Norme relative alla viabilita' nella Regione Lazio, denominazione delle strade di uso pubblico e procedimenti per la loro classificazione, formazione dei piani catastali e criteri di erogazione di contributi regionali. (1) (2)

Numero della legge: 72
Data: 18 giugno 1980
Numero BUR: 20
Data BUR: 19/07/1980

L.R. 18 Giugno 1980, n. 72
Norme relative alla viabilita' nella Regione Lazio, denominazione delle strade di uso pubblico e procedimenti per la loro classificazione, formazione dei piani catastali e criteri di erogazione di contributi regionali. (1) (2)


TITOLO I
CLASSI DELLE STRADE E LORO DEFINIZIONE



Art. 1
(Denominazione delle strade)

Le strade di uso pubblico nell' ambito del territorio regionale si distinguono in statali, regionali, provinciali, comunali, vicinali e militari.

Art. 2
(Definizione delle strade)

Le strade di cui al precedente articolo 1 sono definite come segue:
A) statali: le strade classificate tali dai competenti organi dello Stato;
B) regionali: le strade che: - congiungono tra di loro i capoluoghi di provincia; - costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali ovvero tra strade regionali ovvero tra strade statali e regionali; - allacciano alla rete delle strade statali e regionali i porti, gli aeroporti nonche' centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; - servono traffici interprovinciali o presentano particolare interesse per lo sviluppo socio - economico della Regione; - costituiscono, comunque, grandi direttrici del traffico regionale;
C) provinciali: le strade che: - allacciano al capoluogo di provincia i capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o piu' capoluoghi di comuni tra di loro; - allacciano alla rete delle strade statali, regionali e provinciali i capoluoghi di comuni particolarmente importanti per popolazione o perche' sede di notevoli attivita' economiche o perche' centri climatici o turistici di notevole rilevanza; - allacciano capoluoghi di provincia o di comuni importanti ai vicini aeroporti, stazioni ferroviarie, porti marittimi, lacuali o fluviali; - costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade provinciali o sono riconosciute necessarie per lo sviluppo e la valorizzazione di importanti attivita' socio - economiche di rilevanza provinciale;
D) comunali: le strade che: - congiungono il maggior centro del comune con le sue frazioni; - congiungono le frazioni del comune fra di loro; - congiungono il centro del comune e le sue frazioni con le localita' che sono sedi di essenziali servizi interessanti la collettivita'; - sono situate all' interno degli abitati, comprese quelle costituite da tratti interni di strade statali, regionali e provinciali attraversanti comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
E) vicinali: tutte le strade non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a pubblico transito; F) militari di uso pubblico: quelle sulle quali l' autorita' militare consente il pubblico transito.


Art. 3
(Strade consortili)

Le strade che saranno costruite come opere pubbliche di bonifica od a cura dei consorzi industriali saranno classificate, entro sei mesi dalla data del collaudo, secondo le disposizioni della presente legge nella rispettiva categoria di appartenenza.



Art. 4
(Tratti di strade dismessi)

I tratti di strade regionali o provinciali dismessi a seguito di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di regionale o provinciale e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente assunti dalle province o dai comuni, a seconda delle loro caratteristiche.


TITOLO II
PROCEDIMENTI DI CLASSIFICAZIONE


Art. 5
(Classificazione delle strade regionali)

Alla classificazione delle strade regionali si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Per le strade da classificare regionali, provenienti da quelle statali, il provvedimento viene emanato previa intesa con i competenti organi statali.
Per le strade da classificare regionali, non provenienti da quelle statali, la classificazione e' effettuata sentito il parere del comitato tecnico consultivo regionale nonche' quello degli enti locali interessati che devono pronunciarsi entro un mese dalla richiesta.



Art. 6
(Classificazione delle strade provinciali)

Alla classificazione delle strade provinciali si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale. La classificazione delle strade provinciali e' promossa dalle province.
Ai fini dell' emanazione del provvedimento di classificazione deve essere prodotta la seguente documentazione:
a) deliberazione del consiglio provinciale contenente la formale richiesta di classificazione;
b) corografia della zona comprendente la strada da classificare con l' indicazione dei capisaldi terminali, l'estesa chilometrica e la denominazione; c) relazione dell' ufficio decentrato regionale competente per territorio;
d) controdeduzioni sulle eventuali opposizioni presentate nei termini di legge.
L' iniziativa per la classificazione delle strade provinciali puo' essere altresi' assunta dagli altri enti locali interessati.
In tal caso detti enti devono inviare le proposte di classificazione alla provincia, che si esprime con deliberazione del proprio consiglio, da trasmettere all' assessorato ai lavori pubblici unitamente alla documentazioni di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma terzo. Il provvedimento di classificazione e' emanato sentito il parere del comitato tecnico consultivo regionale e, se ritenuto necessario, quello degli enti locali interessati.
La presa in carico della strada deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di classificazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Art. 7
(Classificazioni strade comunali)

Alla classificazione delle strade comunali si provvede con deliberazione del consiglio comunale.


Art. 8
(Declassificazione)

Alla declassificazione delle strade o di tronchi di esse si provvede con la procedura stabilita per la classificazione.
Il parere del comitato tecnico consultivo regionale non e' richiesto per i tratti di strada da declassificare a comunali perche' attraversanti l' interno degli abitati di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti.
Lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione determina la nuova classificazione della strada o del tronco o, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione, la diversa destinazione del suolo stradale.


Art. 9
(Decorrenza dei provvedimenti di classificazione e declassificazione)

I provvedimenti di classificazione e declassificazione di competenza regionale hanno effetto sessanta giorni dopo la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ovvero, se precedente a tale termine, dalla data di presa in consegna della strada da parte dell' ente assegnatario.
Ogni onere relativo alla strada classificata o declassificata e' posto a carico dell' ente che deve prenderla in consegna a partire dalla data di efficacia del provvedimento, anche in mancanza della presa in consegna stessa.



TITOLO III
COSTRUZIONE NUOVE STRADE



Art. 10
(Costruzione strade regionali)

La costruzione di strade regionali ed il relativo necessario stanziamento sono autorizzati con apposito provvedimento legislativo.
La Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati ai fini del coordinamento urbanistico e la competente Commissione permanente del Consiglio regionale, approva il progetto di massima dell' opera.
L' approvazione del progetto esecutivo e l' impegno della spesa sono effettuati con deliberazione della Giunta regionale.
L' intervento diretto della Regione per l' esecuzione di opere stradali di propria competenza e' disciplinato dalle vigenti leggi e regolamenti statali in materia di opere pubbliche.
Restano comunque ferme le disposizioni di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici.


Art. 11
(Costruzione di strade provinciali)

Per la costruzione di nuove strade provinciali la provincia deve trasmettere il progetto di tracciato, corredato di apposita relazione e dei pareri rilasciati dai comuni interessati, all' assessorato regionale ai lavori pubblici che provvede a sottoporlo all' esame del comitato tecnico consultivo regionale dopo averne riscontrato la rispondenza con i piani di sviluppo inerenti alle zone territoriali interessate.
Qualora il suddetto comitato esprima parere favorevole, il consiglio provinciale approva il progetto esecutivo tenuto conto delle eventuali osservazioni e proposte di modificazioni contenute nel parere stesso.
Il provvedimento di classificazione e' emanato entro sei mesi dalla data di approvazione del collaudo dei lavori.


Art. 12
(Costruzione di strade comunali)

Le opere previste nei progetti relativi alla realizzazione di nuove strade comunali o di varianti al tracciato di strade comunali preesistenti debbono essere conformi alle previsioni dello strumento urbanistico vigente.
Tale conformita' deve risultare dalla deliberazione di approvazione del progetto.



TITOLO IV
PIANI CATASTALI STRADALI



Art. 13
(Formazione dei piani catastali stradali)

Le amministrazioni provinciali e comunali devono redigere, entro due anni dalla pubblicazione del regolamento previsto nel comma successivo, il piano catastale delle strade di loro competenza, gia' classificate alla data di redazione del piano stesso.
Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge e' emanato apposito regolamento per disciplinare ed uniformare la normativa relativa alla redazione dei piani.
Le amministrazioni suddette sono tenute ad integrare ed aggiornare il piano catastale entro il 31 dicembre di ogni anno.
La mancata redazione del piano catastale nel termine stabilito ed il suo successivo aggiornamento comporta l'impossibilita' di ottenere il contributo regionale previsto nella presente legge per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione delle strade.



TITOLO V
INTERVENTI FINANZIARI



Art. 14
(Ammissibilita' al contributo regionale)

Sono ammissibili a contributo regionale, nell' ambito dei programmi previsti dall' art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1977, n. 12, e successive modificazioni, i lavori che riguardano la costruzione o la ristrutturazione di strade provinciali e comunali con esclusione dei lavori di riparazione delle stesse.
La ristrutturazione delle strade esistenti comprende lavori, prestazioni e forniture riconosciute necessarie per il miglioramento strutturale e funzionale della strada, ivi comprese varianti al tracciato, rettifiche planoaltimetriche, allargamenti della sede stradale, adeguamento delle strutture principali ed accessorie alle norme della circolazione stabilite da leggi statali.
Nei casi di ristrutturazione, il relativo progetto preliminare e' inviato all' ufficio decentrato regionale competente per territorio il quale deve attestare, con apposita relazione da rilasciare entro i successivi trenta giorni, che i lavori di cui al progetto stesso siano di ristrutturazione.
La delibera di approvazione del progetto esecutivo, adottata dall' ente locale, deve far menzione della relazione di cui al comma precedente.


Art. 15
(Entita' del contributo regionale)

Per le opere ed i lavori riguardanti la viabilita' ordinaria comunale e provinciale, ammissibili a contributo ai sensi del precedente art. 14, la Regione concede:
A) contributi costanti annui nella misura del cinque per cento, sia per i lavori di costruzione di nuove strade che per la ristrutturazione di quelle preesistenti.
La durata del contributo necessario per l'ammortamento del mutuo, che verra' all' uopo contratto dall' ente locale interessato, non puo' essere superiore ad anni 35;
B) contributi in conto capitale nella misura dell' ottanta per cento per i lavori di costruzione di nuove strade, del settanta per cento per i lavori di ristrutturazione di strade provinciali e dell' ottanta per cento per i lavori di ristrutturazione di strade comunali. I contributi sopra previsti possono essere elevati fino alla misura del cento per cento della spesa occorrente, ovvero fino a quella necessaria al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 16 novembre 1978, n. 70.
La concessione del contributo regionale e' subordinata alla presentazione di una dichiarazione dell' ente locale interessato attestante l' avvenuta o la contestuale realizzazione delle opere fognarie, idriche od altre canalizzazioni riguardanti i pubblici servizi interessanti il tracciato della strada oggetto del contributo stesso.
I contributi previsti dalle lettere A) e B) del primo comma del presente articolo saranno imputati, nei limiti previsti dagli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari, rispettivamente ai capitoli di spesa n. 16131 e n. 16111 del bilancio della Regione Lazio per l' anno 1980 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.


Art. 16
(Interventi finanziari straordinari)

Con deliberazione del Consiglio regionale possono essere disposti interventi straordinari per opere di viabilita', al di fuori dei programmi previsti dall' art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1977, n. 12 e successive modificazioni, quando le opere suddette rivestano particolare importanza per l' attivazione di collegamenti stradali, per l' efficienza dei servizi e per esigenze di equilibrio territoriale. La Regione puņ realizzare direttamente o attraverso propri enti strumentali gli interventi previsti dal presente articolo.(3)
Per le finalita' di cui al comma precedente e' autorizzata la spesa di L. 30 milioni, che verra' iscritta ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1980 (codice 0400 - Titolo II - Sezione 9 - Categoria 3), con la seguente denominazione:
<< Interventi straordinari per opere di viabilita' di particolare importanza >>.
La copertura finanziaria del suddetto onere di L. 30 milioni e' costituita - ai sensi dell' art. 20, quarto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 - da una pari quota non utilizzata dello stanziamento iscritto al capitolo n. 317599 (fondo globale) del bilancio regionale per l' anno finanziario 1979.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni al bilancio regionale per l' anno finanziario 1980. Con leggi di bilancio potranno essere disposti ulteriori stanziamenti per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo. Art. 17 Contributi per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali.
Per la manutenzione ordinaria delle strade classificate provinciali la Regione concede annualmente ad ogni provincia, nei limiti delle disponibilita' dell' apposito stanziamento del bilancio regionale, un contributo in conto capitale nella misura massima del cinquanta per cento della spesa programmata, secondo le modalita' previste nel successivo art. 18.
Il contributo di cui al primo comma non puo' essere inferiore a L. 250.000 a chilometro dell' intera estesa chilometrica delle strade provinciali esistenti nelle singole province alla data di redazione del programma, purche' il complessivo importo risulti inferiore a quello del contributo massimo concedibile.
Nella manutenzione ordinaria rientrano le seguenti categorie di opere: - distese generali periodiche quali risagomature e trattamenti superficiali ed interventi per la manutenzione delle sovrastrutture stradali e delle relative opere d' arte e complementari; - manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale; - manutenzione delle scarpate di rilevato e trincee compresi i muri di sostegno; - manutenzione delle opere in verde.


Art. 18
(Norme di utilizzazione del contributo per la manutenzione ordinaria)

Al fine di ottenere il contributo previsto nel precedente art. 17, le amministrazioni provinciali sottopongono all' assessorato regionale ai lavori pubblici, entro il 30 giugno 1981, il programma di interventi per la manutenzione relativo al triennio successivo, contenente l' indicazione delle strade di cui al programma nonche' le categorie di lavori che si intendono effettuare.
Il programma deve anche indicare la previsione della spesa necessaria suddivisa per anno.
I successivi programmi devono essere presentati entro il 30 giugno dell' anno di scadenza del programma triennale precedente.
Ai fini della determinazione dell' entita' del contributo da concedere si tiene conto delle caratteristiche della rete viaria e dell'importanza delle strade oggetto della manutenzione.
La suddivisione del contributo e la sua entita' e' approvata, per il triennio di validita' del programma, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.


Art. 19
(Modalita' di erogazione)

La Giunta regionale dispone annualmente, con propria deliberazione, la concessione del contributo di cui al precedente art. 17.
L' erogazione del contributo e' effettuata con le seguenti modalita':
- il settantacinque per cento dopo il perfezionamento della deliberazione di concdssione;
- il venticinque per cento residuo, o il minor importo necessario su presentazione di idonea documentazione della spesa effettivamente sostenuta.
Tale documentazione deve essere presentata entro l' anno successivo a quello cui si riferisce il finanziamento e costituisce condizione necessaria per la concessione del contributo relativo agli anni successivi.
Nel caso di utilizzazione parziale del contributo la somma residua non puo' essere portata in aumento del contributo da concedere successivamente.


TITOLO VI
NORME TRANSITORIE



Art. 20
(Pareri degli organi tecnici)

Fino a quando non entra in funzione il comitato tecnico consultivo regionale, istituito con legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, i pareri che il comitato stesso deve rilasciare ai sensi della presente legge sono richiesti al consiglio superiore dei lavori pubblici in conformita' a quanto disposto dall' art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.


Art. 21
(Contributi per la manutenzione ordinaria)

I contributi di cui all' art. 17 della presente legge sono erogati secondo le modalita' previste dall' art. 19 a partire dall' esercizio finanziario relativo all' anno 1982.
Per gli esercizi 1980 e 1981 il contributo e' concesso, nei limiti dello stanziamento appositamente previsto nel bilancio regionale, in ragione di L. 250.000 a chilometro per l' intera estesa chilometrica delle strade provincializzate esistenti al 31 dicembre dell' esercizio precedente, purche' prese effettivamente in consegna.


Art. 22
(Verifica tracciato strade provinciali)

1. Ove i piani di sviluppo di cui al precedente articolo 11 non siano stati ancora resi esecutivi, la rispondenza del progetto di tracciato di nuove strade provinciali deve essere riscontrata con gli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali interesse.

2. Tale rispondenza deve risultare da apposita ed esplicita dichiarazione dei sindaci dei comuni competenti (4)



Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 19 luglio 1980, n. 20

(2) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa D11900

(3) Comma modificato dall'articolo 43, comma 2 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2

(4) Articolo aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1989, n. 63

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.