Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1996, n. 36, concernente: "Riscossione e recupero delle somme dovute agli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica e modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1996, n. 36". (1)

Numero della legge: 5
Data: 20 gennaio 1998
Numero BUR: 3
Data BUR: 30/01/1998

L.R. 20 Gennaio 1998, n. 5
Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1996, n. 36, concernente: "Riscossione e recupero delle somme dovute agli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica e modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1996, n. 36". (1)


Art. 1
(Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1996, n. 36)


1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1996, n. 36, è interpretato autenticamente nel senso che assegnatari sono anche coloro che hanno in corso di definizione le procedure per l'acquisto degli immobili degli IACP, purché queste non siano state concluse alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale 36/1996.

2. L'espressione "le somme di cui al comma 1, lettere a) e b), sono calcolate in base ai dati contabili elaborati dagli IACP alla data del 31 dicembre 1995", prevista al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 36/1996, è da interpretarsi autenticamente nel senso che tali somme sono esclusivamente quelle richieste dagli IACP alla data del 31 dicembre 1995.


Art. 2

(Omissis) (2).


Art. 3
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Note:

(1) Pubblicata sul BUR 30 gennaio 1998, n. 3.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 1 agosto 1998, n. 30 (S. S. n. 3 ).

(2) Sostituisce il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 5 settembre 1996, n. 36.









Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.