Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio

Numero della legge: 1
Data: 9 febbraio 2015
Numero BUR: 12
Data BUR: 10/02/2015

L.R. 09 Febbraio 2015, n. 1
Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

p r o m u l g a


la seguente legge:

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Oggetto)
Art. 3 (Cooperazione interistituzionale. Modalità di informazione e collaborazione tra Presidente della Regione, Giunta e Consiglio regionale)

CAPO II PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI E DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 4 (Esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea)
Art. 5 (Partecipazione attraverso la formulazione di osservazioni al Governo)
Art. 6 (Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)
Art. 7 (Altre attività di partecipazione alle decisioni europee)

CAPO III ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA

Art. 8 (Contenuti e modalità dell’adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea)
Art. 9 (Legge regionale europea)
Art. 10 (Sessione europea)
Art. 11 (Relazione informativa annuale della Giunta al Consiglio regionale)
Art. 12 (Misure urgenti)

CAPO IV ULTERIORI COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Art. 13 (Impugnazione di atti dell'Unione europea)
Art. 14 (Aiuti di Stato)

CAPO V INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 15 (Informazione e partecipazione dei cittadini, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati)

CAPO VI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Art. 16 (Attività di rilievo internazionale)
Art. 17 (Accordi e intese)
Art. 18 (Accordi internazionali conclusi dallo Stato)




CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 (Modalità organizzative)
Art. 20 (Modifiche al regolamento dei lavori del Consiglio regionale e disposizioni transitorie)
Art. 21 (Clausola valutativa)
Art. 22 (Disposizione di prima applicazione)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, dello Statuto e delle norme di procedura stabilite dalle leggi dello Stato, favorisce il processo di integrazione europea nel proprio territorio, anche attraverso la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alle iniziative europee, e promuove le attività di rilievo internazionale ispirate alla solidarietà e alla collaborazione reciproca tra gli Stati e tra i popoli.

Art. 2
(Oggetto)

1. La presente legge, sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, leale collaborazione, efficienza, trasparenza, partecipazione democratica, pubblicità e armonizzazione, disciplina le attività europee e di rilievo internazionale della Regione e, in particolare:
      a) la partecipazione della Regione alla formazione degli atti e delle politiche dell'Unione europea, anche attraverso il ruolo attivo del Consiglio regionale, oltre che della competente commissione consiliare;
      b) l'adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
      c) l'esercizio dei poteri della Regione derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
      d) la promozione della conoscenza delle istituzioni, delle politiche e delle attività dell'Unione europea presso i cittadini, gli enti locali e gli altri soggetti, pubblici e privati, anche al fine di favorire la più ampia partecipazione ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea e di contribuire a rimuovere gli ostacoli burocratici che si manifestino a livello europeo;
      e) nelle materie di propria competenza, la conclusione di accordi con Stati e di intese con enti territoriali interni ad altri Stati nonché l’attuazione e l’esecuzione di accordi internazionali conclusi dallo Stato.

Art. 3
(Cooperazione interistituzionale. Modalità di informazione e collaborazione tra Presidente della Regione, Giunta e Consiglio regionale)

1. La Regione, allo scopo di rappresentare le proprie istanze in ambito europeo e internazionale, partecipa con i propri organi, ciascuno secondo le rispettive competenze e prerogative, alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.
2. Il Presidente della Regione, la Giunta e il Consiglio regionale adottano ogni misura necessaria a realizzare la massima collaborazione nelle attività europee e di rilievo internazionale e, a tal fine, si informano reciprocamente sulle attività svolte in detto ambito, anche con dibattiti e voti, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
3. La Giunta regionale, in particolare, per il tramite della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei, assicura al Consiglio regionale un’informazione costante, almeno con cadenza semestrale, in merito a tutti gli aspetti dell’attuazione delle politiche europee, ai negoziati in corso e a tutte le iniziative intraprese o da intraprendere in ambito europeo e internazionale, su cui il Consiglio medesimo si esprime ai sensi del comma 2.
4. Il Presidente della Regione e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definiscono, d’intesa, le modalità attuative del presente articolo, anche al fine di soddisfare le esigenze informative senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali.

CAPO II
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FORMAZIONE
DEGLI ATTI E DELLE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Art. 4
(Esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea)

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Consiglio regionale, su impulso della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei e secondo le disposizioni del regolamento dei lavori, esamina il programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e gli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell’Unione europea, nonché la relazione annuale del Governo di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea) e individua le aree di interesse prioritario anche ai fini della partecipazione della Regione alla formazione degli atti dell’Unione europea.

Art. 5
(Partecipazione attraverso la formulazione di osservazioni al Governo)

1. La Regione partecipa alla formazione degli atti dell’Unione europea nelle forme previste dall’ordinamento vigente e, per consentire l’espressione di una posizione unitaria, il Consiglio e la Giunta regionale definiscono d’intesa la formulazione delle osservazioni sui progetti di atti dell’Unione europea, nonché di atti preordinati all’adozione degli stessi, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della l. 234/2012.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 1, propone le osservazioni da sottoporre alla discussione e approvazione, con risoluzione, della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei e delle commissioni consiliari competenti per materia, secondo le modalità del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.
3. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione della proposta di osservazioni da parte della Giunta regionale al Consiglio senza che sia intervenuta l’approvazione, la Giunta può comunque procedere alla formulazione delle osservazioni.
4. In assenza della proposta della Giunta regionale, le osservazioni possono essere proposte da ciascun consigliere e sono tempestivamente comunicate dal presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei alla Giunta regionale. Le osservazioni sono approvate ai sensi del comma 2.
5. In caso di urgenza, in deroga al comma 2, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, formula le osservazioni di cui al presente articolo, dandone immediata comunicazione alla commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei.
6. Ai fini della formazione della posizione italiana, le osservazioni della Regione, formulate ai sensi del presente articolo, sono trasmesse dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata Conferenza Stato-regioni, e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, nei termini previsti dall’articolo 24, comma 3, della l. 234/2012.

Art. 6
(Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1. Il Consiglio regionale, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del Protocollo (n. 2) sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegato al Trattato sull’Unione europea (TUE) e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell’Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale. A tal fine, la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei e le commissioni consiliari competenti per materia, secondo le modalità stabilite dal regolamento dei lavori del Consiglio regionale, possono procedere alle valutazioni relative alla verifica di sussidiarietà, i cui esiti, approvati con risoluzione, sono trasmessi alle Camere in tempo utile per l’esame parlamentare. Su questioni di particolare rilevanza la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei può sottoporre l’approvazione delle valutazioni relative alla verifica di sussidiarietà all’Aula, secondo la procedura stabilita dal regolamento dei lavori.
2. Ove richiesto dal Consiglio regionale, entro il termine assegnato, la Giunta regionale trasmette i dati, le relazioni o gli elaborati ritenuti necessari ai fini della valutazione di cui al comma 1.
3. Gli esiti della valutazione di cui al comma 1 sono comunicati alla Giunta regionale, anche ai fini della definizione della posizione della Regione nelle sedi istituzionali di confronto con il Governo, e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
4. Il Consiglio regionale verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti dell’Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale anche nei contesti di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale ed europeo, ai quali partecipa.

Art. 7
(Altre attività di partecipazione alle decisioni europee)

1. Il Presidente della Regione, anche su proposta del Consiglio regionale, assume ogni iniziativa o decisione in merito alle ulteriori attività con le quali la Regione partecipa alle decisioni relative alla formazione degli atti e delle politiche dell’Unione europea.
2. In particolare, il Presidente della Regione:
      a) ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 24, comma 4, della l. 234/2012, può chiedere al Governo la convocazione della Conferenza Stato-regioni, ai fini del raggiungimento dell’intesa di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali);
      b) ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 24, comma 5, della l. 234/2012, può chiedere alla Conferenza Stato-regioni di invitare il Governo ad apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dell’Unione europea;
      c) ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri la partecipazione propria o di un delegato alle attività del Consiglio dell’Unione europea, quale componente della delegazione italiana designato dalle Regioni e dalle province autonome;
      d) ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l. 131/2003, propone alla Conferenza Stato-regioni gli esperti che, nell’ambito della delegazione italiana, partecipano alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea;
      e) ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della l. 234/2012, può chiedere al Presidente della Conferenza Stato-regioni di essere delegato a partecipare ai lavori del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), quando sono trattate questioni di interesse della Regione;
      f) ai sensi dell’articolo 19, comma 5, della l. 234/2012, comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri i rappresentanti della Regione che partecipano al Comitato tecnico integrato di cui si avvale il CIAE;
      g) ai sensi dell’articolo 24, comma 7, della l. 234/2012, comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee i rappresentanti della Regione che partecipano ai gruppi di lavoro, ai fini della successiva definizione della posizione italiana in sede di Unione europea.
3. Il Presidente della Regione informa tempestivamente la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei ed il Consiglio regionale circa le attività di cui al comma 2.

CAPO III
ADEGUAMENTO DELL’ORDINAMENTO REGIONALE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL’APPARTENENZA DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA

Art. 8
(Contenuti e modalità dell’adeguamento dell’ordinamento regionale agli
obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea)

1. La Regione, nelle materie di propria competenza legislativa, dà tempestiva attuazione agli atti normativi e di indirizzo dell’Unione europea, alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché agli atti della Commissione europea che comportino obblighi di adeguamento.
2. La Giunta regionale verifica costantemente che l’ordinamento regionale sia conforme agli atti normativi e di indirizzo dell’Unione europea e trasmette, ai sensi dell’articolo 29, comma 3, della l. 234/2012, le relative risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. La Giunta regionale garantisce il periodico adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea di norma attraverso la presentazione al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, della proposta di legge regionale europea.
4. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione degli atti di cui al comma 1 siano contenute in altre leggi regionali.

Art. 9
(Legge regionale europea)

1. La legge regionale europea, recante nel titolo l’indicazione “Legge regionale europea” seguita dall’anno di riferimento:
a) recepisce le direttive dell’Unione europea nelle materie di competenza regionale e dispone quanto ritenuto necessario per il completamento dell’attuazione dei regolamenti dell’Unione europea;
b) detta le disposizioni per l’esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea e per l’attuazione degli ulteriori atti dell’Unione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
c) contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione regionale in contrasto con norme o atti europei;
d) contiene l’elenco degli atti normativi dell’Unione europea alla cui attuazione dispone che provveda la Giunta regionale con regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Ai sensi dell’articolo 11, comma 4, dello Statuto, la legge regionale europea dispone in via diretta l’adempimento agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea nei casi in cui esso comporti:
a) nuove spese o minori entrate;
b) l’istituzione di nuovi organi amministrativi.
3. Nella relazione alla proposta di legge regionale europea la Giunta regionale:
        a) elenca le direttive europee che non necessitano di attuazione da parte della Regione in quanto:
        1) l’ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
        2) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi; in tal caso la relazione contiene l’elenco dei provvedimenti statali di attuazione;
        b) riferisce sullo stato di attuazione della legge regionale europea dell’anno precedente e motiva in ordine agli adempimenti omessi.
4. La legge regionale europea è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, tramite la Conferenza Stato-regioni.

Art. 10
(Sessione europea)

1. Il Consiglio regionale si riunisce in apposita sessione europea, secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento dei lavori, per la trattazione di tutti gli aspetti inerenti la politica dell’Unione europea di interesse regionale.
2. Nel corso della sessione europea, il Consiglio regionale:
a) esamina ed approva la proposta di legge regionale europea di cui all’articolo 9;
b) esamina la relazione informativa annuale di cui all’articolo 11 ed approva eventuali atti di indirizzo alla Giunta regionale entro il 30 aprile.

Art. 11
(Relazione informativa annuale della Giunta al Consiglio regionale)

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, contestualmente alla presentazione della proposta di legge regionale europea o comunque entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione informativa sull’esercizio delle proprie funzioni in ambito europeo, in cui espone, in particolare:
a) le posizioni sostenute dalla Regione nell’ambito della Conferenza Stato-regioni convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell’Unione europea di interesse regionale, ai sensi dell’articolo 22 della l. 234/2012, e per la formazione della posizione italiana sui progetti di atti normativi dell’Unione europea nelle materie di competenza legislativa regionale, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, della l. 234/2012;
b) le attività svolte nel Comitato delle regioni di cui agli articoli 305, 306 e 307 del TFUE;
c) le posizioni sostenute dalla Regione nelle delegazioni governative che partecipano alle attività del Consiglio dell’Unione europea, dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea;
d) gli argomenti di interesse regionale esaminati nel Comitato tecnico di valutazione integrato del CIAE di cui all’articolo 19, comma 5, della l. 234/2012;
e) le posizioni sostenute dalla Regione ai singoli gruppi di lavoro convocati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 24, comma 7, della l. 234/2012, per definire la posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nelle materie di competenza regionale;
f) le posizioni assunte nella Conferenza Stato-regioni su questioni europee;
g) l’eventuale richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della l. 131/2003, nonché l’eventuale ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo quarto, del TFUE;
        h) lo stato di conformità dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, con particolare riguardo alle procedure di infrazione a carico dello Stato per eventuali inadempienze imputabili alla Regione;
        i) lo stato di avanzamento dei programmi della Regione cofinanziati dall’Unione europea in attuazione delle politiche di coesione economica e sociale, con l’indicazione delle disposizioni procedurali adottate per l’attuazione, delle principali criticità riscontrate e delle iniziative che si intendono adottare per ottimizzarne l’attuazione nell’anno in corso.

Art. 12
(Misure urgenti)

1. Ai sensi dell’articolo 41, comma 7, dello Statuto, il Presidente della Regione adotta le misure amministrative urgenti e provvisorie di salvaguardia e di primo adeguamento agli atti europei immediatamente precettivi, in particolare in caso di sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea.
2. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 1 richiedano l’adozione di successive disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale, il Presidente della Regione presenta alla Giunta regionale lo schema di deliberazione per l’adozione degli atti necessari.
3. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, qualora si renda necessario adeguare tempestivamente l’ordinamento regionale agli atti normativi dell’Unione europea o alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea e non sia possibile inserire le misure necessarie nella legge regionale europea, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la relativa proposta di legge, che reca nel titolo “Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei” e indica nella relazione la data entro la quale deve essere approvata. In tali casi il Presidente della Regione attiva la procedura di urgenza prevista dall’articolo 38, comma 2, dello Statuto.

CAPO IV
ULTERIORI COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Art. 13
(Impugnazione di atti dell’Unione europea)

1. Nelle materie di competenza regionale, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali (CAL), dandone comunicazione al Consiglio regionale:
a) può chiedere al Governo, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della l. 131/2003, di proporre ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea per l’impugnazione di un atto normativo dell’Unione europea ritenuto illegittimo, anche per il tramite della Conferenza Stato-regioni;
b) può proporre ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea avverso gli atti dell’Unione europea ritenuti illegittimi, nei casi in cui la Regione sia titolare della relativa legittimazione ai sensi dell’articolo 263, paragrafo quarto, del TFUE.
2. Il Consiglio regionale, anche per il tramite della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei, può invitare il Presidente della Regione a valutare l’opportunità di promuovere i ricorsi di cui al comma 1, in particolare nei casi in cui il Consiglio si sia espresso sull’atto da impugnare in fase di formazione del diritto dell’Unione europea e, specificatamente, nella verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 14
(Aiuti di Stato)

1. Il Presidente della Regione assicura il coordinamento delle politiche e delle attività regionali relative agli aiuti di Stato.
2. La Regione concede aiuti di Stato nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del TFUE e dell’ulteriore normativa europea in materia. Per gli adempimenti di cui agli articoli 108, paragrafo 3 e 109 del TFUE, gli uffici regionali competenti alla concessione degli aiuti si raccordano con la struttura della Giunta regionale competente per il coordinamento degli aiuti di Stato e non danno esecuzione alle misure di aiuto prima della conclusione delle procedure previste dai vigenti regolamenti europei.
3. Gli atti normativi e amministrativi della Regione che prevedono aiuti di Stato e che sono soggetti alla decisione di autorizzazione della Commissione europea contengono apposita clausola di sospensione dell’efficacia.

CAPO V
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 15
(Informazione e partecipazione dei cittadini, degli enti locali e degli
altri soggetti pubblici e privati)

1. La Regione garantisce la massima diffusione delle informazioni relative all’adozione e all’attuazione degli atti dell’Unione europea, con particolare attenzione a quelli che conferiscono diritti ai cittadini o ne agevolano l’esercizio, sia mediante la pubblicazione delle notizie nel sito istituzionale della Regione, sia attivando ogni altra iniziativa utile a tale scopo.
2. La Regione promuove la più ampia conoscenza delle attività dell’Unione europea e favorisce la partecipazione ai programmi e progetti promossi dall’Unione europea, anche facilitando il dialogo tra le istituzioni europee, i soggetti pubblici e privati europei e quelli del proprio territorio. Tra le attività promosse dalla Regione specifica attenzione è prestata alle iniziative dirette a rafforzare la conoscenza delle tematiche europee in ambito scolastico, imprenditoriale e associativo.
3. La Giunta e il Consiglio regionale assicurano adeguate forme di partecipazione e di consultazione dei cittadini, degli enti locali e degli altri soggetti, pubblici e privati, anche nell’ambito del procedimento di formazione della legge regionale europea e dei lavori della sessione europea.

CAPO VI
RAPPORTI INTERNAZIONALI

Art. 16
(Attività di rilievo internazionale)

1. La Regione compie attività di rilievo internazionale nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell’esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla Costituzione, secondo le procedure stabilite dalle leggi statali. In particolare provvede a:
a) concludere accordi con Stati;
b) concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato;
c) attuare ed eseguire accordi internazionali conclusi dallo Stato;
d) promuovere e sostenere le attività di collaborazione e partenariato internazionale nell’ambito dei programmi del Governo italiano e dell’Unione europea nonché dei programmi delle organizzazioni internazionali cui il Governo italiano partecipa;
e) promuovere i gemellaggi tra istituzioni locali, favorendone l’evoluzione in accordi di cooperazione e partenariato internazionale;
f) porre in essere iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;
g) sostenere le attività promozionali all’estero dirette a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale.
2. Relativamente alle attività di rilievo internazionale svolte dalla Giunta regionale, il Consiglio regionale può formulare indirizzi, anche su impulso della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei ed internazionali, definendo principi e modalità per il coordinamento tra le suddette attività e individuando priorità, anche territoriali, nell’attuazione delle stesse.


Art. 17
(Accordi e intese)

1. Il Presidente della Regione, in fase di trattative per la conclusione di accordi con Stati o di intese con enti territoriali interni ad altro Stato, informa preventivamente il Consiglio regionale, che può esprimere i propri orientamenti con apposito atto di indirizzo.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 6, commi 2 e 3, della l. 131/ 2003, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato sono sottoscritti dal Presidente della Regione e ratificati con legge dal Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera n), dello Statuto.

Art. 18

(Accordi internazionali conclusi dallo Stato)


1. La Giunta regionale promuove l’attuazione e l’esecuzione degli accordi internazionali conclusi dallo Stato, nel rispetto dell’articolo 6, comma 1, della l. 131/2003.
2. La comunicazione effettuata dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della l. 131/2003 è contestualmente trasmessa al Consiglio regionale, che può esprimere indirizzi, anche attraverso la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei ed internazionali, da seguire in sede di esecuzione ed attuazione degli accordi.


CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19
(Modalità organizzative)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta e il Consiglio regionale, secondo le rispettive norme di organizzazione, disciplinano gli aspetti organizzativi interni per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, assicurando le necessarie risorse umane interne in possesso di specifiche competenze professionali o adeguatamente formate e stabilendo procedure di raccordo e coordinamento tra tutte le strutture interessate, ivi inclusa quella organizzativa esterna che ha sede a Bruxelles.
2. La Regione, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee di coesione economica e sociale, secondo principi di efficacia ed efficienza, si avvale di una cabina di regia, quale strumento operativo unitario di coordinamento delle attività di preparazione, gestione, funzionamento, monitoraggio e controllo dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei.

Art. 20
(Modifiche al regolamento dei lavori del Consiglio regionale e disposizioni transitorie)

1. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il proprio regolamento dei lavori alle prescrizioni in essa contenute, definendo, in particolare, le modalità di svolgimento della sessione europea.
2. In attesa delle modifiche di cui al comma 1:
a) la relazione informativa annuale presentata dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11 è comunque esaminata entro il 30 aprile;
b) la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei e le commissioni consiliari competenti per materia provvedono congiuntamente alla formulazione delle osservazioni ed alla valutazione relativa alla verifica della sussidiarietà di cui, rispettivamente, all’articolo 5, comma 2 e all’articolo 6, comma 1.
Art. 21
(Clausola valutativa)

1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale e la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei ed internazionali, con riferimento alle parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull’applicazione della legge e delle procedure da essa previste, anche al fine di evidenziare le eventuali criticità emerse.


Art. 22
(Disposizione di prima applicazione)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, all’articolo 10, comma 2, lettera b), e all’articolo 11, comma 1, limitatamente ai termini temporali, non trovano applicazione per l’anno 2015.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, lì 9 Febbraio 2015

Il Presidente
Nicola Zingaretti

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.