Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente. (1)

Numero della legge: 32
Data: 20 ottobre 1997
Numero BUR: 30
Data BUR: 30/10/1997

L.R. 20 Ottobre 1997, n. 32
Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente. (1)


Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione per favorire gli autoservizi pubblici non di linea di taxi con autovettura e di noleggio con conducente di autovettura concede contributi in conto capitale ai titolari delle relative licenze, come definiti dall'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, iscritti nel ruolo provinciale di cui all'articolo 16 della stessa legge.


Art. 2.
(Contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi:
a) per l'acquisto o il rinnovo dell'autoveicolo destinato al servizio, anche predisposto per trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare entità;
b) per l’installazione sul veicolo di uno o più dispositivi atti a garantire la sicurezza del conducente, quali radio di servizio e apparecchiature ad essa collegate, dispositivi per il pagamento con carte di credito, divisori protettivi; (1a1)
b bis) per la trasformazione del veicolo da alimentazione a benzina a alimentazione a gas metano o metano liquido (GPL).(1a2)


Art. 3
(Misura dei contributi)

1. Il contributo di cui all’articolo 2, comma l, lettera a) è corrisposto in via prioritaria per l’acquisto o il rinnovo di veicoli ibridi nella misura del 30 per cento del costo di fatturazione al netto dell’imposta del valore aggiunto e per un massimo di 3.500,00 euro, in via residuale per l’acquisto o il rinnovo di altri veicoli nella misura del 15 per cento del costo di fatturazione al netto dell’imposta del valore aggiunto e per un massimo di 3.500,00 euro. Il limite massimo del contributo è elevabile a 7.000,00 euro in caso di veicolo idoneo al trasporto dei soggetti diversamente abili. (1a)

2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e lettera bbis), è determinato nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile. (1b)

3. I contributi per gli interventi di cui all’articolo 2 sono cumulabili entro il limite complessivo di 5.164,57 euro per ciascuna autovettura, elevabili a 5.681,03 euro in caso di trasformazione dell’autoveicolo da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano o metano liquido (GPL). I contributi per gli interventi di cui all'articolo 2 sono cumulabili entro il limite complessivo di nove milioni di lire per ciascuna autovettura. (1c)

3 bis. I contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) possono essere richiesti anche quando l'acquisto dei dispositivi avviene mediante contratti di leasing o noleggio con impegno di riscatto.(2)

4. I contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), non possono essere richiesti da chi ne abbia già goduto, se non decorsi tre anni dalla data della fattura già ammessa in precedenza al contributo stesso, mentre il contributo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b bis) può essere richiesto una sola volta. (3)

5. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con alcun tipo di contributo previsto da norme statali, regionali e comunitarie.


Art. 4
(Modalità per l'accesso ai contributi)

1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata o direttamente alla struttura regionale competente in materia di artigianato e attività produttive entro novanta giorni dalla data della fattura di acquisto o trasformazione dell’autoveicolo ed dell’installazione delle apparecchiature per cui si richiede il contributo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno diriferimento. (3a)

1 bis. La Regione concede i contributi di cui all’articolo 1, nei limiti previsti dallo stanziamento di bilancio. (3b)

2. Ai fini della concessione dei contributi i richiedenti devono corredare la domanda della seguente documentazione:
a) copia autentica della fattura relativa all'acquisto dell'autoveicolo, alla trasformazione dell’autoveicolo da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano o a gas metano liquido (GPL) ed all'installazione delle apparecchiature per cui si richiede il contributo; (3c)
b) copia autentica del libretto di circolazione o documento equipollente;
c) copia autentica della licenza o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio;
d) copia di iscrizione all'albo delle imprese artigiane per il settore taxi.

2 bis. Per le attività svolte in forma associata, in sostituzione di quanto previsto alla precedente lettera d), i richiedenti devono produrre:
a) certificato di iscrizione a ruolo;
b) dichiarazione di appartenenza alla forma associativa resa dal presidente della stessa;
c) certificato di vigenza rilasciato dal Registro Imprese (solo per le cooperative).
La presente disposizione trova attuazione anche nei confronti delle domande già presentate ma non definite alla data di entrata in vigore della norma stessa.(4)

2 ter. I contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), possono essere richiesti dalle cooperative qualora i dispositivi siano stati acquistati dalla cooperativa stessa, anche in leasing o in noleggio con impegno di riscatto, ed installati sulle autovetture dei soci. A tal fine, la cooperativa allega, in aggiunta alla documentazione di cui al presente articolo, apposite dichiarazioni sottoscritte, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dai soci interessati.(5)


Art. 5
(Domande ammesse a contributo)

1. Per ciascun esercizio finanziario e nei limiti previsti dal relativo stanziamento sono ammesse a contributo le domande inoltrate alla Regione dall'1° gennaio al 31 dicembre dell'anno cui l'esercizio si riferisce. A tal fine fa fede il timbro postale di partenza o quello di ricezione apposto dagli uffici regionali.Tutte le domande ammesse a contributo possono essere finanziate in misura proporzionale agli stanziamenti determinati dalle relative leggi di bilancio (6)

2. La concessione dei contributi è subordinata alla predeterminazione, con delibera della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. (7)



Art. 6
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione sono ammesse a contributo le domande reiterate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai soggetti di cui all'articolo 1 relative ad investimenti effettuati a decorrere dal mese di giugno 1993 e già favorevolmente istruite ai sensi della legge regionale 26 agosto 1988, n. 49 e successive modifiche.

2. Le domande di cui al comma 1 sono ammesse a contributo nei limiti e con le modalità fissati dalla l.r. 49/1988, a condizione che le autovetture siano ancora nella disponibilità del richiedente.


Art. 7 (8)
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante la voce di spesa denominata: “Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente”, da istituirsi nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2019-2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.

Art. 8
(Norma abrogativa)

1. Sono abrogate la l.r. 49/1988 concernente: "Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi" e la legge regionale 17 luglio 1989, n. 45, contenente modifiche ed integrazioni alla l.r. 49/1988.


Art. 9


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 ottobre 1997, n. 30.

(1a1) Lettera sostituita dall'articolo 94, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(1a2) Lettera aggiunta dall'articolo 94, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(1a) Comma modificato dall'articolo 266, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 e dall'articolo 94, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e da ultimo sostituito dall'articolo 29, comma 1, lettera a) della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15

(1b) Comma modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera b) della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15

(1c) Comma sostitutito dall'articolo 29, comma 1, lettera c) della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15

(2) Comma aggiunto dall'articolo 61 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12.

(3) Comma sostituito dall'articolo 266, comma 1, lettera b) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 e poi modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera d) della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15

(3a) Comma sostituito dall'articolo 94, comma 1, lettera d) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, successivamente sostituito dall'articolo 29, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 e da ultimo modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32

(3b) Comma inserito dall'articolo 94, comma 1, lettera e) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e poi modificato dall'articolo 29, comma 2, lettera b) della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15

(3c) Lettera modificata dall'articolo 29, comma 2, lettera c) della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15

(4) Comma sostituito dall'art. 76, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 266, comma 1, lettera c) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10.

(6) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 (vedi anche la disposizione transitoria di cui all'articolo 17, comma 2 della medesima l.r. 32/2008) e successivamente modificato dall'articolo 3, comma 120, lettera a) della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17

(7) Comma modificato dall'articolo 3, comma 120, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17

(8) Articolo sostituito dall'articolo 4, comma 10, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.