Approvazione del piano di assetto del Parco regionale urbano "Monte Orlando" nel Comune di Gaeta ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 (1).

Numero della legge: 49
Data: 27 novembre 1996
Numero BUR: 34
Data BUR: 13/12/1996

L.R. 27 Novembre 1996, n. 49
Approvazione del piano di assetto del Parco regionale urbano "Monte Orlando" nel Comune di Gaeta ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 (1).

Art. 1
1. Con la presente legge è approvato il piano di assetto del Parco regionale urbano "Monte Orlando", istituito con legge regionale 22 ottobre 1986, n. 47.


Art. 2

1. Il piano di assetto di cui all'articolo 1, così come adottato dal comune di Gaeta con deliberazione n. 88 del 31 ottobre 1991, si compone dei seguenti allegati (omissis), che costituiscono, parte integrante della presente legge:
elab. 1 - situazione attuale; cartografia in scala 1:2000;
elab. 2 - cartografia catastale; in scala 1:2000;
elab. 3 - carta della vegetazione; cartografia in scala 1:2000;
elab. 4 - differenziazione aree boschive; cartografia in scala 1:2000;
elab. 5 - piante di particolare interesse; cartografia in scala 1:2000;
elab. 6 - carta geologica; cartografia in scala 1:2000;
elab. 7 - carta pedologica; cartografia in scala 1:2000;
elab. 8 - piano di intervento; cartografia in scala 1:2000;
elab. 9a - analisi dei caratteri preesistenti nell'area del parco;
elab. 9b - analisi dell'utenza e linee generali di indirizzo;
elab. 9c - elenco floristico;
elab. 10 - norme tecniche di attuazione;
elab. 11 - linee programmatiche di indirizzo;
elab. 12 - programma di attuazione;
integrato dalle seguenti prescrizioni del C.T.C.R., (comitato tecnico consultivo regionale) I^ Sez. e della competente struttura della Giunta regionale in materia di aree protette:
1) nell'elaborato 10 "Norme tecniche di attuazione":
- all'articolo 10, paragrafo "Strada di progetto con carrabilità consentita ai residenti ed agli addetti ai servizi" è inserito di seguito: "la realizzazione della nuova strada di collegamento tra via della Breccia e via L.M. Planco, subito a monte della Batteria Vecchia, deve essere subordinata all'adozione di particolari misure di contenimento dell'impatto e di inserimento ambientale, anche mediante l'utilizzazione di tecniche bioingegneristiche per il contenimento dei versanti; contestualmente alla realizzazione della strada deve essere dismesso e rinaturalizzato, dal tornante fino alla intersezione con il nuovo tracciato stradale, il tratto di strada compreso tra la via L.M. Planco e l'ingresso dello Stabilimento Tipografico Militare.";
- all'articolo 10 paragrafo "strada pedonale asfaltata con caratteristiche di carrabilità", alla seconda riga, sono eliminate le parole "fino all'Officina Grafica Militare con una diramazione che arriva";
- è inserito l'articolo 11: ""i piani attuativi previsti dal piano di assetto sono soggetti al prescritto parere regionale così come soggetto all'autorizzazione di "cui all'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939" resta subordinata qualsiasi trasformazione dell'aspetto dei luoghi prevista dall'attuazione del parco.
Deve essere garantita per la massima fruibilità del parco e delle sue strutture da parte di visitatori portatori di handicap, l'osservanza nella progettazione attuativa della eliminazione delle cosiddette barriere architettoniche secondo la vigente legislazione in materia"".
2) l'elaborato 12 "programma di attuazione" è approvato limitatamente alla successione temporale degli interventi.


Art. 3

1. Ai finanziamenti occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti nel programma di attuazione del piano di assetto del parco, la Regione concorre nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie.


Art. 4

1. La perimetrazione del Parco urbano Monte Orlando, stabilita nella legge regionale 22 ottobre 1986, n. 47, è modificata secondo le indicazioni del piano di assetto approvato con la presente legge con esclusione della zona a mare per la quale si conferma la perimetrazione originaria.



Note:

(1) Pubblicata sul BUR 13 dicembre 1996, n. 34 (S. O. n. 2).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 12 aprile 1997, n. 15 (S.S. n. 3).

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.