Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale (1)

Numero della legge: 20
Data: 7 dicembre 2007
Numero BUR: 35
Data BUR: 20/12/2007

L.R. 07 Dicembre 2007, n. 20
Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale (1)


Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della “Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale” adottata dal Consiglio d’Europa nonché in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e nell’ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove la partecipazione istituzionale dei giovani, delle ragazze e dei ragazzi, delle bambine e dei bambini alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.(2)
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in particolare, riconosce il ruolo e favorisce l’istituzione, lo sviluppo e l’interazione:
a) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani;
b) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei ragazze e ragazzi(1a); (3)
b bis) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei bambine e bambini. (4) (1a)

2 bis. La Regione, al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla presente legge, può stipulare appositi accordi o convenzioni con le università o con gli istituti di studio e ricerca sia pubblici che privati. (5)

2 ter. I consigli di cui al comma 2 sono costituiti nel rispetto della normativa vigente statale e regionale in materia di pari opportunità. (5)



Art. 2
(Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani)

1. Il consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani, autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune, dal municipio o dai comuni in forma associata, svolge in particolare, le seguenti funzioni:
a) promuove la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
b) facilita la conoscenza, da parte dei giovani, dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;
c) promuove l’informazione rivolta ai giovani;
d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
e) segue l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;

e bis) esprime, su richiesta degli organi consiliari, parere non vincolante su ogni materia di interesse; (6)

e ter) presenta proposte di deliberazione al consiglio comunale, municipale e/o alla giunta.(6)
2. (7)



Art. 3
(Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei ragazze e ragazzi (1a)) (8)

1. Il consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei ragazze e ragazzi(1a), autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune, dal municipio o dai comuni in forma associata, d’intesa con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, svolge, in particolare, le seguenti funzioni: (9)
a) promuove la partecipazione dei ragazze e ragazzi (1a) alla vita politica e amministrativa locale;(10)
b) facilita la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;
c) formula proposte e suggerimenti agli organi istituzionali sulle tematiche che interessano ragazze e ragazzi (1a), anche nell’ambito di appositi laboratori, qualora istituiti; (11)
d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
e) segue l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti a ragazze e ragazzi (1a) in ambito locale. (12)
2. (13)

Art. 3 bis   (14)

(Consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei bambine e bambini) (1a)

1. Il consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei bambine e bambini (1a), autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune, dal municipio o dai comuni in forma associata, d’intesa con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) promuove la partecipazione di bambine e bambini (1a) alla vita politica e amministrativa locale;

b) facilita la conoscenza da parte di bambine e bambini (1a) dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;

c)  formula proposte e suggerimenti agli organi istituzionali sulle tematiche che interessano bambine e bambini (1a), anche nell’ambito di appositi laboratori, qualora istituiti;

d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;

e) segue l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti a bambine e bambini (1a) in ambito locale.


Art. 4  (15)

(Consigli e forum degli enti territoriali di area vasta)

1. Gli enti territoriali di area vasta, come definiti ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modifiche, al fine di promuovere la partecipazione ai propri processi decisionali da parte di giovani, ragazze e ragazzi e bambine e bambini(1a) possono istituire appositi consigli o forum, nonché prevedere forme di coordinamento con i consigli comunali, sovracomunali e municipali operanti nel territorio regionale


Art. 5
(Rete regionale dei consigli dei giovani. Elenco regionale) (16)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, presso l’assessorato regionale competente in materia, è istituita, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, un’apposita struttura denominata “Rete regionale dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani”.
2. La struttura di cui al comma 1, in raccordo con le strutture della Presidenza della Regione, in particolare:
a) svolge attività di supporto ai consigli comunali, municipali e sovracomunali dei giovani nonché assistenza tecnica per l’accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari e dagli scambi socio-culturali giovanili;
b) gestisce servizi informativi e banche dati sulle attività svolte dai consigli dei giovani;
c) agevola la comunicazione e lo scambio di informazioni all’interno dei consigli dei giovani e con analoghi organismi di altre regioni;
d) promuove iniziative periodiche di raccordo e dibattito;
e) provvede ad attivare ogni opportuna e necessaria sinergia con i consigli dei ragazze e ragazzi e con i consigli dei bambine e bambini (1a). (17)
2 bis. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di attività istituzionali, l’elenco regionale dei consigli di cui agli articoli 2, 3, 3 bis e 4 in cui sono inseriti i consigli stessi, ripartiti in base alla loro tipologia e all’ente locale di riferimento, previa comunicazione da parte degli enti medesimi, da trasmettere alla struttura regionale competente entro sei mesi dalla loro costituzione. (18)


Art. 6
(Contributi e indirizzi regionali)

1. La Regione concede ai comuni, singoli o associati, nonché ai municipi un contributo per le spese necessarie ai fini:
a) dell’istituzione e gestione dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani;
b) dell’istituzione e gestione dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei ragazze e ragazzi(1a); (19)
b bis)   dell’istituzione e gestione dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei bambine e bambini(1a). (20)
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti, in particolare:
a) le modalità per la presentazione, da parte dei comuni o dei municipi, delle richieste di contributo;
b) i criteri per la valutazione delle richieste di contributo e per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;
c) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibili nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;
d) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e del recupero delle somme erogate;
d bis) le caratteristiche degli eventuali laboratori di cui agli articoli 3 e 3 bis. (21)
3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono stabiliti altresì, indirizzi per la costituzione e il funzionamento dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani nonché dei consigli dei ragazze e ragazzi e dei consigli dei bambine e bambini (1a) al fine di assicurarne i requisiti minimi di uniformità in ambito regionale. (22)

Art. 7 (23)

(Disposizione finanziaria)

1. Per l’anno 2020, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante la voce di spesa di cui al programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, il cui stanziamento, autorizzato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020), è pari a euro 100.000,00.

2. Per l’anno 2021, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nel programma 11 della missione 01, titolo 1, del “Fondo per la partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”, al cui stanziamento si provvede ai sensi della legge di stabilità regionale 2021 e nell’ambito del bilancio regionale 2021-2023, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.


Art. 8
(Abrogazione e modifiche di norme)


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 32 (Promozione dell’istituzione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9.
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 (Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani) è aggiunta la seguente lettera:
“d bis) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani autonomamente istituiti dagli enti locali.”.


Art. 9
(Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti di richiesta di contributi regionali ai sensi della l.r. 32/2003, eventualmente ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti in conformità alla deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi della stessa l.r. 32/2003.


Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 dicembre 2007, n. 35
(1a) Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 ovunque ricorrano le parole: “bambini” e “ragazzi”, queste sono sostituite, rispettivamente, da: “bambine e bambini” e “ragazze e ragazzi”
(2) Comma modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(3) Lettera modificata dall'articolo 13, comma 1, lettera a), numero 2), punto 2.1, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(4) Lettera aggiunta dall'articolo 13, comma 1, lettera a), numero 2), punto 2.2, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(5) Comma aggiunto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), numero 3), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(6) Lettera aggiunta dall'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(7) Comma abrogato dall'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(8) Rubrica modificata dall'articolo 13, comma 1, lettera c), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(9) Alinea modificata dall'articolo 13, comma 1, lettera c), numero 2), punto 2.1, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(10) Lettera modificata dall'articolo 13, comma 1, lettera c), numero 2), punto 2.2, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(11) Lettera sostituita dall'articolo 13, comma 1, lettera c), numero 2), punto 2.3, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(12) Lettera modificata dall'articolo 13, comma 1, lettera c), numero 2), punto 2.4, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(13) Comma abrogato dall'articolo 13, comma 1, lettera c), numero 3), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(14) Articolo inserito dall'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(15) Articolo sostituito dall'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(16) Rubrica modificata dall'articolo 13, comma 1, lettera f), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(17) Lettera modificata dall'articolo 13, comma 1, lettera f), numero 2), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(18) Comma aggiunto dall'articolo 13, comma 1, lettera f), numero 3), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(19) Lettera modificata dall'articolo 13, comma 1, lettera g), numero 1), punto 1.1, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(20) Lettera aggiunta dall'articolo 13, comma 1, lettera g), numero 1), punto 1.2, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(21) Lettera aggiunta dall'articolo 13, comma 1, lettera g), numero 2), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(22) Comma modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera g), numero 3), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(23) Articolo sostituito dall'articolo 13, comma 1, lettera h), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.