Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (1) (2)

Numero della legge: 31
Data: 6 ottobre 2003
Numero BUR: 29 S.O. 7
Data BUR: 20/10/2003
L.R. 06 Ottobre 2003, n. 31
Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (1) (2)


Art. 1
(Garante delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale) (3)


1. E’ istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato garante, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell’ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone. (4)

2. Tra le persone di cui al comma 1 rientrano quelle a qualsiasi titolo sottoposte a misure restrittive della libertà personale o interdette ai sensi dell’articolo 414 del codice civile presenti negli istituti penitenziari per adulti, negli istituti penali, nei centri di prima accoglienza e nelle comunità per minori, nei centri di permanenza per i rimpatri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 256 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, nelle camere di sicurezza delle forze di polizia, nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, nelle comunità terapeutiche, nelle residenze socio-assistenziali e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio. (4a)

3. Il garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. (5)


Art. 2
(Costituzione, incompatibilità e revoca)

1. Il garante, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvale di due coadiutori. Il garante e i coadiutori sono eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, rispettivamente, con la maggioranza assoluta e con voto limitato (5a). [Il garante e i coadiutori sono eletti dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta con voto limitato]. Il garante è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo, i coadiutori sono scelti tra persone che abbiano svolto attività in ambito sociale. (6)
.
2. Il garante e i due coadiutori durano in carica cinque anni. (7)

3. La carica di garante e di coadiutore è incompatibile con quella di: (8)
a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;
b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

4. La carica di Garante e di coadiutore è incompatibile con lo svolgimento di un’attività che possa presentare un conflitto di interesse con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un’attività di lavoro subordinato a tempo pieno. Il conferimento della carica di garante e di coadiutore a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio. (9)

5. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio regionale invita l’interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all’invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.

6. Il Consiglio regionale, con le stesse modalità previste per l’elezione, può revocare il garante e i due coadiutori per gravi o ripetute violazioni di legge. (10)

7. Il garante e i due coadiutori che subentrino a quelli cessati dal mandato per qualsiasi motivo durano in carica fino alla scadenza del mandato di questi ultimi. (11)


Art. 3
(Trattamento economico)


1. Al garante e ai due coadiutori è attribuita un’indennità mensile per dodici mensilità pari, rispettivamente, al 50 per cento e al 30 per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale. (12)
[1. Al garante e ai due coadiutori è attribuita un’indennità di funzione pari, rispettivamente, al 60 per cento e al 40 per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.]
2. Al garante ed ai due coadiutori che, per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni, si recano in missione spetta il rimborso spese previsto per i consiglieri regionali. (13)
[2. Al garante e ai due coadiutori che, per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni, si recano in un comune diverso da quello in cui ha sede a struttura di cui all’articolo 4, comma 1 è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali. ]


Art. 4
(Organizzazione e regolamento)

1. Il garante, nell’ambito della dotazione finanziaria di cui all’articolo 8, dispone di autonomia gestionale ed operativa. Per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale di una struttura amministrativa istituita ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche. Al dirigente della struttura di supporto spetta l’adozione degli atti per la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, in attuazione delle decisioni e delle direttive del garante stesso.(14)

1bis. (15)

2. Il garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca. (14)

3. 3. Il garante con proprio atto disciplina le modalità organizzative interne. (16)


Art. 5
(Funzioni)


1. Il garante per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1 e nell’ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni: (17)
a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all’articolo 1, comma 2 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro;
b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all’articolo 1, comma 2, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgano una attività inerente a quanto segnalato;
c) si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;
e) invita la commissione consiliare speciale per la sicurezza ed integrazione sociale e la lotta alla criminalità ad effettuare una visita ai sensi dell’articolo 67, comma primo, lettera d), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modifiche, nei casi in cui abbia notizia o ritenga che vi sia una violazione dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale negli istituti penitenziari;
f) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all’articolo 1, comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;
g) propone all’assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

g bis) esprime pareri in ordine alle proposte di provvedimenti legislativi e amministrativi di carattere generale nelle materie di propria competenza; (17a)

g ter) è audito, su richiesta motivata, presso il Consiglio regionale o presso una commissione consiliare, la Giunta regionale o l’Assessore competente per materia; (17a)

g quater) può partecipare, senza diritto di voto, ad eventuali organismi di coordinamento o consultivi istituiti nelle materie di competenza presso la Giunta o il Consiglio regionale; (17a)

g quinquies) può accedere, senza necessità di autorizzazione, presso tutti gli uffici della Regione, degli enti dipendenti e delle società partecipate che svolgono attività inerenti alle materie di competenza; (17a)

g sexies) ha diritto di accesso a tutta la documentazione necessaria all’esercizio delle proprie funzioni in possesso della Regione, degli enti dipendenti e delle società partecipate; (17a)

g septies) formula, nell’esercizio delle proprie funzioni, raccomandazioni alle autorità e agli enti competenti. (17a)

2. Il garante nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, tiene costantemente informata la commissione consiliare speciale per la sicurezza ed integrazione sociale e la lotta alla criminalità. (17)

Art. 6
(Protocolli d’intesa)

1. La commissione consiliare speciale per la sicurezza, ed integrazione sociale e la lotta alla criminalità promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa tra la Regione e le amministrazioni statali competenti:
a) per attivare all’interno degli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1;
b) per prevedere anche altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del garante. (18)


Art. 7
(Relazione annuale)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno il garante presenta una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati ottenuti alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare competente per materia, che ne informa il Consiglio regionale. (19)

2. Il garante provvede ad inviare copia della relazione a tutti i responsabili delle strutture di cui all’articolo 1, comma 2. (19)


Art. 8 (20)
(Disposizioni finanziarie)


1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2003 e pluriennale 2003/2005, è istituito, nell’ambito dell’unità previsionale di base R11, apposito capitolo denominato “Spese per il garante delle persone sottoposte a misure ristrettive della libertà personale” con lo stanziamento di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. (21)

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante utilizzazione della corrispondente dotazione finanziaria prevista al capitolo T27501, lettera d) – elenco 4 allegato al medesimo bilancio regionale – rispettivamente per gli anni 2003, 2004 e 2005, mentre alla dotazione di cassa per l’anno 2003 si provvede mediante riduzione per euro 200.000,00 dello stanziamento dell’UPB T25.





Note:


(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 ottobre 2003, n. 29, s.o. n. 7

(2) Titolo modificato dall'articolo 52, comma 1 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11

(3) Rubrica modificata dall'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11

(4) Comma modificato dall'articolo 52, comma 2, letter b) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11

(4a) Comma sostituito dall'articolo 9, comma 126, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(5) Comma modificato dall'articolo 52, comma 2, lettera c) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11

(5a) Periodo modificato dall'articolo 2, comma 16, lettera a) della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15. tale modifica si applica a decorrere dal rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 15/2015

(6) Comma sostituito dall'articolo 52, comma 3, lettera a) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11

(7) Comma sostituito dall'articolo 52, comma 3, lettera b) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11

(8) Comma modificato dall'articolo 52, comma 3, lettera c) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11

(9) Comma modificato dall'articolo 52, comma 3, lettera d) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 e da ultimo dall'articolo 17, comma 69 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(10) Comma modificato dall'articolo 52, comma 3, lettera e) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11

(11) Comma sostituito dall'articolo 52, comma 3, lettera f) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11

(12) Comma sostituito dall'articolo 52, comma 4, lettera a) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 e poi modificato dall'articolo 186, comma 9 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 16, lettera b), della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15; tale sostituizione si applica a decorrere dal rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 15/2015

(13) Comma sostituito dall'articolo 52, comma 4, lettera b) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 e da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 16, lettera b), della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15; tale ultima sostituizione si applica a decorrere dal rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 15/2015

(14) Comma sostituito dall'articolo 52, comma 5, lettera a) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 e da ultimo sostituito dall'articolo 23, comma 1 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10

(15) Comma inserito dall'articolo 52, comma 5, lettera b) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 e poi abrogato dall'articolo 14, comma 7, lettera a) della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4

(16) Comma sostituito dall'articolo 52, comma 5, lettera c) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11

(17) Comma modificato dall'articolo 52, comma 6 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11

(17a) Lettera aggiunta dall'articolo 9, comma 126, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(18) Lettera modificata dall'articolo 52, comma 7 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11

(19) Comma modificato dall'articolo 52, comma 8 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11

(20) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa R11900

(21) Comma modificato dall'articolo 52, comma 9 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.