione ai benefici di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


    Art. 35
    (Disposizioni per 1'adeguamento degli esercizi e dei luoghi di lavoro alla normativa sulla tutela della salute dei non fumatori)


    1. Al fine di favorire l’applicazione della normativa vigente finalizzata alla tutela della salute dei non fumatori e nelle more dell'emanazione di una disciplina organica in materia edilizia nell'ambito di un testo unico regionale concernente il governo del territorio, gli interventi di ristrutturazione edilizia volti ad adeguare gli esercizi e i luoghi di lavoro alle disposizioni previste dall'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), possono essere realizzati anche in deroga alle norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, previo rilascio del permesso di costruire, purchè non comportino aumenti di cubatura.
    2. Nel caso previsto dal comma 1, la domanda per il rilascio del permesso di costruire è corredata oltre che dalla documentazione prevista dall'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, anche da una relazione a firma di un tecnico abilitato che asseveri che gli interventi di ristrutturazione sono volti ad adeguare gli esercizi ed i luoghi di lavoro alle disposizioni di cui all'articolo 51 della l. 3/2003.



    Art. 36
    (Modifica all'allegato A previsto dall'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1996,
    n. 22 “Istituzione del parco naturale-archeologico
    dell'Inviolata in Guidonia-Montecelio”)

    1. La cartografia contenuta nell'allegato A previsto dall'articolo 3 della l.r. 22/1996 è sostituita dalla cartografia in scala 1:10.000 di cui all'allegato A alla presente legge.
    Art. 37
    (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 concernente la difesa del suolo e successive modifiche)

    1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 53/1998 è inserita la seguente:
    “b bis) l’utilizzazione e le concessioni dei beni del demanio marittimo, fatte salve le funzioni ed i compiti amministrativi delegati ai comuni ai sensi dell’articolo 77, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche;”.
    2. Alla lettera c ter) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 53/1998 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché l’autorizzazione all’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo, ai sensi dell’articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n.179 (Disposizioni in materia ambientale);”.
    3. Dopo l'articolo 39 della l.r. 53/1998 è inserito il seguente:
    "Art. 39 bis
    (Parere per l’impiego di materiali provenienti da fondali marini)


    1. In attesa dell’istituzione della commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), il parere previsto dall’articolo 21 della l. 179/2002 è reso dal comitato tecnico scientifico di cui alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36) e successive modifiche.”.


    4. L’articolo 40 bis della l.r. 53/1998 è sostituito dal seguente:

    “Art. 40 bis
    (Disciplina delle concessioni e delle autorizzazioni in materia
    di difesa del suolo e di risorse idriche)

    1. Nelle more dell’emanazione della legge regionale in materia di concessioni e autorizzazioni relative alla difesa del suolo e alle risorse idriche, la Regione, entro il 31 dicembre 2005, emana un regolamento per la disciplina, con finalità di semplificazione amministrativa, del procedimento per il rilascio, il rinnovo, la modificazione e l’estinzione delle concessioni e delle autorizzazioni stesse, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 e nel rispetto della legislazione statale concernente la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo.”.


    Art. 38
    (Disposizioni concernenti i canoni demaniali di concessione di acque pubbliche e la relativa addizionale regionale prevista dalla legge regionale 13 luglio 1998, n. 28 “Istituzione dell’addizionale regionale sui canoni di concessione delle acque pubbliche”)


    1. L' importo minimo dei canoni di concessione di acque pubbliche a scopo irriguo, di cui all'articolo 10 del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546 (Disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali), convertito, con modifiche, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692 e successive modifiche, non può essere inferiore a euro 13,00.
    2. Ai crediti e rimborsi per canoni di concessione di acque pubbliche di importo non superiore ad euro 12,00, si applica quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7, relativo all’estinzione di crediti di modesta entità, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003).
    3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le province provvedono alla riscossione e all'introito dell’addizionale regionale prevista dalla l.r. 28/1998 relativa ai canoni delle concessioni di acque pubbliche delegati alle province stesse, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche. I proventi di tale addizionale sono destinati alle finalità previste dall'articolo 7 della l.r. 28/1998.




    Art. 39
    (Contributo alle province per le funzioni delegate in materia di risorse idriche)

    1. A titolo di compenso per le spese di gestione per le funzioni delegate ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche, è corrisposto alle province, in ragione del carico di lavoro trasferito, un contributo complessivo una tantum pari ad euro 800.000,00 mediante istituzione di apposito capitolo nell'ambito dell'UPB E43.


    Art. 40
    (Misure sperimentali di politica ambientale)


    1. Nelle more dell'adozione del piano di risanamento della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente) e della definizione delle relative azioni attuative, la Regione promuove, in via sperimentale, per gli anni 2005, 2006 e 2007 misure straordinarie e urgenti di politica ambientale, tese a conseguire il più elevato livello di abbattimento delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore, ponendo a base della sperimentazione la valutazione della qualità dell'aria ambiente e l'individuazione delle zone a maggior rischio ambientale, effettuata secondo i principi e i criteri enunciati negli articoli 5 e seguenti del d.lgs. 351/1999.
    2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, un programma triennale relativo al periodo 2005-2007 in cui sono indicati interventi mirati al perseguimento dei seguenti obiettivi:
    a) riduzione diretta delle fonti di inquinamento;
    b) riduzione degli inquinanti immessi o emessi in atmosfera.
    3. L'obiettivo di cui al comma 2, lettera a) è perseguito, in particolare, attraverso la sostituzione dei ciclomotori e dei motocicli fino a 200 cc. circolanti non conformi alle direttive 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997 e 02/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.
    4. L'obiettivo di cui al comma 2, lettera b) è perseguito, in particolare, mediante l'utilizzazione, in alcune zone ad alto rischio ambientale, di tecnologie atte a ridurre gli inquinanti immessi o emessi in atmosfera.
    5. Sulla base degli esiti delle rilevazioni eseguite sui livelli di inquinamento successivamente all'avvio degli interventi di cui ai commi 3 e 4, la Giunta regionale, ove necessario, adegua o integra il programma prevedendo la sostituzione anche di altri veicoli ad elevate caratteristiche emissive ed estendendo ad altre zone, individuate secondo i principi e i criteri richiamati al comma 1, l'utilizzazione delle tecnologie di riduzione degli inquinanti immessi o emessi.
    6. Gli interventi di cui al comma 3 sono attuati sulla base di accordi con le industrie costruttrici di ciclomotori e/o di motocicli che prevedano la vendita a prezzi vantaggiosi di ciclomotori conformi alla dir. 97/24/CE (Fase II) e, in misura inferiore , di motocicli fino a 200 c.c. conformi alla dir. 02/51/CE, entrambi a quattro tempi, a soggetti in possesso dei veicoli circolanti non conformi a tali direttive, previa rottamazione dei veicoli stessi. Si intendono per "circolanti" i ciclomotori ed i motocicli che siano in regola con il pagamento della tassa di possesso e che risultino assicurati per la responsabilità civile almeno dall'anno contrattuale antecedente a quello in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli accordi sono conclusi con una o con un ristretto numero di industrie costruttrici di ciclomotori e/o di motocicli selezionate, con le procedure ad evidenza pubblica, tra quelle che offrono prezzi di vendita notevolmente inferiori ai prezzi ordinariamente applicati. Le procedure di selezione possono prevedere anche l'applicazione di un criterio di gradualità nello svolgimento della vendita oggetto dell'accordo, determinando lotti di quantitativi significativi di ciclomotori e/o di motocicli da proporre in vendita, alle condizioni stabilite nell'accordo stesso, in successione, previo esaurimento del lotto precedente. Le procedure possono, altresì, prevedere che, al fine di un'ulteriore incentivazione all'acquisto, la Regione, verificato il livello di adesione all'iniziativa e valutata la valorizzazione della medesima da parte delle imprese costruttrici, assuma a proprio carico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, una parte del prezzo di vendita per ciascun veicolo venduto ovvero il maggiore onere connesso all'attività di rottamazione dei veicoli sostituiti. Gli accordi impegnano le industrie costruttrici a praticare per il quantitativo di veicoli riservati alla vendita nel periodo programmato, alle condizioni stabilite nell'accordo, uno sconto sul prezzo ordinario di vendita e la Regione a prestare idonea garanzia per la copertura dei rischi correlati alla mancata collocazione sul mercato dell'intero quantitativo di veicoli. Nell'accordo può essere anche prevista l'assunzione da parte di un terzo soggetto degli obblighi derivanti alla Regione dalla conclusione dell'accordo stesso. La Regione adotta le opportune iniziative per sostenere e promuovere la vendita oggetto dell'accordo nel periodo programmato.
    7. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati sulla base di protocolli d'intesa della Regione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), con i comuni e con i relativi municipi o circoscrizioni interessati. Le intese definiscono, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:
    a) le zone di intervento ritenute idonee alla sperimentazione e alla misurazione degli effetti di abbattimento dell’inquinamento, secondo i principi e i criteri richiamati al comma 1;
    b) i criteri di validazione dei dati raccolti;
    c) le modalità e le condizioni di attuazione degli interventi;
    d) gli adempimenti cui sono tenuti gli enti che hanno stipulato le intese.
    8. La Regione, per gli adempimenti di propria competenza relativi all'attuazione degli interventi di cui ai commi 3 e 4, si avvale dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio SpA.
    9. Agli oneri relativi all’applicazione del presente articolo si provvede con la dotazione finanziaria del fondo speciale di rotazione per lo sviluppo regionale del Lazio, affidato in gestione all’Agenzia di cui al comma 8, per un importo pari ad euro 4.000.000,00.

    Art. 41
    (Fondo per la ricerca scientifica. Accordo per la collaborazione nel campo delle neuroscienze)


    1. Nell'ambito delle attività di riordino e di potenziamento delle competenze in materia di ricerca e innovazione tecnologica, secondo quanto definito dal documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR) 2005/2007, è istituito il fondo per la ricerca scientifica. Allo scopo è stanziato per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 la somma di euro 3.000.000,00 in apposito capitolo di nuova istituzione nell'ambito dell'UPB C12. Con successiva deliberazione della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento del fondo.
    2. La Regione, ai fini di sviluppare rapporti di collaborazione e integrazione nel campo delle neuroscienze, anche con l'obiettivo di concentrare in un unico polo scientifico lo sviluppo della ricerca sul cervello e favorire il rientro di ricercatori particolarmente qualificati nel campo della neuroscienza, promuove un accordo per la collaborazione tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), la Fondazione Santa Lucia, la Fondazione Ebri e la Finanziaria Laziale di Sviluppo FILAS S.p.A.. A tal fine è istituito nel bilancio regionale un apposito capitolo, nell'ambito dell’UPB C12, con lo stanziamento di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.


    Art. 42
    (Contributo per la reindustrializzazione del sito industriale ex Good Year)


    1. In conformità agli impegni assunti e ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 17 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002), la Regione dispone un contributo pari a euro 2.000.000,00 alla Provincia di Latina, finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo di reindustrializzazione del sito industriale ex Good Year.
    2. Al relativo onere si provvede mediante istituzione di un apposito capitolo nell'ambito dell'UPB C12.
    Art. 43
    (Centro per la formazione sportiva nel Comune di Subiaco)


    1. La Regione promuove un accordo di programma per la realizzazione di un centro per la formazione sportiva utilizzabile da parte delle federazioni sportive, tra cui la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), l' Associazione Italiana Arbitri (AIA), la Federazione di soggetti diversamente abili, in un sito adeguato nel territorio del Comune di Subiaco. A tal fine dispone lo stanziamento di euro 1.000.000,00 nel 2005 e di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, con istituzione di apposito capitolo nell'ambito dell'UPB C12.
    2. Al fine di garantire alla Federazione Italiana Sport Disabili (FISD) la promozione delle attività sportive di soggetti diversamente abili, anche attraverso l'utilizzo del centro di cui al comma 1, sono stanziati euro 250.000,00 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 mediante istituzione di apposito capitolo nell'ambito dell'UPB G31.



    Art. 44
    (Contributo all'Esposizione permanente del design e del made in Italy)

    1. Al fine di contribuire alla realizzazione dell'Esposizione permanente del design e del made in Italy, di recente istituzione, la Regione interviene con un contributo pari ad euro 1.200.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
    2. Le modalità di erogazione del contributo sono individuate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, programmazione e risorse comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    3. Al relativo onere si provvede mediante istituzione nel bilancio regionale di un apposito capitolo nell'ambito dell' UPB B21.


    Art. 45
    (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 "Costituzione di un fondo speciale regionale a favore delle imprese del Lazio che versano in particolare stato di crisi" e
    successive modifiche)

    1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 2/1985 dopo le parole "programmi di sviluppo" sono aggiunte le seguenti: "anche attraverso il cofinanziamento di un progetto di impresa.".
    2. All'articolo 2 della l.r. 2/1985 sono apportate le seguenti modifiche:
          a) Dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:
              "b bis) il cofinanziamento di opere cinematografiche realizzate da piccole e medie imprese del Lazio."
          b) Dopo la lettera b) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:
              “b bis) prestiti partecipativi;
              b ter) il finanziamento di progetti infrastrutturali, da realizzare nella Regione, che abbiano come garanzia del debito il bene derivante dall'investimento e come fonte di restituzione dello stesso i redditi generati dal progetto;
              b quater) stipula di contratti di associazione in partecipazione con piccole e medie imprese del Lazio, aventi i requisiti soggettivi per concorrere ai benefici della presente legge, per il cofinanziamento di progetti di impresa.".


    Art. 46
    (Finanziamento ai Comuni di Montopoli Sabina, Castelnuovo di Farfa e Fara Sabina per la valorizzazione della Valle di Farfa)


    1. Al fine di valorizzare un tratto del corso del torrente Farfa in corrispondenza dei territori compresi nei Comuni di Montopoli Sabina, Castelnuovo di Farfa e Fara Sabina è assegnato il finanziamento di euro 410.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
    2. I Comuni di cui al comma 1 individuano il comune capofila che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta il progetto approvato e corredato della documentazione necessaria alla direzione competente in materia di ambiente e protezione civile.
    3. Il contributo è erogato secondo le modalità della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche.
    4. Al relativo onere si provvede mediante istituzione nel bilancio regionale di un apposito capitolo nell'ambito dell' UPB E34.


    Art. 47
    (Contributo alle agenzie di viaggio colpite dalle conseguenze economiche negative dello tsunami)


    1. Al fine di favorire la ripresa delle attività delle agenzie di viaggio del Lazio colpite dalle conseguenze economiche negative dello tsunami nel sud-est asiatico, la Regione pone a proprio carico l'importo della tassa di concessione dovuta dalle stesse alle province per l'esercizio dell' attività.
    2. Le agenzie di viaggio interessate inoltrano alla Regione apposita richiesta corredata del documento comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concessione alla provincia di competenza.
    3. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso nel rispetto della regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.
    4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante istituzione, nell'ambito dell'UPB T19, dell'apposito capitolo denominato "Erogazione alle agenzie di viaggio di un contributo per l'anno 2005 pari alla tassa di concessione dovuta per l'attività".


    Art. 48
    (Incremento dello stanziamento in favore di persone anziane)

    1. La riserva prevista dall'articolo 45, comma 4, della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004), nell’ambito dell’UPB H11, è incrementata di euro 1.500.000,00 da destinarsi alle iniziative a favore delle persone anziane che rimangono sole nel periodo estivo.


    Art. 49
    (Servizi di assistenza aggiuntiva a favore di soggetti con grave invalidità fisica, psichica e sensoriale)

    1. Le aziende USL organizzano servizi di assistenza aggiuntivi nelle strutture di degenza ospedaliera a favore di soggetti affetti da grave invalidità fisica, psichica e sensoriale, dipendente da qualsiasi causa.
    2. Per assistenza aggiuntiva s'intende l’insieme delle attività prestate alla persona malata come supporto psicologico e ambientale, ad integrazione delle funzioni di assistenza di base.
    3. L'assistenza aggiuntiva include, in particolare, l'adeguata sistemazione del paziente disabile, il supporto psicologico, affettivo e relazionale nonché l'ospitalità di un familiare o di persona di fiducia dell'interessato, che presta assistenza al paziente, anche attraverso idonee iniziative quali la fornitura del pasto in reparto o presso la mensa del presidio e l'adeguata sistemazione nelle ore notturne.
    4. La Giunta regionale individua i destinatari che beneficiano, a titolo gratuito, di quanto previsto al comma 1 e disciplina, in via generale, le procedure da adottarsi, relativamente all'assistenza aggiuntiva, nell'intero territorio regionale.
    5. L 'onere di euro 300.000,00 relativo al presente articolo grava sull'UPB H11.


    Art. 50
    (Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2002, n. 41 "Norme in favore dei soggetti in attesa di trapianto d'organo, dei trapiantati e dei donatori”)


    1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 41/2002, le parole: "connesse alla donazione" sono sostituite dalle seguenti: "a qualunque titolo prestate".


    Art. 51
    (Modifica dell'articolo 72 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 relativo al fondo regionale straordinario per il conseguimento dell'autosufficienza di
    sangue e successive modifiche)

      1. L 'articolo 72 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente:
      “Art. 72
      (Fondo regionale straordinario per il conseguimento dell’autosufficienza di sangue)

      1. La Regione persegue l'obiettivo dell'autosufficienza di sangue e, a tal fine, istituisce un fondo regionale straordinario per il conseguimento dell'autosufficienza di sangue.

    2. Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma l sono privilegiati i seguenti interventi:
    a) la realizzazione di una campagna di informazione per incentivare e garantire le donazioni di sangue in ogni zona del territorio regionale, coinvolgendo in modo particolare le scuole, sostenendone i progetti obiettivo, i giovani e il mondo del lavoro;
    b) l' istituzione della Giornata regionale del donatore e delle donazioni;
    c) realizzazione di programmi di formazione continua degli operatori dei Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT), nonché degli operatori delle associazioni di donatori di sangue iscritte nel registro regionale del volontariato;
    d) promozione e sostegno di progetti specifici annuali o pluriennali, diretti all’obiettivo dell’autosufficienza di sangue, presentati anche dai servizi SIMT.
    3. Per l'attuazione dei predetti interventi è stanziato per l'anno 2005 l'importo di euro 2.750.000,00 sul capitolo di bilancio H11514.

    Art. 52
    (Locazioni a canoni ricognitori)


    1. La Regione può dare in locazione beni immobili del proprio patrimonio disponibile a persone giuridiche, pubbliche o private, ad associazioni non riconosciute, a comitati, a organismi internazionali o finalizzati alla realizzazione di missioni speciali, aventi finalità non lucrative, per un canone ricognitorio annuo stabilito con deliberazione della Giunta regionale e, comunque, non superiore al dieci per cento di quello determinato sulla base dei comuni valori di mercato.
    2. Gli immobili di cui al comma 1 devono essere destinati a sede degli enti o organismi ivi previsti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie e non possono essere oggetto di riscatto o di sublocazione.


    Art. 53
    (Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 "Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori". Disposizioni transitorie e finanziarie)

    1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 13/2001 è aggiunto il seguente:
    "1 bis. Con apposito protocollo d'intesa tra i soggetti di cui al comma 1 è altresì promosso un programma di interventi strutturali finalizzati al potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia a sostegno delle famiglie.".
    2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
    "2 bis. Gli enti di cui al comma 1 possono presentare domanda di finanziamento per interventi rientranti tra le azioni definite nel protocollo d'intesa, sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, riguardanti situazioni di urgenza che impediscono lo svolgersi delle attività di oratorio o similari di cui all'articolo 1. Le domande, con in allegato la documentazione del danno subito e il progetto di intervento, da presentarsi alla Regione a seguito dell'evento che ha causato il danno stesso, sono sottoposte alla commissione istituita ai sensi del comma 2, per la valutazione dell'effettivo carattere di urgenza dell'intervento e per la determinazione dell'entità del finanziamento concedibile. Agli interventi di cui al presente comma è riservato il 4 per cento dello stanziamento iscritto nel capitolo di bilancio istituito dall'articolo 4. In caso di mancato utilizzo o di utilizzo parziale delle risorse destinate agli interventi di cui al presente comma, le somme disponibili sono destinate ai progetti finanziabili compresi nella graduatoria prevista dal comma 2.
    2 ter. Il programma di interventi strutturali di cui all'articolo 2, comma 1 bis, è attuato con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto degli indirizzi definiti dall'apposito protocollo d'intesa.".
    3. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 ter, della l.r. 13/2001 è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Ai fini del finanziamento del programma di interventi strutturali di cui all'articolo 2, comma 1 bis, della l.r. 13/2001 è stanziata la somma di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante istituzione di apposito capitolo nell'ambito dell'UPB R32, destinata alla realizzazione all'interno degli oratori degli investimenti funzionali al programma.


    Art. 54
    (Modifiche alla deliberazione legislativa approvata da1 Consiglio regionale nella seduta del 24 novembre 2004, concernente modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n 58 relativa al trasporto pubblico non di linea)


    1. Alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 novembre 2004, concernente modifiche alla l.r. 58/1993 relativa al trasporto pubblico non di linea, sono apportate le seguenti modifiche:
      a) dopo il comma 1 dell'articolo 18 sono inseriti i seguenti:
      "1 bis. In fase di prima applicazione della presente legge, le province determinano i criteri previsti dall’articolo 13 bis della l.r. 58/1993 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi novanta giorni i comuni adeguano i propri regolamenti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.
      1 ter. Nelle more degli adempimenti previsti dal comma 1 bis, e comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 1 e 1 bis, 5 bis e 5 ter, nonché, limitatamente al servizio di noleggio con conducente, di cui all’articolo 10, comma 2, della l.r. 58/1993, come modificata dalla presente legge.”;
      b) al comma 4 dell'articolo 18 le parole: "entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di applicazione dello stesso articolo.".


    Art. 55
    (Riqualificazione dei centri storici dei comuni capoluogo di provincia)


    1. I protocolli d'intesa stipulati in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003), ai fini della riqualificazione del territorio dei centri storici dei comuni capoluogo di provincia, possono prevedere la realizzazione di iniziative tese a valorizzare e sviluppare le tradizionali attività commerciali, artigianali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, culturali, sociali e di servizi alla persona, con il concorso di risorse comunitarie, statali e regionali anche rivolte alla concessione di finanziamenti alle imprese, nei limiti del “de minimis” come definito dal vigente ordinamento dell’Unione europea.



    Art. 56
    (Interventi a sostegno dei minori vittime di maltrattamenti)


    1. La Regione promuove lo sviluppo di una rete di interventi volti alla prevenzione, cura e riabilitazione psichica dei minori vittime di maltrattamenti e abusi.
    2. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare permanente, disciplina le modalità di intervento e il piano di programmazione.
    3. L'assessore competente relaziona annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione del presente articolo.
    4. Per le finalità previste nel presente articolo viene istituito nel bilancio regionale, nell'ambito dell’UPB H41, un apposito capitolo denominato: "Interventi a sostegno dei minori vittime di maltrattamenti", con lo stanziamento di euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2005.


    Art. 57
    (Contributo finanziario a favore dei bambini rumeni sieropositivi)

    1. Un importo annuo di euro 480.000,00 per gli anni 2005 – 2006 è destinato alla Fondazione Bambini in Emergenza Onlus – Ente Morale, con sede in Roma, per le spese di mantenimento e di assistenza a bambini rumeni abbandonati e sieropositivi, comprese quelle di trasporto di bambini, viveri e medicinali, mediante istituzione di apposito capitolo nell’ambito dell’UPB R33.


    Art. 58
    (Integrazione dell'articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 relativo alle comunità giovanili e successive modifiche)

    1. Dopo il comma 7 dell’articolo 82 della l.r. 6/1999 è inserito il seguente:
    “7 bis. La Giunta regionale provvede altresì ogni anno alla ricognizione delle comunità giovanili che dispongono già di una sede operativa e che svolgono quotidiana attività di aggregazione sociale anche attraverso la realizzazione di progetti pluriennali. Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale determina, nell’ambito dello stanziamento annuale, la quota da destinare alle iniziative di cui al presente articolo, che comunque non può superare il 40 per cento della disponibilità nonché il contributo relativo da assegnare ai soggetti individuati.”.


    Art. 59
    (Modifica alla legge regionale 7 gennaio 1987 n. 2 “Disciplina dei natanti a motore nel lago di Bracciano e di Martignano”)

    1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 2/1987 e successive modifiche la parola: “cinque” è sostituta dalla seguente: “quindici”.



    Art. 60
    (Attività di Unionfidi Lazio S.p.A.)

    1. Il fondo di garanzia istituito con l’articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997) e gestito da Unionfidi Lazio S.p.A., riferito agli interventi non regolati dalla convenzione Regione - Unionfidi del 30 marzo 2004 relativa al nuovo fondo di garanzia istituito ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2003), si intende prorogato per il rilascio di garanzie a favore di quelle specifiche tipologie di imprese e di soggetti non aventi le caratteristiche per accedere alla garanzia del nuovo fondo nonché per la prestazione di garanzie a favore di fideiussioni, rilasciate da banche e/o compagnie di assicurazioni a fronte di programmi di sviluppo.
    2. Le garanzie rilasciate da Unionfidi Lazio S.p.A., a valere sulle risorse finanziarie del fondo di garanzia di cui alla l.r. 11/1997, sono di natura primaria e nella misura massima del 50 per cento del finanziamento erogato, con le stesse procedure e le modalità di gestione previste per il nuovo fondo di garanzia di cui alla convenzione del 30 marzo 2004 ed al relativo regolamento.
    3. La garanzia del suddetto fondo può esplicarsi anche nella forma di cogaranzia.
    4. La Regione e l’Unionfidi provvedono d'intesa ad apportare alle convenzioni in essere le modificazioni conseguenti alle finalità di cui al presente articolo, individuando le specifiche tipologie di applicazione.


    Art. 61
    (Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 12 (Promozione della
    costituzione dell'azienda strade Lazio - Astral S.p.a.)

    1. All’articolo 2 della l.r. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
          a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
          "a) esercita le funzioni ed i compiti amministrativi riservati alla Regione ai sensi dell'articolo 124, comma 1, lettera c), della l.r. 14/1999 e successive modifiche, concernenti la progettazione, la costruzione, la gestione, la manutenzione straordinaria e la vigilanza della rete viaria regionale, ivi comprese le funzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada e successive modifiche), fatta eccezione per la rete autostradale regionale;"
          b) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:
          “b bis) esercita le funzioni ed i compiti amministrativi relativi al procedimento espropriativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237 e successive modifiche, connessi e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alle lettere a) e b).";
          c) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
          "1 bis. Le funzioni ed i compiti di vigilanza di cui al comma 1, lettera a) attengono all’espletamento dei servizi di polizia stradale relativi alla tutela ed al controllo sull'uso della strada, previsti all'articolo 11, comma 1, lettera e), del d.lgs. 285/1992. Limitatamente all'espletamento di dette funzioni e compiti, l'Azienda è abilitata a qualificare il proprio personale secondo quanto stabilito dallo stesso decreto e dal regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche.

          1 ter. Per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, lettera a), la rete viaria regionale è data in concessione ai sensi dell’articolo 6 all'Azienda con contratto di servizio, che disciplina, tra l'altro, le modalità di riscossione e di rendicontazione dei canoni relativi ai provvedimenti autorizzatori e concessori di cui al d.lgs. 285/1992.”.



    Art. 62
    (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 1995, n.19 “Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali” e successive modifiche)


    1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 19/1995 è inserito il seguente:
    “1 bis. A decorrere dalla VII legislatura, ai consiglieri regionali che abbiano già maturato il diritto all’assegno vitalizio con la percentuale massima di cui all’articolo 11, comma 3 non si opera la trattenuta di cui al comma 1.”.


    Art. 63
    (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 8 “Disciplina del referendum popolare per l’approvazione dello Statuto regionale e delle relative modifiche”)
    1. All’articolo 4, comma 4, della l.r. 8/2004 le parole: “nell’abrogazione delle disposizioni dichiarate incostituzionali ovvero in modifiche tese a conformarsi alla sentenza” sono sostituite dalle seguenti: “nella soppressione delle disposizioni dichiarate incostituzionali”.
    2. Negli articoli 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13 e 14, della l.r. 8/2004 le parole: “Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Presidente della Regione”.



    Art. 64
    (Rateizzazione di crediti tributari)

    1. Le somme dovute a titolo di sanzioni ed a qualsiasi titolo dovute, unitamente agli interessi e ai tributi corrispondenti prima della loro iscrizione a ruolo per il recupero coattivo, possono essere versate in un massimo di dodici rate mensili di pari importo, con l’applicazione dell’interesse nella misura prevista dall’articolo 21 de1 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche, su motivata richiesta del contribuente in condizioni economiche disagiate, sotto forma di domanda scritta all'amministrazione regionale a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
    2. La rateizzazione non può essere concessa qualora l’importo da rateizzare risulti inferiore a 250,00 euro per le persone fisiche e 1.000,00 euro per tutti gli altri contribuenti.
    3. All’accoglimento dell'istanza di rateazione provvede il dirigente preposto alla struttura amministrativa competente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della medesima.
    4. Le rate mensili scadono l’ultimo giorno lavorativo del mese. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza automatica del beneficio, con il conseguente obbligo di estinguere il debito residuo entro trenta giorni dalla rata non pagata.


    Art. 65
    (Interventi per il recupero urbanistico nelle periferie urbane)


    1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 90 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo ad interventi per il recupero urbanistico nelle periferie urbane, nell'esercizio finanziario 2005 è destinato il 2 per cento della somma attribuita ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica) e gravante sul capitolo E62105.

    Art. 66
    (Contributo straordinario agli enti ecclesiastici riconosciuti dallo Stato per servizi erogati in ambito universitario)


    1. La Regione, per favorire l’incremento dell’offerta e l’accesso ai posti alloggio destinati a studenti universitari, considerata la rilevante funzione educativa, aggregativa, culturale e formativa svolta dagli enti ecclesiastici presenti sul territorio regionale e riconosciuti dallo Stato, concede contributi in conto corrente e capitale agli enti ecclesiastici medesimi, finalizzati all’abbattimento del costo, a carico degli studenti universitari, relativo alle rette alloggio ed alla fruizione di servizi inerenti agli studi universitari.
    2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici, per poter beneficiare dei contributi, devono essere iscritti in un apposito elenco istituito presso la direzione regionale competente in materia di istruzione e diritto allo studio.
    3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le condizioni ed i requisiti per l’iscrizione all’elenco di cui al comma 2, nonché le modalità ed i criteri per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1.
    4. Gli enti ecclesiastici iscritti all’elenco di cui al comma 2 possono realizzare, in particolare, i servizi di informazione, di orientamento e didattico – culturali a favore degli studenti universitari, anche attraverso la stipula, ai sensi della legge regionale 25 agosto 2003, n. 25 (Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari), di apposite convenzioni, che rispettino criteri pubblici di attribuzione, con l’Agenzia per il diritto agli studi universitari del Lazio (Laziodisu).
    5. Al finanziamento degli oneri relativi all’attuazione del presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2005, di due capitoli di spesa, nell’ambito dell’UPB F13 (parte corrente) e dell’UPB F14 (parte capitale), denominati “Contributo straordinario agli enti ecclesiastici riconosciuti dallo Stato per servizi erogati in ambito universitario” con lo stanziamento, rispettivamente, di euro 100.000,00 e di euro 500.000,00.


    Art. 67
    (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33

    ”Disciplina relativa al settore commercio” e successive modifiche)



    1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 33/1999 è aggiunto il seguente:
    “3 bis. In particolare sono considerati in possesso del requisito professionale indicato
    al comma 3:
      a) coloro che sono stati iscritti nel registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) per le tabelle merceologiche relative al settore alimentare;
      b) coloro che, pur non essendo stati iscritti nel registro esercenti il commercio di cui alla l. 426/1971, abbiano frequentato con esito positivo apposito corso professionale, relativo al settore merceologico alimentare, autorizzato dalla Regione Lazio.”.
      2. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 33/1999 la parola: “venticinque” è sostituita dalla seguente: “trenta”.
    3. All’articolo 24 della l.r. 33/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al comma 2 le parole da: “Nei centri commerciali” a: “18.000 mq.” sono sostituite dalle seguenti: "Nei centri commerciali con superficie di vendita inferiore a 20.000 mq. almeno il 30 per cento della superficie di vendita deve essere destinato agli esercizi di vicinato. Nei centri commerciali con superficie di vendita complessiva superiore a 20.000 mq. ed inferiore a 45.000 mq. almeno il 35 per cento della superficie di vendita deve essere destinato agli esercizi di vicinato. Nei centri commerciali con superficie di vendita pari o superiore a 45.000 mq. la superficie degli esercizi di vicinato non può essere inferiore a 18.000 mq.";
      b) la lettera f bis) del comma 2 bis è sostituita dalla seguente:
    “f bis) mobili ed articoli per l’arredamento.”;
    c) dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente:
      "2 ter. L 'attività di vendita congiunta all’ingrosso e al dettaglio dei prodotti di cui al comma 2 bis è regolata ai sensi dell'articolo 25.".
    4. All'articolo 27 della l.r. 33/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) alla lettera c) del comma 2 dopo le parole: “viabilità della zona” sono inserite le seguenti: “ed una relazione tecnico-commerciale contenente i dati che consentano al comune di effettuare una completa valutazione della struttura commerciale,";
    b) dopo la lettera d) del comma 2 è inserita la seguente:
      “d bis) l’autorizzazione all'apertura di medie strutture di vendita, in insediamenti realizzati tramite demolizione e ricostruzione di immobili in aree con destinazione urbanistica conforme, non sia assoggettata agli indici del documento programmatico e rimanga vincolata agli immobili per i quali è stata rilasciata e non possa essere trasferita;".
    5. Dopo l'articolo 32 bis della l.r. 33/1999 è inserito il seguente:
    "Art. 32 ter
    (Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di
    orario di esercizio dell'attività)
      1. Per le violazioni delle disposizioni emanate dai comuni in materia di orario di esercizio dell’attività si applicano le sanzioni previste dall'articolo 22 del d.lgs. 114/1998. In caso di recidiva il comune dispone anche la chiusura dell'esercizio:
    a) per un giorno relativamente agli esercizi di vicinato;
    b) per tre giorni relativamente alle medie strutture di vendita;
    c) per cinque giorni relativamente alle grandi strutture di vendita.
    2. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la violazione di cui al comma 1 per più di una volta nell’arco di trecentosessantacinque giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche.”.
    6. Dopo il comma 4 dell'articolo 40 della l.r. 33/1999 è aggiunto il seguente:
      “4 bis. Al fine del rilascio di autorizzazioni e concessioni di posteggi stagionali deve riconoscersi la priorità a chi sia già stato titolare negli anni precedenti del posteggio stagionale messo a concorso. In caso di pluralità di titolari, la priorità spetta a chi vanta il maggior periodo di vendita stagionale negli ultimi cinque anni.”.
    7. Al comma 2 dell'articolo 41 l.r. 33/1999 dopo le parole: "documento programmatico di cui all'articolo 33" sono aggiunte le seguenti: “salvo quanto previsto per le autorizzazioni stagionali dall'articolo 40, comma 4 bis.”.
    8. Al comma 3 dell'articolo 45 della l.r. 33/1999 dopo le parole: "scrittura privata" sono inserite le seguenti: "autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco,".
    9. Dopo l'articolo 45 della l.r. 33/1999 è inserito il seguente:
    Art. 45 bis
    (Valorizzazione degli esercizi commerciali su aree
    pubbliche che svolgono attività tradizionali)

    1. La Regione e gli enti locali, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, valorizzano e tutelano gli esercizi commerciali su aree pubbliche che svolgono attività tradizionali, tipiche a carattere stagionale, degne di tutela storica, mediante iniziative rivolte a garantirne la conservazione delle localizzazioni e la continuità della condizione. Sono esclusi i produttori agricoli, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche la rivendita dei propri prodotti ai sensi della l.59/1963 e successive modifiche.”.

    10. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 della l.r. 33/1999 è aggiunto il seguente:
    "2 bis. Limitatamente agli esercizi di vicinato l'esercente che intenda effettuare vendite promozionali di generi alimentari non è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui al comma 1.”.

      Art. 68
      (Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2003, n. 34 “Partecipazione della Regione alla costituzione della Società per azioni denominata Fiera di Frosinone S.p.A.”)

    1. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 34/2003 è abrogato.
    2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 34/2003 è sostituita dalla seguente:
      “a) che al capitale sociale partecipino inizialmente la Regione Lazio e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone in misura paritaria, da concordarsi dalle parti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio e che possano altresì partecipare la Provincia di Frosinone, il Comune di Frosinone e altri comuni appartenenti alla provincia stessa;”.





    Art. 69
    (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 2000, n. 27 “Prime disposizioni attuative della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, concernenti le nomine dei componenti della Giunta regionale nonché lo stato giuridico ed economico degli assessori non componenti del Consiglio regionale”)
    1. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 27/2000, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003) è sostituito dal seguente:
    “2. Agli assessori di cui al comma 1 sono estese, dalla data della nomina e fino alla cessazione dalla carica, le disposizioni in materia di indennità, ad eccezione dell’indennità per fine mandato e assegno vitalizio, di trattamento di missione, di rimborsi spese e di assicurazione previste per gli assessori consiglieri regionali dalla legge regionale 29 gennaio 1991, n. 5 e dalla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 e successive modifiche”.
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalla VIII Legislatura.


    Art. 70
    (Modifica alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 19 "Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale")

    1. L' articolo 17 della l.r. 19/2000 è sostituito dal seguente:

                      “Art. 17
    (Osservatorio regionale sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale)


    1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, l'Osservatorio regionale sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di seguito denominato Osservatorio, al fine di assicurare la piena attuazione delle iniziative assunte o promosse dalla Regione nell' ambito delle proprie competenze, nonché l'efficacia e la coerenza delle iniziative stesse e la loro conformità alle leggi statali, agli impegni internazionali e alla normativa comunitaria.
    2. In particolare, l'Osservatorio:
    a) formula proposte ed esprime pareri agli organi regionali e locali in materia di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;
    b) vigila sulla progettazione e sulla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, intervenendo anche mediante segnalazioni al Consiglio e alla Giunta regionali in ordine a eventuali inerzie, disfunzioni o violazioni riscontrate;
    c) effettua un costante monitoraggio delle iniziative assunte o promosse nell'ambito del territorio regionale per valutare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti e riferisce periodicamente sugli esiti del monitoraggio stesso al Consiglio ed alla Giunta regionali;
    d) si raccorda con l'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo di cui all' articolo 18 e con gli organi statali e comunitari che operano in materia di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.
    3. All' Osservatorio è preposto un consigliere regionale, nominato dal Presidente della Regione, il quale si avvale di personale messo a disposizione dal Segretario generale della Giunta nell'ambito di quello assegnato alle strutture di diretta collaborazione della Giunta stessa. Il consigliere regionale può altresì avvalersi di esperti da consultare su specifici temi e problemi.”.


    Art. 71
    (Disposizioni per la prima attuazione delle norme statutarie in materia di nomine e designazioni di competenza degli organi della Regione e degli enti dipendenti)

    1. Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale ai sensi dell' articolo 80 del "Nuovo Statuto della Regione Lazio" approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, di seguito denominato Statuto, le norme di cui agli articoli 23, comma 2, lettera p), 41, comma 8, 53, comma 2 e 55, commi 3, 4 e 5, si applicano, anche in deroga alle disposizioni contenute nelle specifiche leggi vigenti in materia, nel rispetto dei criteri di cui ai successivi commi.
    2. Le norme statutarie concernenti la competenza e le modalità relative alle nomine o alle designazioni di cui agli articoli 23, comma 2, lettera p), 41, comma 8 e 55, comma 3 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti nonché di altri organismi collegiali ovvero dalla prima sostituzione di singoli componenti, da effettuarsi, per qualsiasi causa, successivamente alla data di entrata in vigore dello Statuto.
    3. Le norme statutarie concernenti la decadenza dalla carica di componente degli organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti e la cessazione di diritto degli incarichi dirigenziali presso la Regione e gli enti pubblici dipendenti, di cui agli articoli 53, comma 2 e 55, commi 4 e 5 si applicano a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto, degli organi di riferimento della Regione o degli enti pubblici dipendenti.
    4. Al fine di dare piena applicazione a quanto disposto dalle norme statutarie di cui al comma 3:
    a) nelle ipotesi in cui la carica di organo istituzionale di ente pubblico dipendente, anche economico, in atto alla data di entrata in vigore dello
    Statuto, sia svolta mediante rapporto di lavoro regolato da contratto di diritto privato, la durata del contratto stesso è adeguata di
    diritto ai termini previsti dall'articolo 55, comma 4;
      b) la durata dei contratti di diritto privato che regolano il rapporto di lavoro connesso allo svolgimento degli incarichi dirigenziali relativi a
      posizioni di particolare rilievo e responsabilità presso la Regione o relativi alla direzione delle strutture di massima dimensione presso
      gli enti pubblici dipendenti, in atto alla data di entrata in vigore dello Statuto, è adeguata di diritto ai termini previsti dagli articoli 53,
      comma 2 e 55, comma 5.


      Art. 72
      (Modifica all’articolo 71 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo agli aiuti internazionali realizzati dalle organizzazioni non governative)
      1. Dopo il comma 2 dell’articolo 71 della l.r. 2/2004 è inserito il seguente:
      “2 bis. Possono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 2 anche i dipendenti della Regione Lazio che coordinano progetti di sviluppo per conto di ONG o che rivestono nelle stesse incarichi di direzione.”.



      Art. 73
      (Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13 “Utilizzazione dei beni patrimoniali dell’ex Opera Nazionale per i combattenti (ONC) trasferiti alla Regione Lazio” e successive modifiche)


      1. Il primo comma dell’articolo 4 della l.r. 13/1984, come modificato dalla legge regionale 4 agosto 1987, n. 48 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 febbraio 1984 n. 13 concernente: Utilizzazione dei beni patrimoniali dell’ex Opera Nazionale per i combattenti ONC trasferiti alla Regione Lazio), è sostituito dal seguente:
      “La vendita dei beni destinati ad usi agricoli è fatta a prezzo di stima determinato dalla commissione prevista dall’articolo 532, comma 3 e dall’articolo 536, comma 1 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1.”.
      2. Il primo comma dell’articolo 9 della l.r. 13/1984 come modificato dalla l.r. 48/1987 è sostituito dal seguente:
      “La vendita dei beni destinati ad usi extra-agricoli è fatta a prezzo di stima determinato dalla commissione prevista dall’articolo 532, comma 3 e dall’articolo 536, comma 1, del r.r. 1/2002 e successive modifiche.”.


      Art. 74
      (Contributo per la realizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti di Colfelice)

      1. La Regione, al fine di prevenire possibili emergenze di carattere igienico sanitario e di danno ambientale, concorre al superamento delle difficoltà economiche in cui versano i comuni della Provincia di Frosinone, sostenendo parte dei maggiori oneri connessi alla realizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti di Colfelice (FR), mediante la concessione ai comuni stessi, per il tramite dell’amministrazione provinciale, di un contributo straordinario pari a euro 2.500.000,00.
      2. L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione alla Regione, da parte della Provincia di Frosinone, di idonea documentazione comprovante l’effettiva destinazione della somma alle finalità di cui al comma 1.
      3. All’onere relativo al contributo di cui al presente articolo si fa fronte con lo stanziamento inscritto nel capitolo E32506 del bilancio regionale di previsione 2005.


      Art. 75
      (Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo alle misure di sostegno al reddito)


      1. All’articolo 11 della l.r. 2/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al numero 2) della lettera a) del comma 2 dopo le parole: “culturali e sociali” sono aggiunte le seguenti: “creditizie”;
      b) dopo il numero 2) della lettera a) del comma 2 è aggiunto il seguente:
      “2 bis) per la fruizione di prestazioni mediche specialistiche, sia diagnostiche che terapeutiche, non comprese nei livelli essenziali di assistenza, a tariffe ridotte presso strutture pubbliche o autorizzate appositamente convenzionate con la Regione;”.


      Art. 76
      (Iniziative a favore del mercato ortofrutticolo di Fondi e del centro agroalimentare)

      1. Al fine di favorire il razionale equilibrio economico - finanziario del centro agroalimentare MOF, la Regione può concorrere alle operazioni di finanziamento o di ristrutturazione dell'esposizione debitoria in essere attraverso la concessione di garanzie da parte della società Unionfidi.
      2 Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le specifiche misure idonee al perseguimento delle finalità di cui al comma 1, sulla base di una proposta tecnica predisposta dall'Unionfidi e dalla Società Sviluppo Lazio S.p.A..
      3. Per le finalità del comma 1, la Regione può concorrere, in proporzione alla propria quota di partecipazione azionaria, alla concessione di garanzie a favore del centro agroalimentare CAR, ricercando le opportune intese con gli altri soci del CAR.
      4. L'importo delle garanzie per Unionfidi previste nell'elenco 3 del bilancio di previsione 2005 della Regione è incrementato di euro 10.000.000,00. L'attivazione è disposta una volta espletate le iniziative dei commi 1, 2 e 3.
      5. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce le modalità ed i tempi di pagamento delle migliorie apportate dalla società IMOF S.p.A.- partecipata dalla Regione Lazio, sull'immobile "MOF - Mercato Ortofrutticolo di Fondi" di proprietà della Regione stessa, previo accertamento del valore stimato delle migliorie e dei crediti maturati per i canoni di locazione. L'onere di cui al presente comma grava sullo stanziamento dell’UPB S22.


      Art. 77
      (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 36
      "Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap”)

      1. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 36/2003 dopo le parole: "della Consulta" sono inserite le seguenti: "e del comitato direttivo di cui al comma 3".
      2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 36/2003 è aggiunto il seguente:
      "1 bis. Per la realizzazione delle proposte della Consulta inerenti le iniziative di cui all'articolo 4, comma l, lettere c) e d), è istituito nell'ambito dell'UPB H41 un apposito capitolo di spesa denominato: "Fondo per attività informative, di studio e ricerca sui problemi della disabilità e dell'handicap", con lo stanziamento di euro 40.000,00.”.


      Art. 78
      (Finanziamento per la promozione di percorsi di integrazione

      dei bambini immigrati di seconda generazione)



      1. Nell'ambito dell’UPB H 41 l'importo di euro 100.000,00 è stanziato per il finanziamento del progetto di ricerca "Osservatorio regionale per la promozione di percorsi di integrazione psicosocio-familiare dei bambini immigrati di seconda generazione", promosso dall'Istituto S. Gallicano - Struttura Complessa di medicina preventiva delle migrazioni, del turismo e di dermatologia tropicale.
      Art. 79
      (Acquisto di apparecchi retroauricolari e protesi cocleari)


      1. Nell'ambito dell’UPB H11, l’importo di euro 50.000,00 è stanziato per l'acquisto da parte della Regione di retroauricolari, protesi cocleari di nuova generazione più funzionali ed agevoli, da erogarsi presso il Policlinico Umberto I di Roma.



      Art. 80
      (Disposizioni relative alle strutture assistenziali ospitanti pazienti psichiatrici)


      1. Le strutture assistenziali ospitanti alla data del 15 gennaio 2004 pazienti psichiatrici sottoposti a valutazione ed autorizzazione dei competenti dipartimenti di salute mentale possono continuare ad ospitare i suddetti pazienti, per un periodo di un anno a partire dal 1° gennaio 2005, a condizione che dette strutture siano in possesso di un atto autorizzativo al funzionamento da parte delle amministrazioni competenti.
      2. Il dipartimento di salute mentale è tenuto a vigilare sulla permanenza di tale congruità per tutto il periodo transitorio, fino all'emanazione dell'atto autorizzativo definitivo.

      Art. 81
      (Costituzione struttura regionale denominata "Prevenzione, Igiene e Sicurezza
      nei Luoghi di Lavoro”)

      1. l. E' istituita presso la direzione regionale competente in materia di servizio sanitario regionale la struttura denominata "Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro" con compiti di indirizzo, controllo e coordinamento delle attività svolte dai servizi PRESAL delle aziende USL del Lazio.
      2. La struttura ha compiti di gestione dei fondi stanziati a diverso titolo dalla Giunta regionale in materia di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
      3. L’organizzazione della struttura è disposta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con determinazione del direttore della direzione regionale competente in materia di servizio sanitario regionale.



      Art. 82
      (Entrata in vigore)

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.






      QUADRO “A”

      Provvedimenti legislativi regionali che vengono rifinanziati con Legge di Bilancio 2005

      (in migliaia di Euro)
      LR
      Disposizione legislativa regionale
      CAP.
      2005
      45/74Cooperazione agricola
      B11505
      1.000
      50/74Studi, indagini, sperimentazioni foreste
      E23508
      57
      61/74-82/88-58/89Difesa patrimonio faunistico e floristico
      E23504
      100
      21/75Autorità portuale Civitavecchia
      D21502
      3.098
      28/75-69/79Ricerca, indagini, prove di performance, progenie e elettrocitarie
      B15504
      50
      51/75Prevenzione incendi boschivi
      E23509
      2.250
      15/76Maternità e paternità responsabile
      H41505
      117
      8/77 - 65/79- 4/84Soppressione consorzi di bonifica montagna
      R41503
      120
      46/77-29/97Parchi
      E21501
      29.000
        
      E22503
      5.000
      27/78Studi e sperimentazione malattie delle piante
      E23501
      26
      60/78Insediamenti produttivi
      B22501
      6.000
        
      B21401
      2.500
      63/78 Bollettino agricolo e informazione
      B15515
      762
      72/78-33/85-
      38/99-
      24/98
      Pianificazione territoriale
      E72501
      100
        
      E72502
      1.976
      10/79Credito di conduzione - cooperazione
      B13503
      1.800
        
      B13504
      1.300
      51/79- 12/97- 15/02Impianti sportivi e programmi di ricerca
      G31501
      500
        
      G31502
      750
        
      G31503
      500
        
      G32501
      11.620
      51/79- 23/82- 21/96- 15/02Spese formazione operatori sportivi
      F21505
      160




      21/80- 44/77 Difesa costa laziale
      E42507
      2.500
      28/80Abusivismo edilizio
      E74505
      1.000
      30/80Spese ispezioni farmacie
      H11502
      150
      47/80- 39/95- 12/00 Promozione e commercializzazione prodotti agricoli
      B15513
      7.500
      72/80- 46/97Manutenzione strade provinciali
      D11501
      1.500
       Viabilità di particolare importanza
      D12505
      4.000
      87/80- 9/85Formazione operatori sociali e sanitari
      H13101
      1.945
      88/80-47/84Art. 18 – Smaltimento acque reflue
      D34506
      1.200
      90/80Attuazione interventi
      B21505
      100
      93/80Protezione civile
      E47501
      500
      12 e 13/81- 33/85- 2/04Edilizia scolastica
      F16501
      7.050
      30/81 Inquinamento acque
      D32501
      129
       Polo Anagni
      D33501
      100
      21/82- 37/83Processo di integrazione politica europea
      R41505
      170
      56/82- 1/87- 28/96Collegamenti Isole Pontine
      D42502
      2.000
      4/84- 50/94Bonifica agraria
      E43501
      100
        
      E43502
      700
        
      E43504
      3.500
        
      E44501
      250
        
      E44502
      2.162
        
      E44503
      3.000
        
      E44504
      5.000
        
      E44505
      7.000
      23/84Art.14 – Cartografia - Centro interregionale
      E71503
      130
      53/84Iniziative di carattere ricettivo - turistico
      B44101
      144
      53/84- 45/88Leasing mobiliare ed immobiliare
      B44102
      200
      55/84 Interventi regionali per calamità (pronto intervento)
      E46506
      5.000
      60/84Contributi associazioni produttori agricoli
      B11515
      200
      72/84Porti
      D22502
      2.500







      17/85Art. 2 – Scambi giovanili
      R33503
      100
      17/85- 18/85Informazione sulle politiche comunitarie
      R33502
      100
        
      R33504
      180
        
      R33505
      50
      37/85Protezione civile
      E47503
      1.350
        
      E47504
      100
        
      E47505
      200
      82/85Art. 10 – Corsi di formazione per nomadi
      F21502
      25
      102/85Centri merci
      D44501
      1.750
      17/86- 7/94- 16/96Art. 3 – PRS
      C12501
      700
       Art. 18
      C12502
      5.000
      22/86Studi e ricerche
      R21502
      1.150
      9/87-7/89Cooperative integrate
      H41511
      826
        
      H42505
      2.000
      10/87Organizzazione cooperative
      B22503
      850
      22/87Infrastrutture viarie
      D12503
      45.000
      37/87Piano trasporti
      D42501
      500
      56/87Servizi sviluppo agricolo
      B16503
      2.000
      59/87Contributi alle Università
      F17502
      500
      7/88Consorzi negli insediamenti produttivi
      B22502
      800
      22/88Osservatorio Campocatino
      G13505
      50
      43/88Artt. 8 e 9 - Enti amministratori beni demaniali
      R42506
      200
      58/88Art. 17 – Interventi promozionali
      R31501
      3.000
      59/88Sisma 1984
      E46102
      905
      66/88Parco Regionale Appia Antica
      E22504
      516
      14/89Grotte di Pastena e Collepardo
      G24505
      450
      20/89Iniziative attività turistica
      B44103
      231
      23/89 Interventi
      E52518
      196
      43/89Pesca e acquicoltura
      B12510
      500
      47/89Pietre ornamentali
      B22504
      80
      59/89Deviazione traffico pesante Comuni di Civitavecchia e Santa Marinella
      D41503
      500
      74/89Barriere architettoniche
      E56502
      4.599
      13/90Piste ciclabili
      D12103
      645
      17/90Immigrati extracomunitari
      H43501
      750
       Contributi associazioni
      H43502
      100
       Lavoratori immigrati extracomunitari
      H43503
      500
      18/90Imprese artigiane nel Mezzogiorno
      B24101
      433
      20/90 Polizia locale
      R45502
      3.000
      35/90BIC Lazio
      C22503
      3.558
      39/90Aeroclub
      G31505
      150





      48/90 Reti idriche e fognanti
      D34502
      8.000
      58/90Associazioni di disabili
      H41508
      200
       Associazioni sociali regionale
      H41510
      600
      60/90 Opere idrauliche
      E42501
      3.600
        
      E42502
      5.740
      67/90Gestione degli asili nidi
      H41514
      9.290
      71/90Valle dei Calanchi
      E34501
      500
       Provincia di Viterbo
      G24513
      100
      87/90Patrimonio ittico (Province)
      B11516
      200
      9/91Viabilità Comune di Viterbo
      D12504
      948
      14/91Manifestazioni fieristiche e valorizzazione artigianato
      B25501
      50
       Art. 14
      B25505
      300
       Art. 16
      B25504
      700
       Art. 20 – Attività fieristica – piccola e media industria laziale
      B25503
      250
      14/91-7/92Incentivazione artigianato
      B25502
      700
       Comparti produttivi e settori merceologici
      B25506
      700
      21/91Art. 32 - Barriere architettoniche
      E56501
      2.655
      28/91- 38/98CILO
      F31504
      1.000
      30/91Osservatorio attività decentrate di cooperazione allo sviluppo
      R33501
      50
      31/91Centro regionale beni culturali
      G23506
      1.000
      34/91Resistenza
      G11504
      77
      50/91Abbazia di Montecassino
      G23505
      100
      68/91Emigrazione
      H43504
      500
        
      H43505
      50
        
      H43506
      1.200
      70/91Attività sportive handicap
      G31504
      250
        
      G32503
      50
      74/91Ambiente e territorio
      E33507
      200
       Art. 6
      E33508
      3.100
      23/92- 14/78Formazione



      Art. 25
      F21503
      31.000
        
      F21504
      1.230
        
      F21506
      1.500
        
      F21509
      2.000
        
      F21515
      4.000
      29/92Diritto studio
      F11501
      15.000
        
      F11502
      3.000
      36/92Art. 30 – Teatro di Roma
      G13504
      2.300
      43/92IRVIT – Art. 2, comma 1, lett. a), b) e c)
      G24501
      150
       IRVIT – Art. 2, comma 1, lett. d) e e)
      G23504
      250
       IRVIT – Art. 18, comma 1, lett. a)
      G23503
      300
      44/92Norme per tutela dell’utente e consumatore
      R31509
      500
      51/92Centri bocciofili
      G32504
      200


      21/93Art. 27 – Agenzia regionale Parchi
      E21503
      1.000
      29/93Associazioni volontariato
      H41507
      1.000
      36/93Art. 3 - Iniziative promosse dalla Regione
      G31506
      250
      36/93-10/01Art. 4 - Tempo libero
      Art. 172
      G31507
      250
      41/93Residenze sanitarie assistenziali
      H41522
      12.900
      44/93Viabilità grandi Comuni
      D12507
      1.000
      46/93Consorzi garanzia fidi
      B22505
      1.500
        
      B24501
      500
      53/93Università terza età
      F17503
      1.032
      64/93Centri antiviolenza
      H41520
      400
      1/94Bibliografia letteratura
      G11505
      100
      11/94Urbanizzazioni PdZ
      E62501
      3.000
      16/94 Art. 5 - Edilizia sanitaria (quota Regione)
      H22103
      77.819
      22/94Cobalb (Lago Bolsena)
      D33502
      764
      51/94-54/98Diritto agli studi universitari
      F13502
      2.050
       Strutture
      F14501
      2.500
      53/94
      Istituto zooprofilattico
      H22502
      4.294
      65/94
      Istituto Montecelio
      F17501
      1.000
      2/95ARSIAL
      B15507
      16.061
        
      B16501
      5.000
        
      B16502
      1.500
      17/95Norme sull’esercizio venatorio
      B11502
      300
       Associazioni venatorie
      B11504
      250
      21/95Occupazione Provincia di Latina
      F32504
      3.135
      31/95Bande musicali
      G11506
      400
      43/95Assistente familiare
      H41523
      300
      44/95Centro Regionale Arti e Tradizioni - Atina
      G13506
      60
      48/95Associazione del sangue
      H13504
      975
      17/96 Art. 11 - Consolidamento e riqualificazione centri abitati
      E52505
      506
      20/96Art. 3 - Consulenze specialistiche fitopatologia
      E23502
      82
      24/96Cooperative sociali
      F31507
      2.000
       Enti locali
      F31508
      100
      26/96-19/00Solidarietà internazionale
      R33509
      3.500
      29/96Incentivazione imprenditorialità e occupazione


      Art. 15 – Apertura dei cantieri scuola e lavoro
      C21502
      1.290
        
      C22504
      3.000
        
      F32502
      500
        
      F32505
      1.000
      32/96Art. 10 - Iniziative culturali
      G11507
      6.000
      35/96Centro cinematografico e audiovisivo
      G11503
      1.500
      39/96Studi dell’autorità dei bacini regionali
      E42504
      110
      40/96SIARL
      B15517
      12
        
      B16504
      250


      9-10/ 97A.P.T.
      B41503
      8.500
        
      B41504
      50
        
      B41505
      4.370
        
      B41506
      600
      11/97

      3/04
      Art. 17 - Utilizzo risorse e diffusione tra le PMI
      B21506
      20
       Art. 46 - Comunità montane
      R48101
      4.408
       Art. 53 - Fondo progettazione
      C12503
      12.384
      12/97Art. 22 - Mutui consorzi di bonifica
      E43503
      1.549
       Art. 34 - Spese per progettazione studi e ricerche
      E51501
      100
       Art. 39 - FF.SS. Tav.
      D44502
      5.000
       Art. 52 - Porto Civitavecchia
      D21501
      1.200
      32/97Taxi
      B24503
      1.500
      42/97Beni e servizi culturali
      G13502
      1.000
        
      G14501
      500
        
      G21505
      1.200
        
      G21508
      10
        
      G21509
      600
        
      G22503
      350
        
      G22504
      200
      46/97Art. 24 - Istituto S. Pio V
      G24504
      350
      7/98
      Art. 4 - Artigiancredito
      B24504
      500
       Art. 5 – Artigiancredito
      B23511
      600
       Art. 8 lett. a) e b) – Cooperative artigiane di garanzia
      B24511
      500
       Art. 12 - Aree attrezzate
      B24513
      1.500
       Art. 23 – Artigianato
      B23507
      50
      14/98Art. 47 - Fondo Patti territoriali
      C22506
      1.500
      15/98Art. 24 - Fondazione S. Cecilia
      G13508
      594
       Fondazione Teatro Opera
      G13509
      3.356
       Art. 25 - Orchestra regionale del Lazio
      G13510
      700
      26/98Risorse idriche
      D31502
      100
      27/98Art. 38 - Rifiuti solidi urbani
      E32501
      500
       Art. 39 - Discariche dimesse
      E32504
      500
       Smaltimento rifiuti e centri raccolta
      E32506
      2.500
      30/98Trasporti

      Cotral
      D41504
      3.200
        
      D41509
      290.000
        
      D41513
      190.238
      35/98Fontane artistiche
      G24517
      200
      36/98Editoria
      B21503
      100
      38/98Agenzia Lazio Lavoro
      F31509
      3.300
       Art. 28 - Comitato tecnico scientifico
      F31501
      250
      47/98Sistema statistico regionale
      S27501
      500
      49/98Associazioni altre regioni
      G11509
      50
      53/98Sistema informativo difesa suolo
      E41501
      150
       A.R.D.I.S.
      E41502
      7.500
       Manutenzioni corsi d’acqua
      E42506
      2.582
       Prevenzione rischio idrogeologico
      E42510
      6.800


      6/99- 40/99Art. 17 - Fondo concessione contributi alle associazioni agrarie
      R41506
      350
       Art. 43 - Contributi ai Comuni per sportello unico imprese
      B21504
      1.000
       Art. 52 - Edilizia scolastica
      F16503
      3.455
       Art. 65 - Valorizzazione integrata aree intercomunali
      G24522
      5.000
       Art. 82 - Associazioni giovanili
      R31510
      750
       Art. 94 - Fondo speciale ricerca e sperimentazione agricola
      B11507
      2.000
      7/99Art. 40 - Associazione ITACA
      E51502
      50
       Art. 43 - Attività promozionali Ass.to Qualità vita
      H41512
      300
       Art. 45 - Centro Carrefour
      B15516
      400
       Art. 46 - Libri genealogici
      B11510
      4.931
       Art. 67 - Reinserimento popolazione detenuta
      H41524
      500
       Art. 75 - Carta tecnica regionale
      E72504
      500
      9/99Montagna
      R47501
      1.000
       Progetti speciali montagna
      R48501
      2.000
      11/99Istituto zooprofilattico
      H11501
      300
      18/99Assistenza invalidi
      H13517
      600
      19/99Prestiti d’onore
      C22518
      3.500
      21/99Fondo solidarietà cittadini illustri
      R31512
      80
      22/99 Associazionismo
      H41513
      400
      12/00Art. 24 - Istituto San Pio V (Lr 36/95)
      G23502
      200
       Art. 27 - Aeroporto di Frosinone
      C16505
      115
       Art. 36 - Piano emittenza radioTv
      E72503
      500
       Art. 42 - Cassino “Sistema quartiere”
      C12505
      350
      14/00Art. 49 - Ottimizzazione reti trasporto locale
      D44506
      1.500
      1/01Sviluppo del litorale laziale
      C22511
      6.284
      10/01
      Art. 11 - Progetti di valorizzazione turistico-ambientale Lago di Albano
      C12507
      1.994
       Art. 12 - Società per utilizzo LSU
      C21503
      11.806
       Art. 18 - Innovazione area romana
      C22509
      8.000
       Art. 19 - Nuova LR 23/86 per innovazione
      C22507
      9.000
       Art. 20 - Nuova LR 2/85 per assistenza finanziaria Pmi
      C22508
      9.000
       Art. 22 - Aeroporto di Viterbo
      C16507
      250
       Art. 23 - Turismo montano
      C12508
      3.755
       Art. 24 - Sviluppo frusinate
      C12509
      603
       Art. 24 - Fiera di Frosinone
      B26502
      581
       Art. 32 - Convenzioni con Università
      C11501
      400
       Art. 53 - Piano investimento formativo livello manageriale
      S15505
      250
       Art. 113 - Tariffe T.P.L.
      D41510
      410
       Art. 114 - Studio di fattibilità collegamento ospedale S. Andrea – Saxa Rubra
      D44507
      50
       Art. 122 - Antiche cinte murarie
      G24514
      2.000


      10/01Art. 142 - Contratti di quartiere
      E62502
      6.500
       Art. 176 - Sulle orme di Enea
      G12504
      200
       Art. 237 - Corsi specializzazione medicina
      H13506
      872
       Art. 245 - Pronto Cuore
      H22504
      100
       Art. 248 - Comitati C.T.P.
      H13514
      700
       Art. 253 - Politica agricola comune
      B15508
      400
       Art. 255 - Pesca marittima ed acquacoltura
      B12107
      85
       Art. 256 – Aiuti (L. 49/01)
      B12502
      2.000
       Art. 293 - Recupero urbanistico Città Giardino Aurelia – Comune Civitavecchia
      E62504
      1.000
      13/ 01Oratori
      R31513
      1.800
      15/01
      Art. 2 comma 1 lett. a)
      R46501
      1.000
       Art. 2 comma 1 lett. b) e c)
      R45504
      1.250
      21/01Strade del vino e dell’olio
      B16505
      850
      23 /01Lotta all’usura
      C22512
      1.285
      24/01Alta Roma S.P.A.
      B26507
      500
      27/01Città di Fondazione – Censimento
      G23508
      500
       Città di Fondazione – Servizi culturali e museali
      G24531
      250
      29/01Giovani
      R31514
      150
      31/01Locali storici – Censimento
      G23509
      50
       Locali storici – Attività
      G23510
      50
       Locali storici – Valorizzazione
      G24532
      250
      32/01Famiglia
      H41515
      2.000
      36/01Distretti produttivi
      C22513
      12.500
      10/02Sostegno famiglia per accesso opportunità educative
      F32514
      696
      13/02Imprese artigiane
      B24515
      1.500
      15/02Artt. 11 e 24 – Agenzia dello sport
      G31512
      2.240
      16/02Mobbing
      H13529
      20
       Art. 5
      H13530
      30
      18/02Gioco infantile e ludoteche
      H41539
      350
      21/02Stabilizzazione occupazionale lavoratori
      F31512
      3.000
        
      F32510
      7.000
      25/02
      Toponomastica
      G23512
      25
        
      G23513
      12
      31/02Fascicolo fabbricato
      E61505
      100
      36/02Valorizzazione antico abitato di Monterano
      E52533
      100
      38/02Garante dell’infanzia e dell’adolescenza
      R11405
      100
      39/02Risorse forestali
      E23515
      1.000
      41/02
      Artt. 3 e 8 - Trapianti
      H41540
      500
       Art. 7 – Donatori organi
      H11552
      500
      42/02Sicurezza stradale
      D11502
      400







      2/03
      Art. 13 - Realizzazione nuove parrocchie
      E54510
      1.200
       Art. 16 - Linea Metropolitana “C”
      C12530
      32.000
       Art. 18 - Palazzo Nardini – Roma
      C12531
      2.500
       Art. 42 - Linea metropolitana leggera Rebibbia-Mercati Generali
      C12535
      5.000
       Art. 49 - Scuola “Carlo Collodi” - Comune di Olevano Romano
      F16508
      1.000
       Art. 51 - Programmazione attività espositive
      G13514
      70
       Art. 54 - Servizi culturali di aziende ed enti regionali
      G21512
      300
       Art. 56 - Museo didattico del libro antico
      G11522
      25
       Art. 62 - Prospetto informatico per l’orientamento educativo al lavoro
      F18506
      300
       Art. 63 - Fondo da destinare alle cooperative e associazioni di volontariato per progetti di ristrutturazione
      F31522
      200
       Art. 66 - Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana
      H11510
      500
       Art. 69 - Ricerca sulle neuroscienze
      H11512
      500
       Art. 72 - Autosufficienza sangue
      H11514
      2.750
       Art. 81 - lett. a) - Riorganizzazione cure territoriali ASL RM D
      H11554
      100
       Art. 81 - lett. b) – Istituto Fisioterapico ospedaliero
      H11556
      200
       Art. 84 - lett. a) - Interventi nel settore agricolo
      B11530
      4.770
       Art. 84 - lett. b) - Interventi nel settore agricolo
      B12530
      4.500
      3/03Art. 15 - M.O.F. e Car
      B31502
      550
       Art. 16 - Accordo programma multiregionale dell’Appia Antica
      E54512
      40
      7/03Fondo di solidarietà alle famiglie appartenenti alle strutture di protezione civile
      H41541
      300
      11/03Promozione e valorizzazione bacini lacuali
      E52534
      570
      13/03Giornata di celebrazioni dei valori nazionali
      R31515
      500
      14/03Centro per lo studio della variabilità del sole
      E33552
      250
      18/03Teatro e cinema senza barriere
      G13515
      250
      19/03Fondo per l’occupazione dei disabili
      F31525
      5.360
      20/03Fondo per la promozione ed il sostegno della cooperazione
      B22516
      3.000
      25/03Art. 20 - Attività Lazioidisu
      F13505
      17.680
       Borse di studio e prestiti d’onore
      F13506
      2.600
      26/03Disciplina regionale della gestione rifiuti
      E32509
      50
      27/03Interventi regionali a favore dei lavoratori parasubordinati
      F31527
      1.100
        
      F32516
      2.100
      31/03Istituzione ufficio garante delle persone private della libertà personale
      R11508
      250
      32/03Promozione dell’istituzione del consiglio comunale dei giovani
      R31516
      50




      33/03Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incrociH11505
      100
      37/03Istituzione agenzia regionale per i trapianti H11557
      150
      39/03Interventi a favore delle attività del Consorzio “I castelli della Sapienza”F17508
      60
       Art. 4F18509
      100
      42/03Art. 3, comma 3 - Interventi a sostegno della famigliaF31528
      100
      2/04Art. 11 - lett. a) - Pensioni minimeH41546
      3.200
       Art. 11 - lett. a) punto 2 - Pensioni minimeH41547
      1.000
       Art. 11 - lett. b) - Pensioni minimeH41543
      9.000
       Art. 19 - Borse di studio in materia comunitariaR33516
      1.800
       Art. 44 - Fondazione per l’assistenza ai disabili gravi privi dei propri familiariH42516
      1.000
       Art. 51 - Eliminazione barriere architettonicheS22503
      1.000
       Art. 59 - Premio Francesco Babusci R31519
      40
       Art. 63 - Consorzio universitario di VelletriF17509
      200
       Art. 64 - Università della Tuscia - Corso “Master curatore di parchi” E23505
      50
       Art. 84 - Imprese artigiane e piccolo commercio B24517
      3.000
       Art. 85 - Compagine sociale del mercato dei fiori di RomaB32508
      500
       Art. 86 - Riqualificazione mercati aree pubbliche B32510
      1.500
      3/04Art. 17 - Comune di Calcata E51503
      155
       Art. 35 - Fondo solidarietà nazionale contro le calamità naturali B17503
      2.000
       Artt. 48 e 49 – Strutture culturaliG24548
      1.000
       Art. 52 - Corsi in lingua madre per la sicurezza nei cantieri a lavoratori stranieri del settore edileF21518
      200
      6/04Contributo a favore piccoli comuni per interventi socio-assistenzialiH41526
      1.000
      11/04
      Art. 30 - A.R.I.S.G.A.M.T19516
      600
       Art. 55 - Fondo per non autosufficientiH41550
      4.000
       Art. 63 - Operatori PenitenziariR45512
      400
       Art. 70 - Pazienti post-comatosiH41551
      500
      13/04Car SharingD44514
      100
      14/04Valorizzazione siti regionaliG24549
      1.000




        La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


        Data a Roma, addì 17 febbraio 2005

        Storace

        Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.