Norme per l'esercizio dell'emodialisi nel Lazio. (1)

Numero della legge: 39
Data: 30 aprile 1979
Numero BUR: 13
Data BUR: 10/05/1979

L.R. 30 Aprile 1979, n. 39
Norme per l'esercizio dell'emodialisi nel Lazio. (1)

Art. 1

(Finalità.)

Con la presente legge la Regione Lazio detta norme per l’ esercizio dell’ emodialisi, con particolare riguardo a quella domiciliare ed a quella ad assistenza limitata, nel quadro degli interventi volti ad assicurare l’ assistenza ad un maggior numero di pazienti ed un migliore recupero sociale degli stessi.


Art. 2
(Norme generali sui servizi di dialisi.)

I servizi di emodialisi, che operano nell’ ambito della Regione, devono possedere i seguenti requisiti:
1) esistenza di un laboratorio di analisi efficiente che garantisca l’ effettuazione di esami specialistici d’ urgenza;
2) disponibilita’ di locali separati con capienza non inferiore a due posti letto per il trattamento degli uremici cronici AU positivi;
3) disponibilita’ di personale tale da garantire per ogni turno la presenza di un sanitario ogni cinque o sei letti di emodialisi, e due infermieri fino a dieci letti con una unita’ in piu’ per ogni cinque letti aggiunti;
4) disponibilita’ di apparecchiature per il trattamento dell’ acqua da utilizzare per la dialisi, e per il controllo della conducibilita’ elettrica della soluzione elettrolitica.
I locali ove si svolgono i servizi di emodialisi devono essere idonei e sufficientemente capienti in relazione al volume delle attrezzature installate ed al numero dei pazienti.
I servizi di emodialisi devono controllare mensilmente il quadro ematologico completo e, periodicamente, le condizioni cliniche generali del paziente.
Devono inoltre compilare per ogni paziente una scheda predisposta dall’ Assessorato alla sanita’ della Regione.
I servizi di dialisi devono inoltre trasmettere semestralmente all’ Assessorato alla sanita’ tutti i dati risultanti dalla scheda.
E’ vietato il riuso dei filtri e di ogni altro materiale monouso.


Art. 3
(Commissione regionale di vigilanza.)

Presso l’ alla sanita’ e’ istituita una commissione regionale di vigilanza composta da due funzionari medici della Regione, da due medici esperti in emodialisi, e da due rappresentanti dell’ associazione nazionale emodializzati con le seguenti funzioni:
1) accertare che i servizi di emodialisi ubicati presso le strutture private e quelli di emodialisi domiciliari e ad assistenza limitata siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge;
2) esprimere pareri e proposte per la formulazione del piano di cui al successivo articolo 17;
3) procedere alla valutazione statistica dei dati risultanti dalle schede di cui al precedente articolo 2;
4) proporre i provvedimenti conseguenti all’ attivita’ di vigilanza.
Detta commissione e’ nominata con deliberazione di Giunta, su proposta dell’ Assessore regionale alla sanita’ previa designazione dei suoi componenti rispettivamente dell’ ordine dei medici e dell’ associazione emodializzati. La commissione resta in carica tre anni e puo’ essere riconfermata.


Art. 4
(Emodialisi domiciliare.)

Per emodialisi domiciliare si intende quella terapia emodialitica affidata direttamente al paziente che la esegue a domicilio, o in altri locali idonei e sotto la propria responsabilita’ senza la presenza di personale sanitario, avvalendosi della collaborazione di un assistente volontario, familiare o terzo, da lui designato e ritenuto idoneo dai servizi di emodialisi ospedalieri a norma della presente legge.


Art. 5
(Emodialisi ad assistenza limitata.)

Per emodialisi ad assistenza limitata si intende quella terapia emodialitica affidata direttamente al paziente che la esegue in strutture ambulatoriali extraospedaliere o in altri idonei locali ad uso collettivo, messi a disposizione dagli enti ospedalieri e dagli altri istituti o enti autorizzati a norma del successivo articolo 6, ovvero forniti, per convenzione, dai consorzi per i servizi sociali e sanitari di cui alla legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, o da altri enti e servizi pubblici.
I pazienti preventivamente addestrati secondo le modalita’ di cui ai successivi articoli, provvedono ad effettuare il trattamento emodialitico con la collaborazione di personale non medico all’ uopo addestrato e autorizzato a norma della presente legge dall’ ente o istituto che gestisce il servizio di emodialisi.
Il personale di cui al precedente comma viene messo a disposizione dagli enti o istituti che gestiscono il servizio di emodialisi ovvero, per convenzione, dal consorzio per i servizi sociali e sanitari competenti per territorio o da altri enti e servizi pubblici. Il suddetto personale e’ tenuto a frequentare i corsi di addestramento previsti dalla presente legge.


Art. 6
(Autorizzazione alle attivita’ di addestramento e alla organizzazione dei servizi di emodialisi domiciliare e ad assistenza limitata.)

L’ emodialisi domiciliare e quella ad assistenza limitata vengono organizzate dagli enti ospedalieri e dagli istituti ed enti da cui dipendono ospedali classificati a norma della legge 12 febbraio 1968, n. 132, dotati di servizi di emodialisi e autorizzati dalla Regione a svolgere l’ attivita’ di addestramento prevista dalla presente legge.
Gli enti ospedalieri e gli altri enti ed istituti di cui al comma precedente che intendono svolgere attivita’ di addestramento alla emodialisi domiciliare e a quella di assistenza limitata nonche’ organizzare tali servizi a favore dei pazienti, devono presentare apposita istanza all’ Assessorato regionale alla sanita’, corredata dalla documentazione comprovante:
a) la disponibilita’ di personale addetto all’ addestramento dei pazienti in misura adeguata al numero degli stessi e che garantisca comunque un medico per ogni gruppo di tre pazienti;
b) la disponibilita’ di locali idonei per l’ addestramento dei pazienti;
c) un’ assistenza tecnica che garantisca una perfetta installazione delle apparecchiature e la manutenzione delle stesse qualora detta assistenza non sia demandata per contratto alla ditta fornitrice;
d) servizio di consulenza medica in ospedale negli orari concordati per l’ emodialisi a domicilio o ad assistenza limitata;
e) servizio di reperibilita’ permanente a completamento di quello di cui alla precedente lettera d);
f) linea telefonica diretta preferenziale;
g) la disponibilita’ di letti e di attrezzature per far fronte ad impedimenti temporanei dell’ assistenza domiciliare o presso i locali ove si svolge l’ emodialisi ad assistenza limitata.
L’ autorizzazione di cui al presente articolo e’ concessa con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’ Assessore alla sanita’, previa verifica dell’ esistenza dei requisiti indicati al precedente comma da parte della commissione tecnica di cui al precedente articolo 3.


Art. 7
(Domanda per l’ ammissione all’ emodialisi domiciliare o ad assistenza limitata.)

Il paziente che intende essere avviato all’ emodialisi domiciliare o a quella ad assistenza limitata deve rivolgere istanza all’ ente o istituto autorizzato a norma della presente legge.
La domanda deve indicare le generalita’ del paziente e, per quella domiciliare, l’ indirizzo e le generalita’ dell’ assistente designato (familiare o terzo), che si impegna ad assistere il paziente stesso nel corso del trattamento terapeutico, nonche’ i locali ove verra’ effettuata l’ emodialisi.
La domanda deve essere sottoscritta dal paziente, dall’ assistente e, nel caso di minore o incapace, dagli esercenti la potesta’ dei genitori o la tutela.


Art. 8
(Commissione ospedaliera.)

Presso ciascun ente ed istituto autorizzato ai sensi del precedente articolo 6 e’ costituita una commissione nominata dal relativo organo di amministrazione, presieduta dal responsabile del servizio di emodialisi e composta da due medici, da due operatori sanitari non medici del servizio stesso e da un rappresentante dell’ associazione nazionale emodializzati.
La commissione deve essere integrata da uno psicologo e da un assistente sociale dell’ ospedale, ovvero del consorzio per i servizi sociali e sanitari competente per territorio, o, in mancanza, di altri enti o servizi pubblici.
Detta commissione provvede a valutare l’ esistenza dei requisiti posseduti dai pazienti e dagli assistenti, necessari perche’ i pazienti stessi siano inclusi nel programma di emodialisi domiciliare o ad assistenza limitata.
L’ addestramento e’ effettuato da personale


Art. 9
(Addestramento dei pazienti e degli assistenti.)

medico, infermieristico e tecnico del servizio di emodialisi, sotto la direzione del responsabile del servizio stesso e deve prevedere insegnamenti teorici e pratici sulle varie condotte operative dell’ emodialisi in relazione al tipo di apparecchiatura emodialitica utilizzata per il trattamento.
L’ addestramento avviene in sedi, in orari ed in giornate prefissate, secondo le necessita’ organizzative del servizio di emodialisi con una durata non inferiore a due mesi e comunque tale da garantire una corretta esecuzione ed una autonoma conduzione dell’ emodialisi da parte del paziente e dell’ assistente.
I pazienti e gli assistenti, successivamente al corso di addestramento, devono partecipare ad incontri periodici di aggiornamento teorico - pratico appositamente organizzati dagli enti e dagli istituti di cui al precedente art. 6. Il mancato aggiornamento puo’ comportare la revoca dell’ attestato di idoneita’ di cui al successivo art. 10 e della conseguente autorizzazione di esercizio.


Art. 10
(Autorizzazione all’ esercizio dell’ emodialisi domiciliare e ad assistenza limitata.)

Al termine dell’ addestramento, la commissione di cui al precedente art. 8 accerta mediante esame teorico - pratico l’ idoneita’ dei pazienti e degli assistenti all’ effettuazione dell’ emodialisi domiciliare e di quella ad assistenza limitata.
L’ attestato di idoneita’ e’ rilasciato dall’ ente o istituto autorizzato ai sensi del precedente art. 6 ed e’ sottoscritto dal responsabile del servizio di emodialisi nonche’ dal legale rappresentante dell’ ente o istituto stesso. L’ attestato non ha valore abilitante per l’ esercizio di una attivita’ paramedica professionale.
Tale attestato autorizza i pazienti e gli assistenti all’ esercizio della emodialisi domiciliare e ad assistenza limitata con la osservanza delle disposizioni contenute nei successivi articoli e attesta l’ idoneita’ dei locali indicati dal paziente.
L’ autorizzazione all’ emodialisi domiciliare e a quella ad assistenza limitata, per ciascun paziente, e’ valida limitatamente all’ assistente da lui designato ed addestrato presso l’ ente o istituto che ha rilasciato l’ autorizzazione, nonche’ ai locali in essa indicati.
Il paziente, in caso di trasferimento in altra sede, per potersi avvalere, per l’ emodialisi domiciliare, di un servizio ospedaliero di emodialisi diverso da quello che ha rilasciato l’ autorizzazione di cui al comma precedente, e’ tenuto a richiedere una ulteriore autorizzazione.
Detta autorizzazione viene rilasciata dal nuovo servizio ospedaliero di emodialisi di cui il paziente intende avvalersi, previo accertamento dell’ idoneita’ della coppia paziente - assistente ad effettuare l’ emodialisi domiciliare.
Il paziente in caso di sostituzione dell’ assistente o di trasferimento del proprio domicilio, che non comporti il passaggio ad altro servizio di emodialisi, deve darne preventiva comunicazione all’ ente o istituto interessato che provvedera’ al rilascio della nuova autorizzazione.


Art. 11
(Locali ed attrezzature.)

L’ ente o istituto autorizzato a norma del precedente art. 6 provvede a fornire ed installare nei locali, dichiarati idonei a norma del precedente art. 10, le apparecchiature necessarie alla terapia emodialitica e a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria nonche’ a fornire periodicamente tutti i materiali occorrenti.
I pazienti sono tenuti al corretto uso ed alla buona conservazione delle apparecchiature e dei materiali ricevuti in custodia, a comunicare immediatamente i guasti ed a restituire le apparecchiature stesse al termine della terapia e nel caso in cui cessi, per qualsiasi motivo, il rapporto con l’ ente o istituto che li ha forniti.


Art. 12
(Programma del trattamento emodialitico.)

Le sedute di emodialisi domiciliare o ad assistenza limitata devono avvenire in base ad un programma concordato tra il servizio di emodialisi e gli interessati. Eventuali variazioni al programma devono essere concordate. Devono essere, inoltre, segnalate tempestivamente eventuali situazioni di emergenza, situazioni anormali e incidenti di qualsiasi entita’ per i quali il servizio di emodialisi provvedera’ ad impartire le opportune istruzioni.
Nel programma devono, fra l’ altro, essere indicati i giorni e le ore delle sedute di emodialisi, nonche’ la frequenza dei controlli medici e tecnico - clinici cui i pazienti devono sottoporsi almeno mensilmente.
Il paziente e’ tenuto ad eseguire il trattamento secondo le regole apprese durante l’ addestramento, accettando le eventuali variazioni ritenute necessarie dai medici responsabili del programma o imposte dagli sviluppi del programma stesso.


Art. 13
(Interruzione del trattamento.)

Il responsabile del servizio di emodialisi, in base al giudizio espresso dalla commissione di cui al precedente art. 8, puo’ interrompere il trattamento domiciliare per sopravvenuta inidoneita’ del paziente o dei locali, per esigenze cliniche nonche’ quando l’ inosservanza delle istruzioni da parte del paziente possa risultare pericolosa per la sua incolumita’.
Nel caso indicato nel precedente comma, o in caso di rinuncia del paziente ad effettuare la emodialisi domiciliare, il paziente dovra’ trovare tempestivamente inserimento nei turni per il trattamento emodialitico presso il servizio responsabile del trattamento stesso.


Art. 14
(Scelta delle apparecchiature.)

La scelta e l’acquisto della apparecchiature da utilizzare per la emodialisi domiciliare e per quella ad assistenza limitata spetta all’ organo di amministrazione dell’ ente o istituto interessato, su proposta della commissione di cui al precedente art. 8.


Art. 15
(Copertura assicurativa.)

Gli enti e gli istituti autorizzati ai sensi del precedente art. 6 provvedono alla copertura assicurativa per infortuni derivanti dall’ attivita’ di addestramento svolta presso il servizio di emodialisi e per le attivita’ di emodialisi domiciliare e ad assistenza limitata.


Art. 16
(Formazione del personale.)

La Regione, nell’ ambito dei piani di formazione del personale, promuove lo svolgimento di corsi periodici di specializzazione ed aggiornamento per il personale che opera nei servizi di emodialisi esistenti nella Regione.


Art. 17
(Piano per l’ adeguamento e la riorganizzazione dei servizi di emodialisi.)

La Regione, in attesa dell’ emanazione del piano socio - sanitario regionale, formula un piano per l’ adeguamento e la riorganizzazione dei servizi di emodialisi, ivi compresa l’ emodialisi domiciliare e quella ad assistenza limitata, in relazione alle esigenze effettive della popolazione da servire, tenuto conto dei servizi esistenti nel territorio regionale, della loro ubicazione, dello stato delle attrezzature nonche’ del numero e della distribuzione dei malati uremici cronici residenti nel territorio regionale stesso.


Art. 18
(Cliniche ed istituti universitari.)

La presente legge si applica anche alle cliniche ed istituti universitari dotati di servizi di emodialisi, nell’ ambito delle convenzioni previste dalla legislazione vigente.


Art. 19

Le funzioni attribuite dalla presente legge agli enti ospedalieri e ai consorzi per i servizi sociali e sanitari, passano alle unita’ sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, all’ atto della loro costituzione.


Art. 20
(Finanziamento delle spese per i servizi di emodialisi.)

La Regione, tenuto conto delle prescrizioni del piano di cui al precedente art. 17, assicura la priorita’ dei servizi di emodialisi nell’ attribuzione agli enti ospedalieri delle somme occorrenti per il finanziamento delle spese per l’ istituzione, l’ ammodernamento e la trasformazione dei servizi di diagnosi e cura e per l’ acquisto delle attrezzature sanitarie.


Art. 21

1. Nelle more della piena attuazione della presente legge la Regione Lazio eroga contributi economici in favore di persone affette da insufficienza renale cronica e sottoposte ad emodialisi periodica per il tramite delle amministrazioni provinciali o comunali.

2. In attuazione del precedente comma, per l’anno 1989, viene stanziata la somma di L. 1.000 milioni iscritta nel capitolo n. 13602 che viene istituito con la denominazione: “Contributi economici a persone affette da insufficienza renale cronica”.

3. Alla copertura della spesa di cui al precedente secondo comma si fa fronte con diminuzione di pari importo del capitolo di bilancio n. 27205, tabella B spesa legge regionale 15 giugno 1989, n. 40 (2).



Note:

(1) Pubblicata sul BUR. 10 maggio 1979, n. 13.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 7 dicembre 1979, n. 334.

(2) Articolo aggiunto dall’art. 3 della legge regionale 2 marzo 1990, n. 21.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.