Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000 (legge regionale 11 aprile 1986, n. 17) (1)

Numero della legge: 12
Data: 16 febbraio 2000
Numero BUR: 5
Data BUR: 19/02/2000

L.R. 16 Febbraio 2000, n. 12
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000 (legge regionale 11 aprile 1986, n. 17) (1)


S O M M A R I O

Art. 1 Autorizzazione finanziamento di leggi
Art. 2 Conferma disposizioni della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36
Art. 3 Disposizioni per il contenimento della spesa
Art. 4 Conferma disposizioni articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11
Art. 5 Finanziamento di interventi relativi al DOCUP OB.2 1997/1999
Art. 6 Modificazioni alla legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28, da ultimo modificata dalla legge regionale 11 maggio 1984, n. 17 concernente interventi per la zootecnia
Art. 7 Disposizione transitoria in materia di autorizzazioni di servizi socioassistenziali ed asili nido privati
Art. 8 Integrazione all'articolo 6 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 concernente individuazione degli ambiti territoriali e organizzazione del servizio idrico integrato
Art. 9 Anticipazione finanziaria ai comuni esclusi dalla zonizzazione delle aree OB.2 2000/2006)
Art. 10 Elezioni degli organi dei consorzi di bonifica
Art. 11 Deroga al termine per la presentazione delle domande per l'ammissione ai benefici previsti dalla legislazione vigente
Art. 12 Contributi finanziari per la risocializzazione dei detenuti
Art. 13 Sospensione della tassa di concessione regionale relativa al commercio su aree pubbliche
Art. 14 Contributo al Comune di Roma per la realizzazione del museo delle intolleranze e degli stermini
Art. 15 Contributo finanziario al Teatro di Roma
Art. 16 Contributo finanziario agli allevatori partecipanti al progetto sperimentale IDEA
Art. 17 Contributi finanziari in materia di valorizzazione e promozione di prodotti agricoli
Art. 18 Disposizioni per la realizzazione di azioni di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali
Art. 19 Integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n.19 e successive modificazioni concernente disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali
Art. 20 Interpretazione autentica dall'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 67 in materia di trattamento economico di previdenza del personale regionale
Art. 21 Stanziamento fondi per interventi programmati nell'anno 1999
Art. 22 Contributo al Vicariato di Roma
Art. 23 Partecipazione finanziaria della Regione alla costituenda società per l'utilizzo dell'aeroporto E. Comani di Latina
[Art. 24 Contributo finanziario all'istituto "S. Pio V"] ABROGATO
Art. 25 Contributo finanziario al "Museo storico della Liberazione"
Art. 26 Contributo finanziario per il completamento di interventi già finanziati e nuovi interventi
Art. 27 Contributo finanziario per la realizzazione dell'aeroporto civile di Frosinone
Art. 28 Modifica all'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 concernente l'organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro)
Art. 29 Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 concernente la disciplina delle cooperative sociali
Art. 30 Modifica alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 concernente disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione
Art. 31 Modifica alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 19 concernente l'istituzione del prestito d'onore
Art. 32 Istituzione di un capitolo di spesa per acquisto azioni nell'ambito della privatizzazione Centrale del latte di Roma S.p.A.)
Art. 33 Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 34 concernente interventi per lo sviluppo socio-economico della provincia di Rieti
Art. 34 Modificazioni alla legge regionale 1° febbraio 1993, n. 11 concernente norme in materia di indennità per danno ambientale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497
Art. 35 Integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 concernente disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale
Art. 36 Istituzione di un capitolo di spesa per l'attuazione del piano territoriale di coordinamento localizzazione impianti emittenza radiotelevisiva
Art. 37 Contributo finanziario al Comune di Sermoneta
Art. 38 Celebrazione della ricorrenza del quarto centenario della messa al rogo di Giordano Bruno
Art. 39 Contributo finanziario al Comune Castelliri
Art. 40 Contributo finanziario al Comune di S. Elia Fiumerapido
Art. 41 Contributo finanziario al Comune di Cassino da destinare alla parrocchia S. Giovanni Battista in S. Angelo in Theodice
Art. 42 Contributo finanziario al Comune di Cassino per la realizzazione del progetto integrato "Sistema quartiere")
[Art. 43 Centro studi umanistici Marco Tullio Cicerone nel Comune di Arpino] ABROGATO
Art. 44 Contributo al Comune di Licenza per attività "Centro studi oraziani"
Art. 45 Contributo straordinario ai comuni per la diffusione della cultura informatica
Art. 46 Interventi per il ripristino di immobili ad uso abitativo danneggiati dall'inondazione dei fiumi Aniene e Velino nel dicembre 1999
Art. 47 Promozione del patto territoriale per lo sviluppo delle periferie metropolitane
Art. 48 Fondo di solidarietà vittime via Vigna Jacobini
Art. 49 Promozione di una società per azioni per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale
Art. 50 Contributo finanziario al Comune di Palombara Sabina per la realizzazione di un impianto funiviario
Art. 51 Contributo finanziario al Comune di Campagnano di Roma per la realizzazione di un centro per l'autonomia e la mobilità
Art. 52 Modifica all'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 concernente contributi ad associazioni sociali regionali
Art. 53 Ulteriore finanziamento al Comune di Tarquinia per il recupero, il consolidamento e la valorizzazione delle mura urbane
[Art. 54 Contributi ai consorzi di difesa delle produzioni intensive di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1992, n. 185] ABROGATO
Art. 55 Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 concernente disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio
Art. 56 Modificazioni all'articolo 12 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 e successive modificazioni concernente disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali
Art. 57 Ulteriori integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 1996, n. 51 concernente interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile
[Art. 58 Integrazione alla legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 e norme per l'inquadramento del personale] ABROGATO
Art. 59 Intervento finanziario regionale per il completamento delle strutture culturali internazionali realizzate per il Giubileo 2000)
Art. 60 Modalità per l'accesso ai contributi per iniziative culturali e dello spettacolo
Art. 61 Integrazione all'articolo 3 della legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 concernente interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza taxi e di noleggio con conducente
Art. 62 Interpretazione autentica del comma 17, dell'articolo 47 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 concernente l'ambito territoriale di partenza del patto territoriale di Ostia Antica
Art. 63 Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 concernente la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei
Art. 64 Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 34 concernente interventi per lo sviluppo socio-economico della provincia di Rieti
Art. 65 Integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 concernente istituzione dell'ARPA
Art. 66 Disposizioni transitorie per l'accelerazione delle procedure di attuazione dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 e modifica al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 45/1998
Art. 67 Integrazioni alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 concernente estensione del piano regionale della viabilità di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n. 60; 26 febbraio 1987, n. 22, come modificata dalle leggi regionali 22 maggio 1995, n. 35; 18 maggio 1998, n. 14 - articolo 30; 7 giugno 1999, n. 6 - articolo 9; 9 dicembre 1999, n. 37 - articolo 11
Art. 68 Ulteriore stanziamento per la realizzazione collegamento viario per il casello autostradale di Frosinone
Art.69 Costituzione di un fondo globale per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei luoghi di lavoro
[Art. 70 Modificazioni alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, come modificata dalle leggi regionali 18 febbraio 1989, n. 13; 5 marzo 1990,n. 25; 4 dicembre 1992, n. 49; 22 maggio 1997, n. 11; 29 maggio 1997, n. 15 concernente disciplina dei servizi di sviluppo agricolo] ABROGATO
Art. 71 Integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, modificata dalle leggi regionali 11 aprile 1985, n. 40; 2 novembre 1992, n. 41; 16 dicembre 1996, n. 55 concernente istituzione del difensore civico
[Art. 72 Modificazioni alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 concernente disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Istituzioni delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere] ABROGATO
Art. 73 Contributi finanziari per attrezzature ed arredi ostelli in occasione del Giubileo 2000
[Art. 74 Modificazioni alla legge regionale 14 febbraio 1997, n. 2 concernente nuove norme in materia di concorso finanziario regionale al fondo rischi consortili] ABROGATO
Art. 75 Interventi finanziari per progetti sicurezza urbana
Art. 76 Modificazioni all'articolo 14 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15 concernente ripianamento avanzi del SSR
Art. 77 Interventi regionali in materia di concorso alla prevenzione del fenomeno dell'usura
[Art. 78 Modificazioni alla deliberazione legislativa concernente iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale] ABROGATO
Art. 79 Dichiarazione d'urgenza


Art. 1
(Autorizzazione finanziamento di leggi)


1. Relativamente all’anno finanziario 2000 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegato quadro "A".



Art. 2
(Conferma disposizioni della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36)

1. Sono confermate le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della l.r. 36/1992.



Art. 3
(Disposizioni per il contenimento della spesa)

1. Al fine di concorrere alle finalità poste dalla normativa nazionale in materia di contenimento e controllo della spesa, per il 2000 la facoltà di impegnare spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio regionale può essere esercitata limitatamente alle spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi ed alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali, agli interessi, alle partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento degli enti subregionali, alle spese per l’attuazione dei programmi comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata già acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti d'impegno ed altre rate di ammortamento dei mutui. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui sopra, ad esclusione delle spese obbligatorie già previste negli elenchi allegati al bilancio.

2. Per le restanti spese la facoltà di impegnare è consentita nel limite dell’85 per cento dello stanziamento annuo.

3. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 2 su motivata proposta dell’Assessore competente per materia, di concerto con l’Assessore competente in materia di economia e finanza.

4. Alle deliberazioni d’impegno concernenti l’utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all’individuazione delle entrate corrispondenti e della loro acquisizione da parte della Regione.



Art. 4
(Conferma disposizioni articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11)

1. Sono confermate per l’esercizio finanziario 2000, le disposizioni contenute nell’articolo 71 della l.r. 11/1997.



Art. 5
(Finanziamento di interventi relativi al DOCUP OB.2 1997/1999)

1. I progetti presentati dagli enti pubblici ed inseriti fra gli interventi ammissibili del DOCUP OB.2 1997/1999, ma non finanziati per limiti dello stanziamento delle misure correlative, sono ammessi a finanziamento e considerati prioritari per l'annualità 2000 del sestennio di programmazione 2000/2006, purché le opere relative a detti progetti non abbiano avuto inizio nel 1999.

2. Gli interventi rientranti nel DOCUP OB.2 1997/1999 - misura 1.1, 3.1 e 3.2.1 appaltati e consegnati entro il 31 dicembre 1999 che non dovessero, eventualmente, trovare copertura sui fondi OB.2 delle rispettive misure, sono considerati prioritari e finanziati a valere sui fondi della legge regionale 22 settembre 1978, n. 60 - biennio 2000/2001.



Art. 6
(Modificazioni alla legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28, da ultimo modificata dalla legge regionale 11 maggio 1984, n. 17 concernente interventi per la zootecnia)

1. L'articolo unico della l.r.17/1984, è sostituito dal seguente:
"omissis".



Art. 7
(Disposizione transitoria in materia di autorizzazioni di servizi socioassistenziali ed asili nido privati)

1. Fino all'emanazione del regolamento regionale di cui all'articolo 58, comma 5 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, per il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento dei servizi socioassistenziali e degli asili nido privati di cui alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 e successive modificazioni, si applica la normativa vigente al momento della promulgazione della legge regionale citata.


Art. 8
I(ntegrazione all'articolo 6 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 concernente individuazione degli ambiti territoriali ed organizzazione del servizio idrico integrato)

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 6 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6, introdotto dall'articolo 35 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, è inserito il seguente:
"omissis".



Art. 9
(Anticipazione finanziaria ai comuni esclusi dalla zonizzazione delle aree OB.2 2000/2006)

1. Ai comuni inseriti nella proposta avanzata dalla Regione per la zonizzazione delle aree obiettivo 2 2000-2006 che non dovessero risultare inclusi nella zonizzazione finale definita tra lo Stato e la commissione dell'Unione europea è concessa un'anticipazione da parte della Regione a valere sulle risorse statali compensative della predetta esclusione.

2. L'anticipazione è stabilita dalla Giunta regionale nei limiti del 50 per cento delle risorse riconosciute dallo Stato per ciascun anno.

3. Al rimborso dell'anticipazione si provvede d'ufficio al momento dell'acquisizione delle risorse nazionali.

4. Per l'attuazione del presente articolo sono istituiti nel bilancio di previsione 2000-2002 i seguenti capitoli:
Capitolo n. 28170 "Anticipazione regionale ai comuni beneficiari degli interventi statali compensativi della mancata inclusione nelle aree obiettivo 2 2000-2006" per lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.
Capitolo n. 03392 "Rimborso dell'anticipazione regionale ai comuni beneficiari degli interventi statali compensativi della mancata inclusione nelle aree obiettivo 2 2000-2006" per lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.

Art. 10 (2)
(Elezioni degli organi dei consorzi di bonifica)

1. La convocazione delle assemblee dei consorziati e lo svolgimento delle votazioni per le elezioni dei propri rappresentanti in seno ai nuovi consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica deve avvenire entro il 30 novembre 2001.

2. La data di scadenza degli organi consortili ordinari e straordinari è prorogata alla data di insediamento dei nuovi organi costituiti a seguito dell’espletamento delle procedure elettorali secondo le disposizioni del presente articolo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001.



Art. 11
(Deroga al termine per la presentazione delle domande per l'ammissione ai benefici previsti dalla legislazione vigente)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, in deroga a quanto disposto dall'articolo 93, comma 1 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, può disporre che i termini per la presentazione delle domande per l'ammissione ai benefici ed alle provvidenze previste dalla legislazione vigente, relativamente all'esercizio finanziario 2000, possono essere riaperti e prorogati non oltre sessanta giorni successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini dell'istruttoria, le domande pervenute nei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 93 della l.r. 6/1999, precedono quelle presentate in base al comma 1, le quali sono ammissibili in quanto compatibili con i rispettivi stanziamenti di bilancio.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere individuate le specifiche leggi regionali di settore che prevedono termini di presentazione delle domande diversi da quello di cui all'articolo 93 della l.r. 6/1999.



Art. 12 (2a)
(Contributi finanziari per la risocializzazione dei detenuti)

1. La Regione concede contributi per la risocializzazione di detenuti:
a) alle cooperative che abbiano il 30 per cento dei soci detenuti o ex detenuti;
b) alle associazioni che abbiano come scopo preminente la risocializzazione di detenuti, per progetti finalizzati.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera a) sono erogati nella misura massima di lire 15 milioni per detenuto e/o ex detenuto, occupato da almeno sei mesi precedenti la data di scadenza di presentazione della domanda.

3. Le domande di cui al comma 2 devono contenere la seguente documentazione:
a) copia dello statuto e libro dei soci;
b) certificato attestante l'iscrizione nel registro prefettizio di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;
c) certificato attestante lo stato di detenzione;
d) copia del libro paga e del libro matricola;
e) copia della documentazione attestante i versamenti previdenziali degli ultimi sei mesi.

4. I contributi di cui al comma 1, lettera b) sono concessi su presentazione:
a) del progetto finalizzato alla risocializzazione di detenuti, debitamente documentato;
b) di copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione o dell'accordo degli aderenti. Il 10 per cento dello stanziamento del capitolo di cui al comma 8 è riservato ai contributi di cui al presente comma.

5. Le domande per accedere ai contributi di cui al comma 1 devono essere presentate entro i termini fissati dall'articolo 93, comma 1 della l.r. 6/1999 e valgono per l'esercizio finanziario successivo.

6. Per l'esercizio finanziario 2000 le domande per accedere ai contributi di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 31 maggio.

7. I contributi di cui al comma 1 devono essere rendicontati entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'erogazione.

8. Per le finalità di cui al presente articolo, il capitolo 42185 denominato "Contributi regionali a favore di iniziative di recupero e reinserimento della popolazione detenuta" assume la seguente denominazione: "Contributi alle cooperative ed alle associazioni per la risocializzazione dei detenuti", con lo stanziamento per l'anno 2000 di lire 1 miliardo.



Art. 13
(Sospensione della tassa di concessione regionale relativa al commercio su aree pubbliche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 63 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, la tassa di concessione regionale concernente l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche prevista alla voce di tariffe 24 bis allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, non si applica.



Art. 14
(Contributo al Comune di Roma per la realizzazione del museo delle intolleranze e degli stermini)

1. Al fine di concorrere agli oneri riguardanti la realizzazione di un progetto che il Comune di Roma sta realizzando in collaborazione con l'Associazione per il Museo delle Intolleranze e degli Stermini (AMIS), finalizzato all'istituzione di un museo per la conservazione e la trasmissione della memoria storica dei crimini che l'intolleranza e le diverse forme di razzismo hanno prodotto e producono nella società civile, è istituito nel bilancio di previsione il capitolo di spesa n. 42180 denominato: "Contributo al Comune di Roma per la realizzazione del museo delle intolleranze e degli stermini" con lo stanziamento per l'anno 2000 di lire 200 milioni.



Art. 15
(Contributo finanziario al Teatro di Roma)

1. Nell'ambito dello stanziamento di lire 3.500 milioni sul capitolo 44331 denominato: "Quota a carico della Regione degli oneri derivanti dalla partecipazione all'Associazione Teatro di Roma", una somma pari a lire 500 milioni è riservata per le attività di spettacolo svolte dal Teatro di Roma nell'anno 1999 all'interno della programmazione del Teatro Romano di Ostia Antica e del Teatro "India", negli spazi dell'ex Mira Lanza.



Art. 16
(Contributo finanziario agli allevatori partecipanti al progetto sperimentale IDEA)

1. Tenuto conto delle difficoltà operative derivanti agli allevatori che partecipano al progetto sperimentale IDEA per l'identificazione elettronica degli animali di interesse zootecnico, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 31 luglio 1997, n. 390, manifestatesi nel corso del primo anno di sperimentazione, ed allo scopo di non compromettere il perseguimento dell'obiettivo fissato nella prova sperimentale stessa, la Regione riconosce agli allevatori predetti un contributo finanziario fino al 100 per cento della perdita di reddito accertata dalla Regione e conseguente alla puntuale e piena attuazione delle diverse incombenze aziendali connesse con la sperimentazione così come obbligate dalla decisione 98/562/CE della Commissione, del 6 marzo 1998.

2. La Giunta regionale provvede a stabilire le modalità ed i parametri per l'applicazione di quanto previsto al comma 1.

3. La spesa prevista di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 fa carico al capitolo n. 21146.



Art. 17 (2b)
(Contributi finanziari in materia di valorizzazione e promozione di prodotti agricoli)

1. In coerenza con le linee indicate nel programma pluriennale di sviluppo rurale ed agroindustriale del Lazio 1999-2003, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 1 dicembre 1999, n. 594, ed in attesa di una normativa organica in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli, i relativi interventi previsti dagli articoli 5 e 8 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 46; dall'articolo 16 della legge regionale 6 settembre 1979, n.69; dall'articolo 11 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 37 e dall'articolo 8 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 47 si intendono estesi a tutti i prodotti agricoli e zootecnici, ivi compresi quelli derivati dai rispettivi prodotti di base.

2. Sono finanziabili anche interventi proposti da enti locali ed organismi legalmente costituiti, volti a valorizzare i prodotti di cui al comma 1, nell'ambito di manifestazioni locali idonee allo scopo. Le risorse finanziarie destinabili agli interventi del presente comma non devono superare, di norma, complessivamente il 10 per cento della somma prevista in competenza nel capitolo di cui al comma 4. E' consentito oltrepassare tale percentuale qualora le medesime risorse finanziarie non trovino conveniente utilizzazione per gli interventi di cui al comma 1.

3. I criteri e le modalità per il finanziamento delle attività di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla Giunta regionale, tenuto conto delle leggi regionali di cui al comma 1 in quanto compatibili con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

4. La spesa per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, è prevista in lire 3.000 milioni per l'anno 2000, 5.000 milioni per l'anno 2001 e 5.000 milioni per l'anno 2002 e fa carico, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 21349 del bilancio regionale.



Art. 18
(Disposizioni per la realizzazione di azioni di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali)

1. Allo scopo di consentire la realizzazione delle azioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 192, attuativo della direttiva 97/3/CE del Consiglio del 20 gennaio 1997, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, in cofinanziamento con l'Unione europea, sono istituiti i capitoli di spesa con le seguenti denominazioni: capitolo n. 52406 "Azione per rafforzamento infrastrutture nei centri di ispezione fitosanitaria regionale, nonché per lotta fitosanitaria nel territorio avverso organismi nocivi. D.lgs. 22 maggio 1999, n. 192. Quota UE2"; capitolo n. 52407 "Azione per rafforzamento infrastrutture nei centri di ispezione fitosanitaria regionale, nonché per lotta fitosanitaria nel territorio avverso organismi nocivi. D.lgs. 22 maggio 1999, n. 192. Quota Regione". La dotazione finanziaria in termini di competenza e di cassa è rispettivamente di lire 50 milioni e lire 50 milioni per l'anno 2000.

2. La gestione operativa dei predetti capitoli è affidata al dipartimento sviluppo agricolo e mondo rurale, settore 67, competente in materia. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, provvede a deliberare le disposizioni operative necessarie all'applicazione di quanto indicato al comma 1.

3. E' altresì istituito il capitolo di entrata 01562 denominato: "Assegnazione comunitaria per l'attuazione delle misure previste dagli articoli 2, 3 e 4 del d.lgs. 192/1999 attuativo della direttiva 97/3/CE del Consiglio del 20 gennaio 1997.


Art. 19
(Integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n.19 e successive modificazioni concernente disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 19/1995 e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"omissis".

2. Al comma 2 dello stesso articolo 10, dopo le parole "omissis" sono inserite le seguenti: "omissis".



Art. 20
I(nterpretazione autentica dall'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 67 in materia di trattamento economico di previdenza del personale regionale)

1. La retribuzione annua lorda prevista dall'articolo 1 della l.r. 67/1979, è da intendersi comprensiva dei compensi, indennità ed emolumenti fissi e continuativi comunque denominati.

2. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo rientra per l'anno finanziario 2000 nei fondi iscritti al capitolo n. 14202 "Spese per l'omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale (l.r. 67/1979)".



Art. 21
(Stanziamento fondi per interventi programmati nell'anno 1999)

1. Al fine di dare attuazione ad interventi programmati nel 1999 per i quali l'obbligazione non è venuta a scadenza entro lo stesso anno, sono stanziati i seguenti importi nell'ambito dei sottoindicati capitoli:
Capitolo n. 23110 425.000.000=
Capitolo n. 32501 574.000.000=
Capitolo n. 44226 295.500.000=
Capitolo n. 44250 377.576.800=

2. Gli importi relativi ai singoli interventi di cui al comma 1, sono assegnati con determinazione dirigenziale, in coerenza con i contenuti dei relativi documenti programmatici e con le procedure di erogazione ivi previste.


Art. 22
(Contributo al Vicariato di Roma)

1. Al fine di favorire lo svolgimento della quindicesima giornata mondiale della gioventù, che si terrà a Roma nel mese di agosto dell'anno 2000, è stanziato l'importo di lire 60 milioni.

2. L’importo di cui al comma 1 è utilizzato per far fronte alle esigenze connesse alla permanenza dei giovani da ospitare nelle aree e negli immobili regionali dal 14 al 21 agosto 2000. Alla relativa utilizzazione si provvede con determinazione dei dirigenti competenti.(3)

3. Agli oneri previsti si provvede mediante l'istituzione nel bilancio della Regione per l'anno 2000 del capitolo n. 23132 denominato: "Spese connesse allo svolgimento della quindicesima giornata mondiale della gioventù" con l'importo di lire 60 milioni.(4)



Art. 23
(Partecipazione finanziaria della Regione alla costituenda società per l'utilizzo dell'aeroporto E. Comani di Latina)

1. Ai fini della partecipazione, ovvero del conferimento di un fondo di dotazione da parte della Regione Lazio alla costituenda società per la promozione degli interventi che consentano l'utilizzo, a fini civili, dell'aeroporto militare E. Comani di Latina e per la futura gestione dei servizi aeroportuali civili e commerciali, è istituito nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 il capitolo n. 28171 denominato: "Partecipazione della Regione e/o conferimento di un fondo di dotazione alla costituenda società per la promozione degli interventi finalizzati all'utilizzo, a fini civili, dell'aeroporto militare E. Comani di Latina" con l'importo di lire 500 milioni.



Art. 24
(Contributo finanziario all'istituto "S. Pio V")

(4a)


Art. 25
(Contributo finanziario al "Museo storico della Liberazione")

1. Al fine di consentire l'installazione di adeguati impianti di sicurezza, atti a tutelare l'integrità del Museo storico della Liberazione, è stanziato a favore del Museo medesimo un contributo "una tantum" di lire 100 milioni che grava sul capitolo n. 44245 di nuova istituzione denominato: "Contributo "una tantum" al Museo storico della Liberazione di Roma".



Art. 26
(Contributo finanziario per il completamento di interventi già finanziati e nuovi interventi)

1. Lo stanziamento del capitolo n. 24131, previsto nell'importo di lire 20 miliardi per l'anno 2000, 10 miliardi per l'anno 2001 e 10 miliardi per l'anno 2002, è destinato al completamento degli interventi già finanziati nonché ai nuovi interventi concernenti:
a) la realizzazione di nuovi ormeggi turistici nel porto di Gaeta ovvero la realizzazione di un mercato ittico a Gaeta;
b) progetti di riqualificazione del Golfo di Gaeta;
c) la realizzazione del parco termale di Suio;
d) la partecipazione o la previsione di un fondo di dotazione alla società Terme di Suio;
e) il potenziamento dell'accessibilità Suio Terme Mare e Suio Terme SS. 430;
f) il cofinanziamento di programmi e di progetti esecutivi concernenti il distretto agroindustriale ivi compresa la valorizzazione del mercato ortofrutticolo di Fondi ed il riconoscimento e l'affermazione delle produzioni tipiche;
g) l'avviamento degli studi di fattibilità e il cofinanziamento di programmi e di progetti riguardanti il distretto aeronautico e il distretto chimico-farmaceutico;
h) il cofinanziamento di progetti già presentati a valere sull'articolo 1 ter della legge 19 luglio 1993, n. 236 e non finanziati per carenza di risorse;
i) la partecipazione diretta nella PROSVI;
l) le opere di completamento del progetto di recupero del complesso ex Rossi-Sud se non realizzabili nell'ambito del DOCUP obiettivo 2.


Art. 27
(Contributo finanziario per la realizzazione dell'aeroporto civile di Frosinone)

1. Al fine di partecipare alla realizzazione dell'aeroporto civile di Frosinone, è istituito il capitolo n. 28173 nel bilancio 2000 denominato: "Partecipazione della Regione Lazio alla realizzazione dell'aeroporto civile di Frosinone" con lo stanziamento di lire 500 milioni.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissate le modalità della partecipazione di cui al comma 1.


Art. 28
(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 concernente l'organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro)

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 38/1998, è sostituito dal seguente:
"omissis".



Art. 29 (4b)
(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 concernente la disciplina delle cooperative sociali)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 della l.r. 24/1996, sono sostituiti dai seguenti:
"omissis".

2. Il comma 4 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"omissis".

3. L'articolo 15 è abrogato.



Art. 30
(Modifica alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 concernente disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 29/1996 è aggiunto il seguente:
"omissis".

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 29/1996 le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis".

3. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 29/1996, è sostituito dal seguente:
"omissis".



Art. 31
(Modifica alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 19 concernente l'istituzione del prestito d'onore)


1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 19/1999, è sostituito dal seguente:
"omissis".

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 19/1999 è sostituito dal seguente:
"omissis".

3. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 19/1999 è sostituito dal seguente:
"omissis".

4. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 19/1999 è sostituito dal seguente:
"omissis".

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 19/1999 è aggiunto il seguente:
"omissis".

6. Dopo l'articolo 9 della l.r. 19/1999 è inserito il seguente:
"omissis".



Art. 32
(Istituzione di un capitolo di spesa per acquisto azioni nell'ambito della privatizzazione Centrale del latte di Roma S.p.A.)

1. Al fine di consentire alla Giunta regionale di provvedere all'acquisto del 50 per cento delle azioni offerte dal Comune di Roma agli enti pubblici nell'ambito dell'opzione di vendita prevista dalla delibera del Consiglio comunale n. 145 del 1997 relativa al processo di privatizzazione della Centrale del latte di Roma S.p.A., è istituito il capitolo di spesa n. 28175 con denominazione: "Acquisto azioni offerte dal Comune di Roma nell'ambito del processo di privatizzazione della Centrale del latte di Roma S.p.A." con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni, comprensivo di eventuali spese.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari per l'applicazione di quanto previsto al comma 1, ivi compresa la definizione delle clausole contrattuali.



Art. 33
(Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 34 concernente interventi per lo sviluppo socio-economico della provincia di Rieti)


1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 34/1998 è aggiunto il seguente:
"omissis".



Art. 34
(Modificazioni alla legge regionale 1° febbraio 1993, n. 11 concernente norme in materia di indennità per danno ambientale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497)


1. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 11/1993 è sostituito dal seguente:
"omissis".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 11/1993 è inserito il seguente:
"omissis".

3. Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 11/1993 è sostituito dal seguente:
"omissis".

4. Il comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 11/1993 è sostituito dal seguente:
"omissis".

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 11/1993 è inserito il seguente:
"omissis".

6. Il comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 11/1993 è abrogato.



Art. 35
(Integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 concernente disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 12/1999sono inseriti i seguenti:
"omissis".



Art. 36
(Istituzione di un capitolo di spesa per l'attuazione del piano territoriale di coordinamento localizzazione impianti emittenza radiotelevisiva)

1. Per l'attuazione del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di emittenza radiotelevisiva è istituito nel bilancio regionale per l'anno 2000 il capitolo n. 11457 denominato: "Oneri per l'attuazione del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di emittenza radiotelevisiva" con lo stanziamento di lire 1 miliardo.

2. Il settore competente è il n. 43 "Pianificazione paesistica".



Art. 37
(Contributo finanziario al Comune di Sermoneta)

1. La Regione Lazio, tenuto conto del grande interesse storico dell'Abbazia Valvisciolo di Sermoneta (LT), partecipa alla sistemazione del parcheggio dell'Abbazia.

2. La Regione interviene per le finalità di cui al comma 1 con uno stanziamento di lire 600 milioni. L'importo viene iscritto sul capitolo n. 32158 denominato: "Contributo al Comune di Sermoneta per la sistemazione del parcheggio dell'Abbazia di Valvisciolo".



Art. 38
(Celebrazione della ricorrenza del quarto centenario della messa al rogo di Giordano Bruno)

1. Per la realizzazione di manifestazioni finalizzate alla celebrazione, nel corso dell'anno 2000, del quarto centenario della messa al rogo di Giordano Bruno la Regione concede contributi per la produzione di una opera teatrale sulla vita di Giordano Bruno da rappresentarsi in piazza e per la realizzazione di una rassegna cinematografica su Giordano Bruno e sul Libero Pensiero da tenersi in diversi cinematografi della città di Roma. Le manifestazioni devono essere ad accesso libero e deve essere favorita la partecipazione degli studenti romani.

2. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni imputata al capitolo di nuova istituzione n. 44379 denominato: "Contributi per la celebrazione del quarto centenario della messa al rogo di Giordano Bruno".



Art. 39
(Contributo finanziario al Comune Castelliri)

1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni al Comune di Castelliri per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile da adibire alle esigenze del "centro diurno".(5)

2. All'onere di lire 200 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 42125.




Art. 40
(Contributo finanziario al Comune di S. Elia Fiumerapido)

1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo n. 42320 un importo pari a lire 200 milioni è destinato al Comune di S. Elia Fiumerapido per l'istituzione della casa per l'emigrazione.



Art. 41
(Contributo finanziario al Comune di Cassino da destinare alla parrocchia S. Giovanni Battista in S. Angelo in Theodice)


1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo n. 42115 una quota pari a lire 200 milioni è destinata alla parrocchia S. Giovanni Battista in S. Angelo in Theodice per l'istituzione di un centro polivalente finalizzato ad attività sociali per handicappati.



Art. 42
(Contributo finanziario al Comune di Cassino per la realizzazione del progetto integrato "Sistema quartiere")


1. Al fine di realizzare da parte del Comune di Cassino il progetto integrato denominato "Sistema Quartiere" finalizzato alla qualificazione dell'ambiente urbano e sociale del quartiere "P.E.E.P. Cooperative zona Colle Romano in S. Angelo in Theodice", è stanziata la somma di lire 100 milioni per l'anno 2000, lire 500 milioni per l'anno 2001 e lire 400 milioni per l'anno 2002 da destinare ad un insieme di opere con particolare riferimento all'arredo urbano, al potenziamento, all'illuminazione dei servizi sportivi e sociali per i giovani e gli adolescenti.

2. Il Comune di Cassino presenta all'assessorato competente in materia di economia e finanza, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta, il programma delle iniziative, indicando i costi previsti, i tempi di realizzazione e le modalità attuative.

3. A seguito dell'approvazione da parte della Giunta del programma di cui al comma 2 il comune presenta alla Regione i singoli progetti per l'assunzione degli impegni di spesa.

4. Nel bilancio 2000 è istituito il capitolo n. 28119 con la seguente denominazione: "Concorso regionale alla realizzazione del programma integrato "Sistema quartiere" da parte del Comune di Cassino" con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2000, lire 500 milioni per l'anno 2001 e lire 400 milioni per l'anno 2002.



Art. 43
(Centro studi umanistici Marco Tullio Cicerone nel Comune di Arpino)

(5a)

Art. 44
(Contributo al Comune di Licenza per attività "Centro studi oraziani")

1. E' istituito il capitolo n. 44377 denominato: "Contributo al Comune di Licenza per le attività del Centro studi oraziani" con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2000, di lire 100 milioni per l'anno 2001, di lire 100 milioni per l'anno 2002.



Art. 45
(Contributo straordinario ai comuni per la diffusione della cultura informatica)


Al fine di favorire un progetto sperimentale per l'informatica nelle scuole medie e medie superiori e l'utilizzo della rete internet, si istituisce il capitolo n. 44150 denominato: "Contributo straordinario ai comuni per la diffusione della cultura informatica ed utilizzo della telematica nelle scuole medie e medie superiori" con lo stanziamento di lire 1 miliardo.

2. La Giunta regionale disciplina, con proprio provvedimento, la formulazione e la redazione dei bandi pubblici con le relative scadenze e procedure.

3. I progetti sono valutati e ammessi al finanziamento previo esame dell'assessorato competente in materia di scuola e politiche del lavoro, sentito il parere dell'assessorato competente in materia di economia e finanza regionale, entro novanta giorni dalla data del loro ricevimento.



Art. 46
(Interventi per il ripristino di immobili ad uso abitativo danneggiati dall'inondazione dei fiumi Aniene e Velino nel dicembre 1999)

1. La Regione interviene mediante la concessione di contributi in conto capitale per favorire il consolidamento ed il ripristino di immobili ad uso abitativo ubicati nel comune di Roma, nel comune di Rieti e nei comuni della provincia di Roma e della provincia di Rieti, che hanno subìto danni per l'inondazione dei fiumi Aniene e Velino.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per immobili ubicati nel territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per favorire la sollecita riutilizzazione dei fabbricati di proprietà privata, di qualsiasi natura e destinazione, danneggiati dall'evento calamitoso, ubicati nei comuni individuati ai sensi del comma 2, vengono concessi ai proprietari contributi in conto capitale sulla spesa della ristrutturazione dei fabbricati stessi nonché per il ripristino o la sostituzione dei macchinari e dei mezzi necessari alla produzione delle merci, alla lavorazione dei terreni e per il recupero delle scorte agricole danneggiate. Ai fini della concessione dei contributi deve essere mantenuta la destinazione d'uso del fabbricato quale risultava alla data dell'esondazione dei fiumi Aniene e Velino.(6)

4. I contributi previsti dal comma 6 sono concessi per ciascuna unità immobiliare danneggiata, sull'ammontare della spesa occorrente risultante da apposita perizia giurata, redatta con i prezzi unitari del prezzario regionale corrente alla data del decreto di cui al comma 2, da un tecnico iscritto all'albo professionale e giurata innanzi al Cancelliere della pretura competente per territorio; a detto ammontare va sommata la quota I.V.A. oltre un importo forfettario del 5 per cento per spese tecniche e generali. I lavori previsti dalla perizia devono portare al completo recupero dell'unità immobiliare danneggiata.

5. Qualora la perizia non sia redatta in conformità alle disposizioni di cui ai commi precedenti, l'interessato viene escluso dai benefici della presente legge.

6. I contributi regionali sono concessi nella misura del 50 per cento dell'opera determinata con le modalità indicate al comma 5. Tale spesa, compresa I.V.A. e spese tecniche e generali, non può comunque essere superiore a lire 20 milioni per ciascun alloggio e a lire 5 milioni per ciascun locale con diversa destinazione. Ciascun proprietario non può essere ammesso a contributo per più di due locali con destinazione diversa da quella di alloggio.

7. Il superamento, nelle perizie, dei massimali indicati dai precedenti commi comporta l'esclusione dai benefici previsti dalla presente legge.

8. Il comune interessato, in sede di definizione della graduatoria, prevista dal comma 9, può, esclusivamente per le unità immobiliari utilizzate ed effettivamente abitate in via continuativa dallo stesso proprietario residente, elevare la percentuale indicata al comma 6, al 75 per cento della spesa occorrente qualora il proprietario ed il suo nucleo familiare con lui convivente nell'unità immobiliare danneggiata percepiscano complessivamente un reddito familiare inferiore a 36 milioni, in base all'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente il nucleo familiare.

9. In caso di unità immobiliari appartenenti pro-indiviso a più proprietari, il reddito familiare da considerare ai fini del comma 8 è il più alto tra quelli posseduti dai vari comproprietari.

10. Le domande finalizzate ad ottenere i contributi previsti al comma 3, devono pervenire al comune nel quale l'edificio danneggiato è ubicato entro il termine perentorio del 31 marzo 2000.

11. Alla domanda finalizzata ad ottenere il contributo di cui al comma 3 deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 che attesti:
a) l'esatta ubicazione e consistenza dell'unità immobiliare per la quale si richiede il contributo;
b) le generalità di tutti i proprietari dell'unità immobiliare stessa;
c) la residenza e la composizione del nucleo familiare di ogni proprietario;
d) l'utilizzazione, con riferimento alla classificazione di cui al comma 12, dell'unità immobiliare;
e) il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare del proprietario ovvero il reddito dei nuclei familiari di tutti i comproprietari, in caso di proprietà indivisa di una unica unità immobiliare;
f) la ripartizione millesimale o concordata delle spese e l'accettazione della ripartizione stessa da parte di ogni singolo condominio, concorrente al contributo, in caso di edifici condominiali;
g) che per i danni subiti non siano state concesse analoghe agevolazioni dalla Regione o da altri enti pubblici in relazione allo stesso evento calamitoso;
h) l'eventuale corresponsione di indennizzi da parte di società assicuratrici a titolo di risarcimento degli stessi danni.

12. Prima dell'erogazione del contributo i beneficiari possono essere invitati a presentare la documentazione di cui alla dichiarazione sostitutiva prevista al comma 11 rilasciata ai sensi delle norme vigenti dalle competenti amministrazioni.

13. Entro trenta giorni dalla data di cui al comma 10, deve pervenire al comune interessato la perizia prevista dal comma 4.

14. Il comune esamina le domande pervenute in base alle norme di cui al comma 11, effettua eventuali controlli al fine di accertarne la regolarità e la veridicità, quindi, con deliberazione del Consiglio, stabilisce l'ammissibilità delle domande stesse e ne determina la graduatoria, indicando, per i proprietari residenti, l'eventuale elevazione dei contributi prevista dal comma 8.

15. Per la formazione della graduatoria di cui al comma 14 il comune adotta i seguenti criteri di priorità:
a) unità immobiliari effettivamente utilizzate a carattere continuativo, alla data dell'esondazione dell'Aniene e del Velino, dagli stessi proprietari residenti limitatamente alla presenza di atto formale da cui risulti la prosecuzione del rapporto di locazione esistente al momento dell'evento calamitoso, salvo rinuncia del locatario;
b) unità immobiliari utilizzate a carattere continuativo, alla data dell'esondazione dell'Aniene e del Velino dai locatari residenti;
c) unità immobiliari con destinazione d'uso ad attività commerciali, artigianali e produttive;
d) unità immobiliari utilizzate stagionalmente;
e) unità immobiliari utilizzate saltuariamente o non utilizzate.

16. La Giunta regionale ripartisce, tra i comuni individuati dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 2, le risorse disponibili per l'erogazione dei contributi destinati al patrimonio edilizio privato, in base all'entità delle perizie presentate a corredo delle domande dichiarate ammissibili dagli stessi comuni, sentita la commissione consiliare competente. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale secondo le priorità indicate nelle graduatorie di cui alle deliberazioni comunali previste nel comma 14.

17. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 16 stabilisce le modalità di erogazione dei contributi, determinando almeno nella misura del 40 per cento la percentuale da erogare a dimostrazione di avvenuto inizio lavori.

18. Per le opere relative al patrimonio edilizio privato ammesse al contributo, la concessione edilizia prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita dall'autorizzazione ad eseguire i lavori in analogia al disposto dell'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dette opere sono altresì esenti dalla corresponsione dei contributi di cui all'articolo 3 della citata legge 10/1977 ai sensi dell'articolo 9, lettera g, della stessa legge.

19. I lavori ammessi al contributo, pena la revoca del contributo stesso, devono comunque avere inizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 e terminare entro un anno dalla stessa data.

20. Per gli edifici di proprietà privata e di interesse storico, artistico e monumentale, i relativi lavori devono essere iniziati previa intesa con la competente Sovrintendenza.

21. Per gli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 500 milioni per l'anno finanziario 2000.

22. La spesa di cui al comma 21 viene attribuita ai seguenti capitoli di spesa che vengono istituiti nel bilancio regionale del 2000:
capitolo n. 32480 "Contributi in c/capitale per gli interventi relativi al ripristino dei fabbricati di proprietà privata danneggiati dall'esondazione del fiume Aniene nel dicembre 1999" con lo stanziamento di lire 1.000 milioni;
capitolo n. 32481 "Contributi in c/capitale per gli interventi relativi al ripristino ad uso abitativo dei fabbricati danneggiati dall'inondazione del fiume Velino" con lo stanziamento di lire 500 milioni.



Art. 47
(Promozione del patto territoriale per lo sviluppo delle periferie metropolitane)

    1. La Regione, nel quadro legislativo definito dall'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dalle delibere del CIPE del 20 novembre 1995, 12 luglio 1996, 21 marzo 1997, dal decreto legge 415/1992 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1992, n. 488, dal D.M. 527/1995, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, dall'articolo 13 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dal programma comunitario in materia di "Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati" pubblicato sulla GUCE del 14 maggio 1997, promuove la realizzazione del patto territoriale per lo sviluppo delle periferie metropolitane, avente come primario specifico obiettivo lo sviluppo economico e sociale del territorio del comune di Roma coincidente con la V e la VIII circoscrizione e, in particolare, delle imprese già esistenti o di nuova costituzione operanti nei settori delle attività ritenute ammissibili dall'allegato 1 del programma comunitario sopra richiamato.

2. La Regione individua come ambito territoriale del patto l'area del comune di Roma coincidente con i territori della V e la VIII circoscrizione. All'interno di questo ambito la Regione delimita, di concerto con il Comune di Roma e con le circoscrizioni interessate, una o più subaree rispondenti ai requisiti richiesti per l'applicazione del programma comunitario relativo alla "Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati".

2 bis. All'interno delle sub aree di cui al comma 2 le agevolazioni possono essere erogate per i settori di attività ricompresi nel programma comunitario relativo alla "disciplina degli aiuti di stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati", nel rimanente territorio delle due circoscrizioni le agevolazioni possono essere erogate nei limiti del de minimis anche per progetti presentati dalle Piccole e Medie Imprese (PMI) operanti nel settore artigianale ed industriale.(7)

3. La Regione si impegna a coinvolgere il Comune di Roma e le circoscrizioni V e VIII nella fase di promozione e di informazione preliminare, riservandosi di estendere l'ambito territoriale di applicazione del patto di concerto con il Comune di Roma, valutando l'opportunità di far accedere al patto altri comuni interessati.

4. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale provvede ad attivare, con propria deliberazione, di intesa con il Comune di Roma e con le parti sociali, il percorso di formulazione e di attivazione del patto territoriale, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, applicando anche le norme vigenti di semplificazione procedimentale di sua competenza e le agevolazioni per l'accesso alla finanza di patto.

5. I contributi ammissibili per le imprese che sottoscrivono sono limitati al "de minimis" in tutta l'area interessata e al 26 per cento in ESN dell'investimento o ad un importo di 10 mila ECU per ogni posto di lavoro creato per le PMI che esercitino la propria attività nelle subaree di cui al comma 2, nei limiti delle attività ritenute ammissibili dal programma comunitario relativo alla "Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati".

6. Per le spese connesse alla fase informativa e di concertazione del patto si provvede allo stanziamento, a valere sull'esercizio di bilancio 2000 di lire 400 milioni sullo stanziamento di cui al capitolo 11246.

7. Al patto territoriale per lo sviluppo delle periferie metropolitane è riservata una quota del fondo di rotazione di cui al comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, di lire 4 miliardi per l'anno 2000 e di lire 4 miliardi per l'anno 2001. Alla copertura finanziaria si procede mediante incremento di pari importo per le due annualità del capitolo n. 28117.


Art. 48
(Fondo di solidarietà vittime via Vigna Jacobini)

1. La Regione istituisce un fondo di solidarietà per i parenti delle vittime e per i superstiti del crollo dello stabile ubicato in Roma, al numero 65 della via di Vigna Jacobini, avvenuto il 16 dicembre 1998.

2. La gestione del fondo è affidata al Comune di Roma.

3. L'accesso al fondo è limitato ai coniugi ed ai parenti dei cittadini deceduti a causa del crollo, proprietari o affittuari, ai superstiti proprietari o affittuari purché residenti nell'immobile al momento del crollo, secondo modalità che sono stabilite dal Comune di Roma con propria deliberazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura finanziaria del fondo si provvede allo stanziamento di lire 400 milioni a valere sul capitolo di nuova istituzione n. 42147.



Art. 49
(Promozione di una società per azioni per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale)

1. La Regione promuove la costituzione di una società per azioni per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale.

2. Per il fine di cui al comma 1, l'agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. prevede, nell'ambito delle attività inserite nel programma triennale degli interventi di cui all'articolo 24, comma 8 della l.r. 6/1999, la costituzione, ai sensi dello stesso articolo 24, comma 3, lettera a), della società di cui al comma 1, alla quale possono partecipare, oltre all'agenzia:
a) i comuni il cui territorio sia anche parzialmente situato sul litorale laziale;
b) le Province di Viterbo, Roma e Latina;
c) le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle Province di Viterbo, Roma e Latina;
d) le agenzie di promozione turistica delle Province di Viterbo, Roma e Latina e del Comune di Roma;
e) istituti di credito e società private.

3. Per la costituzione della società di cui al comma 1, l'agenzia utilizza il fondo di rotazione per lo sviluppo regionale del Lazio istituito dall'articolo 24, comma 7, della l.r. 6/1999, a condizione che lo statuto societario:
a) assicuri all'agenzia la titolarità delle azioni in misura non inferiore al 51 per cento del capitale azionario, da mantenere anche in caso di aumento del capitale stesso;
b) indichi come scopo sociale:
1) l'effettuazione di studi delle singole realtà locali per individuare le prospettive di sviluppo a medio e lungo termine in rapporto al contesto regionale, nazionale ed internazionale;
2) l'elaborazione di piani di promozione in Italia e all'estero delle potenzialità inerenti alla localizzazione di iniziative imprenditoriali con l'obiettivo di favorire nuovi investimenti;
3) la valutazione dei progetti di investimento proposti dai singoli operatori e la prestazione di assistenza agli stessi per gli adempimenti connessi al rilascio delle autorizzazioni e per l'acquisizione di risorse finanziarie;
4) le attività di consulenza ai soggetti associati nella progettazione per accedere ai fondi ed ai programmi comunitari;
5) la partecipazione ad iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale.



Art. 50
(Contributo finanziario al Comune di Palombara Sabina per la realizzazione di un impianto funiviario)

1. Al fine di promuovere turisticamente l'area della Sabina, anche in occasione dell'evento giubilare, è destinato a favore del Comune di Palombara Sabina un contributo di lire 1.200 milioni per la realizzazione del collegamento, tramite impianto funiviario, dell'abitato di Palombara Sabina con il monte Gennaro.

2. Per il fine di cui al comma 1 è istituito il capitolo n. 43250 denominato: "Contributo a favore del Comune di Palombara Sabina per la realizzazione del collegamento, tramite impianto funiviario, dell'abitato di Palombara Sabina con il Monte Gennaro".



Art. 51
(Contributo finanziario al Comune di Campagnano di Roma per la realizzazione di un centro per l'autonomia e la mobilità)

1. Al fine di consentire la realizzazione di un "Centro per l'autonomia e la mobilità" (CAM) da parte dell'ANPVI ONLUS Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti su terreno di proprietà comunale messo a disposizione dal Comune di Campagnano di Roma, la Regione interviene con un contributo straordinario di lire 400 milioni.

2. Per il finanziamento di quanto previsto dal presente articolo, si istituisce il capitolo di spesa n. 42167 con la seguente denominazione: "Contributo straordinario all'Associazione Nazionale Privi della Vista ANPVI ONLUS per la realizzazione di un "Centro per l'autonomia e la mobilità" (CAM)".



Art. 52
(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 concernente contributi ad associazioni sociali regionali)

1. All'articolo 1 della l.r. 58/1990, dopo le parole: "omissis" sono inserite le seguenti: "omissis".



Art. 53
(Ulteriore finanziamento al Comune di Tarquinia per il recupero, il consolidamento e la valorizzazione delle mura urbane)

1. Per il prosieguo delle opere previste dalla legge regionale 7 giugno 1990, n. 76, il limite di spesa previsto dalla citata legge è ulteriormente incrementato di lire 1 miliardo.



Art. 54
(Contributi ai consorzi di difesa delle produzioni intensive di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1992, n. 185)

Omissis (7a)



Art. 55
(Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 concernente disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio)


1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3, della l.r. 29/1993, come modificata dalla legge regionale 23 maggio 1996, n. 18, è inserito il seguente:
"omissis".

2. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 29/1993, come modificata dalla l.r. 18/1996, è sostituito dal seguente:
"omissis".



Art. 56
(Modificazioni all'articolo 12 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 e successive modificazioni concernente disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/1995 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"omissis".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 12, è aggiunto il seguente:
"omissis".

3. Il comma 2 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"omissis".



Art. 57
(Ulteriori integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 1996, n. 51 concernente interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile)

1. Alla l.r. 51/1996, come modificata dalle leggi regionali 20 ottobre 1997, n. 31 e 7 giugno 1999, n. 6, sono apportate le seguenti integrazioni:
a) all'articolo 1 dopo le parole: "omissis" sono aggiunte le seguenti: "omissis";
b) dopo l'articolo 5 bis è inserito il seguente:
"omissis".



Art. 58
(Integrazione alla legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 e norme per l'inquadramento del personale)


omissis (8)



Art. 59
(Intervento finanziario regionale per il completamento delle strutture culturali internazionali realizzate per il Giubileo 2000)

1. La Regione, allo scopo di sostenere sul proprio territorio la produzione e la diffusione delle arti, la conoscenza delle diverse culture dei popoli, la crescita di scambi internazionali a carattere culturale, scientifico e sociale, nonché la formazione dei giovani artisti e la diffusione delle loro opere, partecipa al completamento strutturale ed alla promozione delle seguenti strutture culturali internazionali permanenti realizzate per il Giubileo del 2000 ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 651:
a) "Centro internazionale per le arti e le culture", situato a Roma in Villa Piccolomini, via Aurelia Antica, 164;
b) "Centro studi Leoniano con auditorium e biblioteca", situato nel comune di Carpineto Romano;
c) "Centro culturale polifunzionale" con sede nel Palazzo Chigi del comune di Ariccia;
d) "Polo museale internazionale per l'arte contemporanea", situato nel comune di Genazzano - Palazzo Colonna;
e) "Museo tuscolano" situato nel Comune di Frascati presso le ex scuderie Aldobrandini.

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere convenzioni sia con i soggetti proprietari degli immobili, sia con i soggetti gestori delle strutture culturali internazionali di cui al comma 1, al fine di partecipare al completamento strutturale ed alla gestione, a seguito della presentazione dei progetti di completamento strutturale e dei programmi di attività.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono istituiti nel bilancio di previsione 2000 i seguenti capitoli:
capitolo n. 44355 "Concorso della Regione agli oneri per il completamento delle strutture culturali internazionali realizzate per il Giubileo 2000" con lo stanziamento di lire 5 miliardi;
capitolo n. 44356 "Concorso della Regione agli oneri gestionali ed alle attività delle strutture culturali internazionali realizzate per il Giubileo 2000" con lo stanziamento di lire 1 miliardo 500 milioni.



Art. 60
(Modalità per l'accesso ai contributi per iniziative culturali e dello spettacolo)


1. Allo scopo di sostenere la diffusione della cultura e dello spettacolo su tutto il territorio della Regione, nell'ambito delle iniziative individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12, quelle che prevedono una circuitazione delle rappresentazioni, a decorrere dall'anno 2000 devono programmare almeno il 70 per cento delle stesse nei comuni del Lazio, con esclusione del Comune di Roma, pena la revoca dalla concessione del contributo.



Art. 61
(Integrazione all'articolo 3 della legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 concernente interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza taxi e di noleggio con conducente)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 32/1997, è inserito il seguente:
"omissis".



Art. 62
(Interpretazione autentica del comma 17, dell'articolo 47 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 concernente l'ambito territoriale di partenza del patto territoriale di Ostia Antica)

1. Per "ambito territoriale di partenza" del patto territoriale di Ostia Antica, di cui al comma 17, dell'articolo 47 della l.r. 14/1998, si deve intendere la totalità del territorio della XIII circoscrizione del comune di Roma.



Art. 63
(Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 concernente la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 32/1998 le parole: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis".



Art. 64
(Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 34 concernente interventi per lo sviluppo socio-economico della provincia di Rieti)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 34/1998 e successive modificazioni, dopo le parole "omissis" sono inserite le seguenti: "omissis".

2. Dopo l'articolo 6 della l.r. 34/1998 e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"omissis".

3. Dopo l'articolo 10 della l.r. 34/1998 e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"omissis".


Art. 65
(Integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 concernente istituzione dell'ARPA)


1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 45/1998, sono aggiunte le seguenti:
"omissis".



Art. 66
(Disposizioni transitorie per l'accelerazione delle procedure di attuazione dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 e modifica al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 45/1998)

1. Dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge il personale dei settori ambiente, igiene degli ambienti confinati e tossicologico dei presidi multizonali di prevenzione, nonché della sezione decentrata per il controllo delle acque potabili del presidio multizonale di prevenzione di Roma di cui alla legge regionale 12 febbraio 1988, n. 9, individuato con deliberazione della Giunta regionale, è comandato dalle Aziende USL presso l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio) istituita con l.r. 45/1998.

2. Dallo stesso termine di cui al comma 1, l'ARPA Lazio subentra nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite già svolte dai presidi multizonali di prevenzione. Dalla stessa data le Aziende USL conferiscono in uso gratuito all'ARPA Lazio i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei settori dei presidi multizonali e della sezione decentrata di cui al comma 1, individuati con deliberazione della Giunta regionale.

3. Le Aziende USL continuano nella gestione amministrativa del personale comandato presso l'ARPA Lazio ai sensi del comma 1. Tale personale conserva la posizione giuridica ed il trattamento economico in godimento comprensivo della retribuzione accessoria e di ogni altro istituto economico derivante dall'applicazione di accordi contrattuali nazionali ed aziendali, ivi compresi quelli connessi alle posizioni funzionali ricoperte. Le aziende USL continuano, altresì, nella provvista dei beni e dei servizi necessari all'espletamento delle funzioni trasferite all'ARPA, nonché nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature. I relativi oneri finanziari diretti ed indiretti sostenuti dalle Aziende USL sono rimborsati dall'ARPA Lazio secondo modalità stabilite da apposite convenzioni con cui vengono disciplinati altresì i rapporti tra gli enti interessati.

4. Il definitivo trasferimento, da effettuare ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della l.r. 45/1998 del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature dei settori ambiente, igiene degli ambienti confinati e tossicologico dei presidi multizonali di prevenzione, nonché della sezione decentrata per il controllo delle acque potabili del presidio multizonale di prevenzione di Roma, di cui alla l.r. 9/1988, viene stabilito, con provvedimento della Regione, al momento dell'effettiva operatività della struttura centrale dell'ARPA Lazio, previa apposita comunicazione del direttore generale dell'agenzia.

5. Le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1 della l.r. 45/1998, attualmente esercitate dai servizi dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL, continuano ad essere esercitate dai servizi stessi fino a che l'ARPA avrà organizzato e reso operativi i servizi territoriali delle sezioni provinciali. L'effettivo trasferimento del personale attualmente in servizio presso i servizi dei dipartimenti di prevenzione, nonché delle attrezzature e delle dotazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 19, comma 1 della l.r. 45/1998 viene effettuato, contestualmente, al trasferimento delle predette funzioni, con provvedimento della Regione, previa apposita comunicazione del direttore generale dell'agenzia.

6. Fino all'effettiva operatività della struttura centrale dell'ARPA la Regione mette a disposizione dell'agenzia, su espressa richiesta del direttore generale della stessa, supporti logistici e strumentali e competenze professionali che siano da questi ritenuti necessari, consentendo in particolare l'uso gratuito e temporaneo da parte dell'agenzia di locali e strumenti di lavoro ed il distacco temporaneo di dipendenti regionali. Fino al medesimo termine l'ARPA è autorizzata altresì, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, ad acquisire gli ulteriori beni e servizi ad essa necessari da ditte fornitrici della Regione, a trattativa privata, alle stesse condizioni economiche e contrattuali applicate alla Regione.

7. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 45/1998 è aggiunto il seguente periodo: "i posti vacanti di cui sopra, possono essere ricoperti, altresì, prima di procedere ai pubblici concorsi, mediante trasferimenti volontari di personale dalle Aziende USL e dalle Aziende ospedaliere del Lazio.".

8. Al finanziamento degli oneri derivanti dalla l.r. 45/1998, come modificata ed integrata dal presente articolo, si provvede mediante il trasferimento all'ARPA della quota del fondo sanitario regionale pari all'assegnazione in precedenza attribuita alle Aziende USL e quantificata in lire 50 miliardi 490 milioni. Il predetto importo viene iscritto al capitolo di nuova istituzione n. 51435 denominato: "Trasferimento all'ARPA della quota ad essa spettante del FSN - parte corrente" ed alla sua copertura si provvede mediante riduzione per lire 1 miliardo del capitolo n. 4110 e per lire 49 miliardi 490 milioni del capitolo n. 41101. Il capitolo n. 41110 resta iscritto in bilancio per la sola gestione dei residui. Per gli interventi finalizzati agli investimenti necessari all'avviamento ed al primo impianto dell'agenzia è autorizzato il trasferimento all'agenzia stessa dell'importo di lire 3 miliardi che viene iscritto al capitolo di nuova istituzione n. 51436 denominato: "Trasferimento all'ARPA di quota parte del FSN - Spese di investimento" ed alla cui copertura si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 41202. Il capitolo n. 41204 di cui alla l.r. 45/1998 è soppresso.



Art. 67
(Integrazioni alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 concernente estensione del piano regionale della viabilità di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n. 60; 26 febbraio 1987, n. 22, come modificata dalle leggi regionali 22 maggio 1995, n. 35; 18 maggio 1998, n. 14 - articolo 30; 7 giugno 1999, n. 6 - articolo 9; 9 dicembre 1999, n. 37 - articolo 11)

1. Dopo la lettera o-septiens decies) del comma 1, dell'articolo 2, della l.r. 67/1993, da ultimo modificato dall'articolo 11 della l.r. 37/1999 sono aggiunte le seguenti:
"omissis".

2. Dopo la lettera o-septiens decies) del comma 1, dell'articolo 4, della l.r. 67/1993, da ultimo modificato dall'articolo 11 della l.r. 37/1999 sono aggiunte le seguenti:
"omissis".



Art. 68
(Ulteriore stanziamento per la realizzazione collegamento viario per il casello autostradale di Frosinone)

1. Per la realizzazione del collegamento viario tra la strada statale n. 6 Casilina, il casello autostradale di Frosinone e la strada statale n. 156 Monti Lepini, il limite di spesa previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 15 novembre 1993, n. 67, da ultimo modificata dall'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37, è elevato a complessive lire 10 miliardi. La progettazione e l'esecuzione dell'opera è affidata al Comune di Frosinone.



Art. 69
(Costituzione di un fondo globale per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di incrementare gli strumenti idonei al contenimento degli incidenti nei luoghi di lavoro, si istituisce il capitolo n. 41102 denominato: "Fondo globale per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei luoghi di lavoro" con uno stanziamento per l'anno 2000 pari al 3 per cento del capitolo 41101.

2. Il fondo viene annualmente ripartito dall'assessore competente alle singole aziende USL sulla base di budget funzionali per le attività connesse alla prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Si fa obbligo alle aziende USL in sede di approvazione del conto consuntivo, alla rendicontazione alla Giunta regionale sull'utilizzo delle quote ripartite.





Art. 70
(Modificazioni alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, come modificata dalle leggi regionali 18 febbraio 1989, n. 13; 5 marzo 1990,n. 25; 4 dicembre 1992, n. 49; 22 maggio 1997, n. 11; 29 maggio 1997, n. 15 concernente disciplina dei servizi di sviluppo agricolo)



(9)



Art. 71
(Integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, modificata dalle leggi regionali 11 aprile 1985, n. 40; 2 novembre 1992, n. 41; 16 dicembre 1996, n. 55 concernente istituzione del difensore civico)


1. Al comma 1, [ndr dell'articolo 9 della l.r. 17/1980] dopo le parole: "omissis" sono aggiunte le seguenti: "omissis".




Art. 72
(Modificazioni alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 concernente disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Istituzioni delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere)

(10)


Art. 73
(Contributi finanziari per attrezzature ed arredi ostelli in occasione del Giubileo 2000)

1. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti e/o da sostenere, dai soggetti pubblici per l’acquisto di attrezzature ed arredi per gli ostelli realizzati con risorse della legge 23 dicembre 1996, n. 651 (Giubileo 2000) è istituito nel bilancio 2000 il capitolo numero 23245 denominato: "Concorso regionale agli oneri sostenuti e/o da sostenere dai soggetti pubblici per le attrezzature e gli arredi di ostelli realizzati per il Giubileo del 2000" con uno stanziamento di lire 1 miliardo.

2. La Regione concede contributi a fondo perduto fino ad un massimo pari all’ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri e le procedure per la concessione dei contributi. Le relative richieste, formulate secondo i suddetti criteri e procedure, devono pervenire entro i termini fissati dalla deliberazione stessa.(11)



Art. 74  (12)

(Modificazioni alla legge regionale 14 febbraio 1997, n. 2 concernente nuove norme in materia di concorso finanziario regionale al fondo rischi consortili)




Art. 75
(Interventi finanziari per progetti sicurezza urbana)

1. Per la promozione ed il sostegno di progetti locali per la sicurezza urbana ed in attuazione della deliberazione del Consiglio regionale 7 maggio 1997, n. 352, è istituito il capitolo n. 11429 denominato: "Progetti per la sicurezza urbana" con lo stanziamento per l'esercizio finanziario 2000 di lire 200 milioni.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati criteri e modalità di utilizzo delle risorse.



Art. 76
(Modificazioni all'articolo 14 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15 concernente ripianamento avanzi del SSR)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 15/1998, prima delle parole: "entro i limiti fissati" sono aggiunte le seguenti: "ovvero da altri operatori finanziari secondo la normativa vigente". Sono, altresì, eliminate, al termine del comma 1, le parole successive a "da applicare alle anticipazioni".



Art. 77
(Interventi regionali in materia di concorso alla prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, costituiti senza finalità di lucro da almeno cinque anni, operanti nella Regione Lazio, possono costituire attraverso il concorso finanziario della Regione Lazio un fondo destinato al finanziamento di soggetti ed imprese ad elevato rischio finanziario.

2. I finanziamenti devono essere restituiti nel periodo massimo di ventiquattro mesi e concessi per un importo non superiore a lire 50 milioni per ogni soggetto.

3. I criteri e le modalità per la concessione del concorso regionale al fondo, così come l'operatività finanziaria delle suddette operazioni sono determinati con deliberazione della Giunta regionale del Lazio.

4. Il contributo della Regione Lazio è fissato in lire 500 milioni.

5. La Giunta regionale può nominare, nell'organo di controllo dell'intermediario finanziario beneficiario del contributo, un proprio rappresentante scelto tra quelli iscritti nell'elenco dei revisori contabili tenuto presso il Ministero di grazia e giustizia.

6. Ai relativi oneri si provvede mediante l'istituzione nel bilancio della Regione del capitolo n. 28168 denominato: "Concorso finanziario della Regione Lazio al fondo destinato al finanziamento di soggetti ed imprese ad elevato rischio finanziario" con lo stanziamento per l'anno 2000 di lire 500 milioni.




Art. 78
(Modificazioni alla deliberazione legislativa concernente iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale)

(13)

Art. 79
(Dichiarazione d'urgenza)


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



ALLEGATI

QUADRO (A)

Provvedimenti legislativi regionali che vengono rifinanziati con Legge di Bilancio 2000.

Gli allegati in oggetto non sono acquisiti nel sito.

Note:

(1) Pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio del 19 febbraio 2000, n. 5 S. O. n. 10.

(2) Articolo sostituito dall'articolo 120, comma 12 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10.

(2a) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa H41900

(2b) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa B15900

(3) Comma sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 26.

(4) Comma modificato dall'articolo 24 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 26.

(4a) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 95, lettera c) della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9

(4b) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa F31900

(5) Comma modificato dall'articolo 14 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 26.

(5a) Articolo abrogato dall'articolo 22, comma 1, lettera j) della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15

(6) Comma modificato dall'articolo 13 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 20.

(7) Comma inserito dall'articolo 14 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 20.

(7a) Articolo abrogato dall'articolo 251, comma 2 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(8)Articolo abrogato dall'articolo 1 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 13.

(9) Articolo abrogato dall'articolo 13, comma 1, lettera g) della legge regionale 4 agosto 2009, n. 19

(10) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 11, lettera c) della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14

(11) Articolo modificato dall'articolo 13 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 26.

(12) Articolo abrogato dal numero 71) dell'allegato F alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

(13) Articolo abrogato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 17 luglio 2019, n. 12

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.