DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LAZIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 (ART. 28 LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1986, N. 17).

Numero della legge: 6
Data: 7 giugno 1999
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1999

L.R. 07 Giugno 1999, n. 6
DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 (ART. 28 LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1986, N. 17)”.


Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:




S O M M A R I O


Art. 1 - Autorizzazione finanziamento di leggi
Art. 2 -Conferma disposizioni della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36
Art. 3 -Disposizioni per il contenimento della spesa
Art. 4 -Conferma disposizioni articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11
Art. 5 -Modificazioni alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 concernente l’istituzione del comitato tecnico consultivo regionale per l’urbanistica, l’assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture
Art. 6 -Abrogazioni delle leggi regionali 16 novembre 1978, n. 69 e 17 settembre 1984, n. 57 concernenti studi e ricerche per la difesa del territorio dai movimenti franosi
Art. 7 -Abrogazione della legge regionale 17 febbraio 1987, n.20 concernente interventi finanziari per la ricostruzione di opere danneggiate da eventi calamitosi e relativa disposizione transitoria
Art. 8 -Interventi per il consolidamento ed il risanamento dei comuni del Lazio
Art. 9 -Modificazioni alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 concernente estensione del piano regionale della viabilita’ di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n. 60 e 26 febbraio 1987, n. 22
Art. 10 -Istituzione di borse di studio e di ricerca per la prevenzione del rischio idrogeologico
Art. 11 -Modificazioni alla legge regionale 29 agosto 1998, n. 34 concernente l’intervento per lo sviluppo socio economico della provincia di Rieti
Art. 12 - Criteri per la ripartizione dei finanziamenti in materia di assistenza pubblica
Art. 13 -Contributi agli enti locali per la gestione dei servizi socio assistenziali
Art. 14 -Modificazioni alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, concernente la difesa del suolo
Art. 15 -Modificazioni alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 27: “Norme per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale e per l’autorizzazione a dipendenti regionali all’esercizio di incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti o soggetti privati”
Art. 16 - Modificazioni all’articolo 28 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 in materia di formazione professionale, come modificato dall’articolo 48 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11
Art. 17 -Contributi agli enti locali per la formazione e qualificazione di amministratori e personale
Art. 18 - Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 1989, n. 1: “Istituzione dell’Istituto regionale di formazione dei dipendenti-IRFOD Lazio”
Art. 19 - Accelerazione delle procedure relative all’attivita’ contrattuale e all’esercizio dei poteri di spesa. Abrogazioni
Art. 20 -Estensione del patto territoriale di Ostia Antica al territorio del comune di Fiumicino
Art. 21 -Osservatorio della spesa
Art. 22 -Modificazioni all’articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 concernente la costituzione di una societa’ regionale di garanzia fidi
Art. 23 - Partecipazione della Regione Lazio al capitale della Societa’ “Areoporti di Roma spa”
Art. 24 -Istituzione dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo
Art. 25 - Istituzione di un fondo straordinario per l’occupazione
Art. 26 -Abrogazione del comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 in materia di consorzi di bonifica
Art. 27 -Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 1996, n. 1 concernente il regime urbanistico dei terreni di uso civico
Art. 28 -Modificazioni alla legge regionale 17 luglio 1989, n. 43 concernente interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attivita’ della pesca e dell’acquicoltura
Art. 29 -Modificazioni all’articolo 55 della legge regionale 18 maggio 1998, n.14 concernente l’agenzia regionale promozione enogastronomica tipica-ARPET Lazio
Art. 30 - Modificazioni all’articolo 40 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 in materia di aree naturali protette da ultimo modificato dall’articolo 43 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14
Art. 31 -Disposizioni relative all’applicazione della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21 concernente lo sviluppo delle strutture culturali
Art. 32 -Destinatari del concorso regionale agli interessi sui mutui concessi dall’Istituto di Credito sportivo previsto dall’articolo 44 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12
Art. 33 -Modificazioni alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 59 concernente contributi alla Universita’ “La Sapienza” e all’Istituto pareggiato di magistero “Maria SS. Assunta”
Art. 34 -Criteri e modalita’ per erogare contributi per favorire la ricollocazione dei lavoratori gia’ impegnati in lavori socialmente utili
Art. 35 -Modificazioni concernenti il contributo per l’incentivazione del lavoro autonomo di cui all’articolo 12 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29
Art. 36 - Determinazione della spesa storica prevista dall’articolo 37 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 in materia di trasporto pubblico locale
Art. 37 -Modificazioni alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 in materia di trasporto pubblico locale
Art. 38 -Modificazioni alla legge regionale 19 gennaio 1993, n. 2 concernente l’abitato storico del comune di Calcata (VT)
Art. 39 -Modificazioni all’articolo 3 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, come modificato dalla legge regionale 7 agosto 1998, n. 39 in materia di commissione regionale unica per la salute mentale
Art. 40 - Modificazioni all’articolo 11 della legge regionale 5 ottobre 1998, n. 44 concernente la revoca dei contributi per la riqualificazione delle strutture commerciali e di ristorazione in occasione del Giubileo del 2000
Art. 41 -Autorizzazione alla FI.LA.S. al trasferimento di risorse finanziarie al fondo di cui alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 25
Art. 42 - Termine di efficacia dei vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale
Art. 43 - Incentivi per l’istituzione dello sportello unico per le attivita’ produttive
Art. 44 -Dilazione dei pagamenti relativi a prestiti erogati dalla Regione ai comuni in materia di edilizia economica e popolare
Art. 45 - Modificazioni all’articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 in materia di subdelega ai comuni di funzioni amministrative
Art. 46 -Disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale
Art. 47 -Modificazioni alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, in materia di aree naturali protette regionali, da ultimo modificata dall’articolo 43 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14. Disposizioni transitorie
Art. 48 -Modificazioni alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40, concernente l’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio
Art. 49 -Stanziamento per l’istituzione di borse di studio da parte dell’Istituto A.C. Jemolo
Art. 50 -Interpretazione autentica concernente la decorrenza delle funzioni conferite in materia di trasporto pubblico locale
Art. 51 -Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea
Art. 52 -Istituzione di un fondo straordinario per l’edilizia scolastica
Art. 53 -Aumento numero unita’ da assumere per esigenze dell’ufficio stampa e pubbliche relazioni
Art. 54 - Finanziamento al progetto “Reintegrazione familiare supervisionata del paziente post-comatoso”
Art. 55 -Disposizioni transitorie per l’esercizio delle funzioni in materia di pianificazione Territoriale
Art. 56 -Modificazioni alla legge regionale 6 lugio 1998, n. 24 concernente la pianificazione paesistica e la tutela dei beni ed aree sottoposti a vincolo
Art. 57 -Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 concernente: “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco”
Art. 58 -Modificazioni all’articolo 42 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 concernente la proroga dei termini per la conclusione dei lavori relativi ai programmi di viabilita’ ed acquedotti rurali
Art. 59 -Modificazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 9 concernente il comitato tecnico consultivo regionale per l’urbanistica
Art. 60 -Modificazioni all’articolo 15 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 in materia di beni e servizi culturali del Lazio
Art. 61 -Interventi di naturalizzazione del Giardino di Ninfa
Art. 62 -Interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 1982, n. 4, concernente provvidenze in favore di popolazioni dell’Alto Reatino colpite dal terremoto del 19 settembre 1979
Art. 63 -Modificazioni all’articolo 1 della legge regionale 11 giugno 1998, n. 18 concernente interventi per i comuni della provincia di Rieti colpiti da eventi sismici
Art. 64 -Estensione delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 gennaio 1998, n. Vista la nota n. prot. 2222 del 17.2.99 concernente norme sul comando e inquadramento del personale comandato
Art. 65 -Interventi per la valorizzazione integrata di aree intercomunali
Art. 66 -Modificazioni alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 53 concernente l’Istituto zooprofilattico. Istituzione e finanziamento delle sezioni di Frosinone e Latina
Art. 67 - Modificazioni alla legge regionale 13 dicembre 1996, n. 51, modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 31, concernente interventi a sostegno dell’imprenditoria femminile
Art. 68 - Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 36 concernente interventi per il pluralismo dell’informazione e per il sostegno all’editoria
Art. 69 -Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4 in materia di polizia forestale
Art. 70 -Disposizioni in materia di contabilita’ delle aziende sanitarie locali
Art. 71 -Procedimenti di verifica dell’operato dei direttori generali ASL
Art. 72 - Modificazioni alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 concernente manifestazioni fieristiche
Art. 73 -Modificazioni alla legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, modificata dalla legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52 e dalla legge regionale 10 agosto 1984, n. 49 in materia di salvaguardia delle coste marine e delle rive dei laghi
Art. 74 - Biennale di arte e cultura delle due Europe di Frosinone
Art. 75 -Modificazioni alla legge regionale 23 settembre 1991, n. 59 concernente l’Istituto di studi musicali di Latina
Art. 76 - Modificazioni alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 concernente attivita’ di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente
Art. 77 -Contributi finanziari per il completamento lavori ed opere relativi ai comuni di Artena, Palestrina e Lariano
Art. 78 -Incentivi alle imprese per lo sviluppo economico
Art. 79 -Festival internazionale del cinema del mare dedicato a Federico Fellini
Art. 80 -Contributo finanziario al consorzio ASI Roma Latina
Art. 81 -Concorso della Regione al programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio nella provincia di Roma, PRUSST
Art. 82 - Disposizioni in materia di associazioni giovanili
Art. 83 -Partecipazione a Linee Laziali S.p.A.
Art. 84 -Contributo finanziario per realizzare un parcheggio adiacente al Monastero di Santa Scolastica – Subiaco
Art.85 - Censimento del patrimonio immobiliare regionale
Art. 86 - Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e successive modificazioni in materia di indennita’, rimborso spese e previdenza dei consiglieri regionali
Art. 87 - Modificazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 in materia di indennita’ ai consiglieri regionali
Art. 88 - Decorrenza delle modificazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 in materia di indennita’ ai consiglieri regionali
Art. 89 - Risanamento elettrodotto Civitavecchia – Roma ovest
Art. 90 - Assistenti domiciliari e dei servizi tutelari. Abrogazione di norme
Art. 91 -Modificazioni alla legge regionale 4 luglio 1979, n. 51, modificata dall’articolo 18 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, concernente la diffusione della pratica sportiva
Art. 92 -Modificazioni all’articolo 8 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 concernente rimborso spese ai consiglieri regionali
Art. 93 -Disciplina delle modalita’ e dei termini di scadenza per l’ottenimento dei benefici e provvidenze di legge. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1987, n. 23
Art. 94 -Istituzione del fondo speciale per la ricerca e la sperimentazione agricola, agro-ambientale, agroalimentare ed agroindustriale
Art. 95 - Dichiarazione d’urgenza


Art. 1
(Autorizzazione finanziamento di leggi)

1. Relativamente all’anno finanziario 1999, e’ autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegato quadro “A”.


Art. 2
(Conferma disposizioni della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36)

1. Sono confermate le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della l.r. 36/1992.


Art. 3
(Disposizioni per il contenimento della spesa)

1. Al fine di concorrere alle finalita’ poste dalla normativa nazionale in materia di contenimento e controllo della spesa, per il 1999 la facolta’ di impegnare spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio regionale puo’ essere esercitata limitatamente alle spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi ed alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali, agli interessi, alle partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento degli enti subregionali, alle spese per l’attuazione dei programmi comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata gia’ acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese connesse ad interventi per calamita’ naturali, nonche’ alle annualita’ relative ai limiti di impegno ed altre rate di ammortamento dei mutui. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui sopra, ad esclusione delle spese obbligatorie gia’ previste negli elenchi allegati al bilancio.

2. Per le restanti spese la facolta’ di impegnare e’ consentita nel limite dell’85 per cento dello stanziamento annuo.

3. La Giunta regionale puo’ concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 2 su motivata proposta dell’Assessore competente per materia di concerto con l’Assessore competente in materia di economia e finanza, in particolare per far fronte ad obbligazioni venute a scadenza in materia di opere pubbliche secondo la tempistica di cui all’articolo 22 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25.

4. Alle deliberazioni d’impegno concernenti l’utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata a cura della struttura proponente una scheda contenente tutti gli elementi necessari all’individuazione delle entrate corrispondenti e della loro acquisizione da parte della Regione.


Art. 4
(Conferma disposizioni articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11)

1. Sono confermate per l’esercizio finanziario 1999 le disposizioni contenute nell’articolo 71 della l.r. 11/1997.


Art. 5
(Modificazioni alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 concernente l’istituzione del comitato tecnico consultivo regionale per l’urbanistica, l’assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture)

1. Alla lettera a) del primo comma, dell’articolo 3 della l.r. 43/1977, dopo le parole “di competenza diretta della Regione,” sono aggiunte le seguenti “di importo superiore a lire 3.000 milioni,”.

2. Alla lettera c) del primo comma, dell’articolo 19 della l.r. 43/1977 prima delle parole “i progetti indicati alla lettera b)” sono aggiunte le seguenti “i progetti indicati alla lettera a) dell’articolo 3 fino all’importo di lire 3.000 milioni,”.


Art. 6
(Abrogazioni delle leggi regionali 16 novembre 1978, n. 69 e 17 settembre 1984, n. 57 concernenti studi e ricerche per la difesa del territorio dai movimenti franosi)

1. Le leggi regionali 16 novembre 1978, n.69 e 17 settembre 1984, n.57 sono abrogate.


Art. 7
(Abrogazione della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 20 concernente interventi finanziari per la ricostruzione di opere danneggiate da eventi calamitosi e relativa disposizione transitoria)

1. La legge regionale 17 febbraio 1987, n. 20 e’ abrogata a decorrere dal 1° gennaio 1999.

2. Gli Uffici regionali competenti continuano ad evadere le domande di concessione di contributi per il ripristino delle strutture pubbliche o private insistenti sul litorale laziale distrutte e/o danneggiate da eventi calamitosi pervenute entro il 31 dicembre 1998.


Art. 8
(Interventi per il consolidamento ed il risanamento dei comuni del Lazio)

1. Per il completamento delle opere di consolidamento dell’abitato del comune di Grotte di Castro (VT), il limite di spesa previsto dalla legge regionale 21 novembre 1988, n. 76, e’ ulteriormente elevato di lire un miliardo.

2. Per la realizzazione delle opere di consolidamento, risanamento igienico sanitario e riacquisizione della titolarita’ dell’abitato storico del comune di Calcata (VT), il limite di spesa previsto dalla legge regionale 19 gennaio 1993, n. 2, e’ elevato a complessive lire 3 miliardi.

3. Per il completamento delle opere di risanamento, consolidamento e riqualificazione dei versanti a margine del centro storico del comune di Capranica (VT), il limite di spesa previsto dalla legge regionale 2 maggio 1995, n. 20 e’ elevato a complessive lire 3 miliardi.

4. Per il completamento delle opere di risanamento, consolidamento e riqualificazione del centro storico del comune di Onano (VT), il limite di spesa previsto dalla legge regionale 22 maggio 1995, n. 33, e’ elevato a complessive lire 4 miliardi 200 milioni.


Art. 9
(Modificazioni alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 concernente estensione del piano regionale della viabilita’ di cui alle leggi regionali aggio 1985, n. 60 e 26 febbraio 1987, n. 22)


1. Dopo la lettera o octies) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 sono aggiunte le seguenti:
      “o novies) ammodernamento e potenziamento di via della Pisana nel comune di Roma dal Grande Raccordo Anulare a Via di Malagrotta;
      o decies) progettazione per l’ammodernamento della SS 2 Cassia fra il Km 41,870 e il Km 74,400;
      o undecies) progettazione di una bretella di connessione tra la SS 7 Appia e la SS 148 Pontina nel territorio del comune di Terracina;
      o duodecies) realizzazione del Ponte sul Fiume Liri a Monte S. Giovanni Campano;
      o terdecies) adeguamento della SS 630 Ausonia in prossimita’ del centro abitato di Spigno Saturnia;
      o quattuordecies) progettazione dell’adeguamento della SS n.7 Appia in corrispondenza del comune di Marino, localita’ S. Maria delle Mole e Frattocchie;
      o quindecies) adeguamento dello svincolo di accesso al comune di Cerveteri (RM) dalla SS 1 Aurelia, localita’ Valcanneto.”.

2. Dopo la lettera o octies) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r.. 67/1993, sono aggiunte le seguenti:
      “o novies) ammodernamento e potenziamento di via della Pisana nel comune di Roma dal Grande Raccordo Anulare a Via di Malagrotta lire 5 miliardi;
      o decies) progettazione per l’ammodernamento della SS 2 Cassia fra il Km 41,870 e il Km 74,400 lire 2 miliardi;
      o undecies) progettazione di una bretella di connessione tra la SS 7 Appia e la SS 148 Pontina nel territorio del comune di Terracina
                                          lire 1miliardo;
      o duodecies) realizzazione del Ponte sul Fiume Liri a Monte S. Giovanni Campano lire 7 miliardi;
      o terdecies) adeguamento della SS 630 Ausonia in prossimita’ del centro abitato di Spigno Saturnia lire 5 miliardi;
      o quattuordecies) progettazione dell’adeguamento della SS n.7 Appia in corrispondenza del comune di Marino, localita’ S. Maria delle Mole e Frattocchie lire 1 miliardo;
      o quindecies) adeguamento dello svincolo di accesso al comune di Cerveteri (RM) dalla SS. 1 Aurelia, localita’ Valcanneto
                                          lire 3 miliardi.

Art. 10
(Istituzione di borse di studio e di ricerca per la prevenzione del rischio idrogeologico)

1. Per lo svolgimento delle attivita’ di indagine, monitoraggio e controllo in prevenzione del rischio idrogeologico in attuazione del decreto legge 11 giugno 1998, n.180 convertito con modificazione con la legge 3 agosto 1998, n.267, possono essere istituite apposite borse di studio e di ricerca, della rispettiva durata annuale o triennale, da assegnare a laureati in ingegneria o geologia od in altre discipline che abbiano attinenza con le predette attivita’.

2. Per le borse di studio e di ricerca di cui al comma 1, si applicano le norme di cui all’articolo 13 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 26.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle somme assegnate alla Regione Lazio in applicazione dell’articolo 8 del decreto legge 11 giugno 1998, n.180 convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, la Giunta procede all’assegnazione delle borse di studio sentito il parere della competente commissione consiliare.


Art. 11
(Modificazioni alla legge regionale 29 agosto 1998, n. 34 concernente l’intervento per lo sviluppo socio economico della provincia di Rieti)

1. All’articolo 5 della l.r. 34/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) al comma 1 dopo le parole: “denominato Consorzio” sono aggiunte le seguenti: “e dell’area industriale del comune di Borgorose”;
      b) al comma 2, dopo le parole “al Consorzio che” sono inserite le seguenti: “tramite la propria tesoreria”;
      c) il comma 4, e’ sostituito dal seguente:
        “4. Sui fabbricati di cui al comma 3, il Consorzio, ravvisata l’urgenza e la necessita’, avvia, se necessario, la procedura per l’esproprio ai fini dell’acquisto per terzi.”;
      d) il comma 5, e’ sostituito dal seguente:
        “5. Il Consorzio con il fondo rotativo di cui al comma 2, attraverso la propria tesoreria, garantisce i mutui accesi dalle imprese, tramite la tesoreria stessa, per investimenti sino ad 1 miliardo di lire.”;
e) il comma 7 e’ abrogato.

2. All’articolo 8, comma 6, della l.r. 34/1998, sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al numero 1 della lettera a) del comma 6 le parole “quindici per cento” sono sostituite dalle seguenti “venti per cento”;
      b) al numero 2 della lettera a) del comma 6 le parole “venticinque per cento” sono sostituite dalle seguenti: “trenta per cento”;
      c) la lettera b) del comma 6 e’ abrogata.

3. Al comma 2 dell’articolo 9, le parole “Assessorato regionale competente in materia di servizi sociali” sono sostituite dalle seguenti: “Assessorato regionale competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali”.

4. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 14 e’ abrogata.


Art. 12
(Criteri per la ripartizione dei finanziamenti in materia di assistenza pubblica)

1. L’erogazione delle somme iscritte al capitolo 42110 del bilancio regionale per il finanziamento delle funzioni in materia di assistenza pubblica, viene disposta dalla Giunta regionale secondo i seguenti criteri:
      a) il trenta per cento del fondo in proporzione alla popolazione di ciascun comune;
      b) il cinquanta per cento del fondo in base ai programmi presentati dai comuni relativi:
        1) alla gestione dei servizi gia’ esistenti, ivi compresi quelli trasferiti dagli enti disciolti ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641, e all’istituzione di nuovi servizi;
        2) alla riconversione e/o alla trasformazione degli interventi di istituzionalizzazione di soggetti anziani ed handicappati;
        3) ad interventi in favore dei minori, in attuazione della vigente normativa statale dell’istituto di affidamento familiare ed al cofinanziamento delle iniziative di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285;
      c) il venti per cento per la gestione di servizi intercomunali, a valenza comprensoriale, a livello distrettuale o subdistrettuale, organizzati in dipendenza di forme associative odi acccordi tra comuni e per i nuovi servizi attivati nelle aree di sperimentazione individuati con deliberazione della Giunta regionale 13 dicembre 1998, n. 6789;

2. Tranne i casi di costituzione di consorzi, di unioni di comuni o di comunita’ montane ai sensi, rispettivamente, degli articoli 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i contributi di cui al comma 1, lettera c), vengono assegnati al comune capofila, individuato nel formale atto costitutivo della forma associativa o nell’accordo o nella convenzione di cui all’articolo 24 della lire 142/1990.

3. Al fine di consentire la continuita’ dei servizi gia’ avviati, il riparto di cui al comma 1, lettera b) tiene conto della somma complessivamente corrisposta ai singoli comuni nell’anno precedente.

4 L’ammontare del finanziamento per ogni servizio di cui al comma 1, lettera c), non puo’ superare il limite di cento milioni di lire. Eventuali somme non utilizzate per il finanziamento di tali servizi vengono ripartiti con i criteri del comma 1, lettera b).


Art. 13
(Contributi agli enti locali per la gestione dei servizi socio assistenziali)

1. I consorzi e le unioni di comuni, costituiti per la gestione dei servizi socio-assistenziali ai sensi rispettivamente dell’articolo 25 e dell’articolo 26 della l. 142/1990, possono essere direttamente destinatari dei contributi di cui ai capitoli 42110 e 42120, qualora cio’ sia previsto dallo statuto o dall’atto costitutivo della forma associativa.

2. Le comunita’ montane, costituite ai sensi dell’articolo 28 della l.142/1990, cui i singoli comuni abbiano conferito la delega per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali, possono essere direttamente destinatarie dei contributi di cui al comma 1.


Art. 14
(Modificazioni alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, concernente la difesa del suolo)

1. Alla lettera d) del comma 1, dell’articolo 9 della l.. 53/1998, dopo le parole “dal r.d.. 523/1904” sono inserite le seguenti: “e dal r.d. 8 maggio 1904, n. 368”.

2. Il comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 53/1998 e’ sostituito dal seguente:
      “1. I proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti all’obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi dell’articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n.36, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche.”.

3. Al comma 3 dell’articolo 36 della l.r. 53/1998, le parole “Le autorita’ d’ambito di cui alla l.r. 6/1996 stipulano” sono sostituite dalle seguenti: “Ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2, le autorita’ d’ambito di cui alla l.r. 6/1996 debbono stipulare”.

4. Il comma 3 dell’articolo 44 della l.r. 53/1998 e’ sostituito dal seguente:
      “3. Con la deliberazione prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 2, e’ trasferito ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, previo assenso, il personale dei consorzi di bonifica addetto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla gestione e al mantenimento delle opere e dei sistemi di bonifica ad esclusivo servizio delle zone urbanizzate trasferiti ai comuni stessi.”.


Art. 15
(Modificazioni alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 27: “Norme per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale e per l’autorizzazione a dipendenti regionali all’esercizio di incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti o soggetti privati)

1. Il comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 27/1996, e’ sostituito dal seguente:
      “5. Per la partecipazione a commissioni di concorso e di esame, i compensi a carico del bilancio regionale sono determinati con deliberazione della Giunta, tenuto conto sia della professionalita’ che dell’impegno richiesti e nel rispetto dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995. Ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi e dei corsi-concorsi delle qualifiche dirigenziali compete, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle relative sedute, un gettone di presenza fissato in lire 200 mila per il presidente e in lire 160 mila per gli altri membri, compreso il segretario e, se non residente, il rimborso delle spese di viaggio in misura non superiore a quella prevista per i dirigenti regionali. Detti importi possono essere rideterminati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in rapporto agli indici ISTAT di variazione del costo della vita”.


Art. 16
(Modificazioni all’articolo 28 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 in materia di formazione professionale, come modificato dall’articolo 48 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11)

1. L’articolo 28 della l.r. 23/1992, come modificato dall’articolo 48, della l.r. 11/1997 e’ sostituito dal seguente:


Art. 28
(Rendicontazione)
      1. Entro novanta giorni dal termine degli interventi i soggetti gestori devono presentare certificazione rilasciata da persona o societa’ iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88 e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n.474. Detta certificazione deve attestare la corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa indicate nei preventivi finanziari approvati dall’Amministrazione nonche’ la conformita’ alla disciplina nazionale e comunitaria vigente dei titoli originali di costo e/o di spesa.

      2. Contestualmente alla presentazione della certificazione di cui al comma 1 devono essere restituite le somme non utilizzate e le eventuali somme relative ad attivita’ finanziate e non svolte.

      3. In ogni caso la documentazione contabile, costituita da titoli originali di costo e/o di spesa e’ conservata a cura dei soggetti gestori nei propri uffici e l’Amministrazione si riserva comunque di effettuare controlli a campione anche mediante ispezioni presso le sedi degli enti.

      4. In seguito all’avvenuta presentazione della certificazione formulata ai sensi del comma 1 gli uffici competenti provvedono alla erogazione dell’eventuale saldo o all’eventuale recupero di somme gia’ erogate non utilizzate e/o non correttamente spese.

5. Il costo relativo alla certificazione e’ considerato spesa eleggibile.

      6. Per le attivita’ formative gia’ approvate alla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti gestori hanno facolta’ di avvalersi della precedente normativa in materia di rendicontazione.”.


Art. 17
(Contributi agli enti locali per la formazione e qualificazione di amministratori e personale)

1. Relativamente all’anno finanziario 1999, al fine di favorire la partecipazione degli enti locali del Lazio alle attivita’ di formazione e qualificazione degli Amministratori e del personale organizzate dall’Istituto regionale di formazione dei dipendenti – IRFOD Lazio, la Regione concede contributi ai piccoli comuni ed alle comunita’ montane per la copertura di una quota della spesa.

2. I criteri per la concessione dei contributi e le modalita’ per la presentazione delle domande sono dettati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

3. Per la copertura delle spese di cui al comma 1, quantificate in lire 500 milioni per l’anno 1999, e’ istituito il capitolo 13141 denominato “Fondo a sostegno del piano di investimento formativo nei confronti dei piccoli comuni e delle comunita’ montane” con lo stanziamento di lire 500 milioni.


Art. 18
(Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 1989, n.1 “Istituzione dell’Istituto regionale di formazione dei dipendenti-IRFOD Lazio”)

1. All’articolo 18 della l.r. 1/1989 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) la lettera a) del comma 1, e’ sostituita dalla seguente:
      “a) il Consiglio regionale approva i provvedimenti del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c) e d);”;
      b) la lettera b) del comma 1, e’ sostituita dalla seguente:
      “b) la Giunta regionale esercita, sotto il profilo della conformita’ alle norme vigenti e della coerenza con l’indirizzo politico, sociale ed economico della Regione, risultante dagli atti di programmazione approvati dal Consiglio regionale e dalle direttive emanate dalla Giunta regionale, il controllo sui provvedimenti del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b), limitatamente alla nomina del direttore amministrativo e dei direttori dei corsi, e) ed f), limitatamente all’acquisizione, all’alienazione e alla trasformazione dei beni immobili.”;
          c) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
      “2. I provvedimenti soggetti al controllo diventano esecutivi se, entro trenta giorni dalla data di ricezione, la Giunta regionale non ne pronuncia l’annullamento. Il suddetto termine puo’ essere sospeso, una sola volta, qualora la Giunta regionale chieda chiarimenti ovvero formuli proposte di adeguamento. Qualora l’Istituto non fornisca i chiarimenti entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, o non faccia propri gli adeguamenti proposti dalla Giunta regionale entro il termine di quaranta giorni dalla stessa data, il provvedimento decade.”;
          c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
      “3. In caso di inerzia o ritardo nell’adozione di atti obbligatori da parte dell’Istituto, la Giunta regionale esercita, d’ufficio o su richiesta degli interessati, il controllo sostitutivo. A tal fine, la Giunta regionale invita l’Istituto a provvedere all’emanazione dell’atto obbligatorio fissando un congruo termine. Decorso, inutilmente, tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario con l’incarico di adottare l’atto.”.

2. L’articolo 19 della l.r. 1/1989 e’ abrogato.

3. All’articolo 23 della l.r. 1/1989 sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al comma 2 le parole: “contestualmente al bilancio ed al rendiconto generale regionale” sono sostituite dalle seguenti: “con le modalita’ di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 e successive modificazioni.”;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.


Art. 19
(Accelerazione delle procedure relative all’attivita’ contrattuale e all’esercizio dei poteri di spesa. Abrogazioni)

1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 1 luglio 1996, n.25, spetta ai dirigenti l’attivita’ di gestione nell’ambito delle rispettive competenze definite ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della stessa legge. Nello svolgimento di tale attivita’, i dirigenti assumono tutti gli atti amministrativi e di diritto privato, ivi compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, esercitando autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate. Per quel che riguarda in particolare l’attivita’ contrattuale, i dirigenti provvedono ad adottare tutti gli atti procedurali ed a stipulare i relativi contratti, che acquistano efficacia dal momento della stipula.

2. Gli atti di diritto privato ed amministrativi devono recare, ai fini dell’assunzione delle relative responsabilita’, la firma dell’estensore e del responsabile del procedimento nonche’ la firma dei dirigenti competenti. I dirigenti, nell’apporre la propria firma, assumono la responsabilita’ complessiva della legittimita’ dell’atto e della conformita’ agli indirizzi, alle direttive ed agli obiettivi programmatici indicati dall’organo istituzionale di governo.

3. Per gli atti comportanti spesa a carico del bilancio regionale, i dirigenti competenti, nell’apporre la propria firma, assumono, altresi’, la responsabilita’ della rispondenza dell’utilizzazione delle somme da impegnare o da erogare alle finalita’ cui le norme legislative le hanno destinate, nonche’ della regolarita’ della documentazione. Tali atti devono essere, inoltre, sottoscritti dai responsabili dei servizi di contabilita’ che, esclusa ogni diversa valutazione in relazione all’interesse pubblico perseguito, attestano, sia in sede di registrazione degli impegni di spesa che di emissione dei titoli di pagamento, la giusta imputazione della spesa al capitolo di bilancio, la disponibilita’ del fondo stanziato, la corretta ascrizione al conto della competenza o a quello dei residui, nonche’ il rispetto del principio dell’annualita’ del bilancio.

4. La documentazione giustificativa della spesa e’ conservata agli atti della struttura competente, in allegato all’originale dell’atto di liquidazione in cui sono elencati i documenti contabili sui quali si basa la liquidazione stessa. Altro originale dell’atto di liquidazione e’ allegato all’ordine di emissione del titolo di pagamento. I responsabili dei servizi di contabilita’ possono, comunque, richiedere, in ogni momento, copia conforme all’originale della documentazione giustificativa della spesa e/o l’accesso diretto alla documentazione stessa.

5. I responsabili dei servizi di contabilita’, qualora ritengano che non sussistano i requisiti per la registrazione dell’atto o per l’emissione del titolo di pagamento ai sensi del comma 3, sono tenuti a restituire l’atto al dirigente competente con l’indicazione dei motivi che ne impediscono l’ulteriore corso, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dell’atto stesso.

6. L’impegno di spesa, qualora non intervenga la restituzione dell’atto ai sensi del comma 5, deve essere registrato dai responsabili dei servizi di contabilita’ entro il suddetto termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell’atto. L’atto acquista efficacia trascorsi dieci giorni dalla data di registrazione dell’impegno di spesa, nel corso dei quali i responsabili dei servizi di contabilita’ possono comunicare al dirigente competente eventuali osservazioni circa la legalita’ della spesa, ferma restando l’efficacia dell’atto e la facolta’ di darvi esecuzione. In caso di osservazioni, il dirigente competente all’adozione dell’atto dispone circa il seguito da dare allo stesso e ne informa i servizi di contabilita’.

7. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo, in particolare, sono o restano abrogati:
      a) l’articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1993, n.21;
      b) l’articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 giugno 1994, n,16 e la conferma di tale disposizione contenuta nell’articolo 3 della legge regionale 9 maggio 1995, n.25, nell’articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1996, n.16, nell’articolo 2 della legge regionale 22 maggio 1997, n.11 e nell’articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1998, n.14;
      c) l’articolo 40, commi 1 e 3, della legge regionale 18 maggio 1998, n.14.

1. Le disposizioni della legge regionale 12 aprile 1977, n.15, si applicano in quanto compatibili con le norme del presente articolo.


Art. 20
(Estensione del patto territoriale di Ostia Antica al territorio del comune di Fiumicino)

1. Ai sensi dell’articolo 47, comma 18 della legge regionale 18 maggio 1998, n.14 il patto territoriale di Ostia Antica di cui al comma 16 dello stesso articolo 47 e’ esteso al territorio del comune di Fiumicino.

2. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo 28117 e’ riservata per l’anno 1999 una quota pari a lire 4.000 milioni per il territorio di Ostia Antica e lire 2.000 milioni per Fiumicino, nonche’ per l’anno 2000 una quota pari a lire 2.000 milioni per Ostia Antica e lire 500 milioni per Fiumicino. Le risorse regionali integrano gli stanziamenti gia’ previsti a carico delle amministrazioni comunali a favore del patto.

3. Per le spese connesse alla fase informativa e di definizione e concertazione del patto si provvede, nell’ambito dello stanziamento del capitolo 11246 per l’anno 1999, ad assegnare lire 250 milioni alla XIII Circoscrizione del comune di Roma e lire 150 milioni al comune di Fiumicino.


Art. 21
(Osservatorio della spesa)

1. Al fine di monitorare l’andamento della spesa relativa alle leggi ed ai provvedimenti regionali inerenti l’attuazione di programmi ed interventi a sostegno dell’apparato produttivo regionale, del potenziamento infrastrutturale, delle politiche sociali e di ogni altro intervento finalizzato allo sviluppo economico, sociale e produttivo della Regione, e’ istituito, presso l’assessorato competente in materia di programmazione economia e finanza, l’Osservatorio della Spesa.

2. L’Osservatorio ha il compito di monitorare l’andamento della spesa con particolare riguardo alla verifica ex-ante ed ex-post degli effetti diretti ed indiretti sull’occupazione in relazione a quanto stabilito dall’articolo 13 della legge regionale 18 maggio 1998, n.14.

3. Al fine di cui al comma 2 l’Osservatorio elabora relazioni bimestrali che sottopone al confronto con le parti sociali.

4. La Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale le risultanze dell’Osservatorio e delle valutazioni e proposte delle parti sociali.

5. La composizione, le modalita’ organizzative e le procedure dell’Osservatorio sono stabilite, sentite le parti sociali, con delibera di Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 22
(Modificazioni all’articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n.11 concernente la costituzione di una societa’ regionale di garanzia fidi)

1. All’articolo 52 della l.r. 11/1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) al comma 2 le parole: “con compiti di gestione del programma di attivita’” sono soppresse;
      b) alla lettera a) del comma 3, dopo le parole: “finanziamenti a medio” sono inserite le seguenti : “e lungo”;
      c) al comma 5 le parole: “commisurata all’entita’ delle garanzie rilasciate” sono soppresse;
      d) al comma 8 le parole: “e limitatamente al 30 per cento del totale” sono soppresse.


Art. 23
(Partecipazione della Regione Lazio al capitale della Societa’ “Aeroporti di Roma spa”)

1. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 1999, la Giunta regionale ed il suo Presidente sono autorizzati a compiere tutti gli atti necessari all’assunzione di una partecipazione pari all’1 per cento del capitale della societa’ “Aeroporti di Roma spa”, nonche’ a sottoscrivere una ulteriore partecipazione sino a raggiungere il 2 per cento complessivo ove altri enti territoriali non esercitino l’opzione nei termini di cui al d.p.c.m. stesso.

2. L’onere conseguente all’attuazione del presente articolo, stimato in 33 miliardi di lire per la partecipazione all’1 per cento del capitale e sino ad ulteriori 33 miliardi di lire per raggiungere eventualmente il 2 per cento del capitale, grava sul capitolo 28180 che si istituisce nel bilancio di previsione 1999 con la seguente denominazione: “Partecipazione della Regione Lazio al capitale della societa’ Aeroporti di Roma spa.”.


Art. 24
(Istituzione dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo)

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 53 del proprio Statuto, promuove la costituzione di una societa’ a prevalente partecipazione pubblica denominata “Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio S.p.A.”, di seguito definita “Agenzia”, quale strumento di attuazione della programmazione regionale mediante la realizzazione tecnica e finanziaria di investimenti pubblici e privati finalizzati al rafforzamento delle infrastrutture, delle attivita’ produttive e dei servizi di sviluppo del territorio regionale, l’incentivazione e la salvaguardia dell’occupazione, nonche’ mediante il reperimento e la migliore utilizzazione delle risorse finanziarie necessarie.

2. Per le finalita’ di cui al comma 1, l’Agenzia, in particolare:
      a) opera per la promozione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e produttivo del Lazio attraverso:
        1) l’incentivazione dei processi di ricerca, innovazione, qualita’, cultura d’impresa;
        2) il sostegno alle imprese per l’accesso al credito e ad altre fonti di finanziamento e garanzia;
        3) l’organizzazione di assistenza tecnica alle imprese;
      a) nell’ambito dei programmi di sviluppo della Regione e degli strumenti di programmazione negoziata, promuove e partecipa – di norma in concorso con altri soggetti pubblici e privati – a progetti di investimento nelle infrastrutture, iniziative di sostegno e sviluppo dell’occupazione, programmi di sviluppo di aree territoriali e di settori economici del Lazio;
      b) opera per l’acquisizione, l’utilizzo e l’ottimizzazione di provvidenze e risorse finanziarie comunitarie e nazionali per il sostegno allo sviluppo regionale e di rafforzamento delle imprese, assumendo ove necessario – direttamente o tramite societa’ specializzate – la funzione di organismo intermediario, beneficiario o attuatore;
      c) opera per lo sviluppo di progetti di miglioramento dell’attrattivita’ localizzativa del territorio regionale e per l’internazionalizzazione del sistema economico e produttivo del Lazio;
      d) presta assistenza tecnica alla Regione e ad altri soggetti pubblici in materia di sviluppo regionale, con particolare riferimento agli aspetti economici e finanziari.

3. Per la realizzazione delle attivita’ di cui al comma 2, l’Agenzia in particolare:
      a) promuove la creazione di una rete di soggetti specializzati. A tal fine costituisce o assume partecipazioni, anche maggioritarie, o di controllo, in societa’ ed organismi che operino con finalita’ strumentali o collegate a quelle proprie. L’Agenzia, nel rispetto delle diverse specializzazioni e autonomie operative, garantisce il coordinamento dei soggetti della rete in funzione del raccordo delle loro attivita’ con gli obiettivi ed indirizzi della Regione;
      b) gestisce, in particolare nell’ambito delle procedure previste dalla programmazione negoziata, dai programma comunitari e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per incarico conferito dalla Regione o da altri soggetti pubblici, o per effetto di apposite disposizioni legislative o di programmi comunitari o nazionali fondi speciali per lo sviluppo regionale e per l’assistenza ed il sostegno tecnico e finanziario alle imprese laziali, operando ove possibile in collaborazione con il sistema creditizio e finanziario.

4. La partecipazione della Regione Lazio all’Agenzia e’ subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e statuto prevedano:
      a) che alla Regione venga assicurata la maggioranza assoluta delle azioni dell’Agenzia, da mantenere anche in caso di aumento di capitale o di emissione di obbligazioni convertibili;
      b) che possano partecipare alla societa’:
        1) enti locali del Lazio;
        2) enti pubblici e societa’ a partecipazione e controllo pubblico, anche operanti fuori della regione Lazio, la cui finalita’ istituzionale o il cui soggetto sociale siano affini, strumentali o complementari a quello dell’Agenzia;
        3) banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legisltivo 1 settembre 1993, n.385 e successive modificazioni e integrazioni, loro federazioni ed associazioni territoriali, societa’ di cui all’articolo 64 del d.lgs. 385/1993;
        4) organismi, aventi personalita’ giuridica, in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali del Lazio;
      a) che l’oggetto sociale sia coerente con le attivita’ di cui al comma 2;
      b) la possibilita’ che i soci della Finanziaria Laziale di Sviluppo – FI.LA.S. S.p.A. conferiscano, in tutto o in parte, i rispettivi pacchetti azionari detenuti alla data della stipula dell’atto costitutivo dell’Agenzia;
      c) il numero degli amministratori e dei sindaci la cui nomina e’ riservata alla Regione ai sensi del comma 6;
      d) che i primi amministratori nominati ai sensi dell’articolo 2383 del codice civile durino in carica per un periodo non superiore ad un anno.

5. La Giunta regionale ed il suo Presidente, ovvero l’assessore competente in materia da lui delegato, sono autorizzati a compiere, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione all’Agenzia e, in particolare, a stipulare l’atto costitutivo e a sottoscrivere azioni fino al conseguimento della maggioranza assoluta, nonche’ a sottoscrivere gli eventuali accordi tra i soci relativi all’esercizio dei reciproci diritti e doveri.

6. La Regione e’ rappresentata nell’assemblea dell’Agenzia dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore competente per materia da lui delegato, sentiti gli orientamenti della Giunta per gli atti di straordinaria amministrazione. La Regione si riserva di nominare, ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci dell’Agenzia nel numero stabilito dall’atto costitutivo e dallo statuto dell’Agenzia stessa. Tali nomine sono effettuate dal Consiglio regionale entro il termine perentorio di sessanta giorni precedenti alla scadenza dei relativi organi fatto salvo quanto previsto al comma 10. Trascorso inutilmente tale termine, si provvede in via sostitutiva a norma dell’articolo 2, comma 4 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12. Gli amministratori nominati dalla Regione sono scelti tra soggetti i quali abbiano maturato un’adeguata esperienza per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno dieci anni, nell’esercizio di attivita’ professionale o di docenza in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario, ovvero nello svolgimento di funzioni manageriali presso imprese del settore finanziario o di societa’.

7. Per lo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 2 di peculiare interesse in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e’ istituito un fondo speciale denominato “fondo di rotazione per lo sviluppo regionale del Lazio”, in seguito denominato “Fondo”. Il Fondo e’ affidato in gestione all’Agenzia che lo amministra con apposita contabilita’, la cui dotazione finanziaria per il triennio 1999-2001 e’ determinata in 40 miliardi di lire. Il Fondo puo’ essere progressivamente ricostituito o incrementato da ulteriori risorse finanziarie, previa verifica della Giunta regionale che provvede alle opportune verifiche sull’efficienza e l’efficacia dei progetti di intervento realizzati o gestiti con il contributo regionale, avvalendosi, se ne rilevi la necessita’, di esperti esterni all’amministrazione.

8. Il Fondo e’ utilizzato sulla base di uno specifico programma triennale di interventi, redatto dall’Agenzia, in coerenza con le linee della programmazione regionale, che illustra le attivita’ da realizzare e i risultati da raggiungere nel triennio di riferimento, la valutazione dei costi e dei rendimenti economici e finanziari attesi, la previsione dei benefici socio-economici e delle ricadute occupazionali, le priorita’ di utilizzo delle risorse. Il programma triennale e’ attuato mediante piani annuali, redatti dall’Agenzia entro il mese di ottobre di ciascun anno. Il piano annuale indica le attivita’ da realizzare, le previsioni economiche, le spese di funzionamento dell’Agenzia che sono finanziate con il Fondo. Il programma triennale e i piani annuali vengono inoltrati alla Regione per l’approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente e le parti sociali. L’Agenzia redige un rapporto consuntivo sull’andamento della gestione del Fondo dell’anno precedente. Il rapporto e’ inviato, in allegato al bilancio annuale dell’Agenzia, alla Giunta regionale che riferisce in merito alla competente commissione consiliare permanente. I rendimenti generati dalle attivita’ del Fondo sono destinati in uguale misura ad incrementare la dotazione del Fondo ed al patrimonio dell’Agenzia.

9. I Fondi speciali disciplinati da specifiche leggi regionali affidati in gestione alla FI.LA.S. S.p.A. in liquidazione sono affidati in gestione all'Agenzia o ad altro soggetto appartenente alla rete di cui al comma 3 che subentrano alla FI.LA.S. in tutti i rapporti discendenti dalla gestione stessa, ivi inclusi quelli in atto con la Regione e con altri soggetti. Le modalita’ di subentro alla FI.LA.S. S.p.A. nella gestione dei fondi speciali sono definite dalla Regione d’intesa con i liquidatori della FI.LA.S. S.p.A. ed il consiglio d’amministrazione dell’Agenzia e/o del nuovo gestore.

10. In sede di prima applicazione le nomine di cui al comma 6 sono effettuate dal Consiglio regionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine si provvede in via sostitutiva a norma dell’articolo 2, comma 4, della l.r. 12/1993.

11. La iniziale partecipazione azionaria della Regione nell’Agenzia avviene tramite la sottoscrizione ed il versamento di una somma non superiore a 10 mila milioni di lire.

12. La legge regionale 10 febbraio 1995, n. 4 e successive modifiche e’ abrogata con effetto dalla data di costituzione dell’Agenzia. Nelle leggi regionali che prevedono fondi speciali affidati in gestione alla FI.LA.S. S.p.A. il riferimento a quest’ultima societa’ deve intendersi effettuato all’Agenzia a decorrere dalla data di definizione delle operazioni di subentro ai sensi del comma 9.

13. Per le finalita’ di cui al presente articolo sono istituiti nel bilancio di previsione 1999 e 1999-2001 i seguenti capitoli:
      a) cap. 28167: “Partecipazione della Regione Lazio al capitale sociale della Agenzia regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio S.p.A.”, con lo stanziamento di lire 10 mila milioni per l’esercizio finanziario 1999;
      b) cap. 28169: “Fondo speciale di rotazione per lo sviluppo, presso l’Agenzia regionale per gli Investimento e lo Sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio S.p.A.”, con lo stanziamento di lire 5 mila milioni per l’esercizio finanziario 1999, lire 15 mila milioni per l’esercizio finanziario 2000 e lire 20 mila milioni per l’esercizio finanziario 2001.


Art. 25
(Istituzione di un fondo straordinario per l’occupazione)

1. Al fine di incrementare la dotazione finanziaria delle leggi regionali i cui interventi siano in grado di attivare in tempi rapidi nuove occasioni di lavoro a prospettive occupazionali stabili di lavoro e’ istituito per l’anno 1999 un fondo straordinario per l’occupazione. La dotazione iniziale del fondo e’ stabilita in lire 5 mila milioni. L’assessorato competente in materia di economia e finanza , di concerto con l’assessorato competente in materia di lavoro e consultando le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali del Lazio, effettua una ricognizione degli interventi per l’occupazione immediatamente attivabili nell’ambito della vigente legislazione regionale in tutti i settori e propone, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica variazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale 1999-2001. Tale variazione deve prevedere l’incremento del fondo speciale per un importo non inferiore a lire 10 mila milioni, da finanziare essenzialmente attraverso riduzioni o rimodulazioni di stanziamento di altri capitoli di spesa del bilancio 1999-2001, e la sua contestuale attribuzione, compresa la dotazione iniziale, ai diversi capitoli dello stesso bilancio di previsione riferiti alle leggi regionali individuate attraverso la suddetta ricognizione. Nella relazione che accompagna la proposta di variazione di bilancio si da conto in dettaglio dell’attivita’ di ricognizione svolta e delle motivazioni poste alla base dei riferimenti proposti.

2. Per le finalita’ del presente articolo e’ istituito nel bilancio di previsione 1999-2001 il capitolo 28165 con denominazione: “Fondo straordinario per l’occupazione”.


Art. 26
(Abrogazione del comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 18 maggio 1998, n.14 in materia di consorzi di bonifica)

1. Allo scopo di rendere coerente l’azione della Regione Lazio con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 326 del 14 luglio 1998, il comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 14/1998 e’ abrogato


Art. 27
(Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 1996, n.1 concernente il regime urbanistico dei terreni di uso civico)

1. Al comma terzo dell’articolo 6 della l.r. 1/1986, le parole “del dieci per cento” sono sostituite dalle seguenti: “legale vigente”.

2. Al comma 16 dell’articolo 8 della l.r. 1/1986, modificato dalla legge regionale 17 dicembre 1996, n.57, le parole: “del dieci per cento” sono sostituite dalle seguenti: “al tasso legale vigente”.


Art. 28
(Modificazioni alla legge regionale 17 luglio 1989, n.43 concernente interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attivita’ della pesca e dell’acquicoltura)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 43/1989, e’ aggiunto il seguente:

“1 bis. Le iniziative di cui alla lettera c) del comma 1 quando sono proposte da cooperative di pescatori e/o loro consorzi sono da intendersi prioritarie rispetto a quelle previste nelle rimanenti lettere del comma 1.”.

    Art. 29
    (Modificazioni all’articolo 55 della legge regionale 18 maggio 1998, n.14 concernente l’agenzia regionale promozione enogastronomica tipica-ARPET Lazio)

    1. Il comma 4 dell’articolo 55 della l.r. 14/1998 e’ sostituito dal seguente:
        “4. Tutte le spese necessarie al funzionamento dell’ARPET ed al con
        seguimento degli obiettivi e delle finalita’ previste dalla l.r. 27/1997, ivi compresi i compensi di cui al comma 3, gravano sul bilancio dell’ARSIAL”.


    Art. 30
    (Modificazioni all’articolo 40 della legge regionale 6 ottobre 1997, n.29 in materia di aree naturali protette da ultimo modificato dall’articolo 43 della legge regionale 18 maggio 1998, n.14)
      1. Al comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 29/1997 le parole: “per la cui gestione e’ istituito l’ente regionale per le aree naturali protette del comune di Roma, al quale si applicano le disposizioni”, sono sostituite dalle seguenti:
          “per la cui gestione e’ istituito l’ente regionale Roma Natura al quale si applicano le disposizioni”.


      Art. 31
      (Disposizioni relative all’applicazione della legge regionale 18 maggio 1984, n.21 concernente lo sviluppo delle strutture culturali)

      1. Per l’anno 1999, il piano degli interventi per lo sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale di cui all’articolo 1 primo comma, lettera b) della l.r. 21/1984, modificata dalla legge regionale 17 maggio 1985, n.71, e’ finalizzato, prioritariamente, al completamento di opere o loro stralci funzionali gia’ finanziate con precedenti provvedimenti da parte della Regione Lazio, per consentirne la piena fruibilita’. Il piano deve prevedere l’elenco delle opere e l’importo presunto a carico della Regione per ciascuna di queste. La concessione del contributo e’ disposta, successivamente all’adozione del piano, con deliberazione di Giunta regionale, subordinatamente:
          a) alla presentazione del progetto esecutivo dell’opera;
          b) all’impegno da parte del beneficiario:
            1) a garantire la copertura finanziaria dell’opera per la quota parte eventualmente non coperta dal contributo regionale;
            2) ad assumersi ogni maggior onere derivante da fatti non previsti e non prevedibili, fermo restando il conseguimento dell’obiettivo;
            3) alla realizzazione dell’intervento in conformita’ con la legislazione vigente in materia di lavori pubblici, protezione ambientale e sicurezza del lavoro;
            4) all’inalienabilita’ dell’immobile su cui si effettua l’intervento oggetto del contributo ed al mantenimento della sua destinazione d’uso per un periodo di almeno dieci anni dalla sua entrata in funzione, salvo la preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale.

      1. A partire dall’anno 2000, per la formulazione del piano degli interventi per lo sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale di cui all’articolo 1, primo comma, lettera b) della l.r. 21/1984, modificata dalla l.r. 71/1985, la Regione Lazio prende in considerazione soltanto le domande relative a richieste di contributo per le quali sia stato richiesto un mutuo finalizzato al reperimento dei fondi necessari all’esecuzione delle opere.La Regione concorre fino al 70 per cento dell’intera rata di ammortamento del mutuo, comprensiva di capitale ed interessi con modalita’ che sono stabilite con successivo provvedimento della Giunta regionale.

      2. Per il completamento del Centro culturale “Carlo Levi” del comune di Genzano di Roma, in considerazione della rilevanza dell’iniziativa, oggetto di precedenti contributi con la l.r. 21/1984, per l’anno 1999 e’ concesso un contributo pari al 70 per cento della rata di ammortamento del mutuo necessario per il completamento dell’opera, per un massimo di lire 4 miliardi e 800 milioni di investimento.

      3. Per le finalita’ di cui ai commi 2 e 3 e’ istituito il cap. 32139 denominato “Concorso della Regione agli oneri di ammortamento dei mutui concernenti interventi per lo sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale” (l.r. 21/1984) con uno stanziamento di lire 250milioni per l’anno 1999 e lire 1 miliardo per gli anni 2000, 2001 e successivi.

        Art. 32
        (Destinatari del concorso regionale agli interessi sui mutui concessi dall’Istituto di credito sportivo previsto dall’articolo 44 della legge regionale 22 maggio 1997, n.12)

        1. I contributi previsti dall’articolo 44 della l.r. 12/1997, riguardanti mutui agevolati da concedere secondo le modalita’ previste nella convenzione sottoscritta con l’Istituto del Credito Sportivo sono destinati:
            a) ai comuni e loro associazioni e agli altri enti pubblici;
            b) alle federazioni sportive nazionali;
            c) alla societa’ ed associazioni sportive e agli enti di promozione sportiva aventi personalita’ giuridica e riconosciuta dal CONI;
            d) alle societa’ ed associazioni sportive, affiliate agli enti di promozione sportiva aventi personalita’ giuridica senza fine di lucro.

          Art. 33
          (Modificazioni alla legge regionale 12 dicembre 1987, n.59 concernente contributi alla universita’ “La Sapienza” e all’Istituto pareggiato di magistero “Maria SS. Assunta”)

          1. Alla legge regionale 12 dicembre 1987, n.59 sono apportate le seguenti modifiche:
              a) il titolo e’ cosi’ sostituito: “Contributo all’Universita’ degli studi di Roma “La Sapienza”, all’Universita’ degli studi di Roma Tre, alla Libera universita’ “Maria SS. Assunta” di Roma ed all’Universita’ degli Studi di Cassino, destinato ai corsi di diploma universitari ed alle scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali, educatori di comunita’, educatori professionali”;
          b) il comma 1 dell’articolo 1 e’ sostituito dal seguente:
                  “E’ concesso un contributo all’Universita’ degli studi di Roma “La Sapienza”, all’Universita’ degli studi di Roma Tre, alla Libera Universita’ “Maria SS. Assunta” di Roma ed all’Universita’ degli Studi di Cassino, destinato ai corsi di diploma universitari e alle scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali, educatori di comunita’, educatori professionali”;
              c) al comma 2 dell’articolo 1 le parole “per ciascuna scuola”, sono sostituite dalle seguenti:
              “per ciascun corso di diploma universitario e scuola”;
              d) al comma 1 dell’articolo 2 le parole: “Universita’ La Sapienza e l’Istituto pareggiato di magistero Maria SS. Assunta” sono sostituite dalle seguenti:
                  “Universita’ degli studi di Roma “La Sapienza”, Universita’ degli studi di Roma Tre, libera Universita’ “Maria SS. Assunta” di Roma” ed Universita’ degli Studi di Cassino”;
              a) al comma 2 dell’articolo 2 le parole: “Universita’ La Sapienza e l’Istituto pareggiato di magistero Maria SS. Assunta” sono sostituite dalle seguenti: “Universita’ degli studi di Roma “La Sapienza”, Universita’ degli studi di Roma Tre, libera Universita’ “Maria SS. Assunta” di Roma” ed Universita’ degli Studi di Cassino”;
              b) al comma 2 dell’articolo 2 le parole: “dalla scuola” sono sostituite dalle seguenti: “dal corso di diploma universitario o dalla scuola”;
              c) al comma 3 dell’articolo 3 le parole: “ed all’Istituto pareggiato di magistero “Maria SS. Assunta” di Roma destinato alle scuole dirette ai fini speciali denominate C.E.P.A.S. (Centro di educazione professionale per assistenti sociali), S.F.E.C. (Scuola formazione educatori comunita’), S.A.S. (Scuola per assistenti sociali) e S.F.E.P. (Scuola formazione educatori professionali)” sono sostituite dalle seguenti: “all’Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”, all’Universita’ degli Studi di Roma Tre, alla libera Universita’ “Maria SS. Assunta” di Roma ed all’Universita’ degli Studi di Cassino destinato ai corsi di diploma universitari e alle scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali, educatori di comunita’, educatori professionali.”.


          Art. 34
          (Criteri e modalita’ per erogare contributi per favorire la ricollocazione dei lavoratori gia’ impegnati in lavori socialmente utili)

          1. Per l’anno 1999 la Giunta regionale, fatte salve le eventuali integrazioni del fondo nazionale, di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, previste per la erogazione dei sussidi dovuti ai lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili, con propria deliberazione fissa i nuovi criteri per destinare le risorse finanziarie per favorire la ricollocazione dei lavoratori destinatari della disciplina transitoria ex articolo 12 del d.lgs. 468/1997, e stabilisce le modalita’ di presentazione delle richieste di contributo.

          2. Per l’erogazione di detti contributi valgono comunque le seguenti priorita’:
              a) incentivi a societa’ di capitale, a cooperative ed a consorzi artigiani a condizioni che occupino lavoratori gia’ impegnati nei progetti di lavori di pubblica utilita’, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 468/1997;
              b) incentivi a soggetti che, attuando l’articolo 12 della legge regionale 25 luglio 1996, n.29 assumono forza lavoro gia’ impegnata nei progetti di lavori di pubblica utilita’;
              c) incentivi ad imprese private che concorrono a realizzare, con il maggior impiego di unita’ lavorative, il piano di imprese laddove il partner individuato nel piano stesso impiegasse meno unita’ di quelle previste;
              d) incentivi ad imprese private che assumono forza lavoro impegnata nei progetti di lavori di pubblica utilita’ in misura superiore a quella prevista dagli originari piani d’impresa.

          1. Gli interventi di cui al comma 2 sono finanziati con le economie sui fondi stanziati sui capitoli 24129 e 24130 che si determinano al 30 giugno 1999.

          2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede alla quantificazione delle economie di cui al comma 3 ed al loro trasferimento, nei limiti degli importi necessari al finanziamento degli interventi di cui al comma 2, al capitolo n.24133 denominato “Spese per la ricollocazione in lavoro stabile dei disoccupati gia’ utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468” che viene istituito “per memoria” nel bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999.

          3. Per il 1999 le domande per l’accesso ai contributi di cui al comma 2 devono essere presentate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 15 settembre 1999.

          4. Al fine di affrontare con tutte le risorse disponibili la crisi occupazionale, gli importi che dovessero ancora risultare disponibili sui predetti capitoli 24129 e 24130 dopo il finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono essere destinati agli interventi di cui al Capo II, al Capo V ed all’articolo 12 della l.r. 29/1996. Al trasferimento delle predette disponibilita’ sugli specifici capitoli della l.r. 29/1996 si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale.


          Art. 35
          (Modificazioni concernenti il contributo per l’incentivazione del lavoro autonomo di cui all’articolo 12 della legge regionale 25 luglio 1996, n.29)

          1. Il contributo previsto “nella misura massima di quindici milioni” dall’articolo 12 della l.r. 29/1996 e’ elevato alla misura massima di “18 milioni”.

          2. Il 50 per cento dello stanziamento sul capitolo 24128 “Spese per la concessione di contributi per la incentivazione alla intrapresa del lavoro autonomo” per il finanziamento dell’intervento di cui all’articolo 12 e’ prioritariamente riservato ai progetti che scaturiscono dalla gestione delle vertenze affrontate dalla competente struttura dell’assessorato competente in materia di politiche per il lavoro.

          3. La richiesta di anticipazione dell’indennita’ di mobilita’ da parte del lavoratore che richiede anche l’indennita’ di cui all’articolo 12 della l.r. 29/1996 deve essere stata presentata non oltre un anno prima della richiesta dell’intervento regionale.


          Art. 36
          (Determinazione della spesa storica prevista dall’articolo 37 della legge regionale 16 luglio 1998, n.30 in materia di trasporto pubblico locale)

          1. La spesa storica prevista dall’articolo 37, comma 1, della l.r..30/1998 deve intendersi, per l’anno 1999, pari allo stanziamento iscritto al capitolo 43101 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 1998. Per gli esercizi successivi la spesa storica e’ stabilita con atto della Giunta regionale sulla base dello stanziamento iscritto nel capitolo 43118.

          2. I contratti di servizio di cui all’articolo 24 della l.r. 30/1998, stipulati dai comuni per i servizi il cui corrispettivo e’ a carico del fondo regionale dei trasporti, devono prevedere una percorrenza non inferiore a quella contenuta nell’atto della Giunta regionale di ripartizione dei fondi ai sensi del comma 1.

          3. Ove la percorrenza risulti inferiore a quella prevista dal comma 2, la Regione provvede a ridurre proporzionalmente l’ammontare della spesa storica relativa al comune interessato. A tal fine i comuni apportano le relative modifiche ai contratti di servizio posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

          4. Su richiesta della Regione, i comuni provvedono ad effettuare, nei confronti delle aziende concessionarie, i recuperi, sugli importi dei corrispettivi previsti dai contratti di servizio, delle somme relative a conguagli negativi riferiti ad anticipazioni erogate negli anni precedenti al 1999, ai sensi della legge regionale 21 settembre 1982, n.42.


          Art. 37
          (Modificazioni alla legge regionale 16 luglio 1998, n.30 in materia di trasporto pubblico locale)

          1. La lettera f ) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 30/1998, e’ abrogata.

          2. Al comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 30/1998 dopo le parole :”dei conferimenti di cui” sono inserite le seguenti: “all’articolo 7 ed”.

          3. All’articolo 31 della l.r. 30/1998, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
              “3 bis. Limitatamente ai grandi invalidi di guerra ed ai relativi accompagnatori, la tessera per due relazioni di viaggio con inizio dal territorio del comune di residenza e’ gratuita.”.

          4. Dopo il comma 6 dell’articolo 36 della l.r. 30/1998 e’ inserito il seguente:
              ”6 bis. Nel caso di trasformazione in societa’ per azioni, da effettuarsi da parte degli enti locali entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei servizi di trasporto gestiti direttamente tramite consorzio ovvero azienda speciale, gli enti stessi possono affidare direttamente alle societa’ derivanti dalla trasformazione, per un periodo non superiore a cinque anni, i servizi minimi come definiti ai sensi dell’articolo 17.”.

          5. All’articolo 39 della l.r. 30/1998 le parole : “dall’articolo 14” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 15”.


          Art. 38
          (Modificazioni alla legge regionale 19 gennaio 1993, n.2 concernente l’abitato storico del comune di Calcata (VT))

          1. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 2/1993 e’ sostituito dal seguente:
              “2. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, i soggetti che, ai sensi della l. 445/1908, abbiano beneficiato dell’assegnazione gratuita di un’area di 100 (cento) metri quadrati ove edificare la nuova abitazione, per mantenere la titolarita’ degli immobili di cui al comma 1, debbono provvedere, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al versamento della somma corrispondente al prezzo del terreno stimato all’atto dell’esproprio ed attualizzato, a cura del settore decentrato opere e reti di servizi e mobilita’, sulla base degli appositi indici ISTAT, alla data di entrata in vigore della presente legge.”.
          2. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 2/1993 e’ sostituito dal seguente:
              “3. Il versamento della somma, determinata con le modalita’ stabilite nel comma 2, e’ effettuato mediante conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Lazio, indicando la causale del versamento”.


          Art. 39
          ( Modificazioni all’articolo 3 della legge regionale 14 luglio 1983, n.49, come modificato dalla legge regionale 7 agosto 1998, n.39 in materia di commissione regionale unica per la salute mentale)

          1. La lettera i) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 49/1983, come modificata dalla l.r. 39/1998, e’ sostituita dalla seguente :
              “i) un funzionario del settore 19 ed un esperto, designati dall’assessore competente in materia di politiche per la qualita’ della vita.


          Art. 40
          (Modificazioni all’articolo 11 della legge regionale 5 ottobre 1998, n.44 concernente la revoca dei contributi per la riqualificazione delle strutture commerciali e di ristorazione in occasione del Giubileo del 2000)


          1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 44/1998 e’ abrogata.

          2. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 44/1998 e’ inserito il seguente:
              “1 bis. Nel caso i lavori non vengano terminati entro il termine fissato, il contributo e’ riconosciuto solo per la parte delle opere realizzate che comunque costituiscano un lotto funzionale.”.


          Art. 41
          (Autorizzazione alla FI.LA.S. al trasferimento di risorse finanziarie al fondo di cui alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 25)

          1. La FI.LA.S. e’ autorizzata a trasferire una quota pari a lire 600 milioni dal fondo speciale gia’ attribuito ai sensi della legge regionale 9 marzo 1990, n.28 al fondo speciale gia’ attribuito ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 25/1995 per le finalita’ di cui all’articolo 14 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 per consentire di completare i programmi insediativi industriali di tipo ambientale.


          Art. 42
          (Termine di efficacia dei vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale)

          1. Agli effetti della pubblica utilita’, urgenza ed indifferibilita’ delle opere e degli interventi di cui al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 29 maggio 1997, n.13, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione.

          2. I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della l.r.13/1997; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla data di entrata in vigore della l.r. 13/1997.


          Art. 43
          (Incentivi per l’istituzione dello sportello unico per le attivita’ produttive)

          1. Per favorire lo sviluppo economico e l’occupazione attraverso l’istituzione dello sportello unico, la Regione, considerato l’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.447, puo’, nella fase di sperimentazione, contribuire al finanziamento necessario all’istituzione dello sportello da parte dei comuni facenti parte di aree omogenee, caratterizzate da crisi economica, ed interessate da strumenti di programmazione negoziata quali il patto territoriale di cui alla deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica 21 marzo 1997.

          2. Lo stanziamento previsto in lire 800 milioni per l’insieme delle operazioni necessarie all’avvio dell’espletamento delle funzioni e’ iscritto al capitolo 22154 del bilancio regionale dell’esercizio 1999 denominato “Contributi ai comuni per l’istituzione dello sportello unico per le attivita’ produttive”.

          3. Le modalita’ ed i criteri per la concessione del finanziamento sono stabilite con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


          Art. 44
          (Dilazione dei pagamenti relativi a prestiti erogati dalla Regione ai comuni in materia di edilizia economica e popolare)

          1. Nei casi di prestiti regionali erogati ai comuni ai sensi della legge regionale 12 giugno 1975, n.73, gli enti interessati che ne facciano richiesta possono estinguere le obbligazioni di restituzione delle rate di ammortamento scadute e non pagate, mediante la corresponsione di quanto dovuto in una o piu’ rate annuali posticipate, in misura comunque non superiore a cinque rate annuali, da accordarsi con deliberazione della Giunta regionale.

          2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi moratori, in misura legale, decorrenti dalla data di scadenza del termine stabilito per il pagamento di ogni singola rata.

          3. Modalita’, termini di pagamento e importi da restituire sono determinati con la deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 1.

          4. I comuni decadono dal beneficio della dilazione qualora non provvedano, secondo quanto stabilito al comma 2, al pagamento delle rate scadute.


          Art. 45
          (Modificazioni all’articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 1995, n.59 in materia di subdelega ai comuni di funzioni amministrative)

          1. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 59/1995 e’ sostituita dalla seguente:
          “m) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate.”.


          Art. 46
          (Disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale)

          1. Allo scopo di dare attuazione alle direttive comunitarie del Consiglio 85/337/CE del 27 giugno 1985 e 97/11/CE del 3 marzo 1997 concernenti la “Valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”, nelle more dell’emanazione della legge regionale di disciplina in materia, tale valutazione e’ effettuata secondo le condizioni, i criteri e le norme tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 costituente “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”, ed agli allegati delle citate direttive comunitarie.

          2. L’autorita’ competente in materia di valutazione di impatto ambientale e’ individuata nell’apposita struttura dell’assessorato competente in materia di utilizzo tutela e valorizzazione delle risorse ambientali.

          3. La lettera d) del comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 6 ottobre 1997, n.29 e successive modificazioni e’ sostituita dalla seguente:
              “d) la realizzazione di interventi per le infrastrutture ferroviarie e viarie nell’ambito dei tracciati esistenti o di limitate modifiche di questi;”.

          4. La deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 1998, n.3099 cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.


          Art. 47
          (Modificazioni alla legge regionale 6 ottobre 1997, n.29, in materia di aree naturali protette regionali, da ultimo modificata dall’articolo 43 della legge regionale 18 maggio 1998, n.14. Disposizioni transitorie)

          1. L’articolo 22 della l.r. 29/1997, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:


          “Art. 22
          (Strutture organizzative e dotazioni organiche)


              1. Le strutture organizzative degli enti di gestione delle aree naturali protette e le relative dotazioni organiche, con l’indicazione delle specifiche professionalita’, sono definite dal consiglio direttivo di ciascun ente nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale destinati al finanziamento delle spese relative al personale dell’ente stesso, e sulla base dei criteri stabiliti, nel rispetto della normativa vigente, dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, adottata previo parere della commissione consiliare competente in materia di personale. La definizione delle strutture organizzative e le dotazioni organiche sono soggette al controllo della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18.
              2. Gli enti di gestione delle aree naturali protette procedono periodicamente, almeno a cadenza triennale, alla revisione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche, con le modalita’ previste dal comma 1. A tal fine, la Giunta regionale, ove necessario, procede alla modifica della deliberazione di cui al comma 1.”.

          2. L’articolo 23 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni e’ sostituito dal seguente:


          “Art. 23
          (Personale)

              1. Gli enti di gestione delle aree naturali protette si avvalgono di proprio personale, cui si applicano gli istituti di trattamento giuridico ed economico previsti per i dipendenti regionali.

              2. Il reclutamento del personale avviene, prioritariamente, mediante trasferimento a domanda di personale regionale e degli altri enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto della normativa vigente.
              3. Il reclutamento del restante personale e’ effettuato attraverso:
                  a) l’utilizzo delle graduatorie vigenti predisposte dalla Regione per il reclutamento del proprio personale, limitatamente ai profili professionali coincidenti con quelli regionali;
                  b) appositi concorsi, espletati dagli enti di gestione, assicurando la presenza di un rappresentante della Regione nelle relative commissioni giudicatrici;
                  c) le altre modalita’ previste dall’articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni.”.
          3. Dopo il comma 6 dell’articolo 26 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni e’ aggiunto il seguente:
              “6 bis. Nelle more dell’approvazione del piano dell’area naturale protetta, l’ente di gestione, anche su richiesta dei soggetti pubblici e privati interessati, puo’ segnalare alla Regione la necessita’ di modificare la legge istitutiva dell’area naturale protetta al fine di rettificare la perimetrazione provvisoria dell’area stessa nei casi in cui risultino incluse porzioni di territorio che presentino caratteristiche non compatibili con le finalita’ e con gli obiettivi definiti nella legge istitutiva, ivi comprese zone urbanizzate, zone urbanisticamente compromesse ed insediamenti produttivi.”.

          4. Il comma 2 dell’articolo 39 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni e’ sostituito dal seguente:

              “2. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale in servizio, alla data di entrata in vigore della legge stessa, presso i consorzi di gestione soppressi continua ad operare presso i corrispondenti enti di gestione istituiti ai sensi del comma 1. I consigli direttivi degli enti di gestione provvedono alla definizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche, secondo le disposizioni di cui all’articolo 22, entro sessanta giorni dalla data di esecutivita’ della deliberazione della Giunta regionale prevista dal medesimo articolo 22, ovvero dalla data di insediamento dei consigli direttivi stessi. In attesa di tale definizione, restano ferme le strutture organizzative e le dotazioni organiche dei consorzi di gestione soppressi.”.
          5. Dopo il comma 2 dell’articolo 40 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni e’ inserito il seguente:

              “2 bis. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale in servizio, alla data di entrata in vigore della legge stessa, presso gli uffici del comune di Roma preposti alla gestione delle aree naturali protette di cui al comma 1, continuano ad operare presso l’ente istituito ai sensi del medesimo comma.”.

          6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consorzi di gestione previsti dall’articolo 39, comma 4, della l.r. 29/1997 e successive modificazioni e qualora non siano gia’ insediati i consigli direttivi dei nuovi enti di gestione, la Giunta regionale nomina commissari liquidatori con il compito di assicurare, altresi’, l’ordinaria amministrazione dei consorzi stessi. Gli organi dei consorzi di gestione sono sciolti con effetto dalla data di insediamento dei commissari liquidatori.

          7. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 6 i commissari liquidatori trasmettono alla Giunta regionale:
              a) lo stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti;
              b) il bilancio di liquidazione;
              c) l’elenco del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della l,r. 29/1997 e successive modificazioni, precisando il titolo in base al quale svolge la sua attivita’, la qualifica posseduta, la specifica professionalita’, il trattamento economico di previdenza e quiescenza. Nell’elenco deve essere altresi’ evidenziato se le assunzioni del personale siano avvenute nel rispetto della normativa e delle direttive regionali e per le figure professionali ivi previste.

          6. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, sulla base degli atti di cui al comma 7, attribuisce agli enti di gestione previsti dall’articolo 39, comma 1 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, con effetto dalla data di insediamento dei rispettivi consigli direttivi, la titolarita’ delle risorse patrimoniali, finanziarie e umane e di ogni altro rapporto giuridico intestato ai consorzi di gestione soppressi.

          7. Qualora i consigli direttivi degli enti di gestione previsti dall’articolo 39, comma 1, della l.r. 29/1997 e successive modificazioni si siano gia’ insediati, gli stessi trasmettono alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di cui alle lettere a) e c) del comma 7. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta.

          8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sulla base degli atti di cui al comma 9, attribuisce agli enti previsti dallo stesso comma la titolarita’ delle risorse patrimoniali, finanziarie e umane e di ogni altro rapporto giuridico intestato ai consorzi di gestione soppressi, con effetto dalla data di insediamento dei rispettivi consigli direttivi.

          9. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano altresi’ all’ente istituito ai sensi dell’articolo 40 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, al fine dell’attribuzione all’ente stesso della titolarita’ delle risorse patrimoniali, finanziarie e umane e di ogni altro rapporto giuridico intestato al comune di Roma relativo alla gestione delle aree naturali protette di cui al medesimo articolo 40, comma 1.

          10. Ai fini della corresponsione dell’indennita’ ai commissari liquidatori e ai commissari ad acta, si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per i commissari straordinari e per i commissari ad acta dagli articoli 17, comma 4 e 22, comma 3 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27.


          Art. 48
          (Modificazioni alla legge regionale 11 luglio 1987, n.40, concernente l’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio)

          1. Dopo la lettera g) del primo comma dell’articolo 10 della l.r. 40/1987 e’ aggiunta la seguente:
              “g bis) cura l’esercizio dei poteri di spesa ai fini della realizzazione dei programmi di attivita’, ivi compresi quelli inerenti a progetti per lavori, forniture e prestazioni, adottando tutti i provvedimenti necessari e stipulando i relativi contratti convenzionati, nonche’ l’esercizio di quelle attivita’ dalle quali derivino entrate per l’Istituto. Gli atti che comportano impegni di spesa portano anche la firma del funzionario preposto alla ragioneria, che ne risponde in solido.”.

          2. Dopo la lettera d) del primo comma dell’articolo 21 della l.r. 40/1987 e’ aggiunta la seguente:
          “d bis) proventi derivanti dall’attivita’ svolta.”.


          Art. 49
          (Stanziamento per l’istituzione di borse di studio da parte dell’Istituto A.C. Jemolo)

          1. Al fine di consentire all’Istituto di studi giuridici del Lazio A. C. Jemolo l’istituzione di borse di studio, secondo quanto previsto alla lettera e) del primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40, e’ predisposto uno stanziamento di lire 500 milioni sul capitolo 12101 riducendo di pari importo il capitolo 16310.


          Art. 50
          (Interpretazione autentica concernente la decorrenza delle funzioni conferite in materia di trasporto pubblico locale)

          1. Fermo restando l’esercizio delle funzioni di competenza degli enti locali di cui alla legge regionale 16 luglio 1998, n.30, gia’ in atto per effetto di precedenti leggi statali e regionali, l’esercizio delle altre funzioni conferite dalla stessa legge regionale, ove non sia espressamente prevista una specifica decorrenza, deve intendersi operante dalla data di esecutivita’ dei provvedimenti indicati dall’articolo 15 della legge regionale 5 marzo 1997, n.4, stante il combinato disposto dell’articolo 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422 e dell’articolo 39 della citata l.r.30/1998, salva diversa intesa tra Regione ed enti locali interessati.


          Art. 51
          (Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea)

          1. In attesa della adozione da parte della Regione della legge di riordino in materia di autoservizi pubblici non di linea, sono delegate alle province competenti per territorio le funzioni amministrative concernenti l’approvazione dei regolamenti comunali relativi ai servizi di noleggio da rimessa ed ai servizi da piazza. L’esercizio di tali funzioni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

          2. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 1989, n.73 le parole: “da un funzionario della Regione Lazio – Assessorato ai Trasporti” sono sostituite dalle seguenti: “da un funzionario della Provincia competente per territorio”.


          Art. 52
          (Istituzione di un fondo straordinario per l’edilizia scolastica)

          1. La Regione Lazio istituisce un fondo straordinario di lire 10 miliardi per l’edilizia scolastica per favorire la ristrutturazione e l’adeguamento alle vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene per finanziare i programmi di intervento e i progetti approvati dalle amministrazioni provinciali del Lazio.

          2. L’utilizzo del fondo viene ripartito nel triennio 1999-2001 secondo le seguenti modalita’:
              a) un miliardo per il 1999;
              b) 5 miliardi per il 2000;
              c) 4 miliardi per il 2001.
              La Giunta regionale provvede, sulla base della popolazione studentesca di ciascuna delle province del Lazio, a deliberare i limiti di richiesta di finanziamento per ogni provincia.

          1. Per le finalita’ di cui al presente articolo e’ istituito nel bilancio pluriennale per il 1999 il capitolo 32107 denominato: “Fondo straordinario per l’edilizia scolastica”.


          Art. 53
          (Aumento numero unita’ da assumere per esigenze dell’ufficio stampa e pubbliche relazioni)

          1. Per le esigenze del comitato di redazione da istituire per la gestione del sito “internet” regionale il numero massimo di sette unita’ stabilito dal comma 1 dell’articolo 12, della legge regionale 22 maggio 1997, n.11 e’ elevato a dieci.


          Art. 54
          (Finanziamento al progetto “reintegrazione familiare supervisionata del paziente post-comatoso”)

          1. Al fine di favorire percorsi riabilitativi e di reintegrazione dei pazienti “post-comatosi”, la Regione Lazio sostiene, in via sperimentale, il progetto denominato “Reintegrazione familiare supervisionata del paziente post-comatoso”, presentato dall’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico S. Lucia in collaborazione con l’associazione di volontariato ONLUS “Arco 92” e con l’istituzione pubblica di assistenza e beneficenza S. Michele di Roma.

          2. Per le finalita’ di cui al comma 1, viene istituito il capitolo di spesa n.42145 denominato “Finanziamento all’Istituto Santa Lucia per il progetto “Reintegrazione familiare supervisionata del paziente post-comatoso”, con lo stanziamento per il 1999 di lire 200 milioni.


          Art. 55
          (Disposizioni transitorie per l’esercizio delle funzioni in materia di pianificazione territoriale)

          1. In attesa dell’emanazione della legge regionale sul governo del territorio ed anche in assenza del quadro di riferimento territoriale regionale, le province possono adottare il piano territoriale provinciale di coordinamento, di seguito denominato piano, secondo le procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

          2. Lo schema di piano, completo dei contenuti tecnici e degli elaborati prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, e’ depositato presso la segreteria della provincia stessa. Del deposito e’ dato avviso sul bollettino ufficiale della Regione e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia.

          3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito, in libera visione al pubblico secondo le modalita’ stabilite dalla provincia stessa tutti i soggetti interessati possono presentare alla provincia osservazioni sullo schema di piano.

          4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, la provincia adotta il piano modificandolo, eventualmente, sulla base delle osservazioni accolte e predispone una relazione contenente le controdeduzioni sulle osservazioni presentate.

          5. Entro lo stesso termine di cui al comma 4, la provincia trasmette il piano, corredato dalla relazione e dalle osservazioni presentate, alla Giunta regionale per la verifica di compatibilita’ con il quadro di riferimento territoriale regionale e con gli eventuali strumenti di pianificazione territoriale di settore. Qualora il quadro di riferimento territoriale regionale non sia stato ancora approvato, La Giunta regionale effettua la verifica di conformita’ del piano rispetto agli indirizzi della pianificazione territoriale regionale, determinati dal Consiglio regionale secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 3 della lire 142/1990 e successive modificazioni. L’assessorato competente in materia urbanistica procede all’istruttoria tecnica e trasmette il piano alla prima sezione del Comitato tecnico consultivo regionale di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni.

          6. Entro centoventi giorni dalla ricezione del piano, la Regione promuove una conferenza di servizi presieduta dal Presidente della Regione o dall’assessore da lui delegato, alla quale partecipano il Presidente della provincia interessata o l’assessore da lui delegato, la prima sezione del Comitato tecnico consultivo regionale che esprime in tale sede, collegialmente, il proprio parere, ed i dirigenti delle strutture regionali e provinciali competenti, al fine di definire il procedimento di verifica.

          7. In sede di prima riunione della conferenza dei servizi le amministrazioni partecipanti stabiliscono il termine entro cui e’ possibile pervenire ad una determinazione. Tale termine e’ sospeso qualora sul piano sia richiesta la valutazione del Consiglio regionale ai sensi del comma 9 e riprende il suo decorso dall'adozione della deliberazione consiliare di variazione del quadro di riferimento territoriale regionale o degli indirizzi della pianificazione territoriale regionale e comunque dalla scadenza del termine di cui al comma 9.

          8. Nel caso in cui il piano contenga elementi di difformita’ rispetto al quadro di riferimento territoriale o rispetto agli indirizzi della pianificazione territoriale regionale, nella stessa sede si procede all’adeguamento del piano.

          9. Qualora in sede di conferenza di servizi le difformita’ di cui al comma 8 siano valutate positivamente dal Presidente della Regione, questi trasmette il piano al Consiglio regionale che puo’ procedere, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione, alla variazione del quadro di riferimento territoriale o degli indirizzi della pianificazione territoriale regionale. In tale caso la conferenza di servizi si conclude con la determinazione favorevole. In caso di decorso inutile del suddetto termine le difformita’ si intendono valutate negativamente e la conferenza procede all’adeguamento del piano ai sensi del comma 8.

          10. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 la determinazione di conclusione del procedimento di verifica di compatibilita’ o di conformita’ del piano ai sensi dei commi 8 e 9 e’ assunta dal Presidente della Regione.

          11. La determinazione della conferenza di adeguamento del piano difforme rispetto al quadro di riferimento territoriale regionale o agli indirizzi della pianificazione territoriale regionale deve essere ratificata dal Consiglio provinciale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della determinazione adottata. Decorso inutilmente tale termine, la Regione attiva il controllo sostitutivo ai sensi della normativa vigente.

          12. Il piano definito ai sensi del presente articolo e’ pubblicato sul BUR e dell’approvazione e’ data notizia su quattro quotidiani a diffusione nella provincia. Il piano acquista efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

          13. I comuni e le comunita’ montane devono adeguare rispettivamente i propri strumenti urbanistici ed i propri piani pluriennali di sviluppo socio-economico alle disposizioni del piano entro il termine di un anno dalla pubblicazione del piano. Qualora tale termine decorra inutilmente, la Regione provvede all’attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi della normativa vigente.

          14. A decorrere dalla data di approvazione del piano e fino all’adeguamento dei piani urbanistici generali dei comuni al piano stesso, si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 1902/1952 e successive modificazioni.

          15. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 52 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 e successive modificazioni.


          Art. 56
          (Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 concernente la pianificazione paesistica e la tutela dei beni ed aree sottoposti a vincolo)

          1. All’articolo 7 della l.r. 24/1998 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
              a) al comma 7 prima delle parole “La limitazione”, sono inserite le seguenti: “Fino alla data di entrata in vigore della l. 431/1985”;
              b) al comma 9, dopo la parola “esistente”, sono aggiunte le seguenti: “fatto salvo quanto previsto dal comma 14 ter”;
              c) al comma 11 le parole “o servizi”, sono sostituite dalle seguenti: “o servizi ed interventi”;
              d) dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
                  “14 bis. Le opere e gli interventi relativi alle attrezzature portuali, alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete sono consentite, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, anche al fine dell’attraversamento dei corsi d’acqua. Il tracciato dell’infrastruttura deve mantenere integro il corso d’acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi. Tutte le opere e gli interventi devono essere corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30.

                  14 ter. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, n. 1474, da effettuarsi nei corsi d’acqua, purche’ gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l’assetto idrogeologico del territorio, non sono soggetti all’autorizzazione di cui all’articolo 7 della l. 1497/1939, ma all’obbligo di comunicazione alle strutture regionali decentrate dell’assessorato competente in materia di opere, reti di servizi e mobilita’ ed alla struttura regionale competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui all’articolo 7 della l. 1497/1939, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori. Le opere di ripristino dell’officiosita’ dei corsi d’acqua, conseguenti a calamita’ naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a nullaosta, secondo competenza, delle autorita’ di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nullaosta che comprende le valutazioni preventive previste dall’articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi, ai sensi dell’articolo 4, comma 10 bis della legge 31 dicembre 1996, n. 677.”.

          1. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 24/1998, e’ aggiunto il seguente:
              “2 bis. Le indicazioni “soppresso, sostituito, integrato, invariato”, contenute negli indici di cui agli allegati da B1 a B16, si applicano limitatamente alle parti delle disposizioni non in contrasto con i contenuti della presente legge”.

          2. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 24/1998 e’ aggiunto il seguente:
              “2 bis. La cartografia dei vincoli paesistici, aggiornata come sopra descritto, e’ parte integrante del PTPR e ne segue la procedura approvativa e costituisce elemento probante la ricognizione e individuazione dei beni di cui all’articolo 1 della legge 431/1985 a conferma e rettifica delle perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo dalla l. 1497/1939. Sono fatte salve le procedure dell’ articolo 26 e quelle relative all’imposizione di nuovi vincoli.”.
          3. Dopo l’articolo 31 della l.r. 24/1998 e successive modificazioni, e’ inserito il seguente:


          “Art. 31 bis
          (Programmi di intervento)

              1. La Regione, al fine di valorizzare il paesaggio e di garantire una migliore tutela dei relativi beni anche in attuazione delle indicazioni dei PTP approvati, o del PTPR ed in relazione ad analoghe previsioni di programmi nazionali o comunitari, puo’ approvare appositi programmi di intervento, di seguito denominati programmi.
              2. I programmi possono riguardare ambiti territoriali sia interni che esterni ad aree vincolate ai sensi delle leggi 1497/1939 e 431/1985 ed individuano azioni, misure, opere ed altri interventi esclusivamente diretti alla valorizzazione, riqualificazione, recupero, ripristino, mantenimento dei beni paesaggistici e ambientali, che non comportino aumenti delle cubature previste dagli strumenti urbanistici o sanate ai sensi della normativa vigente.
              3. Gli interventi previsti nei programmi possono essere realizzati con risorse pubbliche e private; in questo caso le amministrazioni competenti stipulano con i privati specifiche convenzioni.
              4. Ai fini dell’approvazione del programma, la Giunta regionale, anche su richiesta degli enti locali, adotta un apposito schema che e’ pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed e’ contemporaneamente trasmesso alle province che ne curano il deposito, per la durata di sessanta giorni, presso le segreterie provinciali e comunali, per garantirne la visione a tutti gli interessati. Del deposito e’ data notizia sull’albo pretorio e sul foglio annunci legali e su almeno due quotidiani a diffusione regionale. Gli interessati possono presentare osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dei sessanta giorni del deposito. Le province, entro i quindici giorni successivi, trasmettono alla Regione le osservazioni pervenute unitamente ad una relazione complessiva.
              5. La Giunta regionale, sulla base delle osservazioni e della relazione complessiva di cui al comma 4 e sentita la prima sezione del Comitato tecnico consultivo regionale previsto dalla l.r. 43/1977, adotta la proposta definitiva del programma e la trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione. Il programma approvato e’ pubblicato sul BUR.
              6. Gli interventi previsti nel programma sono realizzati con le modalita’ definite in appositi accordi di programma approvati ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
              7. Qualora a seguito dell’accordo di programma, gli interventi previsti determinino modificazioni alle opere ed al territorio tali da comportare adeguamenti ai PTP o al PTPR, il Consiglio regionale ratifica il decreto del Presidente della Regione, che acquista efficacia di variante ai PTP o al PTPR.”.

          1. Dopo il comma 5 dell’articolo 27 della l.r. 24/1998 e successive modificazioni, e’ aggiunto il seguente:
              “5 bis. In attesa di specifiche disposizioni del PTPR, sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici generali relative alle zone A, B, C, D ed F di cui al d.m. n. 1444 del 1968, approvati prima dell’entrata in vigore della presente legge, in quanto conformi alle modalita’ di tutela previste nei PTP adottati prima dell’entrata in vigore della presente legge, nonche’ quelle relative agli standards urbanistici di cui all’articolo 3 del citato d.m..”.
          2. All’articolo 34 della l.r. 24/1998 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) al comma 1 le parole “ai contenuti della presente legge ed” sono abrogate;
              b) al comma 2 dopo le parole “della legge 431/1985.” sono aggiunte le seguenti: “La Regione, in sede di emanazione delle direttive di cui al comma 1, individua le fattispecie in cui le modalita’ di tutela dei PTP adottati alla data di entrata in vigore della presente legge determinano l’applicazione dell’articolo 33 della l. 47/1985”;
              c) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
                  “2 bis. Le direttive di cui al comma 1 sono emanate in coerenza con le finalita’ espresse dalla presente legge ed in relazione alla normativa dei PTP adottati all’epoca dell’abuso.”.

          1. Dopo l’articolo 36 della l.r. 24/1998 e successive modificazioni, e’ aggiunto il seguente:


          “Art. 36 bis
          (Norma transitoria)

              1. In attesa dell’approvazione del PTPR ai sensi dell’articolo 21, l’approvazione degli strumenti urbanistici generali adottati e trasmessi alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui si riscontrino erronee delimitazioni dei beni e dei territori sottoposti a vincolo o contraddittorieta’ della specifica normativa del P.T.P., e’ deliberata dalla Giunta regionale, con esclusione delle zone E del d.m. 1444/1968, previa istruttoria effettuata, sulla base di motivate e documentate proposte dei comuni interessati di precisazione del P.T.P. stesso, dalla struttura regionale competente per la pianificazione comunale d’intesa con la struttura regionale competente per la pianificazione paesistica, acquisito il parere reso in seduta plenaria dalla prima sezione del CTCR. La relazione istruttoria deve contenere esplicitamente i riferimenti alla certificazione da parte dell’ente competente dell’errata delimitazione del vincolo o alla contraddittorieta’ della specifica normativa del PTP.”.
          1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede all’individuazione dei corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, da escludere ai soli fini paesaggistici dal vincolo di cui all’articolo 7 della l.r. 24/1998 e successive modificazioni.



          Art. 57
          (Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 concernente: “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco”)

          1. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 32/1998 e’ aggiunto il seguente:
              “3 bis. L’ente preposto al rilascio del tesserino regionale di autorizzazione destina le entrate di cui al comma 1, anche a copertura delle spese sostenute dai soggetti di cui all’articolo 14, per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione micologica che si tengono nel proprio ambito territoriale.”.
          2. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 32/1998 le parole “nel rispetto di un numero massimo determinato annualmente dalla Giunta regionale” sono abrogate.

          3. Il comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 32/1998 e’ sostituito dal seguente:
              “1. Le disposizioni di cui all’articolo 4, inerenti alla obbligatorieta’ del tesserino regionale di autorizzazione per la raccolta dei funghi epigei spontanei, si applicano a decorrere dal 1° gennaio del 2000. Relativamente ai tesserini rilasciati nel corso dell’anno 1999, la data di rilascio e la decorrenza del periodo di validita’ del contributo annuale versato di cui all’articolo 5, sono da riferirsi alla data del 1° gennaio 2000.”.


          Art. 58
          (Modificazioni all’articolo 42 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 concernente la proroga dei termini per la conclusione dei lavori relativi ai programmi di viabilita’ ed acquedotti rurali)

          1. Al comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 14/1998, le parole “sono prorogati al 30 settembre 1998” sono sostituite dalle seguenti: “sono prorogati al 30 settembre 1999”.

          2. Al comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 14/1998 le parole “e’ prorogato al 31 dicembre 1998” sono sostituite dalle seguenti: “e’ prorogato al 31 dicembre 1999”.


          Art. 59
          (Modificazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 9 concernente il comitato tecnico consultivo regionale per l’urbanistica)

          1. L’articolo 5 della l.r. 9/1983, come modificato dagli articoli 10 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, 40 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 e 14 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 e’ sostituito dal seguente:

          “Art. 5
              1. L’assessore regionale competente in materia di urbanistica, in qualita’ di presidente della prima sezione del comitato tecnico consultivo regionale puo’ disporre che le pratiche da sottoporre al parere della sezione medesima, escluse quelle che pianificano l’intero territorio regionale, sia con i piani territoriali generali che con quelli paesaggistici e di settore, siano affidate, per il citato parere, ad una sottosezione da lui nominata, costituita da tre membri scelti tra quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 43/1977, e da due membri scelti tra quelli di cui alla lettera c) dello stesso comma. La sottosezione e’ presieduta dal presidente della sezione o da uno dei membri funzionari della sottosezione stessa da lui designato.

              2. L’esame congiunto dei piani di assetto delle aree protette di cui all’articolo 26, comma 4 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e’ effettuato, in unica sede, dalla sezione aree naturali protette del comitato tecnico scientifico di cui alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 e successive modificazioni e da un’apposita sottosezione della sezione prima del CTCR nominata ai sensi del comma 1. A tal fine sono scelti, quali membri di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) della l.r. 43/1977, i due dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di tutela ambientale ed in materia di servizi tecnici per la pianificazione comunale, che fanno parte della citata sezione aree naturali protette. La riunione congiunta e’ convocata d’intesa dall’assessore regionale competente in materia di ambiente e dall’assessore regionale competente in materia di urbanistica ed in tal caso non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
              3. Se la sottosezione esprime un parere unanime questo tiene luogo del parere della sezione. Se il parere della sottosezione non e’ unanime, le questioni controverse vengono sottoposte alla sezione in adunanza plenaria per la decisione definitiva.
              4. E’ facolta’ del presidente della sezione o del Presidente della Giunta regionale di chiedere che sulla pratica si esprima la sezione in adunanza plenaria anche quando sia stato espresso parere unanime dalla sottosezione.”.

          1. Il secondo comma dell’articolo 7 della l.r. 9/1983, modificato dal comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 14/1998 e’ abrogato. Il capitolo 11419 dello stato di previsione della spesa e’ dotato di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000, 2001.

          2. La lettera i) del primo comma dell’articolo 4 della l.r. 43/1977 e’ sostituita dalla seguente: “i) un componente designato dal direttore dell’Agenzia regionale di protezione dell’ambiente (ARPA) per gli aspetti concernenti la tutela dell’ambiente sotto il profilo igienico-sanitario;”.

          3. L’articolo 14 della l.r. 14/1998 e’ abrogato.

          4. L’articolo 40 della l.r. 11/1997 e’ abrogato.


          Art. 60
          (Modificazioni all’articolo 15 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 in materia di beni e servizi culturali del Lazio)

          1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 42/1997 sono aggiunti i seguenti:
              “2 bis. Gli istituti che maturino i requisiti per l’iscrizione all’albo nel corso del suo triennio di validita’ possono presentare domanda all’assessorato competente entro il quindici gennaio di ogni anno. Tale termine, per il 1999, e’ fissato al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

              2 ter. La Giunta regionale, qualora ne ricorrano i requisiti, provvede con propria deliberazione alla integrazione dell’albo fino al momento dell’aggiornamento previsto dal comma 2.”.


          Art. 61
          (Interventi di naturalizzazione del Giardino di Ninfa)

          1. La Regione Lazio, tenuto conto dell’alto valore ambientale e della singolarita’ e pregio del Giardino di Ninfa (LT), partecipa per favorire l’intervento di naturalizzazione attraverso la creazione di ambienti umidi e il ripristino della flora pontina sulla base del progetto presentato dalla Fondazione Roffredo Caetani.

          2. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono: interventi di naturalizzazione; costi per la funzione ed il monitoraggio; rilievi, analisi e studi, progettazione dei testi di pannelli e del materiale didattico; progettazione esecutiva e direzione dei lavori.

          3. La Giunta regionale valuta la rispondenza del progetto presentato dalla Fondazione Caetani rispetto agli interventi di cui al comma 2 e delibera, su proposta dell’assessorato competente in materia di ambiente, l’ammissione al finanziamento.

          4. La Regione interviene con il contributo massimo nella misura di lire 1 miliardo per la realizzazione del progetto della Fondazione Caetani per la creazione di ambienti umidi e ripristino flora pontina. L’importo viene iscritto sul capitolo n. 52310, appositamente istituito, dal titolo: “Contributo per la realizzazione dell’intervento di naturalizzazione attraverso la creazione di ambienti umidi e ripristino flora umida (Ninfa 2)”.


          Art. 62
          (Interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 1982, n. 4, concernente provvidenze in favore di popolazioni dell’Alto Reatino colpite dal terremoto del 19 settembre 1979)

          1. L’articolo 1 della l.r. 4/1982, va interpretato nel senso che per gli “interessati che non abbiano in precedenza richiesto alcun beneficio” di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n.17, debbono intendersi coloro che non abbiano in precedenza presentato alcuna domanda di contributo, ovvero coloro che l’abbiano presentata per una singola tipologia d’intervento tra quelle previste dall’articolo 2, lettere b) e c) della citata l.r. 17/1981.


          Art. 63
          (Modificazioni all’articolo 1 della legge regionale 11 giugno 1998, n. 18 concernente interventi per i comuni della provincia di Rieti colpiti da eventi sismici)

          1. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r 18/1998 dopo le parole “risorse idropotabili” sono inserite le seguenti:
              “della viabilita’ di interesse regionale, provinciale e comunale, delle attrezzature, delle strutture e degli impianti finalizzati a favorire ed incrementare le condizioni per lo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni residenti nell’area stessa e nei territori adiacenti”.


          Art. 64
          (Estensione delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 concernente norme sul comando e inquadramento del personale comandato)

          1. Le disposizioni di cui alla l.r. 1/1998 sono estese al personale comandato in servizio presso la Regione alla data del 31 dicembre 1998.


          Art. 65
          (Interventi per la valorizzazione integrata di aree intercomunali)

          1. La Regione Lazio promuove interventi per sostenere l’avvio di azioni sperimentali di valorizzazione integrata di aree intercomunali sprovviste di adeguate infrastrutture di servizio al turismo al fine di rendere possibile l’avvio di nuove iniziative locali.

          2. Gli interventi di cui al comma 1 avvengono di concerto con i comuni interessati e gli enti istituzionalmente competenti in materia di tutela e conservazione di beni culturali, ambientali e paesaggistici e di sostegno alla promozione di nuova impresa.

          3. La Giunta regionale individua con propria deliberazione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio le aree oggetto dell’intervento di cui al comma 1.

          4. La spesa per l’esercizio finanziario 1999 e’ quantificata in lire 1 miliardo da iscrivere al capitolo n. 44240 che si istituisce nello stato di previsione della spesa con la seguente denominazione “Interventi per la valorizzazione integrata di aree intercomunali”. Per gli anni successivi si provvede con la relativa legge regionale di bilancio.


          Art. 66.
          (Modificazioni alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 53 concernente l’Istituto zooprofilattico. Istituzione e finanziamento delle sezioni di Frosinone e Latina)

          1. L’articolo 1 della l.r. 53/1994 e’ sostituito dal seguente:
            “Art. 1
            (Istituzione)

                1. Al fine di favorire la salvaguardia igienico-sanitaria del patrimonio zootecnico e agevolare l’attuazione delle direttive della comunita’ europea, relative alla difesa dei prodotti agroalimentari, sono istituite, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, della legge regionale 22 settembre 1978, n. 64, le sezioni provinciali di Frosinone e Latina dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana di seguito denominato Istituto zooprofilattico con sedi rispettivamente in Provincia di Frosinone e Latina.”.
                2. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 53/1994 le parole: “Finanziamento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Regione Lazio e Toscana per l’istituzione della sezione interprovinciale Latina-Frosinone” sono sostituite dalle seguenti: “Finanziamento all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana per la istituzione delle sezioni provinciali di Frosinone e Latina”.
                3. Per le procedure di istituzione e per il finanziamento delle sezioni provinciali di Frosinone e Latina dell’Istituto zooprofilattico si applicano le disposizioni della l.r. 53/1994.


            Art. 67
            (Modificazioni alla legge regionale 13 dicembre 1996, n. 51, modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 31, concernente interventi a sostegno dell’imprenditoria femminile)

            1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 51/1996 e’ abrogata.

            2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 51/1996 e’ aggiunta la seguente:
                “c bis) qualora le societa’ o le imprese individuali si siano costituite precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono documentare, nel progetto da esse predisposto, di aver incrementato il numero dei soci titolari associando i soggetti di cui al comma 1, lettera a) in misura pari a quella esistente, detratta un’unita’ per le sole societa’.”.
            3. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 51/1996 dopo le parole “macchinari ed impianti” sono inserite le seguenti: “attrezzature ed arredi”.

            4. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 51/1996 e’ abrogato.

            5. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 51/1996 e’ aggiunta la seguente:
                “b bis) in alternativa puo’ essere concesso un contributo in conto capitale a titolo di “de minimis”, cosi’ come definito dalla commissione della comunita’ europea e pubblicato in GUCE serie c, n. 68 del 6 marzo 1996, e comunque il contributo concedibile non puo’ superare il 50 per cento delle spese ammissibili e la cifra massima di lire 100 milioni.”.
            6. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 51/1996 e’ abrogato.

            7. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 51/1996 e’ sostituito dal seguente:
                “3. Le domande di agevolazione di cui al comma 1 sono valutate, sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 22 ottobre1993, n. 57, da un comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta e presieduto dall’assessore competente in materia di sviluppo economico ed attivita’ produttive o da un suo delegato e costituito da:
                a) un rappresentante dell’assessorato competente in materia di sviluppo economico ed attivita’ produttive;
                b) un rappresentante dell’assessorato competente in materia di scuola, formazione professionale e politiche per il lavoro;
                c) un rappresentante dell’assessorato competente in materia di economia e finanza;
                d) un rappresentante dell’assessorato competente in materia di politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo.”.

            1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 51/1996 e’ inserito il seguente:


            “Art. 5 bis
            (Assistenza alla progettazione)

                1. L’assessorato competente in materia di sviluppo economico ed attivita’ produttive competente nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative fornisce l’assistenza tecnica utilizzando il BIC Lazio, o altri organismi particolarmente qualificati, nei termini e nelle modalita’ stabilite in apposita convenzione le cui spese gravano sul capitolo 24142.”.



            Art. 68
            (Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 36 concernente interventi per il pluralismo dell’informazione e per il sostegno all’editoria)

            1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 36/1998, e’ aggiunto il seguente:
                “1 bis. Fino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, ed al pieno funzionamento del registro nazionale degli operatori della comunicazione, per i soggetti beneficiari di cui all’articolo 3, vale l’iscrizione al Registro nazionale della stampa, di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e al registro nazionale delle imprese radiotelevisive, di cui all’articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, o,. comunque, una certificazione rilasciata dall’Autorita’ garante delle telecomunicazioni attestante la richiesta di iscrizione al registro previsto dall’articolo 1 della l. 249/1997.”.

              Art. 69
              (Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4 in materia di polizia forestale)

              1. L’articolo 7 dell’allegato A alla l.r. 4/1999 e’ cosi’ integrato:
                  “In considerazione delle diverse caratteristiche orografiche e climatiche presenti nel territorio regionale l’ente destinatario del conferimento delle funzioni puo’ autorizzare variazioni ai periodi di taglio non superiori a quindici giorni.”.

              2. Prima del numero 1 dell’articolo 24 dell’allegato A alla l.r. 4/1999 e’ inserito il seguente:
                  “01. Nei boschi cedui e’ vietato il pascolo del bestiame ovino e suino nei tre anni successivi al taglio, o prima che il novellame o i polloni abbiano raggiunto l’altezza di 2 metri, e del bestiame bovino ed equino nel periodo di sei anni dopo il taglio, o prima che il novellame o i polloni abbiano raggiunto l’altezza di 4,5 metri.”.
              3. Al punto 1 dell’articolo 24 dell’allegato A alla l.r. 4/1999 le parole: “nei boschi coetanei, fustaie e cedui” sono sostituite dalle seguenti: “nelle fustaie”.


              Art. 70
              (Disposizioni in materia di contabilita’ delle aziende sanitarie locali)

              1. Nelle aziende sanitarie locali devono contabilizzare le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 su apposito capitolo di entrata del piano dei conti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595.

              2. Le somme di cui al comma 1 vanno ad aumentare il budget economico finanziario, costituito con le somme derivanti dal fondo sanitario regionale, destinato alla gestione delle attivita’ del servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro del dipartimento di prevenzione delle A.S.L..


              Art. 71
              (Procedimenti di verifica dell’operato dei direttori generali ASL)

              1. Ad integrazione delle norme previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, e dalle leggi regionali 16 giugno 1994, nn. 18 e 19 e successive modificazioni, si inserisce tra i criteri di valutazione dell’operato dei direttori generali delle ASL anche una verifica sul rapporto esistente nel territorio di competenza tra il tasso di insediamenti produttivi e la percentuali di incidenti sui luoghi di lavoro che si verificano nel periodo preso in considerazione.

              2. Si demanda all’assessorato competente in materia di salvaguardia e cura della salute la verifica dei dati necessari all’applicazione del presente articolo.


              Art. 72
              (Modificazioni alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 concernente manifestazioni fieristiche)

              1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 14/1991 e’ aggiunto seguente:
                  “1 bis. I benefici di cui al comma 1 sono estensibili alle attivita’ fieristico-promozionali realizzate in architettura telematica e gestite in rete da enti pubblici nonche’ dagli enti privati, regolarmente riconosciuti ed iscritti all’albo, di cui all’articolo 5.”.


              Art. 73
              (Modificazioni alla legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, modificata dalla legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52 e dalla legge regionale 10 agosto 1984, n. 49 in materia di salvaguardia delle coste marine e delle rive dei laghi)

              1. La lettera b) del primo comma, dell’articolo 2 della l.r. 49/1984 e’ sostituita dalla seguente:
                  “b) per le opere esclusivamente destinate alle attrezzature precarie di facile rimozione, strettamente connesse alla balneazione, esclusi in ogni caso edifici ad uso ricettivo di ogni tipo;”.

              2. Il terzo comma dell’articolo 2 della l.r. 49/1984 e’ sostituito dal seguente:
                  “Le opere consentite in deroga, salvo che cio’ non sia indispensabile in conseguenza della loro natura, devono salvaguardare le preesistenze naturalistiche e non possono consistere comunque in opere murarie, se non ai fini dell’ancoraggio delle strutture. Quando per conseguenza della loro natura le opere interessano direttamente la riva, i relativi progetti devono essere accompagnati da studi di carattere idrogeologico.”.


              Art. 74
              (Biennale di arte e cultura delle due Europe di Frosinone)

              1. La Regione Lazio, allo scopo di promuovere arti e manifestazioni per agevolare la partecipazione di ogni ceto alla vita artistica e culturale, e’ autorizzata a promuovere la costituzione, in collaborazione con il comune di Frosinone, la provincia di Frosinone, l’Universita’ di Cassino, della “Biennale di arte e cultura delle due Europe di Frosinone”, con personalita’ giuridica di diritto privato.

              2. Il Presidente della Giunta regionale e’ autorizzato a sottoscrivere tutti gli atti necessari alla costituzione della Biennale, a condizione che lo statuto della Biennale preveda nell’ambito del consiglio di amministrazione due componenti designati dal Consiglio regionale e tre componenti designati rispettivamente dalla provincia di Frosinone, dal comune di Frosinone e dall’Universita’ di Cassino, nell’ambito di eminenti personalita’ della cultura ciociara.

              3. E’ autorizzata per l’anno 1999 la concessione di un contributo straordinario di lire 50 milioni a favore della “Biennale di arte e cultura delle due Europe di Frosinone”.

              4. La spesa di lire 50 milioni di cui al comma 3 e’ imputata al capitolo n. 44375, di nuova istituzione, denominato: “Contributo alla Biennale di arte e cultura delle due Europe di Frosinone”.


              Art. 75
              (Modificazioni alla legge regionale 23 settembre 1991, n. 59 concernente l’Istituto di studi musicali di Latina)

              1. L’articolo 3 della l.r. 59/1991 e’ sostituito dal seguente:
                  “3. La gestione dell’Istituto e’ affidata ad apposito gruppo europeo di interesse economico (GEIE)”.

              2. All’articolo 4 della l.r. 59/1991 le parole: “della societa’ di gestione dell’Istituto le funzioni dello stesso” sono sostituite dalle seguenti: “del GEIE, le funzioni dell’Istituto”.


              Art. 76
              (Modificazioni alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 concernente attivita’ di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente)

              1. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 32/1997 e’ sostituito dal seguente:“4. I contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere richiesti da chi ne abbia gia’ goduto, se non decorsi cinque anni dalla data della fattura gia’ ammessa in precedenza al contributo stesso; i contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) non possono essere richiesti da chi ne abbia gia’ goduto, se non decorsi tre anni dalla data della fattura gia’ ammessa in precedenza al contributo stesso.”.


              Art. 77
              (Contributi finanziari per il completamento lavori ed opere relativi ai comuni di Artena, Palestrina e Lariano)

              1. La Regione Lazio, ai sensi della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21, riconosce al comune di Artena (RM) il contributo di lire 90 milioni per completamento lavori di ristrutturazione del cinema della Parrocchia S. Stefano Protomartire sito nel territorio del comune, opera gia’ prevista per un importo di lire 100 milioni dalla deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 1992, n. 591, a seguito della quale e’ stato erogato il 10 per cento del contributo pari a lire 10 milioni per i lavori che sono stati gia’ appaltati ed in corso di ultimazione. La spesa di lire 90 milioni grava sul capitolo 32137 dell’esercizio finanziario 1999.

              2. La Regione Lazio, ai sensi della legge regionale 10 maggio 1990, n. 48, riconosce al comune di Palestrina (RM), il contributo di lire 450 milioni per il completamento della rete idrica e fognante, opera gia’ prevista per un importo di lire 500 milioni dalla deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 1992, n. 10202 a seguito della quale e’ stato erogato il 10 per cento pari a lire 50 milioni per i lavori che sono stati gia’ appaltati ed in corso di ultimazione. La spesa di lire 450 milioni grava sul capitolo 51305 dell’esercizio finanziario 1999.

              3. La Regione Lazio, ai sensi della l.r. 48/1990, riconosce al comune di Lariano (RM), il contributo di lire 180 milioni per il completamento della rete idrica e fognante, opera gia’ prevista per un importo di lire 200 milioni dalla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 1994, n. 10752, a seguito della quale e’ stato erogato il 10 per cento pari a lire 20 milioni per i lavori che sono stati gia’ appaltati ed in corso di ultimazione. La spesa di lire 180 milioni grava sul capitolo 51305 dell’esercizio finanziario 1999.


              Art. 78
              (Incentivi alle imprese per lo sviluppo economico)

              1. Nell’ambito del decentramento in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a supporto finanziario del processo di delega regione-province, nel campo specifico dello sviluppo economico, al capitolo 22157 del bilancio regionale relativo all’esercizio 1999 e’ iscritta la somma di lire 1 miliardo, 500 milioni per il 1999 e lire 500 milioni per il 2000, destinata alla provincia di Roma per l’attuazione dei compiti decentrati in materia di incentivi alle piccole e medie imprese nel settore del credito e per la creazione di servizi territoriali alle imprese di interesse sovracomunale d’intesa con i comuni.




              Art. 79
              (Festival internazionale del cinema del mare dedicato a Federico Fellini)

              1. La Regione Lazio, allo scopo di promuovere manifestazioni culturali legate al cinema, e per agevolare la partecipazione di ogni ceto alla vita culturale, e’ autorizzata a promuovere la costituzione, in collaborazione con il comune di Roma, la XIII circoscrizione e la provincia di Roma, del “Festival internazionale del cinema del mare dedicato a Federico Fellini” avente personalita’ giuridica di diritto privato.

              2. Il Presidente della Giunta regionale e’ autorizzato a sottoscrivere tutti gli atti necessari alla costituzione del festival del cinema, con sede in Ostia, a condizione che lo statuto del festival preveda nell’ambito del consiglio di amministrazione due componenti designati dalla Regione Lazio e tre componenti ripartiti tra comune, circoscrizione e provincia scelti nell’ambito di eminenti personalita’ della cultura.

              3. E’ autorizzata per l’anno 1999 la concessione di un contributo straordinario di lire 300 milioni a favore del “Festival internazionale del cinema del mare dedicato a Federico Fellini”.

              4. La spesa di lire 300 milioni di cui al comma 3 e’ imputata al capitolo n. 23130 di nuova istituzione denominato: “Contributo al Festival internazionale del cinema del mare dedicato a Federico Fellini” con lo stanziamento di pari importo.


              Art. 80
              (Contributo finanziario al consorzio ASI Roma Latina)

              1. Per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria del Consorzio ASI Roma Latina, per gli agglomerati di Castel Romano, Santa Palomba, Aprilia, Cisterna, Latina Scalo, Pontinia e per le attrezzature di aree riservate agli insediamenti di piccole e medie imprese ed artigiani e’ autorizzato uno stanziamento di lire 1 miliardo per l’anno 1999.

              2. L’onere di cui al comma 1 grava sul capitolo n. 22166 di nuova istituzione denominato: “Contributo al Consorzio ASI Roma Latina per completamento opere di urbanizzazione primaria”.


              Art. 81
              (Concorso della Regione al programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio nella provincia di Roma, PRUSST)

              1. Al fine di concorrere con l’amministrazione provinciale di Roma alla realizzazione degli interventi connessi con il programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio della provincia di Roma (PRUSST), nel bilancio della Regione Lazio per l’esercizio 1999 e’ istituito il capitolo n. 32450 denominato: “Concorso della Regione alla realizzazione degli interventi connessi con il programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio nella provincia di Roma (PRUSST)” con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l’anno 1999.


              Art. 82
              (Disposizioni in materia di associazioni giovanili)

              1. La Regione, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 45 dello Statuto, nel rispetto degli indirizzi contenuti nei propri strumenti di programmazione e delle finalita’ istituzionali, promuove, favorisce e sostiene le associazioni giovanili quali strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile, riconoscendo alle stesse il ruolo di promozione e di integrazione sociale.

              2. Le associazioni giovanili sono aperte a tutti gli studenti delle scuole medie e superiori, gli studenti universitari e ai giovani fino a trenta anni di eta’ senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa, etica e sociale.

              3. L’associazione giovanile e’ l’insieme di persone aggregate stabilmente che non abbiano fini di lucro e che perseguono le finalita’ di cui al comma 1 attraverso:
                  a) l’organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalita’ nel rispetto degli altri;
                  b) l’educazione all’impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali;
                  c) lo svolgimento di attivita’ sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.

              1. Le associazioni giovanili possono essere promosse da:
                  a) enti pubblici, singoli o associati;
                  b) enti, associazioni, consorzi di associazioni ed organismi privati comunque denominati, nei cui statuti siano previste le finalita’ di cui al comma 1;
                  c) autogestioni il cui funzionamento e’ attuato attraverso un regolamento proposto all’atto della presentazione della domanda di cui al comma 6. Il regolamento e’ valutato contestualmente al progetto e forma parte integrante della valutazione dello stesso.

              1. La Regione concede:
                  a) contributi per:
                    1) le iniziative concernenti le attivita’ di cui al comma 3;
                    2) il recupero, il riadattamento e la sistemazione di edifici e strutture pubbliche e private da destinarsi a sede di associazioni giovanili;
                  a) l’uso a titolo gratuito degli immobili di proprieta’ regionale, vincolato all’autorecupero.

              1. Per la concessione dei contributi di cui al comma 5, i soggetti di cui al comma 4 presentano domanda entro il 31 maggio all’assessorato competente in materia di rapporti istituzionali, corredata da apposito progetto in cui siano evidenziate le finalita’ di cui al comma 1.

              2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materia di rapporti istituzionali, stabilisce, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalita’ per l’erogazione dei contributi ai soggetti di cui al comma 4.

              3. I soggetti di cui al comma 4 destinatari di contributi regionali possono stipulare convenzioni anche con altri soggetti pubblici o privati.

              4. E’ istituito il capitolo n. 28185 con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l’anno 1999, 1 miliardo per l’anno 2000 e 1 miliardo per l’anno 2001 nel bilancio di previsione della Regione Lazio denominato: “Contributi regionali per il funzionamento delle associazioni giovanili”.


              Art. 83
              (Partecipazione a Linee Laziali S.p.A.)

              1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei servizi di trasporto pubblico regionale su gomma, la Regione Lazio promuove la costituzione della societa’ “Linee Laziali S.p.A.”, derivante dalla scissione e cessione del ramo di azienda gomma del CO.TRA.L., anche ai fini della sua trasformazione per gli effetti del comma 3 dell’articolo18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e secondo quanto previsto dal comma 51 e seguenti dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

              2. Per le finalita’ di cui al comma 1 e per migliorare la mobilita’ extraurbana attraverso il riassetto dell’intera rete, e la riorganizzazione dei servizi, anche per assicurare l’integrazione tra i diversi modi di trasporto, la Regione provvede, con successivi provvedimenti, ad integrare il trasporto su gomma con i servizi su ferro, attualmente in concessione.

              3. La Regione Lazio partecipa alla societa’ Linee Laziali S.p.A. con la sottoscrizione del 50 per cento del capitale sociale, fino alla concorrenza di lire 11 miliardi.

              4. Lo statuto della societa’ Linee Laziali S.p.A. deve essere conforme allo statuto tipo approvato dal Consiglio regionale.

              5. L’onere previsto per l’esercizio finanziario 1999 grava sul capitolo 43230 che viene istituito nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 1999 con lo stanziamento di lire 11 miliardi e che assume la seguente denominazione: “Partecipazione della Regione Lazio a Linee Laziali S.p.A.”.

              6. All’onere previsto per l’esercizio finanziario 1999 in lire 11 miliardi si fa fronte mediante riduzione di pari importo sul capitolo 49002, lettera b), del bilancio di previsione dell’esercizio 1999. Allo stanziamento di cassa si provvede mediante riduzione di lire 11 miliardi del capitolo 16325 del bilancio di previsione 1999.

              7. Fino alla stipula del contratto di servizio con la nuova societa’ Linee Laziali S.p.A. alla quale verra’ affidata la gestione del ramo su gomma derivante dalla scissione del Consorzio CO.TRA.L. sulla base del procedimento gia’ avviato ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, il ramo stesso continuera’ ad essere gestito, in proroga, dall’attuale concessionario, mediante contabilita’ separata ed in conformita’ ad apposito contratto di servizio ponte, previa deliberazione della Giunta regionale.

              8. La Giunta regionale del Lazio, per le agevolazioni tariffarie concesse sino al 31 dicembre 1998 in base alle norme abrogate di cui all’articolo 8 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, ed all’articolo unico della legge regionale 23 giugno 1983, n. 44, ed alla legge regionale 1° agosto 1989, n. 52, con riferimento ai servizi di trasporto pubblico regionale concede al CO.TRA.L. un ulteriore contributo di lire 202 miliardi.

              9. L’importo riconosciuto e’ corrisposto in venti annualita’ secondo un piano di ammortamento che prevede la corresponsione di rate annuali di lire 10 miliardi 100 milioni a partire dall’anno 2000, incrementate annualmente in base all’indice del costo della vita.

              10. La domanda per ottenere il contributo di cui al comma 1, secondo le condizioni di cui al comma 2, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve contenere la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa in materia di agevolazioni tariffarie con conseguente rinuncia a tutte le azioni giudiziarie eventualmente in essere.

              11. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nell’ambito di apposito stanziamento del bilancio di previsione, a decorrere dall’anno 2000.

              12. All’onere si provvede con il capitolo n. 43109.

              13. Tutti gli adempimenti previsti per le finalita’ della presente legge, ivi compresi quelli a rilevanza esterna, sono posti in essere dal Presidente della Giunta regionale e, per esso, dall’assessore competente in materia di trasporti.


              Art. 84
              (Contributo finanziario per realizzare un parcheggioadiacente al Monastero di S. Scolastica – Subiaco)

              1. Al fine di concorrere agli oneri per la realizzazione di un parcheggio adiacente al Monastero di S. Scolastica e’ istituito nel bilancio di previsione del 1999 il capitolo 32448 denominato: “Concorso regionale per la realizzazione del parcheggio adiacente al Monastero di S. Scolastica”, con lo stanziamento di lire 700 milioni destinato al comune di Subiaco.


              Art. 85
              (Censimento del patrimonio immobiliare regionale)

              1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede ad elaborare i criteri per la predisposizione di un censimento e di un bando pubblico, da emanare entro i successivi sessanta giorni, per l’affidamento a terzi del patrimonio immobiliare regionale, per la sua alienazione e/o valorizzazione o diversa destinazione.



              Art. 86
              (Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e successive modificazioni in materia di indennita’, rimborso spese e previdenza dei consiglieri regionali)

              1. Alla lettera e), dell’articolo 10 della l.r. 7/1973 la parola “sessantesimo” e’ sostituita dalla seguente: “cinquantacinquesimo”.


              Art. 87
              (Modificazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 in materia di indennita’ ai consiglieri regionali)

              1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 19/1995 la parola “sessanta” e’ sostituita dalla seguente: “cinquantacinque”.

              2. Il testo della lettera e) dell’articolo 10 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 diviene il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 19/1995.

              3. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 19/1995 le parole “venticinque” e “cinquanta” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: ”dieci” e “sessantacinque”.

              4. All’articolo 13 e’ aggiunto il seguente comma:
                  “1 bis. Se il decesso avviene per cause diverse da quelle previste dal comma 1 ed il consigliere regionale non abbia versato i contributi per almeno cinque anni, ma in misura comunque superiore a trenta mesi, gli aventi causa per avere i benefici di cui all’articolo 12, possono richiedere entro centottanta giorni dal decesso del consigliere regionale di poter completare i versamenti secondo le modalita’ di cui all’articolo 10, comma 2.”.


              Art. 88
              (Decorrenza delle modificazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 in materia di indennita’ ai consiglieri regionali)

              1. Le modificazioni alla l.r. 19/1995 di cui alla presente legge hanno la medesima decorrenza prevista dall’articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10.


              Art. 89
              (Risanamento elettrodotto Civitavecchia - Roma ovest)

              1. Per il risanamento dell’elettrodotto Civitavecchia - Roma Ovest, localita’ Pisana, che interessa la sede del Consiglio regionale, la Regione Lazio interviene per l’importo di lire 750 milioni nel 1999 e di lire 750 milioni nel 2000 iscritte nel capitolo 15107 del bilancio di previsione.

              Art. 90
              (Assistenti domiciliari e dei servizi tutelari. Abrogazione di norme)

              1. Dalla data di entrata in vigore delle norme che, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 87 (Disciplina delle attivita’ di formazione professionale degli operatori socio-sanitari non laureati), definiscono l’ordinamento didattico sulla formazione degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari, sono abrogate le seguenti leggi:
                  a) legge regionale 12 settembre 1986, n. 42 (Disciplina per la formazione degli assistenti domiciliari dei servizi tutelari);
                  b) legge regionale 16 febbraio 1987, n. 17 (Modifica della legge regionale 12 settembre 1986, n. 42, concernente: disciplina per la formazione degli assistenti domiciliari dei servizi tutelari);
                  c) legge regionale 5 aprile 1988, n. 20 (Modificazione alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 42 concernente: “Disciplina per la formazione degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari” ed abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 17);
                  d) legge regionale 5 marzo 1990, n. 24 (Modifica ed integrazione all’articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 20);
                  e) legge regionale 21 marzo 1991, n. 12 (Modifica ed integrazione all’articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 20);
                  f) legge regionale 25 febbraio 1992, n. 24 (Proroga del termine per l’attivita’ di assistente domiciliare e dei servizi tutelari previsto al terzo comma dell’articolo 10 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 42).

              1. In attesa della riforma statale concernente la formazione degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari, la Regione, nell’ambito del relativo ordinamento didattico, individua criteri ai fini dell’equiparazione dell’attivita’ di tirocinio o di lavoro svolto presso strutture pubbliche o private che operano nell’assistenza sociale o sanitaria, al programma del tirocinio e delle esercitazioni pratiche previsto per lo specifico corso formativo.


              Art. 91
              (Modificazioni alla legge regionale 4 luglio 1979, n. 51, modificata dall’articolo 18 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, concernente la diffusione della pratica sportiva)

              1. La lettera d bis), dell’articolo 3 della l.r. 51/1979, aggiunta dall’articolo 18 della l.r. 14/1998, e’ sostituita dalla seguente:
                  “d bis) ai comuni, alle federazioni sportive, agli enti di promozione, riconosciuti dal CONI che organizzino e realizzino, nel territorio laziale, iniziative e manifestazioni di particolare rilievo internazionale o nazionale.”.

              Art. 92
              (Modificazioni all’articolo 8 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 concernente rimborso spese ai consiglieri regionali)

              1. Il comma 2, dell’articolo 8 della l.r. 14/1998 e’ sostituito dal seguente:
                  “2. L’ammontare massimo del rimborso pari al 35 per cento di quello corrisposto ai deputati con decreto del Presidente della Camera, e’ fissato con decreto del Presidente del Consiglio regionale, sentito l’Ufficio di Presidenza.”.

              2. Al comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 14/1998, le parole: “con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’” sono sostituite dalle seguenti: “con propria dichiarazione”.


              Art. 93
              (Disciplina delle modalita’ e dei termini di scadenza per l’ottenimento dei benefici e provvidenze di legge.
              Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1987, n. 23)

              1. Le domande per l’ammissione ai benefici ed alle provvidenze previsti dalla vigente legislazione regionale devono essere presentate entro il 30 giugno e valgono per l’esercizio finanziario successivo.

              2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, in relazione ai tempi di effettiva entrata in vigore della legge stessa, puo’ posticipare la data su proposta dell’assessore competente in materia di economia e finanze. La deliberazione e’ pubblicata nel primo bollettino ufficiale della Regione successivo alla data della sua adozione.

              3. Per le opere ed i lavori pubblici, le domande devono essere corredate da una dichiarazione del legale rappresentante dell’ente che attesta l’immediata attuabilita’ dell’intervento ed indica l’eventuale partecipazione, espressa in percentuale, dell’ente stesso alla spesa di realizzazione, nonche’ da un quadro economico di previsione stilato come prescritto dall’articolo 7 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88. La partecipazione dell’ente alla spesa costituisce titolo di priorita’ secondo l’ordine di percentuale. La presente disposizione non si applica agli enti dichiarati dissestati, i quali sono collocati in graduatoria immediatamente dopo quelli con partecipazione inferiore.

              4. Le spese di realizzazione non possono superare, per la parte a carico del finanziamento regionale, l’importo del quadro economico preventivato o quello minore eventualmente riconosciuto dalla Regione. Le perizie di variante, nei limiti posti dall’articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni possono riguardare, sotto l’aspetto finanziario, solo le voci che compongono il quadro economico definitivamente approvato dalla Regione, con divieto di utilizzazione di eventuali ribassi d’asta senza preventiva autorizzazione della Giunta regionale. Per le opere ed i lavori non rientranti nella fattispecie disciplinata dall’articolo 70 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, l’autorizzazione non puo’ essere data, comunque, oltre il termine dell’esercizio in cui e’ stato concesso il finanziamento. In quest’ultimo caso, i soggetti interessati possono richiedere una integrazione di finanziamento che la Giunta regionale puo’ concedere con imputazione a carico del bilancio dell’esercizio successivo a quello a cui la richiesta e’ inoltrata.

              5. Al fine di definire i finanziamenti concessi a carico dell’esercizio finanziario 1995 e precedenti, la Giunta regionale e’ autorizzata a consentirne la liquidazione entro i limiti dell’importo originariamente concesso, tenendo conto anche delle spese relative a varianti in corso d’opera rientranti nei limiti posti dall’articolo 25 della lire 109/1994 regolarmente approvate a norma di legge prima dell’entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415.

              6. Le domande per accedere agli stanziamenti del bilancio per l’esercizio finanziario 1999, devono essere presentate, distintamente da quelle previste nel comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

              7. E’ abrogata la legge regionale 2 marzo 1987, n. 23 e successive modificazioni.


              Art. 94
              (Istituzione del fondo speciale per la ricerca e la sperimentazione agricola, agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale)

              1. Al fine di concorrere al finanziamento delle attivita’ di ricerca e sperimentazione agricola, agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale definite dal programma nazionale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dai programmi di ricerca dell’Unione Europea, dai progetti finalizzati di ricerca del ministero per le politiche agricole, nonche’ dagli specifici interventi di rilevanza strategica previsti dal fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all’articolo 1, comma 3, del d.lgs. 204/1998, e’ istituito il fondo speciale per la ricerca e la sperimentazione agricola, agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale.

              2. I criteri e le modalita’ per il concorso della Regione al finanziamento delle attivita’ di cui al comma 1 sono definiti in un apposito programma regionale di ricerca agricola, agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Tale programma ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.

              3. Al fine di predisporre ed aggiornare il programma di cui al comma 2, l’assessorato regionale competente in materia di sviluppo agricolo e mondo rurale puo’ avvalersi del supporto di un tavolo di consultazione permanente composto da rappresentanti del MIPA, del MURST, del CNR, dell’ENEA, e delle maggiori istituzioni pubbliche di ricerca regionali integrate, ove ritenuto necessario, dai rappresentanti di istituzioni di ricerca private e del mondo produttivo.

              4. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente norma gravano sul capitolo di nuova istituzione n. 21134 denominato: “Fondo speciale per la ricerca e la sperimentazione agricola, agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale”, la cui gestione operativa e’ affidata al settore 67 – Ufficio sperimentazione e ricerca.

              5. L’esercizio finanziario 1999 di tale nuovo capitolo e’ finanziato con lire 2 miliardi. La previsione di finanziamento per il 2000 e il 2001 e’ di lire 2 miliardi per ciascun anno.


              Art. 95
              (Dichiarazione d’urgenza)

              1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.


              La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

              Data a Roma, addi' 7 giugno 1999
                                  BADALONI
              Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 4 giugno 1999.
              Quadro “A” omissis
              Titolo allegato:Provvedimenti legislativi che vengono rifinanziati con legge di Bilancio 1999

              Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.