L.R. 06 Ottobre 2003, n. 31 |
Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (1) (2) |
1. E’ istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato garante, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell’ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone. (4) 2. Tra le persone di cui al comma 1 rientrano quelle a qualsiasi titolo sottoposte a misure restrittive della libertà personale o interdette ai sensi dell’articolo 414 del codice civile presenti negli istituti penitenziari per adulti, negli istituti penali, nei centri di prima accoglienza e nelle comunità per minori, nei centri di permanenza per i rimpatri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 256 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, nelle camere di sicurezza delle forze di polizia, nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, nelle comunità terapeutiche, nelle residenze socio-assistenziali e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio. (4a) 3. Il garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. (5) 1. Il garante, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvale di due coadiutori. Il garante e i coadiutori sono eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, rispettivamente, con la maggioranza assoluta e con voto limitato (5a). [Il garante e i coadiutori sono eletti dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta con voto limitato]. Il garante è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo, i coadiutori sono scelti tra persone che abbiano svolto attività in ambito sociale. (6) . 2. Il garante e i due coadiutori durano in carica cinque anni. (7) 3. La carica di garante e di coadiutore è incompatibile con quella di: (8) a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale; b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione. 4. La carica di Garante e di coadiutore è incompatibile con lo svolgimento di un’attività che possa presentare un conflitto di interesse con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un’attività di lavoro subordinato a tempo pieno. Il conferimento della carica di garante e di coadiutore a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio. (9) 5. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio regionale invita l’interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all’invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione. 6. Il Consiglio regionale, con le stesse modalità previste per l’elezione, può revocare il garante e i due coadiutori per gravi o ripetute violazioni di legge. (10) 7. Il garante e i due coadiutori che subentrino a quelli cessati dal mandato per qualsiasi motivo durano in carica fino alla scadenza del mandato di questi ultimi. (11) 1. Al garante e ai due coadiutori è attribuita un’indennità mensile per dodici mensilità pari, rispettivamente, al 50 per cento e al 30 per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale. (12) [1. Al garante e ai due coadiutori è attribuita un’indennità di funzione pari, rispettivamente, al 60 per cento e al 40 per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.] 2. Al garante ed ai due coadiutori che, per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni, si recano in missione spetta il rimborso spese previsto per i consiglieri regionali. (13) [2. Al garante e ai due coadiutori che, per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni, si recano in un comune diverso da quello in cui ha sede a struttura di cui all’articolo 4, comma 1 è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali. ] 1. Il garante, nell’ambito della dotazione finanziaria di cui all’articolo 8, dispone di autonomia gestionale ed operativa. Per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale di una struttura amministrativa istituita ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche. Al dirigente della struttura di supporto spetta l’adozione degli atti per la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, in attuazione delle decisioni e delle direttive del garante stesso.(14) 1bis. (15) 2. Il garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca. (14) 3. 3. Il garante con proprio atto disciplina le modalità organizzative interne. (16)
g bis) esprime pareri in ordine alle proposte di provvedimenti legislativi e amministrativi di carattere generale nelle materie di propria competenza; (17a) g ter) è audito, su richiesta motivata, presso il Consiglio regionale o presso una commissione consiliare, la Giunta regionale o l’Assessore competente per materia; (17a) g quater) può partecipare, senza diritto di voto, ad eventuali organismi di coordinamento o consultivi istituiti nelle materie di competenza presso la Giunta o il Consiglio regionale; (17a) g quinquies) può accedere, senza necessità di autorizzazione, presso tutti gli uffici della Regione, degli enti dipendenti e delle società partecipate che svolgono attività inerenti alle materie di competenza; (17a) g sexies) ha diritto di accesso a tutta la documentazione necessaria all’esercizio delle proprie funzioni in possesso della Regione, degli enti dipendenti e delle società partecipate; (17a) g septies) formula, nell’esercizio delle proprie funzioni, raccomandazioni alle autorità e agli enti competenti. (17a) 1. La commissione consiliare speciale per la sicurezza, ed integrazione sociale e la lotta alla criminalità promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa tra la Regione e le amministrazioni statali competenti: a) per attivare all’interno degli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1; b) per prevedere anche altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del garante. (18) 1. Entro il 30 aprile di ogni anno il garante presenta una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati ottenuti alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare competente per materia, che ne informa il Consiglio regionale. (19) 2. Il garante provvede ad inviare copia della relazione a tutti i responsabili delle strutture di cui all’articolo 1, comma 2. (19)
(4a) Comma sostituito dall'articolo 9, comma 126, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (17a) Lettera aggiunta dall'articolo 9, comma 126, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |