Disposizioni per favorire l'uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Istituzione dell'Agenzia regionale (1) (2)

Numero della legge: 24
Data: 20 ottobre 2009
Numero BUR: 41
Data BUR: 07/11/2009

L.R. 20 Ottobre 2009, n. 24
Disposizioni per favorire l'uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Istituzione dell'Agenzia regionale (1) (2)


(2)

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione interviene con la presente legge per favorire, nell’ambito delle proprie competenze, la destinazione, l’assegnazione e la gestione dei beni immobili confiscati alle organizzazioni criminali, ai fini del loro ottimale utilizzo sociale, in coerenza con quanto previsto all’articolo 2 undecies, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche.



Art. 2 (3)
(Agenzia regionale per i beni confiscati
alle organizzazioni criminali nel Lazio - ABECOL)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituita, ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) l’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio (ABECOL).

2. L’ABECOL ha autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 1/2008.

3. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di sicurezza, adotta, sentite le commissioni consiliari competenti, il programma annuale di attività e gli altri atti di indirizzo e direttiva ai quali essa deve conformare la propria azione. La Giunta regionale esercita altresì la vigilanza e il controllo nei confronti dell’ABECOL.


Art. 3
(Compiti dell’ABECOL)

1. L’ABECOL promuove la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti, istituzionali e sociali, interessati alle fasi di destinazione, gestione e assegnazione dei beni confiscati.

2. Nella fase del sequestro dei beni, l’ABECOL:
a) promuove, in collaborazione con l’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità di cui all’articolo 8 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale) e successive modifiche, la sottoscrizione di protocolli d’intesa tra la Regione e i soggetti pubblici competenti, che disciplinino le modalità di acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati;
b) presta la collaborazione, qualora richiesto dai competenti organi statali, al fine di prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca.

3. Nelle fasi di confisca definitiva e destinazione dei beni, l’ABECOL:
a) istruisce le richieste di destinazione dei beni da parte della Regione e la loro assegnazione, in raccordo con i comuni in cui il bene è situato;
b) promuove la definizione di accordi con gli istituti bancari per l’estinzione di ipoteche o di altri gravami trascritti sugli stessi beni e che ne ostacolano la destinazione;
c) promuove la semplificazione delle procedure di destinazione dei beni, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 2 decies della l. 575/1965 e successive modifiche;
d) predispone i bandi regionali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) della l.r. 15/2001 e all’articolo 45 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 concernente la promozione dell’uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e i bandi regionali relativi alla presentazione di domande per attività da svolgere relativamente ai beni trasferiti al patrimonio della Regione;
e) costituisce e gestisce uno sportello regionale che garantisca il coordinamento delle iniziative, la sensibilizzazione e l’informazione pubblica anche per via telematica;
f) verifica il corretto utilizzo dei finanziamenti stessi da parte dei soggetti assegnatari;
g) verifica l’effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni e il loro utilizzo, segnalando alle autorità competenti eventuali difformità;
h) promuove la costituzione di cooperative di lavoratori per la gestione dei beni aziendali confiscati e destinati all’affitto ai sensi dell’articolo 2 undecies, comma 3, lettera a) della l. 575/1965 .

4. Nella fase di assegnazione ed utilizzo dei beni confiscati, l’ABECOL:
a) propone alla Giunta regionale l’adozione di provvedimenti finalizzati all’assegnazione dei beni confiscati ai soggetti di cui all’articolo 2 undecies, comma 2, lettera b) della l. 575/1965;
b) realizza attività di documentazione, comunicazione e sensibilizzazione, anche per via telematica, sull’utilizzo dei beni confiscati;
c) redige ed aggiorna, in collaborazione con l’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità, un rapporto annuale sui beni sequestrati, confiscati, destinati e assegnati nella Regione;
d) redige ed aggiorna un manuale delle buone prassi di utilizzo e gestione dei beni confiscati;
e) svolge attività di assistenza tecnica a favore dei soggetti assegnatari dei beni confiscati;
f) effettua il monitoraggio dell’effettivo utilizzo dei beni confiscati e comunica semestralmente all’assessorato competente lo stato del loro utilizzo;
g) realizza, in collaborazione con gli assessorati competenti, iniziative per la formazione dei soggetti assegnatari di beni confiscati e la promozione di cooperative sociali per la gestione dei beni stessi.


Art. 4
(Rinvio alla normativa generale sulle agenzie)

1. Relativamente all’attività, alla organizzazione e al personale dell’ABECOL, nonché al controllo e alla vigilanza da esercitare sul1a stessa, e comunque per ogni altro aspetto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della l.r. 1/2008.


Art. 5
(Protocolli d’intesa)

1. L’ABECOL promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa con i soggetti pubblici competenti per permettere che i beni giungano, alla fase finale del procedimento di destinazione degli stessi, effettivamente fruibili, liberi da vincoli giuridici o di fatto e, dove possibile, siano mantenuti e gestiti in tutte le fasi del procedimento.


Art. 6
(Priorità nei programmi di finanziamento)

1. La Regione riconosce priorità, nei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali ed in quelli predisposti da enti dipendenti della Regione, a progetti che riguardino il riutilizzo a fini sociali dei beni sequestrati e confiscati. (2a)

2. L’ABECOL promuove e verifica il riconoscimento delle priorità previste dal comma 1.



Art. 7
(Fondo di rotazione)

1. Al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, è istituito un fondo regionale di rotazione per l’estinzione delle ipoteche o di altri gravami trascritti sui beni confiscati alle organizzazioni criminali.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione del fondo di rotazione di cui al comma 1.



Art. 8
(Fondo di garanzia)

1. Al fine di facilitare l’accesso al credito dei soggetti assegnatari dei beni è istituito un fondo regionale di garanzia per l’uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione e di accesso al fondo di garanzia di cui al comma 1.



Art. 9 (4)
(Disposizioni finanziarie)


1. Gli oneri relativi alle spese per il funzionamento e le attività dell’ABECOL, di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge gravano sul capitolo R45526 che assume la seguente nuova denominazione: “Oneri connessi al riutilizzo sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata - parte corrente”.

2. Gli oneri relativi all’istituzione dei fondi regionali, di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge gravano sul capitolo R46508 che assume la seguente nuova denominazione: “Oneri connessi al riutilizzo sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata - parte capitale”.



Nota:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 7 novembre 2009, n. 41
(2) Legge abrogata dall'articolo 2, comma 144, lettera e) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 per quanto non compatibile con le disposizioni di cui ai commi da 34 a 37 del medesimo articolo 2

(2a) Vedi deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2011, n. 575 (Criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti aventi ad oggetto la ristrutturazione, la riqualificazione nonché la promozione e l’uso sociale di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata di cui alla L. 575/65 e s.m.i. ed alla legge regionale 20 ottobre 2009 n. 24, individuando il Prefetto della Provincia di Roma quale assegnatario delle risorse disponibili sul capitolo R45526 per complessive € 300.000,00, e sul capitolo R46508, per complessive € 1.000.000,00, dell’esercizio finanziario 2011) pubblicata sul BUR 27 novembre 2012, n. 67; deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2013, n. 386 (Atto di indirizzo per favorire l’uso sociale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) pubblicato sul BUR 28 novembre 2013, n. 98; deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2013, n. 513 (Approvazione del Regolamento per l’affidamento in concessione a favore di soggetti di privato sociale di beni confiscati alla criminalità organizzata); deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2014, n. 840 (Attuazione dell’articolo 2, commi 35 e 36 della legge regionale 14 Luglio 2014, n. 7 che dispone la soppressione dell’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio (ABECOL). Approvazione degli Allegati A e B e revoca della Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2013, n. 513 “Approvazione del Regolamento per l'affidamento in concessione a favore di soggetti di privato sociale di beni confiscati alla criminalità organizzata) pubblicata sul BUR 11 dicembre 2014, n. 99
(3) Agenzia soppressa ai sensi dell'articolo 2, comma 34, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7
(4) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa R45900

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.