Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio - modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (1)

Numero della legge: 18
Data: 3 agosto 2001
Numero BUR: 22
Data BUR: 13/08/2001

L.R. 03 Agosto 2001, n. 18
Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio - modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (1)


S O M M A R I O


TITOLO IFinalità e competenze]
    Art. 1
(Finalità)
    Art. 2
(Oggetto)
    Art. 3
(Competenze amministrative della Regione)
    Art. 4
(Competenze delle provincie)
    Art. 5
(Competenze dei comuni)
    Art. 6
(Vigilanza e controllo)
TITOLO II Classificazione in zone acustiche del territorio comunale
    Art. 7
(Criteri generali)
    Art. 8
(Classe I)
    Art. 9
(Classe II,III e IV)
    Art. 10
(Classe V e VI)
    Art. 11
(Classificazione della rete viaria)
    Art. 12
(Procedure per la classificazione in zone acustiche dei territori comunali)
TITOLO IIIPianificazione regionale e comunale e delle imprese
    Art. 13
(Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico e piano regionale pluriennale per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali)
    Art. 14
(Criteri generali per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico)
    Art. 15
(Contenuto e procedure dei piani comunali di risanamento acustico)
    Art. 16
(Relazione biennale sullo stato acustico)
TITOLO IVDisposizioni finali
    Art. 17
(Modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le attività rumorose temporanee)
    Art. 18
(Documentazione di impatto acustico e modalità di controllo)
    Art. 19
(Valutazione previsionale del clima acustico)
    Art. 20
(Tecnico competente)
    Art. 21
(Potere sostitutivo)
    Art. 22
(Sanzioni amministrative)
    Art. 23
(Disposizioni finanziarie)
    Art. 24
(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14"Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo")
    Art. 25
(Abrogazioni)
TITOLO V Disposizioni transitorie
    Art. 26
(Progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente esterno e piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all’articolo 10, comma 5 della l. 447/1995)
    Art. 27
(Disposizioni transitorie per la classificazione in zone acustiche del territorio comunale)
    Art. 28
(Riconoscimento dei tecnici competenti)
    Art. 29
(Disposizioni transitorie per attività rumorose già in esercizio)
    Art. 30
(Dichiarazione d’urgenza)
ALLEGATI
    A
    B
    C

TITOLO I
Finalità e competenze



Art. 1
(Finalità)

1.La presente legge stabilisce disposizioni per la determinazione della qualità acustica del territorio, per il risanamento ambientale e per la tutela della popolazione dall’inquinamento acustico in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e successive modifiche.



Art. 2
(Oggetto)

1. Costituiscono oggetto della presente legge:
a) la definizione dei criteri generali in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone acustiche previste dalle vigenti normative per l’applicazione dei valori di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), della l. 447/1995;
b) la definizione dei criteri generali in base ai quali i comuni adottano i piani di risanamento acustico;
c) la definizione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora vengano impiegati macchinari o impianti rumorosi;
d) la definizione dei criteri per la redazione della documentazione in materia di impatto acustico di cui all’articolo 8 della l. 447/1995;
e) l'individuazione delle competenze provinciali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera h), della l. 447/1995;
f) l'indicazione, ai sensi all’articolo 4, comma 1, lettera d) della l. 447/1995, delle modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitino alla utilizzazione dei medesimi nonché dei provvedimenti di licenze o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive;
g) la definizione dei criteri e condizioni per l’individuazione di valori inferiori, da parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della l. 447/1995;
h) l’organizzazione dei servizi di controllo di cui all’articolo 14 della l. 447/1995;
i) la disciplina del potere sostitutivo da adottarsi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi;
l) la definizione delle modalità, scadenze e sanzioni per l’obbligo di classificazione delle zone acustiche per i comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati.




Art. 3
(Competenze amministrative della Regione)

1. Sono di competenza della Regione:
a) l'adozione del piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico, di seguito denominato piano regionale, sulla base delle proposte delle province e la definizione, in base alle disponibilità finanziarie, delle priorità degli interventi di bonifica;
b) l'adozione dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali e regionali;
c) la tenuta dell’elenco regionale dei tecnici competenti previsti dall’articolo 2, comma 6 della l. 447/1995;
d) la vigilanza sull'attuazione, da parte dei comuni, della classificazione in zone acustiche del territorio comunale e l'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 22, comma 3;
e) l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più province, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale di determinate attività.



Art. 4
(Competenze delle province)

1. Sono di competenza delle province:
a) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico, in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 3, comma 1, lettera d);
b) la gestione dei dati di monitoraggio acustico forniti dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), istituita ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 e successive modifiche, nell'ambito di una banca dati provinciale del rumore compatibile con il Sistema informativo regionale per l'ambiente (SIRA);
c) la verifica del coordinamento degli strumenti urbanistici comunali con la classificazione in zone acustiche del territorio comunale;
d) la valutazione dei piani di risanamento acustico comunali e la formulazione, sulla base degli stessi, di proposte alla Regione ai fini della predisposizione del piano regionale;
e) la verifica dell'adeguamento dei piani di risanamento comunali sulla base dei criteri contenuti nel piano regionale;
f) il coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate dai comuni, nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio di più comuni;
g) l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa alla provincia o a parte del suo territorio comprendente più comuni, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale di determinate attività.




Art. 5
(Competenze dei comuni)

1. Sono di competenza dei comuni:
a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche;
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
c) l'adozione dei piani comunali di risanamento acustico, di seguito denominati piani comunali;
d) l’adozione di regolamenti locali ai fini dell’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico, prevedendo espliciti divieti, limitazioni, orari e regolamentazioni, tese a tutelare la cittadinanza dall’inquinamento acustico, anche per le modalità di raccolta dei rifiuti, per l’uso delle campane, degli altoparlanti e per tutte le attività rumorose;
e) la rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche;
f) le attività di controllo sull'osservanza:
1) delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
2) della disciplina stabilita dall'articolo 8, commi 4 e 6, della l. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
3) della disciplina e delle prescrizioni tecniche contenute negli atti emanati dal comune ai sensi del presente articolo;
g) il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, anche in deroga ai valori limite definiti dalla vigente normativa, secondo le modalità di cui all’articolo 17;
h) per i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, l'adozione di una relazione biennale sullo stato acustico;
i) la verifica sull'osservanza della normativa vigente per la tutela dall'inquinamento acustico all’atto del rilascio:
1) delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
2) dei provvedimenti comunali che abilitano all’utilizzazione degli immobili ed infrastrutture di cui al numero 1);
3) dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive, ivi compresi i nulla osta di cui all’articolo 8, comma 6, della l. 447/1995;
l) la verifica sulla corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della l. 447/1995;
m) l’adozione delle misure amministrative e tecniche tese al contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio comunale;
n) l'approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell’ambiente esterno nonché dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'articolo 10, comma 5 della l. 447/1995;
o) l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nei limiti delle proprie competenze territoriali, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale di determinate attività.



Art. 6
(Vigilanza e controllo)

1. Le province ed i comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo avvalendosi dell'ARPA.

2. Il personale incaricato, in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 20, esercita le attività di vigilanza e di controllo di cui al comma 1 secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della l. 447/1995.




TITOLO II
Classificazione in zone acustiche del territorio comunale




Art. 7
(Criteri generali)

1. I comuni provvedono alla classificazione in zone acustiche del proprio territorio sulla base:
a) delle destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici generali, anche se solo adottati e dell'effettiva e prevalente fruizione del territorio nonché della situazione topografica esistente, in modo che siano limitate le microsuddivisioni del territorio stesso, attraverso la riunificazione di quelle zone che siano acusticamente omogenee;
b) degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavati dai dati ISTAT.

2. Il territorio comunale è suddiviso in classi acustiche, in ordine decrescente di tutela, secondo quanto stabilito nell'allegato A, sulla base delle indicazioni del decreto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della l. 447/1995.

3. I comuni, nel provvedere alla classificazione di cui al comma 1, indicano le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, tenendo conto dei rapporti con l'abitato e con l'ambiente.

4. Qualora il territorio comunale presenti aree di particolare interesse paesaggistico-ambientale e turistico, al fine di garantire condizioni di quiete, il comune può fissare per tali aree valori di qualità inferiori di almeno 3 dB rispetto a quelli assegnati alla zona nella quale ricadono, in conformità ai criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della l. 447/1995, in riferimento ai servizi pubblici essenziali.

5. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), della l. 447/1995, è vietato l’accostamento di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori limite previsti dalla normativa vigente superiori a 5 dB, anche allorquando le zone appartengano a comuni confinanti.

6. Per le aree a forte fluttuazione turistica stagionale è possibile l'adozione di due zonizzazioni acustiche di cui una corrispondente ai periodi di massima affluenza turistica e l'altra relativa ai periodi rimanenti.

7. La classificazione in zone acustiche deve essere riportata su cartografia in scala non inferiore a 1:10.000 e per le aree urbanizzate in scala da 1:5.000 a 1:2.000 nonché seguendo le indicazioni grafico- cromatiche di cui all’allegato B.



Art. 8
(Classe I)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, la classe I comprende le aree particolarmente protette, indicate nell’allegato A, nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione. In particolare rientrano nella classe I le aree naturali protette, le aree umide e le zone selvagge.

2. Non rientrano nella classe I e seguono la classificazione attribuita alla zona nella quale sono ubicate:
a) le aree di verde pubblico di quartiere e le aree attrezzate ad impianti sportivi, per la cui fruizione la quiete non è un elemento strettamente indispensabile;
b) le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazione o ad uffici;
c) le aree edificate ricadenti in aree naturali protette.

3. La classe I, ai fini dell’individuazione delle priorità degli interventi di bonifica acustica, è suddivisa nelle seguenti sottoclassi:
a) 1/a ospedaliera;
b) 1/b scolastica;
c) 1/c aree di verde pubblico o privato ed altre aree per le quali la quiete sonica abbia rilevanza per la loro fruizione.




Art. 9
(Classe II, III e IV)

1. Le classi II, III e IV comprendono aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, aree di tipo misto ed aree di intensa attività umana indicate nell'allegato A.

2. Per l’individuazione delle aree di classe II, III e IV, oltre ai criteri di cui all’articolo 7, comma 1, si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) la densità di popolazione ed abitativa;
b) la densità di esercizi commerciali e di uffici;
c) la densità di attività artigianali;
d) il volume di traffico stradale.

3. I parametri di cui al comma 2 vengono valutati in bassa, media, alta densità e possono assumere i seguenti pesi:
a) 0 per densità nulla;
b) 1 per bassa densità;
c) 2 per media densità;
d) 3 per alta densità.

4. Con riferimento al parametro della densità abitativa, sono classificate zone a bassa densità quelle prevalentemente a villino con non più di tre piani fuori terra, zone a media densità quelle prevalentemente con palazzine di quattro piani ed attico e zone ad alta densità quelle prevalentemente con edifici di tipo intensivo con più di cinque piani.

5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6, 7, 8 e 9, le zone nelle quali la somma dei pesi di cui al comma 3 è compresa tra 1 e 4 vengono definite di classe II, quelle nelle quali la somma dei pesi è compresa tra 5 e 8 vengono definite di classe III e quelle nelle quali è compresa tra 9 e 12 vengono definite di classe IV.

6. Le zone con piccole industrie e/o attività artigianali, le zone con presenza quasi esclusiva di poli di uffici pubblici, istituti di credito, quartieri fieristici ed altre attività di terziario similari, di centri commerciali, ipermercati ed altre attività commerciali similari, comunque caratterizzate da intensa attività umana, sono inserite in classe IV; rientrano nella medesima classe IV anche le zone in cui insistono le caserme e le carceri.

7. Discoteche, luoghi di intrattenimento danzante, ivi compresi i circoli privati a ciò abilitati, luoghi di pubblico spettacolo, questi ultimi se in ambiente chiuso o aperto, non possono essere inseriti in classi inferiori alla IV, quando costituenti corpo indipendente da altri edifici.

8. Le zone rurali in cui si fa uso costante di macchine agricole operatrici sono inserite nella classe III.

9. Gli insediamenti zootecnici di grandi dimensioni, i caseifici, le cantine, gli zuccherifici e gli altri stabilimenti di trasformazione del prodotto agricolo, sono considerati attività produttive e le zone su cui insistono devono essere inserite in una classe non inferiore alla IV.



Art. 10
(Classe V e VI)

1. Le classi V e VI comprendono, rispettivamente, le aree prevalentemente industriali ed esclusivamente industriali indicate nell'allegato A.



Art. 11
(Classificazione della rete viaria)

1. Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti di cui all’articolo 11, comma 1, della l. 447/1995 e dal comma 2 del presente articolo, in riferimento alla densità di traffico veicolare, appartengono alla classe IV le strade primarie di scorrimento, i tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali, le strade di grande comunicazione e comunque le strade con traffico intenso superiore ai 500 veicoli l’ora. Appartengono alla classe III le strade di quartiere prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano, con traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l’ora. Appartengono alla classe II le strade locali prevalentemente situate in zone residenziali, con traffico inferiore ai 50 veicoli l’ora. I flussi di traffico sono riferiti all’intervallo orario 6.00-22.00.

2. Qualora la classe da attribuire alla strada ai sensi del comma 1 non corrisponda alla classe da attribuire alle zone circostanti, la strada è classificata nel modo seguente:
a) strada con valore limite di zona ad essa corrispondente più basso rispetto a quello della zona attraversata, la strada viene classificata nella stessa classe della zona circostante;
b) strada posta tra due zone a classificazione acustica differente, la strada viene inserita nella classe con il valore limite di zona più elevato;
c) strada con valore limite di zona più elevato rispetto a quello della zona attraversata, le amministrazioni pubbliche devono adottare entro dodici mesi provvedimenti volti a ridurre l'inquinamento acustico in modo da poter attribuire alla strada la stessa classe della zona attraversata.

3. Qualora le strade da classificare siano interne al tessuto urbano, la zona ad esse propria è delimitata dalla superficie degli edifici frontistanti le strade stesse. In condizioni diverse e, comunque, qualora non esista una continuità di edifici-schermo, la tipologia classificatoria di zona della strada si estende ad una fascia di trenta metri a partire dal ciglio della strada stessa.



Art. 12
(Procedure per la classificazione in zone
acustiche dei territori comunali)

1. Il comune adotta la proposta preliminare di classificazione in zone acustiche del proprio territorio, redatta da tecnici competenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, sulla base dei criteri generali e delle ulteriori indicazioni contenuti negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 e nel rispetto delle procedure di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7.

2. La proposta preliminare è trasmessa alla Regione, alla provincia ed ai comuni confinanti ed è depositata, per sessanta giorni, presso la segreteria del comune. Del deposito è data notizia nell'albo pretorio del comune.

3. Entro trenta giorni dalla scadenza del deposito di cui al comma 2, i soggetti interessati possono presentare osservazioni al comune. Entro i successivi trenta giorni, qualora siano state presentate osservazioni da parte dei comuni confinanti in riferimento al divieto di cui all'articolo 7, comma 5, il comune convoca una conferenza di servizi per la valutazione delle osservazioni presentate, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

4. Entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, ovvero, qualora la conferenza di servizi non sia stata convocata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 3, il comune adotta la classificazione in zone acustiche del proprio territorio sulla base delle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, qualora convocata, e delle osservazioni presentate ai sensi del citato comma 3, che siano state accolte dal comune.

5. La classificazione in zone acustiche del territorio comunale, di cui è data notizia con le stesse modalità indicate dal comma 2, costituisce allegato tecnico al piano urbanistico comunale generale (PUCG) e sue varianti ed ai piani urbanistici operativi comunali (PUOC).

6. In sede di verifica del PUCG o di sue varianti e dei PUOC ai sensi degli articoli 33, comma 3 e 42, comma 6 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche, la provincia verifica, altresì, il coordinamento degli strumenti urbanistici stessi con la classificazione in zone acustiche del territorio comunale.

7. Per le modificazioni della classificazione in zone acustiche del territorio comunale si applicano le procedure di cui ai commi precedenti.




TITOLO III
Pianificazione regionale e comunale e delle imprese





Art. 13
(Piano regionale triennale di intervento per la bonifica
dall'inquinamento acustico e piano regionale pluriennale
per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo
svolgimento di servizi pubblici essenziali)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 e successive modifiche, adotta il piano regionale secondo le modalità indicate dall'articolo 15 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, in quanto compatibili, anche in mancanza del programma regionale di sviluppo.

2. Il piano regionale, sulla base delle proposte presentate dalle province ai sensi dell’articolo 15, comma 4, tenuto conto delle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato e di quelle stanziate dalla Regione stessa, definisce il quadro complessivo degli interventi di bonifica da attivare.

3. Il piano regionale prevede in particolare:
a) l’ordine di priorità degli interventi di risanamento in relazione alle zone da risanare, alla tipologia ed all’entità delle sorgenti sonore ivi presenti;
b) il coordinamento degli interventi di risanamento;
c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi di risanamento;
d) i criteri per l’adeguamento dei piani comunali.

4. Il piano regionale é aggiornato sulla base delle proposte inviate dalle province ai sensi dell’articolo 15, comma 4.

5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il comitato tecnico scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della l.r. 74/1991 e successive modifiche, adotta, altresì, il piano regionale pluriennale per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, secondo le modalità indicate dall'articolo 15 della l.r. 17/1986, in quanto compatibili, anche in mancanza del programma regionale di sviluppo.



Art. 14
(Criteri generali per la predisposizione dei piani
comunali di risanamento acustico)

1. Nei casi indicati dall’articolo 7, comma 1, della l. 447/1995, e con le modalità ivi previste, i comuni adottano i piani comunali, redatti da tecnici in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 20, tenendo conto dei seguenti criteri generali:
a) redazione di un elenco delle sorgenti sonore che non rispettino i valori limite previsti dalla normativa vigente con l’identificazione dei soggetti responsabili delle emissioni e la rappresentazione delle sorgenti stesse su cartografia in scala 1:5000 per le zone abitate e 1:10.000 per le zone al di fuori degli agglomerati urbani;
b) rilevazione dell’entità del rumore prodotto dalle sorgenti di cui alla lettera a), sulla base di indagini strumentali integrate eventualmente da valori provenienti dall’impiego di modelli matematici che devono, comunque, essere descritti nella relazione;
c) rappresentazione grafica dei dati rilevati secondo la tabella di riferimento colore/tratteggio prevista dalla normativa UNI-9884, di cui all’allegato B;
d) confronto dei dati ottenuti con i limiti di zona;
e) indice di valutazione delle priorità di intervento ottenuto come somma dei pesi a, b, c, di cui all'allegato C.





Art. 15
(Contenuto e procedure dei piani
comunali di risanamento acustico)

1. I piani comunali prevedono:
a) l’individuazione della tipologia e dell’entità delle sorgenti sonore presenti nelle zone da risanare con indicazione dei livelli acustici da raggiungere;
b) i soggetti cui compete l’intervento;
c) le priorità, le modalità ed i tempi previsti per il risanamento ambientale;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
e) eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica;
f) la stima dei benefici dell’intervento di risanamento nei confronti della popolazione esposta sulla base degli effetti dell’inquinamento acustico rilevato.

2. I comuni recepiscono nei piani comunali il contenuto dei piani di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) e dei piani di contenimento del rumore di cui all’articolo 5, comma 1, lettera n).

3. I piani comunali sono depositati presso le segreterie dei comuni per sessanta giorni dopo la loro adozione. Del deposito è data notizia sull’albo pretorio dei comuni. Entro trenta giorni dalla scadenza del deposito, gli interessati presentano le osservazioni. Entro i successivi trenta giorni i comuni trasmettono alla provincia i piani comunali con allegate le relative osservazioni e controdeduzioni.

4. La provincia, valutati i contenuti dei piani comunali pervenuti entro il mese di marzo e le relative osservazioni e controdeduzioni, con riferimento all’entità del fenomeno acustico inquinante, all’entità della popolazione beneficiaria ed alla rilevanza economica della parte a carico della pubblica amministrazione, definisce l’ordine di priorità degli interventi nell’ambito provinciale e trasmette entro il 30 giugno di ogni anno la relativa proposta alla Regione, ai fini dell’adozione o dell’aggiornamento del piano regionale di cui all'articolo 13.

5. I comuni adeguano i piani comunali alle previsioni del piano regionale secondo i criteri ivi indicati. I piani comunali così adeguati sono inviati alla provincia, entro trenta giorni dalla data di adozione, ai fini della verifica dell’adeguamento al piano regionale. In caso di difformità del piano comunale rispetto al piano regionale, la provincia lo rinvia al comune, unitamente alle proprie osservazioni, fissando il termine entro il quale il comune deve provvedere all’adeguamento. Decorso inutilmente tale termine, la provincia attiva il controllo sostitutivo della Regione ai sensi della normativa vigente.



Art. 16
(Relazione biennale sullo stato acustico)

1. I comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti adottano una relazione biennale sullo stato acustico dei rispettivi territori e la trasmettono alla Regione ed alla provincia ai fini delle iniziative di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 1, lettera a) ed all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d).

2. In caso di adozione del piano comunale, la prima relazione biennale sullo stato acustico è allegata al piano stesso.





TITOLO IV
Disposizioni finali





Art. 17
(Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
comunali per le attività rumorose temporanee)

1. Si intendono per attività rumorose temporanee quelle attività limitate nel tempo che utilizzano macchinari o impianti rumorosi. Rientrano in tale definizione, tra l’altro, cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, discoteche all'aperto, cinema all'aperto, piano bar all'aperto, attività all'interno di impianti sportivi.

2. Le attività rumorose temporanee sono autorizzate dal comune, anche in deroga ai valori di cui all'articolo 2, comma 3, della l. 447/1995, ad eccezione delle attività di cantieri edili rese necessarie da circostanze di somma urgenza, tali da non consentire alcun indugio, che devono comunque essere comunicate immediatamente al comune competente mediante una relazione tecnica del responsabile dei lavori.

3. Non sono in ogni caso soggette ad autorizzazione le feste religiose patronali, feste laiche e consimili nonché i comizi elettorali.

4. I richiedenti l’autorizzazione devono presentare una relazione che contenga almeno i seguenti dati:
a) planimetria in scala da 1:500 a 1:1.000 della zona utilizzata evidenziando la collocazione territoriale delle attività rispetto agli edifici circostanti;
b) il periodo presumibile o la durata delle attività che si intendano intraprendere;
c) la fascia oraria interessata;
d) i macchinari, gli strumenti, gli impianti eventualmente utilizzati che determinano apprezzabili emissioni di rumore;
e) la stima dei livelli di rumore immesso nell'ambiente abitativo ed esterno;
f) le misure di attenuazione del rumore e di bonifica acustica predisposte.

5. Il comune rilascia l'autorizzazione sulla base dei dati contenuti nella relazione di cui al comma 4 e, qualora trattasi di autorizzazione in deroga, previo parere dell'ARPA, con indicazione altresì dei valori massimi e delle eventuali specifiche prescrizioni, tenendo conto dell'esigenza di tutelare il riposo delle persone.

6. L’autorizzazione é rilasciata dal comune entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'interessato. Tale termine si intende sospeso in pendenza del parere dell’ARPA di cui al comma 5, da esprimere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta del comune. Sia il comune che l'ARPA possono interrompere il decorso dei rispettivi termini se, prima della loro scadenza, rappresentino esigenze istruttorie connesse alla necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio.

7. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, il comune non può comunque procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere dell'ARPA richiesto a norma del comma 5 del presente articolo.



Art. 18
(Documentazione di impatto acustico e modalità di controllo)

1. Nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale, ovvero su richiesta dei comuni, i soggetti interessati alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle opere indicate nell’articolo 8, comma 2, della l. 447/1995, presentano, in allegato ai progetti, apposita documentazione di impatto acustico, nella quale sono indicati:
a) la tipologia di attività ed il relativo codice, secondo la vigente classificazione delle attività economiche stabilita dall’ISTAT;
b) la zona di appartenenza dell’area interessata e di quelle circostanti, secondo quanto previsto dalla classificazione in zone acustiche, allegando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna;
c) la posizione delle sorgenti sonore connesse all’attività, specificando se sono poste all’aperto o in locali chiusi, utilizzando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna, con profili quotati;
d) l’elenco dei cicli tecnologici e/o apparecchiature e/o sorgenti che danno luogo ad immissione di rumore nell’ambiente esterno;
e) la descrizione dell’attività e/o del ciclo tecnologico nonché l’elenco delle attrezzature e degli impianti esistenti precisando:
1) se trattasi di attività e/o impianti a ciclo continuo;
2) le caratteristiche temporali di funzionamento nel periodo diurno e/o notturno;
3) le condizioni di esercizio corrispondenti al massimo livello di rumore;
f) la stima, con metodi previsionali, dei livelli di rumore indotti nell’ambiente esterno ed abitativo, con la evidenziazione della compatibilità con i limiti di legge;
g) la descrizione della verifica di compatibilità con quanto indicato alla lettera f) che deve essere effettuata “post operam”. In caso di incompatibilità con quanto previsto dalla medesima lettera f), deve essere ripresentata nuova documentazione di impatto acustico.

2. Per la realizzazione, modifica o potenziamento delle aree e delle aviosuperfici di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 1997, n. 267, la Giunta regionale può definire, con propria deliberazione, ulteriori contenuti e modalità di presentazione della documentazione di impatto acustico, rispetto a quanto previsto dal comma 1. I comuni, entro trenta giorni dal rilascio o diniego dell’autorizzazione alla realizzazione delle aree e delle aviosuperfici suddette, comunicano all’Ente nazionale per l’aviazione civile il loro provvedimento ai fini dell’attivazione di eventuali azioni di competenza.

3. Per i fini di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), della l. 447/1995, le domande per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori previsti dall’articolo 8, comma 4, della l. 447/1995, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico, avente gli stessi contenuti di cui al comma 1.

4. Le domande per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui all'articolo 8, comma 6 della l. 447/1995, devono contenere, nel caso previsto dal medesimo articolo 8, comma 6, l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, al fine del rilascio del relativo nulla-osta di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), numero 3), da parte del comune territorialmente competente.

5. La documentazione di impatto acustico di cui al presente articolo deve essere elaborata da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 20 e verificata, in sede di esame dei relativi progetti, da altro tecnico competente ai sensi del medesimo articolo.



Art. 19
(Valutazione previsionale del clima acustico)

1. Per quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, della l. 447/1995, in relazione alla valutazione previsionale del clima acustico, si definisce come clima acustico l’insieme degli eventi sonori che caratterizzano lo stato acustico di una determinata area.

2. La valutazione previsionale del clima acustico deve contenere:
a) la planimetria in scala 1:2000 dell’area interessata all’opera, con la localizzazione delle principali sorgenti sonore che determinano il clima acustico dell’area stessa;
b) l’indicazione della classificazione acustica del territorio in cui ricade l’insediamento;
c) le isolivello relative allo stato acustico prima della realizzazione dell’opera;
d) lo stato previsionale acustico dei luoghi dopo la realizzazione dell’opera, con l’eventuale indicazione degli interventi idonei a ricondurre i livelli sonori nella classe di appartenenza dell’opera stessa nonché una stima dei costi per la loro realizzazione.



Art. 20
(Tecnico competente)

1. E’ definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori determinati dalla vigente normativa, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente sottoscrive tutta la documentazione tecnica prevista dalla l. 447/1995 nonché dalla presente legge.

2. E’ istituito, presso la struttura regionale competente in materia di inquinamento acustico, l’elenco regionale dei tecnici competenti in cui sono iscritti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio richiesto dalla normativa statale vigente;
b) aver svolto attività professionale non occasionale nel campo dell’acustica ambientale nei tempi e nei modi previsti dalla normativa statale vigente.

3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 2.

4. L’attività di tecnico competente può essere svolta anche dai soggetti indicati dall’articolo 2, comma 8, della l. 447/1995 e successive modifiche, purché iscritti nell’elenco di cui al comma 2.

5. Si considera, in via indicativa, attività nel campo dell’acustica ambientale, quella comprendente almeno una delle prestazioni di seguito elencate:
a) misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica;
b) proposte di classificazione in zone acustiche del territorio comunale;
c) redazione di piani di risanamento.

6. Le altre attività in campo acustico, che non rientrino in quelle dell’acustica ambientale, quali le misurazioni acustiche effettuate ai sensi del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 concernente la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, ai fini della maturazione del periodo richiesto, hanno valenza esclusivamente integrativa.

7. I tecnici competenti riconosciuti dalle altre regioni possono svolgere la loro attività nel territorio della Regione. A tal fine è sufficiente il possesso dell’attestato di riconoscimento della regione di provenienza.

8. La Regione, nell’ambito del piano pluriennale delle attività di formazione professionale, definisce criteri, contenuti e metodologie per l’attivazione di specifici corsi di aggiornamento per i tecnici competenti.




Art. 21
(Potere sostitutivo)

1. In caso di inadempimento, da parte degli enti locali, agli obblighi previsti dalla presente legge, ivi compresa l’adozione dei piani comunali in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico nonché in caso di conflitto tra gli enti stessi, la Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.




Art. 22
(Sanzioni amministrative)

1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 3, sono attribuite alle province ed ai comuni, nell’ambito delle rispettive funzioni di controllo e di vigilanza di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) ed all’articolo 5, comma 1, lettere e) ed f), le funzioni concernenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 10 della l. 447/1995, secondo le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche; in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione è raddoppiata.

2. Il 70 per cento delle somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 10 della l. 447/1995 è versato dalle province e dai comuni all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi del citato articolo. Per la ripartizione degli importi delle sanzioni comminate dalla provincia tra la provincia ed i comuni si applica quanto previsto dall’articolo 182, comma 2 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.

3. Qualora il comune non proceda alla classificazione in zone acustiche secondo quanto previsto dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 20.000 euro, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) e successive modifiche. L'irrogazione di tale sanzione spetta alla Regione e si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30. Al versamento allo Stato del 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione della sanzione provvede la Regione. (1a)



Art. 23
(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui alla presente legge sono concessi contributi ai comuni secondo le priorità individuate ai sensi dell’articolo 13 della presente legge. A tal fine sono istituiti, per memoria, nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale il capitolo numero 02119 denominato “Proventi delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 10 della l. 447/1995” e nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale il capitolo numero 16230 denominato “Versamento al bilancio dello Stato del 70 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 10 della l. 447/1995”.

2. Agli oneri derivanti dalle attività di classificazione acustica e monitoraggio nonché dagli interventi di risanamento acustico si fa fronte mediante l’istituzione di apposito capitolo di spesa nell’ambito dell’UPB E34 denominato: “Contributi in conto capitale per la classificazione acustica del territorio, per il monitoraggio e per gli interventi di risanamento”, con uno stanziamento, per l’anno 2008, pari a 500 mila euro. (2)

3. (3)




Art. 23 bis (4)
(Contributi agli enti locali)

1. Al fine di incentivare i comuni del Lazio ad intervenire tempestivamente sul risanamento acustico del proprio territorio, la Regione concede contributi in conto capitale per la predisposizione della classificazione acustica di cui all’articolo 7, propedeutica al risanamento.

2. La Giunta regionale stabilisce:
a) termini e modalità per la presentazione delle domande;
b) criteri e priorità per l’ammissione al contributo;
c) modalità di erogazione;
d) controlli ed eventuali revoche del contributo.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l’anno 2003 la spesa di euro 25.000,00 rientrante negli stanziamenti degli UPB E33






Art. 24
(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14)


1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 108 della l.r. 14/1999, è inserita la seguente:
"c bis) la vigilanza sull'attuazione, da parte dei comuni, della classificazione del territorio comunale in zone acustiche;".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 109 della l.r. 14/1999, dopo le parole "nel territorio di più comuni" sono aggiunte, in fine, le seguenti ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 1, lettera c bis).".

3. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 110 della l.r. 14/1999, è sostituita dalla seguente:
"l) l'approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente esterno nonché dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'articolo 10, comma 5, della l. 447/1995;".




Art. 25
(Abrogazioni)


1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare la lettera a), comma 1 dell’articolo 108 della l.r. 14/1999.

TITOLO V
Disposizioni transitorie



Art. 26
(Progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell’ambiente
esterno e piani di contenimento ed abbattimento del rumore
di cui all’articolo 10, comma 5 della l. 447/1995)


1. Tutte le imprese interessate ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della l. 447/1995, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della classificazione in zone acustiche di cui all’articolo 12, comma 5, presentano al comune un progetto di risanamento che contiene:
a) l’indicazione della tipologia di attività ed il relativo codice, secondo la vigente classificazione delle attività economiche stabilita dall’ISTAT;
b) l’indicazione della zona di appartenenza e di quelle circostanti, secondo quanto previsto dalla classificazione in zone acustiche, allegando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna;
c) l’indicazione della posizione delle sorgenti sonore connesse all’attività, specificando se sono poste all’aperto o in locali chiusi, utilizzando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna;
d) l’elenco delle attività, dei cicli tecnologici o apparecchiature che danno luogo ad immissione di rumore nell’ambiente esterno;
e) la descrizione delle attività e/o del ciclo tecnologico e l’elenco delle attrezzature e degli impianti esistenti precisando:
1) se trattasi di attività o di impianto a ciclo continuo;
2) le caratteristiche temporali di funzionamento nel periodo diurno e/o notturno con specificazione della durata, della continuità o della discontinuità, della frequenza di esercizio, della contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore;
3) le condizioni di attività o di esercizio corrispondenti al massimo livello di rumore;
f) i rilevamenti fonometrici effettuati, con l’indicazione dei relativi valori, posizioni, periodo e durata;
g) l’indicazione delle motivazioni tecniche che hanno portato alla scelta delle modalità di adeguamento previste dal progetto;
h) l’indicazione del tempo richiesto per l’esecuzione del progetto, che comunque non deve superare i trenta mesi e le relative motivazioni.

2. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle connesse infrastrutture di cui all’articolo 10, comma 5 della l. 447/1995, presentano al comune i piani di contenimento e di abbattimento del rumore, secondo quanto previsto dal citato articolo 10 e dalle relative disposizioni di attuazione.

3. Il comune approva i progetti ed i piani di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, entro novanta giorni dalla loro ricezione. Decorso inutilmente tale termine, il progetto si intende approvato.





Art. 27
(Disposizioni transitorie per la classificazione
in zone acustiche del territorio comunale)


1. In sede di prima applicazione, i comuni adottano la classificazione in zone acustiche del territorio comunale secondo le procedure di cui all’articolo 12, entro la data del 31 dicembre 2014. (5)

2. Le classificazioni in zone acustiche del territorio comunale, adottate alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore di proposta preliminare ai sensi dell'articolo 12. I comuni trasmettono i relativi provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti previsti dall'articolo 12, comma 2. A tali provvedimenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 12, ma con i termini ridotti della metà.

3. Entro un anno dalla data di pubblicazione della classificazione in zone acustiche di cui ai commi 1 e 2, i comuni coordinano gli strumenti urbanistici comunali, anche solo adottati, con la classificazione stessa. Tale coordinamento è verificato dalla provincia o dalla Regione in sede, rispettivamente, di verifica di conformità ovvero di approvazione degli strumenti urbanistici ai sensi degli articoli 33, 42 e 66 della l.r. 38/1999 e successive modifiche. Qualora gli strumenti urbanistici comunali siano stati adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, gli stessi possono essere verificati o approvati ai sensi della normativa citata, anche in assenza della classificazione in zone acustiche del territorio comunale, purché non sia decorso il termine di cui al comma 1.

4. In attesa che i comuni provvedano alla classificazione in zone acustiche ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano i limiti di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.





Art. 28
(Riconoscimento dei tecnici competenti)


1. Fino alla data di esecutività della deliberazione prevista dall’articolo 20, comma 3, continua a produrre effetti la deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 1996, n. 1450 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 30 maggio 1996, n. 15.

2. I tecnici competenti, già riconosciuti dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto nell’elenco previsto dall’articolo 20, comma 2.

3. Fino alla costituzione dell’elenco di cui all’articolo 20, comma 2, i tecnici competenti indicati al comma 2, continuano a svolgere la loro attività.

Art. 29
(Disposizioni transitorie per attività rumorose già in esercizio)


1. I gestori o i responsabili delle discoteche, dei luoghi di intrattenimento danzante, dei circoli privati a ciò abilitati, delle attività di pubblico spettacolo, queste ultime solo se in luogo aperto, delle attività ricreative o sportive che utilizzino strumenti o impianti rumorosi in modo continuativo, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sei mesi dalla stessa data, presentano ai comuni territorialmente competenti la documentazione di impatto acustico prevista dall’articolo 18, comma 1, ai fini della verifica del rispetto dei limiti di legge e della tutela del vicinato.

2. Nei casi in cui le attività indicate nel comma 1 determinino disagi di particolare rilevanza, i comuni possono, anche prima della scadenza del termine di cui al comma 1, previo parere dell’ARPA, richiedere la documentazione di impatto acustico.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività già autorizzate, ma non ancora in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30
(Dichiarazione d’urgenza)


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.




Note:


(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 agosto 2001, n. 22, S.O. n. 5

(1a) Comma modificato dall'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

(2) Comma sostituito dall'articolo 21, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26

(3) Comma abrogato dall'articolo 21, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26

(4) Articolo inserito dall'articolo 35, comma 1 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2

(5) Comma modificato dall'articolo 35 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 e dall'articolo 21, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 e da ultimo dall'artcolo 2, comma 145, lettera h), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.