Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.

Numero della legge: 15
Data: 1 marzo 2000
Numero BUR: 9
Data BUR: 30/03/2000

L.R. 01 Marzo 2000, n. 15 (1)
Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.


Art. 1
(Oggetto)
1. La Regione Lazio favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica.
2. Possono considerarsi autoctone, ai fini di cui al comma 1, anche specie, razze, varietà e cultivar di origine esterna, introdotte nel territorio regionale da almeno cinquanta anni e che, integratesi nell'agroecosistema laziale, abbiano assunto caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela.
3. Possono altresì essere oggetto di tutela a norma della presente legge anche le specie, razze, varietà, attualmente scomparse dalla Regione e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche genetiche pubbliche o private, centri di ricerca di altre regioni o paesi, per le quali esiste un interesse a favorire la reintroduzione.
Art. 2
(Registro volontario regionale)
1. Al fine di consentire la tutela del patrimonio genetico, è istituito il registro volontario regionale, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, al quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all'articolo 1.
2. Il registro di cui al comma 1 è tenuto dall'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura del Lazio (ARSIAL).
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per la tenuta del registro volontario regionale e per l'iscrizione in esso delle specie e varietà di cui all'articolo 1, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) il registro volontario regionale, costituito dalle sezioni animale e vegetale, è organizzato secondo modalità che tengano conto delle caratteristiche tecniche di analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale, in modo da renderlo quanto possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi;
b) le accessioni di cui all'articolo 1, comma 1, per essere iscritte al registro volontario regionale devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità;
c) l'iscrizione nel registro volontario regionale è gratuita ed eseguita a cura dell'ARSIAL, previa acquisizione del parere favorevole della competente commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 3;
d) l'iscrizione avviene ad iniziativa d'ufficio dell'ARSIAL, ovvero su proposta della Giunta regionale, di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni ed associazioni private e singoli cittadini;
e) alla domanda di iscrizione è allegata una specifica documentazione storico-tecnico-scientifica;
f) il materiale iscritto nel registro volontario regionale può essere cancellato dall'ARSIAL, previo parere favorevole della competente commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 3, quando non sussistano più i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1.
Art. 3
(Commissioni tecnico-scientifiche)
1. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge sono istituite la commissione tecnico-scientifica per il settore animale e la commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale.
2. La commissione tecnico-scientifica per il settore animale è composta da:
a) un funzionario del dipartimento regionale competente in materia di risorse genetiche animali in agricoltura;
b) un funzionario dell'ARSIAL competente in materia di risorse genetiche animali in agricoltura;
c) un agricoltore che detiene materiale animale la cui tutela è prevista dalla presente legge, in rappresentanza del mondo agricolo;
d) cinque esperti del mondo scientifico ed accademico competenti in materia di risorse genetiche animali in agricoltura.
3. La commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale è composta da:
a) due funzionari del dipartimento regionale competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario;
b) un rappresentante dell'ARSIAL competente in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario;
c) un agricoltore che detiene materiale di piante erbacee, arboree o forestale di interesse agrario la cui tutela è prevista dalla presente legge, in rappresentanza del mondo agricolo;
d) dieci esperti del mondo scientifico ed accademico competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario.
4. Le commissioni di cui ai commi 2 e 3 restano in carica per cinque anni ed eleggono nel proprio seno il presidente.
5. Per la designazione e la nomina dei componenti le commissioni di cui ai commi 2 e 3, nonché per la corresponsione agli stessi di un gettone di presenza per ogni seduta e per il rimborso delle spese di viaggio e delle eventuali indennità di missione, si applica la vigente normativa regionale in materia.
6. L'ARSIAL fornisce, attraverso i propri uffici, il necessario supporto tecnico-operativo per il funzionamento delle commissioni di cui ai commi 2 e 3.

Art. 4
(Rete di conservazione e sicurezza)
1. La protezione e la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, iscritte nel registro volontario regionale di cui all'articolo 2, si attua mediante la costituzione di una rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata rete, gestita e coordinata dall'ARSIAL, cui possono aderire comuni, comunità montane, istituti sperimentali, centri di ricerca, università agrarie, associazioni d'interesse e agricoltori singoli od associati.
2. La rete si occupa della conservazione in situ o in azienda del materiale genetico di interesse regionale di cui all'articolo 1 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori agricoli che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione sia per la selezione ed il miglioramento.
3. L'ARSIAL predispone elenchi, su base provinciale, dei siti in cui avviene la conservazione ai sensi del comma 2 e li trasmette annualmente ai comuni interessati che provvedono all'informazione relativamente all'esistenza dei siti stessi.
4. Gli agricoltori inseriti nella rete possono vendere una modica quantità delle sementi da loro prodotte, stabilita per ogni singola entità al momento dell'iscrizione al registro volontario regionale. Gli agricoltori inseriti nella rete possono, altresì, effettuare la risemina in azienda.
5. Gli agricoltori, gli enti, i centri di ricerca, le università agrarie e le associazioni proprietari di materiale vegetale o animale tutelato con la presente legge, che non aderiscono alla rete, sono tenuti a fornire all'ARSIAL una parte del materiale vivente ai fini della moltiplicazione, per garantire la conservazione delle informazioni genetiche presso altro sito.

Art. 5
(Patrimonio delle risorse genetiche)
1. Fermo restando il diritto di proprietà su ogni pianta od animale iscritti nel registro di cui all'articolo 2, il patrimonio delle risorse genetiche di tali piante od animali appartiene alle comunità indigene e locali, all'interno delle quali debbono essere equamente distribuiti i benefici, così come previsto all'articolo 8j della Convenzione di Rio sulle Biodiversità (1992), ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.

Art. 6
(Piano settoriale di intervento)
1. La Regione approva, ogni quinquennio, entro il 30 giugno, un piano settoriale di intervento nel quale sono stabilite le linee guida per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. Il piano settoriale resta in vigore fino all’approvazione di quello relativo al quinquennio successivo. (3)
2. Nel piano settoriale di cui al comma 1, la Regione:
a) favorisce le iniziative, sia a carattere pubblico sia privato, che tendono a conservare la biodiversità autoctona di interesse agrario, a diffondere le conoscenze e le innovazioni per l'uso e la valorizzazione di materiali e prodotti autoctoni, la cui tutela è garantita dalla presente legge;
b) assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, miglioramento, moltiplicazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone;
c) prevede specifiche iniziative per incentivare gli agricoltori inseriti nella rete di conservazione e sicurezza.
3. Nell'ambito ed in applicazione del piano settoriale di cui al comma 1, la Regione predispone, per ognuna delle annualità comprese nel quinquennio(4), un programma operativo annuale per la realizzazione delle attività ed iniziative previste, specificando tra l'altro le risorse economiche a disposizione, l'entità dei singoli interventi contributivi ed i relativi soggetti beneficiari, le modalità di accesso e di erogazione dei benefici, le zone prioritarie d'intervento e le forme di controllo delle iniziative svolte.
4. Sono beneficiari dei contributi previsti dai programmi operativi tutti gli operatori che aderiscono alla rete nonché gli agricoltori che producono per il mercato il materiale autoctono d'interesse agrario individuato nel registro volontario regionale.
5. I programmi operativi annuali sono attuati dall'ARSIAL e sottoposti a controllo e monitoraggio da parte del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura.
Art. 7
(Divieti e sanzioni)
1. All'interno delle aree naturali protette regionali, delle aree d'interesse comunitario, nazionale e regionale individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146 e nei siti inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, comma 3, nonché nelle zone limitrofe alle predette aree, per una distanza di almeno 2 km, è fatto divieto di usare organismi geneticamente modificati.
2. Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) (2);
b) sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500 mila a lire 3 milioni per chi contravviene all'obbligo di cui all'articolo 4, comma 5;
c) sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 1 milione per le violazioni non espressamente previste.
3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, regolamentate dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.
4. Alla vigilanza ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2 provvedono i comuni territorialmente competenti. Per la ripartizione tra la Regione ed i comuni degli importi delle sanzioni comminate si applica quanto disposto dall'articolo 182, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.
Art. 8
(Clausola sospensiva dell'efficacia e divieto di cumulo)
1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
2. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge non sono cumulabili con quelli previsti per le medesime iniziative da altre leggi statali e regionali.

Art. 9
(Norma finanziaria)
1. Gli oneri di cui alla presente legge rientrano negli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio regionale a favore dell'ARSIAL.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Note:
(1) Pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio 30 marzo 2000, n. 9.
(2) Lettera abrogata dall'articolo 14, comma 1, lettera a) della legge regionale 6 novembre 2006, n. 15
(3) Comma sostituito dall'articolo 68, comma 2, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
(4) Termine modificato dall'articolo 68, comma 2, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.