L.R. 13 Giugno 2001, n. 13 |
Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori (1) |
Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Lazio riconosce la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dall'ente parrocchia, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio o attività similari, finalizzate alla promozione, all’accompagnamento ed al supporto della crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente, anche al fine di prevenire il disagio sociale minorile e adolescenziale condividendo l’istanza educativa della famiglia e supplendo alla stessa in casi di condizioni minorili disagiate. 1. Per le finalità di cui all’articolo 1, viene sottoscritto un apposito protocollo di intesa tra le Regione Lazio, la Regione Ecclesiastica del Lazio, in rappresentanza delle Diocesi di Roma e del Lazio e le organizzazioni che rappresentano gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, con il quale sono definiti gli indirizzi e le azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale, svolta, attraverso le attività di oratorio o attività similari dalla parrocchia e dai suddetti istituti ed enti a favore dei minori, adolescenti e giovani ed a sostegno delle famiglie. 1 bis. Con apposito protocollo d'intesa tra i soggetti di cui al comma 1 è altresì promosso un programma di interventi strutturali finalizzati al potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia a sostegno delle famiglie. (2) 1. Le parrocchie di Roma e del Lazio, gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato presentano alla Regione, entro il mese di febbraio di ogni anno i progetti concernenti le attività di oratorio o attività similari di cui all’articolo 1. (3) 2. La Regione, avvalendosi di una commissione da istituirsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, valuta i progetti di cui al comma 1 e concede finanziamenti per la loro realizzazione nei limiti dello stanziamento iscritto nel capitolo di bilancio istituito dall’articolo 4, sulla base di una graduatoria formulata secondo specifici criteri determinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenendo conto degli indirizzi e delle azioni definiti nel protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi dell’articolo 2. 2.1 Ai fini dell’individuazione dei criteri di cui al comma 2, si tiene conto in particolare di: a) interventi da realizzarsi in ambiti territoriali caratterizzati da processi di degrado ambientale, sociale e abitativo; b) una consolidata esperienza da parte dei beneficiari del finanziamento nell’ambito dei percorsi riabilitativi finalizzati all’autonomia, al recupero e all’inserimento sociale e lavorativo di soggetti che si trovano in situazione di particolare disagio economico, familiare e psico-fisico. (3a)
Art. 4 (6) (Norma finanziaria)
(3a) Comma inserito dall'articolo 22, comma 24, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |