Prime disposizioni attuative della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1, concernenti la nomina dei componenti della Giunta regionale, nonche’ lo stato giuridico ed economico degli assessori non componenti del Consiglio regionale (1)

Numero della legge: 27
Data: 4 settembre 2000
Numero BUR: 25
Data BUR: 09/09/2000

L.R. 04 Settembre 2000, n. 27
Prime disposizioni attuative della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1, concernenti la nomina dei componenti della Giunta regionale, nonche’ lo stato giuridico ed economico degli assessori non componenti del Consiglio regionale (1)


Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge detta norme in materia di nomina, revoca e decadenza degli assessori regionali, in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera a), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1 "Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni", nonché di stato giuridico ed economico degli assessori non componenti del Consiglio regionale.


Art. 2
(Nomina, decadenza e revoca degli assessori regionali)

1. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina gli assessori e fra questi un vice-presidente, nei limiti previsti dall’articolo 20, primo comma, dello Statuto, scegliendoli tra consiglieri regionali e tra cittadini che godano dell’elettorato passivo e che non si trovino in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

2. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata nei confronti di un assessore una delle condizioni ostative di cui al comma 1, il Presidente della Regione invita l’interessato a rimuovere tale condizione entro dieci giorni e, se questi non ottempera all’invito, lo dichiara decaduto dalla carica.

3. Il Presidente della Regione può revocare gli assessori nominati ai sensi del comma 1.

4. La nomina, la dichiarazione di decadenza e la revoca degli assessori sono effettuate con decreto, che è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale ed è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.


Art. 3 (3)
(Stato giuridico degli assessori non componenti del Consiglio regionale)

1. Agli assessori non componenti del Consiglio regionale si applicano, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui restano membri della Giunta regionale, le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa, la pubblicizzazione della situazione patrimoniale e, in generale, lo stato giuridico degli assessori consiglieri regionali, in quanto compatibili.

2. Agli assessori di cui al comma 1 sono estese, dalla data della nomina e fino alla cessazione dalla carica, le sole disposizioni in materia di trattamento economico e di missione previste per gli assessori consiglieri regionali dalla disciplina regionale, nonché la facoltà di opzione prevista dall’articolo 68, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). (2)




Art. 4
(Disposizioni finanziarie)


1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli del bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2000:
a) capitolo n.11101, che assume la seguente nuova denominazione: "Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai consiglieri regionali ed agli assessori non componenti del Consiglio regionale (legge 6 dicembre 1973, n.853); liquidazione indennità fine mandato dei consiglieri regionali non rieletti e degli assessori non componenti del Consiglio regionale (legge regionale 2 maggio 1995, n.19); pagamento premi di assicurazione dei consiglieri regionali e degli assessori non componenti del Consiglio regionale (legge regionale 29 gennaio 1991, n.5, legge regionale 9 gennaio 1996, n.3)".
b) capitolo n.11114, che assume la seguente nuova denominazione: "Spesa per la liquidazione degli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali e degli ex assessori non componenti del Consiglio regionale e loro aventi causa (legge regionale 16 marzo 1973, n.7 e successive modificazioni ed integrazioni; legge regionale 2 maggio 1995, n.19; legge regionale 9 gennaio 1996, n.3)".



Art. 5
(Dichiarazione d’urgenza)


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 31 dello Statuto regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 25 del 9 settembre 2000 supplemento ordinario n. 7 del 14 settembre 2000

(2) Comma modificato dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e da ultimo dall'articolo 69, comma 1 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9; vedi al riguardo anche la disposizione di cui all'articolo 69, comma 2 della stessa l.r. 9/2005. Successivamente il comma è stato sostituito dall'articolo 10, comma 1 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4

(3)Articolo ripristinato nel testo originario ai sensi dell'articolo 10, comma 6 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19 a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa l.r. 19/2011; il testo originario del presente articolo 3 era il seguente:


"1. Agli assessori non componenti del Consiglio regionale si applicano, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui restano membri della Giunta regionale, le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa, la pubblicizzazione della situazione patrimoniale e, in generale, lo stato giuridico degli assessori consiglieri regionali, in quanto compatibili.

2. Agli assessori di cui al comma 1 sono estese, dalla data della nomina e fino alla cessazione dalla carica, le disposizioni in materia di indennità, ad eccezione dell’indennità per fine mandato e assegno vitalizio, di trattamento di missione, di rimborsi spese e di assicurazione previste per gli assessori consiglieri regionali dalla legge regionale 29 gennaio 1991, n. 5 e dalla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 e successive modifiche."

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.