Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino.

Numero della legge: 22
Data: 2 maggio 1995
Numero BUR: 13
Data BUR: 12/05/1995
L.R. 02 Maggio 1995, n. 22
Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino.


Art. 1
(Cessione fasce frangivento)

1. I terreni già destinati a fascia frangivento in Agro Pontino ed in altri territori regionali, sono ceduti, previa classificazione come beni del patrimonio disponibile regionale, su domanda, a chi sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4; ciò al fine di garantire una migliore conservazione e funzionalità del sistema frangivento impiantato a difesa del territorio. (1a)
1bis. Sui terreni di cui al comma 1, possono costituirsi, con atto pubblico notarile, servitù prediali ai sensi dell’articolo 1027 del codice civile. (1b)



Art.2
(Fasce all'interno del perimetro urbano)

1. I terreni già destinati a fasce frangivento all'interno dei perimetri urbani o rientranti nelle perimetrazioni urbane dai piani regolatori dei singoli comuni vengono ceduti prioritariamente agli stessi ai sensi della legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13 e seguenti o, su richiesta, ai frontisti per la parte confinante. (1c)




Art. 3
(Fasce frangivento al di fuori del perimetro urbano)

1. I terreni già destinati a fasce frangivento in zone agricole e comunque all'esterno delle perimetrazioni urbane dei singoli comuni vengono ceduti su richiesta ai frontisti per la parte confinante. (1c)



Art. 4
(Vincolo idrogeologico e forestale)

1. Su tutte le fasce frangivento cedute a qualsiasi titolo a privati, enti elettivi, ed altri rimane il vincolo idrogeologico e forestale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

2. Il corpo forestale, competente per territorio, autorizzerà, su richiesta, la ceduazione delle alberature nel rispetto delle norme vigenti in materia e secondo quanto previsto nel "Piano Giordano" approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 333 del 30 luglio 1982.

3. E' fatto anche obbligo al proprietario della fascia rientrare nel programma annuale di taglio.

4. In caso di opposizione il taglio verrà preordinato a cura del corpo forestale al quale verrà riconosciuta la differenza tra ricavato legnatico e le spese.




Art. 5 (2)
(Alienazione)

1. La vendita viene effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i terreni stessi, ivi comprese le alberature e nel rispetto dei vincoli idrogeologici di cui all'articolo 4.

2. (3)




Art. 6
(Presentazione delle domande)

1. Le domande di acquisto dovranno essere presentate, dagli aventi diritto, all'Assessorato demanio e patrimonio della Regione Lazio che provvederà alla relativa istruttoria.



Art. 7
(Entrata in possesso)

1. Il pagamento del valore complessivo dovrà essere fatto prima della stipula dell'atto pubblico.

2. Il richiedente entrerà in possesso della proprietà acquistata solo dopo la formalizzazione dell'atto di proprietà.




Art. 7 bis (4)
(Rilascio delle concessioni relative alle servitù di passaggio su fasce frangivento)

(5)


Art. 7 ter (4)
(Rilascio delle concessioni a sanatoria)
(5)


Art. 7 quater (4)
(Regolamento regionale)

Art. 7 quater1 (9)
(Gestione delle fasce frangivento di
proprietà regionale in Agro Pontino)

1. La Regione provvede alla gestione ed alla conservazione delle fasce frangivento di proprietà regionale in Agro Pontino. (10)

2. L’ente gestore di cui al comma 1, in particolare:
a) provvede agli interventi di taglio e di manutenzione straordinaria sulla base di un apposito piano di manutenzione adottato ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”);
b) collabora con la struttura regionale competente nelle attività istruttorie finalizzate alle cessioni, alle alienazioni e alle concessioni delle servitù di passaggio di cui alla presente legge. (6)



Art. 7 quinquies (4)
(Disposizione transitoria)

(7)




Art. 7 sexies (4)
(Disposizione finanziaria)


1. Per le finalità di cui agli articoli 7 bis e 7 ter è istituito nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione, nell’ambito dell’UPB 311 un apposito capitolo denominato: “Proventi dalla gestione delle fasce frangivento”. Parte delle somme introitate dalla Regione sono destinate alla manutenzione straordinaria delle fasce frangivento, dei fossi, dei canali ed al ripristino delle essenze arboree, ove mancanti, per la tutela e l’integrità della fascia.

1 bis. Per le finalità di cui all’articolo 7 quater 1 è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, nell’ambito dell’UPB E44, un apposito capitolo denominato “Oneri di gestione delle fasce frangivento di proprietà regionale” con lo stanziamento, relativamente all’anno 2008, di 350 mila euro. A decorrere dal 2016, agli oneri derivanti dall’articolo 7 quater, valutati in euro 400 mila, si provvede nell’ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sul triennio 2016-2018, nel programma 06 “Ufficio tecnico” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione. (11)



Note:


(1)
Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 12 maggio 1995, n. 13, S.O. n. 6.

(1a) Comma modificato dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(1b) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(1c) Comma modificato dall'articolo 13, comma 11, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

(2) Rubrica sostituita dall'articolo 21, comma 1, lettera a), numero 1) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(3) Comma così sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1998, n. 23 e dall'articolo 21, comma 1, lettera a), numero 2) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4; successivamente abrogato dall'articolo 7, comma 4, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(4) Articolo inserito dall'articolo 21, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(5) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 4, lettera c), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(6) Comma modificato dall'articolo 7, comma 4, lettera d), numero 2), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(7) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 4, lettera e), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(9) Articolo inserito dall'articolo 82, comma 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26

(10) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi modificato dall'articolo 7, comma 4, lettera d), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(11) Comma inserito dall'articolo 82, comma 4 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 e poi modificato dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.