Quadro regionale di riferimento territoriale e carta tecnica regionale. (1)

Numero della legge: 72
Data: 18 dicembre 1978
Numero BUR: 36
Data BUR: 30/12/1978
L.R. 18 Dicembre 1978, n. 72
Quadro regionale di riferimento territoriale e carta tecnica regionale. (1)



Titolo I
QUADRO REGIONALE DI RIFERIMENTO TERRITORIALE


Art. 1

La Regione Lazio, al fine di dotarsi di un quadro di riferimento territoriale necessario per le attività concernenti la disciplina del territorio, in coordinamento con la programmazione regionale, ed in attuazione della deliberazione consiliare n. 331 del 3 agosto 1974 con la quale è stato approvato il "documento per la deliberazione programmatica sull'assetto del territorio regionale", nonchè della deliberazione consiliare n. 193 del 30 marzo 1977 con la quale è stato approvato il "programma di sviluppo regionale per il periodo 1977/1981", procede in unico contesto e con criteri di stretto coordinamento reciproco, ad effettuare gli studi e le ricerche riferibili al territorio, a definire le direttive nelle materie riguardanti l'uso del territorio, ad individuare le vocazioni naturali del territorio ed i vincoli necessari per la tutela delle risorse naturali ambientali, paesistiche, storiche e culturali della Regione.


Art. 2


Il quadro di riferimento territoriale determina:
a) gli obiettivi generali per gli insediamenti residenziali, produttivi e di servizi;
b) le direttive per la piena utilizzazione delle risorse agricole, per la protezione e valorizzazione dei beni naturali e culturali, per la salvaguardia delle parti di territorio soggette ad opere di interesse nazionale e regionale;
c) il sistema delle grandi infrastrutture di trasporto e di comunicazione, ivi compresi i centri di interscambio per il trasporto di passeggeri e merci;
d) le grandi strutture portuali, annonarie e distributive;
e) gli impianti e le reti tecnologiche di interesse regionale;
f) le strutture universitarie;
g) i parchi, le risorse naturali e i bacini di interesse termale;
h) le zone da sottoporre a particolari misure di tutela ambientale, di difesa del suolo e di prevenzione o difesa dalle diverse forme di inquinamento o di dissesto.
Il quadro di riferimento territoriale coordina la pianificazione comprensoriale.


Art. 3


Gli Assessori alla programmazione economica, all'urbanistica e assetto del territorio e gli altri Assessori costituenti il comparto di cui all'art. 7 debbono riferire, con frequenza almeno quadrimestrale, alla prima e seconda commissione consiliare sullo stato di avanzamento delle attività previste nel presente titolo.
Nell'ambito della relazione annuale sul programma regionale di sviluppo la Giunta riferisce sullo stato della pianificazione territoriale.


Art. 4


Per la formazione del quadro di riferimento territoriale la Giunta svolge consultazioni con gli enti locali, con le rappresentanze sociali e con gli enti culturali secondo quanto previsto dallo Statuto regionale e dall'art. 6 della deliberazione consiliare n. 331 del 1974 e sentite le amministrazioni dello Stato interessate.
Le deliberazioni conseguenti saranno adottate dalla Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico consultivo previsto dalla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, per le materie di sua competenza e sottoposte per l'approvazione al Consiglio regionale.


Titolo II
CARTA TECNICA REGIONALE


Art. 5


Quale strumento fondamentale ai fini della conoscenza sistematica degli aspetti fisici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale a tutti i livelli, la Regione provvede alla formazione, alla diffusione ed all'aggiornamento della carta tecnica regionale, nonchè alla redazione di carte tematiche e di ogni altra elaborazione collegabile con le cartografie regionali, fermo il rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68 e con la osservanza delle norme di cui al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732, che disciplina l'esecuzione e la diffusione di rilevamenti aerofotogrammetrici.
Le cartografie di base debbono essere redatte in scala non inferiore a 1:10.000.


Art. 6 (2)
(Accesso ai dati territoriali e ai servizi cartografici regionali)


1. La Regione, al fine di liberare i dati della pubblica amministrazione per renderli riusabili e favorire l’interoperabilità fra pubbliche amministrazioni nonché di migliorare il controllo e la gestione del territorio, in armonia con la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, con il decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102 (Attuazione della direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico) e con la direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, consente l’accesso aperto e gratuito ai dati territoriali ed ai servizi cartografici regionali in forma georeferenziata, in base ad una serie di accordi territoriali che permettano un accesso veloce alle altre pubbliche amministrazioni ed ai privati.
2. La cartografia regionale, di base e tematica, nonché i prodotti ad essa collegabili sono rilasciati in formato aperto, nel rispetto della legge regionale 18 giugno 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse) e successive modifiche.
3. I dati sono resi disponibili, liberamente consultabili e riutilizzabili, sul portale dei dati aperti e sul portale del sistema informativo territoriale della Regione. Le modalità di riutilizzo di tali dati sono disciplinate dalle relative licenze d’uso.



Titolo III
PROCEDIMENTO E FINANZIAMENTO


Art. 7



Le attività di competenza della Giunta, dirette ai fini della presente legge, sono coordinate dagli assessori preposti al competente comparto, salvo la partecipazione degli altri assessori interessati.


Art. 8


Per la elaborazione del quadro di riferimento territoriale e della carta tecnica regionale, nonchè per gli altri progetti, documenti e strumenti con questi collegati, la Giunta regionale può avvalersi del comitato regionale per la programmazione economica al fine di:
1) individuare gli studi settoriali da realizzare e le appropriate metodologie;
2) indicare le elaborazioni che, non potendo essere svolte dall'Amministrazione regionale o dai suoi enti funzionali, possano essere affidate a terzi;
3) verificare i risultati delle elaborazioni nelle varie fasi di lavoro.


Art. 9


Spetta alla Giunta disporre il conferimento ad enti o istituzioni pubbliche, a società specializzate, a studiosi ed esperti, singoli o associati, dell'incarico di particolari attività e studi che risultino necessari ai fini della redazione del progetto del quadro di riferimento, della carta tecnica regionale e di altri progetti, documenti e strumenti con questi collegati e che non possono essere direttamente compiuti dagli uffici regionali o dagli enti funzionali della Regione, nonchè degli incarichi per la redazione dei piani di coordinamento territoriale di cui all'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dei piani paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Spetta alla Giunta, sentita la competente commissione consiliare, deliberare in merito alla adesione della Regione ad istituti o organizzazioni tra Regioni, che assumono iniziative tendenti alla unificazione delle varie normative tecniche regionali riguardanti la produzione di cartografia, nonche' all' unificazione delle metodologie di ricerca e di organizzazione e rappresentazione delle informazioni territoriali, in modo da rendere omogenei e facilmente controllabili i dati anche a livello interregionale. Spetta, inoltre, alla Giunta deliberare in merito allo svolgimento, in forma associata con le Regioni o con organi dello Stato o altri enti pubblici, alle attivita' connesse alle esigenze informative concernenti il territorio (3)
La Giunta provvede altresì all'acquisto di beni strumentali, di materiale di studio, di particolari prodotti, ed a disporre ogni altra spesa necessaria per l'elaborazione dei progetti, documenti e strumenti di cui al precedente comma.
Nelle convenzioni e nell'affidamento degli incarichi si dovrà precisare l'oggetto degli studi, delle ricerche e dei rilievi da eseguire nonchè i termini di consegna degli elaborati e delle conclusioni.
Qualora per le attività previste nella presente legge si rendesse necessario avvalersi mediante contratto di collaboratori particolarmente qualificati per lo svolgimento di funzioni specifiche, si procederà in conformità al terzo comma dell'art. 49 dello Statuto regionale.


Art. 10

I proventi derivanti dalla cessione dei prodotti di cui al quarto e quinto comma del predetto art. 6, saranno introitati sul capitolo di entrata n. 32102 che si istituisce "per memoria" nel bilancio di previsione della Regine Lazio per l'anno finanziario 1978, con la seguente denominazione:
"Proventi derivanti dalla cessione di copie delle cartografie regionali e delle relative elaborazioni".
Il suddetto cap. 32102 viene altresì inserito nella parte "Risorse finanziarie" del bilancio pluriennale 1978/1981.


Art. 11

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 550 milioni, che si iscrive, in termini di competenza e di cassa, al seguente capitolo del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno medesimo:
Cap. 310206 (di nuova istituzione) "Spese relative alla realizzazione del quadro regionale dei riferimenti territoriali e della carta tecnica regionale".
All'onere derivante dal comma precedente, si fa fronte mediante riduzione di L. 500 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 310299 (fondo globale).
Le variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1978, disposte dal presente articolo, sono riportate nell'area progettuale "Studi e ricerche per la programmazione" - codice 0900 - del bilancio pluriennale 1978/1981.
Con successivi provvedimenti legislativi sarà determinata la spesa per gli anni finanziari dal 1979 al 1981, periodo entro il quale dovranno essere portati a termine gli adempimenti previsti dalla presente legge.


Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.





Note:

(1) Pubblicata sul BUR 30 dicembre 1978, n. 36.

(2) Articolo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(3) Comma aggiunto dall'articolo unico della legge regionale 20 giugno 1980, n. 74.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.