Disciplina dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale. (1)

Numero della legge: 8
Data: 15 maggio 1997
Numero BUR: 14
Data BUR: 20/05/1997
L.R. 15 Maggio 1997, n. 8
Disciplina dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale. (1)


Art.1
Soggetti e luoghi della rappresentanza.

1. Le spese di rappresentanza devono:
a) riguardare forme di ospitalità di relazioni pubbliche che si svolgono per consuetudine o per motivi di reciprocità in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi espressa veste rappresentativa del Consiglio e soggetti esterni anch'essi dotati di rilevante rappresentatività;
b) rispondere ad effettive esigenze del Consiglio regionale di intrattenere pubbliche relazioni in rapporto ai propri fini istituzionali, e risultare idonee a mantenere o ad accrescere il prestigio del Consiglio inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale della Regione e più in generale nel contesto nazionale ed internazionale;
c) essere effettuate in circostanze temporali e modali non proprie dell'ordinaria attività del Consiglio;
d) omissis.(2)

2. Titolare dell'attività di rappresentanza esterna è il Presidente del Consiglio. Tale attività può in via ordinaria essere esercitata anche dai Vicepresidenti del Consiglio, dagli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, dai Presidenti delle Commissioni consiliari. Può altresì essere delegata a singoli consiglieri designati dal Presidente a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni, ove non siano disponibili componenti dell'Ufficio di Presidenza.

3. Le spese di rappresentanza devono essere motivate e sostenute da idonea documentazione giustificativa in ordine alla natura delle erogazioni ed alle circostanze che le hanno occasionate.


Art.2 (4)
Esercizio della rappresentanza.

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Presidente o di un suo componente, per le occasioni previste all'art. 1, delibera, specificando modalità e soggetti destinatari, la concessione di patrocini propri o dell'Assemblea regionale, l'affidamento di studi e ricerche, l'acquisto di libri, opere d'arte, pubblicazioni varie o altri materiali idonei a divenire oggetto di dono anche meramente simbolici, la concessione di contributi per spese di organizzazione, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, di altre forme di intervento o di partecipazione ritenute valide, con apposito provvedimento.(3)

2. Per ottenere la concessione di contributi i soggetti promotori, pubblici e privati, debbono far pervenire le richieste, indirizzate al Presidente del Consiglio regionale, specificando in modo compiuto ed analitico:
a) la natura del soggetto e la persona fisica che giuridicamente opera per esso e lo rappresenta a tutti gli effetti di legge;
b) che i progetti delle iniziative non sono oggetto di analoghe richieste alla Giunta regionale e che le stesse sono dirette a valorizzare sul piano culturale, sociale ed economico la collettività regionale;
c) che le celebrazioni, qualora siano di interesse locale, concorrono a far meglio conoscere la Regione Lazio.

3. Sono escluse le domande genericamente motivate sotto il profilo formale e sostanziale, nonché quelle finalizzate alla beneficienza o relative ad iniziative per le quali le disposizioni di legge regionale prevedono finanziamenti ad opera della Giunta regionale, che siano già richiesti alla Giunta stessa.


Art.3 (4)
Modalità per la erogazione dei contributi.

1. L'Ufficio di Presidenza, a seguito di motivata richiesta, può disporre, contestualmente alla concessione dei contributi, l'erogazione di un acconto non superiore al 15 per cento dell'importo del contributo concesso. All'erogazione dei contributi provvede l'Ufficio di Presidenza con proprio atto deliberativo. (5)

2. L'acconto e l'intero contributo concesso sono revocati qualora i destinatari, non trasmettono all'Ufficio di Presidenza una relazione sui risultati dell'iniziativa, un rendiconto analitico delle spese sostenute e tutta la documentazione contabile e fiscale relativa alle voci di spesa ammesse a contributo necessaria ai sensi della normativa vigente .(5)

3. Entro trenta giorni successivi alla consegna della documentazione, di cui al comma 2, si provvede all'erogazione del contributo nei limiti previsti dal provvedimento di concessione e sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.


Art.4
Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1997 la spesa complessiva di lire 700.000.000.

2. La spesa indicata al comma 1 è iscritta nel bilancio della Regione Lazio per l'anno 1997 al capitolo 11103 "Spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale".

3. Alla determinazione della dotazione finanziaria per gli anni successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio; tale determinazione non deve comunque superare il 2 per cento del bilancio del Consiglio regionale.



NOTE:

(1) Pubblicata sul BUR 22 maggio 1997, n. 14 (S.O. n. 1).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 25 ottobre 1997, n. 43 (S.S. n. 3).

(2) Lettera soppressa dall'articolo 71 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14.

(3) Comma così modificato dall'articolo 71 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14.

(4) Per la relativa interpretazione autentica vedi l'articolo 2, comma 8 della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15

(5) Comma così modificato dall'articolo 71 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.