Norme per l'esercizio dell'attività ispettiva dell'Amministrazione regionale in materia di servizi di pubblico trasporto di persone di interesse regionale. Modificazioni alla legge regionale 2 aprile 1973, n. 12, nonchŠ alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 (1).

Numero della legge: 37
Data: 3 aprile 1990
Numero BUR: 11
Data BUR: 20/04/1990

L.R. 3 Aprile 1990, n. 37
Norme per l'esercizio dell'attività ispettiva dell'Amministrazione regionale in materia di servizi di pubblico trasporto di persone di interesse regionale. Modificazioni alla legge regionale 2 aprile 1973, n. 12, nonchŠ alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 (1).

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione esercita le funzioni di propria competenza in materia di alta vigilanza, di ispezione e di controllo sulla regolarità e sulla efficienza dei servizi pubblici di trasporto di persone di interesse regionale attivati nel territorio del Lazio nonchè sull'andamento e sui risultati della loro gestione, in conformità alle disposizioni della presente legge.


Art. 2
(Contenuti dell'attività di ispezione)

1. L'Assessorato regionale trasporti, nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione nel settore dei pubblici servizi di trasporto di persone e per il conseguimento delle finalità indicate al precedente articolo, svolge l'attività ispettiva nei confronti dei soggetti esercenti i servizi medesimi mediante un apposito servizio.

2. Fatta salva l'ordinaria attività di vigilanza e controllo che deve essere effettuata, nell'ambito delle rispettive competenze, dai settori preposti alle funzioni regionali nella materia dei trasporti, l'attività di cui al precedente comma si indirizza al funzionamento del sistema dei trasporti sottoposti alla potestà regionale ed alla attività dei soggetti pubblici e privati che li svolgono. Essa si esercita con carattere tipicamente ispettivo e, normalmente, mediante azioni ed indagini dirette ad accertamenti specifici.

3. L'attività ispettiva è attuata nel rispetto delle disposizioni in proposito recate dalle norme statali e regionali ed ha per oggetto particolari verifiche e controlli finalizzati all'accertamento:
a) dell'ordinato svolgimento, della efficienza e della economicità dell'esercizio e delle gestioni dei servizi pubblici di trasporto di persone di competenza regionale e locale;
b) dell'osservanza, da parte dei soggetti esercenti, sia delle prescrizioni di cui ai provvedimenti di concessione, di affidamento o di autorizzazione, sia delle direttive e degli indirizzi definiti dalla Regione in riferimento alla organizzazione dei servizi stessi e delle relative reti, sia, infine, degli obblighi tariffari previsti;
c) della regolarità e tempestività nella esecuzione dei programmi di investimento nel settore, assistiti da contributo finanziario della Regione;
d) dell'osservanza, da parte dei soggetti esercenti, delle disposizioni afferenti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dai soggetti medesimi;
e) di ogni irregolarità comunque connessa con l'esercizio dei servizi.

4. L'attività ispettiva può essere estesa anche alle attribuzioni regionali in materia di trasporto merci


Art. 3
(Strutture regionali preposte all'attività ispettiva)

1. (Omissis) (2).

2. (Omissis) (2).

3. (Omissis) (2).

4. (Omissis) (2).

5. Alla dotazione organica del settore si provvederà con gli appositi provvedimenti in corso di elaborazione aventi ad oggetto la revisione dell'organico regionale.

6. Per l'applicazione alle funzioni ispettive saranno individuati appositi profili professionali, ai quali si provvederà con relativi provvedimenti in corso di elaborazione.

7. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui ai precedenti quinto e sesto comma, al settore sarà transitoriamente applicato il personale individuato con decreto del Presidente della Giunta regionale di cui, comunque dovranno far parte tre funzionari della prima qualifica funzionale dirigenziale.

8. (Omissis) (3).
9. Entro lo stesso termine di cui ai precedenti quinto e sesto comma, ove non si disponga nei ruoli dell'Amministrazione regionale di personale avente i requisiti professionali necessari per lo svolgimento della funzione ispettiva, sarà comandato in servizio presso il settore, col consenso delle rispettive amministrazioni, personale specializzato proveniente dalle amministrazioni statali che esercitano la vigilanza sulle materie del trasporto e dei relativi finanziamenti; da ruoli di comuni ed altri enti locali o loro consorzi già applicati alla materia del trasporto e da enti od aziende pubbliche operanti nel settore dei trasporti.


Art. 4
(Esercizio dell'attività ispettiva)

1. Il funzionario che procede all'ispezione redige apposita relazione nella quale viene descritta l'attività svolta, vengono riferiti gli accertamenti compiuti e vengono evidenziate le risultanze dell'ispezione con specifico riferimento alle irregolarità, alle infrazioni ed ai ritardi accertati e relativi e con l'indicazione delle norme violate e dei provvedimenti eventualmente applicabili. Le relazioni sono trasmesse ai settori interessati.

2. Ove ne ricorrano i presupposti, è fatto obbligo al funzionario regionale di inoltrare all'autorità giudiziaria ordinaria e contabile nonchè ai competenti Ministeri ed uffici provinciali del lavoro rapporti in merito alle predette irregolarità, infrazioni e ritardi, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione regionale di adottare, nei confronti dell'esercente il servizio, i provvedimenti cautelari o definitivi previsti dalla legge 28 settembre 1939, n. 1822 e successive integrazioni e modificazioni nonchè dalla legge regionale 2 aprile 1973, n. 12 e dalla legge regionale 22 settembre 1982, n. 42 e 22 settembre 1982, n. 45 e successive integrazioni e modificazioni, come pure di applicare, a carico dello stesso esercente, le prescritte sanzioni amministrative pecuniarie.

3. Nello svolgimento della attività ispettiva, il funzionario regionale addetto si avvale della collaborazione degli altri settori ed uffici dell'Assessorato regionale trasporti.

4. (Omissis) (4).


Art. 5
(Sanzioni)

1. Fermo restando il potere di prevenzione e di accertamento delle infrazioni spettante agli organi di polizia statale e comunale, è data facoltà al Presidente della Giunta regionale di conferire ai soggetti incaricati di funzioni ispettive ai sensi della presente legge il potere di accertamento delle violazioni di norme concernenti la materia dei trasporti che prevedano la irrogazione di sanzioni amministrative.

2. In deroga a quanto previsto al secondo comma (rectius: primo comma) dell'art. 2 della legge regionale 15 marzo 1978, n.
6 le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni accertate dai funzionari regionali ai sensi del precedente comma, sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale che vi provvede con proprio decreto ovvero, per delega dall'Assessore regionale ai trasporti.

3. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti primo e secondo comma trovano applicazione le norme contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, in quanto applicabili.

4. Le somme introitate a titolo di sanzione potranno essere utilizzate dalla Regione per il finanziamento di programmi
attinenti alla materia del trasporto pubblico locale di persone con le modalità previste dalla vigente normativa statale e regionale. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17, primo comma, della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, il complessivo importo pari alle entrate di cui al precedente primo comma sono iscritte
in apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale con la seguente denominazione: "Finanziamento di programmi relativi al trasporto pubblico locale di persone".


Art. 6
(Mezzi strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attività ispettiva)


1. Per l'acquisto dei mezzi strumentali, macchine e veicoli, necessari per l'espletamento dell'attività ispettiva di cui alla presente legge provvederà la Giunta regionale, con l'osservanza dei principi vigenti in materia di contabilità pubblica.


Note:


(1) Pubblicata sul BUR 20 aprile 1990, n. 11.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 24 novembre 1990, n. 46 (S.S. n. 3).

(2) Comma abrogato dall'art. 27 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25.

(3) Comma abrogato dall'art. 27 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 27.

(4) Sostituisce il penultimo ed ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 12.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.