Istituzione della giornata regionale per la sicurezza stradale (1)

Numero della legge: 42
Data: 26 novembre 2002
Numero BUR: 34
Data BUR: 10/12/2002

L.R. 26 Novembre 2002, n. 42
Istituzione della giornata regionale per la sicurezza stradale (1)


Art. 1
(Giornata regionale per la sicurezza stradale)

1. 1. La Regione istituisce la giornata regionale per la sicurezza stradale, da celebrarsi ogni anno al fine di promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale, con particolare riferimento alla popolazione giovanile in età scolastica (2)


Art. 2
(Modalità di realizzazione)


1. In occasione della giornata regionale per la sicurezza stradale la Regione organizza manifestazioni, convegni e ogni altra iniziativa idonea a diffondere una cultura della sicurezza stradale, affidandone la realizzazione ad una o più associazioni, senza fini di lucro, di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, scelta secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta, adottata su proposta dell’assessore competente in materia di trasporti e lavori pubblici, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.(3)

2. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta regionale determina altresì le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del finanziamento, nei limiti dello stanziamento di cui all’articolo 3, dell’iniziativa di educazione, informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale da realizzarsi ai sensi del comma 1.


Art. 3 (5)
(Disposizione finanziaria)


1. La spesa per l’attuazione della presente legge rientra nello stanziamento previsto, nell’ambito dell’unità previsionale di base D11 del bilancio di previsione per l’esercizio 2002, al capitolo denominato “Iniziative della Regione in materia di educazione stradale e sicurezza”. (4)




Note:


(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 dicembre 2002, n. 34

(2) Comma modificato dall'articolo 21 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 e poi sostitutito dall'articolo 96, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(3) Comma modificato dall'articolo 96, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(4) Comma modificato dall'articolo 96, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(5) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa D11900

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.